Circolare Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca
Dipartimento per i servizi nel territorio
Direzione Generale per lo status dello studente, le politiche giovanili e le
attività sportive
Ufficio II
Prot. 4355/A2
Roma, 31 ottobre 2003
Oggetto: Legge
Delega 151/2003 norme di attuazione del Decreto
Legislativo n. 9/2002, D.M. 30 giugno 2003 del MIT - Linee guida per
l'organizzazione dei corsi per il conseguimento del certificato di idoneità
alla guida del ciclomotore.
Con l'entrata in
vigore della Legge 1/8/2003, n. 214 - conversione in legge del decreto legge
27/6/03, n. 151 - recante modifiche e integrazioni al codice della strada e del
Decreto 30 giugno 2003 del Ministero Infrastrutture e Trasporti, contenente la
disciplina dello svolgimento dei corsi per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore, la Direzione
scrivente ha intensificato il lavoro di collaborazione e di intese con gli
altri ministeri ed enti nonché con gli Uffici Scolastici Regionali.
Il proficuo lavoro realizzato durante gli incontri con i Referenti Regionali e
Provinciali, svoltisi negli ultimi due mesi, ha portato alla discussione e
successiva definizione delle Linee Guida e della relativa documentazione.
Le Linee
Guida danno indicazione sull'organizzazione dei corsi, sulle
istituzioni di riferimento e contengono, in allegato, gli stralci della
normativa di riferimento, il programma dei corsi organizzato in moduli, i quiz
per il conseguimento dell'attestato per la guida dei ciclomotori e un modello
di protocollo d'intesa territoriale.
Il materiale
prodotto dal Gruppo di Lavoro, appositamente costituito, potrà risultare un utile strumento di lavoro per tutti coloro che,
a vario titolo, sono e saranno coinvolti nella realizzazione dei corsi e che
hanno collaborato alla definizione dello stesso.
Nell'occasione, si
conferma alle SS.LL. l'intenzione di convocare un
nuovo incontro con i Referenti Territoriali per continuare il dialogo e la
collaborazione e per conoscere la situazione relativa all'attivazione dei
corsi.
DECRETO 30 giugno 2003
Programma dei corsi e procedure d'esame per il conseguimento del certificato di idoneita' per la guida dei
ciclomotori.
Pubblicato nella Gazz.
Uff. 8 luglio 2003, n. 156
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 116 del nuovo codice della strada, cosi' come modificato
dall'art. 6 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9;
Considerata l'esigenza di stabilire le direttive, le modalita'
ed i programmi dei corsi e degli esami per il conseguimento del certificato di idoneita' per la guida di
ciclomotori;
Considerata altresi' l'esigenza stabilire, in via
transitoria, una durata diversificata dei corsi che si svolgono nelle scuole,
fino alla completa realizzazione dell'insegnamento dell'educazione stradale di
cui all'art. 230 del codice della strada;
Considerata in particolare l'esigenza che il corso svolto nelle scuole sia
integrato da piu' approfondite nozioni di educazione
alla legalita', soprattutto in ordine ai
comportamenti da tenere sulle strade, al fine di promuovere la formazione dei
giovani in materia di comportamento stradale e di sicurezza del traffico e
della circolazione, come previsto dall'art. 230 del nuovo codice della strada;
Sentito il Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca;
Decreta:
Art. 1.
Programma dei corsi
1. I corsi per il conseguimento del
certificato di idoneita' per
la guida dei ciclomotori secondo quanto previsto dal comma 1-bis dell'art. 116,
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'art. 6 del
decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 sono svolti presso le scuole, ovvero
presso le autoscuole.
2. Le conoscenze richieste per conseguire l'attestato per la guida dei
ciclomotori vertono sui seguenti argomenti:
a) segnali di pericolo e segnali di precedenza;
b) segnali di divieto;
c) segnali di obbligo;
d) segnali di indicazione e pannelli integrativi;
e) norme sulla precedenza;
f) norme di comportamento;
g) segnali luminosi, segnali orizzontali;
h) fermata, sosta e definizioni stradali;
i) cause di incidenti e comportamenti dopo gli incidenti, assicurazione;
l) elementi del ciclomotore e loro uso;
m) comportamenti alla guida del ciclomotore e uso del casco;
n) valore e necessita' della regola;
o) rispetto della vita e comportamento solidale;
p) la salute;
q) rispetto dell'ambiente.
Art. 2.
Svolgimento dei corsi
1. I corsi per il conseguimento del
certificato di idoneita' per
la guida dei ciclomotori svolti presso le scuole a titolo gratuito hanno durata
di 20 ore, cosi' ripartite:
a) 4 ore da destinare alle norme di comportamento;
b) 6 ore da destinare alla segnaletica e altre norme di circolazione;
c) 2 ore da destinare all'educazione al rispetto della legge;
d) 8 ore ulteriori di educazione alla convivenza civile.
2. I corsi per il conseguimento del
certificato di idoneita' per
la guida dei ciclomotori svolti presso le autoscuole hanno durata di 12 ore, cosi' ripartite:
a) 4 ore da destinare alle norme di comportamento;
b) 6 ore da destinare alla segnaletica e altre norme di circolazione;
c) 2 ore da destinare all'educazione al rispetto della legge.
3. La partecipazione alle lezioni deve
essere annotata in appositi registri conformi al
modello previsto nell'allegato
1, custoditi dalle scuole o dalle autoscuole che effettuano i corsi.
Art. 3.
E s a m e
1. Il certificato di
idoneita' alla guida dei ciclomotori e'
rilasciato a coloro che dimostrino, previo superamento di esame, la conoscenza
degli argomenti elencati all'art. 1. Per essere ammessi all'esame, i candidati
devono aver partecipato ad un corso svolto presso le scuole o presso le
autoscuole. Non sono consentite piu' di tre ore di assenza complessive con riferimento alle ore di lezione
di cui all'art. 2, commi 1 e 2, punti a), b) e c); nel caso si superasse detto
limite, il corso deve essere sostenuto nuovamente, ai fini dell'ammissione
all'esame. Non sono ammessi all'esame candidati che hanno
terminato i corsi da piu' di un anno. Trascorso tale
periodo, i candidati dovranno frequentare un nuovo corso per essere ammessi
all'esame.
2. L'ammissione all'esame e' subordinato all'assenso
scritto di un tutore del candidato.
3. La richiesta di ammissione agli esami deve essere
redatta sul modello di cui all'allegato
2 al presente decreto. Alla richiesta devono essere allegate le
attestazioni dei versamenti su conto corrente relative a:
a) tariffa di cui al punto 1 della tabella 3 (esami per conducenti di veicoli a
motore) della legge 1° dicembre 1986, n. 870;
b) tariffa di cui ai punti 3 e 4 del decreto del Ministro delle finanze del 20
agosto 1992 (assolvimento dell'imposta di bollo relativa alla
domanda ed al certificato rilasciato dal Dipartimento per i trasporti
terrestri).
4. L'esame consiste in una prova teorica svolta tramite questionario e attiene
agli argomenti di cui all'art. 1. I candidati dovranno barrare, in
corrispondenza di ogni risposta, la lettera
"V" o "F" a seconda che considerano quella proposizione
vera o falsa. La prova ha durata di trenta minuti e si intende
superata se il numero di risposte errate e', al massimo di quattro.
5. L'esame dei candidati che hanno effettuato corsi
presso istituti scolastici e' espletato da un funzionario del Dipartimento per
i trasporti terrestri abilitato ad effettuare esami di idoneita'
per il conseguimento delle patenti di guida almeno delle categorie A e B,
secondo quanto previsto dalla tabella IV-1 allegata al regolamento di
esecuzione e di attuazione del codice della strada e dall'operatore
responsabile della gestione dei corsi.
6. L'esame dei candidati che hanno effettuato corsi
presso le autoscuole e' espletato da un funzionario del Dipartimento per i
trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici abilitato ad
effettuare esami di idoneita' per il conseguimento
delle patenti di guida almeno delle categorie A e B, secondo quanto previsto
dalla tabella IV-1 allegata al regolamento di esecuzione e di attuazione del
codice della strada.
Art. 4.
Questionari d'esame
1. Le schede contenenti le domande
d'esame sono stampate, mediante elaborazione meccanografica, da un
"database" predisposto dal Dipartimento per i trasporti terrestri e
per i sistemi informativi e statistici, secondo un metodo di casualita' elaborato dall'Istituto Poligrafico dello Stato,
che provvede anche alla stampa delle schede. Ogni scheda
contiene dieci domande, ognuna con tre risposte che possono essere:
tutte e tre vere;
due vere e una falsa;
una vera e due false;
tutte e tre false.
2. La prova si intende superata se il numero delle
risposte errate e' al massimo pari a quattro; il quinto errore determina
l'esito negativo dell'esame.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 30 giugno 2003
Il Ministro: Lunardi