Legge 7 agosto 1990, n. 241
Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
(Il testo modificato con le
disposizioni del disegno
di legge approvato in via definitiva in data 26/1/2005 dalla Camera dei
Deputati)
Art. 1. – Principi generali dell’azione
amministrativa
1. L'attività
amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di
economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza secondo
le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che
disciplinano singoli procedimenti, nonché dai princìpi dell'ordinamento
comunitario.
1-bis. La
pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa,
agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga
diversamente.
1-ter. I
soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative assicurano
il rispetto dei princìpi di cui al comma 1.
2. La pubblica amministrazione
non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze
imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.
Art. 2. – Conclusione del procedimento
1. Ove il
procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere
iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo
mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
2. Le pubbliche
amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia
già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui
esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del
procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa
di parte.
3. Qualora le
pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di
trenta giorni.
4. Le
determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto
previsto dai singoli ordinamenti.
4-bis. Decorsi
i termini di cui ai commi 2 o 3, il ricorso avverso il silenzio, ai sensi
dell'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive
modificazioni, può essere proposto anche senza necessità di diffida
all'amministrazione inadempiente fin tanto che perdura l'inadempimento e
comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai commi 2 o 3. È
fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne
ricorrano i presupposti
Art. 3. – Motivazione del provvedimento.
1. Ogni
provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione
amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve
essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione
deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato
la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze
dell'istruttoria.
2. La motivazione
non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.
3. Se le ragioni
della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla
decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere
indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui
essa si richiama.
4. In ogni atto
notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è
possibile ricorrere.
Art. 3-bis. (Uso della telematica)
1. Per
conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni
pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le
diverse amministrazioni e tra queste e i privati
Art. 4. – Unità organizzativa responsabile del
procedimento
1. Ove non sia già
direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche
amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento
relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della
istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione
del provvedimento finale.
2. Le disposizioni
adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai
singoli ordinamenti.
Art. 5. – Responsabile del procedimento.
1. Il dirigente di
ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente
addetto all'unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro
adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente,
dell'adozione del provvedimento finale.
2. Fino a quando
non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile
del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa
determinata a norma del comma 1 dell'articolo 4.
3. L'unità
organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono
comunicati ai soggetti di cui all'articolo 7 e, a richiesta, a chiunque vi
abbia interesse.
Art. 6 – Compiti del responsabile del
procedimento.
1. Il responsabile
del procedimento:
a) valuta, ai fini
istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i
presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento;
b) accerta di
ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e
adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In
particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di
dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti
tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
c) propone
l'indizione o, avendone la competenza, indìce le conferenze di servizi di cui
all'articolo 14;
d) cura le
comunicazioni, le pubblicazioni e le modificazioni previste dalle leggi e dai
regolamenti;
e) adotta, ove ne
abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti
all'organo competente per l'adozione. L'organo competente per l'adozione del
provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può
discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del
procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale
Art. 7. – Comunicazione di avvio del
procedimento.
1. Ove non sussistano
ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del
procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità
previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento
finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono
intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette,
qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti
individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari,
l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia
dell'inizio del procedimento.
2. Nelle ipotesi
di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare,
anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1,
provvedimenti cautelari.
Art. 8. – Modalità e contenuti della
comunicazione di avvio del procedimento.
1.
L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante
comunicazione personale.
2. Nella
comunicazione debbono essere indicati:
a)
l'amministrazione competente;
b) l'oggetto del
procedimento promosso;
c) l'ufficio e la
persona responsabile del procedimento;
c-bis) la data
entro la quale, secondo i termini previsti dall'articolo 2, commi 2 o 3, deve
concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia
dell'amministrazione;
c-ter) nei
procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa
istanza;".
d) l'ufficio in
cui si può prendere visione degli atti.
3. Qualora per il
numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti
particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi
di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta
stabilite dall'amministrazione medesima.
4. L'omissione di
taluna delle comunicazioni prescritte può esser fatta valere solo dal soggetto
nel cui interesse la comunicazione è prevista.
Art. 9 – Intervento nel procedimento.
1. Qualunque
soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di
interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un
pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.
Art. 10. – Diritti dei partecipanti al
procedimento.
1. I soggetti di
cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto:
a) di prendere
visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24;
b) di presentare
memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove
siano pertinenti all'oggetto del procedimento.
Art. 10-bis. (Comunicazione dei motivi ostativi
all'accoglimento dell'istanza).
1. Nei
procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità
competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica
tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della
domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione,
gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni,
eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo
interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a
decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla
scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato
accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del
provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si
applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale
e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti
previdenziali
Art. 11. – Accordi integrativi o sostitutivi del
provvedimento.
1. In accoglimento
di osservazioni e proposte presentate a norma dell'articolo 10,
l'amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei
terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli
interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento
finale ovvero in sostituzione di questo.
1-bis. Al fine di
favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il responsabile del
procedimento può predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente
o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali
controinteressati.
2. Gli accordi di
cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto
scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non
diversamente previsto, i princìpi del codice civile in materia di obbligazioni
e contratti in quanto compatibili.
3. Gli accordi
sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per
questi ultimi.
4. Per
sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede
unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione
di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno
del privato.
4-bis. A
garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, in
tutti i casi in cui una pubblica amministrazione conclude accordi nelle ipotesi
previste al comma 1, la stipulazione dell'accordo è preceduta da una
determinazione dell'organo che sarebbe competente per l'adozione del
provvedimento
5. Le controversie
in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al
presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo.
Art. 12. – Provvedimenti attributivi di vantaggi
economici.
1. La concessione
di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di
vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati
sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle
amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti,
dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.
2. L'effettiva
osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli
provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.
Art. 13. – Ambito di applicazione delle norme
sulla partecipazione.
1. Le disposizioni
contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell'attività della
pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi,
amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali
restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.
2. Dette
disposizioni non si applicano altresì ai procedimenti tributari per i quali
restano parimenti ferme le particolari norme che li regolano, nonché ai
procedimenti previsti dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 , e successive modificazioni, e
dal decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, e successive modificazioni.
Art. 14. – Conferenza di servizi.
1. Qualora sia
opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti
in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indìce di
regola una conferenza di servizi.
2. La conferenza
di servizi è sempre indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire
intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre
amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta giorni dalla
ricezione, da parte dell'amministrazione competente, della relativa richiesta.
La conferenza può essere altresì indetta quando nello stesso termine è
intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate.
3. La conferenza
di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi
coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi
attività o risultati. In tal caso, la conferenza è indetta dall'amministrazione
o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse
pubblico prevalente. L'indizione della conferenza può essere richiesta da
qualsiasi altra amministrazione coinvolta.
4. Quando
l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque
denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche, la conferenza di
servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione
competente per l'adozione del provvedimento finale.
5. In caso di
affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi è
convocata dal concedente ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal
concessionario entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle
leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA). Quando
la conferenza è convocata ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al
concedente il diritto di voto
5-bis. Previo
accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza di servizi è convocata
e svolta avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e
le modalità stabiliti dalle medesime amministrazioni.
Art. 14-bis. – Conferenza di servizi
preliminare.
1. La conferenza
di servizi può essere convocata per progetti di particolare complessità e di
insediamenti produttivi di beni e servizi, su motivata richiesta
dell'interessato, documentata, in assenza di un progetto preliminare, da uno
studio di fattibilità, prima della presentazione di una istanza o di un
progetto definitivi, al fine di verificare quali siano le condizioni per
ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di consenso. In tale caso
la conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla data della richiesta e i
relativi costi sono a carico del richiedente.
2. Nelle procedure
di realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico, la conferenza di
servizi si esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali siano le
condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le
concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque
denominati, richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le amministrazioni
preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità,
si pronunciano, per quanto riguarda l'interesse da ciascuna tutelato, sulle
soluzioni progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base della
documentazione disponibile, elementi comunque preclusivi della realizzazione
del progetto, le suddette amministrazioni indicano, entro quarantacinque
giorni, le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede di
presentazione del progetto definitivo, gli atti di consenso.
3. Nel caso in cui
sia richiesta VIA, la conferenza di servizi si esprime entro trenta giorni
dalla conclusione della fase preliminare di definizione dei contenuti dello
studio d'impatto ambientale, secondo quanto previsto in materia di VIA. Ove
tale conclusione non intervenga entro novanta giorni dalla richiesta di cui al
comma 1, la conferenza di servizi si esprime comunque entro i successivi trenta
giorni. Nell'ambito di tale conferenza, l'autorità competente alla VIA si
esprime sulle condizioni per la elaborazione del progetto e dello studio di
impatto ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante della
procedura di VIA, la suddetta autorità esamina le principali alternative,
compresa l'alternativa zero, e, sulla base della documentazione disponibile,
verifica l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilità, anche con
riferimento alla localizzazione prevista dal progetto e, qualora tali elementi
non sussistano, indica nell'ambito della conferenza di servizi le condizioni
per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari
atti di consenso.
3-bis. Il
dissenso espresso in sede di conferenza preliminare da una amministrazione
preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, con riferimento
alle opere interregionali, è sottoposto alla disciplina di cui all'articolo
14-quater, comma 3.
4. Nei casi di cui
ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di servizi si esprime allo stato degli atti a
sua disposizione e le indicazioni fornite in tale sede possono essere motivatamente
modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle
fasi successive del procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei
privati sul progetto definitivo.
5. Nel caso di cui
al comma 2, il responsabile unico del procedimento trasmette alle
amministrazioni interessate il progetto definitivo, redatto sulla base delle
condizioni indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza di
servizi sul progetto preliminare, e convoca la conferenza tra il trentesimo e
il sessantesimo giorno successivi alla trasmissione. In caso di affidamento
mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici, l'amministrazione
aggiudicatrice convoca la conferenza di servizi sulla base del solo progetto
preliminare, secondo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni.
Art. 14-ter. – Lavori nella conferenza di
servizi.
01. La prima
riunione della conferenza di servizi è convocata entro quindici giorni ovvero,
in caso di particolare complessità dell'istruttoria, entro trenta giorni dalla
data di indizione
1. La conferenza
di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri
lavori a maggioranza dei presenti.
2. La convocazione
della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle
amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno
cinque giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni,
le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a
partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso,
l'amministrazione procedente concorda una nuova data, comunque entro i dieci
giorni successivi alla prima.
3. Nella prima
riunione della conferenza di servizi, o comunque in quella immediatamente
successiva alla trasmissione dell'istanza o del progetto definitivo ai sensi
dell'articolo 14-bis, le amministrazioni che vi partecipano determinano il
termine per l'adozione della decisione conclusiva. I lavori della conferenza
non possono superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 4.
Decorsi inutilmente tali termini, l'amministrazione procedente provvede ai
sensi dei commi 6-bis e 9 del presente articolo.
4. Nei casi in cui
sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito
la valutazione medesima ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per
un massimo di novanta giorni, fino all'acquisizione della pronuncia sulla
compatibilità ambientale. Se la VIA non interviene nel termine previsto per
l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione competente si esprime
in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni
successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei
soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta giorni
di cui al precedente periodo è prorogato di altri trenta giorni nel caso che si
appalesi la necessità di approfondimenti istruttori.
5. Nei
procedimenti relativamente ai quali sia già intervenuta la decisione concernente
la VIA le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 14-quater, nonché quelle
di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole
amministrazioni preposte alla tutela della salute del patrimonio
storico-artistico e della pubblica incolumità.
6. Ogni
amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un
unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo
vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza
della stessa.
6-bis.
All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui
al comma 3, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di
conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza
e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede
7. Si considera
acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia
espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata.
8. In sede di
conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai
proponenti dell'istanza o ai progettisti chiarimenti o ulteriore
documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i
successivi trenta giorni, si procede all'esame del provvedimento.
9. Il
provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva di cui al comma
6-bis sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla
osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni
partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla
predetta conferenza.
10. Il
provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA è pubblicato, a cura
del proponente, unitamente all'estratto della predetta VIA, nella Gazzetta Ufficiale
o nel Bollettino regionale in caso di VIA regionale e in un quotidiano a
diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte
dei soggetti interessati.
Art. 14-quater. – Effetti del dissenso espresso
nella conferenza di servizi.
1. Il dissenso di
uno o più rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente convocate alla
conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella
conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a
questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e
deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai
fini dell'assenso.
2. ABROGATO.
3. Se il
motivato dissenso è espresso da un'amministrazione preposta alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla
tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione è rimessa dall'amministrazione
procedente, entro dieci giorni: a) al Consiglio dei ministri, in caso di
dissenso tra amministrazioni statali; b) alla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, di seguito denominata "Conferenza Stato-regioni", in caso di
dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più
amministrazioni regionali; c) alla Conferenza unificata, di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in caso di dissenso tra
un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali.
Verificata la completezza della documentazione inviata ai fini istruttori, la
decisione è assunta entro trenta giorni, salvo che il Presidente del Consiglio
dei ministri, della Conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata,
valutata la complessità dell'istruttoria, decida di prorogare tale termine per
un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni.
3-bis. Se il
motivato dissenso è espresso da una regione o da una provincia autonoma in una
delle materie di propria competenza, la determinazione sostitutiva è rimessa
dall'amministrazione procedente, entro dieci giorni: a) alla Conferenza
Stato-regioni, se il dissenso verte tra un'amministrazione statale e una regionale
o tra amministrazioni regionali; b) alla Conferenza unificata, in caso di
dissenso tra una regione o provincia autonoma e un ente locale. Verificata la
completezza della documentazione inviata ai fini istruttori, la decisione è
assunta entro trenta giorni, salvo che il Presidente della Conferenza
Stato-regioni o della Conferenza unificata, valutata la complessità
dell'istruttoria, decida di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non
superiore a sessanta giorni.
3-ter. Se entro
i termini di cui ai commi 3 e 3-bis la Conferenza Stato-regioni o la Conferenza
unificata non provvede, la decisione, su iniziativa del Ministro per gli affari
regionali, è rimessa al Consiglio dei ministri, che assume la determinazione
sostitutiva nei successivi trenta giorni, ovvero, quando verta in materia non
attribuita alla competenza statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, e
dell'articolo 118 della Costituzione, alla competente Giunta regionale ovvero
alle competenti Giunte delle province autonome di Trento e di Bolzano, che
assumono la determinazione sostitutiva nei successivi trenta giorni; qualora la
Giunta regionale non provveda entro il termine predetto, la decisione è rimessa
al Consiglio dei ministri, che delibera con la partecipazione dei Presidenti
delle regioni interessate.
3-quater. In
caso di dissenso tra amministrazioni regionali, i commi 3 e 3-bis non si
applicano nelle ipotesi in cui le regioni interessate abbiano ratificato, con
propria legge, intese per la composizione del dissenso ai sensi dell'articolo
117, ottavo comma, della Costituzione, anche attraverso l'individuazione di
organi comuni competenti in via generale ad assumere la determinazione
sostitutiva in caso di dissenso.
3-quinquies.
Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni a
statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti
speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione.
4. ABROGATO.
5. Nell'ipotesi in
cui l'opera sia sottoposta a VIA e in caso di provvedimento negativo trova
applicazione l'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988,
n. 400, introdotta dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303.
Art. 14-quinquies. (Conferenza di servizi in
materia di finanza di progetto)
1. Nelle
ipotesi di conferenza di servizi finalizzata all'approvazione del progetto
definitivo in relazione alla quale trovino applicazione le procedure di cui
agli articoli 37-bis e seguenti della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono convocati
alla conferenza, senza diritto di voto, anche i soggetti aggiudicatari di
concessione individuati all'esito della procedura di cui all'articolo 37-quater
della legge n. 109 del 1994, ovvero le società di progetto di cui all'articolo
37-quinquies della medesima legge
Art. 15. – Accordi fra pubbliche
amministrazioni.
1. Anche al di
fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche
possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in
collaborazione di attività di interesse comune.
2. Per detti
accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste
dall'articolo 11, commi 2, 3 e 5.
Art. 16. – Attività consultiva.
1. Gli organi
consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , sono tenuti a rendere i pareri a
essi obbligatoriamente richiesti entro quarantacinque giorni dal ricevimento
della richiesta. Qualora siano richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti a dare
immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il
quale il parere sarà reso.
2. In caso di
decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che
l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà
dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente
dall'acquisizione del parere.
3. Le disposizioni
di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere
rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica,
territoriale e della salute dei cittadini.
4. Nel caso in cui
l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie il termine di cui al
comma 1 può essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso
definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori
da parte delle amministrazioni interessate.
5. Qualora il
parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo è comunicato
telegraficamente o con mezzi telematici.
6. Gli organi
consultivi dello Stato predispongono procedure di particolare urgenza per
l'adozione dei pareri loro richiesti.
Art. 17. – Valutazioni tecniche.
1. Ove per
disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione
di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni
tecniche di organi od enti appositi e tali organi ed enti non provvedano o non
rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell'amministrazione
procedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza,
entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del
procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi
dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di
qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti
universitari.
2. La disposizione
di cui al comma 1 non si applica in caso di valutazioni che debbano essere
prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.
3. Nel caso in cui
l'ente od argano adito abbia rappresentato esigenze istruttorie
all'amministrazione procedente, si applica quanto previsto dal comma 4
dell'articolo 16.
Art. 18. – Autocertificazione.
1. Entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni
interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione
delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti
e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla legge
4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni. Delle misure
adottate le amministrazioni danno comunicazione alla Commissione di cui
all'articolo 27.
2. Qualora
l'interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti
già in possesso della stessa amministrazione procedente o di altra pubblica
amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio
all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.
3. Parimenti sono
accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le
qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica
amministrazione è tenuta a certificare.
Art. 19. – Denuncia di inizio attività.
1. In tutti i casi
in cui l'esercizio di un'attività privata sia subordinato ad autorizzazione,
licenza, abilitazione, nulla-osta, permesso o altro atto di consenso comunque
denominato, ad esclusione delle concessioni edilizie e delle autorizzazioni
rilasciate ai sensi delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n.
1497, e del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla
L. 8 agosto 1985, n. 431, il cui rilascio dipenda esclusivamente
dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge, senza l'esperimento
di prove a ciò destinate che comportino valutazioni tecniche discrezionali, e
non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio degli
atti stessi, l'atto di consenso si intende sostituito da una denuncia di inizio
di attività da parte dell'interessato alla pubblica amministrazione competente,
attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, eventualmente
accompagnata dall'autocertificazione dell'esperimento di prove a ciò destinate,
ove previste. In tali casi, spetta all'amministrazione competente, entro e non
oltre sessanta giorni dalla denuncia, verificare d'ufficio la sussistenza dei
presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con
provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine,
il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo
che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa
vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli
dall'amministrazione stessa.
Art. 20. – Silenzio assenso.
1. Con regolamento
adottato ai sensi del comma 2 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono
determinati i casi in cui la domanda di rilascio di una autorizzazione,
licenza, abilitazione, nulla-osta, permesso od altro atto di consenso comunque
denominato, cui sia subordinato lo svolgimento di un'attività privata, si
considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento
di diniego entro il termine fissato per categorie di atti, in relazione alla
complessità del rispettivo procedimento, dal medesimo predetto regolamento. In
tali casi, sussistendone le ragioni di pubblico interesse, l'amministrazione
competente può annullare l'atto di assenso illegittimamente formato, salvo che,
ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi entro il termine
prefissatogli dall'amministrazione stessa.
2. Ai fini
dell'adozione del regolamento di cui al comma 1, il parere delle Commissioni
parlamentari e del Consiglio di Stato deve essere reso entro sessanta giorni
dalla richiesta. Decorso tale termine, il Governo procede comunque all'adozione
dell'atto.
3. Restano ferme
le disposizioni attualmente vigenti che stabiliscono regole analoghe o
equipollenti a quelle previste dal presente articolo.
Art. 21. – Disposizioni santionatorie.
1. Con la denuncia
o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20 l'interessato deve dichiarare la
sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di
dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione
dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli
medesimi ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall'articolo 483
del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
2. Le sanzioni
attualmente previste in caso di svolgimento dell'attività in carenza dell'atto
di assenso dell'amministrazione o in difformità di esso si applicano anche nei
riguardi di coloro i quali diano inizio all'attività ai sensi degli articoli 19
e 20 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la
normativa vigente.
"CAPO IV-bis
EFFICACIA ED INVALIDITÀ DEL PROVVEDIMENTO
AMMINISTRATIVO. REVOCA ERECESSO
Art. 21-bis.
(Efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati)
1. Il
provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia
nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso
effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei
casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari
la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa,
l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in
volta stabilite dall'amministrazione medesima. Il provvedimento limitativo
della sfera giuridica dei privati non avente carattere sanzionatorio può
contenere una motivata clausola di immediata efficacia. I provvedimenti
limitativi della sfera giuridica dei privati aventi carattere cautelare ed
urgente sono immediatamente efficaci.
Art. 21-ter. (Esecutorietà)
1. Nei casi e
con le modalità stabiliti dalla legge, le pubbliche amministrazioni possono
imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei loro confronti. Il
provvedimento costitutivo di obblighi indica il termine e le modalità
dell'esecuzione da parte del soggetto obbligato. Qualora l'interessato non
ottemperi, le pubbliche amministrazioni, previa diffida, possono provvedere
all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla
legge.
2. Ai fini
dell'esecuzione delle obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro si
applicano le disposizioni per l'esecuzione coattiva dei crediti dello Stato.
Art. 21-quater. (Efficacia ed esecutività del
provvedimento)
1. I
provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che
sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo.
2. L'efficacia
ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per
gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che
lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della
sospensione è esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e può essere
prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute
esigenze.
Art. 21-quinquies. (Revoca del provvedimento)
1. Per
sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della
situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario,
il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da
parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla
legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre
ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti
direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro
indennizzo. Le controversie in materia di determinazione e corresponsione
dell'indennizzo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo.
Art. 21-sexies. (Recesso dai contratti)
1. Il recesso
unilaterale dai contratti della pubblica amministrazione è ammesso nei casi
previsti dalla legge o dal contratto.
Art. 21-septies. (Nullità del provvedimento)
1. È nullo il
provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato
da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o
elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla
legge.
2. Le questioni
inerenti alla nullità dei provvedimenti amministrativi in violazione o elusione
del giudicato sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo.
Art. 21-octies. (Annullabilità del provvedimento)
1. È
annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o
viziato da eccesso di potere o da incompetenza.
2. Non è
annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o
sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia
palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da
quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque
annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora
l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non
avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
Art. 21-nonies. (Annullamento d'ufficio)
1. Il
provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies può
essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro
un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei
controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo
previsto dalla legge.
2. È fatta
salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone
le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole
Art. 22. (Definizioni e princìpi in materia di
accesso)
1. Ai fini del
presente capo si intende:
a) per
"diritto di accesso", il diritto degli interessati di prendere
visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;
b) per
"interessati", tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di
interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e
attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata
al documento al quale è chiesto l'accesso;
c) per
"controinteressati", tutti i soggetti, individuati o facilmente
individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio
dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;
d) per
"documento amministrativo", ogni rappresentazione grafica,
fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto
di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti
da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse,
indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro
disciplina sostanziale;
e) per
"pubblica amministrazione", tutti i soggetti di diritto pubblico e i
soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico
interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.
2. L'accesso ai
documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico
interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine
di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza,
ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili
e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi
dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Resta ferma
la potestà delle regioni e degli enti locali, nell'ambito delle rispettive
competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela.
3. Tutti i
documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati
all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6.
4. Non sono
accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non
abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a dati personali da
parte della persona cui i dati si riferiscono.
5.
L'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove
non rientrante nella previsione dell'articolo 43, comma 2, del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, si informa al principio di leale cooperazione istituzionale.
6. Il diritto
di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha
l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere
Art. 23. –
Ambito di applicazione del diritto di accesso.
1. Il diritto di
accesso di cui all'articolo 22 si esercita nei confronti delle pubbliche
amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei
gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei confronti delle Autorità
di garanzia e di vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti,
secondo quanto previsto dall'articolo 24.
Art. 24. (Esclusione dal diritto di accesso)
1. Il diritto
di accesso è escluso:
a) per i
documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n.
801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di
divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di
cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del
presente articolo;
b) nei procedimenti
tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;
c) nei
confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione
di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di
programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano
la formazione;
d) nei
procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti
informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi.
2. Le singole
pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati
o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso ai sensi
del comma 1.
3. Non sono
ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato
dell'operato delle pubbliche amministrazioni.
4. L'accesso ai
documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso
al potere di differimento.
5. I documenti
contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al comma 1 sono
considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale
fine le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti,
anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti
all'accesso.
6. Con
regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, il Governo può prevedere casi di sottrazione all'accesso di
documenti amministrativi:
a) quando, al
di fuori delle ipotesi disciplinate dall'articolo 12 della legge 24 ottobre
1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e
individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all'esercizio della
sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni
internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati
e dalle relative leggi di attuazione;
b) quando
l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di
determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;
c) quando i
documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le
azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla
prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento
alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla
sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia
giudiziaria e di conduzione delle indagini;
d) quando i
documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche,
persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento
agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e
commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano
forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono;
e) quando i
documenti riguardino l'attività in corso di contrattazione collettiva nazionale
di lavoro e gli atti interni connessi all'espletamento del relativo mandato.
7. Deve
comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi
la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi
giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari,
l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei
termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
Art. 25. – Modalità di esercizio del diritto di
accesso e ricorsi.
1. Il diritto di
accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti
amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame
dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al
rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di
bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.
2. La richiesta di
accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta
all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.
3. Il rifiuto, il
differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti
stabiliti dall'articolo 24 e debbono essere motivati.
4. Decorsi
inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso
di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai
sensi dell'articolo 24, comma 4, il richiedente può presentare ricorso al
tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello
stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali,
provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito
territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione.
Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al
difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore.
Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello
Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui
all'articolo 27. Il difensore civico o la Commissione per l'accesso si
pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto
infuttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore
civico o la Commissione per l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il
differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all'autorità
disponente. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro
trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della
Commissione, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia
rivolto al difensore civico o alla Commissione, il termine di cui al comma 5
decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della
sua istanza al difensore civico o alla Commissione stessa. Se l'accesso è
negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a
soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione
dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla
richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora un
procedimento di cui alla sezione III del capo I del titolo I della parte III
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, o di cui agli articoli 154,
157, 158, 159 e 160 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo
al trattamento pubblico di dati personali da parte di una pubblica
amministrazione, interessi l'accesso ai documenti amministrativi, il Garante
per la protezione dei dati personali chiede il parere, obbligatorio e non
vincolante, della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. La
richiesta di parere sospende il termine per la pronuncia del Garante sino
all'acquisizione del parere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorso
inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria decisione.
5. Contro le
determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi
previsti dal comma 4 è dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al tribunale
amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio entro trenta
giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i
difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. In pendenza di un
ricorso presentato ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive
modificazioni, il ricorso può essere proposto con istanza presentata al
presidente e depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il
ricorso, previa notifica all'amministrazione o ai controinteressati, e viene
deciso con ordinanza istruttoria adottata in camera di consiglio. La
decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della
stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli
stessi termini.
5-bis. Nei
giudizi in materia di accesso, le parti possono stare in giudizio personalmente
senza l'assistenza del difensore. L'amministrazione può essere rappresentata e
difesa da un proprio dipendente, purché in possesso della qualifica di
dirigente, autorizzato dal rappresentante legale dell'ente
6. Il giudice
amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti
richiesti.
Art. 26. – Obbligo di pubblicazione.
1. Fermo restando
quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di
attuazione, sono pubblicati, secondo le modalità previste dai singoli
ordinamenti, le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari e ogni atto
che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi,
sui procedimenti di una pubblica amministrazione ovvero nel quale si determina
l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per
l'applicazione di esse.
2. Sono altresì
pubblicate, nelle forme predette, le relazioni annuali della Commissione di cui
all'articolo 27 e, in generale, è data la massima pubblicità a tutte le
disposizioni attuative della presente legge e a tutte le iniziative dirette a
precisare ed a rendere effettivo il diritto di accesso.
3. Con la
pubblicazione di cui al comma 1, ove essa sia integrale, la libertà di accesso
ai documenti indicati nel predetto comma 1 s'intende realizzata.
Art. 27. - (Commissione per l'accesso ai documenti
amministrativi)
1. È istituita
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione per l'accesso ai
documenti amministrativi.
2. La
Commissione è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
sentito il Consiglio dei ministri. Essa è presieduta dal sottosegretario di
Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed è composta da dodici
membri, dei quali due senatori e due deputati, designati dai Presidenti delle
rispettive Camere, quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile
1979, n. 97, su designazione dei rispettivi organi di autogoverno, due fra i
professori di ruolo in materie giuridiche e uno fra i dirigenti dello Stato e
degli altri enti pubblici. È membro di diritto della Commissione il capo della
struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri che costituisce il
supporto organizzativo per il funzionamento della Commissione. La Commissione
può avvalersi di un numero di esperti non superiore a cinque unità, nominati ai
sensi dell'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. La Commissione
è rinnovata ogni tre anni. Per i membri parlamentari si procede a nuova nomina
in caso di scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corso del
triennio.
4. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, a decorrere dall'anno 2004, sono determinati i
compensi dei componenti e degli esperti di cui al comma 2, nei limiti degli
ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.
5. La
Commissione adotta le determinazioni previste dall'articolo 25, comma 4; vigila
affinché sia attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della
pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente
legge; redige una relazione annuale sulla trasparenza dell'attività della
pubblica amministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente del
Consiglio dei ministri; propone al Governo modifiche dei testi legislativi e
regolamentari che siano utili a realizzare la più ampia garanzia del diritto di
accesso di cui all'articolo 22.
6. Tutte le
amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione, nel termine
assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad
eccezione di quelli coperti da segreto di Stato.
7. In caso di
prolungato inadempimento all'obbligo di cui al comma 1 dell'articolo 18, le
misure ivi previste sono adottate dalla Commissione di cui al presente articolo.
Art. 28. - Modifica dell'articolo 15 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,
in materia di segreto di ufficio.
1. L'art. 15del
testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, è sostituito dal seguente:
"Art. 15 (
Segreto d'ufficio ). - 1. L'impiegato deve mantenere il segreto d'ufficio. Non
può trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti
provvedimenti od operazioni amministrative, in corso o concluse, ovvero notizie
di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle
ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso.
Nell'ambito delle proprie attribuzioni, l'impiegato preposto ad un ufficio
rilascia copie ed estratti di atti e documenti di ufficio nei casi non vietati
dall'ordinamento".
Art. 29. (Ambito di applicazione della legge)
1. Le
disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti amministrativi
che si svolgono nell'ambito delle amministrazioni statali e degli enti pubblici
nazionali e, per quanto stabilito in tema di giustizia amministrativa, a tutte
le amministrazioni pubbliche.
2. Le regioni e
gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le materie
disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e
delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come
definite dai princìpi stabiliti dalla presente legge.
Art. 30. – Atti di notorietà.
1. In tutti i casi
in cui le leggi e i regolamenti prevedono atti di notorietà o attestazioni
asseverate da testimoni altrimenti denominate, il numero dei testimoni è
ridotto a due.
2. È fatto divieto
alle pubbliche amministrazioni e alle imprese esercenti servizi di pubblica
necessità e di pubblica utilità di esigere atti di notorietà in luogo della
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dall' articolo 4
della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , quando si tratti di provare qualità
personali, stati o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato.
Art. 31
ABROGATO
NOTE FINALI
Ai sensi di quanto
previsto dall’art. 23 c. 3 del disegno di legge definitivamente approvato dalla
Camera dei Deputati, i nuovi testi degli artt. 22, 24 e 25 c. 4 della L.
241/1990, come modificati e riportati sopra, troveranno applicazione solo a
seguito dell’entrata in vigore di appositi regolamenti governativi diretti ad
adeguare le disposizioni di cui al d.P.R. 352/1992.
Ciascuna Pubblica
Amministrazione è tenuta all’adeguamento dei propri regolamenti alle
disposizioni contenute nella legge appena approvata e nei regolamenti
governativi sopra richiamati.