MIME-Version: 1.0 Content-Location: file:///C:/2379064D/Decr_MinInterno145-1987Armamento_PM.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii" Ministero dell'Interno - D

Ministero dell'Interno - D.M. 14 marzo 1987 n° 145
 

Regolamento concernente l'armame= nto degli appartenenti alla polizia municipale ai quali e' conferita la qualita' di agenti di pubblica sicurezza.
 
 CAPO I
=

GENER= ALITÀ NUMERO E TIPO DI ARMI
 
 Articolo 1

Gener= alità


L'armamento in dotazione agli addetti al servizio di polizia municipale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza è adeg= uato e proporzionato alla esigenza di difesa personale, in relazione al tipo di servizio prestato, individuato ai sensi dell'art. 2.
 
 Articolo 2

 Rinvio ai regolamenti comunali=


 1. Con regolamento dell'ente di appartenenza, osservate le disposizio= ni della legge 7 marzo 1986, n. 65, quelle vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia e impiego delle armi e delle munizio= ni, nonché quelle del presente regolamento, sono determinati i servizi di polizia municipale per i quali gli addetti in possesso della qualità= di agente di pubblica sicurezza portano, senza licenza, le armi di cui sono do= tati, nonché i termini e le modalità del servizio prestato con le a= rmi. 2. Fermo restando il disposto dell'art. Il della legge 7 marzo 1986, n. 65,= il regolamento è comunicato al prefetto. 3. Per motivi particolari di sicurezza e tenuto conto degli indici locali di criminalità, il pref= etto può chiedere al sindaco che tutti gli addetti alla polizia municipal= e in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza prestino serv= izio armato.
 
 Articolo 3

Numer= o delle armi in dotazione


 1. Il numero complessivo delle armi in dotazione alla polizia municip= ale, con il relativo munizionamento, equivale al numero degli addetti in possesso della qualità di agente di P.S., maggior= ato di un numero pari al 5% degli stessi, o almeno di un'arma, come dotazione di r= iserva. 2. Tale numero è fissato con provvedimento del sindaco. 3. Il provvedimento che fissa o modifica il numero complessivo delle armi in dotazione è comunicato al prefetto.
 
 Articolo 4

Tipo = delle armi in dotazione


 1. L'arma in dotazione agli addetti di cui all'art. I è la pis= tola semi-automatica o la pistola a rotazione i cui modelli devono essere scelti= fra quelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'art. 7 della legge 16 aprile 1975, n. 110 e successive modificazioni. 2. lì modello, il tipo ed il calibro sono determinati con il regolament= o di cui all'art. 2, il quale può prevedere un modello ed un tipo di pist= ola, fra quelli iscritti in catalogo, diverso per il personale femminile. 3. Lo stesso regolamento può altresì determinare:
 a) la dotazione della sciabola per i soli servizi di guardia d'onore = in occasione di feste o funzioni pubbliche, fissandone il numero in ragione de= gli addetti ai servizi medesimi:
 b) la dotazione di arma lunga comune da sparo per i soli servizi di polizia rurale e zoofila eventualmente esplicati dagli addetti dì cui all'art. 1.
 
 CAPO II

MODAL= ITA' E CASI Dl PORTO DELL'ARMA
 
 Articolo 5

Modal= ità di porto dell'arma


 1. Gli addetti di cui all'art. i che esplicano servizio muniti dell'a= rma in dotazione indossano l'uniforme e portano l'arma nella fondina esterna corredata di caricatore di riserva. 2. Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4 della legge 7.3.86. n. 65. l'addetto è autorizzato a prestare serviz= io in abiti borghesi, ed egli debba portare l'arma, nonché nei casi in = cui egli è autorizzato a portare l'arma anche fuori del servizio, ai sen= si dell'art 6. questa è portata in modo non visibile. 3. Non possono es= sere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione.
 
 Articolo 6

Asseg= nazione dell'arma


 1. lì regolamento di cui all'ad. 2 stabilisce, in relazione al tipo di servizio e alle necessità di difesa personale, le modalità dell'assegnazione dell'arma agli addetti alla polizia municipale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, determinando altresì:
 a) i servizi svolti in via continuativa con armi e con personale ad e= ssi specificamente destinato, per i quali può essere disposta l'assegnaz= ione dell'arma di volta in volta.
 b) i servizi svolti con armi occasionalmente o con personale ad essi destinato in materia non continuativa, per i quali l'assegnazione dell'arma è effettuata di volta in volta.
 2. Per le armi assegnate ai sensi del primo comma, lettera a), il por= to dell'arma senza licenza è consentito anche fUori dal servizio nel territorio dell'ente di appartenenza e nei casi previsti dalla legge e dal regolamento. 3. 11 provvedimento con cui si assegna l'arma in via continuat= iva è disposto dal sindaco per un periodo determinato ed il sindaco stes= so provvede annualmente alla sua revisione. I provvedimenti sono comunicati al prefetto= . Si applicano, per quanto non previsto, le vigenti disposizioni in materia di p= orto e detenzione di armi e delle relative munizioni. 4. Del provvedimento con c= ui si assegna l'arma in dotazione in via continuativa è fatta menzione = nel tesserino di identificazione dell'addetto, o in altro documento rilasciato = dal sindaco che l'addetto è tenuto a portare sempre con se.
 
 Articolo 7

Funzi= oni ausiliarie di pubblica sicurezza

 = ;Gli addetti alla polizia municipale di cui all'an. = I che collaborano con le forze di polizia dello Stato ai sensi dell'an 3 della legge 7 marzo 1986, n. 65. esplicano il se= rvizio in uniforme ordinaria e muniti dell'arma in dotazione, salvo sia diversamen= te richiesto dalla competente autorità, e prestano l'assistenza legalme= nte richiesta dal pubblico ufficiale alle cui dipendenze sono funzionalmente assegnati.
 
 Articolo 8

Servi= zi di collegamento e di rappresentanza


I servizi di collegamento e di rappresentanza esplicati fuori dal territorio del comune di appartenenza sono svolti di massima senza armi: tuttavia, e f= atto salvo quanto previsto dall'an. 9, agli addetti = alla polizia municipale cui l'arma è assegnata in via continuativa &egrav= e; consentito il porto della medesima nei comuni in cui svolgono compiti di collegamento o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.
 
 Articolo 9

Servi= zi esplicati fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto


 1. 1 servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza per soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri Corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali sono effettuati. di massima, senza armi. Tuttavia il sindaco del comune nel cui territorio il servizio esterno deve essere svolto può richiedere nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4, della legge 7\3\1986, n. 65, che un contingente del personale inviato per soccors= o o in supporto sia composto da addetti in possesso della qualità di age= nte di pubblica sicurezza, il quale effettui il servizio stesso in uniforme e munito di arma, quando ciò sia richiesto dalla natura del servizio, = ai fini della sicurezza personale, ai sensi del regolamento comunale di cui al= l'art. 2. 2. Per i servizi di supporto che rivestono carattere non occasionale, i contingenti di rinforzo di cui al comma precedente, nonché i casi e = le modalità del loro armamento in servizio sono predeterminati dai pian= i o dagli accordi tra le amministrazioni interessate, osservate le previsioni d= ei regolamenti comunali di cui all'art. 2 ed i criteri di cui all'art. 3. 3. N= ei casi previsti dall'art. 8 e dai precedenti commi, il sindaco dà comunicazione al prefetto territorialmente competente ed a quello competente per il luogo in cui il servizio sarà prestato dei contingenti tenuti= a prestare servizio con armi fuori dal territorio dell'ente di appartenenza. = del tipo di servizio per il quale saranno impiegati e della presumibile durata della missione.
 
 CAPO III

 TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI
 
 Articolo 10

Prele= vamento e versamento dell'arma


 1. L'arma assegnata ai sensi dell'art. 6, lettera b) è preleva= ta, all'inizio del servizio, presso l'armeria del Corpo o servizio della polizia municipale e alla stessa deve essere versata al termine del servizio medesi= mo. 2. L'arma assegnata ai sensi dell'ari. 6, lettera a) è prelevata pre= sso l'armeria, previa annotazione degli estremi del documento di cui al 30 comma dell'ari 6 nel registro di cui all'ari. 14. L'arma deve essere immediatamen= te versata nella medesima armeria quando sia scaduto o revocato il provvedimen= to di assegnazione o siano venute comunque a mancare le condizioni che ne determinarono l'assegnazione. 3. L'arma comunque assegnata deve essere immediatamente versata all'armeria allorquando viene meno la qualità= di agente di pubblica sicurezza, all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato dall'amministrazione, o dal prefetto.
 
 Articolo 11

Doveri dell'assegnatario


 L'addetto alla polizia municipale, cui è assegnata l'arma ai s= ensi dell'art. 6, deve:
 a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;
 b) custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione,
 c) applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
 d) mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui agli artt. 17e 18.=
 
 Articolo 12

Istit= uzione di armeria della polizia municipale


 1. In ambito comunale e, nel caso di costituzione di associazione ai sensi dell'ari, I, comma 2, della legge 7\3\86, n. 65, in uno o più comuni di questa, è istituita l'armeria del Corpo o servizio di poli= zia municipale in apposito locale nel quale sono custodite le armi in dotazione= ed il relativo munizionamento. 2. In relazione all'articolazione territoriale della struttura di polizia municipale ed al numero degli addetti possono es= sere istituite una o più armerie sussidiarie in cui sono custodite le arm= i in dotazione. 3. L'istituzione dell'armeria principale e di quelle sussidiarie, quando non è disposta con il regolamento di cui all'ari. 2, nonché la soppressione o trasferimento della stessa, sono effettuate= con provvedimento del sindaco e sono comunicate al prefetto e al questore. 4. L'istituzione dell'armeria non è necessaria qualora si tratti di custodire armi in numero non superiore a quindici e le munizioni sono custo= dite negli appositi armadi di cui all'an. 14 e sono assegnate, ritirate e controllate osservando gli articoli 15, 16, 17; le funzioni di consegnatario dell'armeria sono svolte dal responsabile del servizio o Corpo. L'autorità di pubblica sicurezza determina le misu= re di sicurezza necessarie ai sensi dell'ari. 2 della legge I 8\4\75, n. 110. = 5. L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di eseguire, quan= do lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere quelle misur= e cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e dell'incolumità pubblica.
 
 Articolo 13

Carat= teristiche delle armerie


 1. Le armerie devono essere sistemate in locali possibilmente interni all'edificio, ubicati in modo da consentire il controllo degli accessi e de= vono essere munite di porte blindate ed aperture luce ugualmente blindate oppure dotate di inferriate e grate metalliche di sicurezza; esse devono altresì disporre di serratura di sicurezza e di congegni di allarme.= 2. Le porte devono essere munite di finestrelle con cristalli blindati o grata= per i controlli dall'esterno; l'impianto di illuminazione artificiale deve esse= re permanentemente in funzione ed essere corredato di interruttore esterno e dispositivi di illuminazione di emergenza. 3. Le attrezzature e le misure antincendio, conformi alle prescrizioni degli organi competenti, sono siste= mate all'interno ed all'esterno del locale.
 

 = ;Articolo 14

Funzi= onamento delle armerie


 1. Le armi sono conservate, prive di fondina e di munizioni, in appos= iti armadi metallici corazzati, chiusi a chiave con serratura di sicurezza tipo cassaforte. 2. Le munizioni sono conservate in armadi metallici distinti da quelli delle armi. di uguali caratteristiche. 3. Le chiavi dì access= o ai locali armeria e agli armadi metallici, in cui sono custodite armi e munizi= oni, sono conservate, durante le ore di servizio, dal consegnatario dell'armeria= che ne risponde. Fuori dell'orario di servizio dette chiavi sono custodite nella cassaforte del Corpo, servizio o unità di esso, in apposito contenit= ore metallico con chiusura di sicurezza, le cui chiavi sono custodite presso di sé dal consegnatario dell'armeria.
 4. Copia di riserva di dette chiavi è conservata, a cura del responsabile del Corpo o servizio di polizia municipale. in busta sigillata controfirmata dal consegnatario dell'armeria, in cassaforte o armadio corazzato. 5. L'armeria è dotata del registro di carico delle armi e delle munizioni, le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal questore. I movimenti giornalieri di prelevamento o versamento delle armi e munizioni devono essere preventivamente vistate dal responsabile del serviz= io di polizia municipale. 6. L'armeria è dotata altresì di regis= tri, a pagine numerate e preventivamente vistate dal responsabile del servizio di polizia municipale, per: - le ispezioni settimanali e mensili:
 - le riparazioni delle armi:
 - i materiali occorrenti per la manutenzione delle armi.
 
 Articolo 15

Distr= ibuzione e ritiro delle armi e munizioni


 1. L'accesso nell'armeria o nel locale in cui sono custodite le armi = ai sensi del 40 comma, dell'art. 12 è consentito esclusivamente al sind= aco o assessore delegato, al responsabile del Corpo o servizio di polizia municipale, al consegnatario dell'armeria: l'accesso è altresì consentito al personale addetto ai servizi connessi, per il tempo strettame= nte necessario e sotto la diretta responsabilità del consegnatario dell'armeria o del responsabile del Corpo o servizio di polizia municipale = se presente. 2. Le armi devono essere consegnate e versate scariche. Le operaz= ioni di caricamento e scaricamento delle armi devono avvenire in luogo a ci&ogra= ve; appositamente predisposto, esterno all'armeria. 3. Nell'armeria, nel locale antistante e nel luogo per il carico e scarico delle armi sono affisse, ben visibili, le prescrizioni di sicurezza.
 
 Articolo 16

Contr= olli e sorveglianza


 1. Controlli giornalieri all'armeria sono effettuati dal consegnatari= o, all'inizio e alla fine del servizio, per accertare la rispondenza delle arm= i e delle munizioni alle risultanze del registro di carico e scarico. L'esito d= ei controlli è riportato su apposito modulo. 2. La sorveglianza esterna alle armerie è effettuata da appartenenti al Corpo o servizio attrav= erso ripetuti sopralluoghi diurni e notturni, tendenti ad accertare le condizioni delle porte di accesso, delle finestre e delle pareti perimetrali e ad ispezionare l'interno dell'armeria attraverso la feritoia di cui è munita la porta d'accesso. L'effettuazione e l'esito dei sopralluoghi &egra= ve; riportato su apposita tabella affissa all'esterno del locale. 3. lì sindaco, l'assessore delegato, il responsabile del Corpo o servizio della polizia municipale dispongono visite di controllo e ispezioni interne periodiche.
 
 Articolo 17

 Doveri del consegnatario di armeria=


 1. Il consegnatario di armeria cura con la massima diligenza:
 a) la custodia e conservazione delle armi e delle munizioni in armeri= a, dei registri e della documentazione, delle chiavi, a lui commesse ai sensi degli articoli precedenti:
 b) la effettuazione dei controlli giornalieri e periodici;
 c) la tenuta dei registri e della documentazione;
 d) la scrupolosa osservanza propria e altrui della regolarità della operazioni di armeria.
 2. Egli collabora con il responsabile del Corpo o del servizio per la disciplina delle operazioni di armeria. per l'organizzazione ed esecuzione = dei controlli e dei servizi di sorveglianza. nonché per l'esecuzione del= le ispezioni ed allo stesso fa rapporto per ogni irregolarità o necessi= tà
 

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 = ;CAPO IV

ADDES= TRAMENTO
 
 Articolo 18


Gli addetti alla polizia municipale che rivestono la qualità di agen= te dì pubblica sicurezza prestano servizio armato dopo aver conseguito = il necessario addestramento e devono superare ogni anno almeno un corso di lez= ioni regolamentari di tiro a segno, presso poligoni abilitati per l'addestrament= o al tiro con armi comuni da sparo. 2. A tal fine i comuni, nel quadro dei progr= ammi di addestramento e formazione disposti dalle regioni, possono stipulare apposite convenzioni con le sezioni del tiro a segno nazionale, nonch&eacut= e; con gli enti o comandi che dispongono di propri poligoni abilitati, nell'am= bito territoriale del comune o di comuni limitrofi, ovvero possono costituire pr= opri poligoni di tiro, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti= per la costituzione ed il funzionamento delle sezioni del tiro a segno nazional= e 3. Nei poligoni appositamente costituiti ai sensi del comma precedente possono effettuare esercitazioni o corsi di tiro esclusivamente gli addetti alla polizia municipale nonché, previe apposite convenzioni con l'ente o comando di appartenenza. i dipendenti dello Stato che per ragione del loro servizio debbono prestare servizio con armi. 4. Oltre quanto previsto dalla legge 28\5\81, n. 286, contenente disposizioni per la iscrizione alle sezio= ni del tiro a segno nazionale, il sindaco può disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno per gli addetti alla polizia municipale o per quelli fra essi che svolgono particolari servizi. 5. I cor= si di tiro effettuati presso poligoni dì enti o comandi dello Stato o presso poligoni appositamente costituiti per la Polizia municipale sono equivalenti a tutti gli effetti ai corsi delle sezioni del tiro a segno nazionale. 6. 1 provvedimenti e le convenzioni adottate ai sensi dei preced= enti commi sono comunicati al prefetto.
 
 Articolo 19

 Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno


 1. Qualora il poligono di tiro si trovi in comune diverso da quello in cui prestano servizio gli addetti alla Polizia municipale, l'autorizzazione= a portare le armi in dotazione fino al campo di tiro e viceversa è rilasciata dal questore, ai sensi della legge 18\6\69, n. 323, ed ha la dur= ata di sei anni. 2. A tal fine, il sindaco trasmette al questore l'elenco nominativo degli addetti in possesso della qualità di agente di pubb= lica sicurezza ed annota gli estremi dell'autorizzazione, con la data della scadenza, nel tesserino di identificazione o altro documento di cui al 40 c= omma dell'art. 6.
 
 Articolo 20


 1. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 2, si applicano le norme esistenti, in quanto compatibili con la legge 7\3\86, n.= 65 e con le disposizioni del presente regolamento. 2. Qualora non risulti determinata o determinabile l'indicazione dei servizi per i quali gli addet= ti alla polizia municipale di cui all'art. I espletano il servizio muniti di a= rmi, essa si intende fatta per i servizi esterni di vigilanza e, comunque, per i servizi di vigilanza e protezione della casa comunale e dell'armeria del Co= rpo o servizio, per quelli notturni e di pronto intervento. 3. Il sindaco, qual= ora entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento non abbia provveduto alla comunicazione di cui all'art. 2, 2 comma, comunica al prefe= tto in via transitoria ai sensi del l comma.