S.I.L.Po.L.

Sindacato Italiano Lavoratori Polizia Locale

Legge
30 marzo 2001, n. 125

Legge quadro in materia di alcool e di problemi alcolcorrelati 

Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2001

 testo in vigore dal: 3-5-2001

 La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
(Oggetto - Definizioni)

1. La presente legge reca norme finalizzate alla prevenzione, alla cura  ed  al  reinserimento  sociale  degli alcoldipendenti, ai sensi della  risoluzione  del  Parlamento  europeo  del  12  marzo 1982 sui problemi  dell'alcolismo nei Paesi della Comunità, della risoluzione del  Consiglio  e  dei  rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di consiglio, del 29 maggio 1986, concernente l'abuso di  alcol,  e  delle  indicazioni della Organizzazione mondiale della sanità,  con  particolare  riferimento al piano d'azione europeo per l'alcol  di  cui  alla  risoluzione del 17 settembre 1992, adottata a Copenaghen  dal  Comitato regionale per l'Europa della Organizzazione stessa, ed alla Carta europea sull'alcol, adottata a Parigi nel 1995.

2.  Ai  fini della presente legge, per bevanda alcolica si intende ogni  prodotto contenente alcol alimentare con gradazione superiore a 1,2  gradi  di  alcol  e  per bevanda superalcolica ogni prodotto con gradazione superiore al 21 per cento di alcol in volume.

 

Articolo 2 silpol
(Finalità)

La presente legge:

a)  tutela il diritto delle persone, ed in particolare dei bambini e  degli  adolescenti,  ad  una  vita familiare, sociale e lavorativa protetta  dalle  conseguenze  legate all'abuso di bevande alcoliche e superalcoliche;

b)  favorisce  l'accesso  delle  persone  che  abusano  di bevande alcoliche e superalcoliche e dei loro familiari a trattamenti sanitari ed assistenziali adeguati;

c)  favorisce l'informazione e l'educazione sulle conseguenze derivanti dal consumo e dall'abuso di bevande alcoliche  e superalcoliche;

d) promuove la ricerca e garantisce adeguati livelli di formazione e di aggiornamento del personale che si occupa dei problemi alcolcorrelati;

e)  favorisce le organizzazioni del privato sociale senza scopo di lucro e le associazioni di auto-mutuo aiuto finalizzate a prevenire o a ridurre i problemi alcolcorrelati.

 

Articolo 3
(Attribuzioni dello Stato)

1.  Con atto di indirizzo e coordinamento, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sentita la Consulta di  cui all'articolo 4, nel rispetto delle competenze attribuite allo Stato  ed alle regioni dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e delle previsioni del piano sanitario nazionale, sono definiti:
a)  i  requisiti minimi, strutturali ed organizzativi, dei servizi per lo svolgimento delle attività di prevenzione, cura, riabilitazione  e  reinserimento  sociale dei soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati, secondo criteri che tengano conto dell'incidenza territoriale degli stessi;
b)  gli standard minimi di attività dei servizi individuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per lo svolgimento delle funzioni indicate alla lettera a);
c)  i  criteri  per il monitoraggio dei dati relativi all'abuso di alcol e ai problemi alcolcorrelati, da realizzare secondo modalità che  garantiscano  l'elaborazione  e  la  diffusione  degli  stessi a livello regionale e nazionale;
d)  le azioni di informazione e di prevenzione da realizzare nelle scuole,  nelle  università, nelle accademie militari, nelle caserme, negli istituti penitenziari e nei luoghi di aggregazione giovanile.

2.  Entro  sessanta  giorni  dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro  dell'interno adotta i provvedimenti opportuni  affinché  siano  intensificati  i  controlli sulle strade durante le ore in cui è maggiore il rischio di incidenti legati al consumo  e  all'abuso  di  alcol, dotando gli addetti ai controlli di attrezzature idonee, secondo una distribuzione territoriale sufficiente a garantire un'attività di controllo continuativa.

3.  Entro  trenta  giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Commissione unica  del farmaco adotta un provvedimento  diretto ad assicurare che siano erogati a carico del Servizio sanitario nazionale i farmaci utilizzati nelle terapie antiabuso  o anticraving dell'alcolismo, per i quali è necessaria la prescrizione medico-specialistica. I medicinali, inseriti in classe H, sono dispensati dalle farmacie ospedaliere e per il tramite delle farmacie  territoriali, secondo modalità  definite con decreto del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  sentite  le  organizzazioni  più rappresentative delle farmacie  pubbliche  e  private  e  le  organizzazioni  delle imprese distributrici.

4.  Per la realizzazione delle attività di monitoraggio di cui al comma  1,  lettera  c), è autorizzata la spesa massima di lire 1.000 milioni  annue a decorrere dall'anno 2001. Per la realizzazione delle attività di informazione e di prevenzione di cui al comma 1, lettera d),  è  autorizzata  la  spesa massima di lire 2.000 milioni annue a decorrere  dall'anno  2001.  Per  le  attività  di cui al comma 2 è autorizzata  la spesa massima di lire 1.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.

   

Articolo 4
(Consulta nazionale sull'alcol e sui problemi alcolcorrelati)

1.  È  istituita  la Consulta nazionale sull'alcol e sui problemi alcolcorrelati, di seguito denominata "Consulta", composta da:
a
) il Ministro per la solidarietà sociale, che la presiede;
b
)  tre  membri designati dal Ministro per la solidarietà sociale fra persone che abbiano maturato una comprovata esperienza professionale in tema di alcol e di problemi alcolcorrelati;
c)  quattro  membri  designati  dalla  Conferenza permanente per i rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
d)  il  direttore  dell'Istituto  superiore  di  sanità  o un suo delegato;
e)  un  rappresentante  del  Consiglio  nazionale  delle ricerche, designato dal suo presidente;
f)  due membri designati dal Ministro per la solidarietà sociale, di  cui uno su proposta delle associazioni di volontariato ed uno su proposta delle associazioni di auto-mutuo aiuto attive nel settore;
g)  due membri designati dal Ministro per la solidarietà sociale, di cui uno su  proposta  del  Ministro  delle politiche agricole e forestali  ed uno su proposta delle associazioni dei produttori e dei commercianti di bevande alcoliche;
h) due membri designati dal Ministro della sanità;
i)  due  membri  designati  dal  Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
l)  il  presidente  della  Società italiana di alcologia o un suo delegato.

2. La Consulta nomina al proprio interno un vicepresidente.

3. Per ognuno dei membri della Consulta di cui al comma 1, lettere c),  d), e), f) ed h), è designato un membro supplente. I componenti della   Consulta   durano   in  carica  tre  anni  e  possono  essere riconfermati.  Entro  sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  sono definite le modalità e l'entità dei rimborsi spese e dei gettoni di presenza assegnati ai componenti della Consulta di cui al comma 1, lettere b), c), f) e g).

4.  La  Consulta  si  riunisce  ogni due mesi e su richiesta di un terzo  dei  suoi  componenti.  Per  la  validità  delle  riunioni è richiesta  la  presenza  della  metà dei componenti. Con decreto del Ministro  per la solidarietà sociale si provvede alla disciplina del funzionamento e dell'organizzazione della Consulta.

5. La Consulta:
a
)   collabora  nella  predisposizione  della  relazione  prevista dall'articolo  8, esaminando, a tale fine, i dati relativi allo stato di   attuazione   della   presente  legge  e  quelli  risultanti  dal monitoraggio  effettuato  ai  sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
b)  formula  proposte ai Ministri competenti, alle regioni ed alle province  autonome  di Trento e di Bolzano per il perseguimento delle inalità  e  degli obiettivi definiti dall'articolo 1 nei rispettivi ambiti di competenza;
c)  collabora  con  enti  ed  organizzazioni internazionali che si occupano  di  alcol  e  di  problemi  alcolcorrelati, con particolare riferimento  all'Organizzazione  mondiale  della sanità, secondo gli indirizzi definiti dal Ministro della sanità;
d)  fornisce ai Ministri competenti, alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano pareri in ogni altro ambito attinente all'alcol  e ai problemi alcolcorrelati in riferimento alle finalità della presente legge.

6.  Per  l'istituzione  ed  il  funzionamento  della  Consulta  è autorizzata  la spesa di lire 125 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.

   

Articolo 5
(Modifiche agli ordinamenti didattici universitari)

1.  Entro  sessanta  giorni  dalla data di entrata in vigore della presente  legge,  ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio  1997,  n.  127,  e  successive modificazioni, gli ordinamenti didattici   dei   corsi   di   diploma  universitario  relativi  alle professioni  sanitarie  o a quelle ad indirizzo sociale e psicologico nonché  del  corso  di laurea in medicina e chirurgia possono essere modificati   allo   scopo  di  assicurare,  quale  corso  di  studio, l'apprendimento dell'alcologia.

 

Articolo 6
(Modifiche al codice della strada)

1.  Al  decreto  legislativo  30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a
)  all'articolo 119, comma 8, lettera c), dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Qualora siano sottoposti a visita aspiranti conducenti  che  manifestano  comportamenti  o  sintomi associabili a patologie  alcolcorrelate,  le commissioni mediche sono integrate con la  presenza  di  un  medico  dei  servizi  per  lo svolgimento delle attività   di  prevenzione,  cura,  riabilitazione  e  reinserimento sociale dei soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati";
b)  all'articolo 186, comma 4, le parole: "In caso di incidente o" sono soppresse.

2.  Il  Ministro  dei  trasporti  e  della navigazione, con propri decreti,  emanati  ai  sensi dell'articolo 123, comma 10, del decreto legislativo  30  aprile  1992,  n. 285, provvede all'integrazione dei programmi  di  esame  per l'accertamento dell'idoneità tecnica degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole per conducenti nonché dei programmi di esame per il conseguimento della patente di guida al fine  di  assicurare  un'adeguata  informazione  sui rischi derivanti dall'assunzione  di  bevande  alcoliche  e superalcoliche prima della guida.

3.  Entro  tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,  il  Governo adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge  23  agosto 1988, n. 400, una modifica al comma 1 dell'articolo 379  del  regolamento  di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della  strada, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992,  n. 495, che preveda la modifica della concentrazione alcolemica portandola da 0,8 grammi per litro a 0,5 grammi per litro.

   

Articolo 7
(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540)

1. All'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.  540,  sono  aggiunte,  in  fine, le parole: "con particolare   riferimento   alle  controindicazioni  provocate  dalla interazione  del  medicinale  con bevande alcoliche e superalcoliche, nonché l'eventuale   pericolosità   per   la   guida   derivante dall'assunzione dello stesso medicinale".

 

Articolo 8
(Relazione al Parlamento)

1. Il Ministro della sanità trasmette al Parlamento una relazione sugli   interventi   realizzati   ai   sensi  della  presente  legge, predisposta  sulla  base  delle  relazioni  inviate dalle regioni, ai sensi dell'articolo 9, comma 2.

 

Capo II
COMPETENZE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

 

Articolo 9
(Attribuzioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano)

1.  Le  regioni  e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano provvedono,   nell'ambito   delle  risorse  destinate  all'assistenza sanitaria  rese  disponibili  dal  Fondo  sanitario  nazionale,  alla programmazione  degli interventi di prevenzione, cura, riabilitazione e  reinserimento  sociale  dei  soggetti  con  problemi  e  patologie alcolcorrelati,  all'individuazione  dei  servizi  e delle strutture, anche  ospedaliere  e  universitarie,  incaricati della realizzazione degli  interventi  stessi, compresi quelli per il trattamento in fase acuta  dei  soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati, nonché alla  formazione ed all'aggiornamento degli operatori del settore, in base  ai  principi  stabiliti dalla presente legge ed alle previsioni dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 3.

2.  Le  regioni  e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano trasmettono  entro  il  30  giugno  di  ogni  anno  una  relazione al Ministero  della  sanità  sugli interventi realizzati ai sensi della presente legge.

 

Articolo 10
(Intervento ospedaliero)

1.   Il   trattamento   dei  soggetti  con  problemi  e  patologie alcolcorrelati  è  svolto  nelle apposite unità operative collocate presso  le  aziende  ospedaliere e le strutture sanitarie pubbliche e private  appositamente  accreditate, ai sensi dell'articolo 8-bis del decreto   legislativo   30   dicembre   1992,   n.   502,  introdotto dall'articolo  8  del  decreto  legislativo  19  giugno 1999, n. 229, nonché presso le aziende ospedaliero-universitarie di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517.

 

Articolo 11
(Strutture di accoglienza)

1.  Nell'ambito  della  loro  programmazione  socio-sanitaria,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, fatte salve le strutture esistenti, possono realizzare, a seconda delle esigenze del territorio  definite dalle regioni e dalle province stesse, strutture di   accoglienza   per   pazienti  alcoldipendenti  che,  nella  fase successiva  a  quella acuta, necessitano di osservazione e cure prima dell'invio al trattamento domiciliare o in day-hospital.

2.  La  permanenza  presso le strutture di cui al comma 1 non può essere superiore a trenta giorni.

 

Articolo 12
(Collaborazione con enti ed associazioni)

1. Le regioni, le aziende unità sanitarie locali ed i servizi per lo svolgimento delle attività di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento   sociale   dei   soggetti  con  problemi  e  patologie alcolcorrelati  possono svolgere la loro attività avvalendosi, anche mediante  apposita  convenzione,  di enti ed associazioni pubbliche o private  che  operano  per  il  perseguimento  degli obiettivi di cui all'articolo 1 della presente legge.

 

Capo III
DISPOSIZIONI SULLA PUBBLICITÀ E SUL CONSUMO DELLE BEVANDE ALCOLICHE E IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

Articolo 13
(Disposizioni in materia di pubblicità)

1.  Entro  sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,  le emittenti radiotelevisive pubbliche e private e le agenzie pubblicitarie,  unitariamente  ai  rappresentanti  della  produzione, tenuto conto anche dell'esigenza di valorizzare le produzioni tipiche ed  a  denominazione  di  origine  controllata, adottano un codice di autoregolamentazione  sulle  modalità  e  sui contenuti dei messaggi pubblicitari relativi alle bevande alcoliche e superalcoliche.

2. È vietata la pubblicità di bevande alcoliche e superalcoliche che:
a
)  sia trasmessa all'interno di programmi rivolti ai minori e nei quindici  minuti  precedenti  e  successivi  alla  trasmissione degli stessi;
b
)  attribuisca efficacia o indicazioni terapeutiche che non siano espressamente riconosciute dal Ministero della sanità;
c
)   rappresenti   minori  intenti  al  consumo  di  alcol  ovvero rappresenti  in  modo  positivo  l'assunzione  di bevande alcoliche o superalcoliche.

3.  È  vietata  la  pubblicità diretta o indiretta delle bevande alcoliche e superalcoliche nei luoghi frequentati prevalentemente dai minori di 18 anni di età.

4.   È   vietata   la   pubblicità  radiotelevisiva  di  bevande superalcoliche nella fascia oraria dalle 16 alle 19.

5. È inoltre vietata in qualsiasi forma la pubblicità di bevande superalcoliche:
a
) sulla stampa giornaliera e periodica destinata ai minori;
b
)  nelle  sale  cinematografiche in occasione della proiezione di film destinati prevalentemente alla visione dei minori.

6.  La  violazione  delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è punita  con  la  sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una  somma  da  lire  5  milioni  a  lire  20 milioni. La sanzione è raddoppiata per ogni ulteriore trasgressione.

7.  La  sanzione  di  cui  al  comma  6  si  applica altresì alle industrie    produttrici   ed   ai   responsabili   delle   emittenti radiotelevisive e degli organi di stampa nonché ai proprietari delle sale cinematografiche.

 

Articolo 14
(Vendita di bevande superalcoliche sulle autostrade)

1.  È vietata la vendita al banco di bevande superalcoliche nelle aree di servizio situate lungo le autostrade dalle ore 22 alle ore 6.

2.  La  violazione  della disposizione di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 5 milioni a lire 10 milioni.

 

Articolo 15
(Disposizioni per la sicurezza sul lavoro)

1. Nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni  sul  lavoro  ovvero  per  la sicurezza, l'incolumità o la salute  dei  terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della  previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente  legge, è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.

2.  Per  le  finalità  previste dal presente articolo i controlli alcolimetrici   nei   luoghi  di  lavoro  possono  essere  effettuati esclusivamente  dal medico competente ai sensi dell'articolo 2, comma 1,  lettera  d), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive  modificazioni,  ovvero  dai medici del lavoro dei servizi per  la  prevenzione  e  la  sicurezza  negli  ambienti di lavoro con funzioni  di vigilanza competenti per territorio delle aziende unità sanitarie locali.

3. Ai lavoratori affetti da patologie alcolcorrelate che intendano accedere  ai  programmi  terapeutici  e  di  riabilitazione  presso i servizi  di  cui  all'articolo  9,  comma 1, o presso altre strutture riabilitative,  si applica l'articolo 124 del testo unico delle leggi in  materia  di  disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,   cura   e   riabilitazione   dei   relativi   stati  di tossicodipendenza,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

4.  Chiunque  contravvenga  alle disposizioni di cui al comma 1 è punito  con  la  sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 5 milioni.

 

Capo IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 16
(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a  lire  4.125  milioni annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai fini   del  bilancio  triennale  2001-2003,  nell'ambito  dell'unità previsionale  di  base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di  previsione  del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della programmazione  economica  per  l'anno finanziario 2001, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità.

2.  Il  Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica  è  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le occorrenti variazioni di bilancio.

   

         La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 marzo 2001