S.I.L.Po.L. |
Sindacato Italiano Lavoratori Polizia Locale |
Presidenza
del Consiglio dei Ministri |
Ricognizione, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 135/1999, del tipo di dati sensibili e delle operazioni eseguibili sugli stessi da parte dei soggetti pubblici. Chiarimenti |
Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 2000 |
A
tutti i Ministeri
Ai comuni e alle province
Agli enti pubblici non economici
All'ANCI All'UPI
e, per conoscenza: silpol
Al Garante per la protezione dei dati personali
Questa Presidenza, con circolare 24 dicembre 1999, n. DAGL/643 - PRES.98,
ha fornito alcune indicazioni sugli adempimenti ai quali sono tenuti i soggetti
pubblici, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 135/1999.
Gli elementi pervenuti a
seguito della richiamata circolare, riguardanti un campione significativo di
amministrazioni, locali e centrali, inducono questa Presidenza a ritenere
necessarie alcune ulteriori precisazioni, sia per quanto attiene ai tipi di dati
sia, e soprattutto, con riferimento alle operazioni eseguibili ed agli
adempimenti successivi alla ricognizione effettuata.
Si forniscono, dunque, i
seguenti chiarimenti, ai fini di un corretto ed omogeneo espletamento degli
adempimenti sopra richiamati.
Va premesso in proposito, che
la finalità dell'individuazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili
consiste, da un lato, nella verifica della rispondenza di detti elementi a
quanto previsto dalla legge n. 675 del 1996 e successive modificazioni, nonché
dai provvedimenti comunque attuativi di quella legge delega; dall'altro, nella
pubblicità che, tramite la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, è data a
tali trattamenti, eseguiti dall'ente pubblico in vista delle finalità di
rilevante interesse pubblico. Finalità tutte individuate da atti aventi valore
di legge o da autorizzazioni del Garante dei dati personali.
Naturalmente, ove
nell'esercizio dell'attività di individuazione e verifica, si riscontrasse che
alcuni tipi di dati o di operazioni non sono conformi ai principi fissati dalla
stessa legge n. 675 e dalle norme di attuazione della stessa, particolarmente
con riferimento alla stretta attinenza alla finalità di interesse pubblico
sopra richiamata, sarà compito del soggetto pubblico procedente adeguare al
nuovo quadro normativo la propria attività.
Ciò premesso, si osserva più nel dettaglio quanto segue:
1.
Innanzitutto va precisato che l'individuazione di cui all'oggetto attiene
esclusivamente ai dati sensibili o ai dati di carattere giudiziario. Dati
sensibili sono quelli che attengono all'origine razziale o etnica, alle
convinzioni religiose o filosofiche, alle opinioni politiche, all'adesione a
partiti e sindacati, associazioni a carattere religioso, filosofico, politico o
sindacale, allo stato di salute e alla vita e abitudini sessuali.
Vanno, quindi, esclusi dalla richiamata ricognizione i tipi di dati personali
che, pur essendo correlati alle finalità di rilevante interesse pubblico
indicate dagli articoli 7 e seguenti del decreto legislativo n. 135/1999 e
nell'atto di autorizzazione del Garante 30 dicembre 1999-13 gennaio 2000 (nella
Gazzetta Ufficiale n. 24 del 2 febbraio 2000), non possono qualificarsi come
"sensibili". Così, non rientrano nella predetta ricognizione i dati
che attengono alla condizione economica, a status professionali o sociali, a
requisiti culturali, alla rappresentatività o al ruolo dei soggetti interessati
all'interno di associazioni di carattere diverso da quello indicato
nell'articolo 22 della legge n. 675/1996. Vanno, altresì, esclusi i dati che,
identificati genericamente come attinenti ai requisiti morali e alle doti di
irreprensibilità o di carattere possedute, o al decoro e al comportamento
tenuto, non rientrano in nessuna delle categorie sopra indicate, in quanto non
idonee a rivelare le abitudini sessuali o le convinzioni religiose, politiche,
filosofiche, ecc.
2.
In secondo luogo, occorre che, ciascuna delle finalità di rilevante interesse
pubblico, siano identificati i tipi di dati sensibili o di carattere giudiziario
cui si fa riferimento. È necessario, cioè, specificare quale tipo di dato
sensibile sia trattato dal soggetto pubblico per quella determinata finalità di
interesse pubblico. Considerata, infatti, la varietà di tali dati sensibili,
richiamati al punto 1, soltanto in tal modo è possibile verificare la
pertinenza e la necessità del trattamento. Il richiamo generico alla categoria
"dati sensibili" può ritenersi consentito limitatamente ai casi nei
quali non è possibile individuare puntualmente e preliminarmente il particolare
tipo di dato sensibile che può essere oggetto di trattazione per il
perseguimento della finalità di interesse pubblico individuata come sopra
ricordato. (Ad es., per le ipotesi relative alle sanzioni disciplinari o alle
interrogazioni parlamentari, potenzialmente estese a qualunque dato sensibile).
3.
La ricognizione dovrà essere estesa anche alle finalità di carattere
socio-assistenziale, che legittimano il trattamento dei dati sensibili, in
conformità a quanto previsto nel provvedimento di autorizzazione emanato dal
Garante per la protezione dei dati personali, ad integrazione della
individuazione effettuata dalle disposizioni legislative contenute nel Capo II
del decreto legislativo n. 135/1999. Va, in proposito, sottolineato che i dati
relativi alla condizione dello straniero, all'origine razziale ed etnica o
all'appartenenza religiosa, riportati su atti provenienti dall'estero, possono
essere trattati, oltre che per le finalità indicate dal decreto legislativo n.
135/1999, soltanto se strettamente pertinenti e necessari per il perseguimento
dei fini indicati nel provvedimento del Garante.
4.
Va particolarmente richiamata l'attenzione delle amministrazioni in indirizzo
sulla circostanza che l'individuazione dei tipi di dati e di operazioni
eseguibili non deve esaurirsi nell'indicazione dell'attività procedimentale che
riguarda detti dati e dette operazioni; né può consistere nel mero richiamo
delle norme di rango primario vigenti. L'individuazione deve riguardare i tipi
di dati effettivamente trattati e le operazioni effettivamente eseguite. Al fine
di chiarire meglio le modalità dell'attività richiesta a codeste
amministrazioni, è allegato alla presente uno schema, che intende fornire un
ausilio pratico ed un suggerimento operativo per dare attuazione completa agli
adempimenti prescritti. silpol
5.
Va precisato, a chiarimento dello schema e della conseguente individuazione
richiesta all'amministrazione, che la descrizione dei trattamenti effettuati sui
dati sensibili potrà essere realizzata in forma semplificata e cioè senza
l'analitico riferimento alle operazioni descritte nell'art. 1, comma 1, lettera
b), della legge n. 675 del 1996. Dette operazioni, infatti, possono essere
raggruppate in categorie più ampie, come:
a) la raccolta, con la
precisazione se essa avvenga presso l'interessato o meno;
b) l'attività svolta
all'interno della stessa amministrazione (conservazione, registrazione,
organizzazione, modificazione, cancellazione, distruzione, con l'eventuale
indicazione dei termini di dette operazioni);
c) l'attività di trasmissione
all'esterno (comunicazione, diffusione), per finalità di rilevante interesse
pubblico perseguite da altri soggetti;
d) evidenziazione dei casi nei
quali il trattamento è di tipo statico, e cioè di mera conservazione e
trascrizione dei dati, o di tipo dinamico (costituzione di banche-dati,
effettuazione di elaborazioni complesse, selezione, estrazione, aggregazione,
correlazione ecc.). silpol
6.
L'attività imposta alle amministrazioni dalle disposizioni del decreto
legislativo n. 135/1999, non si conclude con la verifica del rispetto e con
l'eventuale conformazione del trattamento effettuato ai criteri e principi
stabiliti dalla normativa. Obbligo essenziale previsto dall'art. 5 del decreto
legislativo citato è infatti la pubblicazione degli elementi richiamati, in
modo da consentire la conoscenza e il controllo degli interessati sul
trattamento dei dati sensibili da parte di ciascun soggetto pubblico
autorizzato. La pubblicazione deve essere effettuata nelle forme che conseguono
la finalità della più ampia diffusione delle informazioni.
Va, infine, segnalato che l'individuazione dei tipi di
dati e di operazioni eseguibili dovrà essere oggetto di verifica anche
successiva, ai fini sia del completamento di detta rilevazione sia del
necessario continuo aggiornamento degli elementi rilevati e resi pubblici.
Il
capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi
Per
l'allegato vedi la G.U.