S.I.L.Po.L.

Sindacato Italiano Lavoratori Polizia Locale

Decreto legislativo
27 luglio 1999,
n. 279

Disposizioni integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 111, in materia di composizione e funzionamento del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.


In Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12- 08- 1999

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 5, 76, 87, 117, 118 e 128 della Costituzione;

   Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

    Vista la legge 1 aprile 1981, n. 121;

    Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

    Ritenuto di dover apportare integrazioni al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e, in particolare, all'articolo 160;

    Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 gennaio 1999;

   Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

   Acquisito il parere della Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa, istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

   Acquisito il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

   Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 luglio 1999;

   Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri per gli affari regionali e dell'interno;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1.    All'articolo 160 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è aggiunto il seguente comma:
“2-bis. All'articolo 20 della legge 1 aprile 1981, n. 121, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)    il secondo comma è sostituito dal seguente:
''Il comitato è presieduto dal prefetto ed è composto dal questore, dal sindaco del comune capoluogo e dal presidente della provincia, dai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonché dai sindaci degli altri comuni interessati, quando devono trattarsi questioni riferibili ai rispettivi ambiti territoriali.'';
  
b)    dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:
''Alla convocazione e alla formazione dell'ordine del giorno del comitato provvede il prefetto. La convocazione è in ogni caso disposta quando lo richiede il sindaco del comune capoluogo di provincia per la trattazione di questioni attinenti alla sicurezza della comunità locale o per la prevenzione di tensioni o conflitti sociali che possono comportare turbamenti dell'ordine o della sicurezza pubblica in ambito comunale. Per la trattazione delle medesime questioni, su richiesta del sindaco, è altresì integrato, ove occorra, l'ordine del giorno del comitato.''”.


   Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 luglio 1999