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Ministero
dell'Interno - D.M. 14 marzo 1987 n° 145
Regolamento concernente l'armame=
nto
degli appartenenti alla polizia municipale ai quali e' conferita la qualita' di agenti di pubblica sicurezza.
CAPO I
GENER=
ALITÀ
NUMERO E TIPO DI ARMI
Articolo 1
Gener=
alità
L'armamento in dotazione agli addetti al servizio di polizia municipale in
possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza è adeg=
uato
e proporzionato alla esigenza di difesa personale, in relazione al tipo di
servizio prestato, individuato ai sensi dell'art. 2.
Articolo 2
Rinvio ai regolamenti comunali
1. Con regolamento dell'ente di appartenenza, osservate le disposizio=
ni
della legge 7 marzo 1986, n. 65, quelle vigenti in materia di acquisto,
detenzione, trasporto, porto, custodia e impiego delle armi e delle munizio=
ni,
nonché quelle del presente regolamento, sono determinati i servizi di
polizia municipale per i quali gli addetti in possesso della qualità=
di
agente di pubblica sicurezza portano, senza licenza, le armi di cui sono do=
tati,
nonché i termini e le modalità del servizio prestato con le a=
rmi.
2. Fermo restando il disposto dell'art. Il della legge 7 marzo 1986, n. 65,=
il
regolamento è comunicato al prefetto. 3. Per motivi particolari di
sicurezza e tenuto conto degli indici locali di criminalità, il pref=
etto
può chiedere al sindaco che tutti gli addetti alla polizia municipal=
e in
possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza prestino serv=
izio
armato.
Articolo 3
Numer=
o delle
armi in dotazione
1. Il numero complessivo delle armi in dotazione alla polizia municip=
ale,
con il relativo munizionamento, equivale al numero degli addetti in possesso
della qualità di agente di P.S., maggior=
ato di
un numero pari al 5% degli stessi, o almeno di un'arma, come dotazione di r=
iserva.
2. Tale numero è fissato con provvedimento del sindaco. 3. Il
provvedimento che fissa o modifica il numero complessivo delle armi in
dotazione è comunicato al prefetto.
Articolo 4
Tipo =
delle
armi in dotazione
1. L'arma in dotazione agli addetti di cui all'art. I è la pis=
tola
semi-automatica o la pistola a rotazione i cui modelli devono essere scelti=
fra
quelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui
all'art. 7 della legge 16 aprile 1975, n. 110 e successive modificazioni. 2.
lì modello, il tipo ed il calibro sono determinati con il regolament=
o di
cui all'art. 2, il quale può prevedere un modello ed un tipo di pist=
ola,
fra quelli iscritti in catalogo, diverso per il personale femminile. 3. Lo
stesso regolamento può altresì determinare:
a) la dotazione della sciabola per i soli servizi di guardia d'onore =
in
occasione di feste o funzioni pubbliche, fissandone il numero in ragione de=
gli
addetti ai servizi medesimi:
b) la dotazione di arma lunga comune da sparo per i soli servizi di
polizia rurale e zoofila eventualmente esplicati dagli addetti dì cui
all'art. 1.
CAPO II
MODAL=
ITA' E
CASI Dl PORTO DELL'ARMA
Articolo 5
Modal=
ità
di porto dell'arma
1. Gli addetti di cui all'art. i che esplicano servizio muniti dell'a=
rma
in dotazione indossano l'uniforme e portano l'arma nella fondina esterna
corredata di caricatore di riserva. 2. Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4
della legge 7.3.86. n. 65. l'addetto è autorizzato a prestare serviz=
io
in abiti borghesi, ed egli debba portare l'arma, nonché nei casi in =
cui
egli è autorizzato a portare l'arma anche fuori del servizio, ai sen=
si
dell'art 6. questa è portata in modo non visibile. 3. Non possono es=
sere
portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione.
Articolo 6
Asseg=
nazione
dell'arma
1. lì regolamento di cui all'ad. 2 stabilisce, in relazione al
tipo di servizio e alle necessità di difesa personale, le
modalità dell'assegnazione dell'arma agli addetti alla polizia
municipale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza,
determinando altresì:
a) i servizi svolti in via continuativa con armi e con personale ad e=
ssi
specificamente destinato, per i quali può essere disposta l'assegnaz=
ione
dell'arma di volta in volta.
b) i servizi svolti con armi occasionalmente o con personale ad essi
destinato in materia non continuativa, per i quali l'assegnazione dell'arma
è effettuata di volta in volta.
2. Per le armi assegnate ai sensi del primo comma, lettera a), il por=
to
dell'arma senza licenza è consentito anche fUori dal servizio nel
territorio dell'ente di appartenenza e nei casi previsti dalla legge e dal
regolamento. 3. 11 provvedimento con cui si assegna l'arma in via continuat=
iva
è disposto dal sindaco per un periodo determinato ed il sindaco stes=
so provvede
annualmente alla sua revisione. I provvedimenti sono comunicati al prefetto=
. Si
applicano, per quanto non previsto, le vigenti disposizioni in materia di p=
orto
e detenzione di armi e delle relative munizioni. 4. Del provvedimento con c=
ui
si assegna l'arma in dotazione in via continuativa è fatta menzione =
nel
tesserino di identificazione dell'addetto, o in altro documento rilasciato =
dal
sindaco che l'addetto è tenuto a portare sempre con se.
Articolo 7
Funzi=
oni
ausiliarie di pubblica sicurezza
 =
;Gli
addetti alla polizia municipale di cui all'an. =
I che
collaborano con le forze di polizia dello Stato ai sensi dell'an 3 della legge 7 marzo 1986, n. 65. esplicano il se=
rvizio
in uniforme ordinaria e muniti dell'arma in dotazione, salvo sia diversamen=
te
richiesto dalla competente autorità, e prestano l'assistenza legalme=
nte
richiesta dal pubblico ufficiale alle cui dipendenze sono funzionalmente
assegnati.
Articolo 8
Servi=
zi di
collegamento e di rappresentanza
I servizi di collegamento e di rappresentanza esplicati fuori dal territorio
del comune di appartenenza sono svolti di massima senza armi: tuttavia, e f=
atto
salvo quanto previsto dall'an. 9, agli addetti =
alla
polizia municipale cui l'arma è assegnata in via continuativa &egrav=
e;
consentito il porto della medesima nei comuni in cui svolgono compiti di
collegamento o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di
servizio e viceversa.
Articolo 9
Servi=
zi
esplicati fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto
1. 1 servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale dell'ente di
appartenenza per soccorso in caso di calamità e disastri o per
rinforzare altri Corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o
eccezionali sono effettuati. di massima, senza armi. Tuttavia il sindaco del
comune nel cui territorio il servizio esterno deve essere svolto può
richiedere nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4, della
legge 7\3\1986, n. 65, che un contingente del personale inviato per soccors=
o o
in supporto sia composto da addetti in possesso della qualità di age=
nte
di pubblica sicurezza, il quale effettui il servizio stesso in uniforme e
munito di arma, quando ciò sia richiesto dalla natura del servizio, =
ai
fini della sicurezza personale, ai sensi del regolamento comunale di cui al=
l'art.
2. 2. Per i servizi di supporto che rivestono carattere non occasionale, i
contingenti di rinforzo di cui al comma precedente, nonché i casi e =
le
modalità del loro armamento in servizio sono predeterminati dai pian=
i o
dagli accordi tra le amministrazioni interessate, osservate le previsioni d=
ei
regolamenti comunali di cui all'art. 2 ed i criteri di cui all'art. 3. 3. N=
ei
casi previsti dall'art. 8 e dai precedenti commi, il sindaco dà
comunicazione al prefetto territorialmente competente ed a quello competente
per il luogo in cui il servizio sarà prestato dei contingenti tenuti=
a
prestare servizio con armi fuori dal territorio dell'ente di appartenenza. =
del
tipo di servizio per il quale saranno impiegati e della presumibile durata
della missione.
CAPO III
TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI
Articolo 10
Prele=
vamento
e versamento dell'arma
1. L'arma assegnata ai sensi dell'art. 6, lettera b) è preleva=
ta,
all'inizio del servizio, presso l'armeria del Corpo o servizio della polizia
municipale e alla stessa deve essere versata al termine del servizio medesi=
mo.
2. L'arma assegnata ai sensi dell'ari. 6, lettera a) è prelevata pre=
sso
l'armeria, previa annotazione degli estremi del documento di cui al 30 comma
dell'ari 6 nel registro di cui all'ari. 14. L'arma deve essere immediatamen=
te
versata nella medesima armeria quando sia scaduto o revocato il provvedimen=
to
di assegnazione o siano venute comunque a mancare le condizioni che ne
determinarono l'assegnazione. 3. L'arma comunque assegnata deve essere
immediatamente versata all'armeria allorquando viene meno la qualità=
di
agente di pubblica sicurezza, all'atto della cessazione o sospensione del
rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento
motivato dall'amministrazione, o dal prefetto.
Articolo 11
Doveri
dell'assegnatario
L'addetto alla polizia municipale, cui è assegnata l'arma ai s=
ensi
dell'art. 6, deve:
a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati
identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono
assegnate;
b) custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione,
c) applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il
maneggio dell'arma;
d) mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle
esercitazioni di tiro di cui agli artt. 17e 18.=
Articolo 12
Istit=
uzione
di armeria della polizia municipale
1. In ambito comunale e, nel caso di costituzione di associazione ai
sensi dell'ari, I, comma 2, della legge 7\3\86, n. 65, in uno o più
comuni di questa, è istituita l'armeria del Corpo o servizio di poli=
zia
municipale in apposito locale nel quale sono custodite le armi in dotazione=
ed
il relativo munizionamento. 2. In relazione all'articolazione territoriale
della struttura di polizia municipale ed al numero degli addetti possono es=
sere
istituite una o più armerie sussidiarie in cui sono custodite le arm=
i in
dotazione. 3. L'istituzione dell'armeria principale e di quelle sussidiarie,
quando non è disposta con il regolamento di cui all'ari. 2,
nonché la soppressione o trasferimento della stessa, sono effettuate=
con
provvedimento del sindaco e sono comunicate al prefetto e al questore. 4.
L'istituzione dell'armeria non è necessaria qualora si tratti di
custodire armi in numero non superiore a quindici e le munizioni sono custo=
dite
negli appositi armadi di cui all'an. 14 e sono
assegnate, ritirate e controllate osservando gli articoli 15, 16, 17; le
funzioni di consegnatario dell'armeria sono svolte dal responsabile del
servizio o Corpo. L'autorità di pubblica sicurezza determina le misu=
re
di sicurezza necessarie ai sensi dell'ari. 2 della legge I 8\4\75, n. 110. =
5.
L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di eseguire, quan=
do
lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere quelle misur=
e cautelari
che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e
dell'incolumità pubblica.
Articolo 13
Carat=
teristiche
delle armerie
1. Le armerie devono essere sistemate in locali possibilmente interni
all'edificio, ubicati in modo da consentire il controllo degli accessi e de=
vono
essere munite di porte blindate ed aperture luce ugualmente blindate oppure
dotate di inferriate e grate metalliche di sicurezza; esse devono
altresì disporre di serratura di sicurezza e di congegni di allarme.=
2.
Le porte devono essere munite di finestrelle con cristalli blindati o grata=
per
i controlli dall'esterno; l'impianto di illuminazione artificiale deve esse=
re
permanentemente in funzione ed essere corredato di interruttore esterno e
dispositivi di illuminazione di emergenza. 3. Le attrezzature e le misure
antincendio, conformi alle prescrizioni degli organi competenti, sono siste=
mate
all'interno ed all'esterno del locale.
 =
;Articolo
14
Funzi=
onamento
delle armerie
1. Le armi sono conservate, prive di fondina e di munizioni, in appos=
iti
armadi metallici corazzati, chiusi a chiave con serratura di sicurezza tipo
cassaforte. 2. Le munizioni sono conservate in armadi metallici distinti da
quelli delle armi. di uguali caratteristiche. 3. Le chiavi dì access=
o ai
locali armeria e agli armadi metallici, in cui sono custodite armi e munizi=
oni,
sono conservate, durante le ore di servizio, dal consegnatario dell'armeria=
che
ne risponde. Fuori dell'orario di servizio dette chiavi sono custodite nella
cassaforte del Corpo, servizio o unità di esso, in apposito contenit=
ore
metallico con chiusura di sicurezza, le cui chiavi sono custodite presso di
sé dal consegnatario dell'armeria.
4. Copia di riserva di dette chiavi è conservata, a cura del
responsabile del Corpo o servizio di polizia municipale. in busta sigillata
controfirmata dal consegnatario dell'armeria, in cassaforte o armadio
corazzato. 5. L'armeria è dotata del registro di carico delle armi e
delle munizioni, le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal
questore. I movimenti giornalieri di prelevamento o versamento delle armi e
munizioni devono essere preventivamente vistate dal responsabile del serviz=
io
di polizia municipale. 6. L'armeria è dotata altresì di regis=
tri,
a pagine numerate e preventivamente vistate dal responsabile del servizio di
polizia municipale, per: - le ispezioni settimanali e mensili:
- le riparazioni delle armi:
- i materiali occorrenti per la manutenzione delle armi.
Articolo 15
Distr=
ibuzione
e ritiro delle armi e munizioni
1. L'accesso nell'armeria o nel locale in cui sono custodite le armi =
ai
sensi del 40 comma, dell'art. 12 è consentito esclusivamente al sind=
aco
o assessore delegato, al responsabile del Corpo o servizio di polizia
municipale, al consegnatario dell'armeria: l'accesso è altresì
consentito al personale addetto ai servizi connessi, per il tempo strettame=
nte
necessario e sotto la diretta responsabilità del consegnatario
dell'armeria o del responsabile del Corpo o servizio di polizia municipale =
se
presente. 2. Le armi devono essere consegnate e versate scariche. Le operaz=
ioni
di caricamento e scaricamento delle armi devono avvenire in luogo a ci&ogra=
ve;
appositamente predisposto, esterno all'armeria. 3. Nell'armeria, nel locale
antistante e nel luogo per il carico e scarico delle armi sono affisse, ben
visibili, le prescrizioni di sicurezza.
Articolo 16
Contr=
olli e
sorveglianza
1. Controlli giornalieri all'armeria sono effettuati dal consegnatari=
o,
all'inizio e alla fine del servizio, per accertare la rispondenza delle arm=
i e
delle munizioni alle risultanze del registro di carico e scarico. L'esito d=
ei
controlli è riportato su apposito modulo. 2. La sorveglianza esterna
alle armerie è effettuata da appartenenti al Corpo o servizio attrav=
erso
ripetuti sopralluoghi diurni e notturni, tendenti ad accertare le condizioni
delle porte di accesso, delle finestre e delle pareti perimetrali e ad
ispezionare l'interno dell'armeria attraverso la feritoia di cui è
munita la porta d'accesso. L'effettuazione e l'esito dei sopralluoghi &egra=
ve;
riportato su apposita tabella affissa all'esterno del locale. 3. lì
sindaco, l'assessore delegato, il responsabile del Corpo o servizio della
polizia municipale dispongono visite di controllo e ispezioni interne
periodiche.
Articolo 17
Doveri del consegnatario di armeria=
1. Il consegnatario di armeria cura con la massima diligenza:
a) la custodia e conservazione delle armi e delle munizioni in armeri=
a,
dei registri e della documentazione, delle chiavi, a lui commesse ai sensi
degli articoli precedenti:
b) la effettuazione dei controlli giornalieri e periodici;
c) la tenuta dei registri e della documentazione;
d) la scrupolosa osservanza propria e altrui della regolarità
della operazioni di armeria.
2. Egli collabora con il responsabile del Corpo o del servizio per la
disciplina delle operazioni di armeria. per l'organizzazione ed esecuzione =
dei
controlli e dei servizi di sorveglianza. nonché per l'esecuzione del=
le
ispezioni ed allo stesso fa rapporto per ogni irregolarità o necessi=
tà
 =
;CAPO IV
ADDES=
TRAMENTO
Articolo 18
Gli addetti alla polizia municipale che rivestono la qualità di agen=
te
dì pubblica sicurezza prestano servizio armato dopo aver conseguito =
il
necessario addestramento e devono superare ogni anno almeno un corso di lez=
ioni
regolamentari di tiro a segno, presso poligoni abilitati per l'addestrament=
o al
tiro con armi comuni da sparo. 2. A tal fine i comuni, nel quadro dei progr=
ammi
di addestramento e formazione disposti dalle regioni, possono stipulare
apposite convenzioni con le sezioni del tiro a segno nazionale, nonch&eacut=
e;
con gli enti o comandi che dispongono di propri poligoni abilitati, nell'am=
bito
territoriale del comune o di comuni limitrofi, ovvero possono costituire pr=
opri
poligoni di tiro, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti=
per
la costituzione ed il funzionamento delle sezioni del tiro a segno nazional=
e 3.
Nei poligoni appositamente costituiti ai sensi del comma precedente possono
effettuare esercitazioni o corsi di tiro esclusivamente gli addetti alla
polizia municipale nonché, previe apposite convenzioni con l'ente o
comando di appartenenza. i dipendenti dello Stato che per ragione del loro
servizio debbono prestare servizio con armi. 4. Oltre quanto previsto dalla
legge 28\5\81, n. 286, contenente disposizioni per la iscrizione alle sezio=
ni
del tiro a segno nazionale, il sindaco può disporre la ripetizione
dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno per gli addetti alla polizia
municipale o per quelli fra essi che svolgono particolari servizi. 5. I cor=
si
di tiro effettuati presso poligoni dì enti o comandi dello Stato o
presso poligoni appositamente costituiti per la Polizia municipale sono
equivalenti a tutti gli effetti ai corsi delle sezioni del tiro a segno
nazionale. 6. 1 provvedimenti e le convenzioni adottate ai sensi dei preced=
enti
commi sono comunicati al prefetto.
Articolo 19
Porto d'armi per la frequenza dei
poligoni di tiro a segno
1. Qualora il poligono di tiro si trovi in comune diverso da quello in
cui prestano servizio gli addetti alla Polizia municipale, l'autorizzazione=
a
portare le armi in dotazione fino al campo di tiro e viceversa è
rilasciata dal questore, ai sensi della legge 18\6\69, n. 323, ed ha la dur=
ata
di sei anni. 2. A tal fine, il sindaco trasmette al questore l'elenco
nominativo degli addetti in possesso della qualità di agente di pubb=
lica
sicurezza ed annota gli estremi dell'autorizzazione, con la data della
scadenza, nel tesserino di identificazione o altro documento di cui al 40 c=
omma
dell'art. 6.
Articolo 20
1. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 2, si
applicano le norme esistenti, in quanto compatibili con la legge 7\3\86, n.=
65
e con le disposizioni del presente regolamento. 2. Qualora non risulti
determinata o determinabile l'indicazione dei servizi per i quali gli addet=
ti
alla polizia municipale di cui all'art. I espletano il servizio muniti di a=
rmi,
essa si intende fatta per i servizi esterni di vigilanza e, comunque, per i
servizi di vigilanza e protezione della casa comunale e dell'armeria del Co=
rpo
o servizio, per quelli notturni e di pronto intervento. 3. Il sindaco, qual=
ora
entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento non abbia
provveduto alla comunicazione di cui all'art. 2, 2 comma, comunica al prefe=
tto
in via transitoria ai sensi del l comma.