IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
e
IL MINISTRO DELLE FINANZE
Visti gli articoli
da 6 a 12 della legge 1o aprile 1981, n. 121, recante: "Nuovo
ordinamento della pubblica sicurezza";
Visto
l'art. 16-quater, comma 2, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n.
8, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, recante
"Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità
pubblica";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n.
378, recante
"Approvazione del regolamento concernente le procedure di
raccolta, accesso,
comunicazione, correzione,
cancellazione ed integrazione dei
dati e delle informazioni, registrati negli archivi magnetici
del centro elaborazione dati di cui all'art. 8 della legge 1o
aprile 1981, n. 121", e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto
il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2000, n. 225,
recante modifiche al
decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio
1982, n.
378, in
materia di
accesso del personale della polizia
municipale allo
"schedario dei veicoli
rubati" presso il centro elaborazione dati del Dipartimento della
pubblica sicurezza;
Ritenuto di dover
definire le
modalità di collegamento fra il predetto
centro elaborazione dati ed i sistemi informativi posti a disposizione
del personale
della polizia
municipale addetto
ai servizi di polizia
stradale, a norma del richiamato decreto-legge n. 8 del 1993;
Acquisito il parere
del Garante
per la
protezione dei
dati personali;
Sentiti l'Associazione dei
comuni d'Italia (ANCI)
e l'Automobil club d'Italia (ACI);
Emana
il seguente decreto:
Art.
1.
Collegamenti telematici
1.
Al fine
di consentire,
a norma
dell'art. 16-quater
del decreto-legge 18 gennaio 1993,
n. 8, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 marzo 1993, n. 68, e dell'art. 10-bis del decreto del
Presidente della
Repubblica 3 maggio
1982, n.
378, e successive modificazioni
e integrazioni,
l'accesso del personale della polizia municipale
allo schedario
automotoveicoli rubati
del centro
di elaborazione dati di
cui all'art. 8 della legge 1o aprile 1981, n. 121, di seguito
denominato CED, sono attivati collegamenti telematici tra gli uffici della
polizia municipale e il predetto CED.
2.
I collegamenti telematici potranno avvenire direttamente con il CED
per i
corpi di polizia municipale dei comuni di Bari, Bologna, Cagliari,
Catania, Firenze,
Genova, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria,
Roma, Torino, Trieste e Venezia, ovvero attraverso la rete
telematica dell'ANCITEL
S.p.a. per la polizia municipale degli altri comuni.
3.
I costi
dei collegamenti
medesimi, per quanto di rispettiva competenza,
saranno a
carico dell'ANCITEL
S.p.a. e
dei comuni
direttamente collegati.
Art. 2.
Dati accessibili
1.
In via di prima
applicazione, e fermo restando quanto previsto dal
decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378, e
successive modificazioni e
integrazioni, l'accesso allo schedario di cui
all'art. 1
e' consentito
limitatamente alle categorie di dati indicate nella tabella allegata al
presente decreto.
Art. 3.
Modalità tecniche dei
collegamenti
1.
Ai fini
di cui
all'art. 1, comma 2,
per i corpi di polizia municipale dei
comuni capoluogo ivi indicati, il collegamento con il CED
sarà del
tipo punto-punto con
linea dedicata e protocollo di trasmissione
S.D.L.C. alla
velocità minima
di 9600
b.p.s. La modalità
di accesso
dovrà essere in simulazione di terminale IBM mod. 3270 e di unità
di controllo IBM 3174.
2.
Per gli
altri comuni
indicati all'art.
1, comma
2, il collegamento
dell'ANCITEL S.p.a.
con il CED sarà
del tipo punto-punto
su porte
logiche, con
linea dedicata e protocollo di trasmissione
S.D.L.C. La
modalità di
accesso dovrà
essere in simulazione di
terminale IBM mod. 3270 e di unità di controllo IBM 3174. silpol
Art. 4.
Registrazione e trasmissione dei dati
d'accesso
1. L'ANCITEL S.p.a. e' designata
quale responsabile del trattamento dei
dati personali
di cui
al presente decreto
ed e' tenuta a
registrare i
dati identificativi
relativi all'ufficio ed all'operatore
che effettuano
gli accessi
allo schedario
di cui all'art. 1,
ed a
trasmetterli, con
periodicità giornaliera,
attraverso il collegamento telematico al CED.
2.
Tali dati
identificativi saranno raccolti e conservati in un apposito schedario del
CED.
3. Le persone fisiche incaricate
del trattamento dei dati personali di
cui al presente decreto devono assicurare il rispetto del segreto
d'ufficio e osservare le
regole di sicurezza e riservatezza previste per le categorie dei dati
trattati
Roma, 29 maggio 2001
Tabella
Categorie di
dati dello
schedario automotoveicoli
rubati accessibili al personale della polizia municipale, ai sensi
dell'art. 2 del decreto:
veicoli oggetto di furto;
veicoli oggetto di appropriazione
indebita;
veicoli da sequestrare
o da
confiscare per
ordine dell'autorità giudiziaria;
veicoli da fermare per comunicazioni
al conducente. |