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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo
14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo
14 e seguenti della legge 24 novembre 1999, n.468, che delega il Governo
ad adottare, entro otto mesi dalla sua entrata in vigore, un decreto
legislativo concernente la competenza in materia penale del giudice di
pace, nonché il relativo procedimento e l'apparato sanzionatorio dei
reati ad esso devoluti, unitamente alle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie secondo i principi e i criteri direttivi
previsti dagli articoli 15, 16 e 17;
Vista la
preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 giugno 2000;
Acquisiti i pareri
delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e
della Camera dei deputati, a norma dell'articolo 21, comma 1, della citata
legge 24 novembre 1999, n. 468;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25
agosto 2000;
Sulla proposta del
Ministro della giustizia;
Emana
il
seguente decreto legislativo:
Titolo
I
PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE
Capo
I
Soggetti, giurisdizione e competenza
Articolo
1
Organi giudiziari nel procedimento penale davanti al giudice di pace
1.
Svolgono funzioni giudiziarie nel procedimento penale davanti al giudice
di pace:
a) il procuratore
della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario ha sede il
giudice di pace;
b) il giudice di
pace.
Articolo
2
Principi generali del procedimento davanti al giudice di pace
1.
Nel procedimento davanti al giudice di pace, per tutto ciò che non é
previsto dal presente decreto, si osservano, in quanto applicabili, le
norme contenute nel codice di procedura penale e nei titoli I e II del
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, ad eccezione delle
disposizioni relative:
a) all'incidente
probatorio;
b) all'arresto in
flagranza e al fermo di indiziato di delitto;
c) alle misure
cautelari personali;
d) alla proroga
del termine per le indagini;
e) all'udienza
preliminare;
f) al giudizio
abbreviato;
g)
all'applicazione della pena su richiesta;
h) al giudizio
direttissimo;
i) al giudizio
immediato;
l) al decreto
penale di condanna.
2.
Nel corso del procedimento, il giudice di pace deve favorire, per quanto
possibile, la conciliazione tra le parti.
Articolo
3
Assunzione della qualità di imputato
1.
Nel procedimento davanti al giudice di pace, assume la qualità di
imputato la persona alla quale il reato é attribuito nella citazione a
giudizio disposta dalla polizia giudiziaria o nel decreto di convocazione
delle parti emesso dal giudice di pace.
Articolo
4
Competenza per materia
1.
Il giudice di pace é competente:
a) per i delitti
consumati o tentati previsti dagli articoli 581, 582, limitatamente alle
fattispecie di cui al secondo comma perseguibili a querela di parte, 590,
limitatamente alle fattispecie perseguibili a querela di parte e ad
esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti
commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul
lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una
malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di
durata superiore a venti giorni, 593, primo e secondo comma, 594, 595,
primo e secondo comma, 612, primo comma, 626, 627, 631, salvo che ricorra
l'ipotesi di cui all'articolo 639-bis, 632, salvo che ricorra l'ipotesi di
cui all'articolo 639-bis, 633, primo comma, salvo che ricorra l'ipotesi di
cui all'articolo 639-bis, 635, primo comma, 636, salvo che ricorra
l'ipotesi di cui all'articolo 639-bis, 637, 638, primo comma, 639 e 647
del codice penale;
b) per le
contravvenzioni previste dagli articoli 689, 690, 691, 726, primo comma, e
731 del codice penale.
2.
Il giudice di pace é altresì competente per i delitti, consumati o
tentati, e per le contravvenzioni previsti dalle seguenti disposizioni:
a) articoli 25 e
62, terzo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante
"Testo unico in materia di sicurezza";
b) articoli 1094,
1096 e 1119 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante
"Approvazione del testo definitivo del codice della
navigazione";
c) articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1957, n. 918, recante
"Approvazione del testo organico delle norme sulla disciplina dei
rifugi alpini";
d) articoli 102 e
106 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361,
recante "Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei
deputati";
e) articolo 92 del
decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante
"Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli
organi delle amministrazioni comunali";
f) articolo 15,
secondo comma, della legge 28 novembre 1965, n.1329, recante
"Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili";
g) articolo 3
della legge 8 novembre 1991, n. 362, recante "Norme di riordino del
settore farmaceutico";
h) articolo 51
della legge 25 maggio 1970, n. 352, recante "Norme sui referendum
previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del
popolo";
i) articoli 3,
terzo e quarto comma, 46, quarto comma e 65, terzo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante "Nuove
norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle
ferrovie e di altri servizi di trasporto";
l) articoli 18 e
20 della legge 2 agosto 1982, n. 528, recante "Ordinamento del gioco
del lotto e misure per il personale del lotto";
m) articolo 17,
comma 3, della legge 4 maggio 1990, n. 107, recante "Disciplina per
le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti
e per la produzione di plasmaderivati";
n) articolo 15,
comma 3, del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, recante
"Attuazione delle direttive n. 87/404/CEE e n. 90/488/CEE in materia
di recipienti semplici a pressione, a norma dell'articolo 56 della legge
29 dicembre 1990, n. 428";
o) articolo 11,
comma 1, del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, recante
"Attuazione della direttiva n. 88/378/CEE relativa al ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei
giocattoli, a norma dell'articolo 54 della legge 29 dicembre 1990, n.
428";
p) articolo 7,
comma 9, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, recante
"Attuazione della direttiva n. 84/450/CEE in materia di pubblicità
ingannevole";
q) articoli 186,
commi 2 e 6, 187, commi 4 e 5, e 189, comma 6, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo codice della strada";
r) articolo 10,
comma 1, del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, recante
"Attuazione della direttiva n. 90/385/CEE concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai
dispositivi medici impiantabili attivi";
s) articolo 23,
comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, recante
"Attuazione della direttiva n. 90/385/CEE concernente i dispositivi
medici".
3.
La competenza per i reati di cui ai commi 1 e 2 é tuttavia del tribunale
se ricorre una o più delle circostanze previste dagli articoli 1 del
decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e
3 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.
4.
Rimane ferma la competenza del tribunale per i minorenni.
Articolo
5
Competenza per territorio
1.
Per i reati indicati nell'articolo 4, competente per il giudizio é il
giudice di pace del luogo in cui il reato é stato consumato.
2.
Competente per gli atti da compiere nella fase delle indagini preliminari é
il giudice di pace del luogo ove ha sede il tribunale del circondario in
cui é compreso il giudice territorialmente competente.
Articolo
6
Competenza per materia determinata dalla connessione
1.
Tra procedimenti di competenza del giudice di pace e procedimenti di
competenza di altro giudice, si ha connessione solo nel caso di persona
imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione.
2.
Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla competenza del
giudice di pace e altri a quella della corte di assise o del tribunale, é
competente per tutti il giudice superiore.
3.
La connessione non opera se non é possibile la riunione dei processi, né
tra procedimenti di competenza del giudice di pace e procedimenti di
competenza di un giudice speciale.
Articolo
7
Casi di connessione davanti al giudice di pace
1.
Davanti al giudice di pace si ha connessione di procedimenti:
a) se il reato per
cui si procede é stato commesso da più persone in concorso o
cooperazione fra loro;
b) se una persona é
imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione.
Articolo
8
Competenza per territorio determinata dalla connessione
1.
Nei casi previsti dall'articolo 7, se i reati sono stati commessi in
luoghi diversi, la competenza per territorio appartiene per tutti al
giudice di pace del luogo in cui é stato commesso il primo reato. Se non é
possibile determinare in tal modo la competenza, questa appartiene al
giudice di pace del luogo in cui é iniziato il primo dei procedimenti
connessi.
Articolo
9
Riunione e separazione dei processi
1.
Nei casi previsti dall'articolo 7, prima di procedere all'udienza di
comparizione, il giudice di pace può ordinare la riunione dei processi,
quando questa non pregiudica la rapida definizione degli stessi.
2.
Anche fuori dei casi previsti dall'articolo 7, il giudice di pace può
ordinare la riunione dei processi quando i reati sono commessi da più
persone in danno reciproco le une delle altre o quando più persone con
condotte indipendenti hanno determinato l'evento o quando una persona é
imputata di più reati commessi con più azioni od omissioni esecutive di
un medesimo disegno criminoso, ovvero ogni volta in cui ciò giovi alla
celerità e alla completezza dell'accertamento.
3.
Prima di procedere all'udienza di comparizione e, comunque, non oltre la
dichiarazione di apertura del dibattimento, il giudice di pace ordina la
separazione dei processi, qualora ritenga che la riunione possa
pregiudicare il tentativo di conciliazione, ovvero la rapida definizione
di alcuni fra i processi riuniti.
Articolo
10
Astensione e ricusazione del giudice di pace
1.
Sulla dichiarazione di astensione del giudice di pace decide il presidente
del tribunale.
2.
Sulla ricusazione del giudice di pace decide la Corte di appello.
3.
Il giudice di pace astenuto o ricusato é sostituito con altro giudice
dello stesso ufficio designato secondo le leggi di ordinamento
giudiziario.
4.
Qualora non sia possibile la sostituzione prevista dal comma 3, la corte o
il tribunale rimette il procedimento al giudice di pace dell'ufficio più
vicino.
Capo
II
Indagini preliminari
Articolo
11
Attività di indagine
1.
Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria compie di propria
iniziativa tutti gli atti di indagine necessari per la ricostruzione del
fatto e per l'individuazione del colpevole e ne riferisce al pubblico
ministero, con relazione scritta, entro il termine di quattro mesi.
2.
Se la notizia di reato risulta fondata, la polizia giudiziaria enuncia
nella relazione il fatto in forma chiara e precisa, con l'indicazione
degli articoli di legge che si assumono violati, e richiede
l'autorizzazione a disporre la comparizione della persona sottoposta ad
indagini davanti al giudice di pace.
3.
Con la relazione, la polizia giudiziaria indica il giorno e l'ora in cui
ha acquisito la notizia.
Articolo
12
Notizie di reato ricevute dal pubblico ministero
1.
Salvo che ritenga di richiedere l'archiviazione, il pubblico ministero se
prende direttamente notizia di un reato di competenza del giudice di pace
ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un
pubblico servizio, la trasmette alla polizia giudiziaria, perché proceda
ai sensi dell'articolo 11, impartendo, se necessario, le direttive. Il
pubblico ministero, se non ritiene necessari atti di indagine, formula
l'imputazione e autorizza la polizia giudiziaria alla citazione a giudizio
dell'imputato.
Articolo
13
Autorizzazione del pubblico ministero al compimento di atti
1.
La polizia giudiziaria può richiedere al pubblico ministero
l'autorizzazione al compimento di accertamenti tecnici irripetibili ovvero
di interrogatori o di confronti cui partecipi la persona sottoposta alle
indagini. Il pubblico ministero, se non ritiene di svolgere personalmente
le indagini o singoli atti, può autorizzare la polizia giudiziaria al
compimento degli atti richiesti. Allo stesso modo provvede se viene
richiesta l'autorizzazione al compimento di perquisizioni e sequestri nei
casi in cui la polizia giudiziaria non può procedervi di propria
iniziativa.
Articolo
14
Iscrizione della notizia di reato
1.
Il pubblico ministero provvede all'iscrizione della notizia di reato a
seguito della trasmissione della relazione di cui all'articolo 11, ovvero
anche prima di aver ricevuto la relazione fin dal primo atto di indagine
svolto personalmente.
Articolo
15
Chiusura delle indagini preliminari
1.
Ricevuta la relazione di cui all'articolo 11, il pubblico ministero, se
non richiede l'archiviazione, esercita l'azione penale, formulando
l'imputazione e autorizzando la citazione dell'imputato.
2.
Se ritiene necessarie ulteriori indagini, il pubblico ministero vi
provvede personalmente ovvero si avvale della polizia giudiziaria,
impartendo direttive o delegando il compimento di specifici atti.
Articolo
16
Durata delle indagini preliminari
1.
Il termine per la chiusura delle indagini preliminari é di quattro mesi
dall'iscrizione della notizia di reato.
2.
Nei casi di particolare complessità, il pubblico ministero dispone, con
provvedimento motivato, la prosecuzione delle indagini preliminari per un
periodo di tempo non superiore a due mesi. Il provvedimento é
immediatamente comunicato al giudice di pace di cui all'articolo 5, comma
2, che se non ritiene sussistenti, in tutto o in parte, le ragioni
rappresentate dal pubblico ministero, entro cinque giorni dalla
comunicazione, dichiara la chiusura delle indagini ovvero riduce il
termine indicato.
3.
Gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza dei termini indicati nei
commi 1 e 2 non possono essere utilizzati.
Articolo
17
Archiviazione
1.
Il pubblico ministero presenta al giudice di pace richiesta di
archiviazione quando la notizia di reato é infondata, nonché nei casi
previsti dagli articoli 411 del codice di procedura penale e 125 del
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché dall'articolo 34,
commi 1 e 2 del presente decreto. Con la richiesta é trasmesso il
fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle
indagini espletate e i verbali compiuti davanti al giudice.
2.
Copia della richiesta é notificata alla persona offesa che nella notizia
di reato o successivamente alla sua presentazione abbia dichiarato di
volere essere informata circa l'eventuale archiviazione. Nella richiesta é
altresì precisato che nel termine di dieci giorni la persona offesa può
prendere visione degli atti e presentare richiesta motivata di
prosecuzione delle indagini preliminari. Con l'opposizione alla richiesta
di archiviazione la persona offesa indica, a pena di inammissibilità, gli
elementi di prova che giustificano il rigetto della richiesta o le
ulteriori indagini necessarie.
3.
Il pubblico ministero provvede sempre a norma del comma 2, nei casi in cui
la richiesta di archiviazione é successiva alla trasmissione del ricorso
ai sensi dell'articolo 26, comma 2.
4.
Il giudice, se accoglie la richiesta, dispone con decreto l'archiviazione,
altrimenti restituisce, con ordinanza, gli atti al pubblico ministero
indicando le ulteriori indagini necessarie e fissando il termine
indispensabile per il loro compimento ovvero disponendo che entro dieci
giorni il pubblico ministero formuli l'imputazione.
5.
Quando é ignoto l'autore del reato si osservano le disposizioni di cui
all'articolo 415 del codice di procedura penale.
Articolo
18
Assunzione di prove non rinviabili
1.
Fino all'udienza di comparizione, il giudice di pace dispone, a richiesta
di parte, l'assunzione delle prove non rinviabili, osservando le forme
previste per il dibattimento. Si applicano le disposizioni previste
dall'articolo 467, commi 2 e 3, del codice di procedura penale.
Articolo
19
Provvedimenti del giudice nel corso delle indagini
1.
Nel corso delle indagini e fino al deposito dell'atto di citazione a norma
dell'articolo 29, comma 1, competente a disporre il sequestro preventivo e
conservativo é il giudice di pace indicato nell'articolo 5, comma 2.
2.
Il giudice di cui al comma 1 decide anche sulla richiesta di
archiviazione, sull'opposizione di cui all'articolo 263, comma 5, del
codice di procedura penale, sulla richiesta di sequestro di cui
all'articolo 368 del medesimo codice, nonché sulla richiesta di
riapertura delle indagini. Lo stesso giudice é altresì competente a
decidere sulla richiesta di autorizzazione a disporre le operazioni di
intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, di
comunicazioni informatiche o telematiche ovvero di altre forme di
telecomunicazione, nonché per i successivi provvedimenti riguardanti
l'esecuzione delle operazioni e la conservazione della documentazione.
Capo
III
Citazione a giudizio
Articolo
20
Citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria
1.
La polizia giudiziaria, sulla base dell'imputazione formulata dal pubblico
ministero, cita l'imputato dinanzi al giudice di pace.
2.
La citazione contiene:
a) le generalità dell'imputato e le altre indicazioni personali che
valgono ad identificarlo;
b) l'indicazione della persona offesa, qualora risulti identificata;
c) l'imputazione formulata dal pubblico ministero e l'indicazione delle
fonti di prova di cui si chiede l'ammissione. Se viene chiesto l'esame di
testimoni o consulenti tecnici, nell'atto devono essere indicate, a pena
di inammissibilità, le circostanze su cui deve vertere l'esame;
d) l'indicazione del giudice competente per il giudizio, nonché del
luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento
all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia;
e) l'avviso che l'imputato ha facoltà di nominare un difensore di fiducia
e che, in mancanza, sarà assistito da difensore di ufficio;
f) l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini preliminari é
depositato presso la segreteria del pubblico ministero e che le parti e
loro difensori hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia.
3.
La citazione é notificata, a cura della polizia giudiziaria,
all'imputato, al suo difensore e alla parte offesa almeno trenta giorni
prima dell'udienza.
4.
La citazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, da un ufficiale
di polizia giudiziaria.
5.
La citazione a giudizio é depositata nella segreteria del pubblico
ministero unitamente al fascicolo contenente la documentazione relativa
alle indagini espletate, il corpo del reato e le cose pertinenti al reato,
qualora non debbano essere custoditi altrove.
6.
La citazione é nulla se l'imputato non é identificato in modo certo
ovvero se manca o é insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti
previsti dal comma 2, lettere c), d) ed e).
Articolo
21
Ricorso immediato al giudice
1.
Per i reati procedibili a querela é ammessa la citazione a giudizio
dinanzi al giudice di pace della persona alla quale il reato é attribuito
su ricorso della persona offesa.
2.
Il ricorso deve contenere:
a) l'indicazione del giudice;
b) le generalità del ricorrente e, se si tratta di persona giuridica o di
associazione non riconosciuta, la denominazione dell'ente, con
l'indicazione del legale rappresentante;
c) l'indicazione del difensore del ricorrente e la relativa nomina;
d) l'indicazione delle altre persone offese dal medesimo reato delle quali
il ricorrente conosca l'identità;
e) le generalità della persona citata a giudizio;
f) la descrizione, in forma chiara e precisa, del fatto che si addebita
alla persona citata a giudizio, con l'indicazione degli articoli di legge
che si assumono violati;
g) i documenti di cui si chiede l'acquisizione;
h) l'indicazione delle fonti di prova a sostegno della richiesta, nonché
delle circostanze su cui deve vertere l'esame dei testimoni e dei
consulenti tecnici;
i) la richiesta di fissazione dell'udienza per procedere nei confronti
delle persone citate a giudizio.
3.
Il ricorso deve essere sottoscritto dalla persona offesa o dal suo legale
rappresentante e dal difensore. La sottoscrizione della persona offesa é
autenticata dal difensore.
4.
Nei casi previsti dagli articoli 120, secondo e terzo comma, e 121 del
codice penale, il ricorso é sottoscritto, a seconda dei casi, dal
genitore, dal tutore o dal curatore ovvero dal curatore speciale. Si
osservano le disposizioni di cui all'articolo 338 del codice di procedura
penale.
5.
La presentazione del ricorso produce gli stessi effetti della
presentazione della querela.
Articolo
22
Presentazione del ricorso
1.
Il ricorso, previamente comunicato al pubblico ministero mediante deposito
di copia presso la sua segreteria, é presentato, a cura del ricorrente,
con la prova dell'avvenuta comunicazione, nella cancelleria del giudice di
pace competente per territorio nel termine di tre mesi dalla notizia del
fatto che costituisce reato.
2.
Se per il medesimo fatto la persona offesa ha già presentato querela,
deve farne menzione nel ricorso, allegandone copia e depositando altra
copia presso la segreteria del pubblico ministero.
3.
Nel caso previsto dal comma 2, il giudice di pace dispone l'acquisizione
della querela in originale.
4.
Quando si procede in seguito a ricorso sono inapplicabili le diverse
disposizioni che regolano la procedura ordinaria.
Articolo
23
Costituzione di parte civile
1.
La costituzione di parte civile deve avvenire, a pena di decadenza, con la
presentazione del ricorso. La richiesta motivata di restituzione o di
risarcimento del danno contenuta nel ricorso é equiparata a tutti gli
effetti alla costituzione di parte civile.
Articolo
24
Inammissibilità del ricorso
1.
Il ricorso é inammissibile:
a) se é presentato oltre il termine indicato dall'articolo 22, comma 1;
b) se risulta presentato fuori dei casi previsti;
c) se non contiene i requisiti indicati nell'articolo 21, comma 2, ovvero
non risulta sottoscritto a norma dei commi 3 e 4 del medesimo articolo;
d) se é insufficiente la descrizione del fatto o l'indicazione delle
fonti di prova;
e) se manca la prova dell'avvenuta comunicazione al pubblico ministero.
Articolo
25
Richieste del pubblico ministero
1.
Entro dieci giorni dalla comunicazione del ricorso il pubblico ministero
presenta le sue richieste nella cancelleria del giudice di pace.
2.
Se ritiene il ricorso inammissibile o manifestamente infondato, ovvero
presentato dinanzi ad un giudice di pace incompetente per territorio, il
pubblico ministero esprime parere contrario alla citazione altrimenti
formula l'imputazione confermando o modificando l'addebito contenuto nel
ricorso.
Articolo
26
Provvedimenti del giudice di pace
1.
Decorso il termine indicato nell'articolo 25, il giudice di pace, anche se
il pubblico ministero non ha presentato richieste, provvede a norma dei
commi 2, 3 e 4.
2.
Se ritiene il ricorso inammissibile o manifestamente infondato, il giudice
di pace ne dispone la trasmissione al pubblico ministero per l'ulteriore
corso del procedimento.
3.
Se il ricorso risulta presentato per un reato che appartiene alla
competenza di altro giudice, il giudice di pace ne dispone, con ordinanza,
la trasmissione al pubblico ministero.
4.
Se riconosce la propria incompetenza per territorio, il giudice di pace la
dichiara con ordinanza e restituisce gli atti al ricorrente che, nel
termine di venti giorni, ha facoltà di reiterare il ricorso davanti al
giudice competente. L'inosservanza del termine é causa di inammissibilità
del ricorso.
Articolo
27
Decreto di convocazione delle parti
1.
Se non deve provvedere ai sensi dell'articolo 26, il giudice di pace,
entro venti giorni dal deposito del ricorso, convoca le parti in udienza
con decreto.
2.
Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza non devono intercorrere
più di novanta giorni.
3.
Il decreto contiene:
a) l'indicazione del giudice che procede, nonché del luogo, del giorno e
dell'ora della comparizione;
b) le generalità della persona nei cui confronti é stato presentato il
ricorso, con l'invito a comparire e l'avvertimento che non comparendo sarà
giudicato in contumacia;
c) l'avviso che ha facoltà di nominare un difensore di fiducia e che, in
mancanza, sarà assistito dal difensore di ufficio nominato nel decreto;
d) la trascrizione dell'imputazione;
e) la data e la sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario che
l'assiste.
4.
Il decreto, unitamente al ricorso, é notificato, a cura del ricorrente,
al pubblico ministero, alla persona citata in giudizio e al suo difensore
almeno venti giorni prima dell'udienza. Entro lo stesso termine il
ricorrente notifica il decreto alle altre persone offese di cui conosca
l'identità.
5.
La convocazione é nulla se l'imputato non é identificato in modo certo
ovvero se manca o é insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti
previsti dal comma 3, lettere a), b), c) e d).
Articolo
28
Pluralità di persone offese
1.
Il ricorso presentato da una fra più persone offese non impedisce alle
altre di intervenire nel processo, con l'assistenza di un difensore e con
gli stessi diritti che spettano al ricorrente principale.
2.
Le persone offese intervenute possono costituirsi parte civile prima della
dichiarazione di apertura del dibattimento.
3.
La mancata comparizione delle persone offese, alle quali il decreto sia
stato regolarmente notificato ai sensi dell'articolo 27, comma 4, equivale
a rinuncia al diritto di querela ovvero alla remissione della querela,
qualora sia stata già presentata.
Capo
IV
Giudizio
Articolo
29
Udienza di comparizione
1.
Almeno sette giorni prima della data fissata per l'udienza di
comparizione, il pubblico ministero o la persona offesa nel caso previsto
dall'articolo 21, depositano nella cancelleria del giudice di pace l'atto
di citazione a giudizio con le relative notifiche.
2.
Fuori dei casi previsti dagli articoli 20 e 21, le parti che intendono
chiedere l'esame dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonché delle
persone indicate nell'articolo 210 del codice di procedura penale, devono,
a pena di inammissibilità, almeno sette giorni prima della data fissata
per l'udienza di comparizione, depositare in cancelleria le liste con
l'indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame.
3.
Nei casi in cui occorre rinnovare la convocazione o la citazione a
giudizio ovvero le relative notificazioni, vi provvede il giudice di pace,
anche d'ufficio.
4.
Il giudice, quando il reato é perseguibile a querela, promuove la
conciliazione tra le parti. In tal caso, qualora sia utile per favorire la
conciliazione, il giudice può rinviare l'udienza per un periodo non
superiore a due mesi e, ove occorra, può avvalersi anche dell'attività
di mediazione di centri e strutture pubbliche o private presenti sul
territorio. In ogni caso, le dichiarazioni rese dalle parti nel corso
dell'attività di conciliazione non possono essere in alcun modo
utilizzate ai fini della deliberazione.
5.
In caso di conciliazione é redatto processo verbale attestante la
remissione di querela o la rinuncia al ricorso di cui all'articolo 21 e la
relativa accettazione. La rinuncia al ricorso produce gli stessi effetti
della remissione della querela.
6.
Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento l'imputato può
presentare domanda di oblazione.
7.
Dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento, se può procedersi
immediatamente al giudizio, il giudice ammette le prove richieste
escludendo quelle vietate dalla legge, superflue o irrilevanti e invita le
parti ad indicare gli atti da inserire nel fascicolo per il dibattimento,
provvedendo a norma dell'articolo 431 del codice di procedura penale. Le
parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo del dibattimento di
atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, della documentazione
relativa all'attività di investigazione difensiva, nonché della
documentazione allegata al ricorso di cui all'articolo 21.
8.
Se occorre fissare altra udienza per il giudizio, il giudice autorizza
ciascuna parte alla citazione dei propri testimoni o consulenti tecnici,
escludendo le testimonianze vietate dalla legge e quelle manifestamente
sovrabbondanti. La parte che omette la citazione decade dalla prova.
Articolo
30
Udienza di comparizione a seguito di ricorso al giudice da parte della
persona offesa
1.
La mancata comparizione all'udienza del ricorrente o del suo procuratore
speciale non dovuta ad impossibilità a comparire per caso fortuito o
forza maggiore determina l'improcedibilità del ricorso, salvo che
l'imputato o la persona offesa intervenuta e che abbia presentato querela
chieda che si proceda al giudizio.
2.
Con l'ordinanza con cui dichiara l'improcedibilità del ricorso ai sensi
del comma 1, il giudice di pace condanna il ricorrente alla rifusione
delle spese processuali, nonché al risarcimento dei danni in favore della
persona citata in giudizio che ne abbia fatto domanda.
3.
Se il reato contestato nell'imputazione non rientra tra quelli per cui é
ammessa la citazione a giudizio su istanza della persona offesa, il
giudice di pace trasmette gli atti al pubblico ministero, salvo che
l'imputato chieda che si proceda ugualmente al giudizio.
Articolo
31
Fissazione di nuova udienza a seguito di impossibilità a comparire
1.
In caso di dichiarazione di improcedibilità ai sensi dell'articolo 30,
comma 1, il ricorrente può presentare istanza di fissazione di nuova
udienza se prova che la mancata comparizione é stata dovuta a caso
fortuito o a forza maggiore.
2.
L'istanza é presentata al giudice di pace entro dieci giorni dalla
cessazione del fatto costituente caso fortuito o forza maggiore. Il
termine é stabilito a pena di decadenza.
3.
Se accoglie l'istanza, il giudice di pace convoca le parti per una nuova
udienza ai sensi dell'articolo 27, invitando il ricorrente a provvedere
alle notifiche a norma del comma 4 dello stesso articolo.
4.
Contro il decreto motivato che respinge la richiesta di fissazione di
nuova udienza può essere proposto ricorso al tribunale in composizione
monocratica, che decide con ordinanza inoppugnabile.
Articolo
32
Dibattimento
1.
Sull'accordo delle parti, l'esame dei testimoni, dei periti, dei
consulenti tecnici e delle parti private può essere condotto dal giudice
sulla base delle domande e delle contestazioni proposte dal pubblico
ministero e dai difensori.
2.
Terminata l'acquisizione delle prove, il giudice, se risulta assolutamente
necessario, può disporre anche d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di
prova, compresi quelli relativi agli atti acquisiti a norma dell'articolo
29, comma 7.
3.
Il verbale d'udienza, di regola, é redatto solo in forma riassuntiva.
4.
La motivazione della sentenza é redatta dal giudice in forma abbreviata e
depositata nel termine di quindici giorni dalla lettura del dispositivo.
Il giudice può dettare la motivazione direttamente a verbale.
5.
In caso di impedimento del giudice la sentenza é sottoscritta dal
presidente del tribunale, previa menzione della causa di sostituzione.
Articolo
33
Sentenza di condanna alla pena della permanenza domiciliare
1.
Subito dopo la pronuncia della sentenza di condanna alla pena della
permanenza domiciliare, l'imputato o il difensore munito di procura
speciale possono chiedere l'esecuzione continuativa della pena.
2.
Il giudice, se ritiene di poter applicare in luogo della permanenza
domiciliare la pena del lavoro di pubblica utilità, indica nella sentenza
il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità che può essere
richiesto dall'imputato o dal difensore munito di procura speciale.
3.
Nel caso in cui l'imputato o il difensore formulino le richieste di cui ai
commi 1 e 2, il giudice può fissare una nuova udienza a distanza di non
più di dieci giorni, sempre che sussistano giustificati motivi.
4.
Acquisite le richieste, il giudice integra il dispositivo della sentenza e
ne dà lettura.
Capo
V
Definizioni alternative del procedimento
Articolo
34
Esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto
1.
Il fatto é di particolare tenuità quando, rispetto all'interesse
tutelato, l'esiguità del danno o del pericolo che ne é derivato, nonché
la sua occasionalità e il grado della colpevolezza non giustificano
l'esercizio dell'azione penale, tenuto conto altresì del pregiudizio che
l'ulteriore corso del procedimento può recare alle esigenze di lavoro, di
studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta ad indagini o
dell'imputato.
2.
Nel corso delle indagini preliminari, il giudice dichiara con decreto
d'archiviazione non doversi procedere per la particolare tenuità del
fatto, solo se non risulta un interesse della persona offesa alla
prosecuzione del procedimento.
3.
Se é stata esercitata l'azione penale, la particolare tenuità del fatto
può essere dichiarata con sentenza solo se l'imputato e la persona offesa
non si oppongono.
Articolo
35
Estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie
1.
Il giudice di pace, sentite le parti e l'eventuale persona offesa,
dichiara con sentenza estinto il reato, enunciandone la causa nel
dispositivo, quando l'imputato dimostra di aver proceduto, prima
dell'udienza di comparizione, alla riparazione del danno cagionato dal
reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e di aver eliminato le
conseguenze dannose o pericolose del reato.
2.
Il giudice di pace pronuncia la sentenza di estinzione del reato di cui al
comma 1, solo se ritiene le attività risarcitorie e riparatorie idonee a
soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione.
3.
Il giudice di pace può disporre la sospensione del processo, per un
periodo non superiore a tre mesi, se l'imputato chiede nell'udienza di
comparizione di poter provvedere agli adempimenti di cui al comma 1 e
dimostri di non averlo potuto fare in precedenza; in tal caso, il giudice
può imporre specifiche prescrizioni.
4.
Con l'ordinanza di sospensione, il giudice incarica un ufficiale di
polizia giudiziaria o un operatore di servizio sociale dell'ente locale di
verificare l'effettivo svolgimento delle attività risarcitorie e
riparatorie, fissando nuova udienza ad una data successiva al termine del
periodo di sospensione.
5.
Qualora accerti che le attività risarcitorie o riparatorie abbiano avuto
esecuzione, il giudice, sentite le parti e l'eventuale persona offesa,
dichiara con sentenza estinto il reato enunciandone la causa nel
dispositivo.
6.
Quando non provvede ai sensi dei commi 1 e 5, il giudice dispone la
prosecuzione del procedimento.
Capo
VI
Disposizioni sulle impugnazioni
Articolo
36
Impugnazione del pubblico ministero
1.
Il pubblico ministero può proporre appello contro le sentenze di condanna
del giudice di pace che applicano una pena diversa da quella pecuniaria e
contro le sentenze di proscioglimento per reati puniti con pena
alternativa.
2.
Il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione contro le
sentenze del giudice di pace.
Articolo
37
Impugnazione dell'imputato
1.
L'imputato può proporre appello contro le sentenze di condanna del
giudice di pace che applicano una pena diversa da quella pecuniaria; può
proporre appello anche contro le sentenze che applicano la pena pecuniaria
se impugna il capo relativo alla condanna, anche generica, al risarcimento
del danno.
2.
L'imputato può proporre ricorso per cassazione contro le sentenze di
condanna del giudice di pace che applicano la sola pena pecuniaria e
contro le sentenze di proscioglimento.
Articolo
38
Impugnazione del ricorrente che ha chiesto la citazione a giudizio
dell'imputato
1.
Il ricorrente che ha chiesto la citazione a giudizio dell'imputato a norma
dell'articolo 21 può proporre impugnazione, anche agli effetti penali,
contro la sentenza di proscioglimento del giudice di pace negli stessi
casi in cui é ammessa l'impugnazione da parte del pubblico ministero.
2.
Con il provvedimento che rigetta o dichiara inammissibile l'impugnazione,
il ricorrente é condannato alla rifusione delle spese processuali
sostenute dall'imputato e dal responsabile civile. Se vi é colpa grave,
il ricorrente può essere condannato al risarcimento dei danni causati
all'imputato e al responsabile civile.
Articolo
39
Giudizio di appello
1.
Competente per il giudizio di appello é il tribunale del circondario in
cui ha sede il giudice di pace che ha pronunciato la sentenza impugnata.
Il tribunale giudica in composizione monocratica.
2.
Oltre che nei casi previsti dall'articolo 604 del codice di procedura
penale, il giudice d'appello dispone l'annullamento della sentenza
impugnata, disponendo la trasmissione degli atti al giudice di pace, anche
quando l'imputato, contumace in primo grado, prova di non essere potuto
comparire per caso fortuito o per forza maggiore o per non avere avuto
conoscenza del provvedimento di citazione a giudizio, sempre che in tal
caso il fatto non sia dovuto a sua colpa, ovvero, quando l'atto di
citazione per il giudizio di primo grado é stato notificato mediante
consegna al difensore nei casi previsti dagli articoli 159, 161, comma 4,
e 169 del codice di procedura penale, non si sia sottratto volontariamente
alla conoscenza degli atti del procedimento.
Capo
VII
Disposizioni sull'esecuzione
Articolo
40
Giudice dell'esecuzione
1.
Salvo diversa disposizione di legge, competente a conoscere
dell'esecuzione di un provvedimento é il giudice di pace che l'ha emesso.
2.
Se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi da diversi giudici di
pace, é competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto
irrevocabile per ultimo.
3.
Se i provvedimenti sono stati emessi dal giudice di pace e da altro
giudice ordinario, é competente in ogni caso quest'ultimo.
4.
Se i provvedimenti sono stati emessi dal giudice di pace e da un giudice
speciale, é competente per l'esecuzione il tribunale in composizione
collegiale nel cui circondario ha sede il giudice di pace.
5.
Il giudice indicato nei commi da 1 a 4 é competente anche se il
provvedimento da eseguire é stato comunque riformato.
Articolo
41
Procedimento di esecuzione
1.
Salvo quanto previsto nel comma 2, nel procedimento di esecuzione davanti
al giudice di pace si osservano le disposizioni di cui all'articolo 666
del codice di procedura penale.
2.
Contro il decreto del giudice di pace che dichiara inammissibile la
richiesta formulata nel procedimento di esecuzione e contro l'ordinanza
che decide sulla richiesta, l'interessato può proporre, entro quindici
giorni dalla notifica del provvedimento, ricorso per motivi di legittimità
al tribunale in composizione monocratica nel cui circondario ha sede il
giudice di pace.
3.
Il tribunale decide con ordinanza non impugnabile. Si osservano le
disposizioni di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale.
Articolo
42
Esecuzione delle pene pecuniarie
1.
Le condanne a pena pecuniaria si eseguono a norma dell'articolo 660 del
codice di procedura penale, ma l'accertamento della effettiva insolvibilità
del condannato é svolto dal giudice di pace competente per l'esecuzione
che adotta altresì i provvedimenti in ordine alla rateizzazione, ovvero
alla conversione della pena pecuniaria.
Articolo
43
Esecuzione della pena della permanenza domiciliare e del lavoro di
pubblica utilità
1.
La sentenza penale irrevocabile é trasmessa per estratto a cura della
cancelleria al pubblico ministero del circondario ove ha sede l'ufficio
del giudice individuato in base all'articolo 40.
2.
Il pubblico ministero, emesso l'ordine di esecuzione, lo trasmette
immediatamente, unitamente all'estratto della sentenza di condanna
contenente le modalità di esecuzione della pena, all'ufficio di pubblica
sicurezza del comune in cui il condannato risiede o, in mancanza di
questo, al comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente.
3.
Appena ricevuto il provvedimento di cui al comma che precede, l'organo di
polizia ne consegna copia al condannato ingiungendogli di attenersi alle
prescrizioni in esso contenute. Qualora il condannato sia detenuto o
internato, copia dell'ordine di esecuzione é notificato altresì al
direttore dell'istituto o della sezione il quale informa anticipatamente
l'organo di polizia della dimissione del condannato. In tal caso, la pena
comincia a decorrere dal primo giorno di permanenza domiciliare o di
lavoro sostitutivo successivo a quello della dimissione.
Articolo
44
Modifica delle modalità di esecuzione della permanenza domiciliare edel
lavoro di pubblica utilità
1.
Le modalità di esecuzione della permanenza domiciliare e del divieto di
cui all'articolo 53, comma 3, eventualmente imposto, nonché del lavoro di
pubblica utilità, stabilite nella sentenza emessa dal giudice possono
essere modificate per motivi di assoluta necessità dal giudice osservando
le disposizioni dell'articolo 666 del codice di procedura penale.
2.
La richiesta di modifica non sospende l'esecuzione delle pene;
in caso di assoluta urgenza, le modifiche possono essere adottate con
provvedimento provvisorio revocabile nelle fasi successive del
procedimento.
Articolo
45
Certificati del casellario giudiziale richiesti dal privato
1.
Nei certificati del casellario giudiziale rilasciati a norma dell'articolo
689 del codice di procedura penale non sono riportate le iscrizioni
relative alle sentenze emesse dal giudice di pace.
Articolo
46
Eliminazione dal casellario giudiziale delle iscrizioni relative a
sentenze del giudice di pace in materia penale
1.
Fermo quanto previsto dall'articolo 687 del codice di procedura penale,
sono altresì eliminate le iscrizioni relative:
a) alle sentenze del giudice di pace di proscioglimento per difetto di
imputabilità, trascorsi tre anni dal giorno in cui la sentenza é
divenuta irrevocabile;
b) alle sentenze del giudice di pace di condanna, trascorsi cinque anni
dal giorno in cui la sanzione é stata eseguita se é stata inflitta la
pena pecuniaria, o dieci anni se é stata inflitta una pena diversa sempre
che nei periodi indicati non sia stato commesso un ulteriore reato.
Capo
VIII
Norme di coordinamento e di attuazione
Articolo
47
Modifica all'articolo 6 del codice di procedura penale
1.
Nell'articolo 6 del codice di procedura penale, dopo le parole:
"alla competenza della corte di assise" sono aggiunte le
seguenti: "o del giudice di pace.".
Articolo
48
Competenza del giudice di pace dichiarata da altro giudice
1.
In ogni stato e grado del processo, se il giudice ritiene che il reato
appartiene alla competenza del giudice di pace, lo dichiara con sentenza e
ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero.
Le prove acquisite dal giudice incompetente sono utilizzabili nel processo
davanti al giudice di pace.
Articolo
49
Citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria
1.
Ai fini dell'emissione della citazione a giudizio di cui all'articolo 20,
il pubblico ministero richiede al giudice di pace di indicare il giorno e
l'ora della comparizione.
2.
La richiesta del pubblico ministero e l'indicazione del giudice di pace
sono comunicate anche con mezzi telematici.
Articolo
50
Delegati del procuratore della Repubblica nel procedimento penale davanti
al giudice di pace
1.
Nei procedimenti penali davanti al giudice di pace, le funzioni del
pubblico ministero possono essere svolte, per delega del procuratore della
Repubblica presso il tribunale ordinario:
a) nell'udienza dibattimentale, da uditori giudiziari, da vice procuratori
onorari addetti all'ufficio, da ufficiali di polizia giudiziaria diversi
da coloro che hanno preso parte alle indagini preliminari, o da laureati
in giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola biennale di
specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del
decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;
b) per gli atti del pubblico ministero previsti dagli articoli 15 e 25, da
vice procuratori onorari addetti all'ufficio;
c) nei procedimenti in camera di consiglio di cui all'articolo 127 del
codice di procedura penale, nei procedimenti di esecuzione ai fini
dell'intervento di cui all'articolo 655, comma 2, del medesimo codice, e
nei procedimenti di opposizione al decreto del pubblico ministero di
liquidazione del compenso ai periti, consulenti tecnici e traduttori ai
sensi dell'articolo 11 della legge 8 luglio 1980, n. 319, da vice
procuratori onorari addetti all'ufficio.
2.
Nei casi indicati nel comma 1, la delega é conferita in relazione ad una
determinata udienza o a un singolo procedimento.
3.
La delega é revocabile nei soli casi in cui il codice di procedura penale
prevede la sostituzione del pubblico ministero.
4.
Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 162, commi 1, 3 e 4, del
decreto legislativo 25 luglio 1989, n. 271.
Articolo
51
Disposizioni regolamentari e sulla tenuta dei registri
1.
Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, entro centocinquanta giorni dalla pubblicazione del
presente decreto legislativo, il Ministro della giustizia adotta le
disposizioni regolamentari relative ai procedimenti penali davanti al
giudice di pace, che concernono:
a) le modalità di formazione e tenuta dei fascicoli degli uffici
giudiziari;
b) il rilascio da parte degli uffici dei giudici di pace dei certificati
del casellario giudiziale di cui all'articolo 689 del codice di procedura
penale;
c) le altre attività necessarie per l'attuazione del presente decreto
legislativo.
2.
Il parere del Consiglio di Stato sul regolamento previsto nel comma 1 é
reso entro trenta giorni dalla richiesta.
3.
La disciplina sulla tenuta in forma automatizzata dei registri e delle
altre forme di registrazione in materia penale é adottata con decreto del
Ministro della giustizia.
Titolo
II
SANZIONI APPLICABILI DAL GIUDICE DI PACE
Articolo
52
Sanzioni
1.
Ai reati attribuiti alla competenza del giudice di pace per i quali é
prevista la sola pena della multa o dell'ammenda continuano ad applicarsi
le pene pecuniarie vigenti.
2.
Per gli altri reati di competenza del giudice di pace le pene sono così
modificate:
a) quando il reato é punito con la pena della reclusione o dell'arresto
alternativa a quella della multa o dell'ammenda, si applica la pena
pecuniaria della specie corrispondente da lire cinquecentomila a cinque
milioni; se la pena detentiva é superiore nel massimo a sei mesi, si
applica la predetta pena pecuniaria o la pena della permanenza domiciliare
da sei giorni a trenta giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità
per un periodo da dieci giorni a tre mesi;
b) quando il reato é punito con la sola pena della reclusione o
dell'arresto, si applica la pena pecuniaria della specie corrispondente da
lire un milione a cinque milioni o la pena della permanenza domiciliare da
quindici giorni a quarantacinque giorni ovvero la pena del lavoro di
pubblica utilità da venti giorni a sei mesi;
c) quando il reato é punito con la pena della reclusione o dell'arresto
congiunta con quella della multa o dell'ammenda, si applica la pena
pecuniaria della specie corrispondente da lire un milione e
cinquecentomila a cinque milioni o la pena della permanenza domiciliare da
venti giorni a quarantacinque giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica
utilità da un mese a sei mesi.
3.
Nei casi di recidiva reiterata infraquinquennale, il giudice applica la
pena della permanenza domiciliare o quella del lavoro di pubblica utilità,
salvo che sussistano circostanze attenuanti ritenute prevalenti o
equivalenti.
4.
La disposizione del comma 3 non si applica quando il reato é punito con
la sola pena pecuniaria nonché nell'ipotesi indicata nel primo periodo
della lettera a) del comma 2.
Articolo
53
Obbligo di permanenza domiciliare
1.
La pena della permanenza domiciliare comporta l'obbligo di rimanere presso
la propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in un
luogo di cura, assistenza o accoglienza nei giorni di sabato e domenica;
il giudice, avuto riguardo alle esigenze familiari, di lavoro, di studio o
di salute del condannato, può disporre che la pena venga eseguita in
giorni diversi della settimana ovvero, a richiesta del condannato,
continuativamente.
2.
La durata della permanenza domiciliare non può essere inferiore a sei
giorni né superiore a quarantacinque; il condannato non é considerato in
stato di detenzione.
3.
Il giudice può altresì imporre al condannato, valutati i criteri di cui
all'articolo 133, comma secondo, del codice penale, il divieto di accedere
a specifici luoghi nei giorni in cui non é obbligato alla permanenza
domiciliare, tenuto conto delle esigenze familiari, di lavoro, di studio o
di salute del condannato.
4.
Il divieto non può avere durata superiore al doppio della durata massima
della pena della permanenza domiciliare e cessa in ogni caso quando é
stata interamente scontata la pena della permanenza domiciliare.
Articolo
54
Lavoro di pubblica utilità
1.
Il giudice di pace può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità
solo su richiesta dell'imputato.
2.
Il lavoro di pubblica utilità non può essere inferiore a dieci giorni né
superiore a sei mesi e consiste nella prestazione di attività non
retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le
regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di
assistenza sociale e di volontariato.
3.
L'attività viene svolta nell'ambito della provincia in cui risiede il
condannato e comporta la prestazione di non più di sei ore di lavoro
settimanale da svolgere con modalità e tempi che non pregiudichino le
esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato.
Tuttavia, se il condannato lo richiede, il giudice può ammetterlo a
svolgere il lavoro di pubblica utilità per un tempo superiore alle sei
ore settimanali.
4.
La durata giornaliera della prestazione non può comunque oltrepassare le
otto ore.
5.
Ai fini del computo della pena, un giorno di lavoro di pubblica utilità
consiste nella prestazione, anche non continuativa, di due ore di lavoro.
6.
Fermo quanto previsto dal presente articolo, le modalità di svolgimento
del lavoro di pubblica utilità sono determinate dal Ministro della
giustizia con decreto d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Articolo
55
Conversione delle pene pecuniarie
1.
Per i reati di competenza del giudice di pace, la pena pecuniaria non
eseguita per insolvibilità del condannato si converte, a richiesta del
condannato, in lavoro sostitutivo da svolgere per un periodo non inferiore
ad un mese e non superiore a sei mesi con le modalità indicate
nell'articolo 54.
2.
Ai fini della conversione un giorno di lavoro sostitutivo equivale a lire
venticinquemila di pena pecuniaria.
3.
Il condannato può sempre far cessare la pena del lavoro sostitutivo
pagando la pena pecuniaria, dedotta la somma corrispondente alla durata
del lavoro prestato.
4.
Quando é violato l'obbligo del lavoro sostitutivo conseguente alla
conversione della pena pecuniaria, la parte di lavoro non ancora eseguito
si converte nell'obbligo di permanenza domiciliare secondo i criteri di
ragguaglio indicati nel comma 6.
5.
Se il condannato non richiede di svolgere il lavoro sostitutivo, le pene
pecuniarie non eseguite per insolvibilità si convertono nell'obbligo di
permanenza domiciliare con le forme e nei modi previsti dall'articolo 53,
comma 1, in questo caso non é applicabile al condannato il divieto di cui
all'articolo 53, comma 3.
6.
Ai fini della conversione un giorno di permanenza domiciliare equivale a
lire cinquantamila di pena pecuniaria e la durata della permanenza non può
essere superiore a quarantacinque giorni.
Articolo
56
Violazione degli obblighi
1.
Il condannato che senza giusto motivo si allontana dai luoghi in cui é
obbligato a permanere o che non si reca nel luogo in cui deve svolgere il
lavoro di pubblica utilità o che lo abbandona é punito con la reclusione
fino ad un anno.
2.
Alla stessa pena soggiace il condannato che viola reiteratamente senza
giusto motivo gli obblighi o i divieti inerenti alle pene della permanenza
domiciliare o del lavoro di pubblica utilità.
3.
In caso di condanna non sono applicabili le sanzioni sostitutive previste
dagli articoli 53 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Articolo
57
Competenza
1.
La competenza per il delitto di cui all'articolo 56 é attribuita al
tribunale in composizione monocratica.
Articolo
58
Effetti delle sanzioni e criteri di ragguaglio
1.
Per ogni effetto giuridico la pena dell'obbligo di permanenza domiciliare
e il lavoro di pubblica utilità si considerano come pena detentiva della
specie corrispondente a quella della pena originaria.
2.
Quando per qualsiasi effetto giuridico si deve eseguire un ragguaglio tra
la pena detentiva e le pene di cui agli articoli 53 e 54, un giorno di
pena detentiva equivale a due giorni di permanenza domiciliare o tre
giorni di lavoro di pubblica utilità.
3.
Un giorno di pena detentiva equivale a lire settantacinquemila di pena
pecuniaria irrogata in luogo della pena detentiva a norma dell'articolo
52.
4.
In deroga a quanto stabilito nell'articolo 78, primo comma, numero 3), del
codice penale, la pena della multa o dell'ammenda non può comunque
eccedere la somma di lire quindici milioni, ovvero la somma di lire
sessanta milioni se il giudice si vale della facoltà di aumento indicata
nel secondo comma dell'articolo 133-bis dello stesso codice.
Articolo
59
Controllo sull'osservanza delle sanzioni dell'obbligo di permanenza
domiciliare e del lavoro di pubblica utilità
1.
L'ufficio di pubblica sicurezza del luogo di esecuzione della pena o, in
mancanza dell'ufficio di pubblica sicurezza, il comando dell'Arma dei
carabinieri territorialmente competente effettua il controllo
sull'osservanza degli obblighi connessi alla pena dell'obbligo di
permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilità con le modalità
stabilite dall'articolo 65, commi primo e secondo, della legge 24 novembre
1981, n. 689, in quanto applicabile.
Articolo
60
Esclusione della sospensione condizionale della pena
1.
Le disposizioni di cui agli articoli 163 e seguenti del codice penale,
relative alla sospensione condizionale della pena, non si applicano alle
pene irrogate dal giudice di pace.
Articolo
61
Interruzione della prescrizione
1.
Il corso della prescrizione per i reati attribuiti alla cognizione del
giudice di pace é interrotto, oltre che dagli atti indicati nell'articolo
160 del codice penale, dalla citazione a giudizio disposta dalla polizia
giudiziaria, dal decreto di convocazione delle parti emesso dal giudice di
pace.
Articolo
62
Inapplicabilità delle altre misure sostitutive della detenzione
1.
Le sanzioni sostitutive previste dagli articoli 53 e seguenti della legge
24 novembre 1981, n. 689, non si applicano ai reati di competenza del
giudice di pace.
Titolo
III
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Articolo
63
Norme applicabili da parte di giudici diversi
1.
Nei casi in cui i reati indicati nell'articolo 4, commi 1 e 2, sono
giudicati da un giudice diverso dal giudice di pace, si osservano le
disposizioni del titolo II del presente decreto legislativo, nonché, in
quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 33, 34, 35, 43 e
44.
2.
Nei certificati del casellario giudiziale rilasciati a norma dell'articolo
689 del codice di procedura penale non sono riportate le iscrizioni
relative ai reati di cui al comma 1; si osservano, altresì, le
disposizioni dell'articolo 46.
Articolo
64
Norma transitoria
1.
Le norme del presente decreto legislativo si applicano ai procedimenti
relativi ai reati indicati nell'articolo 4, commi 1 e 2, commessi dopo la
sua entrata in vigore.
2.
Ferma l'applicabilità dell'articolo 2, comma terzo, del codice penale,
nei procedimenti relativi a reati commessi prima della data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo si osservano le disposizioni
dell'articolo 63, commi 1 e 2; quando si tratta di reati commessi dopo la
pubblicazione del presente decreto si osservano anche le disposizioni del
titolo I se alla data di entrata in vigore non é ancora avvenuta
l'iscrizione della notizia di reato.
Articolo
65
Entrata in vigore
1.
Il presente decreto legislativo entra in vigore il centottantesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. é
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 agosto 2000 |