IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto
l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 80, commi 8 e
9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche
ed integrazioni;
Visti
gli
articoli
239
e
240 e l'appendice X al titolo III del decreto
del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive
modifiche ed integrazioni;
Udito
il
parere
del
Consiglio
di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi
nell'adunanza del 9 aprile 2001;
Vista
la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 9 maggio 2001;
Sulla
proposta
dei Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti e della
navigazione;
Emana
il seguente regolamento:
Articolo
1
Modifiche all'articolo 239 del
decreto del
Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
1. All'articolo
239 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) del comma 2 é sostituita dalla
seguente:
"a)
essere iscritte nel registro o nell'albo di cui all'articolo 10
del decreto del
Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558,
ed esercitare
effettivamente tutte
le attività
previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
122;";
b) il comma 3 é sostituito dal seguente:
"3.
Le imprese
per le
quali sono
rilasciati gli
atti di concessione
devono essere dotate di locali che, oltre a possedere le prescritte
autorizzazioni amministrative devono avere:
a)
superficie di officina non inferiore 120 m2;
b)
larghezza, lato ingresso, non inferiore a 6 m;
c)
ingresso avente larghezza
ed altezza
rispettivamente non inferiori
a 2,50 m e 3,50 m.";
c) dopo il comma 3, é aggiunto il seguente:
"3-bis. Le imprese devono essere altresì permanentemente dotate
delle attrezzature
e strumentazioni
indicate nell'appendice
X al presente titolo.";
d) la lettera b) del comma 4 é sostituita dalla
seguente:
"b)
deve essere
iscritta nel
registro o
nell'albo di
cui all'articolo 10 del
decreto del
Presidente della
Repubblica 14 dicembre 1999,
n. 558, ed esercitare effettivamente almeno una delle attività
previste dall'articolo
1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,
n. 122. Qualora eserciti più di una delle predette attività, può
partecipare a
raggruppamenti individuati
nell'ambito di un
consorzio esclusivamente
per il numero di
attività effettivamente svolte strettamente necessario a garantire a ciascun raggruppamento la copertura
di tutte le attività previste dall'articolo 1, comma 3, della
citata legge
n. 122
del 1992,
senza cioé
determinare duplicazioni
di competenze
tra le imprese di
autoriparazione partecipanti al raggruppamento stesso;";
e) nel comma 4, le parole: "ed essere dotata
delle attrezzature e strumentazioni tra
quelle indicate
nell'appendice X al presente
titolo nonché di quelle indicate nelle tabelle approvate col decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione di cui all'articolo 1, comma
1, lettera
a), della
legge 26
settembre 1996,
n. 507, necessarie per
la propria attività di sezione." sono soppresse;
f) dopo la
lettera d)
del comma
4, é aggiunta la
seguente lettera e):
"e)
deve essere
permanentemente dotata delle
attrezzature e strumentazioni indicate nell'appendice X al presente
titolo.";
g) dopo il comma 4, é aggiunto il seguente:
"4-bis. Le imprese,
anche se
aderenti a consorzi,
titolari di concessione concernente
esclusivamente il servizio di revisione dei motocicli
e dei
ciclomotori a
due ruote,
oltre a possedere le
prescritte autorizzazioni
amministrative, devono
avere la
disponibilità di
un locale adibito ad
officina con superficie non inferiore
a 80
metri quadrati,
larghezza non inferiore a 4 metri, ingresso con larghezza ed altezza non
inferiori, rispettivamente, a 2 e 2,5 metri. Esse devono altresì essere
permanentemente dotate delle attrezzature
e strumentazioni indicate al comma 1-ter dell'appendice X al
presente titolo.".
Articolo
2
Modifiche all'articolo 240 del
decreto del
Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 silpol
1. All'articolo
240 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera g) del comma 1 é sostituita dalla
seguente:
"g) aver
conseguito un diploma di perito industriale, di geometra o
di maturità
scientifica ovvero un diploma di laurea o di laurea breve in
ingegneria;";
b) dopo la lettera g) del comma 1, é aggiunta
la seguente:
"h)
aver superato
un apposito corso di
formazione organizzato secondo
le modalità
stabilite dal
Dipartimento dei
trasporti terrestri.";
c) il comma 2 é sostituito dal seguente:
"2.
Il responsabile
tecnico deve
inoltre svolgere
la propria attività in
maniera continuativa
presso la
sede operativa
dell'impresa o
presso il
consorzio cui
é stata rilasciata
la concessione stessa.
Il responsabile tecnico non può operare presso più
di una sede operativa di impresa o presso più di un consorzio
che effettui il servizio di
revisione ed é tenuto a presenziare e certificare personalmente tutte le
fasi delle operazioni di revisione che
si riferiscono
alla sua responsabilità. In caso di temporanea assenza
od impedimento
del responsabile tecnico, quest'ultimo può essere
sostituito, per
un periodo
non superiore a trenta
giorni l'anno, dai
soggetti e con i criteri stabiliti dal Dipartimento dei trasporti
terrestri.".
Articolo
3
Modifiche all'appendice X al titolo III
del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
1. All'appendice
X al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495, come modificata con decreto del
Presidente della Repubblica 28 settembre 2000, n. 329, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera e) dell'articolo 1-bis é aggiunta
la seguente lettera:
"f)
analizzatore dei gas di scarico: apparecchiatura in grado di
valutare le emissioni allo
scarico dei ciclomotori e motoveicoli con motore
ad accensione
comandata a
due e quattro
tempi. Tale
apparecchiatura dovrà
essere in grado di
controllare le emissioni inquinanti del CO, CO2, HC e O2.";
b) dopo il comma 1-bis é aggiunto il seguente:
"1-ter. Le imprese
o i
consorzi abilitati alle revisioni dei veicoli
a due ruote
devono possedere
le seguenti attrezzature e strumentazioni:
a) banco prova
freni: apparecchiatura che consente di eseguire la verifica
delle condizioni di efficienza dei dispositivi di frenatura dei
ciclomotori e motoveicoli a due ruote misurando su ogni ruota la
forza di frenatura. I banchi prova freni devono avere:
1)
carico ammissibile per ruota non inferiore a 5.000 N;
2)
sistema di misurazione elettronico;
3)
stampante dei dati misurati;
4)
fondo scala di misura non inferiore a 3.000 N;
5)
sistema di pesatura che permetta di individuare la massa su ogni
singola ruota con portata di almeno 5.000 N;
b) analizzatore dei gas di
scarico: apparecchiatura in grado di valutare
le emissioni allo scarico dei ciclomotori e motoveicoli con motore
di accensione
comandata a
due e quattro tempi.
Tale apparecchiatura dovrà
essere in grado di
controllare le emissioni inquinanti del CO, CO2, HC e O2;
c) fonometro: strumento di
tipo omologato capace di determinare il
rumore di diversi
livelli, spettri e forme d'onda provenienti da una sorgente
sonora;
d) prova fari: apparecchiatura di tipo omologato per il controllo e la
determinazione dell'orientamento e della intensità luminosa dei
proiettori dei ciclomotori e dei motoveicoli sottoposti a revisione;
e) ponte
sollevatore: attrezzatura
che permette di sollevare il ciclomotore
o motoveicolo,
a due
ruote, ad
un'altezza tale che consenta di
verificare le
strutture e gli organi
di trasmissione dello stesso. Devono altresì essere assicurati:
1)
uno spazio
libero di larghezza di almeno 60 cm intorno al ponte;
2)
circuiti di sicurezza che permettano l'arresto del movimento discendente
del ponte;
3)
dispositivi di
sicurezza contro
l'improvvisa perdita di pressione nel sistema idraulico;
4) un dispositivo di sicurezza nei confronti del sovraccarico;
f) contagiri: apparecchiatura che consente di misurare il numero di
giri del
motore del ciclomotore o motoveicolo senza procedere a smontaggi
delle parti meccaniche dello stesso.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta
ufficiale degli
atti normativi
della Repubblica
italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addì 5 giugno 2001 |