Legge 11 febbraio 2005, n. 15
"Modifiche ed
integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali
sull'azione amministrativa"
pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 42 del 21 febbraio 2005
ART.
1.
1.
All'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
al comma 1, le parole: "e di pubblicità"
sono sostituite dalle seguenti: ", di pubblicità e di trasparenza" e
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché dai princípi dell'ordinamento comunitario";
b)
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa,
agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga
diversamente.
1-ter. I soggetti privati preposti all'esercizio di attività
amministrative assicurano il rispetto dei princípi di
cui al comma 1".
ART. 2.
1.
All'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo
il comma 4, è aggiunto il seguente:
"4-bis.
Decorsi i termini di cui ai commi 2 o 3, il ricorso avverso
il silenzio, ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 6 dicembre
1971, n. 1034, e successive modificazioni, può essere proposto anche senza
necessità di diffida all'amministrazione inadempiente fin tanto che perdura
l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui
ai commi 2 o 3. È fatta salva la riproponibilità
dell'istanza di avvio del procedimento ove ne
ricorrano i presupposti".
ART. 3.
1.
Dopo l'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è inserito il seguente:
"ART. 3-bis. (Uso della telematica). - 1.
Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni
pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei
rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati".
ART. 4.
1.
All'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge 7 agosto 1990, n. 241,
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'organo competente per
l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del
procedimento, non può discostarsi dalle risultanze
dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone
la motivazione nel provvedimento finale".
ART. 5.
1.
All'articolo 8, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo la lettera c),
sono inserite le seguenti:
"c-bis)
la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'articolo 2, commi 2 o
3, deve concludersi il procedimento e i rimedi
esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;
c-ter) nei
procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa
istanza;".
ART. 6.
1.
Dopo l'articolo 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è inserito il seguente:
"ART. 10-bis. (Comunicazione dei motivi ostativi
all'accoglimento dell'istanza). - 1. Nei
procedimenti ad istanza di parte il responsabile del
procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un
provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che
ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal
ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per
iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La
comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a
decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla
scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato
accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del
provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si
applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti
in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e
gestiti dagli enti previdenziali".
ART. 7.
1.
All'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 1, sono soppresse le parole: ", nei casi previsti dalla legge,";
b)
dopo il comma 4, è inserito il seguente:
"4-bis.
A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa,
in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione conclude
accordi nelle ipotesi previste al comma 1, la stipulazione dell'accordo è
preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe competente per
l'adozione del provvedimento".
ART. 8.
1.
All'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 2:
1)
le parole da: "entro quindici giorni" fino
a: "richiesti" sono sostituite dalle seguenti: "entro trenta
giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione competente, della
relativa richiesta";
2)
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La conferenza può essere
altresì indetta quando nello stesso termine è intervenuto il dissenso di una o
più amministrazioni interpellate";
b)
al comma 3, il terzo periodo è soppresso;
c)
al comma 5:
1)
dopo le parole: "dal concedente" sono
inserite le seguenti: "ovvero, con il consenso di quest'ultimo,
dal concessionario";
2)
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando la conferenza è
convocata ad istanza del concessionario spetta in ogni
caso al concedente il diritto di voto";
d)
dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
"5-bis.
Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza di servizi è
convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo
i tempi e le modalità stabiliti dalle medesime
amministrazioni".
ART. 9.
1.
All'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a)
al comma 1, primo periodo:
1)
dopo la parola: "complessità" sono inserite
le seguenti: "e di insediamenti produttivi di beni e servizi";
2)
le parole: "su motivata e documentata richiesta
dell'interessato" sono sostituite dalle seguenti: "su motivata
richiesta dell'interessato, documentata, in assenza di un progetto preliminare,
da uno studio di fattibilità";
b)
al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "della
salute" sono inserite le seguenti: "e della pubblica
incolumità";
c)
dopo il comma 3, è inserito il seguente:
"3-bis.
Il dissenso espresso in sede di conferenza preliminare da una
amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale,
del patrimonio storico-artistico, della salute o
della pubblica incolumità, con riferimento alle opere interregionali, è
sottoposto alla disciplina di cui all'articolo 14-quater, comma 3".
ART. 10.
1.
All'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a)
al comma 1 è anteposto il seguente:
"01.
La prima riunione della conferenza di servizi è convocata entro quindici giorni
ovvero, in caso di particolare complessità dell'istruttoria, entro trenta
giorni dalla data di indizione";
b)
al comma 2, le parole: "almeno dieci giorni"
sono sostituite dalle seguenti: "almeno cinque giorni";
c)
al comma 3, le parole: "ai sensi dei commi 2 e
seguenti dell'articolo 14-quater" sono sostituite dalle seguenti:
"ai sensi dei commi 6-bis e 9 del presente articolo";
d)
al comma 4, primo periodo, dopo le parole: "valutazione
medesima" sono inserite le seguenti: "ed il termine di cui al comma 3
resta sospeso, per un massimo di novanta giorni, fino all'acquisizione della
pronuncia sulla compatibilità ambientale";
e)
al comma 5, in fine, la parola: "pubblica" è
sostituita dalle seguenti: ", del patrimonio storico-artistico
e della pubblica incolumità";
f)
dopo il comma 6 è inserito il seguente:
"6-bis.
All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui
al comma 3, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di
conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze
della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella
sede";
g)
al comma 7, sono soppresse le parole da: "e non
abbia notificato" fino alla fine del comma;
h)
il comma 9 è sostituito dal seguente:
"9.
Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva di cui al comma
6-bis sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla
osta o atto di assenso comunque denominato di
competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a
partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza".
ART. 11.
1.
All'articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a)
il comma 2 è abrogato;
b)
il comma 3 è sostituito dai seguenti:
"3.
Se il motivato dissenso è espresso da un'amministrazione
preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale,
del patrimonio storico-artistico o alla tutela della
salute e della pubblica incolumità, la decisione è rimessa dall'amministrazione
procedente, entro dieci giorni: a) al Consiglio dei ministri, in caso di
dissenso tra amministrazioni statali; b) alla Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, di seguito denominata "Conferenza Stato-regioni",
in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più
amministrazioni regionali; c) alla Conferenza unificata, di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in caso di
dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più
enti locali. Verificata la completezza della documentazione inviata ai
fini istruttori, la decisione è assunta entro trenta giorni, salvo che il
Presidente del Consiglio dei ministri, della Conferenza Stato-regioni
o della Conferenza unificata, valutata la complessità dell'istruttoria, decida di prorogare tale termine per un ulteriore periodo
non superiore a sessanta giorni.
3-bis.
Se il motivato dissenso è espresso da una regione o da
una provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, la
determinazione sostitutiva è rimessa dall'amministrazione procedente, entro
dieci giorni: a) alla Conferenza Stato-regioni,
se il dissenso verte tra un'amministrazione statale e una regionale o tra
amministrazioni regionali; b) alla Conferenza unificata, in caso di
dissenso tra una regione o provincia autonoma e un ente locale. Verificata la
completezza della documentazione inviata ai fini istruttori, la decisione è
assunta entro trenta giorni, salvo che il Presidente della Conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata, valutata la
complessità dell'istruttoria, decida di prorogare tale
termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni.
3-ter.
Se entro i termini di cui ai commi 3 e 3-bis la Conferenza Stato-regioni o la Conferenza unificata non provvede, la
decisione, su iniziativa del Ministro per gli affari regionali, è rimessa al
Consiglio dei ministri, che assume la determinazione
sostitutiva nei successivi trenta giorni, ovvero, quando verta in materia non
attribuita alla competenza statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, e
dell'articolo 118 della Costituzione, alla competente Giunta regionale ovvero
alle competenti Giunte delle province autonome di Trento e di Bolzano, che
assumono la determinazione sostitutiva nei successivi trenta giorni; qualora la
Giunta regionale non provveda entro il termine predetto, la decisione è rimessa
al Consiglio dei ministri, che delibera con la partecipazione dei Presidenti
delle regioni interessate.
3-quater.
In caso di dissenso tra amministrazioni regionali, i commi 3 e 3-bis non
si applicano nelle ipotesi in cui le regioni interessate abbiano ratificato,
con propria legge, intese per la composizione del dissenso ai sensi
dell'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, anche attraverso
l'individuazione di organi comuni competenti in via
generale ad assumere la determinazione sostitutiva in caso di dissenso.
3-quinquies.
Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni a
statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti
speciali di autonomia e dalle relative norme di
attuazione";
c)
il comma 4 è abrogato.
ART. 12.
1.
Dopo l'articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, è inserito
il seguente:
"ART. 14-quinquies. (Conferenza di servizi in
materia di finanza di progetto) - 1. Nelle
ipotesi di conferenza di servizi finalizzata all'approvazione del progetto
definitivo in relazione alla quale trovino
applicazione le procedure di cui agli articoli 37-bis e seguenti della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono convocati alla conferenza, senza diritto
di voto, anche i soggetti aggiudicatari di concessione individuati all'esito
della procedura di cui all'articolo 37-quater della legge n. 109 del
1994, ovvero le società di progetto di cui all'articolo 37-quinquies
della medesima legge".
ART. 13.
1.
All'articolo 14, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, le parole da:
", salvo quanto previsto" sino alla fine del comma sono soppresse.
ART. 14.
1.
Dopo l'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è inserito il seguente
capo:
"CAPO IV-bis
EFFICACIA ED INVALIDITÀ DEL PROVVEDIMENTO
AMMINISTRATIVO. REVOCA E RECESSO
ART. 21-bis. (Efficacia del provvedimento
limitativo della sfera giuridica dei privati). - 1.
Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista
efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo
stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili
nei casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il numero dei
destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti
particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di
pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima. Il
provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati non avente carattere
sanzionatorio può contenere una motivata clausola di immediata efficacia. I provvedimenti limitativi della
sfera giuridica dei privati aventi carattere cautelare ed urgente sono
immediatamente efficaci.
ART. 21-ter. (Esecutorietà). - 1. Nei
casi e con le modalità stabiliti dalla legge, le
pubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente l'adempimento degli
obblighi nei loro confronti. Il provvedimento costitutivo di obblighi
indica il termine e le modalità dell'esecuzione da parte del soggetto
obbligato. Qualora l'interessato non ottemperi, le pubbliche amministrazioni,
previa diffida, possono provvedere all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo
le modalità previste dalla legge.
2.
Ai fini dell'esecuzione delle obbligazioni aventi ad oggetto
somme di denaro si applicano le disposizioni per l'esecuzione coattiva
dei crediti dello Stato.
ART. 21-quater. (Efficacia ed esecutività del
provvedimento). - 1. I provvedimenti amministrativi efficaci sono
eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito
dalla legge o dal provvedimento medesimo.
2.
L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere
sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso
organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il
termine della sospensione è esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e
può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché
ridotto per sopravvenute esigenze.
ART. 21-quinquies. (Revoca del provvedimento).
- 1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di
mutamento della situazione di fatto o di nuova
valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo
ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha
emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre
ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in
danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di
provvedere al loro indennizzo. Le controversie in materia di determinazione e
corresponsione dell'indennizzo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo.
ART. 21-sexies. (Recesso dai contratti). - 1.
Il recesso unilaterale dai contratti della pubblica amministrazione è ammesso
nei casi previsti dalla legge o dal contratto.
ART. 21-septies. (Nullità del provvedimento).
- 1. È nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi
essenziali, che è viziato da difetto assoluto di
attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione
del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge.
2.
Le questioni inerenti alla nullità dei provvedimenti amministrativi in
violazione o elusione del giudicato sono attribuite
alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
ART. 21-octies. (Annullabilità del provvedimento).
- 1. È annullabile il provvedimento amministrativo adottato in
violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza.
2.
Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul
procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del
provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto
adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque
annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione
dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto
essere diverso da quello in concreto adottato.
ART. 21-nonies. (Annullamento d'ufficio). - 1.
Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies
può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse
pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei
destinatari e dei controinteressati, dall'organo che
lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.
2.
È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile,
sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed
entro un termine ragionevole".
ART. 15.
1.
L'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:
"ART. 22. (Definizioni e princípi
in materia di accesso). - 1. Ai fini del
presente capo si intende:
a)
per "diritto di accesso", il diritto degli
interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti
amministrativi;
b)
per "interessati", tutti i soggetti privati, compresi quelli
portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano
un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione
giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso;
c)
per "controinteressati", tutti i soggetti,
individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento
richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro
diritto alla riservatezza;
d)
per "documento amministrativo", ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra
specie del contenuto di atti, anche interni o non
relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica
amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente
dalla natura pubblicistica o privatistica della loro
disciplina sostanziale;
e) per "pubblica amministrazione", tutti i
soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla
loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o
comunitario.
2.
L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di
pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa
al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la
trasparenza, ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio
nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della
Costituzione. Resta ferma la potestà delle regioni e degli enti locali,
nell'ambito delle rispettive competenze, di garantire livelli
ulteriori di tutela.
3.
Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6.
4.
Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica
amministrazione che non abbiano forma di documento
amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i
dati si riferiscono.
5.
L'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove
non rientrante nella previsione dell'articolo 43, comma 2, del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, si informa al principio di leale
cooperazione istituzionale.
6.
Il diritto di accesso è esercitabile
fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti
amministrativi ai quali si chiede di accedere".
ART. 16.
1.
L'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:
"ART. 24. (Esclusione dal diritto di accesso).
- 1. Il diritto di accesso è escluso:
a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi
della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di
segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge,
dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni
ai sensi del comma 2 del presente articolo;
b)
nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che
li regolano;
c)
nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione
di atti normativi, amministrativi generali, di
pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari
norme che ne regolano la formazione;
d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti
amministrativi contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale
relativi a terzi.
2.
Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità
sottratti all'accesso ai sensi del comma 1.
3.
Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad
un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.
4.
L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente
fare ricorso al potere di differimento.
5.
I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al comma 1
sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti
di tale connessione. A tale fine le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni
categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi
sono sottratti all'accesso.
6.
Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, il Governo può prevedere casi di sottrazione all'accesso
di documenti amministrativi:
a)
quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'articolo 12 della legge 24
ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione,
specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all'esercizio
della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni
internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati
e dalle relative leggi di attuazione;
b)
quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di
determinazione e di attuazione della politica
monetaria e valutaria;
c)
quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale
e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla
prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento
alle tecniche investigative, alla identità delle fonti
di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte,
all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;
d)
quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone
fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare
riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario,
industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari,
ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi
soggetti cui si riferiscono;
e) quando i documenti riguardino l'attività in
corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni
connessi all'espletamento del relativo mandato.
7.
Deve comunque essere garantito ai richiedenti
l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per
curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti
contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è
consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini
previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in
caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale".
ART. 17.
1.
All'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4.
Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende
respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento
dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il
richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai
sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli
atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore
civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata
la suddetta determinazione. Qualora tale organo non
sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente
per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti
delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è
inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui
all'articolo 27. Il difensore civico o la Commissione per l'accesso si
pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza.
Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende
respinto. Se il difensore civico o la Commissione per l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne
informano il richiedente e lo comunicano all'autorità disponente.
Se questa non emana il provvedimento confermativo
motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore
civico o della Commissione, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico o
alla Commissione, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data di
ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al
difensore civico o alla Commissione stessa. Se l'accesso è negato o differito
per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la
Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali,
il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso
inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora un procedimento di cui alla sezione III del capo I del
titolo I della parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, o di
cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del medesimo decreto legislativo n.
196 del 2003, relativo al trattamento pubblico di dati personali da parte di
una pubblica amministrazione, interessi l'accesso ai documenti amministrativi,
il Garante per la protezione dei dati personali chiede il parere, obbligatorio
e non vincolante, della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.
La richiesta di parere sospende il termine per la pronuncia del Garante sino
all'acquisizione del parere, e comunque per non oltre
quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Garante adotta la
propria decisione";
b)
al comma 5, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "In pendenza di
un ricorso presentato ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e
successive modificazioni, il ricorso può essere proposto con istanza
presentata al presidente e depositata presso la segreteria della sezione cui è
assegnato il ricorso, previa notifica all'amministrazione o ai controinteressati, e viene deciso con ordinanza istruttoria
adottata in camera di consiglio";
c)
dopo il comma 5, è inserito il seguente:
"5-bis.
Nei giudizi in materia di accesso, le parti possono
stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore.
L'amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente,
purché in possesso della qualifica di dirigente, autorizzato dal rappresentante
legale dell'ente";
d)
il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6.
Il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei
documenti richiesti".
2.
Il comma 3 dell'articolo 4 della legge 21 luglio 2000,
n. 205, è abrogato. All'articolo 21, primo comma,
della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, il terzo
periodo è soppresso.
ART. 18.
1.
L'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:
"ART. 27. - (Commissione per l'accesso ai documenti
amministrativi). - 1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.
2.
La Commissione è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri. Essa è
presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri ed è composta da dodici membri, dei quali due
senatori e due deputati, designati dai Presidenti delle rispettive Camere,
quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, su
designazione dei rispettivi organi di autogoverno, due fra i professori di
ruolo in materie giuridiche e uno fra i dirigenti dello Stato e degli altri
enti pubblici. È membro di diritto della Commissione il capo della
struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri che costituisce il
supporto organizzativo per il funzionamento della Commissione. La Commissione
può avvalersi di un numero di esperti non superiore a
cinque unità, nominati ai sensi dell'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n.
400.
3.
La Commissione è rinnovata ogni tre anni. Per i membri parlamentari si procede
a nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento
anticipato delle Camere nel corso del triennio.
4.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, a decorrere dall'anno
2004, sono determinati i compensi dei componenti e degli esperti di cui
al comma 2, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza
del Consiglio dei ministri.
5.
La Commissione adotta le determinazioni previste dall'articolo 25, comma 4;
vigila affinché sia attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività
della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla
presente legge; redige una relazione annuale sulla trasparenza dell'attività
della pubblica amministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente del
Consiglio dei ministri; propone al Governo modifiche dei testi legislativi e
regolamentari che siano utili a realizzare la più ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'articolo 22.
6.
Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione, nel termine
assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa
richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato.
7.
In caso di prolungato inadempimento all'obbligo di cui al
comma 1 dell'articolo 18, le misure ivi previste sono adottate dalla
Commissione di cui al presente articolo".
ART. 19.
1.
L'articolo 29 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:
"ART. 29. (Ambito di applicazione
della legge). - 1. Le disposizioni della presente legge si applicano
ai procedimenti amministrativi che si svolgono nell'ambito delle
amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali e, per quanto stabilito
in tema di giustizia amministrativa, a tutte le amministrazioni pubbliche.
2.
Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive
competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel
rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi
dell'azione amministrativa, cosí come definite dai princípi stabiliti dalla presente legge".
ART. 20.
1.
L'articolo 31 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è abrogato.
ART. 21.
1.
Ai seguenti articoli della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apposte,
rispettivamente, le rubriche di seguito indicate:
a)
articolo 1: "(Princípi generali dell'attività
amministrativa)";
b)
articolo 2: "(Conclusione del procedimento)";
c)
articolo 3: "(Motivazione del provvedimento)";
d)
articolo 4: "(Unità organizzativa responsabile del procedimento)";
e) articolo 5: "(Responsabile del
procedimento)";
f)
articolo 6: "(Compiti del responsabile del procedimento)";
g)
articolo 7: "(Comunicazione di avvio del
procedimento)";
h)
articolo 8: "(Modalità e contenuti della
comunicazione di avvio del procedimento)";
i)
articolo 9: "(Intervento nel procedimento)";
l)
articolo 10: "(Diritti dei partecipanti al procedimento)";
m)
articolo 11: "(Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento)";
n)
articolo 12: "(Provvedimenti attributivi di vantaggi economici)";
o)
articolo 13: "(Ambito di applicazione delle
norme sulla partecipazione)";
p)
articolo 14: "(Conferenza di servizi)";
q)
articolo 14-bis: "(Conferenza di servizi preliminare)";
r)
articolo 14-ter: "(Lavori della conferenza di servizi)";
s)
articolo 14-quater: "(Effetti del dissenso espresso nella
conferenza di servizi)";
t)
articolo 15: "(Accordi fra pubbliche amministrazioni)";
u)
articolo 16: "(Attività consultiva)";
v)
articolo 17: "(Valutazioni tecniche)";
z)
articolo 18: "(Autocertificazione)";
aa) articolo 19:
"(Denuncia di inizio attività)";
bb) articolo 20:
"(Silenzio assenso)";
cc) articolo 21:
"(Disposizioni sanzionatorie)";
dd) articolo 23:
"(Ambito di applicazione del diritto di accesso)";
ee) articolo 25:
"(Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi)";
ff) articolo 26:
"(Obbligo di pubblicazione)";
gg) articolo 28:
"(Modifica dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in materia di segreto di
ufficio)";
hh) articolo 30:
"(Atti di notorietà)".
ART. 22.
1.
Fino alla data di entrata in vigore della disciplina
regionale di cui all'articolo 29, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
come sostituito dall'articolo 19 della presente legge, i procedimenti
amministrativi sono regolati dalle leggi regionali vigenti. In mancanza, si
applicano le disposizioni della legge n. 241 del 1990 come modificata dalla
presente legge.
ART. 23.
1.
Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, la Presidenza del Consiglio dei ministri adotta le misure
necessarie alla ricostituzione della Commissione per l'accesso. Decorso tale
termine, l'attuale Commissione decade.
2.
Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Governo è autorizzato ad adottare, ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento inteso a
integrare o modificare il regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, al fine di adeguarne le disposizioni alle
modifiche introdotte dalla presente legge.
3.
Le disposizioni di cui agli articoli 15, 16 e 17, comma 1, lettera a), della
presente legge hanno effetto dalla data di entrata in
vigore del regolamento di cui al comma 2 del presente articolo.
4.
Ciascuna pubblica amministrazione, ove necessario, nel rispetto dell'autonomia
ad essa riconosciuta, adegua i propri regolamenti alle
modifiche apportate al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalla presente
legge nonché al regolamento di cui al comma 2 del presente articolo.