S.I.L.Po.L.

Sindacato Italiano Lavoratori Polizia Locale

Ministero della Giustizia
Decreto 6 aprile 2001, n. 204

Regolamento di esecuzione del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, recante disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace.

Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2001

 

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 

  Visti gli articoli 87, comma quinto, e 110 della Costituzione;
  Visti  l'articolo  17,  commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.400,  e  l'articolo  51,  comma  1, del decreto legislativo 28 agosto2000, n. 274;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 marzo 2001;
  Vista  la  comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 27 marzo 2001, prot. n. 793/U - 9/4-2;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

  1. Nei casi di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 2000,  n.  274,  recante  "Disposizioni  sulla  competenza penale del giudice  di  pace,  a  norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999,  n.  468",  di  seguito  chiamato  "decreto  legislativo", se i processi  che  possono  essere  riuniti  pendono  davanti  a  diversi giudici,  il  coordinatore dell'ufficio del giudice di pace provvede, nel   rispetto   dei  criteri  di  cui  all'articolo  2  del  decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, alla designazione del giudice per la eventuale riunione.

 

Art. 2  

  1.  Agli effetti di quanto stabilito dall'articolo 10, comma 4, del decreto  legislativo,  per  determinare l'ufficio del giudice di pace più vicino si tiene conto della distanza chilometrica stradale e, se del  caso, marittima. Nella determinazione della distanza stradale si tiene conto, nell'ordine, dei collegamenti mediante le autostrade, le strade statali, le strade regionali, le strade provinciali, le strade comunali.  Con  decreto  ministeriale  viene  determinato,  per  ogni ufficio del giudice di pace, l'ufficio più vicino, con l'indicazione della relativa distanza.  

 

Art. 3

  1.   Gli  uffici  giudiziari  possono  tenere,  oltre  ai  registri obbligatori  di cui all'articolo 51, comma 3 del decreto legislativo, i  registri  sussidiari,  senza  carattere  ufficiale,  che ritengono utili.
 
2.  Tutte  le  attività  del  pubblico  ministero nel procedimento davanti al giudice di pace sono riportate in un apposito registro.
  3.  Si  osservano  altresì  le  disposizioni  dei  capi I e II del decreto del Ministro della giustizia 27 marzo 2000, n. 264.

 

Art. 4

  1.   Nella formazione dei  fascicoli  si  osservano,  in  quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 30 settembre 1989, n. 334.
 
2.  Nel  caso in cui sia presentato ricorso immediato al giudice ai sensi  dell'articolo 21 del decreto legislativo, la cancelleria provvede a formare apposito fascicolo, che deve contenere:
    a) l'originale del ricorso e gli allegati, con la prova dell'avvenuta comunicazione al pubblico ministero;
    b) l'atto di costituzione di parte civile;
    c) le richieste presentate dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo;
    d) il decreto di convocazione delle parti, con le relative notificazioni  al pubblico ministero, alla persona citata in giudizio e al suo difensore nonché alle persone offese non ricorrenti;
    e) la querela di cui il giudice abbia disposto l'acquisizione;
    f) le liste  di  cui  all'articolo 29,  comma 2 del decreto legislativo.
  3.  Nei casi in cui il giudice provvede a norma dell'articolo 26, commi  2  e  3  del decreto legislativo, la cancelleria trasmette il fascicolo di cui al comma 2 al pubblico ministero.

 

Art. 5

  1.  Prima della trasmissione della relazione di cui all'articolo 11 del  decreto  legislativo  il pubblico ministero può richiedere alla polizia giudiziaria la trasmissione degli atti compiuti.

 

Art. 6

  1.  La polizia giudiziaria, con la relazione di cui all'articolo 11 del   decreto   legislativo,   trasmette  al  pubblico  ministero  la documentazione  relativa  agli atti compiuti, il corpo del reato e le cose pertinenti al reato che non debbano essere custodite altrove.

 

Art. 7

  1.  Il  pubblico  ministero,  nei  casi  di cui all'articolo 12 del decreto  legislativo,  quando  trasmette  alla polizia giudiziaria la notizia di reato, annota la trasmissione nel registro delle attività del pubblico ministero.
  2.  Se  non  si provvede alla trasmissione ai sensi del comma 1, le altre  attività  indicate  nell'articolo  12 del decreto legislativo possono  essere  effettuate  solo  dopo l'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui al comma 1.

 

Art. 8

  1. La polizia giudiziaria, compiuti gli atti indicati nell'articolo 13  del  decreto  legislativo,  trasmette,  se  necessario,  per  gli adempimenti  di  cui all'articolo 366 del codice di procedura penale, gli  originali  dei  relativi  verbali  alla  segreteria del pubblico ministero, trattenendone copia.
  2.  Quando  il  pubblico  ministero  non  assume la direzione delle indagini,  copia degli atti svolti personalmente dallo stesso a norma dell'articolo  13  del  decreto legislativo é trasmessa alla polizia giudiziaria. La trasmissione é annotata nel registro delle attività del pubblico ministero.

 

Art. 9

  1.  Il  pubblico ministero, quando riceve comunicazione del ricorso immediato  ai  sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo, ne dà immediato  avviso al giudice al quale abbia già presentato richiesta di archiviazione per gli stessi fatti.
  2.  Il  giudice, se non ha già disposto l'archiviazione, trasmette gli atti al pubblico ministero.

 

Art. 10

  1.  Copia  dell'ordinanza emessa dal giudice ai sensi dell'articolo 26,  comma  4  del  decreto  legislativo, é notificata, a cura della cancelleria, al ricorrente. Dalla data della notificazione decorre il termine per la reiterazione del ricorso.
  2. Il ricorrente può chiedere la restituzione degli atti contenuti nel fascicolo di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

 

Art. 11

  1. Il giudice, quando emette il decreto di convocazione delle parti a  norma  dell'articolo  27  del  decreto  legislativo, provvede alle informazioni  sull'azione  penale di cui all'articolo 129 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

 

Art. 12

  1.   Gli atti delle indagini svolte prima dell'udienza di comparizione   fissata ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo sono depositati nella segreteria del pubblico ministero, con facoltà dei difensori di prenderne visione ed estrarne copia.
  2.  Del  deposito  degli  atti  di cui al comma 1 la segreteria del pubblico ministero dà avviso, senza ritardo, ai difensori.

 

Art. 13

  1. La   cancelleria   del   giudice   rilascia,  su  richiesta  del ricorrente,  copie  del  decreto  di  convocazione  emesso  ai  sensi dell'articolo  27  del decreto legislativo, nel numero necessario per le notificazioni.
  2.  Le  disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale 30 settembre  1989,  n.  334,  si  osservano  anche  per  la notifica dell'atto  di  citazione  disposta  dalla  polizia  giudiziaria e del decreto  di  convocazione  delle  parti  emesso  dal  giudice a norma dell'articolo 27 del decreto legislativo.

 

Art. 14

  1.  La  richiesta di cui all'articolo 49 del decreto legislativo é proposta al coordinatore dell'ufficio del giudice di pace.
  2.  Il  coordinatore indica un'udienza tenuta da giudice diverso da quello  che  ha  disposto  la  trasmissione  degli  atti  al pubblico ministero ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo per manifesta infondatezza del ricorso.

 

Art. 15

  1.  Nella formazione del ruolo per le udienze davanti al giudice di pace  si tiene conto della gravità e della concreta offensività del reato,   nonché   dell'interesse   della   persona  offesa  e  delle possibilità di conciliazione tra le parti.
  2.  Il  ruolo  é  affisso  a  cura  della cancelleria all'ingresso dell'aula d'udienza almeno un giorno prima di quello dell'udienza.
  3.  Ai  dibattimenti  si  procede  secondo  l'ordine  del  ruolo  e conformemente  agli  orari  indicati nella citazione a giudizio o nel decreto di convocazione delle parti, salvo che per ragioni di urgenza o  per  altro giustificato motivo il giudice ordini la trattazione in un ordine diverso.

 

Art. 16

  1.  Nelle  ipotesi  di cui all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica 2 dicembre 1956, n. 1666, relativo all'applicazione dell'articolo VII della Convenzione tra gli Stati aderenti al Trattato del Nord Atlantico sullo status delle loro forze  armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951, il giudice di pace dà   tempestivo   avviso   del   giorno  fissato  per  l'udienza  di comparizione alle autorità indicate nella medesima disposizione.
  2.  La  richiesta  di  cui  al  quinto  comma  dell'articolo  1 del regolamento  indicato  nel  comma  1 può essere presentata fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.

 

Art. 17

  1. L'ordinanza  emessa  ai  sensi  dell'articolo  30,  comma  2 del decreto  legislativo,  nonché  il  decreto  motivato che respinge la richiesta  di  fissazione  di  nuova  udienza di cui all'articolo 31, comma   1   del  medesimo  decreto  sono  notificati,  a  cura  della cancelleria, al ricorrente.
  2. Nei casi di cui all'articolo 31, comma 3 del decreto legislativo la  cancelleria  del  giudice  dà avviso al ricorrente dell'avvenuta fissazione di nuova udienza.

 

Art. 18

  1.  Nel  caso previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo, il giudice  di  pace  competente per l'esecuzione, ricevuti gli atti dal pubblico ministero, se accerta che il condannato é solvibile dispone che  la cancelleria provveda al rinnovo degli atti esecutivi, dandone comunicazione   al   pubblico  ministero,  altrimenti  provvede  alla conversione ai sensi dell'articolo 55 del medesimo decreto.

 

Art. 19

  1. La cancelleria del giudice di pace che ha emesso la decisione da iscrivere  ai  sensi dell'articolo 686 del codice di procedura penale trasmette  al  casellario  giudiziale,  in  osservanza delle norme in vigore, i dati per i quali é previsto l'inserimento nelle schede per l'iscrizione   dei   provvedimenti   nel  casellario  giudiziale.  Le attività dirette alla trasmissione dei dati al casellario giudiziale sono disciplinate con decreto del Ministro della giustizia.

 

Art. 20

  1.  I certificati del casellario giudiziale di cui all'articolo 689 del  codice  di  procedura penale possono essere richiesti e ritirati presso  la  cancelleria del giudice di pace. Con decreto del Ministro della giustizia vengono disciplinate le attività dirette al rilascio dei certificati.

 

Art. 21

  1.  Le  iscrizioni  relative  ai reati indicati nell'articolo 4 del decreto  legislativo  non  sono  riportate  nei  certificati  di  cui all'articolo  110,  comma  1,  lettera  c)  del  decreto  legislativo 28 luglio 1989, n. 271, richiesti dall'interessato.

 

Art. 22

  1.  Nei procedimenti di competenza del giudice di pace si osservano le  disposizioni di cui agli articoli 82 e 83 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

 

Art. 23

  1.  Per  quanto non previsto dal presente regolamento si osservano, in  quanto  compatibili,  le  disposizioni  del  decreto ministeriale 30 settembre  1989,  n.  334. Nelle disposizioni del predetto decreto ministeriale,  che  risultano  applicabili al procedimento innanzi al giudice   di   pace,  il  riferimento  al  giudice  per  le  indagini preliminari  si  intende al giudice di pace indicato dall'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo.

 

Art. 24

  1.  Il  presente  regolamento  entra  in  vigore  lo  stesso giorno dell'entrata in vigore del decreto legislativo.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 6 aprile 2001