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fonte www.asaps.it
SINTESI DELLE MODIFICHE APPORTATE AL =
CDS
DAL DECRETO LEGGE 115/2005
Modifiche al Codice della Strada - conversione in legge del DL 30 giugno
2005 n. 115 recante disposizioni urgenti per assicurare la
funzionalità di settori della pubblica amministrazione
Il
Senato, nella seduta del 30 luglio
In
particolare si segnalano le seguenti modifiche introdotte dagli articoli 5 =
e 5
Bis.
1. PATENTINO PER CICLOMOTORI
Il rinvio dell’obbligo per i maggiorenni.
•
E’ stato rinviato al 1° ottobre 2005 l’obbligo per i
maggiorenni, non titolari di patente di guida, di conseguire il patentino p=
er
la conduzione dei ciclomotori.
Scatta l’obbligo della frequenza del corso
•
Coloro che alla data del 30.09.2005 hanno già compiuto la maggiore
età, possono ottenere il certificato di i=
doneità
alla guida solo dimostrando di aver frequentato un corso.
Viene richiesto il certificato medico
•
Per tutti i conducenti di ciclomotori è s=
tato
introdotto l’obbligo di possedere i requisiti psico-fisici richiesti =
per
la patente A (con un certificato medico attestante l’idoneità
psico-fisica alla guida).
Scadenza di validità per il patentino come per la patente <=
span
class=3DGramE>A
•
Anche per il patentino per ciclomotore è
prevista una scadenza di validità (uguale a quella prevista per la
patente A - 10 anni) e potrà essere sospeso o revocato in caso di
mancanza di requisiti psico-fisici per la guida.
Viene mantenuto il diritto alla guida del ciclomotore anche=
nel
caso di patente sospesa per superamento dei limiti di velocità
• coloro che, titolari di patente di guida, hanno
avuto la patente sospesa per l'infrazione di cui all'articolo 142, comma 9,
mantengono il diritto alla guida del ciclomotore. Non si comprende bene la <=
span
class=3DGramE>ratio di questa norma la quale sembra sottendere che n=
el
caso di sospensione della patente per altre cause non si possa allora guida=
re
più neppure il ciclomotore.
2. INASPRIMENTO SANZIONI
Confisca del veicolo per passeggeri in numero superiore a quello previsto e mancato uso del casco sia per i
ciclomotoristi che per i motociclisti e per uso del mezzo sottoposto a ferm=
o o
utilizzato per commettere reati.
•
Sono state inasprite le sanzioni per le violazioni di cui agli articoli 169=
/2 e
7, 170 e 171, cioè il trasporto di person=
e in
numero superiore a quello consentito e mancato uso del casco, commesse da
ciclomotoristi o da motociclisti. In tali casi, infatti, viene
ora prevista la confisca del veicolo.
•
La confisca del veicolo è stata altresì prevista per chiunque
circola con un veicolo sottoposto a fermo amministrativo che era stato affi=
dato
alla sua custodia.
•
E’ stato previsto l’obbligo di sequestro e di confisca di
ciclomotori o motocicli che sono serviti per commettere reati.
Revoca patente per chi causa la morte di altre
persone in stato di ubriachezza (tasso superiore a 3 g/l) o per stupefacent=
i.
•
Per la guida in stato di ebbrezza o sotto l̵=
7;effetto
di sostanze stupefacenti, viene prevista la revoca della patente nei casi in
cui il conducente in stato di ubriachezza (con valore del tasso alcoolemico superiore a 3 g/l) o sotto l’effett=
o di
stupefacenti, provochi la morte di altre persone.
3. PROCEDURA SPECIALE PER IL SEQUESTRO E IL FERMO DI CICLOMOTORI E MOTOCICLI • Quando oggetto delle sanzioni accessorie del sequestro amministrati= vo o del fermo amministrativo del veicolo è un ciclomotore o un motociclo, l’organo di polizia che procede al fermo dispone la rimozione del vei= colo ed il suo trasporto in un apposito luogo di cust= odia, individuato ai sensi dell’articolo 214-bis (custode convenzionato). <= o:p>
•
Il ciclomotore o il motociclo fermato o sequestrato non può
essere mai affidato in custodia al proprietario o al trasgressore.
•
In caso di sequestro, il veicolo è tenuto in custodia presso il
custode-convenzionato per 30 giorni; successivamente,
se non è già intervenuta la confisca, il veicolo può
essere affidato in custodia al proprietario. Se =
questi
rifiuta di assumerne la custodia, il veicolo è trasferito in
proprietà al custode-convenzionato.
4. PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTATIVE
I
proventi delle sanzioni amministrative degli Enti locali devono essere
destinati anche per consentire agli organi di Polizia locale
l’effettuazione di corsi di educazione str=
adale
nelle scuole di ogni ordine e grado.