S.I.L.Po.L.

Sindacato Italiano Lavoratori Polizia Locale

Decreto Presidente della Repubblica
5 giugno 2001
, n. 360

Regolamento recante modifiche agli articoli 239 e 240 e all'appendice X al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente: "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada"

Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3 ottobre 2001


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

   Visto l'articolo 87 della Costituzione;

  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

  Visto l'articolo 80, commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni;

  Visti  gli  articoli  239  e  240 e l'appendice X al titolo III del decreto  del  Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche ed integrazioni;

  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 aprile 2001;

  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2001;

  Sulla  proposta  dei Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione;

 

Emana
il seguente regolamento:

 

Articolo 1
Modifiche   all'articolo   239   del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

  1.  All'articolo 239 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) la lettera a) del comma 2 é sostituita dalla seguente:
    "a)  essere iscritte nel registro o nell'albo di cui all'articolo 10  del  decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558,   ed  esercitare  effettivamente  tutte  le  attività  previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122;";

    b) il comma 3 é sostituito dal seguente:
    "3.  Le  imprese  per  le  quali  sono  rilasciati  gli  atti  di concessione  devono essere dotate di locali che, oltre a possedere le prescritte autorizzazioni amministrative devono avere:
      a) superficie di officina non inferiore 120 m2;
      b) larghezza, lato ingresso, non inferiore a 6 m;
      c) ingresso  avente  larghezza  ed  altezza rispettivamente non
inferiori a 2,50 m e 3,50 m.";

    c) dopo il comma 3, é aggiunto il seguente:
    "3-bis.  Le imprese devono essere altresì permanentemente dotate delle  attrezzature  e  strumentazioni  indicate  nell'appendice X al presente titolo.";

    d) la lettera b) del comma 4 é sostituita dalla seguente:
    "b)  deve  essere  iscritta  nel  registro  o  nell'albo  di  cui all'articolo  10  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 14 dicembre  1999, n. 558, ed esercitare effettivamente almeno una delle attività  previste  dall'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,  n. 122. Qualora eserciti più di una delle predette attività, può  partecipare  a  raggruppamenti  individuati  nell'ambito  di un consorzio  esclusivamente  per  il numero di attività effettivamente svolte  strettamente  necessario a garantire a ciascun raggruppamento la copertura di tutte le attività previste dall'articolo 1, comma 3, della   citata  legge  n.  122  del  1992,  senza  cioé  determinare duplicazioni   di   competenze  tra  le  imprese  di  autoriparazione partecipanti al raggruppamento stesso;";

    e) nel comma 4, le parole: "ed essere dotata delle attrezzature e strumentazioni  tra  quelle  indicate  nell'appendice  X  al presente titolo nonché di quelle indicate nelle tabelle approvate col decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di cui all'articolo 1, comma  1,  lettera  a),  della  legge  26  settembre  1996,  n.  507, necessarie per la propria attività di sezione." sono soppresse;

    f) dopo  la  lettera  d)  del  comma  4,  é aggiunta la seguente lettera e):
    "e)  deve  essere  permanentemente  dotata  delle  attrezzature e strumentazioni indicate nell'appendice X al presente titolo.";

    g) dopo il comma 4, é aggiunto il seguente:
  "4-bis.  Le  imprese,  anche  se  aderenti  a consorzi, titolari di concessione  concernente  esclusivamente il servizio di revisione dei motocicli  e  dei  ciclomotori  a  due  ruote,  oltre  a possedere le prescritte    autorizzazioni    amministrative,   devono   avere   la disponibilità  di  un  locale adibito ad officina con superficie non inferiore  a  80  metri  quadrati, larghezza non inferiore a 4 metri, ingresso con larghezza ed altezza non inferiori, rispettivamente, a 2 e 2,5 metri. Esse devono altresì essere permanentemente dotate delle attrezzature  e strumentazioni indicate al comma 1-ter dell'appendice X al presente titolo.".

 


Articolo 2
Modifiche   all'articolo   240   del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
silpol

  1.  All'articolo 240 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) la lettera g) del comma 1 é sostituita dalla seguente:
    "g) aver conseguito un diploma di perito industriale, di geometra o  di  maturità  scientifica ovvero un diploma di laurea o di laurea breve in ingegneria;";

    b) dopo la lettera g) del comma 1, é aggiunta la seguente:
    "h)  aver  superato  un  apposito corso di formazione organizzato secondo   le  modalità  stabilite  dal  Dipartimento  dei  trasporti terrestri.";

    c) il comma 2 é sostituito dal seguente:
  "2.  Il  responsabile  tecnico  deve  inoltre  svolgere  la propria attività   in   maniera   continuativa   presso  la  sede  operativa dell'impresa  o  presso  il  consorzio  cui  é  stata  rilasciata la concessione  stessa.  Il responsabile tecnico non può operare presso più  di  una sede operativa di impresa o presso più di un consorzio che  effettui  il  servizio di revisione ed é tenuto a presenziare e certificare personalmente tutte le fasi delle operazioni di revisione che  si  riferiscono  alla sua responsabilità. In caso di temporanea assenza  od  impedimento  del responsabile tecnico, quest'ultimo può essere  sostituito,  per  un  periodo  non  superiore a trenta giorni l'anno,  dai  soggetti e con i criteri stabiliti dal Dipartimento dei trasporti terrestri.".

 


Articolo 3
Modifiche  all'appendice  X  al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

  1.  All'appendice  X al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica  16 dicembre 1992, n. 495, come modificata con decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 2000, n. 329, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) dopo la lettera e) dell'articolo 1-bis é aggiunta la seguente lettera:
    "f)  analizzatore dei gas di scarico: apparecchiatura in grado di valutare  le emissioni allo scarico dei ciclomotori e motoveicoli con motore   ad   accensione  comandata  a  due  e  quattro  tempi.  Tale apparecchiatura  dovrà  essere  in grado di controllare le emissioni inquinanti del CO, CO2, HC e O2.";

    b) dopo il comma 1-bis é aggiunto il seguente:
    "1-ter.  Le  imprese  o  i  consorzi abilitati alle revisioni dei veicoli  a  due  ruote  devono  possedere  le seguenti attrezzature e strumentazioni:
    a) banco prova freni: apparecchiatura che consente di eseguire la verifica  delle condizioni di efficienza dei dispositivi di frenatura dei  ciclomotori e motoveicoli a due ruote misurando su ogni ruota la forza di frenatura. I banchi prova freni devono avere:
      1) carico ammissibile per ruota non inferiore a 5.000 N;
      2) sistema di misurazione elettronico;
      3) stampante dei dati misurati;
      4) fondo scala di misura non inferiore a 3.000 N;
      5)  sistema di pesatura che permetta di individuare la massa su ogni singola ruota con portata di almeno 5.000 N;
    b) analizzatore  dei  gas di scarico: apparecchiatura in grado di valutare  le emissioni allo scarico dei ciclomotori e motoveicoli con motore   di   accensione  comandata  a  due  e  quattro  tempi.  Tale apparecchiatura  dovrà  essere  in grado di controllare le emissioni inquinanti del CO, CO2, HC e O2;
    c) fonometro:  strumento  di tipo omologato capace di determinare il  rumore  di diversi livelli, spettri e forme d'onda provenienti da una
sorgente sonora;
    d) prova fari:  apparecchiatura di tipo omologato per il controllo e la determinazione dell'orientamento e della intensità luminosa dei proiettori dei ciclomotori e dei motoveicoli sottoposti a revisione;
    e) ponte  sollevatore:  attrezzatura che permette di sollevare il ciclomotore  o  motoveicolo,  a  due  ruote,  ad  un'altezza tale che consenta  di  verificare  le  strutture  e gli organi di trasmissione dello stesso. Devono altresì essere assicurati:
      1)  uno  spazio  libero di larghezza di almeno 60 cm intorno al ponte;
      2) circuiti di sicurezza che permettano l'arresto del movimento discendente del ponte;
      3)  dispositivi  di  sicurezza  contro  l'improvvisa perdita di pressione nel sistema idraulico;
      4) un dispositivo di sicurezza nei confronti del sovraccarico;
    f) contagiri:  apparecchiatura che consente di misurare il numero di  giri  del  motore del ciclomotore o motoveicolo senza procedere a smontaggi delle parti meccaniche dello stesso.".


 
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

    Dato a Roma, addì 5 giugno 2001