S.I.L.Po.L. |
Sindacato Italiano Lavoratori Polizia Locale |
Decreto |
Regolamento recante norme per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione. |
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di
concerto con IL MINISTRO DELLA SANITÀ
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, ed in particolare l'articolo 2,
comma 14, circa le competenze del Ministero dell'ambiente e del Ministero della
sanità in merito alla determinazione dei limiti massimi di accettabilità delle
concentrazioni e dei limiti massimi di esposizione agli inquinanti;
Vista la legge 4 novembre 1997, n. 413, ed in particolare l'articolo 3,
comma 1, che attribuisce al Ministro dell'ambiente il compito di stabilire, di
concerto con il Ministro della sanità, i criteri ambientali e sanitari per
l'adozione delle misure di limitazione della circolazione ai fini della
prevenzione atmosferico;
Vista la direttiva europea 94/63/CEE, in materia di controllo delle emissioni dei composti organici volatili;
Vista la direttiva europea 96/62/CEE, in materia di tutela della qualità
dell'aria;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 1983, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 28 maggio 1983, in merito agli
standard di qualità dell'aria e del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988,
n. 203, in merito ai valori limite ed i valori guida per gli inquinanti
dell'aria in ambiente esterno ed i relativi metodi di campionamento, analisi e
valutazione;
Visti i propri decreti in data 20 maggio 1991, pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991, in merito ai criteri per il controllo
dell'inquinamento atmosferico ed alla realizzazione dei piani di risanamento
della qualità dell'aria;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1992,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 1992, recante l'atto di
indirizzo e coordinamento in materia di inquinamento urbano;
Visto il proprio decreto 25 novembre 1994, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 1994, che aggiorna i limiti di concentrazione
ed i limiti di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree
urbane, e stabilisce gli obiettivi di qualità dell'aria per la frazione delle
particelle sospese PM10, per il benzene e per gli idrocarburi policiclici
aromatici;
Visti il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il Nuovo
codice della strada e il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495, recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo
codice della strada;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 5 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 56 del 7 marzo 1996, in materia di verifica dei gas di scarico
degli autoveicoli in circolazione;
Vista la direttiva 91/441/CEE, in materia di emissioni inquinanti dagli
autoveicoli, recepita con decreto del Ministro dell'ambiente 28 dicembre 1991;
Vista la direttiva 94/12/CEE, in materia di emissioni inquinanti dagli
autoveicoli, recepita con decreto del Ministro dei trasporti del 29 febbraio
1996;
Vista la direttiva 93/59/CEE, in materia di emissioni inquinanti dai
veicoli commerciali leggeri, recepita con decreto del Ministro dei trasporti del
4 settembre 1995;
Vista la direttiva 96/69/CE, in materia di emissioni inquinanti dai veicoli commerciali leggeri, recepita con
decreto del Ministro dei trasporti del 14 novembre 1997;
Vista la direttiva 91/542/CE, in materia di emissioni inquinanti dai
veicoli pesanti per il trasporto delle persone e delle merci, recepita con
decreto del Ministro dell'ambiente del 23 marzo 1992;
Vista la direttiva 96/1/CE, in materia di emissioni inquinanti dai
veicoli pesanti per il trasporto delle persone e delle merci, recepita con
decreto del Ministro dei trasporti del 27 marzo 1997;
Vista la direttiva 97/24/CE, relativa fra l'altro alle emissioni
inquinanti dei motoveicoli e ciclomotori;
Vista la direttiva del Ministero dei lavori pubblici 7 luglio 1998,
concernente il controllo dei gas di scarico dei veicoli (bollino blu), ai sensi
dell'articolo 7, comma 1, lettera b), del nuovo codice della strada;
Visto il proprio decreto 27 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 179 del 3 agosto 1998, concernente la mobilità sostenibile nelle
aree urbane;
Considerato che i dati raccolti annualmente nelle aree urbane di cui al
proprio decreto 25 novembre 1994, allegato III, mettono in evidenza situazioni
critiche in relazione alle concentrazioni atmosferiche di benzene, idrocarburi
policiclici aromatici e particelle sospese;
Considerata la pericolosità per l'ambiente e per la salute delle
popolazioni determinata dalla presenza e persistenza delle sostanze inquinanti
sopracitate nell'aria delle città;
Considerato che le sorgenti mobili sono le sorgenti inquinanti primarie
di composti organici volatili, inclusi benzene e idrocarburi policiclici
aromatici, di particelle sospese, di ossidi di azoto e di monossido di carbonio
e che hanno una rilevante responsabilità nella generazione dell'inquinamento
atmosferico urbano;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva
per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 marzo 1999;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota del 23
marzo 1999; Emana il
seguente regolamento: Art.
1. 1. Il presente decreto fissa, ai sensi dell'articolo 3 della legge 4
novembre 1997, n. 413, i criteri ambientali e sanitari in base ai quali i
sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione di cui all'articolo
7, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 2. I comuni individuati all'allegato III del decreto 25 novembre 1994,
ovvero i comuni con popolazione inferiore per i quali la situazione
meteoclimatica e l'entità delle emissioni facciano prevedere possibili
superamenti dei livelli di attenzione o degli obiettivi di qualità individuati
nel citato decreto, nonché gli altri comuni individuati dalle regioni nei piani
di risanamento di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica
24 maggio 1988, n. 203, o da loro stralci o ubicati nelle zone a rischio di
episodi acuti di inquinamento individuate dalle stesse regioni ai sensi
dell'articolo 9 del decreto 20 maggio 1991 e del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1992 sono tenuti ad applicare le misure di limitazione
della circolazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b), del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, secondo i criteri fissati dal presente
decreto, ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 novembre 1997, n. 413. 3. Quale misura preventiva, i comuni di cui al comma 2, possono vietare
la circolazione nei centri abitati per tutti gli autoveicoli che non abbiano
effettuato il controllo almeno annuale delle emissioni secondo le procedure
previste dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 5
febbraio 1996. Art.
2. 1. Al fine dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 1, i
sindaci dei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, avvalendosi del supporto
tecnico dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e Azienda
unità sanitaria locale (AUSL): a) entro un mese
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvedono
all'effettuazione di una valutazione preliminare della qualità nell'aria del
territorio comunale con l'indicazione delle aree maggiormente interessate
dall'inquinamento e della popolazione in esse presente, secondo le indicazioni
di cui all'allegato 1 al presente decreto; b) al termine di
ogni anno solare, e comunque entro il 31 gennaio dell'anno successivo,
provvedono alla predisposizione di un rapporto secondo le indicazioni di cui
all'allegato 2 al presente decreto. 2. I sindaci di cui all'articolo 1, comma 2, assicurano la diffusione al
pubblico della valutazione preliminare e del rapporto annuale di cui al comma 1
e ne inviano copia al Ministero dell'ambiente e al Ministero della sanità. Art.
3. 1. I sindaci dei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, sulla base della
valutazione di cui all'articolo 2, comma 1, in fase di prima applicazione e
successivamente entro il 1 febbraio di ogni anno, sulla base del rapporto
annuale di cui allo stesso articolo 2, comma 1, dispongono le misure
programmate, permanenti o periodiche, di limitazione o divieto della
circolazione ai fini della prevenzione dell'inquinamento atmosferico, secondo
quanto indicato dal successivo articolo 4. 2. Le misure di cui al precedente comma devono essere adottate in zone
del centro abitato per ridurre i livelli di inquinamento nelle aree individuate
dalla valutazione preliminare e, successivamente, dal rapporto annuale, sulla
qualità dell'aria, in cui sia dimostrato il superamento, anche per un solo
inquinante, del valore obbiettivo di qualità di cui all'allegato IV del decreto
del Ministro dell'ambiente 25 novembre 1994. Le zone del centro abitato in cui
vengono applicate le misure devono essere di estensione tale da coinvolgere le
sorgenti di emissione significativamente correlate con le concentrazioni
rilevate nell'area di superamento tenendo conto della esigenza di non
determinare situazioni critiche in altre aree. 3. Ove la valutazione preliminare e successivamente, il rapporto annuale
sulla qualità dell'aria individui aree in cui si verificano nell'arco dell'anno
superamenti significativi e frequenti dei livelli di attenzione di cui
all'allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 25 novembre 1994, i sindaci
adottano le misure di limitazione della circolazione di cui ai commi 1 nelle
zone di cui al comma 2 applicando criteri analoghi a quelli indicati nel comma 2
e nell'articolo 4, commi 3, 5, 6 e 7. 4. Le misure di cui ai precedenti commi, sono inserite, a cura della
provincia e della regione, nel piano di intervento operativo di cui all'articolo
9, del decreto 20 maggio 1991 e nei piani di risanamento della qualità
dell'aria di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto 24 maggio 1988, n. 203. 5. Le misure di cui al comma 1 hanno efficacia, almeno annuale, e
possono essere modificate nel corso dell'anno sulla base delle previsioni di
miglioramento, ovvero di peggioramento, dello stato della qualità dell'aria in
relazione ai dati raccolti in un periodo rappresentativo. 6. Qualora non siano disponibili i dati necessari alla valutazione
preliminare ovvero qualora la valutazione preliminare non venga predisposta in
tempo utile, in fase di prima attuazione i sindaci, sentite l'ARPA e l'AUSL,
adottano comunque, in via precauzionale, le misure di cui al comma 1 nelle zone
a maggiore congestione di traffico. Art.
4. 1. Quando il valore medio annuo di concentrazione del benzene in
atmosfera, nelle aree individuate dalla valutazione preliminare e,
successivamente, dal rapporto annuale sulla qualità dell'aria, supera il valore
obbiettivo di cui al decreto del Ministro dell'ambiente del 25 novembre 1994, il
sindaco dispone la limitazione della circolazione dei veicoli a motore ad
accensione comandata nelle zone dove le sorgenti mobili di emissione
contribuiscono ai livelli di inquinamenti rilevati nell'area di superamento. La
limitazione può essere disposta in maniera permanente, ovvero articolata per
fasce orarie, giornaliere, settimanali o per particolari periodi dell'anno sulla
base delle valutazioni di cui agli allegati 1 e 2. 2. Il sindaco può consentire la circolazione delle tipologie di veicoli
a motore ad accensione comandata, di cui all'allegato 3, punto 1, nel caso che
il loro contributo, in termini di emissioni di benzene, risulti compatibile col
raggiungimento dell'obbiettivo di qualità. 3. Quando il valore medio annuo di concentrazione degli idrocarburi
policiclici aromatici, con riferimento al benzo(a) pirene, in atmosfera, nelle
aree individuate dalla valutazione preliminare e successivamente, dal rapporto
annuale sulla qualità dell'aria, supera il valore obbiettivo di cui al decreto
del Ministro dell'ambiente del 25 novembre 1994, il sindaco dispone la
limitazione della circolazione dei veicoli a motore nelle zone dove le sorgenti
mobili di emissione contribuiscono ai livelli di inquinamento rilevati nell'area
di superamento. La limitazione può essere disposta in maniera permanente,
ovvero articolata per fasce orarie, giornaliere, settimanali o per particolari
periodi dell'anno sulla base delle valutazioni di cui agli allegati 1 e 2. Il
sindaco può consentire la circolazione delle tipologie di veicoli a motore,
indicate nell'allegato 3, punto 2, nel caso che il loro contributo, in termini
di emissioni di idrocarburi policiclici aromatici, con riferimento al benzo(a)
pirene, risulti compatibile col raggiungimento dell'obbiettivo di qualità. 4. Quando il valore medio annuo rilevato per le particelle sospese PM10
in atmosfera, nelle aree individuate dalla valutazione preliminare e
successivamente, dal rapporto annuale sulla qualità dell'aria, supera il valore
obbiettivo di cui al decreto del Ministro dell'ambiente del 25 novembre 1994, il
sindaco dispone la limitazione della circolazione degli autoveicoli azionati da
motore a accensione spontanea nelle zone dove le sorgenti mobili di emissione
contribuiscono ai livelli di inquinamento rilevati nell'area di superamento. La
limitazione può essere disposta in maniera permanente, ovvero articolata per
fasce orarie, giornaliere, settimanali o per particolari periodi dell'anno sulla
base delle valutazioni di cui agli allegati 1 e 2. Il sindaco può consentire la
circolazione delle tipologie di veicoli azionati da motore ad accensione
spontanea, indicate nell'allegato 3, punto 3, nel caso che il loro contributo,
in termini di emissioni di particelle sospese PM10, risulti compatibile col
raggiungimento dell'obbiettivo di qualità. 5. Sono esentati dalle misure di limitazione della circolazione i mezzi
di emergenza, per la sicurezza pubblica e di pubblica utilità, i mezzi adibiti
al servizio di portatori di handicap, gli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori
elettrici, nonché gli autoveicoli ibridi (dotati di motori elettrici e di un
motore termico) e gli autoveicoli a minimo impatto ambientale che saranno
individuati ai fini dell'attuazione dell'articolo 5 del decreto del Ministro
dell'ambiente 27 marzo 1998. 6. Per le zone dove vengono adottate le misure di limitazione della
circolazione, devono essere predisposte o rafforzate adeguate alternative
trasportistiche che assicurino il soddisfacimento della domanda di mobilità
delle merci e delle persone tramite veicoli a ridotte emissioni inquinanti. A
tal fine i sindaci stipulano appositi accordi di programma con le aziende
esercenti servizi di trasporto pubblico locale per il conseguimento di
significative riduzioni delle emissioni inquinanti dei mezzi pubblici da
realizzare tramite l'utilizzazione di carburanti alternativi e il rinnovo del
parco veicolare. 7. Per l'attivazione dei provvedimenti di limitazione della
circolazione, i sindaci adottano misure adeguate per l'individuazione delle
diverse tipologie di autoveicoli indicate nel decreto ai fini del controllo
delle stesse. Art.
5. 1. Il comma 2 dell'articolo 7 del decreto 25 novembre 1994, è
sostituito dal seguente: “ 2. Al fine
della valutazione del valore medio annuale della concentrazione di IPA, le
misure devono essere effettuate in modo discontinuo secondo quanto riportato
nell'allegato VII.”. Art.
6. 1. Il decreto 23 ottobre 1998, recante l'individuazione dei criteri
ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di
limitazione della circolazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 6
novembre 1998, è abrogato. Il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. Roma, 21 aprile 1999 Allegato
1 VALUTAZIONE
PRELIMINARE DELLA QUALITÀ DELL'ARIA 1. La valutazione preliminare è
finalizzata alla definizione, relativamente agli inquinanti normati, dello stato
della qualità dell'aria nel territorio comunale al 1998, sulla base delle
informazioni fornite dalle reti di rilevamento e dalle campagne di misura,
effettuate anche mediante mezzi mobili, campionatori passivi o attivi, o altro
idoneo sistema di rilevamento, nonché dall'inventario delle sorgenti emissive,
stazionarie e mobili, e dall'impiego di modelli certificati da agenzie,
organismi o altre istituzioni scientifiche riconosciute dai Governi a livello
nazionale o internazionale o validati secondo procedure documentate. 2. In via generale, viene seguita la
seguente procedura: a) organizzare i
dati di misura relativi a rilevamenti da stazioni fisse o da campagne di misura
e i dati metereologici disponibili; b) integrare, se
necessario, con ulteriori misurazioni i dati sub a); c) redigere un
inventario delle emissioni di adeguata risoluzione spaziale e temporale; d) se necessario
integrare, tramite l'uso di modelli le misurazione sub a) e b) con i dati sub c)
per valutare la distribuzione delle concentrazioni di inquinanti; e) presentare i
risultati ottenuti dalla valutazione in forma di mappe del territorio comunale
in cui vengano individuate le aree in cui sono superati o sono a rischio di
superamento i livelli di attenzione e di allarme e gli obiettivi di qualità
dell'aria; f) effettuare
una valutazione dell'estensione delle aree interessate, delle sorgenti di
emissione e della popolazione ivi presente coinvolta; g) sulla base
delle valutazioni effettuate sub e) e f), individuare le aree in cui dovranno
essere ridotti i livelli di inquinamento e le zone dei centri abitati che
dovranno essere soggette a tal fine a misure di limitazione della circolazione
dei veicoli a motore; h) stabilire le
prime misure di prevenzione finalizzate alla riduzione delle emissioni dalle
sorgenti stazionarie e mobili. Allegato
2 RAPPORTO
ANNUALE SULLA QUALITÀ DELL'ARIA Il rapporto annuale costituisce lo
strumento di valutazione dello stato della qualità dell'aria nel territorio
comunale, per gli inquinanti normati, e di informazione sulle misure di
prevenzione già adottate, sui risultati ottenuti e su quelli previsti sulla
base delle misure programmate. Il rapporto contiene: a) un quadro dei
dati raccolti nel corso dell'anno mediante i sistemi di rilevamento e le
campagne di misura effettuate; b) l'inventario
aggiornato delle emissioni disaggregato per aree e per tipologie di sorgenti; c) le
informazioni sull'andamento dei parametri meteoclimatici; d) le mappe
della concentrazione degli inquinanti in relazione al loro andamento nel corso
dell'anno ottenute integrando eventualmente le misure con le simulazioni
modellistiche; e) la
valutazione della qualità dell'aria e dei fattori meteoclimatici ed antropici
coinvolti; f) la
valutazione dell'estensione delle aree interessate, delle sorgenti di emissione
e della popolazione ivi presente coinvolta; g) le misure di
prevenzione attuate ed un'analisi critica dei risultati conseguiti in termini di
riduzione delle emissioni e di miglioramento della qualità dell'aria con
particolare riferimento alle zone oggetto dei provvedimenti di cui all'art. 1 ed
a quelle che comunque possono avere subito effetti negativi in conseguenza di
detti provvedimenti (es. aree limitrofe); h) i programmi
di rilevazione per l'anno successivo; i) sulla base
delle valutazioni effettuate sub d), e), f) e g), l'individuazione delle aree in
cui dovranno essere ridotti i livelli di inquinamento e le zone dei centri
abitati che dovranno essere soggette a tal fine a misure di limitazione della
circolazione dei veicoli a motore. Allegato
3 TIPOLOGIE
DEI VEICOLI PER I QUALI PUÒ ESSERE CONSENTITA LA CIRCOLAZIONE N. 1. - Autoveicoli di tipo omologato ai
sensi della direttiva 91/441/CEE; autoveicoli di tipo omologato ai sensi
della direttiva 94/12/CEE; autoveicoli di tipo omologato ai sensi
della direttiva 93/59/CEE; autoveicoli di tipo omologato ai sensi
della direttiva 96/69/CE; motoveicoli e/o ciclomotori di tipo non
omologato ai sensi della direttiva 97/24/CE; motoveicoli e/o ciclomotori conformi ai
valori di emissione del cap. 5 della direttiva 97/24/CE. N. 2. - Autoveicoli di tipo omologato ai
sensi della direttiva 91/441/CEE; autoveicoli di tipo omologato ai sensi
della direttiva 94/12/CEE; autoveicoli di tipo omologato ai sensi
della direttiva 93/59/CEE; autoveicoli di tipo omologato ai sensi
della direttiva 96/69/CE; motoveicoli e/o ciclomotori di tipo non
omologato ai sensi della direttiva 97/24/CE; motoveicoli e/o ciclomotori conformi ai
valori di emissione del cap. 5 della direttiva 97/24/CE; autoveicoli destinati al trasporto delle
merci o delle persone di massa massima superiore alle 3,5 tonnellate di tipo
omologato ai sensi della direttiva 91/542/CEE conformi ai valori di emissione di
cui all'allegato I, tabella 6.2.1, lettera A), della stessa direttiva; autoveicoli destinati al trasporto delle
merci e delle persone di massa massima superiore alle 3,5 tonnellate di tipo
omologato ai sensi della direttiva 91/542/CEE conformi ai valori di emissione di
cui all'allegato I, tabella 6.2.1, lettera B), della stessa direttiva; autoveicoli destinati al servizio pubblico
di linea per il trasporto delle persone di massa massima superiore alle 3,5
tonnellate. N. 3. - Autoveicoli di tipo omologato ai
sensi della direttiva 94/12/CEE; autoveicoli di tipo omologato ai sensi
della direttiva 96/69/CE; autoveicoli destinati al trasporto delle
merci o delle persone di massa massima superiore alle 3,5 tonnellate di tipo
omologato ai sensi della direttiva 91/542/CEE conformi ai valori di emissione di
cui all'allegato I, tabella 6.2.1, lettera B), della stessa direttiva; autoveicoli destinati al servizio pubblico
di linea per il trasporto di persone di massa massima superiore alle 3,5
tonnellate.
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