CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SALUTE 17 dicembre 2004 (in G.U. n. 300 del 23
dicembre 2004) - Indicazioni
interpretative e attuative dei divieti conseguenti all'entrata in vigore
dell'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sulla tutela della salute
dei non fumatori.
Nell'approssimarsi della data di piena entrata
in vigore delle prescrizioni dell'art. 51
della legge 16 gennaio 2003 n.3 sulla tutela della salute dei non
fumatori - prevista per il 10 gennaio 2005 ex art. 19
del decreto-legge 9 novembre 2004 n.266 - si ritiene proficuo,
con la presente, fornire alcuni chiarimenti e utili indicazioni sulla portata
ampiamente innovativa di dette disposizioni.
1. Il quadro normativo di riferimento è
rappresentato dai provvedimenti di seguito cronologicamente elencati:
a) legge n. 584
dell'11 novembre 1975 (in Gazzetta
Ufficiale 5 dicembre 1975, n. 322);
b) direttiva del
Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995 (in Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 1996, n.
11);
c) art. 52, comma 20,
della legge n. 448 del 2001 (in Gazzetta
Ufficiale 29 dicembre 2001, n. 301);
d) art. 51 della legge
16 gennaio 2003, n. 3 (in Gazzetta
Ufficiale 20 gennaio 2003, n. 15);
e) accordo
Stato-regioni del 24 luglio 2003;
f) decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003 (in Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2003, n.
300);
g) art. 19 del decreto-legge 9 novembre 2004,
n. 266.
2. La normativa sopra richiamata - e, in
particolare, l'art. 51 della legge n. 3/2003 - persegue il
fine primario della «tutela della salute dei non fumatori», con l'obiettivo
della massima estensione possibile del divieto di fumare, che, come tale, deve
essere ritenuto di portata generale, con la sola, limitata esclusione delle
eccezioni espressamente previste.
Il fumo di tabacco è la più importante causa
di morte prematura e prevenibile in Italia e rappresenta uno dei più gravi
problemi di sanità pubblica a livello mondiale; ecco perchè la prevenzione dei
gravi danni alla salute derivanti dalla esposizione
attiva e passiva al fumo di tabacco costituisce obiettivo prioritario della
politica sanitaria del nostro Paese e dell'U.E.
La nuova normativa si inserisce
in questa visione strategica e per questo si rende necessario garantire il
rispetto delle norme di divieto e il sanzionamento delle relative infrazioni.
Il divieto di fumare trova applicazione
non solo nei luoghi di lavoro pubblici, ma anche in tutti quelli
privati, che siano aperti al pubblico o ad utenti. Tale accezione comprende gli
stessi lavoratori dipendenti in quanto «utenti» dei
locali nell'ambito dei quali prestano la loro attività lavorativa. È infatti interesse del datore di lavoro mettere in atto e
far rispettare il divieto, anche per tutelarsi da eventuali rivalse da parte di
tutti coloro che potrebbero instaurare azioni risarcitorie per danni alla
salute causati dal fumo.
In forza di detto generalizzato divieto, la
realizzazione di aree per fumatori non rappresenta
affatto un obbligo, ma una facoltà, riservata ai pubblici esercizi e ai luoghi
di lavoro che qualora ritengano opportuno attrezzare locali riservati ai
fumatori devono adeguarli ai requisiti tecnici dettati dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2003.
3. Per ciò che concerne l'ambito oggettivo di applicazione della norma, essa applica il divieto di fumo
a tutti i locali chiusi pubblici e privati aperti ad utenti o al pubblico. Per
quelli pubblici, poi, il comma 10 dell'art. 51 della legge n. 3/2003 mantiene
immodificate le attuali disposizioni in materia, restando così confermato il divieto
totale di fumo in scuole, ospedali, uffici della pubblica amministrazione,
autoveicoli di proprietà dello Stato, di enti pubblici
e di privati concessionari di pubblici servizi per il trasporto collettivo di
persone, taxi, metropolitane, treni, sale di attesa di aeroporti, stazioni
ferroviarie, autofilotranviarie e portuali-marittime, biblioteche, musei,
pinacoteche. Le nuove prescrizioni del citato art. 51 «tutela della salute dei
non fumatori» della legge n. 3 del 16 gennaio 2003, sono inoltre applicabili e
vincolanti per la generalità dei «locali chiusi» privati aperti ad utenti o al
pubblico, di cui al comma 1 del medesimo articolo, ivi compresi, oltre a bar e
ristoranti, circoli privati e tutti i locali di intrattenimento,
come le discoteche, e quelli ad essi assimilati, come le palestre, le sale
corse, le sale gioco, le sale video games, le sale Bingo, i cinema multisala, i
teatri, salva solo la facoltà di attrezzare a norma aree riservate a fumatori.
Resta fermo che, considerata la libera accessibilità a tutti i locali di
fumatori e non fumatori, la possibilità di fumare non può essere consentita se
non in spazi di inferiore dimensione attrezzati
all'interno dei locali, proprio per la definizione «riservati ai fumatori»
utilizzata al comma 1b dell'art. 51 della legge n. 3/2003.
4. Per quanto
concerne specificamente le responsabilità che gravano sui gestori degli
esercizi pubblici, l'art. 7 della legge n. 584/1975, come espressamente
disposto dal comma 5 dell'art. 51 della legge n. 3/2003, è stato sostituito
dall'art. 52, comma 20, della legge n. 448 del 28 dicembre 2001 che prevede un
inasprimento delle sanzioni amministrative per i trasgressori al divieto di
fumo e per coloro cui spetta, in base all'art. 2 della legge n. 584/1975, di
curare l'osservanza del divieto, qualora non ottemperino al loro compito.
A tale riguardo e per comprendere esattamente
la portata della norma, deve essere richiamato l'art. 4, lettera c), della
direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 14 dicembre 1995, il quale prevede testualmente: «Per i locali condotti da
soggetti privati, il responsabile della struttura, ovvero dipendente o
collaboratore da lui incaricato, richiamerà i trasgressori all'osservanza del
divieto e curerà che le infrazioni siano segnalate ai pubblici ufficiali ed
agenti competenti a norma dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689».
Al riguardo si precisa che sui soggetti
responsabili della struttura o sui loro delegati ricadono gli obblighi di:
1) richiamare formalmente i trasgressori
all'osservanza del divieto di fumare;
2) b) segnalare, in caso di inottemperanza
al richiamo, il comportamento del o dei trasgressori, ai pubblici ufficiali e
agenti ai quali competono la contestazione della violazione del divieto e la
conseguente redazione del verbale di contravvenzione.
Sarà loro cura anche esporre cartelli, come
indicato nell'accordo stipulato in sede di Conferenza Stato-regioni nella
seduta del 16 dicembre 2004.
In presenza di violazioni a detta
disposizione si applicano le misure sanzionatorie previste dall'art. 7, secondo
comma, della legge 11 novembre 1975, n. 584, recante «Divieto
di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico» con
particolare riferimento all'art. 2 della medesima legge.
5. L'art. 2 della legge n. 584 dell'11
novembre 1975 inquadrato nel contesto organico della
disciplina all'esame, porta ad escludere limitazioni agli obblighi dei gestori,
i quali pertanto non sono tenuti soltanto alla materiale apposizione del
cartello di divieto di fumo ma anche ad attuare interventi attivi di
dissuasione nei confronti dei trasgressori osservando così gli adempimenti
previsti dal richiamato art. 4, lettera c), della direttiva 14 dicembre 1995.
Infatti, il tenore letterale del sopra citato art. 2, che recita
testualmente «... curano l'osservanza del divieto ...», risulterebbe
assolutamente privo di concreto significato pratico ove inteso nel senso
di limitare gli obblighi dei gestori alla mera esposizione del cartello, poichè
ciò non giustificherebbe in alcun modo la applicazione delle misure
sanzionatorie, comprese tra un minimo di 200 e un massimo di 2000 euro,
previste dall'art. 52, comma 20, della legge n. 448 del 28 dicembre 2001.
Inoltre, considerato che il comma 9 dell'art. 51 della
legge n. 3/2003 ha fra l'altro mantenuto in vigore anche l'art. 5 della citata
legge n. 584/1975, qualora non siano osservati gli obblighi che ricadono sui
gestori, il questore può sospendere, per un periodo da tre giorni a tre mesi, o
revocare la licenza di esercizio del locale.
6. Quanto alla previsione di
aumenti degli importi delle sanzioni, misura contemplata nella legge
finanziaria 2005, sembra sufficiente ricordare il principio che si debbono
applicare le misure sanzionatorie vigenti al momento dell'accertamento della
violazione: principio inequivoco, idoneo a superare qualsivoglia dubbio in
subiecta materia, ivi compreso quello delle modalità di aggiornamento dei
cartelli di divieto, posto che ogni presunta difficoltà al riguardo può essere
agevolmente superata con l'apposizione, di semplici talloncini autoadesivi
indicatori delle variazioni intervenute agli importi delle sanzioni.
7. Con l'accordo definito nella seduta della
Conferenza Stato-regioni del 16 dicembre 2004 è stata data attuazione
al comma 7 dell'art. 51 della legge n. 3/2003, ridefinendo in
particolare le procedure per l'accertamento delle infrazioni e l'individuazione
dei soggetti legittimati ad elevare i relativi processi verbali. L'approvazione
di tale accordo ha completato il quadro organico della disciplina di settore relativa al divieto di fumo.
Va precisato, in questo senso, che i dirigenti
preposti alle strutture amministrative e di servizio di pubbliche
amministrazioni, di aziende e di agenzie pubbliche
individuano con atto formale i soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del
divieto, accertare e contestare le infrazioni. Resta inteso che, ove non vi
abbiano provveduto, spetta ad essi stessi esercitare
tale attività di vigilanza, di accertamento e di contestazione.
Nei locali privati in cui si svolge comunque un servizio per conto dell'amministrazione pubblica
sono invece tenuti a vigilare sul rispetto del divieto di fumare, ad accertare
le infrazioni ed a contestare la violazione i soggetti cui spetta per legge,
regolamento o disposizioni di autorità assicurare l'ordine interno dei locali.
Nelle strutture pubbliche e private soggette
al divieto di fumare i soggetti incaricati della vigilanza, dell'accertamento e
della contestazione delle infrazioni, come pure il personale dei corpi di
polizia amministrativa locale, conformemente alle disposizioni vigenti, nonchè
le guardie giurate espressamente adibite a tale servizio, su
richiesta dei responsabili o di chiunque intenda far accertare infrazioni al
divieto:
vigilano sull'osservanza
dell'applicazione del divieto;
accertano le infrazioni,
contestando immediatamente al trasgressore la violazione;
redigono in triplice copia il
verbale di contestazione, che deve dare atto dell'avvenuto richiamo da parte
del responsabile della struttura o suo delegato e contenere - oltre agli
estremi del trasgressore, della violazione compiuta e delle modalità con le
quali può avvenire il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta -
l'indicazione dell'autorità cui far pervenire scritti difensivi;
notificano il verbale ovvero,
quando non sia possibile provvedervi immediatamente, ne assicurano la notifica
a mezzo posta (entro novanta giorni dall'accertamento dell'infrazione), secondo
la procedura prevista dalla legge 20 novembre 1982, n. 890.
Le indicazioni finora espresse, ovviamente,
non pregiudicano la possibilità degli ufficiali ed agenti di polizia
giudiziaria, normalmente impegnati in altri compiti istituzionali di maggior
rilievo, di svolgere tali attività di accertamento e
di contestazione delle infrazioni di propria iniziativa ovvero nell'ambito dei
servizi di cui sono incaricati, come previsto dall'art. 13, quarto comma, della
legge 24 novembre 1981, n. 689.
Nei locali privati, infine, i soggetti cui
spetta vigilare sul rispetto del divieto si
identificano nei conduttori dei locali stessi o nei collaboratori da essi
formalmente delegati che, in base a quanto chiarito al punto 4 della presente
circolare, richiamano i trasgressori all'osservanza del divieto e provvedono a
segnalare immediatamente le infrazioni ad uno dei soggetti pubblici incaricati
della vigilanza, dell'accertamento e della contestazione delle violazioni in
precedenza indicati.
Fermi i chiarimenti e le indicazioni di cui
sopra, corre l'obbligo di ribadire anche in questa
sede che ogni eventuale, ulteriore dubbio che dovesse emergere dalla normativa
sul divieto di fumare a tutela della salute dei non fumatori dovrà essere
valutato alla luce del fondamentale principio cui è informata tale disciplina,
in base al quale «è proibito fumare in tutti i locali chiusi, ad eccezione
delle abitazioni private e dei locali riservati ai fumatori se esistenti e
purchè dotati delle caratteristiche previste dal decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003».
Roma, 17 novembre 2004
Il Ministro della salute Sirchia