S.I.L.Po.L. |
Sindacato Italiano Lavoratori Polizia Locale |
Decreto
del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999 |
Regolamento recante norme per l'autorizzazione alla installazione e all'esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, a norma dell'articolo 7, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127. |
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Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
introdotto dall'articolo 2, comma 33, della legge 16 giugno 1998, n. 191;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n.
513;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.
495, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati
personali, comunicato con nota n. 781 del 24 febbraio 1999;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 25 febbraio 1999;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva
per gli atti normativi nell'adunanza del 10 maggio 1999;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 giugno 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con
il Ministro per la funzione pubblica ed il Ministro dei lavori pubblici; Emana il
seguente regolamento: Art.
1. 1.
Ai fini dell'installazione ed esercizio di impianti per la rilevazione degli
accessi di veicoli a centri storici o nelle zone di traffico limitato ai sensi
dell'articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127, introdotto
dall'art. 2, comma 33, della legge 16 giugno 1998, n. 191, i comuni richiedono
l'autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici, Ispettorato generale per la
circolazione e la sicurezza stradale. 2.
La domanda deve contenere: 3.
L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata entro il termine di novanta
giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, previa verifica dell'omologazione
o dell'approvazione delle apparecchiature utilizzate nell'impianto di
rilevazione e delle compatibilità con gli obiettivi indicati dal comune. 4.
In caso di mancata conclusione del procedimento entro il termine di cui al comma
3, l'esercizio degli impianti si intende autorizzato, salva la facoltà del
Ministero dei lavori pubblici, Ispettorato generale per la circolazione e la
sicurezza stradale, di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per
l'autorizzazione e di disporre, se del caso, con provvedimento motivato, la
cessazione dell'esercizio degli impianti. Art.
2. 1.
Ai fini del presente regolamento si intende per: Art.
3. 1.
Gli impianti sono utilizzati per la rilevazione dei dati riguardanti il luogo,
il tempo e l'identificazione dei veicoli che accedono al centro storico o nelle
zone a traffico limitato. Gli impianti raccolgono dati sugli accessi rilevando
immagini solamente in caso di infrazione. 2.
La procedura sanzionatoria prevista dal titolo VI del codice della strada, ha
luogo solamente in presenza di violazione documentata con immagini. A tal fine
la custodia e l'utilizzazione dei dati rilevati dagli impianti sono riservati al
responsabile di cui all'articolo 4 ed al personale di polizia stradale. L'organo
di polizia stradale, sulla base del rilevamento, accerta l'identità del
soggetto destinatario della notifica della violazione e procede alla redazione
del verbale di contestazione. Al verbale non è allegata la documentazione con
immagini che è custodita per eventuali contestazioni. 3.
La documentazione con immagini è utilizzata per le sole finalità di
applicazione del presente regolamento ed è conservata per il solo periodo
necessario alla contestazione dell'infrazione, all'applicazione della sanzione
ed alla definizione dell'eventuale contenzioso. 4.
Ferme restando le disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e
successive modificazioni, i dati rilevati sono accessibili per fini di polizia
giudiziaria o di indagine penale. Art.
4. 1.
Il sindaco designa e nomina, ai sensi dell'articolo 8 della legge 31 dicembre
1996, n. 675, un responsabile per la gestione e il trattamento dei dati rilevati
con gli impianti di rilevazione autorizzati. Art.
5. 1.
L'esercizio degli impianti ha luogo nel rispetto delle norme di omologazione od
approvazione, per le finalità per cui sono stati autorizzati, e comunque nei
limiti di cui all'articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 27,
introdotto dall'articolo 2, comma 33, della legge 16 giugno 1998, n. 191. 2.
Gli impianti non sono interconnessi con altri strumenti, archivi o banche dati. 3.
Gli impianti sono gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale e devono
essere nella disponibilità degli stessi. Durante il funzionamento degli
impianti non è necessaria la presenza di un organo della polizia stradale. 4.
L'accertamento delle violazioni rilevate, come previsto dall'articolo 385 del
regolamento di attuazione del codice strada, può essere effettuato in tempo
successivo con esonero della contestazione immediata. Art.
6. 1.
I dati rilevati possono essere utilizzati anche per la riscossione del
pagamento della tariffa stabilita dall'articolo 7, comma 9, del codice
della strada. Tale utilizzo è consentito solamente ai comuni che si avvalgono
della facoltà di subordinare al pagamento della tariffa l'ingresso o la
circolazione dei veicoli a motore all'interno delle zone a traffico limitato,
nel rispetto delle direttive a tal fine emanate dal Ministero dei lavori
pubblici, Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale. 2.
Gli impianti di rilevazione possono essere altresì programmati per la
rilevazione di dati necessari al recupero delle somme dovute in caso di mancato
o insufficiente pagamento della tariffa. 3.
I dati rilevati possono essere utilizzati, in forma anonima, nel rispetto delle
vigenti disposizioni di legge, a fini statistici e per studi, analisi e rilievi
di traffico. Art.
7. 1.
Gli impianti che utilizzano immagini digitalizzate si conformano alle
caratteristiche tecniche e sono omologati secondo i criteri riportati nella
norma UNI 10772 e successive modificazioni. 2.
Gli impianti che utilizzano per il rilevamento dei dati utili un sistema
dedicato per la comunicazione terraveicolo a corto raggio si conformano alle
caratteristiche tecniche e sono omologati secondo i criteri riportati nella
norma UNI 10607 e successive modificazioni. 3.
Per gli impianti che utilizzano per il rilevamento dei dati utili tecnologie
diverse da quelle di cui ai commi 1 e 2 si procede all'approvazione dei
prototipi. 4.
Per tutti gli impianti occorre garantire, in ogni caso, la necessaria sicurezza
delle operazioni di accesso, di riconoscimento o di trattamento automatico dei
dati rilevati. Art.
8. 1.
Per l'omologazione od approvazione di prototipi degli impianti di rilevazione di
cui al presente regolamento si applicano le disposizioni dell'articolo 192 del
regolamento di attuazione del codice della strada. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. |