S.I.L.Po.L.

Sindacato Italiano Lavoratori Polizia Locale

Ministero dell'Interno

Controllo elettronico della velocità – art. 142 Codice della strada e art. 384 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada – impossibilità della contestazione immediata


Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE
E PER GLI AFFARI DEL PERSONALE
Ufficio Studi per l’Amministrazione Generale e per gli Affari Legislativi

Prot. M/2413-12 Roma, 21 marzo 2001

OGGETTO: Controllo elettronico della velocità – art. 142 Codice della strada e art. 384 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada – impossibilità della contestazione immediata.

Sono state chieste notizie in merito alle modalità di accertamento delle violazioni all’art. 142 C.d.s., accertate a mezzo delle apposite apparecchiature previste dall’art. 345 Reg. C.d.s., con particolare riferimento alla impossibilità di contestare immediatamente l’infrazione nel caso in cui il comando accertatore non disponga di una numero sufficiente di agenti per poter fermare il veicolo.

In proposito, si richiama l’attenzione sul contenuto della circolare n. 81, diramata ai Prefetti in data 2.8.2000, con la quale è stato evidenziato l’orientamento manifestato sul punto dalla Corte di Cassazione (Sez. I, sent. n. 12330 del 5.11.1999).

La suddetta giurisprudenza, in particolare, ha affermato che, avendo il nuovo codice della strada dato autonomo rilievo alla "impossibilità - del veicolo – di essere fermato in tempo utile nei modi regolamentari", tale impossibilità sussiste con riferimento alla pattuglia preposta al  funzionamento dell'apparecchiatura autovelox che procede all'accertamento dell'infrazione, senza che possa essere esclusa dal giudice di merito con il rilievo della astratta possibilità che al servizio

potesse essere preposta una seconda pattuglia con l'esclusivo compito di procedere alla contestazione, non essendo consentito al giudice sindacare le modalità organizzative del servizio di rilevamento in termini di impiego di uomini e mezzi”.

Più recentemente, anche la Sezione I della Cassazione (sent. n. 1380 dell'8 febbraio 2000), dopo essersi richiamata al "consolidato indirizzo di questa Corte - secondo il quale - la mancata contestazione personale dell'infrazione, anche quando ne sussista la possibilità, non costituisce causa di estinzione dell'obbligazione", ha sottolineato che, "essendovi stata - nella fattispecie - una

motivazione circa la impossibilità di contestazione immediata", "incombeva all'opponente l'onere di provare che detta impossibilità era in concreto inesistente.

A quest'ultimo riguardo, ciò che è ammissibile - secondo la Corte - è la verifica da parte del giudice di merito della "concreta possibilità di contestazione immediata senza ricorrere a sistemi di inseguimento del veicolo che potrebbero distogliere il personale dai compiti di accertamento delle infrazioni". Ancora più esplicitamente la Corte ha confermato che il giudice di merito non può adottare "valutazioni circa le modalità del servizio di pattugliamento stradale". Ciò in quanto “la impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari” va valutata esclusivamente

in relazione al servizio di vigilanza così come organizzato dall’Amministrazione, quale risultante dalla motivazione che deve essere data nel verbale di accertamento a giustificazione della mancata contestazione immediata (C.Cass. 2494 del 14.12.2000).

 

p. IL DIRETTORE GENERALE

(Penta)