S.I.L.Po.L. |
Sindacato Italiano Lavoratori Polizia Locale |
Decreto
Legislativo |
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Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali. |
Gazzetta Ufficiale n. 281 del 30 novembre 1999 |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 5, 76, 87, 117, 118 e 128 della Costituzione; Emana il seguente decreto legislativo: Articolo 1 1.
All'articolo 18, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, sono aggiunte le parole: “la definizione di norme in
materia di metrologia legale; la omologazione di modelli di strumenti di
misura;”. Art. 2. 1.
All'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono
apportate le seguenti modifiche: Art. 3. 1.
All'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo31 marzo 1998, n. 112,
sono apportate le seguenti modifiche: “ l)
prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, ivi comprese le
funzioni di polizia mineraria in mare; le funzioni amministrative relative
a prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in terraferma, ivi
comprese quelle di polizia mineraria, sono svolte dallo Stato d'intesa con
la regione interessata secondo modalità procedimentali da emanare entro
sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto legislativo; ”. Art. 4. 1.
All'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
dopo le parole: “delle
risorse geotermiche”
sono aggiunte le parole: “e
dell'anidride carbonica”. Art. 5. 1.
All'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
e' aggiunta la seguente lettera: “ d)
la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle camere di
commercio, ivi inclusi i termini per l'approvazione del conto consuntivo e
del bilancio preventivo.
”. Art. 6. 1.
All'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
e' aggiunta la seguente lettera: “ f)
l'attività regolamentare in materia di somministrazione al pubblico di
alimenti e bevande e di commercio dei pubblici esercizi,
d'intesa con le regioni.”. Art. 7. 1.
All'articolo 47 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono
aggiunti i seguenti commi: “ 3.
Resta di competenza degli organi e delle amministrazioni statali e
centrali, fino al compimento degli atti di liquidazione, erogazione e
controllo, la gestione dei procedimenti amministrativi inerenti ad
agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualunque
genere alle imprese, per i quali, alla data di effettivo esercizio delle
funzioni conferite, sia già avviato il relativo procedimento
amministrativo. 4. I fondi relativi alle funzioni in materia di
agevolazioni alle imprese, a qualunque titolo conferite alle regioni,
confluiscono nel fondo di cui al comma 6 dell'articolo 19 e sono ripartiti
tra le regioni sulla base di quanto previsto dal comma 8 del medesimo
articolo. 5. Al fine di concertare i criteri e gli indirizzi unitari
nel rispetto delle specificità delle singole realtà regionali,in
conformità con l'articolo 2 della legge 3 agosto 1999, n. 280, ed
assicurare l'uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale, il
Ministero delle politiche agricole e forestali predispone, d'intesa con la
conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome, sentite le associazioni nazionali di allevatori
interessate, il programma annuale dei controlli funzionali. 6. Compete al Ministero per le politiche agricole e
forestali, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 4
giugno
1997, n. 143, il finanziamento delle attività di tenuta dei
registri e dei libri genealogici esercitate dalle associazioni di
allevatori operanti a livello nazionale, nei limiti autorizzati dalla
legislazione vigente. 7. Compete alle regioni, nel rispetto dei principi fissati
dalla legge 3 agosto 1999, n. 280, il finanziamento delle attivita'
relative ai controlli funzionali esercitate da associazioni di allevatori
operanti a livello territoriale.
”. Art. 8. 1.
All'articolo 48, al comma 1, alla lettera b), dopo le parole: “alla
costituzione dei consorzi”
sono aggiunte le parole: “esclusi
quelli a carattere multiregionale;”. Art. 9. 1.
All'articolo 66, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
e' soppressa la lettera b). Art. 10. 1.
All'articolo 91, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
sono soppresse le parole: “ai sensi dell'articolo 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59”. Art. 11. 1.
All'articolo 104 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono
apportate le seguenti modifiche: a)
al comma 1, alla lettera ii), sono aggiunte, in fine, le parole:“nonché
per unità da diporto nautico;
”; b)
al comma 1, la lettera ll), e' così modificata: “al rilascio
di patenti, di certificati di abilitazione professionale, di patenti
nautiche e di loro duplicati e aggiornamenti;
”; c)
al comma 1, e' aggiunta la seguente lettera: “ qq)
al sistema informativo del demanio marittimo, la cui gestione e' regolata
mediante protocolli d'intesa ai sensi dell'articolo 6 del decreto
legislativo n. 281/1997;
”. Art. 12. 1.
All'articolo 106 il comma 2 e' sostituito dal seguente: “ 2. E'
soppresso il Servizio escavazione porti. Il relativo personale e'
trasferito ai sensi del comma 2 dell'articolo 9.
”. Art. 13. 1.
All'articolo 107, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
e' aggiunta la seguente lettera: “ h)
alla dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità
atmosferica, ivi compresa l'individuazione, sulla base di quella
effettuata dalle regioni, dei territori danneggiati e delle provvidenze di
cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185.
”. Art. 14. 1.
All'articolo 108, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, e' soppresso il punto 6). Art. 15. 1.
All'articolo 112, al comma 3, dopo la lettera i), e' aggiunta la seguente: “ l)
la tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e di
lavoro; ”. Art. 16. 1.
All'articolo 115 sono apportate le seguenti modifiche: a)
al comma 1, lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “nonché
lo svolgimento di ispezioni agli stabilimenti di produzione di medicinali
per uso umano e per uso veterinario, ivi comprese le materie prime
farmacologicamente attive e i gas medicinali, e ai centri di
sperimentazione clinica umana e veterinaria.
”; b)
e' aggiunto il seguente comma 3-bis: “3-bis. Ai sensi del comma 3 del
presente articolo, restano riservate allo Stato le funzioni di verifica,
ai fini del controllo preventivo, della conformità rispetto alla
normativa nazionale e comunitaria, limitatamente agli aspetti di tutela
della salute di rilievo nazionale: a) degli stabilimenti di produzione dei prodotti destinati
ad alimentazione particolare e dei prodotti fitosanitari; b) dei macelli, dei mercati ittici e stabilimenti dove si
allevano animali o pesci, nonché dei laboratori di trasformazione e delle
altre strutture di interesse veterinario che fabbricano o trattano
prodotti destinati all'esportazione; c) dei laboratori."; c)
e' aggiunto, in fine, il seguente comma 3-ter: “3-ter. L'esercizio delle funzioni di
cui ai commi 3 e 3 -bis e' regolato sulla base di modalità definite con
apposito accordo da approvare in conferenza Stato-regioni, ai sensi
dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. ”. Art. 17. 1.
All'articolo 119 sono apportate le seguenti modifiche: a)
al comma 1, dopo la lettera d), e' aggiunta la seguente lettera: “e) l'autorizzazione alla
fabbricazione per l'immissione in commercio degli additivi o dei prodotti
di cui al capitolo I.1.a) dell'allegato I al decreto legislativo 13 aprile
1999, n. 123. ”; b)
il comma 2 e' abrogato. Art. 18. 1.
All'articolo 142, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, le parole: “n.
149” sono sostituite con le parole: “n.
148”. Art. 19. 1.
All'articolo 144, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
le parole: “degli
articoli 21 e seguenti” sono sostituite dalle parole: “articolo
21”. Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato
a Roma, addì 29 ottobre 1999
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