S.I.L.Po.L. |
Sindacato Italiano Lavoratori Polizia Locale |
Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri |
Trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti |
Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2000 |
IL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
su
proposta
DEL
MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
di
concerto con
IL
MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
e
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Vista la legge 29 maggio 1982, n. 297, recante "Disciplina del
trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica";
silpol
Visto il decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, recante "Disciplina delle forme pensionistiche
complementari, a norma dell'art. 3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre
1992, n. 421; silpol
Visto l'art. 2, commi 5, 6, 7,
8, 9 della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante "Riforma del sistema
pensionistico obbligatorio e complementare";
Visto l'art. 59, comma 56,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante "misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica";
Visto l'art. 26, commi 18 e
19, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante "Misure di finanza
pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo";
Visto l'accordo quadro
sottoscritto dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (A.Ra.N.) e dalle organizzazioni sindacali il 29 luglio 1999;
silpol
Decreta:
Articolo 1
Trattamento di fine rapporto
1.
L'esercizio dell'opzione di cui all'art. 59, comma 56, della legge n. 449 del
1997 avviene mediante sottoscrizione del modulo di adesione al fondo pensione e
comporta l'applicazione della disciplina prevista dall'art. 1 della legge 29
maggio 1982, n. 297. Il computo dell'indennità di fine servizio maturata fino a
tale data sarà effettuato secondo le regole della previgente normativa. La
rivalutazione e la liquidazione della quota così calcolata, unitamente alle
quote di trattamento di fine rapporto maturate a far tempo dalla data
dell'opzione saranno effettuate secondo le norme previste dall'art. 1 della
citata legge n. 297 del 1982. silpol
All'indennità di fine servizio maturata fino alla data dell'opzione per il
trattamento di fine rapporto e alla sua rivalutazione dovranno applicarsi gli
stessi abbattimenti di imponibile previsti dalla previgente normativa fiscale in
materia di indennità di fine servizio. silpol
2.
A decorrere dalla data dell'opzione prevista dall'art. 59, comma 56, della legge
n. 449 del 1997 ai dipendenti che transiteranno dal pregresso regime di
trattamento di fine servizio, comunque denominato, al regime di trattamento di
fine rapporto non si applica il contributo previdenziale obbligatorio nella
misura del 2,5 per cento della base retributiva previsto dall'art. 11 della
legge 8 marzo 1968, n. 152, e dall'art. 37 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032. La soppressione del contributo non
determina effetti sulla retribuzione imponibile ai fini fiscali.
3.
Per assicurare l'invarianza della retribuzione netta complessiva e di quella
utile ai fini previdenziali dei dipendenti nei confronti dei quali si applica
quanto disposto dal comma 2, la retribuzione lorda viene ridotta in misura pari
al contributo previdenziale obbligatorio soppresso e contestualmente viene
stabilito un recupero in misura pari alla riduzione attraverso un corrispondente
incremento figurativo ai fini previdenziali e dell'applicazione delle norme sul
trattamento di fine rapporto, ad ogni fine contrattuale nonché per la
determinazione della massa salariale per i contratti collettivi nazionali.
4.
Per garantire la parità di trattamento contrattuale dei rapporti di lavoro,
prevista dall'art. 49, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive modificazioni e integrazioni, ai dipendenti assunti dal giorno
successivo all'entrata in vigore del presente decreto, si applica la disciplina
prevista dai commi 2 e 3.
5.
Per gli enti il cui personale non è iscritto alle gestioni INPDAP per i
trattamenti di fine servizio e per i quali conseguentemente non opera la
trattenuta del 2,5% della base retributiva prevista dall'art. 11 della legge n.
152 del 1968 e dall'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1973, n. 1032, non si applica quanto previsto dai commi 2 e 3.
6.
Il trattamento di fine rapporto sarà accantonato figurativamente e verrà
liquidato dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti
dell'amministrazione pubblica (INPDAP) alla cessazione dal servizio del
lavoratore secondo quanto disposto dalla legge 29 maggio 1982, n. 297. Per i
dipendenti degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e
sperimentazione e degli enti per il cui personale non è prevista l'iscrizione
all'INPDAP per i trattamenti di fine servizio il predetto adempimento è
effettuato dall'ente datore di lavoro. Le quote di accantonamento annuale
saranno determinate applicando l'aliquota del 6,91 per cento in vigore per i
dipendenti privati, ai sensi dell'art. 3, comma 16, della legge n. 297 del 29
maggio 1982 e sulla base di quanto previsto dall'art. 4 dell'accordo quadro
sottoscritto il 29 luglio 1999.
Nell'accantonamento annuale non saranno computate le quote di trattamento di
fine rapporto destinate ai fondi pensione.
7.
In attuazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 8, della legge 8 agosto
1995, n. 335, la gestione del fondo per il trattamento di fine rapporto dei
dipendenti dello Stato, delle aziende di Stato, della scuola, delle università,
della sanità e degli enti locali è affidata all'INPDAP. Il contributo
previdenziale a favore dell'INPDAP da parte delle amministrazioni pubbliche
resta fissato per il personale dello Stato nella misura del 9,60 per cento della
attuale base contributiva di riferimento prevista dall'art. 18 della legge 20
marzo 1980, n. 75, e nella misura del 6,10 per cento della attuale base
contributiva di riferimento prevista dall'art. 11 della legge 8 marzo 1968, n.
152, per il personale degli enti locali.
8.
Il trattamento di fine rapporto dei dipendenti degli enti pubblici non
economici, degli enti di ricerca e sperimentazione e degli enti per il cui
personale non è prevista l'iscrizione all'INPDAP per i trattamenti di fine
servizio resta a totale carico degli enti medesimi, ai quali è affidata la
gestione di tali trattamenti.
9.
Ai fini dell'armonizzazione al regime generale del trattamento di fine rapporto,
per i periodi di lavoro prestato a tempo determinato presso le amministrazioni
di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni e integrazioni nonchè presso enti sottoposti alla disciplina
della legge 20 marzo 1975, sarà erogato il trattamento di fine rapporto ai
sensi della legge n. 297 del 29 maggio 1982, con le modalità definite
dall'accordo quadro sottoscritto il 29 luglio 1999, a decorrere dall'entrata in
vigore del presente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. A far
tempo dalla stessa data non si applica l'art. 7, primo comma, della legge 29
aprile 1976, n. 177, nonchè ogni altra disposizione incompatibile con quanto
previsto dal presente comma. Resta ferma la possibilità per i dipendenti
interessati di riscattare, secondo le modalità previste dalle norme di
riferimento, i periodi di lavoro prestato a tempo determinato svolto
precedentemente alla predetta data.
Articolo
2
Fondi pensione
1.
Sono associati ai fondi pensione i dipendenti già occupati alla data del 31
dicembre 1995 e quelli assunti dal 1 gennaio 1996 fino al giorno precedente la
data di entrata in vigore del presente decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri che avranno esercitato l'opzione di cui all'art. 59, comma 56, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449. La quota di TFR che detti dipendenti potranno
destinare ai fondi pensione non potrà superare il 2 per cento della
retribuzione base di riferimento per il calcolo del TFR.
silpol
2.
Nei confronti del personale assunto successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto del Presidente del Consiglio si applicano le regole
concessive e di computo di cui alla legge n. 297 del 29 maggio 1982 in materia
di trattamento di fine rapporto.
Nei confronti di detto personale che, in sede di contrattazione collettiva,
sceglierà di iscriversi al fondo pensione sarà prevista la integrale
destinazione al fondo stesso degli accantonamenti al trattamento di fine
rapporto.
3.
La somma di 200 miliardi annui, di cui all'art. 26, comma 18, della legge 23
dicembre 1998, n. 448, sarà resa immediatamente disponibile in favore dei fondi
pensione istituiti. In via transitoria e fino alla raccolta delle adesioni da
parte dei lavoratori, il riparto dell'intera somma di 200 miliardi avverrà in
misura proporzionale alla retribuzione media e alla consistenza del personale in
servizio presso ciascun comparto o area di contrattazione alla data di
istituzione dei fondi pensione in conto di quote degli accantonamenti annuali
del trattamento di fine rapporto dei lavoratori di cui ai commi 1 e 2 del
presente articolo.
Le ulteriori quote di trattamento di fine rapporto, destinate ai fondi pensione
e non coperte dallo stanziamento di 200 miliardi annui sono trattate come quote
figurative e rivalutate secondo il meccanismo di rendimento di cui al successivo
comma 5.
4.
A favore del personale di cui al comma 2 dell'art. 1 viene destinata, come
previsto dall'art. 59, comma 56, della legge n. 449 del 1997, una quota pari
all'1,5 per cento della base contributiva di riferimento ai fini dei vigenti
trattamenti di fine servizio comunque denominati. Detta quota, avente natura di
elemento figurativo, è considerata neutra rispetto ai conferimenti dei
lavoratori e a quelli di pertinenza delle amministrazioni. I dipendenti degli
enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e sperimentazione e degli
enti per il cui personale non è prevista l'iscrizione all'INPDAP non sono
destinatari della quota dell'1,5 per cento.
5.
Alla cessazione del rapporto di lavoro l'INPDAP conferirà al fondo pensione di
riferimento il montante maturato, costituito dagli accantonamenti figurativi
delle quote di trattamento di fine rapporto di cui al comma 3 non coperte dallo
stanziamento di 200 miliardi nonchè di quelli relativi all'aliquota dell'1,5
per cento di cui al comma 4, applicando a entrambi gli accantonamenti un tasso
di rendimento che, in via transitoria, per il periodo di consolidamento della
struttura finanziaria dei fondi pensione dei dipendenti delle amministrazioni
pubbliche, corrisponderà alla media dei rendimenti netti di un
"paniere" di fondi di previdenza complementare presenti sul mercato da
individuarsi tra quelli con maggiore consistenza di aderenti, con decreto del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite le
organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo quadro. Successivamente, previa
verifica con le parti sociali sul consolidamento della struttura finanziaria dei
fondi pensione, si applicherà il rendimento netto dei medesimi fondi dei
dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
6.
Alla cessazione del rapporto di lavoro gli enti pubblici non economici, gli enti
di ricerca e sperimentazione e gli enti per il cui personale non è prevista
l'iscrizione all'INPDAP conferiranno al fondo pensione di riferimento il
montante maturato dal dipendente, costituito dagli accantonamenti figurativi
delle quote di trattamento di fine rapporto non coperte dallo stanziamento di
200 miliardi, applicando il tasso di rendimento previsto dal comma 5.
7.
La prima verifica con le parti sociali firmatarie dell'accordo quadro sul
consolidamento della struttura finanziaria dei fondi pensione di cui all'ultimo
periodo del comma 5 e sui contenuti dell'accordo medesimo avverrà entro il 31
dicembre 2001. silpol
Roma, 20 dicembre 1999