S.I.L.Po.L. |
Sindacato Italiano Lavoratori Polizia Locale |
Circolare |
Attuazione del decreto del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, del 21 aprile 1999, n. 163, per l' "Individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione ". |
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L'attuazione del decreto per l'individuazione dei criteri ambientali e
sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della
circolazione, ai sensi dell'art. 3, della legge 4 novembre 1997, n. 413, deve
essere inserita nel contesto delle norme che regolamentano la prevenzione ed il
controllo dell'inquinamento atmosferico, con particolare riferimento a:
a) decreti del Ministro dell'ambiente del 20 maggio 1991, concernenti i
criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell'aria e per l'elaborazione dei piani regionali per la tutela della qualità
dell'aria;
b) decreto del Ministro dell'ambiente del 25 novembre 1994, che aggiorna
i limiti della concentrazione e i livelli di attenzione e di allarme, e
stabilisce gli obiettivi di quantità dell'aria per il benzene, gli idrocarburi
policiclici aromatici e la frazione PM 10 delle particelle sospese. 1. Valutazione preliminare
della qualità dell'aria.
L'allegato 1 al decreto individua le procedure che devono essere seguite,
e le operazioni tecniche che devono essere effettuate.
L'obiettivo della valutazione preliminare è quello di effettuare una
mappatura del territorio comunale in relazione al rischio di inquinamento
atmosferico, considerando tutti gli inquinanti regolamentati dalle norme
vigenti. Pertanto: 1.1. Devono essere raccolti ed elaborati, in via preliminare,
tutti i dati disponibili ai fini della valutazione della distribuzione spaziale
e temporale delle concentrazioni degli inquinanti, ottimizzando l'impiego delle
strutture e delle risorse messe a disposizione dal Ministero dell'ambiente con i
programmi DISIA e Aree urbane dei piani triennali per la tutela dell'ambiente
1989-1991 e l994-1996. 1.2. Le autorità competenti dovranno valutare la necessità di
eventuali misurazioni integrative dei dati disponibili, per completare le
analisi finalizzate alla mappatura del territorio. 1.3. Le autorità comunali, per la predisposizione della
valutazione preliminare, dovranno avvalersi del supporto tecnico dell'ARPA e
della AUSL competenti, oltreché della provincia e del centro operativo
provinciale di cui all'art. 7 del decreto del Ministro dell'ambiente del 20
maggio 1991, allo scopo di integrare e ottimizzare le risorse e le strategie di
monitoraggio e prevenzione. 2.Prima
definizione delle misure programmate di limitazione o divieto della
circolazione.
L'art. 4 del decreto individua i criteri per le determinazioni delle
misure. 2.1. La tipologia e l'estensione dei provvedimenti per la
limitazione o il divieto della circolazione, valide per un anno, devono essere
finalizzate alla rimozione delle cause "strutturali" dell'inquinamento
atmosferico da traffico, e pertanto non possono essere configurabili come misure
temporanee "di emergenza"; 2.2. L'individuazione delle zone nelle quali devono essere
applicati i provvedimenti di limitazione della circolazione, nonché del
carattere temporaneo o permanente degli stessi provvedimenti, dovranno essere
contestuali:
a) alla previsione dei miglioramenti attesi;
b) alla definizione di una procedura per il controllo della applicazione
delle misure e la valutazione dei risultati;
c) alla adozione delle misure alternative per assicurare il trasporto
delle merci e delle persone nelle zone soggette a limitazione. 2.3. In generale, nel caso in cui nel corso del 1998 si siano
verificati superamenti significativi e frequenti dei livelli di attenzione per
gli inquinanti di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'ambiente del
25 novembre 1994, dovranno essere adottati i provvedimenti di limitazione della
circolazione con le finalità e i criteri di cui ai precedenti punti 2.1. e
2.2.; 2.4. Nel caso di superamento dei livelli di attenzione di ozono
e di biossido di azoto, in considerazione della modalità di formazione e
diffusione di questi inquinanti secondari, i provvedimenti di limitazione della
circolazione dovranno essere adottati solo se efficaci ai fini della rimozione
delle cause dell'inquinamento. A questo fine, le autorità comunali dovranno
concertare i provvedimenti con la regione e la provincia, nel contesto del piano
di intervento operativo su scala sovracomunale, in
attuazione dell'art. 9, del decreto del Ministro dell'ambiente 20 maggio
1991.
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