S.I.L.Po.L. |
Sindacato Italiano Lavoratori Polizia Locale |
Decreto
legislativo |
Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205. (Suppl. Ordinario n.233) |
Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999 |
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Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Emana TITOLO I CAPO I Articolo 1 1. Sono trasformate in illeciti
amministrativi, soggetti alle sanzioni stabilite dagli articoli 2 e 3, le
violazioni previste come reato dalle leggi comprese nell'elenco allegato
al presente decreto legislativo e da ogni altra disposizione in materia di
produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle bevande, nonché di
tutela della denominazione di origine dei medesimi, fatta eccezione per i
reati previsti dal codice penale e dagli articoli 5, 6 e 12 della legge 30
aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni ed integrazioni. Articolo 2. 1. Le violazioni indicate
dall'articolo 1 sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma di denaro, il cui ammontare, salvo quanto previsto dal comma
2, è così determinato: a) se
la violazione è punita con la sola pena della multa o dell'ammenda, la
somma dovuta è pari all'ammontare della pena pecuniaria stabilita per
violazione stessa, e comunque non inferiore a lire cinquecentomila; 2. Se per la violazione è
prevista una pena pecuniaria proporzionale, con o senza la fissazione di
limiti minimi e massimi, la somma dovuta è pari:
a) all'ammontare della multa o dell'ammenda, ove
prevista in via esclusiva; Articolo 3. 1. Le pene accessorie previste per
le violazioni indicate dall'articolo 1 sono trasformate in sanzioni
amministrative accessorie e continuano ad applicarsi nei casi e nei modi
stabiliti dalle disposizioni che le prevedono. Se l'applicabilità delle
pene accessorie è prevista per i casi di recidiva, le sanzioni
amministrative accessorie si applicano nei casi di reiterazione delle
violazioni nei sensi stabiliti dall'articolo 8-bis della legge 24 novembre
1981, n. 689, introdotto dall'articolo 94 del presente decreto
legislativo. a) nel
caso di reiterazione specifica delle violazioni, la chiusura dello
stabilimento o dell'esercizio da un minimo di cinque giorni ad un massimo
di tre mesi, ovvero la sospensione fino ad un massimo di tre mesi o la
revoca della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento
amministrativo che consente l'esercizio dell'attività; 3. Nei casi in cui possono essere
applicate sanzioni amministrative accessorie a norma dei commi 1 e 2 non
è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della
legge 24 novembre 1981, n. 689. Articolo 4. 1. Salvo quanto previsto dal comma
2, le sanzioni amministrative per le violazioni depenalizzate a norma
dell'articolo 1 sono applicate dalle autorità amministrative competenti
ad irrogare le altre sanzioni amministrative già previste dalle leggi che
contemplano le violazioni stesse. CAPO II Articolo 5. 1. Dopo l'articolo 517 del codice
penale è inserito il seguente: "Art.
517-bis. (Circostanza aggravante). Articolo 6. 1. La legge 30 aprile 1962, n.
283, e successive modifiche e integrazioni, è così modificata:
a) il terzo comma dell'articolo 6 è sostituito dal
seguente: b) il
secondo comma dell'articolo 12 è sostituito dal seguente: c) dopo
l'articolo 12 è aggiunto il seguente: Articolo 7. 1. Quando è applicata una
sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a quindici milioni di
lire per una violazione in materia di produzione, commercio e igiene degli
alimenti e delle bevande, o di tutela della denominazione di origine dei
medesimi, l'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione o il
giudice con la sentenza di condanna nel caso previsto dall'articolo 24
della legge 24 novembre 1981, n. 689 può disporre, tenuto conto della
natura e della gravità del fatto, l'affissione o la pubblicazione del
provvedimento che accerta la violazione a spese del soggetto cui la
sanzione è applicata. Articolo 8. 1. Gli organi della pubblica
amministrazione incaricati della vigilanza sull'osservanza delle
disposizioni in materia di produzione, commercio ed igiene degli alimenti
e delle bevande dispongono la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio
nei casi di insussistenza dei requisiti igienico-sanitari necessari ai
fini del rilascio dell'autorizzazione sanitaria. Titolo II Articolo 9. 1. Dopo l'articolo 1083 del codice
della navigazione sono inseriti i seguenti: "Art.
1083-bis. (Sanzioni amministrative accessorie). Art.
1083-ter. (Effetti e durata delle sanzioni amministrative
accessorie). 2. Nel primo comma dell'articolo
1086 del codice della navigazione le parole "a titolo di pene
pecuniarie per i reati previsti dal presente codice" sono sostituite
dalle seguenti: "a titolo di pene o di sanzioni amministrative
pecuniarie per le violazioni previste dal presente codice". Articolo 10. 1. Nell'articolo 1162 del codice
della navigazione le parole "è punito con l'arresto fino a due mesi
ovvero con l'ammenda fino a lire duecentomila" sono sostituite dalle
seguenti: "è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni". a) nel
primo comma le parole "è punito con l'arresto fino a due mesi ovvero
con l'ammenda fino a lire quattrocentomila" sono sostituite dalle
seguenti: "è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni"; 3. Nell'articolo 1164 del codice
della navigazione le parole "se il fatto non costituisce un più
grave reato, con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda fino a
lire quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: "se il
fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire due milioni a lire sei milioni". Articolo 11. 1. Nell'articolo 1169 del codice
della navigazione le parole "con l'arresto fino a tre mesi ovvero con
l'ammenda da lire quarantamila a lire quattrocentomila" sono
sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni.". "Art.
1175. (Sanzioni amministrative accessorie). Articolo 12. 1. L'articolo 1178 del codice
della navigazione è così modificato: a) nel
primo comma le parole "con l'ammenda fino a lire duecentomila"
sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire trecentomila a lire tre milioni"; 2. L'articolo 1179 del codice
della navigazione è così modificato: a) nel
primo comma le parole "con l'ammenda da lire centomila a lire un
milione" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire
dodici milioni"; 3. L'articolo 1180 del codice
della navigazione è così modificato: a) nel
primo comma le parole "con l'ammenda da lire sessantamila a
duecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire
tre milioni"; Articolo 13. 1. L'articolo 1184 del codice
della navigazione è così modificato: a) nel
primo comma le parole "con l'arresto da due a sei mesi ovvero con
l'ammenda da lire cento milioni a lire quattrocento milioni" sono
sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire trenta milioni a lire sessanta milioni. Non
è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della
legge 24 novembre 1981, n. 689."; Articolo 14. 1. L'articolo 1190 del codice
della navigazione è sostituito dal seguente: "Art.
1190. (Inosservanza di norme sulle scuole di pilotaggio). 2. L'articolo 1193 del codice
della navigazione è così modificato: a) nel
primo comma le parole "con l'arresto fino a sei mesi ovvero con
l'ammenda fino a lire quattrocentomila" sono sostituite dalle
seguenti: "con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire tre milioni a lire diciotto milioni"; 3. L'articolo 1196 del codice
della navigazione è così modificato: a) nel
primo comma le parole "qualora il fatto non costituisca un più grave
reato, con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda fino a lire un
milione" sono sostituite dalle seguenti: "se il fatto non
costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire due milioni a lire dodici milioni"; 4. Nell'articolo 1198 del codice
della navigazione le parole "con l'arresto fino a tre mesi ovvero con
l'ammenda fino a lire quattrocentomila" sono sostituite dalle
seguenti: "con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire due milioni a lire dodici milioni.". 5. L'articolo 1199 del codice
della navigazione è così modificato: a) nel
primo comma le parole "è punito con l'arresto fino a sei mesi e con
l'ammenda da lire centomila a due milioni" sono sostituite dalle
seguenti: "è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire dieci milioni a lire sessanta milioni"; 6. L'articolo 1200 del codice
della navigazione è così modificato: a) nel
primo comma le parole "con l'arresto fino a tre mesi ovvero con
l'ammenda da lire sessantamila a un milione" sono sostituite dalle
seguenti: "con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire due milioni a lire dodici milioni"; 7. Nell'articolo 1201 del codice
della navigazione le parole "con l'arresto fino a tre mesi ovvero con
l'ammenda da lire centomila a un milione" sono sostituite dalle
seguenti: "con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire due milioni a lire dodici milioni". 8. L'articolo 1201-bis del codice
della navigazione è così modificato: a) nel
primo periodo del primo comma le parole "con l'arresto fino a un
anno" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire
dodici milioni"; 9. L'articolo 1204 del codice
della navigazione è così modificato: a) nel
primo comma le parole "con l'arresto fino a un anno ovvero con
l'ammenda fino a lire un milione" sono sostituite dalle seguenti:
"con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinque milioni a lire trenta milioni"; 10. Nell'articolo 1207 del codice
della navigazione le parole "con l'arresto fino a sei mesi ovvero con
l'ammenda fino a lire un milione" sono sostituite dalle seguenti:
"con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
tre milioni a lire dodici milioni". 11. L'articolo 1208 del codice
della navigazione è così modificato: a) nel
primo comma le parole "con l'ammenda fino al lire duecentomila"
sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire tre milioni"; 12. Nell'articolo 1209 del codice
della navigazione le parole "con l'arresto fino a sei mesi ovvero con
l'ammenda fino a lire un milione" sono sostituite dalle seguenti:
"se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto
milioni". "Art.
1214. (Sanzioni amministrative accessorie). Articolo 15. 1. L'articolo 5 della legge 29
gennaio 1986, n. 32 è così modificato: a) nel
primo periodo del primo comma le parole "con l'arresto fino a un
anno" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire
dodici milioni"; Articolo 16. 1. Le autorità competenti ad
applicare le sanzioni amministrative previste dal presente titolo sono,
secondo le rispettive attribuzioni, il Ministero dei trasporti e della
navigazione, l'Ente nazionale per l'aviazione civile, le regioni e le
province autonome. Titolo III Articolo 17. 1. Il primo e il secondo comma
dell'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66 sono
sostituiti dai seguenti: "Chiunque,
al fine di impedire od ostacolare la libera circolazione, depone o
abbandona congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una strada
ferrata, è punito con la reclusione da uno a sei anni. 2. Dopo l'articolo 1 del decreto
legislativo 22 gennaio 1948, n. 66 è inserito il seguente: "Art.
1-bis. - Chiunque, al fine di impedire od ostacolare la libera
circolazione, depone od abbandona congegni o altri oggetti di qualsiasi
specie in una strada ordinaria o comunque ostruisce o ingombra una strada
ordinaria o ferrata, è punito, se il fatto non costituisce reato, con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a
lire otto milioni. Articolo 18. 1. L'articolo 26 della legge 6
giugno 1974, n. 298 è così modificato: a) nel
primo comma le parole "è punito a norma dell'articolo 348 codice
penale" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quattro milioni
a lire ventiquattro milioni. Si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni se il
soggetto, nei cinque anni precedenti, ha commesso un'altra violazione
delle disposizioni del presente articolo o dell'articolo 46, accertata con
provvedimento esecutivo."; 2. L'articolo 46 della legge 6
giugno 1974, n. 298 è così modificato: a) nel
primo comma le parole "è punito con la reclusione da uno a sei mesi
o con la multa da lire duecentomila a lire seicentomila" sono
sostituite dalle seguenti: "è punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire quattro milioni a lire ventiquattro
milioni. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire cinque milioni a lire trenta milioni se il soggetto, nei cinque
anni precedenti, ha commesso un'altra violazione delle disposizioni del
presente articolo o dell'articolo 26, accertata con provvedimento
esecutivo."; 3. L'articolo 60 della legge 6
giugno 1974, n. 298 è così modificato: a)
nella rubrica e nel primo comma le parole "accertamento dei
reati" sono sostituite dalle seguenti: “accertamento degli
illeciti”; 4. Nel comma 6 dell'articolo 83
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 le parole "con le
sanzioni previste dall'articolo 46 della legge 6 giugno 1974, n. 298"
sono sostituite dalle seguenti: "con le sanzioni amministrative
previste dall'articolo 46, primo e secondo comma, della legge 6 giugno
1974, n. 298". 5. Nel comma 3 dell'articolo 88
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 le parole "con le
sanzioni previste dalla legge 6 giugno 1974, n. 298" sono sostituite
dalle seguenti: "con le sanzioni amministrative previste
dall'articolo 46, primo e secondo comma, della legge 6 giugno 1974, n.
298". Articolo 19. 1. L'articolo 116 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è così modificato: a) il
comma 13 è sostituito dal seguente: b) il
comma 18 è sostituito dal seguente: 2. Il comma 4 dell'articolo 124
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dai
seguenti: "4. Chiunque guida macchine agricole o macchine operatrici
senza essere munito della patente è punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire quattro milioni a lire sedici milioni.
All'incauto affidamento si applica la disposizione di cui all'articolo
116, comma 12. 3. Nel comma 7 dell'articolo 126
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 il secondo periodo è
sostituito dal seguente: "Alla violazione conseguono le sanzioni
amministrative accessorie del ritiro della patente e del fermo del veicolo
per un periodo di due mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in
luogo del fermo amministrativo, consegue la sanzione accessoria della
confisca amministrativa del veicolo.". 4. Nel comma 6 dell'articolo 136
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 dopo le parole "si
applicano le sanzioni" sono inserite le seguenti:
"amministrative, comprese quelle accessorie,". "6. Chiunque, durante il periodo in cui il documento di
circolazione è ritirato, circola abusivamente con lo stesso veicolo cui
il ritiro si riferisce ovvero guida un veicolo quando la patente gli sia
stata ritirata, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire tre milioni a lire dodici milioni. 7. Il comma 6 dell'articolo 217
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è sostituito dal seguente: "6. Chiunque, durante il periodo di sospensione della carta
di circolazione, circola abusivamente con lo stesso veicolo è punito con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni
a lire dodici milioni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente da tre a dodici mesi e, in caso di
reiterazione delle violazioni, la confisca amministrativa del veicolo.". 8. Il comma 6 dell'articolo 218
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è sostituito dal seguente: "6. Chiunque, durante il periodo di sospensione della
validità della patente, circola abusivamente è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire
dodici milioni. Si applicano le sanzioni accessorie della revoca della
patente e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi.
In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo
amministrativo, si applica la confisca amministrativa del veicolo.". Articolo 20. 1. Il comma 8 dell'articolo 168
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è sostituito dai seguenti: "8. Chiunque trasporta merci pericolose senza regolare
autorizzazione, quando sia prescritta, ovvero non rispetta le condizioni
imposte, a tutela della sicurezza, negli stessi provvedimenti di
autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire tre milioni a lire dodici milioni. 2. L'articolo 176 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è così modificato: a) nel
comma 19 le parole "con l'arresto da due a sei mesi e con l'ammenda
da lire duecentomila a lire un milione" sono sostituite dalle
seguenti: "con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire
dodici milioni"; 3. Nel comma 7 dell'articolo 192
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 le parole "ove il
fatto non costituisca più grave reato, è punito con l'arresto fino a tre
mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire quattrocentomila" sono
sostituite dalle seguenti: "ove il fatto non costituisca reato, è
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
due milioni a lire otto milioni.". Articolo 21. 1. Nel comma 6 dell'articolo 74
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 le parole "con
l'arresto da quattro a dodici mesi e con l'ammenda da lire cinquecentomila
a lire due milioni, salvo che il fatto costituisca più grave reato"
sono sostituite dalle seguenti: ", se il fatto non costituisce reato,
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quattro
milioni a lire sedici milioni". 2. L'articolo 97 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è così modificato: a) nel
comma 9 le parole "con le sanzioni previste dall'articolo 100, comma
12" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire
dodici milioni"; 3. L'articolo 100 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è così modificato: a) nel
comma 12 le parole "con l'arresto da tre a nove mesi e con l'ammenda
da lire cinquecentomila a lire due milioni" sono sostituite dalle
seguenti: "con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire tre milioni a lire dodici milioni"; 4. Nel comma 5 dell'articolo 113
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 le parole "è soggetto
alle sanzioni" sono sostituite dalle seguenti: "è soggetto alle sanzioni
amministrative, comprese quelle accessorie,". Articolo 22. 1. Nel comma 11 dell'articolo 226
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole "nonché
i dati relativi" sono inserite le seguenti: "alle violazioni
previste dal presente codice e dalla legge 6 giugno 1974, n. 298 che
comportano l'applicazione delle sanzioni accessorie e". Articolo 23. 1. Nel primo periodo del comma 1
dell'articolo 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 le parole
"ed il limite massimo generale di lire quattro milioni" sono
sostituite dalle seguenti: "ed il limite massimo generale di lire
diciotto milioni". "3-bis.
Il pagamento in misura ridotta non è inoltre consentito per le violazioni
previste dagli articoli 83, comma 6; 88, comma 3; 97, comma 9; 100, comma
12; 113, comma 5; 114, comma 7; 116, comma 13; 124, comma 4; 136, comma 6;
168, comma 8; 176, comma 19; 216, comma 6; 217, comma 6; 218, comma 6. Per
tali violazioni il verbale di contestazione è trasmesso al prefetto del
luogo della commessa violazione entro dieci giorni.". 3. L'articolo 205 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è così modificato: a) il
comma 2 è soppresso; 4. Dopo il comma 1 dell'articolo
214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è inserito il
seguente: "1-bis.
Se l'autore della violazione è persona diversa dal proprietario del
veicolo, ovvero da chi ne ha la legittima disponibilità, e risulta altresì
evidente all'organo di polizia che la circolazione è avvenuta contro la
volontà di costui, il veicolo è immediatamente restituito all'avente
titolo. Della restituzione è redatto verbale, copia del quale viene
consegnata all'interessato.". TITOLO IV Articolo 24. 1. L'articolo 20 della legge 7
gennaio 1929, n. 4 è abrogato. Articolo 25. 1. Dopo l'articolo 295 del testo
unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è
inserito il seguente: "Art.
295-bis. (Sanzioni amministrative per le violazioni di lieve entità).
Articolo 26. 1. Nell'articolo 297 del testo
unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le parole
"lire cinquantamila" sono sostituite dalle parole "lire
ventuno milioni". Articolo 27. 1. Nel comma 26 dell'articolo 2
del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, le parole da "con l'arresto fino
a due anni" sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:
"con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattro milioni a
lire venti milioni qualora nell'anno abbiano effettuato acquisti senza
applicazione dell'imposta per un ammontare di corrispettivi superiore a
lire dieci milioni, e con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
cinquecentomila a lire quattro milioni qualora nell'anno abbiano
effettuato acquisti senza applicazione dell'imposta per un ammontare di
corrispettivi non superiore a lire dieci milioni". TITOLO V Articolo 28. 1. L'articolo 1 della legge 15
dicembre 1990, n. 386 è sostituito dal seguente: "Art.
1. (Emissione di assegno senza autorizzazione).
1.
Chiunque emette un assegno bancario o postale senza l'autorizzazione del
trattario è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire due milioni a lire dodici milioni. Articolo 29. 1. L'articolo 2 della legge 15
dicembre 1990, n. 386 è sostituito dal seguente: "Art.
2. (Emissione di assegno senza provvista). 1.
Fuori dei casi previsti dall'articolo 1, chiunque emette un assegno
bancario o postale che, presentato in tempo utile, non viene pagato in
tutto o in parte per difetto di provvista è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni. Articolo 30. 1. L'articolo 4 della legge 15
dicembre 1990, n. 386 è sostituito dal seguente: "Art.
4. (Autorità competente). 1. Per
l'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 1 e 2 e delle
conseguenti sanzioni amministrative accessorie è competente il prefetto
del luogo di pagamento dell'assegno.". Articolo 31. 1. L'articolo 5 della legge 15
dicembre 1990, n. 386 è sostituito dai seguenti: "Art.
5. (Sanzioni amministrative accessorie). 1. La
violazione dell'articolo 1 comporta il divieto di emettere assegni bancari
e postali. La stessa sanzione amministrativa accessoria si applica in caso
di violazione dell'articolo 2, quando l'importo dell'assegno, ovvero di più
assegni emessi in tempi ravvicinati e sulla base di una programmazione
unitaria, è superiore a lire cinque milioni. Art. 5-bis.
(Effetti e durata delle sanzioni amministrative accessorie). 1.
L'interdizione dall'esercizio di un'attività professionale o
imprenditoriale priva, temporaneamente, il soggetto della capacità di
esercitare una professione, industria o un commercio, per i quali è
richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione,
autorizzazione o licenza dell'autorità. Articolo 32. 1. L'articolo 7 della legge 15
dicembre 1990, n. 386 è sostituito dal seguente: "Art.
7. (Inosservanza delle sanzioni amministrative accessorie).
1.
Ferma restando l'applicabilità delle sanzioni amministrative di cui agli
articoli 1 e 2, chiunque trasgredisce ai divieti conseguenti alle sanzioni
amministrative accessorie di cui all'articolo 5 ed al comma 2 del presente
articolo è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Articolo 33. 1. L'articolo 8 della legge 15
dicembre 1990, n. 386 è sostituito dai seguenti: "Art.
8. (Pagamento dell'assegno emesso senza provvista dopo la scadenza
del termine di presentazione). 1. Nei
casi previsti dall'articolo 2, le sanzioni amministrative non si applicano
se il traente, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di
presentazione del titolo, effettua il pagamento dell'assegno, degli
interessi, della penale e delle eventuali spese per il protesto o per la
constatazione equivalente. Art. 8-bis.
(Procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative). 1. Nei
casi previsti dall'articolo 1, se viene levato il protesto o effettuata la
constatazione equivalente, il pubblico ufficiale trasmette il rapporto di
accertamento della violazione al prefetto territorialmente competente. Nei
casi in cui non si leva il protesto o non si effettua la constatazione
equivalente, il prefetto viene direttamente informato dal trattario. Articolo 34 . 1. L'articolo 9 della legge 15
dicembre 1990, n. 386 è sostituito dai seguenti: "Art.
9. (Revoca delle autorizzazioni).
1. In
caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, di un assegno per mancanza
di autorizzazione o di provvista, il trattario iscrive il nominativo del
traente nell'archivio previsto dall'articolo 10-bis. a) nel caso di mancanza di
autorizzazione, entro il ventesimo giorno dalla presentazione al pagamento
del titolo; 3.
L'iscrizione nell'archivio determina la revoca di ogni autorizzazione ad
emettere assegni. Una nuova autorizzazione non può essere data prima che
sia trascorso il termine di sei mesi dall'iscrizione del nominativo
nell'archivio. 9-bis.
(Preavviso di revoca). 1. Nel
caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, di un assegno per difetto
di provvista, il trattario comunica al traente che, scaduto il termine
indicato nell'articolo 8 senza che abbia fornito la prova dell'avvenuto
pagamento, il suo nominativo sarà iscritto nell'archivio di cui
all'articolo 10-bis e che dalla stessa data gli sarà revocata ogni
autorizzazione ad emettere assegni. Con la comunicazione il traente è
invitato a restituire, alla scadenza del medesimo termine e sempre che non
sia effettuato il pagamento, tutti i moduli di assegno in suo possesso
alle banche e agli uffici postali che li hanno rilasciati. Art. 9-ter.
(Elezione di domicilio ai fini delle comunicazioni). 1.
All'atto della conclusione di convenzioni di assegno, il cliente elegge
domicilio ai fini delle comunicazioni previste dall'articolo 9-bis. 1. L'articolo 10 della legge 15
dicembre 1990, n. 386 è sostituito dal seguente: "Art.
10. (Responsabilità solidale del trattario). 1. Il
trattario che omette o ritarda l'iscrizione nell'archivio di cui
all'articolo 10-bis, ovvero che autorizza il rilascio di moduli di assegni
in favore di persona il cui nominativo risulta iscritto nell'archivio, è
obbligato in solido con il traente a pagare gli assegni emessi dallo
stesso traente nel periodo in cui avrebbe dovuto operare la revoca, anche
se manca o è insufficiente la provvista, nel limite di lire venti milioni
per ogni assegno.". 1. Dopo l'articolo 10 della legge
15 dicembre 1990, n. 386 è inserito il seguente: "Art.
10-bis. (Archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di
pagamento irregolari). 1. Al
fine del regolare funzionamento dei sistemi di pagamento, è istituito
presso la Banca d'Italia un archivio informatizzato degli assegni bancari
e postali e delle carte di pagamento, nel quale sono inseriti i seguenti
dati: a) generalità dei traenti degli
assegni bancari o postali emessi senza autorizzazione o senza provvista; 2. La
Banca d'Italia, quale titolare del trattamento dei dati, può avvalersi di
un ente esterno per la gestione dell'archivio, secondo quanto previsto
dall'articolo 8 della legge 31 dicembre 1996, n. 675. 2. Con regolamento emanato, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
centocinquanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto
legislativo, il Ministro della giustizia, sentita la Banca d'Italia ed il
Garante per la protezione dei dati personali, disciplina le modalità con
cui i soggetti ivi individuati devono trasmettere i dati all'archivio
previsto dal comma 1 del presente articolo e, se necessario, rettificarli
o aggiornarli. Con il medesimo regolamento sono individuate le modalità
con cui la Banca d'Italia, attenendosi ai dati trasmessi, provvede al loro
trattamento e ne consente la consultazione. Articolo 37. 1. L'articolo 124 del regio
decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e successive modificazioni ed
integrazioni, è sostituito dal seguente: "Art.
124. - All'atto del rilascio di moduli di assegno bancario o
postale, il richiedente deve dichiarare al trattario di non essere in
alcun modo interdetto dall'emissione di assegni. 2. L'articolo 125 del regio
decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e successive modificazioni ed
integrazioni, è sostituito dal seguente: "Art.
125. - Prima del rilascio di moduli di assegno bancario o postale
il dipendente responsabile accerta, sulla base dei dati risultanti
dall'archivio previsto dall'articolo 10-bis della legge 15 dicembre 1990,
n. 386, che il richiedente non risulti in alcun modo interdetto
dall'emissione di assegni bancari o postali, ovvero soggetto a revoca
delle autorizzazioni ad emettere assegni a norma dell'articolo 9 della
medesima legge. 1. Nell'articolo 345 del codice
penale le parole "è punito con la multa fino a lire un milione"
sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione
duecentomila". Articolo 39. Modifica dell'articolo 350 del
codice penale, in tema di agevolazione colposa della violazione di
sigilli. 1. Nell'articolo 350 del codice
penale le parole "è punito con la multa da lire centomila a due
milioni" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione
ottocentomila". Articolo 40. 1. Nell'articolo 352 del codice
penale le parole "è punito con la multa fino a lire un milione"
sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione
duecentomila". Articolo 41. 1. L'articolo 465 del codice
penale è così modificato: a) nel
primo comma le parole "è punito con la reclusione fino a sei mesi o
con la multa da lire ventimila a quattrocentomila" sono sostituite
dalle seguenti: "è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da lire duecentomila a un milione duecentomila"; Articolo 42. 1. L'articolo 466 del codice
penale è così modificato: a) nel
primo comma le parole "con la reclusione fino a sei mesi o con la
multa da lire ventimila a quattrocentomila" sono sostituite dalle
seguenti: "con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
duecentomila a un milione duecentomila"; Articolo 43. 1. L'articolo 498 del codice
penale è così modificato: a) nel
primo comma le parole "è punito con la multa da lire duecentomila a
due milioni" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione
ottocentomila"; Articolo 44. 1. Nel secondo comma dell'articolo
527 del codice penale le parole "la pena è della multa da lire
sessantamila a seicentomila" sono sostituite dalle seguenti: "si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a
seicentomila". Articolo 45. 1. Nell'articolo 654 del codice
penale le parole "è punito, se il fatto non costituisce un più
grave reato, con l'arresto fino a un anno" sono sostituite dalle
seguenti: "è punito, se il fatto non costituisce reato, con la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione
duecentomila". Articolo 46. 1. L'articolo 663 del codice
penale è così modificato: a) nel
primo comma le parole "è punito con l'arresto fino ad un mese e con
l'ammenda fino a lire cinquantamila" sono sostituite dalle seguenti:
"è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
centomila a seicentomila"; 1. L'articolo 663-bis del codice
penale è sostituito dal seguente: "Art.
663-bis (Divulgazione di stampa clandestina). Articolo 48. 1. L'articolo
664 del codice penale è così modificato: a) nel
primo comma le parole "è punito con l'ammenda fino a lire
seicentomila" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire centocinquantamila a
novecentomila"; Articolo 49. 1. L'articolo 666 del codice
penale è così modificato: a) nel
primo comma le parole "è punito con l'ammenda da lire ventimila a un
milione" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a tre
milioni"; Articolo 50. 1. Nell'articolo 675 del codice
penale le parole "è punito con l'ammenda fino a lire
duecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione
duecentomila". Articolo 51. 1. Nel primo comma dell'articolo
676 del codice penale le parole "è punito con l'ammenda non
inferiore a lire duecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un
milione ottocentomila". Articolo 52. 1. L'articolo 677 del codice
penale è così modificato: a) nel
primo comma le parole "è punito con l'ammenda non inferiore a lire
duecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione
ottocentomila"; Articolo 53. 1. L'articolo 686 del codice
penale è così modificato: a) nel
primo comma le parole "è punito con l'arresto fino ad un anno o con
l'ammenda da lire centomila a un milione" sono sostituite dalle
seguenti: "è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
lire ottocentomila a lire quattro milioni ottocentomila"; Articolo 54. 1. Nel primo comma dell'articolo
688 del codice penale le parole "è punito con l'arresto fino a sei
mesi o con l'ammenda da lire ventimila a quattrocentomila" sono
sostituite dalle seguenti: "è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire centomila a lire seicentomila". Articolo 55. 1. Nel primo comma dell'articolo
692 del codice penale le parole "è punito con l'ammenda da lire
ventimila a lire quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti:
"è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
duecentomila a un milione duecentomila". Articolo 56. 1. L'articolo 705 del codice
penale è così modificato: a) nel
primo comma le parole "è punito con l'arresto fino a tre mesi o con
l'ammenda da lire centomila a due milioni" sono sostituite dalle
seguenti: "è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
lire cinquecentomila a tre milioni"; Articolo 57. 1. L'articolo 724 del codice
penale è così modificato: a) nel
primo comma le parole "è punito con l'ammenda da lire ventimila a
seicentomila" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila"; Articolo 58. 1. Nell'articolo 725 del codice
penale le parole "è punito con l'ammenda da lire ventimila a due
milioni" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione
duecentomila". 1.Dopo l'articolo 19 delle
disposizioni coordinamento e transitorie del codice penale, approvate con
regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, è inserito il seguente: "19-bis.
L'autorità
competente a ricevere il rapporto e ad applicare le sanzioni per le
violazioni amministrative previste dagli articoli 350, 352, 498, 527, 654,
663-bis, 672, 688, 692, 705, 724 e 725 del codice penale è il prefetto. CAPO II 1. Il regio decreto 14 luglio
1898, n. 404 è così modificato: a)
nell'articolo 15 le parole "saranno puniti ai sensi dell'articolo 434
del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "sono puniti
con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un
milione duecentomila"; "Art. 23. - Salvo che il fatto
costituisca reato, chiunque contravviene alle disposizioni degli articoli
20 e 21, primo comma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da lire trecentomila a un milione ottocentomila. c)
nell'articolo 24 le parole "è punito con le pene stabilite
nell'articolo 434 del codice penale" sono sostituite dalle seguenti:
"è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
centocinquantamila a novecentomila". Articolo 61. 1. Nell'articolo 142 del regio
decreto 8 maggio 1904, n. 368 le parole da "sono punite" sino
alla fine dell'articolo sono sostituite dalle seguenti: "sono punite
con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un
milione duecentomila.". Articolo 62. 1. L'articolo 1 della legge 30
giugno 1912, n. 740 è così modificato: a) nel
primo comma le parole "è punito con gli arresti da uno a sei mesi o
con l'ammenda da lire 60.000 a 400.000" sono sostituite dalle
seguenti: "è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a tre
milioni"; Articolo 63. 1. Il regio decreto 11 luglio
1913, n. 959 è così modificato: a) nel
primo comma dell'articolo 54 le parole "saranno punite con l'arresto
non superiore nel massimo a cinque giorni, e con ammende che potranno
estendersi fino a lire quattrocentomila" sono sostituite dalle
seguenti: "sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da
lire trecentomila a un milione ottocentomila"; Articolo 64. 1. Nell'articolo 13 del
decreto-legge luogotenenziale 18 gennaio 1917, n. 148 le parole da
"sono punite" sino alla fine dell'articolo sono sostituite dalle
seguenti: "sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da
lire centocinquantamila a novecentomila.". Articolo 65. 1. L'articolo 4 della legge 19
aprile 1925, n. 475 è così modificato: a) nel
primo comma le parole "con la reclusione fino a un mese" sono
sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa pecuniaria
da lire quattrocentomila a due milioni quattrocentomila"; Articolo 66. 1.Il regio decreto-legge 9 luglio
1926, n. 1331, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 giugno 1927,
n. 1132, è così modificato: a)
l'articolo 19 è sostituito dal seguente: b)
l'articolo 20 è sostituito dal seguente: Articolo 67. 1. Nel primo comma dell'articolo
11 del regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito dalla
legge 7 luglio 1927, n. 1495, le parole "è punito con la reclusione
fino a tre mesi e con la multa fino a lire un milione" sono
sostituite dalle seguenti: "è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila". Articolo 68. 1. Nel sesto comma dell'articolo
20 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 le parole "sono punite con
l'arresto fino a dieci giorni o con l'ammenda fino a lire centomila"
sono sostituite dalle seguenti: "sono punite, salvo che il fatto
costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
duecentomila a un milione duecentomila". Articolo 69. 1.L'articolo 24 della legge 26
aprile 1934, n. 653 è sostituito dal seguente: "Art. 24 - Salvo che il fatto costituisca
reato, chiunque viola le disposizioni contenute nei primi 19 articoli
della presente legge, nonché alle norme del decreto ministeriale di cui
all'ultimo comma dell'articolo 8 è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire trentamila a centottantamila per ogni donna occupata
nel lavoro e alla quale l'illecito si riferisce. Articolo 70. 1.Il regio decreto 27 luglio 1934,
n. 1265 è così modificato: a) nel
quinto comma dell'articolo 201 le parole da "è punito" sino
alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a trenta
milioni"; Articolo 71. 1.Il regio decreto-legge 4 ottobre
1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936,
n. 1155, è così modificato: a) nel
primo comma dell'articolo 115 le parole da "è punito" sino alla
fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "è punito, salvo che
il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da
lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila"; Articolo 72. 1. Nel terzo comma dell'articolo
116 del regio decreto legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, le parole "è
punito con l'ammenda da lire 50 mila a lire 500 mila" sono sostituite
dalle seguenti: "è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da lire cinquecentomila a lire tre milioni". Articolo 73. 1. L'articolo 3 della legge 22
giugno 1939, n. 1239 è così modificato: a) nel
primo comma le parole "con l'ammenda fino a 100.000 lire" sono
sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa pecuniaria
da lire centocinquantamila a novecentomila"; 2. Resta abrogato l'articolo 76
del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016. Articolo 74. 1. La legge 10 giugno 1940, n. 653
è così modificata: a) nel
sesto comma dell'articolo 32 le parole da "è punito" sino alla
fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "è punito, salvo che
il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da
lire quattrocentomila a due milioni quattrocentomila"; Articolo 75. 1. Nel primo comma dell'articolo 6
della legge 27 maggio 1949, n. 260 le parole da "sono puniti"
sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "sono puniti
con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un
milione ottocentomila.". Articolo 76. 1. Nel quarto comma dell'articolo
23 della legge 4 aprile 1952, n. 218 le parole da "è punito"
sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "è punito,
salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire quattrocentomila a due milioni quattrocentomila.". Articolo 77. 1. Nel terzo comma dell'articolo 9
della legge 17 maggio 1952, n. 619 le parole "è punito con l'arresto
sino a tre mesi e con l'ammenda da lire 50.000 a 150.000" sono
sostituite dalle seguenti: "è punito, salvo che il fatto costituisca
reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a
tre milioni.". Articolo 78. 1. La legge 19 gennaio 1955, n. 25
è così modificata: a)
nella lettera a) del primo comma dell'articolo 23 le parole "con
l'ammenda da lire 10.000 a lire 50.000" sono sostituite dalle
seguenti: "con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
trecentomila a cinquecentomila"; Articolo 79. 1. Nel quarto comma dell'articolo
82 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 le
parole da "è punito" sino alla fine del comma sono sostituite
dalle seguenti: "è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con
la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro
milioni ottocentomila". Articolo 80. 1. L'articolo 14 della legge 14
febbraio 1958, n. 138, è così modificato: a) nel
primo comma le parole da "è punito con l'ammenda da lire
venticinquemila a lire settantacinquemila" alla fine del comma sono
sostituite dalle seguenti: Articolo 81. 1. L'articolo 5 della legge 20
febbraio 1958, n. 75, è così modificato: a) nel
primo comma le parole "sono punite con l'arresto fino a giorni otto e
con l'ammenda da lire diecimila a lire venticinquemila" sono
sostituite dalle seguenti: "sono punite con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire trentamila a centottantamila"; Articolo 82. 1. L'articolo 12 della legge 21
marzo 1958, n. 326, è sostituito dal seguente: "Art.
12. - Chiunque fa funzionare uno dei complessi indicati nella
presente legge senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione di cui
all'articolo 2 o comunque viola le disposizioni di cui all'articolo 11 è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a
quattro milioni ottocentomila. Articolo 83. 1. Nel primo comma dell'articolo 4
della legge 29 novembre 1961, n. 1325 le parole "sono puniti con
l'ammenda da lire 6.000 a lire 30.000 per ciascuna persona occupata nel
lavoro alla quale la contravvenzione si riferisce, con un minimo di lire
15.000" sono sostituite dalle seguenti: "sono puniti con la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a quattrocentomila
per ciascuna lavoratrice". Articolo 84. 1. Nel primo comma dell'articolo
15 della legge 21 aprile 1962, n. 161 le parole da "è punito"
sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "è punito Articolo 85. 1. Nel primo comma dell'articolo
26 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 le parole da "è punito"
sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "è punito,
salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire quattrocentomila a due milioni quattrocentomila". Articolo 86. 1. Il decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 è così modificato: a) nel
primo comma dell'articolo 54 le parole da "è punito" sino alla
fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione
ottocentomila"; Articolo 87. 1. Nel primo comma dell'articolo
40 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 le
parole da "è punito" sino alla fine del comma sono sostituite
dalle seguenti: "è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con
la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro
milioni ottocentomila.". Articolo 88. 1. Nel primo comma dell'articolo
14 della legge 29 ottobre 1971, n. 889 le parole da "sono
puniti" sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: Articolo 89. 1. Nel secondo comma dell'articolo
36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 le
parole "è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino
a lire trecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "è punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro
milioni ottocentomila.". Articolo 90. 1. L'articolo 11 della legge 2
febbraio 1973, n. 7 è così modificato: a) nel
primo comma le parole "è punito con ammenda fino a lire dieci
milioni o con l'arresto fino a due anni" sono sostituite dalle
seguenti: "è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila"; Articolo 91. 1. Nel comma 9 dell'articolo 5
della legge 25 febbraio 1987, n. 67 le parole "sono puniti con la
multa da lire un milione a dieci milioni" sono sostituite dalle
seguenti: "sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da
lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila". Articolo 92. 1. Il decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 541 è così modificato: a) nel
comma 10 dell'articolo 6 le parole "è soggetto alle sanzioni
penali" sono sostituite dalle seguenti "è soggetto alle
sanzioni amministrative pecuniarie"; Articolo 93. 1. Le autorità competenti ad
applicare le sanzioni amministrative per le violazioni depenalizzate a
norma del presente capo sono le seguenti: a)
Ministero dell'interno: articoli 15, 23 e 24 del regio decreto 14 luglio
1898, n. 404; articolo 1 della legge 30 giugno 1912, n. 740; articolo 13
del decreto-legge luogotenenziale 18 gennaio 1917, n. 148; articolo 4
della legge 19 aprile 1925, n. 475; articolo 20 del regio decreto 3 marzo
1934, n. 383; articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 75; articolo 15
della legge 21 aprile 1962, n. 161; articoli 54 e 55 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223; articolo 11 della legge
2 febbraio 1973, n. 7; articolo 5 della legge 25 febbraio 1987, n. 67; 1. Dopo l'articolo 8 della legge
24 novembre 1981, n. 689 è inserito il seguente: "Art.
8-bis. (Reiterazione delle violazioni). Articolo 95. 1. Il terzo comma dell'articolo 9
della legge 24 novembre 1981, n. 689 è sostituito dal seguente: Articolo 96. 1. Nel primo comma dell'articolo
10 della legge 24 novembre 1981, n. 689 le parole "non inferiore a
lire quattromila" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore
a lire dodicimila". Articolo 97. 1. L'articolo 22 della legge 24
novembre 1981, n. 689 è così modificato: a) nel
primo comma le parole "davanti al giudice del luogo in cui è stata
commessa la violazione" sono sostituite dalle seguenti: "davanti
al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione individuato a
norma dell'articolo 22-bis"; Articolo 98. 1. Dopo l'articolo 22 della legge
24 novembre 1981, n. 689 è inserito il seguente: "Art.
22-bis. (Competenza per il giudizio di opposizione). a) di
tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli
infortuni sul lavoro; L'opposizione
si propone altresì davanti al tribunale: a) se
per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel
massimo a lire trenta milioni; Restano
salve le competenze stabilite da diverse disposizioni di legge.". 1. L'articolo 23 della legge 24
novembre 1981, n. 689 è così modificato: a) la
parola "pretore" è sostituita, ovunque compaia, dalla parola
"giudice"; TITOLO VIII 1. Le disposizioni del presente
decreto legislativo che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni
amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente
alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il
procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto
divenuti irrevocabili. Articolo 101. 1. Se i procedimenti penali per le
violazioni depenalizzate dal presente decreto legislativo sono stati
definiti, prima della sua entrata in vigore, con sentenza Articolo 102. 1. Nei casi previsti dall'articolo
100, comma 1, l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo, Articolo 103. 1. I ministeri e gli enti
competenti ad applicare ad applicare le sanzioni amministrative per le
violazioni depenalizzate dal presente decreto legislativo indicano gli
uffici, anche periferici, ai quali deve essere inviato il rapporto di cui
all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Articolo 104. 1. Per le funzioni ed i compiti
conferiti dai decreti legislativi emanati in attuazione della legge 15
marzo 1997, n. 59, la competenza ad applicare le sanzioni amministrative
per le violazioni depenalizzate dal presente decreto legislativo spetta
alle regioni ed agli enti locali a decorrere dalla data di effettivo
trasferimento delle risorse a norma dell'articolo 7 della medesima legge
n. 59 del 1997. Articolo 105. 1. Le disposizioni degli articoli
34, 35 e 37, comma 2, entrano in vigore decorsi centocinquanta giorni
dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Il presente
decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo
a ELENCO DELLE LEGGI RECANTI
VIOLAZIONI DEPENALIZZATE A NORMA DELL'ART. 1 Avvertenza: i
riferimenti agli atti normativi si intendono estesi ai successivi
provvedimenti di modifica o di integrazione. 1.Legge 2 agosto 1897, n. 378,
recante "Provvedimenti per prevenire e combattere le frodi nel
commercio delle essenze degli agrumi e in quello del sommacco". 2.Regio decreto-legge 15 ottobre
1925, n. 2033, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, recante
"Repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di
sostanze di uso agrario e di prodotti agrari".
3.Legge 4 novembre 1951, n. 1316,
recante "Disciplina della produzione e del commercio della margarina
e dei grassi idrogenati alimentari". 4.Legge 7 dicembre 1951, n. 1559,
recante "Disciplina della produzione e del commercio delle acqueviti".
5.Legge 10 aprile 1954, n. 125,
recante "Tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei
formaggi".
6.Decreto-legge 11 gennaio 1956,
n. 3, convertito dalla legge 16 marzo 1956, n. 108, recante "Aumento
del prezzo dei contrassegni di Stato per recipienti contenenti prodotti
alcolici e disciplina della produzione e del commercio del vermouth e
degli altri vini aromatizzati", ad eccezione dell'articolo 16. 7.Legge 23 dicembre 1956, n. 1526,
recante norme a "Difesa della genuinità del burro". 8.Legge 13 novembre 1960, n. 1407,
recante "Norme per la classificazione e la vendita degli oli di
oliva". 9.Legge 30 aprile 1962, n. 283,
recante "Disciplina igienica della produzione e della vendita delle
sostanze alimentari e delle bevande", ad eccezione degli articoli 5,
6 e 12. 10.Legge 24 luglio 1962, n. 1104,
recante "Divieto di esterificazione degli oli di qualsiasi specie
destinati ad uso commestibile".
11.Legge 16 agosto 1962, n. 1354,
recante "Disciplina igienica della produzione e del commercio della
birra". 12.Legge 15 febbraio 1963, n. 281,
recante "Disciplina della preparazione e del commercio dei
mangimi".
13.Decreto del Presidente della
Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, recante "Norme per la tutela delle
denominazioni di origine dei mosti e dei vini". 14.Decreto del Presidente della
Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante "Norme per la
repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini
ed aceti". 15.Legge 27 gennaio 1968, n. 35,
recante "Norme per il controllo della pubblicità e del commercio
dell'olio di oliva e dell'olio di semi". 16.Legge 9 ottobre 1980, n. 659,
recante "Limitazione del contenuto massimo di acido erucico negli oli
e nei grassi destinati tali e quali al consumo umano, nonché degli
alimenti con aggiunta di oli e grassi". 17.Legge 4 novembre 1981, n. 628,
recante "Norme relative alla tutela della denominazione d'origine e
tipica del prosciutto veneto berico-euganeo". 18.Legge 2 agosto 1982, n. 527,
recante "Norme per la produzione e commercializzazione degli
agri".
19.Decreto del Presidente della
Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, recante "Attuazione della
direttiva (CEE) n. 76/893 relativa ai materiali e agli oggetti 20.Decreto-legge 7 settembre 1987,
n. 370, convertito dalla legge 4 novembre 1987, n. 460, recante
"Nuove norme in materia di produzione e commercializzazione dei
prodotti vitivinicoli, nonché sanzioni per l'inosservanza di regolamenti
comunitari in materia agricola". 21.Decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 223, recante "Attuazione delle
direttive CEE numeri 78/631, 81/187, e 84/291 concernenti il
riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla
classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati
pericolosi (antiparassitari), ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile
1987, n. 183". 22.Decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, recante "Attuazione della
direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al
consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n.
183".
23.Legge 30 maggio 1989, n. 224,
recante "Tutela della denominazione di origine del salame di Varzi,
delimitazione della zona di produzione e caratteristiche 24.Legge 12 gennaio 1990, n. 11,
recante "Tutela della denominazione di origine del prosciutto di
Modena, delimitazione della zona di produzione e caratteristiche del
prodotto". 25.Legge 13 febbraio 1990, n. 26,
recante "Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di
Parma". 26.Legge 14 febbraio 1990, n. 30,
recante norme in materia di "Denominazione di origine del prosciutto
di San Daniele". 27.Decreto legislativo 25 gennaio
1992, n. 107, recante "Attuazione delle direttive 88/388/CEE e
91/71/CEE relative agli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti
alimentari ed ai materiali di base per la loro preparazione". 28.Decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 110, recante "Attuazione della direttiva 89/108/CEE in
materia di alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana". 29.Decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 119, recante "Attuazione delle direttive n. 81/851/CEE, n.
81/852/CEE, n. 87/20/CEE e n. 90/676/CEE, relative ai medicinali
veterinari". 30.Legge 10 febbraio 1992, n.164,
recante "Nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei
vini". 31.Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, recante
"Attuazione della direttiva 92/5/CEE relativa ai problemi sanitari in
materia di produzione e commercializzazione di prodotti a base di carne e
di alcuni prodotti di origine animale". 31.Decreto legislativo 4 febbraio
1993, n. 64, recante "Attuazione della direttiva 88/344/CEE in
materia di solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei
prodotti alimentari e dei loro ingredienti". 32.Decreto legislativo 4 febbraio
1993, n. 65, recante "Attuazione della direttiva 89/437/CEE
concernente i problemi igienici e sanitari relativi alla produzione ed
immissione sul mercato degli ovoprodotti". 34.Decreto
legislativo 3 marzo 1993, n. 90, recante "Attuazione della direttiva
90/167/CEE con la quale sono stabilite le condizioni di preparazione,
immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità".
35.Decreto
legislativo 18 aprile 1994, n. 286, recante "Attuazione delle
direttive 91/497/CEE e 91/498/CEE concernenti problemi sanitari in materia
di produzione ed immissione sul mercato di carni fresche". 36.Decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194, recante "Attuazione della
direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti
fitosanitari". 37.Decreto
legislativo 26 maggio 1997, n. 155, recante "Attuazione delle
direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti
alimentari". 38.Decreto
legislativo 4 agosto 1999, n. 336, recante "Attuazione delle
direttive 96/22/CE e 96/23/CE concernenti il divieto di utilizzazione di
alcune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze b
-agoniste nella produzione di animali e le misure di controllo su talune
sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti". Testo
come modificato con l’avviso di rettifica pubblicato in G.U. 22 del
28.1.2000 |