S.I.L.Po.L. |
Sindacato Italiano Lavoratori Polizia Locale |
Ministero
dell'Interno |
Regolamento recante disciplina dei casi e delle procedure di conferimento ai centri di raccolta dei veicoli a motore o rimorchi rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e di quelli acquisiti ai sensi degli articoli 927-929 e 923 del codice civile. |
Gazzetta Ufficiale n. 287 del 7 dicembre 1999 |
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IL
MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come
modificato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, recante:
"Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui
rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di
imballaggi";
Inviata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
con nota n. 42-10/A-41 del 5 luglio 1999; A d o t
t a il seguente regolamento:
1. Gli organi
di polizia stradale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, allorché
rinvengono su aree ad uso pubblico un veicolo a motore o un rimorchio in
condizioni da far presumere lo stato di abbandono e, cioè, privo della
targa di immatricolazione o del contrassegno di identificazione, ovvero di
parti essenziali per l'uso o la conservazione, oltre a procedere alla
rilevazione di eventuali violazioni alle norme di comportamento del codice
della strada, danno atto, in separato verbale di constatazione, dello
stato d'uso e di conservazione del veicolo e delle parti mancanti, e, dopo
aver accertato che nei riguardi del veicolo non sia pendente denuncia di
furto, contestualmente alla procedura di notificazione al proprietario del
veicolo, se identificabile, ne dispongono, anche eliminando gli ostacoli
che ne impediscono la rimozione, il conferimento provvisorio ad uno dei
centri di raccolta individuati annualmente dai prefetti con le modalità
di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29
luglio 1982, n. 571, tra quelli autorizzati ai sensi dell'articolo 46 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Articolo 2. 1. Gli organi
di polizia di cui al comma 1 dell'articolo 1, allorché accertano,
attraverso apposita verbalizzazione, il protrarsi per oltre sessanta
giorni della sosta di un veicolo a motore o di un rimorchio su un'area ad
uso pubblico in cui ne e' fatto divieto ai sensi degli articoli 6, 7, 157,
158 e 175 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche eliminando
gli ostacoli che ne impediscono la rimozione, ne dispongono, fatto salvo
quanto previsto dagli articoli 159 e 215 dello stesso decreto, il
conferimento, per la temporanea custodia, ad uno dei centri di raccolta
indicati nell'articolo 1, dopo aver verificato che nei riguardi del
veicolo non risulta presentata denuncia di furto. Articolo 3. 1. La
provincia fissa le tariffe delle somme dovute ai centri di raccolta per il
prelievo, la custodia, la cancellazione dal pubblico registro
automobilistico (P.R.A.) e la demolizione dei veicoli, ovvero soltanto per
le prime due operazioni in caso di vendita ai sensi del comma 4
dell'articolo 2, nonché i criteri di detrazione dai corrispettivi dovuti
dei valori standardizzati delle singole tipologie di materiali
recuperabili. La tariffa e' determinata, distintamente per le ipotesi di
conferimento di cui agli articoli 1 e 2, sulla base di criteri forfettari
correlati alla categoria di appartenenza e al valore medio di mercato del
veicolo. Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma,
22 ottobre 1999 |