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Agli enti proprietari delle
strade
Agli enti concessionari delle
strade
e, per conoscenza: Al Ministero
dell'interno Al Ministero dei trasporti e della navigazione
Il recente gravissimo incendio verificatosi all'interno della
galleria del Monte Bianco ha evidenziato la necessità di impartire più
precise disposizioni relativamente alla sicurezza della circolazione dei
veicoli all'interno delle gallerie stradali, con particolare riferimento
ai veicoli che trasportano materiali pericolosi, come definiti dall'art.
168 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni.
In tale articolo, che
disciplina in linea generale il trasporto su strada dei materiali
pericolosi, sono considerati tali quelli appartenenti alle classi indicate
negli allegati all'accordo europeo relativo al trasporto internazionale su
strada (ADR). Accordo ratificato dall'Italia con la legge 12 agosto 1962,
n. 1839, e successive modificazioni ed integrazioni.
Ferme
restando tutte le disposizioni stabilite dal suddetto art. 168, dai
corrispondenti articoli regolamentari, dai relativi decreti attuativi e
dal decreto ministeriale 4 settembre 1996 di attuazione della direttiva
comunitaria 94/55/CEE, con la presente circolare si intende affrontare la
specifica problematica del trasporto dei materiali pericolosi all'interno
delle gallerie stradali, anche in relazione alle loro caratteristiche
geometriche e funzionali, ai flussi di traffico ed alla dotazione di
impianti di sicurezza.
Le
presenti direttive vengono impartite nelle more della definizione di norme
geometriche e funzionali per la costruzione e l'adeguamento delle gallerie
stradali e dei relativi impianti di sicurezza, sia per dare una tempestiva
risposta alle esigenze di sicurezza evidenziate dai recenti incidenti, sia
per avviare una fase conoscitiva sugli effettivi livelli di rischio delle
gallerie inserite lungo la rete stradale italiana.
A
tal fine occorre, in via preliminare, procedere ad una descrizione tecnica
delle caratteristiche geometriche di ogni galleria inserita nella rete di
competenza di ciascun ente proprietario o concessionario di strade, nonché
egli impianti e dei dispositivi di sicurezza delle gallerie medesime,
compilando, per ciascuna di esse, il modello di scheda allegato (all. 1),
utile ai fini di una classificazione articolata in funzione dei livelli di
rischio. Le suddette schede, firmate dal tecnico responsabile, dovranno
essere inviate, entro il 31 marzo 2000, all'Ispettorato generale per la
circolazione e la sicurezza stradale, unitamente ad una cartografia nella
quale deve essere evidenziata la rete di competenza dell'ente e la
localizzazione di ciascuna galleria.
In
merito ai provvedimenti attinenti alla circolazione, si richiama la facoltà
degli enti proprietari o concessionari di strade di limitare la
circolazione o di imporre specifiche prescrizioni ai veicoli che
trasportano determinati materiali pericolosi, come definiti dal già
citato art. 168 del decreto legislativo n. 285/1992, in relazione alle
caratteristiche geometriche e funzionali delle gallerie, ai flussi di
traffico (T.G.M.) ed alla dotazione di impianti di sicurezza. Nel caso si
rendessero necessari provvedimenti di divieto di transito per i veicoli
che trasportano talune categorie di materiali pericolosi, tale necessità
dovrà essere segnalata ai prefetti interessati affinché individuino
l'esistenza di eventuali percorsi alternativi, il livello di rischio degli
stessi e, conseguentemente, adottino ai sensi dell'art. 6 i relativi
provvedimenti.
Le
suddette limitazioni dovranno essere rese note sul luogo mediante la
segnaletica prevista dall'art. 117 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 495/1992 e rappresentata dalle figure 63, 64a e 64b e da
pannelli integrativi. Inoltre, per le gallerie stradali di lunghezza
maggiore o uguale a 2000 m bidirezionali, deve essere imposta una distanza
di sicurezza tra i veicoli di meno 100 m durante la marcia mediante il
segnale di cui all'art. 116 ed alla figura II 49 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 495/1992. In relazione ai rischi
conseguenti alle manovre di sorpasso all'interno delle gallerie stradali,
rischi legati alle caratteristiche geometriche ed alle condizioni di
visibilità, ciascun ente proprietario o concessionario dovrà valutare la
necessità di disporre il divieto di sorpasso, per i veicoli di massa a
pieno carico superiore ad un determinato limite (3,5 o 7,5 a seconda delle
necessità) e, ove necessario, per tutti gli altri veicoli.
Inoltre
gli enti proprietari dovranno effettuare verifiche tecniche relative alle
distanze di visuale libera nonché alla geometria del tracciato e della
sezione trasversale della galleria, determinando, ove necessario, i
relativi limiti di velocità nella galleria medesima e nella zona di
approccio alla stessa.
Fermo
restando il disposto dell'art. 77 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 495/1992 che richiede l'adozione di progetti di segnalamento
per ciascun itinerario stradale, si richiamano gli enti proprietari e
concessionari di strade sulla esigenza di curare con particolare
attenzione la parte del suddetto progetto relativa alle gallerie stradali
ed alle zone di approccio alle stesse.
Analogamente si richiama l'attenzione degli stessi enti
sull'esigenza di segnalare la presenza di tutte le gallerie stradali con
il segnale "galleria", di cui all'art. 135 ed alla figura II 316
del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992, nonché di
posizionare adeguatamente, sin dalle zone di approccio, tutti i segnali
verticali ed orizzontali che interessano le gallerie stesse. In
particolare, per la segnaletica orizzontale devono essere utilizzate
strisce continue oblique di colore bianco, di raccordo, in dipendenza di
eventuali variazioni della larghezza della carreggiata tra zone di
approccio e zone di galleria, come previsto dall'art. 142 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 495/1992.
Considerato
che il primo elemento di rischio nella circolazione dei veicoli
all'interno delle gallerie stradali è rappresentato dalla scarsa
visibilità, gli enti proprietari o concessionari di strade devono
provvedere a verificare entro il 31 gennaio 2000, la rispondenza alle
raccomandazioni CIE 88/90 degli impianti di illuminazione delle gallerie
stradali che si trovano lungo la rete di propria competenza. In caso di
accertata scarsa visibilità, ivi compreso il caso di mancanza assoluta di
impianti di illuminazione, gli stessi dovranno essere adeguati alle
suddette raccomandazioni entro il 31 dicembre 2000. Inoltre, entro lo
stesso termine, i rivestimenti delle pareti laterali delle gallerie
stradali dovranno essere resi di colore chiaro. Sarà cura degli enti
proprietari e concessionari di strade assicurare nel tempo il mantenimento
di tale colorazione.
In
ogni caso, tutte le gallerie stradali di lunghezza maggiore o uguale a
1000 m in ambito extraurbano e a 500 m in ambito urbano, dovranno essere
attrezzate, entro il 31 dicembre 2000, con le seguenti dotazioni minime di
impianti di sicurezza:
colonnine SOS foniche, collocate
in corrispondenza delle piazzole di sosta di emergenza;
pannelli segnaletici luminosi di
pericolo, posizionati opportunamente in relazione alla sezione della
galleria ad una distanza non inferiore a 500 m, e comunque in relazione
all'andamento planoaltimetrico della galleria, e ripetuti prima
dell'imbocco della galleria in posizione tale da garantire la distanza di
visibilità prevista per la segnaletica di preavviso ed in corrispondenza
di una piazzola di sosta;
eventuale integrazione con
impianti semaforici;
estintori da collocare nella
medesima posizione delle colonnine foniche;
idranti con bocchette UNI 45,
ogni 200 m, limitatamente alle gallerie di lunghezza maggiore o uguale a
2000 m.
Per tutte le gallerie di lunghezza maggiore o uguale a 1000 m, entro il 31
dicembre 2000, ciascun ente proprietario o concessionario di strade dovrà
inoltre segnalare all'Ispettorato generale per la circolazione e la
sicurezza stradale l'avvenuto inserimento della presenza del rischio in
galleria nel piano provinciale di protezione civile di cui all'art. 14
della legge n. 225/1992. Per le gallerie presidiate o dotate di centro di
controllo dovrà altresì essere redatto un manuale di sicurezza di cui al
decreto legislativo n. 626/1994, per il personale dipendente dell'ente
proprietario operante nella galleria, contenente l'individuazione,
l'analisi e la valutazione di tutti i potenziali rischi connessi
all'esercizio della galleria, secondo criteri idonei a valutare la
frequenza degli eventi e la relativa gravità in base alla stima di danni
potenziali. In conformità, per ciascun centro e per ciascuna condizione
ipotizzata, dovrà essere garantito il numero di uomini e di mezzi di cui
si richiede l'impiego, individuando mansioni e tempi previsti per gli
interventi e le modalità di coordinamento.
In relazione ai cantieri stradali
per lavori o per interventi di manutenzione da realizzare all'interno
delle gallerie stradali si richiama l'attenzione degli enti proprietari o
concessionari di strade sull'assoluta necessità che il segnalamento di
tali cantieri avvenga con congruo anticipo rispetto all'imbocco della
galleria e che eventuali restringimenti o cambi di carreggiata siano
realizzati prima dell'imbocco della galleria mediante un idoneo piano di
segnalamento; qualora il susseguirsi di più gallerie non renda
disponibile uno spazio sufficiente per il segnalamento, questo potrà
essere realizzato anche in galleria con ogni più opportuna cautela e
comunque con un adeguato miglioramento delle condizioni di visibilità.
La
presente circolare, previa registrazione alla Corte dei conti, sarà
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per gli allegati si rimanda alla gazzetta
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