S.I.L.Po.L. |
Sindacato Italiano Lavoratori Polizia Locale |
Ministero
della Giustizia |
Regolamento di esecuzione del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, recante disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace. |
Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2001 |
|
IL
MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visti gli articoli 87, comma quinto, e 110 della Costituzione; Adotta
il
seguente regolamento: Art. 1
1. Nei casi di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28
agosto 2000, n.
274, recante
"Disposizioni sulla
competenza penale del giudice
di pace, a
norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999,
n. 468",
di seguito
chiamato "decreto
legislativo", se i processi
che possono
essere riuniti
pendono davanti
a diversi giudici, il coordinatore
dell'ufficio del giudice di pace provvede, nel rispetto dei
criteri di
cui all'articolo 2
del decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, alla designazione del giudice per la
eventuale riunione. Art. 2
1. Agli effetti
di quanto stabilito dall'articolo 10, comma 4, del decreto
legislativo, per
determinare l'ufficio del giudice di pace più vicino si tiene
conto della distanza chilometrica stradale e, se del
caso, marittima. Nella determinazione della distanza stradale si
tiene conto, nell'ordine, dei collegamenti mediante le autostrade, le
strade statali, le strade regionali, le strade provinciali, le strade
comunali. Con
decreto ministeriale
viene determinato,
per ogni ufficio del
giudice di pace, l'ufficio più vicino, con l'indicazione della relativa
distanza. Art. 3
1. Gli
uffici giudiziari
possono tenere,
oltre ai
registri obbligatori di
cui all'articolo 51, comma 3 del decreto legislativo, i
registri sussidiari,
senza carattere
ufficiale, che
ritengono utili. Art. 4
1. Nella
formazione dei fascicoli
si osservano,
in quanto applicabili,
le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 30
settembre 1989, n. 334. Art. 5
1. Prima della
trasmissione della relazione di cui all'articolo 11 del
decreto legislativo
il pubblico ministero può richiedere alla polizia giudiziaria la
trasmissione degli atti compiuti. Art. 6
1. La polizia
giudiziaria, con la relazione di cui all'articolo 11 del
decreto legislativo,
trasmette al
pubblico ministero
la documentazione relativa agli
atti compiuti, il corpo del reato e le cose pertinenti al reato che non
debbano essere custodite altrove. Art. 7
1. Il
pubblico ministero,
nei casi
di cui all'articolo 12 del decreto
legislativo, quando trasmette
alla polizia giudiziaria la notizia di reato, annota la
trasmissione nel registro delle attività del pubblico ministero. Art. 8
1. La polizia giudiziaria, compiuti gli atti indicati
nell'articolo 13 del
decreto legislativo, trasmette, se
necessario, per
gli adempimenti di
cui all'articolo 366 del codice di procedura penale, gli
originali dei
relativi verbali
alla segreteria del
pubblico ministero, trattenendone copia. Art. 9
1. Il
pubblico ministero, quando riceve comunicazione del ricorso
immediato ai
sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo, ne dà immediato
avviso al giudice al quale abbia già presentato richiesta di
archiviazione per gli stessi fatti. Art. 10
1. Copia
dell'ordinanza emessa dal giudice ai sensi dell'articolo 26,
comma 4
del decreto
legislativo, é notificata, a cura della cancelleria, al
ricorrente. Dalla data della notificazione decorre il termine per la
reiterazione del ricorso. Art. 11
1. Il giudice, quando emette il decreto di convocazione
delle parti a norma
dell'articolo 27
del decreto
legislativo, provvede alle informazioni
sull'azione penale di
cui all'articolo 129 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Art. 12
1. Gli
atti delle indagini svolte prima dell'udienza di comparizione
fissata ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo sono
depositati nella segreteria del pubblico ministero, con facoltà dei
difensori di prenderne visione ed estrarne copia. Art. 13
1. La cancelleria
del giudice
rilascia, su
richiesta del
ricorrente, copie
del decreto
di convocazione emesso ai
sensi dell'articolo 27
del decreto legislativo, nel numero necessario per le
notificazioni. Art. 14
1. La
richiesta di cui all'articolo 49 del decreto legislativo é
proposta al coordinatore dell'ufficio del giudice di pace. Art. 15
1. Nella
formazione del ruolo per le udienze davanti al giudice di pace
si tiene conto della gravità e della concreta offensività del
reato, nonché
dell'interesse della
persona offesa
e delle possibilità
di conciliazione tra le parti. Art. 16
1. Nelle
ipotesi di cui
all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto
del Presidente
della Repubblica 2
dicembre 1956, n. 1666, relativo all'applicazione dell'articolo VII della
Convenzione tra gli Stati aderenti al Trattato del Nord Atlantico sullo
status delle loro forze armate,
firmata a Londra il 19 giugno 1951, il giudice di pace dà
tempestivo avviso
del giorno
fissato per
l'udienza di
comparizione alle autorità indicate nella medesima disposizione. Art. 17
1. L'ordinanza emessa
ai sensi
dell'articolo 30, comma
2 del decreto legislativo, nonché
il decreto
motivato che respinge la richiesta
di fissazione di
nuova udienza di cui
all'articolo 31, comma 1
del medesimo decreto
sono notificati,
a cura
della cancelleria, al ricorrente. Art. 18
1. Nel
caso previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo, il giudice
di pace
competente per l'esecuzione, ricevuti gli atti dal pubblico
ministero, se accerta che il condannato é solvibile dispone che
la cancelleria provveda al rinnovo degli atti esecutivi, dandone
comunicazione al
pubblico ministero,
altrimenti provvede
alla conversione ai sensi dell'articolo 55 del medesimo decreto. Art. 19
1. La cancelleria del giudice di pace che ha emesso la
decisione da iscrivere ai
sensi dell'articolo 686 del codice di procedura penale trasmette
al casellario
giudiziale, in
osservanza delle norme in vigore, i dati per i quali é previsto
l'inserimento nelle schede per l'iscrizione
dei provvedimenti nel casellario
giudiziale. Le attività
dirette alla trasmissione dei dati al casellario giudiziale sono
disciplinate con decreto del Ministro della giustizia. Art. 20
1. I
certificati del casellario giudiziale di cui all'articolo 689 del
codice di
procedura penale possono essere richiesti e ritirati presso
la cancelleria del
giudice di pace. Con decreto del Ministro della giustizia vengono
disciplinate le attività dirette al rilascio dei certificati. Art. 21
1. Le
iscrizioni relative
ai reati indicati nell'articolo 4 del decreto legislativo non
sono riportate
nei certificati
di cui all'articolo
110, comma
1, lettera
c) del decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271, richiesti dall'interessato. Art. 22
1. Nei
procedimenti di competenza del giudice di pace si osservano le
disposizioni di cui agli articoli 82 e 83 del decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271. Art. 23
1. Per
quanto non previsto dal presente regolamento si osservano, in
quanto compatibili,
le disposizioni
del decreto
ministeriale 30 settembre 1989,
n. 334. Nelle
disposizioni del predetto decreto ministeriale,
che risultano
applicabili al procedimento innanzi al giudice di pace,
il riferimento
al giudice
per le indagini preliminari si
intende al giudice di pace indicato dall'articolo 5, comma 2 del
decreto legislativo. Art. 24
1. Il
presente regolamento
entra in
vigore lo
stesso giorno dell'entrata in vigore del decreto legislativo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta
ufficiale degli
atti normativi
della Repubblica
italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. |