|
Ai prefetti della Repubblica
Ai questori della Repubblica
e, per conoscenza:
Al commissario del Governo per la
provincia di Bolzano
Al commissario del Governo per la
provincia di Trento
Al presidente della giunta
regionale della Valle d'Aosta
Al commissario del Governo nella
regione siciliana
Al rappresentante del Governo nella
regione Sardegna
Al commissario del Governo nella
regione Friuli-Venezia Giulia
Ai commissari del Governo nelle
regioni a statuto ordinario
Al presidente della commissione di
coordinamento nella Valle d'Aosta
Al comando generale
dell'Arma dei Carabinieri
Al comando generale
della Guardia di finanza
Nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 229 del 29 settembre 1999 e'
stato pubblicato il decreto 23 settembre 1999, avente per oggetto
"Modificazioni agli allegati A e B al regolamento per l'esecuzione
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635" (d'ora in avanti, il decreto), che
revoca e sostituisce l'omologo decreto 21 luglio 1999, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 181 del 4 agosto 1999.
Il decreto persegue l'intento di assicurare una più razionale
collocazione degli esplosivi nelle categorie di legge ai sensi dell'art.
53 T.U.L.P.S. e, attraverso la modifica del capitolo VI dell'allegato B al
regolamento T.U.L.P.S., di snellire le procedure autorizzatorie e di
controllo degli esercizi di minuta vendita degli esplosivi, fornendo
inequivoche disposizioni circa le tipologie ed i quantitativi detenibili
per la vendita al dettaglio.
Al riguardo si ritiene utile fornire le seguenti note esplicative,
richiamando l'attenzione sull'allegata "Tabella dei prodotti
esplodenti ammessi negli esercizi di minuta vendita".
Parte prima
Con l'art. 1
e' stato modificato l'elenco dei prodotti di gruppo C della prima
categoria, mantenendovi unicamente i materiali consimili, ovvero i
prodotti esplodenti di esclusivo impiego militare. Materiali di specie
diversa, come le micce e le cartucce per armi portatili, sono stati
inseriti in altre categorie e gruppi, secondo criteri di omogeneità.
Di conseguenza l'art. 2 riconduce sia le micce a combustione rapida che
quelle detonanti nel gruppo A della seconda categoria, in ragione
dell'affinità' negli effetti esplodenti. Sono state inoltre eliminate le
precisazioni sul contenuto qualitativo e quantitativo delle micce,
rendendo così la dizione onnicomprensiva.
L'art. 3 riunisce nel gruppo A della quinta categoria tutte le munizioni
per armi portatili comuni e da guerra, abolendo la preesistente
differenziazione di categoria basata non sul tipo ma sulla quantità. Di
tale modifica normativa i signori prefetti vorranno tener conto, adeguando
le licenze di propria competenza.
Attraverso l'eliminazione del punto 1 dal gruppo A della quinta categoria
("bossoli di cartone per cartucce da caccia ad involucro
rigido") si supera la contraddizione prima esistente con le
indicazioni fornite dall'art. 97 del regolamento al T.U.L.P.S., laddove e'
stabilita la legittimità della detenzione e del trasporto di bossoli
innescati in numero illimitato.
In merito alla formulazione del punto 4 dell'art. 3, va chiarito che le
cartucce da salve rilevano unicamente qualora destinate all'impiego in
armi comuni o da guerra. Sono state altresì soppresse le indicazioni
obsolete e comunque ridondanti sulla morfologia della falsa pallottola o
sull'esecuzione della chiusura del bossolo, in quanto la dizione "da
salve" appare sufficiente ad individuare il prodotto in esame. Per
contro, si e' chiarito che le cartucce destinate agli apparecchi di
impiego industriale funzionanti per mezzo di sostanze esplosive (di cui
all'art. 1 della legge 6 dicembre 1993, n. 509 "Norme per il
controllo delle munizioni commerciali per uso civile") non hanno
rilevanza in quanto destinate a strumenti sforniti della qualificazione di
"arma" in senso proprio. A titolo di esempio, si citano le
munizioni che azionano gli strumenti sparachiodi, da mattazione e da
cementeria.
Parte seconda
La parte
seconda riscrive il capitolo VI dell'allegato B al regolamento del
T.U.L.P.S.; in essa si rinvengono le più consistenti modifiche al
precedente regime, di seguito analizzate.
Art. 1.
Generalità
Il punto 1
elenca in positivo i prodotti vendibili negli esercizi.
E' stata quindi soppressa la lista dei manufatti la cui vendita e' vietata
o per motivi di sicurezza o in quanto oggetto di altro tipo di licenza per
la commercializzazione.
Vengono poi elencati i manufatti in libera detenzione e vendita, che non
rivestono interesse poiché inerti (proiettili, pallini, bossoli) o in
ragione dello scarso rilievo del contenuto esplosivo (inneschi e bossoli
innescati). Tra questi si annoverano anche i manufatti non classificati
tra i prodotti esplodenti a mente del decreto ministeriale 4 aprile 1973,
dei quali, tuttavia, le SS.LL. valuteranno l'opportunità' di limitare, ex
art. 9 T.U.L.P.S., la
detenzione a 200 kg netti qualora il quantitativo detenuto di prodotti
esplodenti di cui al successivo art. 3 sia composto per oltre la metà da
polveri di prima categoria e/o da manufatti di quarta e quinta categoria.
Tale limitazione potrà non essere prescritta nei confronti di quegli
esercizi di minuta vendita ai quali sia concessa licenza per quantitativi
inferiori alla capacità ricettiva massima dell'esercizio stesso valutata
in base ai limiti di cui all'art. 2, punto 2 (cubatura) e fatto sempre
salvo il disposto di cui all'art. 3 lettera d), quinto comma.
La valutazione della massa netta dei manufatti non classificati fra
i prodotti esplodenti, qualora non indicata sulla confezione, si
otterrà moltiplicando per il coefficiente 0,3 la massa lorda (imballaggio
escluso).
Il punto 2 ribadisce obblighi preesistenti sul contenuto dei recipienti di
polveri di prima categoria. Si aggiunge che essendo tale limite dettato
per le polveri in vendita nei locali degli esercizi, non e' applicabile ai
depositi costituiti a mente del capitolo IV dell'allegato B, nei quali le
polveri potranno pertanto conservarsi anche in recipienti di capacità
maggiore, non superando, naturalmente, il carico complessivo autorizzato.
Si attira l'attenzione sul punto 3, che introduce i concetti di massa
netta e di prodotti attivi. Si precisa che le prescrizioni
sull'obbligatorietà' dell'indicazione della massa netta dei prodotti
attivi sul singolo manufatto e/o sulla confezione sono rivolte ai
manufatti di quarta e quinta categoria e non alle cartucce ordinarie o da
salve per armi comuni; per queste ultime, infatti, la massa netta di
prodotto attivo e' ricavabile dall'indicazione del numero di
cartucce riportata sulle confezioni, da porsi in relazione alle
equivalenze di cui alla lettera b) dell'art. 3.
Al punto 4 e' prescritto che negli esercizi di minuta vendita si possono
tenere e vendere non più di 200 kg netti di prodotti esplodenti, oltre i
quali si rende necessario il deposito, da realizzarsi in accordo alle
prescrizioni del capitolo IV dell'allegato B. L'unica eccezione si
rinviene all'art. 2.2, comma ottavo, laddove e' prevista la possibilità
di concedere licenza per tenere e vendere prodotti esplodenti in
quantitativi elevabili fino al triplo del limite suindicato, purché si
tratti di esercizi
Art. 2.
Prescrizioni sui locali
Il criterio
generale e' quello di fornire alle commissioni tecniche provinciali
puntuali indicazioni sulle norme applicabili nella valutazione della
rispondenza dei locali alle caratteristiche che deve possedere ciascuno
degli elementi che compongono i locali stessi (muri perimetrali,
serramenti, impianti, mezzi antincendio, ecc.).
I divieti riportati al punto 1, concernenti principalmente l'ubicazione
degli esercizi e la presenza di materie infiammabili, sono derogabili
previo parere favorevole e motivato della commissione tecnica provinciale.
Al quinto comma del punto 1 vengono introdotti i manufatti di
quarta e quinta categoria inertizzati, cioè resi simulacri o con
l'eliminazione dei prodotti attivi o approntati direttamente come tali; le
relative operazioni possono essere effettuate esclusivamente a cura dei
soggetti legittimati alla fabbricazione dei manufatti attivi. I manufatti
inertizzati, al pari di quelli di cui al decreto ministeriale 4 aprile
1973, possono essere esposti nei locali in cui e' ammesso il pubblico.
Circa il punto 2, si evidenzia come non siano cambiati i rapporti tra
superficie, cubatura e carico ammesso, ma i relativi calcoli debbano
essere svolti tenendo conto della massa netta dei prodotti attivi, come
previsto dall'art. 1.3.
E' stata altresì mantenuta l'incompatibilità' tra manufatti di quarta e
quinta categoria rispetto alle polveri di prima categoria e alle cartucce
di quinta categoria gruppo A, disponendone la custodia in locali diversi.
Il punto 3 disciplina la conformazione esterna (commi 1 e 2, relativi
rispettivamente ai muri perimetrali ed ai solai di copertura e calpestio)
ed interna (commi 3 e 4, relativi rispettivamente alle caratteristiche dei
serramenti e del locale (o dei locali) in cui sono conservati i manufatti
di quarta e quinta categoria) degli esercizi di minuta vendita.
Con riferimento alle prescrizioni inerenti la conformazione esterna degli
esercizi di minuta vendita, si osserva come, ai fini dell'adeguamento
all'evoluzione sia della tecnica costruttiva che della movimentazione
merci, viene consentito l'utilizzo di strutture anche non murarie (punto 3
comma primo), purché di resistenza al fuoco equivalente a quella della
tradizionale muratura a due teste, e l'introduzione dei cosiddetti
"pallets" (punto 2 comma quinto), ovvero di uno dei più diffusi
metodi di movimentazione e di stoccaggio dei materiali, pur con le
temperanze conseguenti alla peculiarità dei prodotti in argomento (ad es.
il numero massimo di pallets ammesso).
Nel secondo comma del punto 3 vengono dettati due criteri per la
valutazione dei solai di copertura e di calpestio: in base al primo si
richiede che il solaio debba avere uno spessore non inferiore a cm 7 se in
c.a. e contemporaneamente possedere il requisito della resistenza al fuoco
REI 120; in base al secondo viene ammesso l'uso di materiale diverso dal
precedente purché siano conseguite le caratteristiche di resistenza al
fuoco REI 120.
Giova sottolineare l'opportunità' che le commissioni tecniche
provinciali, in analogia a quanto previsto nelle norme transitorie e
finali circa la vendita dei manufatti già riconosciuti e classificati,
consentano l'adeguamento dei locali già esistenti alle prescrizioni
contenute nel decreto entro un termine congruo, comunque non superiore ad
un triennio.
Con riferimento alle prescrizioni inerenti la conformazione interna degli
esercizi di minuta vendita, si rileva come le prescrizioni di cui al punto
3, commi 3 e 4 del decreto non trovano applicazione per gli esercizi di
minuta vendita composti dal solo locale in cui e' ammesso il pubblico in
quanto, essendo indirizzate ai locali interni, sono necessariamente
rivolte agli esercizi strutturati su due o più locali. E' peraltro in
facoltà del titolare della licenza di minuta vendita per esercizio avente
un solo locale dotare tale tipologia di esercizio degli accorgimenti di
cui ai commi citati.
Art. 3.
Contenuto della licenza
La licenza
deve essere formulata esprimendo esclusivamente in kg netti sia il carico
complessivo di prodotti esplodenti autorizzato, sia il quantitativo
relativo alle singole tipologie di prodotti come indicati nella parte II
del decreto, art. 3 lettere da a) a d).
Il richiedente che intenda avvalersi della facoltà di detenere tutte le
categorie di prodotti esplodenti ammessi potrà ottenere una licenza che
consente, nella sua forma più semplice, di tenere e vendere 115 kg netti
di prodotti esplodenti, così suddivisi:
25 kg netti di polveri da lancio e/o da mina della prima categoria, più;
50 kg netti di cartucce per armi comuni, più;
20 kg netti di manufatti della quarta categoria, più;
20 kg netti di manufatti della quinta categoria.
Al fine di adeguarsi alla realtà del mercato locale o stagionale,
all'atto della presentazione della domanda di rilascio o di rinnovo della
licenza, sono consentite molteplici possibilità di sostituzioni per
categoria e quantità, in accordo con le indicazioni di cui alle lettere
da a) a d) e fermo restando il quantitativo massimo di 200 kg detenibile.
La possibilità concessa al titolare di incrementare il carico sino a 200
kg attraverso il meccanismo della rinuncia parziale o totale alle polveri
della prima categoria e/o ai manufatti della quarta e quinta categoria a
favore soprattutto delle cartucce per armi comuni, e' motivata dal fatto
che, tra i prodotti esplodenti, le munizioni offrono le maggiori garanzie
di sicurezza. Nel corso di validità della licenza il titolare può di
propria iniziativa effettuare le sostituzioni di cui sopra, a condizione
che la variazione sia preventivamente comunicata alla competente autorità
di P.S. e venga annotata sul registro delle operazioni giornaliere. Tale
facoltà va tenuta presente in sede di verifica degli esercizi, in quanto
le categorie di esplosivi in concreto riscontrate potrebbero -
legittimamente - non coincidere con quanto riportato in licenza, a
differenza del carico massimo, comunque invalicabile negli esercizi
ordinari. In tal caso il riscontro va effettuato attraverso il registro
delle operazioni giornaliere.
L'autorità' di P.S. ha sempre la facoltà di limitare, motivando, il
quantitativo massimo detenibile di cartucce e di polveri di prima
categoria.
Art. 4.
Caricamento cartucce
E'
privilegiata la trasformazione delle polveri di prima categoria in
cartucce della quinta per la motivazione in precedenza esplicata.
Ne deriva che mentre permane il limite di un kg di polvere senza fumo da
impiegarsi in ciascuna operazione di caricamento, e' stato soppresso il
limite di 4.000 cartucce caricabili giornalmente.
Tale soppressione comporta che il limite giornaliero di caricamento e'
conseguente al carico detenibile, in accordo alle equivalenze indicate
alla lettera b) dell'art. 3. A titolo di esempio, da una licenza standard
(50 kg di polveri da lancio, ottenuti rinunciando totalmente alle polveri
da mina), posto che vengano caricate cartucce per armi lunghe (560 per
ogni kg di polvere) se ne potranno allestire 28.000 al di'. Resta comunque
salva la facoltà dell'autorità' di P.S. di disporre altrimenti,
motivando, avuto riguardo al contesto topografico, alla situazione
ambientale o a specifiche ragioni di sicurezza.
E' evidente che in ogni momento la sommatoria dei prodotti esplodenti, in
qualunque forma si trovino (polveri in confezioni, polveri nelle tramogge,
cartucce finite, cartucce a magazzino, ecc.), non potrà mai superare i
limiti autorizzati. Ciò comporta che le cartucce finite, allontanate dal
locale caricamento e poste in deposito, vanno valutate in decremento
rispetto al quantitativo autorizzato. Si richiama inoltre quanto già
evidenziato in sede di commento
all'art. 1 del decreto in merito alla capacità massima dei recipienti di
polveri di prima categoria, significando che il limite di cui all'art. 1,
punto 2, del decreto non trova applicazione qualora si tratti di
recipienti di polveri esclusivamente dedicate al caricamento e pertanto
non destinate alla vendita al pubblico.
Resta inteso che la capacità volumetrica della tramoggia di ciascuna
macchina caricatrice può anche essere superiore ad un kg, mentre si
ribadisce che e' comunque essenziale che ciascuna tramoggia non contenga
mai più di 1 kg di polvere.
Le prescrizioni sui locali di caricamento cartucce possono essere
derogate, purché vengano proposte misure alternative equivalenti ai fini
della sicurezza.
In analogia a quanto rappresentato nel commento sull'art. 2, gli
adeguamenti dei locali preesistenti alla nuova normativa dovranno essere
condotti a termine entro un triennio.
Art. 5.
Norme sui clorati
Nulla e'
sostanzialmente innovato rispetto al precedente regime.
Parte terza
Nel suo
articolo unico viene ammessa una deroga all'art. 1.2, secondo comma della
parte seconda, ove viene stabilito che i manufatti di quarta e quinta
categoria possono essere venduti solo se racchiusi nelle proprie
confezioni originali sigillate, singole o multiple in ragione delle
dimensioni del manufatto stesso; al fine di consentire lo smaltimento
delle scorte e' consentito che i manufatti già riconosciuti e
classificati possano essere venduti sfusi per non più di un triennio.
Il terzo
capoverso fornisce i parametri per la determinazione della massa netta dei
prodotti attivi dei manufatti di quarta e quinta categoria riconosciuti e
classificati antecedentemente all'entrata in vigore del decreto e,
pertanto, privi di tale indicazione; anche in questo caso il periodo
transitorio, durante il quale la determinazione avverrà impiegando i
coefficienti colà indicati, e' fissato in
tre anni.
L'ultimo capoverso revoca il precedente decreto ministeriale datato 21
luglio 1999, pari argomento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181
del 4 agosto 1999.
La presente
circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il Capo della
polizia: Masone
|