S.I.L.Po.L. |
Sindacato Italiano Lavoratori Polizia Locale |
Decreto
legislativo |
Attuazione della direttiva 97/76/CE recante norme in materia di carni macinate, di preparazione di carni e di taluni prodotti di origine animale |
Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2000 |
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25;
Vista la direttiva 97/76/CE, del Consiglio, del 16 dicembre 1997, che
modifica la direttiva 77/99/CEE e la direttiva 72/462/CEE per quanto riguarda le
norme applicabili alle carni macinate, alle preparazioni di carni e a taluni
altri prodotti di origine animale;
Visto
il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, e successive modifiche;
Vista
la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 28 gennaio 2000;
Sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano;
Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18
febbraio 2000;
Sulla
proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della sanità,
di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Articolo 1
Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537 e successive
modificazioni
1. Al decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) la lettera d) del comma 3 dell'articolo 4 è sostituita
dalla seguente:
“
d) essere accompagnati durante il trasporto dalla documentazione di
cui all'articolo 5.”;
b) all'allegato B, capitolo V, punto 4, è aggiunta la
seguente lettera:
“
e) l'impiego di amido o di proteine di origine animale o vegetale per
usi diversi da quello tecnologico in connessione con la denominazione
commerciale.”;
c) all'allegato C, il capitolo III è sostituito dal
seguente:
“
Capitolo III
Condizioni di produzione,
immissione sul mercato e importazione di stomaci, vesciche e budella lavati,
salati o essiccati e/o riscaldati.
Oltre alle condizioni menzionate
nell'allegato A e nel capitolo II dell'allegato B, gli stabilimenti che
procedono al trattamento di stomaci, vesciche e budella debbono rispettare le
seguenti condizioni:
1) le materie prime devono
provenire da animali che, dopo le ispezioni ante mortem e post mortem, sono
stati giudicati idonei al consumo umano;
2) i prodotti che non possono
essere mantenuti a temperatura ambiente debbono essere immagazzinati fino al
momento della spedizione nei locali adibiti a tal fine; in particolare, i
prodotti che non sono né salati né essiccati debbono essere mantenuti a una
temperatura inferiore a 3°C;
3) le materie prime debbono essere
trasportate dal macello d'origine allo stabilimento in condizioni igieniche
soddisfacenti ed eventualmente refrigerate in funzione del tempo trascorso tra
la macellazione e la raccolta delle materie prime. I veicoli e i contenitori
adibiti al trasporto debbono avere le superfici interne lisce e essere di facile
lavaggio, pulizia e disinfezione. I veicoli utilizzati per il trasporto di
materie prime congelate debbono essere concepiti in modo da mantenere la
temperatura prescritta per tutta la durata del trasporto;
4) deve essere previsto un locale
per il magazzinaggio del materiale di confezionamento e di imballaggio;
5) il confezionamento e
l'imballaggio devono essere effettuati in maniera igienica in un locale o in un
luogo adibito a tal fine;
6) l'impiego di legno è vietato;
tuttavia, è autorizzato l'uso di palette di legno per il trasporto dei
recipienti contenenti i prodotti in questione.”.
Articolo 2
Riferimenti
1. I
riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 227,
contenuti nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, e successive
modificazioni, sono sostituiti con il riferimento al decreto del Presidente
della Repubblica 3 agosto 1998, n. 309.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
È
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato
a Roma, addì 25 febbraio 2000