S.I.L.Po.L. |
Sindacato Italiano Lavoratori Polizia Locale |
Legge |
Legge quadro in materia di alcool e di problemi alcolcorrelati |
Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2001 |
|
testo
in vigore dal: 3-5-2001 La
Camera dei
deputati ed
il Senato
della Repubblica hanno approvato; la
seguente legge: Capo
I Articolo
1 1.
La presente legge reca norme finalizzate alla prevenzione, alla cura
ed al
reinserimento sociale
degli alcoldipendenti, ai sensi della
risoluzione del
Parlamento europeo
del 12
marzo 1982 sui problemi dell'alcolismo
nei Paesi della Comunità, della risoluzione del
Consiglio e
dei rappresentanti
dei governi degli Stati membri riuniti in sede di consiglio, del 29
maggio 1986, concernente l'abuso di
alcol, e
delle indicazioni
della Organizzazione mondiale della sanità,
con particolare
riferimento al piano d'azione europeo per l'alcol
di cui
alla risoluzione del
17 settembre 1992, adottata a Copenaghen
dal Comitato
regionale per l'Europa della Organizzazione stessa, ed alla Carta
europea sull'alcol, adottata a Parigi nel 1995. 2.
Ai fini della
presente legge, per bevanda alcolica si intende ogni
prodotto contenente alcol alimentare con gradazione superiore a
1,2 gradi
di alcol
e per bevanda
superalcolica ogni prodotto con gradazione superiore al 21 per cento di
alcol in volume. Articolo
2 La
presente legge: a)
tutela il diritto delle persone, ed in particolare dei bambini e
degli adolescenti,
ad una
vita familiare, sociale e lavorativa protetta
dalle conseguenze
legate all'abuso di bevande alcoliche e superalcoliche; b)
favorisce l'accesso
delle persone
che abusano
di bevande alcoliche e superalcoliche e dei loro familiari a
trattamenti sanitari ed assistenziali adeguati; c)
favorisce l'informazione e l'educazione sulle conseguenze
derivanti dal consumo e dall'abuso di bevande alcoliche
e superalcoliche; d)
promuove la ricerca e garantisce adeguati livelli di formazione e di
aggiornamento del personale che si occupa dei problemi alcolcorrelati; e)
favorisce le organizzazioni del privato sociale senza scopo di
lucro e le associazioni di auto-mutuo aiuto finalizzate a prevenire o a
ridurre i problemi alcolcorrelati. Articolo
3 1.
Con atto di indirizzo e coordinamento, adottato entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi
dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sentita la Consulta di
cui all'articolo 4, nel rispetto delle competenze attribuite allo
Stato ed alle regioni dal
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e delle previsioni del piano
sanitario nazionale, sono definiti: 2.
Entro sessanta
giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il Ministro
dell'interno adotta i provvedimenti opportuni
affinché siano
intensificati i
controlli sulle strade durante le ore in cui è maggiore il
rischio di incidenti legati al consumo
e all'abuso
di alcol, dotando
gli addetti ai controlli di attrezzature idonee, secondo una
distribuzione territoriale sufficiente a garantire un'attività di
controllo continuativa. 3.
Entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la
Commissione unica del
farmaco adotta un provvedimento diretto
ad assicurare che siano erogati a carico del Servizio sanitario
nazionale i farmaci utilizzati nelle terapie antiabuso
o anticraving dell'alcolismo, per i quali è necessaria la
prescrizione medico-specialistica. I medicinali, inseriti in classe H,
sono dispensati dalle farmacie ospedaliere e per il tramite delle
farmacie territoriali,
secondo modalità definite
con decreto del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sentite
le organizzazioni
più rappresentative delle farmacie
pubbliche e
private e
le organizzazioni
delle imprese distributrici. 4.
Per la realizzazione delle attività di monitoraggio di cui al
comma 1,
lettera c), è
autorizzata la spesa massima di lire 1.000 milioni
annue a decorrere dall'anno 2001. Per la realizzazione delle
attività di informazione e di prevenzione di cui al comma 1, lettera
d), è
autorizzata la
spesa massima di lire 2.000 milioni annue a decorrere
dall'anno 2001.
Per le
attività di cui al
comma 2 è autorizzata la
spesa massima di lire 1.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001. Articolo
4 1.
È istituita
la Consulta nazionale sull'alcol e sui problemi alcolcorrelati,
di seguito denominata "Consulta", composta da: 2.
La Consulta nomina al proprio interno un vicepresidente. 3.
Per ognuno dei membri della Consulta di cui al comma 1, lettere c),
d), e), f) ed h), è designato un membro supplente. I componenti
della Consulta
durano in
carica tre
anni e
possono essere
riconfermati. Entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
sono definite le modalità e l'entità dei rimborsi spese e dei
gettoni di presenza assegnati ai componenti della Consulta di cui al
comma 1, lettere b), c), f) e g). 4.
La Consulta
si riunisce
ogni due mesi e su richiesta di un terzo
dei suoi
componenti. Per
la validità
delle riunioni è
richiesta la
presenza della
metà dei componenti. Con decreto del Ministro
per la solidarietà sociale si provvede alla disciplina del
funzionamento e dell'organizzazione della Consulta. 5.
La Consulta: 6.
Per l'istituzione
ed il
funzionamento della
Consulta è
autorizzata la spesa di
lire 125 milioni annue a decorrere dall'anno 2001. Articolo
5 1.
Entro sessanta
giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge,
ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio
1997, n.
127, e
successive modificazioni, gli ordinamenti didattici
dei corsi
di diploma
universitario relativi
alle professioni sanitarie
o a quelle ad indirizzo sociale e psicologico nonché
del corso
di laurea in medicina e chirurgia possono essere modificati
allo scopo
di assicurare,
quale corso
di studio,
l'apprendimento dell'alcologia. Articolo
6 1.
Al decreto
legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni: 2.
Il Ministro
dei trasporti
e della navigazione,
con propri decreti, emanati
ai sensi
dell'articolo 123, comma 10, del decreto legislativo
30 aprile
1992, n. 285,
provvede all'integrazione dei programmi
di esame
per l'accertamento dell'idoneità tecnica degli insegnanti e
degli istruttori delle autoscuole per conducenti nonché dei programmi
di esame per il conseguimento della patente di guida al fine
di assicurare
un'adeguata informazione
sui rischi derivanti dall'assunzione
di bevande
alcoliche e
superalcoliche prima della guida. 3.
Entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge,
il Governo adotta,
ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n.
400, una modifica al comma 1 dell'articolo 379
del regolamento
di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della
strada, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992,
n. 495, che preveda la modifica della concentrazione alcolemica
portandola da 0,8 grammi per litro a 0,5 grammi per litro. Articolo
7 1.
All'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n.
540, sono
aggiunte, in
fine, le parole: "con particolare
riferimento alle
controindicazioni provocate
dalla interazione del
medicinale con
bevande alcoliche e superalcoliche, nonché l'eventuale
pericolosità per
la guida
derivante dall'assunzione dello stesso medicinale". Articolo
8 1.
Il Ministro della sanità trasmette al Parlamento una relazione sugli
interventi realizzati
ai sensi
della presente
legge, predisposta sulla
base delle
relazioni inviate
dalle regioni, ai sensi dell'articolo 9, comma 2. Capo
II Articolo
9 1.
Le regioni
e le
province autonome
di Trento e di Bolzano provvedono,
nell'ambito delle
risorse destinate
all'assistenza sanitaria rese
disponibili dal Fondo
sanitario nazionale,
alla programmazione degli
interventi di prevenzione, cura, riabilitazione e
reinserimento sociale
dei soggetti
con problemi
e patologie
alcolcorrelati, all'individuazione
dei servizi
e delle strutture, anche ospedaliere
e universitarie,
incaricati della realizzazione degli
interventi stessi,
compresi quelli per il trattamento in fase acuta
dei soggetti con
problemi e patologie alcolcorrelati, nonché alla
formazione ed all'aggiornamento degli operatori del settore, in
base ai
principi stabiliti
dalla presente legge ed alle previsioni dell'atto di indirizzo e
coordinamento di cui all'articolo 3. 2.
Le regioni
e le
province autonome
di Trento e di Bolzano trasmettono
entro il
30 giugno
di ogni
anno una
relazione al Ministero della
sanità sugli
interventi realizzati ai sensi della presente legge. Articolo
10 1.
Il trattamento
dei soggetti
con problemi
e patologie
alcolcorrelati è
svolto nelle
apposite unità operative collocate presso
le aziende
ospedaliere e le strutture sanitarie pubbliche e private
appositamente accreditate,
ai sensi dell'articolo 8-bis del decreto
legislativo 30
dicembre 1992,
n. 502,
introdotto dall'articolo 8
del decreto
legislativo 19
giugno 1999, n. 229, nonché presso le aziende
ospedaliero-universitarie di cui al decreto legislativo 21 dicembre
1999, n. 517. Articolo
11 1.
Nell'ambito della
loro programmazione
socio-sanitaria, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, fatte salve le
strutture esistenti, possono realizzare, a seconda delle esigenze del
territorio definite dalle
regioni e dalle province stesse, strutture di
accoglienza per
pazienti alcoldipendenti
che, nella
fase successiva a
quella acuta, necessitano di osservazione e cure prima dell'invio
al trattamento domiciliare o in day-hospital. 2.
La permanenza
presso le strutture di cui al comma 1 non può essere superiore a
trenta giorni. Articolo
12 1.
Le regioni, le aziende unità sanitarie locali ed i servizi per lo
svolgimento delle attività di prevenzione, cura, riabilitazione e
reinserimento sociale
dei soggetti
con problemi
e patologie
alcolcorrelati possono
svolgere la loro attività avvalendosi, anche mediante
apposita convenzione,
di enti ed associazioni pubbliche o private
che operano
per il perseguimento
degli obiettivi di cui all'articolo 1 della presente legge. Capo
III Articolo
13 1.
Entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge,
le emittenti radiotelevisive pubbliche e private e le agenzie
pubblicitarie, unitariamente
ai rappresentanti
della produzione,
tenuto conto anche dell'esigenza di valorizzare le produzioni tipiche ed
a denominazione
di origine
controllata, adottano un codice di autoregolamentazione
sulle modalità
e sui contenuti dei
messaggi pubblicitari relativi alle bevande alcoliche e superalcoliche. 2.
È vietata la pubblicità di bevande alcoliche e superalcoliche che: 3.
È vietata
la pubblicità
diretta o indiretta delle bevande alcoliche e superalcoliche nei luoghi
frequentati prevalentemente dai minori di 18 anni di età. 4.
È vietata
la pubblicità
radiotelevisiva di
bevande superalcoliche nella fascia oraria dalle 16 alle 19. 5.
È inoltre vietata in qualsiasi forma la pubblicità di bevande
superalcoliche: 6.
La violazione
delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è punita
con la
sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una
somma da
lire 5
milioni a
lire 20 milioni. La
sanzione è raddoppiata per ogni ulteriore trasgressione. 7.
La sanzione
di cui
al comma
6 si
applica altresì alle industrie
produttrici ed
ai responsabili
delle emittenti
radiotelevisive e degli organi di stampa nonché ai proprietari delle
sale cinematografiche. Articolo
14 1.
È vietata la vendita al banco di bevande superalcoliche nelle
aree di servizio situate lungo le autostrade dalle ore 22 alle ore 6. 2.
La violazione
della disposizione di cui al comma 1 è punita con la sanzione
amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 5 milioni
a lire 10 milioni. Articolo
15 1.
Nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di
infortuni sul
lavoro ovvero
per la sicurezza,
l'incolumità o la salute dei
terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, da
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, è fatto
divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e
superalcoliche. 2.
Per le
finalità previste
dal presente articolo i controlli alcolimetrici
nei luoghi
di lavoro
possono essere
effettuati esclusivamente dal
medico competente ai sensi dell'articolo 2, comma 1,
lettera d), del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, ovvero
dai medici del lavoro dei servizi per
la prevenzione
e la
sicurezza negli
ambienti di lavoro con funzioni
di vigilanza competenti per territorio delle aziende unità
sanitarie locali. 3.
Ai lavoratori affetti da patologie alcolcorrelate che intendano accedere
ai programmi
terapeutici e
di riabilitazione
presso i servizi di
cui all'articolo
9, comma 1, o presso
altre strutture riabilitative, si
applica l'articolo 124 del testo unico delle leggi in
materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e
riabilitazione dei
relativi stati
di tossicodipendenza,
approvato con
decreto del
Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. 4.
Chiunque contravvenga
alle disposizioni di cui al comma 1 è punito
con la
sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da
lire 1 milione a lire 5 milioni. Capo
IV Articolo
16 1.
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a
lire 4.125
milioni annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante
corrispondente riduzione
dello stanziamento
iscritto, ai fini del
bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito
dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del
Ministero del
tesoro, del
bilancio e
della programmazione economica
per l'anno
finanziario 2001, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero della sanità. 2.
Il Ministro
del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica
è autorizzato
ad apportare,
con propri
decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
La presente
legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Raccolta ufficiale
degli atti
normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data
a Roma, addì 30 marzo 2001 |