S.I.L.Po.L. |
Sindacato Italiano Lavoratori Polizia Locale |
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Ministero dell'interno -
Dipartimento della P.S. - |
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Direttive
per l'utilizzazione e l'installazione dei dispositivi |
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L'articolo 4 del decreto legge 20 giugno 2002, n. 121, come
convertito e modificato dalla legge 1 agosto 2002, n. 168, pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6.8.2002 , consente l'impiego dei dispositivi e
dei mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzato al rilevamento a distanza
delle violazioni delle norme di comportamento, di cui agli articoli 142 e 148
del Codice della Strada (D.Leg.vo 30.4.1992, n. 285 e successive modificazioni
ed integrazioni). La norma, che si pone l'obiettivo di fornire alle Forze di
Polizia strumenti efficaci per contrastare il fenomeno dell'infortunistica
stradale - il cui contenimento costituisce una delle priorità dell'azione di
tutti gli Stati membri dell'Unione Europea - prevede che le moderne tecnologie
di controllo del traffico possano essere finalizzate alla prevenzione e alla
repressione delle violazioni più gravi, quali l'eccesso di velocità ed il
mancato rispetto delle norme in materia di sorpasso. Per dare concreta ed
uniforme attuazione alla previsione normativa in argomento, acquisito il
preventivo parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si
forniscono le seguenti direttive generali relative all'installazione e
all'utilizzazione delle apparecchiature telematiche di controllo e di
accertamento remoto delle violazioni. 1. Ambito operativo generale Rientrano in questa categoria
anche i dispositivi mobili in grado di rilevare e documentare in modo automatico
le violazioni ed in cui l'intervento dell'operatore di polizia, presente sul
luogo, è limitato all'attivazione e alla verifica della funzionalità
dell'apparecchio sulla base delle cui risultanze - fotografie, filmati o
analoghi sistemi di memorizzazione dell'immagine - viene successivamente
sviluppato un verbale di contestazione. La nuova disciplina legittima
l'accertamento e la contestazione differita delle violazioni rilevate con i
dispositivi ed i mezzi tecnici in argomento senza richiedere che l'impossibilità
della contestazione immediata sia adeguatamente motivata caso per caso, ma
considerandola oggettivamente e presuntivamente presente in tutte le
fattispecie indicate. Occorre precisare, tuttavia,
che la disposizione dell'articolo 4 non sostituisce le norme generali del
codice della strada in materia di accertamento degli illeciti; piuttosto, le
integra prevedendo una procedura speciale per l'attività di controllo e di
accertamento delle violazioni realizzato senza il diretto intervento di un operatore
di polizia stradale, ed introducendo un'espressa eccezione al principio della
contestazione immediata di cui all'art. 200 C.d.S., quando l'accertamento
avviene su strade ed in situazioni in cui la contestazione immediata, per
motivi oggettivi, è comunque impossibile, molto difficoltosa ovvero pericolosa
per il personale operante o per gli utenti della strada. Per questa ragione, fuori dei
casi descritti dalla norma, è possibile continuare ad utilizzare sistemi di
misurazione della velocità ovvero di rilevamento o di documentazione degli
illeciti avendo riguardo alla disciplina generale del codice della strada. Con
il diretto intervento di un organo di polizia stradale, perciò, ove possibile,
si potrà procedere all'immediata contestazione della violazione ovvero, ove
questa sia impossibile, si provvederà alla notificazione successiva del
verbale, indicando, in maniera circostanziata, i motivi che non hanno permesso
la contestazione ai sensi dell'art. 201 C.d.S. e dell'art. 384 Reg. Esec.
C.d.S.. Peraltro, come già evidenziato con la circolare n.
300/A/24850/144/5/20/3 del 12.12.2000 , fuori dell'ambito operativo della
disposizione del citato articolo 4, per l'indubbia portata deterrente che
assume la contestazione immediata e per la concreta possibilità di applicare le
eventuali misure personali a carico del conducente (sanzioni accessorie e,
prossimamente, decurtazione del punteggio ai fini della revisione della patente
a punti), appare sempre opportuno procedere alla contestazione immediata degli
illeciti stradali, con l'impiego articolato di più unità operative se
necessario, nel rispetto della prioritaria esigenza della salvaguardia
dell'incolumità degli operatori e dei trasgressori. 2. Caratteristiche dei
dispositivi e dei mezzi tecnici di controllo La norma, in linea con le
disposizioni dell'art. 45, c. 6, C.d.S. , prescrive che i dispositivi di
controllo che possono essere utilizzati per l'accertamento automatico delle
violazioni, cioè per compiere l'operazione di rilevamento della violazione
senza richiedere la presenza o l'intervento diretto degli operatori di polizia
stradale, devono essere approvati dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti. La disposizione è, peraltro, in
armonia con l'art. 345 Reg. Esec. C.d.S. , che prevede che tutti i dispositivi
destinati a controllare la velocità dei veicoli devono essere approvati od
omologati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Riguardo ai mezzi
tecnici di controllo del traffico, che richiedono l'intervento a distanza di un
operatore al fine di rilevare un'infrazione (ad esempio, videocamere a circuito
chiuso), si evince che i medesimi possono essere utilizzati per l'accertamento
delle violazioni di cui all'art. 148 C.d.S. senza necessità di preventiva
approvazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, purché siano
sotto il diretto controllo degli organi di polizia stradale che, a distanza,
effettuano il monitoraggio del traffico in tempo reale. Se sono utilizzati
anche per la misurazione della velocità, tuttavia, devono essere approvati
ovvero omologati secondo le disposizioni del richiamato art. 345 Reg. Esec.
C.d.S . I dispositivi ed i mezzi tecnici di controllo remoto possono essere sia
di tipo mobile, per consentire un'utilizzazione più flessibile sul territorio,
sia di tipo fisso, installati permanentemente in postazioni appositamente
allestite per garantire un controllo sistematico e continuativo di tratti di
strada caratterizzati da punti singolari ovvero ad elevata sinistrosità. 3. Precauzioni per la tutela
della riservatezza personale In particolare, è necessario
che:- gli apparecchi o i mezzi tecnici di rilevazione, pur potendo effettuare
un continuo monitoraggio del traffico, memorizzino le immagini solo in caso di
infrazione;- salva la possibilità di utilizzo dei dati per fini giudiziari, le
immagini rilevate siano utilizzate solo per l'accertamento e la contestazione
degli illeciti stradali indicati dall'articolo 4; - la registrazione continua
del monitoraggio del traffico sia conservata solo in forma di dati anonimi,
senza possibilità di identificazione dei veicoli o delle persone per essere
resa disponibile, sempre attraverso dati anonimi, soltanto per studi o ricerche
sul traffico;- le risultanze fotografiche o le riprese video siano rese
disponibili e siano trattate solo dal personale responsabile degli organi di
polizia e dagli incaricati del trattamento e della gestione dei dati, ai sensi e
con i compiti indicati dall'articolo 8 della L. 675/96;- le immagini siano
conservate solo per il periodo di tempo strettamente necessario
all'applicazione delle sanzioni e alla definizione dell'eventuale contenzioso;-
nella conservazione delle risultanze fotografiche o video, siano adottati tutti
gli accorgimenti di sicurezza necessari affinché sia evitato l'accesso non
autorizzato ai dati e alle immagini trattate. Occorre inoltre precisare che
la vigente normativa in materia di riservatezza personale rende obbligatoria
l'applicazione della disciplina sul trattamento dei dati personali alle
immagini (quali quelle registrate nei controlli con riprese video), qualora
permettano di identificare un soggetto anche in via indiretta (attraverso,
cioè, il collegamento con altre informazioni, quali quelle degli archivi del
Pubblico Registro Automobilistico o del Dipartimento del Trasporti Terrestri
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti). Pertanto, le prescrizioni
sopra richiamate non operano quando i sistemi di ripresa video utilizzati e le
relative registrazioni effettuate, per la distanza, per l'ampiezza dell'angolo
visuale, per la qualità degli strumenti ovvero per altre cause contingenti, non
contengano dati identificativi dei veicoli. Per garantire le cennate esigenze
di riservatezza personale, le fotografie o le immagini che costituiscono fonte
di prova per gli illeciti contestati non devono essere inviate al domicilio
dell'intestatario del veicolo unitamente al verbale di contestazione. Tuttavia,
poiché l'intestatario del veicolo ha un legittimo interesse a conoscere
l'effettivo autore della violazione e, pertanto, ad ottenere dalla competente
autorità ogni elemento a tal fine utile, la visione della documentazione
fotografica o video deve essere resa disponibile a richiesta del destinatario
del verbale nel rispetto delle norme sull'accesso ai dati personali trattati
previste dalla L. 675/96. 4. Soggetti che possono
utilizzare i dispositivi e mezzi tecnici di controllo 5. Ambito territoriale di
utilizzazione L'art. 4, comma 1, prevede
altresì che i dispositivi ed i mezzi tecnici di controllo del traffico possano
essere sempre utilizzati per l'accertamento delle violazioni, di cui agli artt.
142 e 148 C.d.S. , commesse sulle autostrade e sulle strade extraurbane
principali, sulla base del presupposto dell'oggettiva difficoltà di procedere
al fermo dei veicoli dei trasgressori da parte di chi svolge attività di
vigilanza stradale in tale contesto ambientale. Su queste tipologie di strade,
perciò, l'utilizzazione o l'installazione dei dispositivi o dei mezzi tecnici
in argomento è ammessa senza la necessità di una preventiva verifica della
possibilità di procedere alla contestazione immediata. Su tutte le altre
strade, cioè su quelle classificate dall'art. 2 C.d.S. come extraurbane
secondarie ovvero urbane di scorrimento, per l'utilizzazione o l'installazione
dei predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo è necessaria una
preventiva valutazione da parte del prefetto tendente a verificare che, in
concreto, sussistano le obiettive ragioni che legittimano l'impiego di
strumenti di accertamento a distanza delle violazioni, in deroga al principio
generale della contestazione immediata delle violazioni sancito dall'art. 200
C.d.S. Le strade urbane di quartiere e le strade locali, classificate dall'art.
2 C.d.S. come di tipo E ed F, restano escluse dall'ambito di applicazione della
norma in esame in quanto tali arterie presentano caratteristiche strutturali e
limitazioni di velocità, che consentono sempre l'intervento diretto degli
organi di polizia stradale e la contestazione immediata delle violazioni. 6. Individuazione con
decreto del Prefetto delle strade sulle quali è ammesso l'uso dei dispositivi e
dei mezzi tecnici di controllo Per le strade di tipo C e D, il
prefetto, con proprio decreto, individua i tratti sui quali è consentito
installare i predetti dispositivi e mezzi tecnici di controllo, sulla base dei
criteri indicati dal comma 2 dell'articolo 4. Con circolare n. 300/A/1/54585/101/3/3/9
del 3.10.2002 sono stati indicati i parametri che sono alla base del decreto. In particolare, l'intero
procedimento istruttorio viene avviato da un'istanza dell'organo di polizia
stradale che, a seguito di una ricognizione delle strade in cui, sulla base
della attuale programmazione dei servizi di vigilanza stradale, vengono
utilizzati i dispositivi di controllo della velocità, metta in evidenza:- la
gravità del fenomeno infortunistico registrato nell'ultimo quinquennio nel
tratto di strada o nelle immediate vicinanze dello stesso, soprattutto in
relazione all'inosservanza delle disposizioni in tema di velocità e di
sorpasso;- le caratteristiche del traffico che vi si svolge in relazione sia
alla composizione dello stesso, sia ai volumi che ordinariamente interessano
l'arteria stradale;- le valutazioni dell'organo di polizia stradale in ordine
alle difficoltà operative per procedere con gli ordinari moduli operativi di
controllo alla contestazione immediata delle violazioni nell'area segnalata.In
questa fase di prima applicazione della legge, l'istruttoria di cui al comma 2
del citato articolo 4, dovrà concludersi entro 90 giorni dall'entrata in vigore
della norma (entro il 5 novembre 2002). 7. Informazione all'utenza Il primo comma dell'articolo 4 prescrive che l'installazione o l'utilizzazione dei dispositivi o dei mezzi tecnici di controllo deve essere portata a conoscenza degli utenti della strada. La norma, utilizzando il termine "informazione" e non facendo alcun riferimento alla necessità di una specifica forma di segnalamento o alla collocazione di un segnale stradale previsto dal codice della strada, ha inteso stabilire che l'avviso della presenza o dell'utilizzazione dei dispositivi può essere dato con qualsiasi strumento di comunicazione disponibile e cioè, a titolo esemplificativo, attraverso pannelli a messaggio variabile, comunicati scritti o volantini consegnati all'utenza, annunci radiofonici o da parte dei mass-media, ecc.. In mancanza di tali strumenti di comunicazione, l'informazione può essere fornita anche attraverso la collocazione di idonei segnali stradali di indicazione, che potranno essere installati, in via provvisoria o definitiva, ad adeguata distanza dal luogo in cui viene utilizzato il dispositivo. Gli Uffici Territoriali del Governo sono pregati di estendere il contenuto della presente ai Comandi ed agli Uffici di Polizia Municipale. |