Legge
20 luglio 2004, n.189
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31
luglio 2004
Art. 1.
(Modifiche al codice
penale)
1. Dopo il titolo IX del
libro II del codice penale è inserito il seguente:
"TITOLO IX-BIS - DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO
PER GLI ANIMALI
Art. 544-bis. - (Uccisione di animali).
- Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte
di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi.
Art. 544-ter. - (Maltrattamento di animali).
- Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale
ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori
insopportabili per le sue caratteristiche etologiche
è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con
la multa da 3.000 a 15.000 euro.
La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti
o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute
degli stessi.
La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la
morte dell'animale.
Art. 544-quater. - (Spettacoli o manifestazioni vietati).
- Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino
sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a
due anni e con la multa da 3.000 a. 15.000 euro.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono
commessi in relazione all'esercizio di scommesse
clandestine o al fine di trarne profitto per sè od
altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.
Art. 544-quinquies. - (Divieto di combattimenti tra
animali). - Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni
non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica
è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la
multa da 50.000 a 160.000 euro.
La pena è aumentata da un terzo alla metà:
1) se le predette attività sono compiute in concorso
con minorenni o da persone armate;
2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente
scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;
3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione
in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali
li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro
partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la
reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La
stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali
impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se
consenzienti.
Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso
nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti
e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre
mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.
Art. 544-sexies. - (Confisca e pene accessorie). - Nel
caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta
delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i
delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, è sempre
ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al
reato.
E' altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di
trasporto, di commercio o di allevamento degli animali
se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è
pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di
recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività
medesime".
2.
All'articolo 638, primo comma, del codice penale, dopo le parole: "è punito" sono inserite le seguenti: ", salvo che
il fatto costituisca più grave reato".
3. L'articolo
727 del codice penale è sostituito dal seguente:
"Art. 727. - (Abbandono di animali).
- Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano
acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un
anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.
Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili
con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze".
Art. 2.
Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce)
1. E' vietato utilizzare cani
(Canis familiaris) e gatti
(Felis catus) per la
produzione o il confezionamento di pelli, pellicce,
capi di abbigliamento e articoli di pelletteria
costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli o dalle pellicce dei
medesimi, nonché commercializzare o introdurre le stesse nel territorio
nazionale.
2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con
l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro.
3.
Alla condanna consegue in ogni caso la confisca e la distruzione del materiale
di cui al comma 1
Art. 3.
(Modifica alle
disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale)
1. Dopo l'articolo 19-bis
delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale sono inseriti i seguenti:
"Art.
19-ter. - (Leggi speciali in materia di animali). - Le
disposizioni del titolo IX-bis del libro II del
codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia
di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di
macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di
attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in
materia di animali. Le disposizioni del titolo IX-bis
del libro II del codice penale non si applicano
altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione
competente.
Art. 19-quater. - (Affidamento degli animali sequestrati o
confiscati). - Gli animali oggetto di provvedimenti di
sequestro o di confisca sono affidati ad associazioni o enti che ne facciano
richiesta individuati con decreto del Ministro della salute, adottato di
concerto con il Ministro dell'interno":
2. Il
decreto di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e
transitorie del codice penale è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 4.
(Norme di
coordinamento)
1. All'articolo 4 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, al comma 8, le parole: "ai sensi dell'articolo 727 del codice penale" sono
sostituite dalle seguenti: "con la reclusione da tre mesi ad un anno o con
la multa da 3.000 a 15.000 euro".
2. Il comma 5 dell'articolo 5 della legge 14 agosto 1991, n.
281, è abrogato.
3.
Alla legge 12 giugno 1913, n. 611, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 1 è abrogato;
b) all'articolo 2, lettera a), le parole: "dell'articolo
491 del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "del titolo IX-bis del libro II del codice penale e dell'articolo 727
del medesimo codice";
c) all'articolo 8, le parole: "dell'articolo 491" sono sostituite
dalle seguenti: "dell'articolo 727".
Art. 5.
(Attività formative)
1. Lo Stato e le regioni
possono promuovere di intesa, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, l'integrazione dei programmi didattici delle
scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, ai fini di una effettiva
educazione degli alunni in materia di etologia comportamentale degli animali e
del loro rispetto, anche mediante prove pratiche.
Art. 6.
(Vigilanza)
1. Al fine di prevenire e contrastare i reati previsti dalla presente legge,
con decreto del Ministro dell'interno, sentiti il Ministro delle politiche
agricole e forestali e il Ministro della salute, adottato
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
stabilite le modalità di coordinamento dell'attività della Polizia di
Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo
forestale dello Stato e dei. Corpi di polizia municipale e provinciale.
2. La vigilanza sul rispetto della
presente legge e delle altre norme relative alla
protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali di
affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi
di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 . del
codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni
protezionistiche e zoofile riconosciute.
3. Dall'attuazione del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri
per lo Stato e gli enti locali.
Art. 7.
(Diritti e facoltà
degli enti e delle associazioni)
1. Ai sensi dell'articolo 91
del codice di procedura penale, le associazioni e gli
enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e
transitorie del codice penale perseguono finalità di tutela degli interessi
lesi dai reati previsti dalla presente legge.
Art. 8.
(Destinazione delle
sanzioni pecuniarie)
1. Le entrate derivanti
dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge
affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
allo stato di previsione del Ministero della salute e
sono destinate alle associazioni o agli enti di cui all'articolo 19-quater
delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale.
2.
Con il decreto di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di
coordinamento e transitorie del codice penale, sono determinati i criteri di
ripartizione delle entrate di cui al comma 1, tenendo conto in ogni caso del
numero di animali affidati ad ogni ente o
associazione.
3.
Entro il 25 novembre di ogni anno il Ministro della
salute definisce il programma degli interventi per l'attuazione della presente
legge e per la ripartizione delle somme di cui al comma 1.
Art. 9.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.