S.I.L.Po.L. |
Sindacato Italiano Lavoratori Polizia Locale |
Il
testo unificato del 16 settembre 1998 |
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Legge-quadro
sull'ordinamento della TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE C. 1644 E ABBINATE
Capo I COMPITI DEGLI ENTI LOCALI IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE
1. Ai sensi del decreto legislativo gi 31 marzo 1998, n. 112, le regioni e gli enti locali sono titolari delle funzioni e dei compiti di polizia amministrativa nelle materie ad essi rispettivamente trasferite o attribuite. La delega di funzioni amministrative dallo Stato alle regioni e da queste ultime agli enti locali, anche per quanto attiene alla subdelega, ricomprende l'esercizio delle connesse funzioni e dei connessi compiti di polizia amministrativa.2. Le funzioni e i compiti relativi alla polizia locale concernono le misure dirette ad evitare danni o pregiudizi che possono essere arrecati ai soggetti giuridici ed alle cose nello svolgimento di attività relative alle materie nelle quali vengono esercitate le competenze, anche delegate, delle regioni e degli enti locali, senza che ne risultino lesi o messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica. 3. Le funzioni e i compiti indicati al comma 2 sono svolti in modo esclusivo dalle regioni e dagli enti locali attraverso i servizi di polizia locale. Le forze di polizia dello Stato possono collaborare senza sovrapposizioni con le forze di polizia locale secondo le modalità stabilite dall'organismo di cui all'articolo 20-bis della legge 1o aprile 1981, n. 121, come introdotto dall'articolo 7, comma 4, della presente legge. 4. Le regioni, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, delegano, di norma, con legge alle province l'esercizio delle proprie funzioni di polizia locale. -, comunque, fatto divieto alle regioni di istituire propri corpi di polizia locale. gi 5. Oltre alle funzioni e ai compiti di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e ai compiti individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della medesima legge n. 59 del 1997, relativamente alle funzioni di polizia amministrativa nelle materie elencate nel predetto comma 3 dell'articolo 1 della citata legge n. 59 del 1997, nonché a quelli relativi ai compiti di rilievo nazionale di cui al predetto comma 4 del medesimo articolo 1 della legge n. 59 del 1997, sono conservati allo Stato le funzioni ed i compiti amministrativi relativi all'ordine pubblico e alla sicurezza pubblica di cui all'articolo 1, comma 3, lettera l), della citata legge n. 59 del 1997. Tali funzioni e compiti concernono le misure preventive e repressive dirette al mantenimento dell'ordine pubblico, inteso come il complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l'ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale, nonché alla sicurezza delle istituzioni, dei cittadini e dei loro beni. 6. L'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza resta disciplinato dalla legge 1o aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni ed integrazioni, che individua, ai fini della tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica, le forze di polizia di Stato.
1. Al fine di garantire una adeguata professionalità degli operatori e un adeguato
servizio ai cittadini, indipendentemente dal le dimensioni o dalla localizzazione del
centro urbano in cui vivono o operano, ogni comune ed ogni provincia organizzano il
servizio di polizia locale, che viene assicurato dal corpo di polizia municipale oppure,
ove istituito, dal corpo di polizia intercomunale ai sensi dell'articolo 6, comma 2,
nonché dal corpo di polizia provinciale. 3. I corpi di polizia provinciale sono titolari dei compiti di polizia locale limitatamente alle competenze provinciali e alle competenze in materia ambientale attribuite alle comunità montane, agli enti parco e agli altri enti comunque operanti sul territorio con competenze in materia ambientale. Le leggi regionali disciplinano il trasferimento ai corpi di polizia provinciale del personale dei corpi di polizia locale istituiti da altri enti locali, avendo cura di tutelare le specifiche professionalità, con particolare riferimento alle attività dei guardia-parco. Gli enti parco interprovinciali o interregionali possono costituire, nel rispetto dei limiti minimi dei contingenti definiti dalla presente legge, propri corpi di polizia locale, definendo, mediante convenzione con le province, le necessarie integrazioni funzionali dei diversi corpi. 4. È fatto divieto ai corpi di polizia municipale o intercomunale e ai corpi di polizia provinciale di dare luogo a sovrapposizioni delle rispettive funzioni nell'esercizio dei compiti ad essi affidati. Gli atti adottati in violazione delle regole sulla competenza sono annullabili previo esperimento degli ordinari rimedi amministrativi e giurisdizionali. Degli atti annullati per incompetenza è fatta ai sensi dell'articolo 20-bis della legge 1o aprile 1981, n. 121, come introdotto dall'articolo 7 della presente legge, segnalazione al responsabile del servizio cui appartiene l'operatore al quale l'atto è imputabile, ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti sanzionatori.
1. La potestà legislativa delle regioni in materia di polizia locale, fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, è esercitata nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla presente legge. gi2. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono con legge a:
1. I comuni singoli o associati e le province adottano il regolamento del servizio di polizia locale, che, in particolare, contiene disposizioni volte a stabilire:
2. La giunta comunale o provinciale, ovvero l'assemblea dei sindaci della forma associativa di cui all'articolo 6, comma 2, approva il regolamento del servizio di polizia locale, ai sensi dell'articolo 35, comma 2-bis, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni.
1. Il consiglio comunale o i singoli consigli comunali dei c6muni aderenti alla
forma associativa di cui all'articolo 6, comma 2, dedicano annualmente una specifica
sessione dei propri lavori all'esame delle relazioni presentate, rispettivamente, dal
sindaco ovvero dall'assemblea dei sindaci della forma associativa in ordine agli aspetti
generali riguardanti le politiche di sicurezza in ambito locale, e dal comandante del
corpo di polizia locale in ordine agli aspetti di carattere tecnico-organizzativo del
relativo servizio. Analoghe relazioni sono presentate al consiglio provinciale dal
presidente della provincia e dal comandante del corpo di polizia provinciale. "b-bis) le relazioni del sindaco e del presidente della provincia sulle politiche di sicurezza in ambito locale e le relazioni dei comandanti dei corpi di polizia locale sui profili organizzativi e gestionali dei relativi servizi; tali relazioni sono esaminate in apposita sessione annuale dei lavori del consiglio; b-ter) i documenti di programmazione annuale degli interventi di polizia locale".
1. Per corpo di polizia municipale si intende una struttura composta, oltre che dal
comandante del corpo, da almeno quindici tra addetti al coordinamento e al controllo e
agenti in servizio attivo sul territorio di competenza, operanti per almeno dodici ore
giornaliere ed in servizio di emergenza in reperibilità per le restanti ore. 4. I corpi costituiti prima della data di entrata in vigore della presente legge restano in funzione e mantengono la loro autonoma configurazione, anche se risultino composti da un numero di operatori inferiore rispetto al numero di cui al comma 1, ferma restando la garanzia del limite minimo temporale di durata del servizio ivi stabilito, purché in presenza di un accordo sindacale stipulato a livello locale tra l'amministrazione e le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in sede locale.
1. Al fine di concorrere ad assicurare un diffuso ed efficace controllo del
territorio onde garantire la sicurezza dei cittadini nei centri urbani, prevenendo il
manifestarsi di atti criminali, e di espletare le funzioni che rappresentano l'insieme
delle attività svolte dai competenti organi del comune, suscettibili di correlarsi a
qualsiasi funzione di polizia amministrativa in tutte le materie che non siano riservate
dalla legge alla competenza esclusiva dello Stato, i corpi di polizia locale operano in
maniera coordinata con le forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1o aprile
1981, n. 121. 3. All'articolo 16, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: "Ai fini della tutela della sicurezza pubblica i corpi di polizia locale, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze, possono essere chiamati a collaborare con le forze di polizia dello Stato, limitatamente ai compiti di ausilio all'azione di queste ultime, definiti con il consenso del sindaco, del presidente dell'assemblea dei sindaci della forma associativa o del presidente della provincia, ciascuno limitatamente alle rispettive competenze, sentiti i comandanti dei rispettivi corpi di polizia locale". 4. Dopo l'articolo 20 è inserito il seguente: "Art. 20-bis. (Comitati territoriali di coordinamento interforze). - Per ambiti territoriali limitati, contermini ed omogenei i comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica costituiscono organismi tecnici, presieduti dal prefetto o da un funzionario da lui delegato, ai quali partecipano i comandanti dei corpi di polizia locale, ivi compresi i comandanti dei corpi di polizia provinciale operanti sui territori di riferimento, nonché l'autorità di pubblica sicurezza, i rappresentanti territoriali dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, del corpo dei vigili del fuoco, del corpo forestale dello Stato e dei servizi della protezione civile. Tali organismi tecnici definiscono le modalità di collaborazione tra le varie strutture e formulano protocolli di intervento che escludano la sovrapposizione degli interventi tra i diversi corpi e definiscano i flussi informativi reciproci e le modalità di coordinamento, secondo le rispettive finalità istituzionali. Sono nulli gli atti adottati in violazione delle regole sulla competenza definite dall'organismo di cui al presente comma. Degli atti viziati da incompetenza è fatta segnalazione al responsabile del servizio cui appartiene l'operatore al quale l'atto è imputabile, ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti sanzionatori". gi 5. Gli operatori dei corpi di polizia locale possono accedere direttamente alle informazioni contenute negli archivi del Ministero dell'interno, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. Il sindaco e il presidente della provincia concorrono alla definizione e al
perseguimento della politica di sicurezza pubblica nell'ambito del territorio comunale e
provinciale in qualità di componenti effettivi del comitato provinciale per l'ordine e la
sicurezza pubblica istituito dall'articolo 20 della legge 1o aprile 1981, n.
121, come modificato dal comma 2 del presente articolo. Alle riunioni del comitato
provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica intervengono, unitamente ai sindaci dei
comuni interessati ai problemi da trattare, nonché del presidente della provincia, anche
i comandanti dei rispettivi corpi di polizia locale in qualità di consulenti tecnici. Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché della prevenzione e difesa dalla violenza eversiva, il prefetto può chiamare a partecipare alle sedute del comitato le autorità locali di pubblica sicurezza e i responsabili delle amministrazioni dello Stato". 3. I comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica definiscono, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 9, commi 3, 4, 5 e 6, l'ambito di competenza dei corpi di polizia locale in materia di funzioni di pubblica sicurezza. Le deliberazioni dei comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica sostituiscono i protocolli d'intesa stipulati tra le amministrazioni locali e il Ministero dell'interno, vigenti al momento della data di entrata in vigore della presente legge.
1. Le funzioni ed i compiti relativi alla polizia locale concernono le misure
preventive e repressive dirette a far rispettare le leggi e i regolamenti comunali e
provinciali nonché ad assicurare l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 1, comma
2.
4. Ferme restando le competenze delle forze di polizia dello Stato in materia di
tutela dell'ordine pubblico, i corpi di polizia municipale e intercomunale esercitano
altresì, nei limiti previsti dalle deliberazioni dei comitati provinciali per l'ordine e
la sicurezza pubblica di cui all'articolo 8, comma 3, le funzioni di tutela della
sicurezza pubblica, intese come funzioni atte ad assicurare il controllo del territorio e
delle attività in esso localizzate, con riferimento alla salvaguardia della qualità
della vita delle persone residenti nel territorio di riferimento, perseguita attraverso la
coniugazione delle attività di prevenzione, mediazione dei conflitti, controllo e
repressione. 9. Gli ufficiali e gli agenti di polizia locale svolgono tutte le funzioni di polizia giudiziaria relative alle materie di competenza comunale o provinciale e, nel caso di intervento in flagranza di reato e limitatamente al tempo strettamente necessario, compiono gli atti idonei ad assicurare le fonti di prova dei fatti di reato relativi a materie di competenza statale, procedendo anche ai sensi dell'articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152. 10. Agli operatori di polizia municipale o intercomunale è fatto obbligo di segnalare alla Guardia di finanza ogni presunta violazione di disposizioni tributarie diversa dalle ipotesi di violazione di cui al comma 3, lettera d), del presente articolo, della quale siano venuti a conoscenza in occasione e a causa dell'esercizio delle proprie funzioni.
1. All'articolo 370 del codice di procedura penale, approvato con decreto legislativo 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le modificazioni e integrazioni di cui ai commi 2 e 3. gi2. Dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Il pubblico ministero può delegare il corpo di polizia locale, nell'ambito esclusivo dei compiti istituzionali di competenza di quest'ultimo, al compimento di specifici atti di polizia giudiziaria. Nell'esercizio delle attività di polizia giudiziaria delegate ai sensi del presente comma gli ufficiàli e gli agenti di polizia locale rispondono esclusivamente al comandante del corpo cui appartengono". 2-bis. All'articolo 57 del codice di procedura penale, approvato con decreto legislativo 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le modificazioni e integrazioni di cui ai commi 2-ter e 2-quater. gi 2-ter. Al comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: c-bis) i comandanti e gli addetti al coordinamento e al controllo della polizia locale. gi 2-quater. Al comma 2, lettera b), le parole: "e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio" sono sostituite dalle seguenti: "e gli agenti di polizia locale". 3. Al comma 2, le parole: "del comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "dei commi 1 e 2". 4. E vietato il distacco di componenti dei corpi di polizia locale presso le locali procure della Repubblica per lo svolgimento di attività permanenti di polizia giudiziaria. A tale divieto può derogarsi in presenza di apposita convenzione stipulata per l'ambito comunale o intercomunale di competenza, previo consenso del comandante del corpo e nei limiti di organico da questo stabiliti. La convenzione prevede espressamente il rimborso da parte delle procure della Repubblica delle spese sostenute dai corpi di polizia locale in conseguenza dell'avvenuto distacco di loro unità.
1. Le regioni bandiscono annualmente, ad esclusivi fini di selezione dei candidati,
prove selettive a contenuto psico-fisico e attitudinale, secondo tipologie uniformi
individuate, in analogia con i criteri di reclutamento previsti per le forze di polizia
dello Stato, con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la Conferenza
unificata di cui al Capo III del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. In caso di
mancata adozione del decreto di cui al presente comma, si applicano i criteri di
reclutamento previsti per le forze di polizia dello Stato. Il superamento della prova
selettiva costituisce requisito per l'ammissione ai concorsi banditi a livello locale per
l'accesso alla qualifica di agente di polizia locale. Il superamento della prova selettiva
di cui al presente comma non costituisce requisito per l'ammissione ai concorsi per i
candidati che siano già dipendenti dell'ente locale che ha bandito il concorso e che
esercitino funzioni di polizia locale, nonché per i candidati che siano dipendenti della
polizia di Stato.
1-ter. La perdita di uno o più dei requisiti di cui al comma 1-bis successivamente all'ingresso in servizio comporta la perdita automatica della qualità di agente o ufficiale di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria e l'adozione dei provvedimenti previsti dal regolamento del servizio di polizia locale. La perdita di uno o più dei predetti requisiti successivamente al conseguimento dell'idoneità al termine dell'espletamento del concorso di cui al comma 1 e prima della conferma in pianta stabile comporta la perdita automatica del diritto all'assunzione. gi2. In aggiunta alle modalità di reclutamento del personale delle amministrazioni pubbliche previste dall'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, le amministrazioni comunali e provinciali e le forme associative di cui all'articolo 6, comma 2, possono, inoltre, provvedere all'integrazione degli organici dei rispettivi corpi di polizia locale mediante assunzione diretta di candidati giudicati idonei e collocati in graduatorie in corso di validità relative a concorsi banditi da altre amministrazioni comunali o provinciali o da altre forme associative di cui all'articolo 6, comma 2. 3. I comuni possono altresì procedere all'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di agenti di polizia locale anteriormente al verificarsi delle vacanze di organico destinate ad essere coperte, salvo l'obbligo per i comuni interessati di rimborsare al fondo nazionale di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 12, le somme impiegate nella formazione degli agenti di polizia locale qualora la loro assunzione non abbia luogo entro sei mesi dalla conclusione del corso di formazione di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo. 4. In applicazione dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, i comuni, le province e le forme associative di cui all'articolo 6, comma 2, possono altresì ricoprire posti vacanti negli organici dei rispettivi corpi di polizia locale mediante passaggio diretto di dipendenti in servizio presso i corpi di polizia locale di altre amministrazioni, previo consenso dell'amministrazione di appartenenza e purché le domande di trasferimento siano avanzate da dipendenti che abbiano compiuto almeno un biennio di servizio presso le rispettive amministrazioni. Non è richiesto il consenso dell'amministrazione di appartenenza nei casi di assunzione diretta di cui al comma 2 qualora l'amministrazione di destinazione sia quella che aveva bandito il concorso. gi 5. I candidati dichiarati vincitori del concorso per l'accesso alla qualifica di agente di polizia locale sono confermati in ruolo, dopo il periodo di prova, subordinatamente al conseguimento dell'idoneità alle funzioni di agente di polizia locale al termine della partecipazione ad un corso di formazione obbligatoria della durata di un anno, istituito ed organizzato su base regionale o interregionale secondo le modalità stabilite dalle leggi regionali. I partecipanti giudicati idonei al termine del corso di formazione assumono immediatamente servizio. I partecipanti al corso di formazione sono assunti con contratti di formazione e lavoro, ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, come modificato dall'articolo 15 della legge 24 giugno 1997, n. 196. Ad essi è garantito il minimo tabellare previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro, con esclusione dell'indennità di polizia locale di cui all'articolo 21. 6. Nell'ambito del corso di formazione di cui al comma 5 è impartito ai vincitori un addestramento teorico e pratico all' esercizio delle funzioni di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b), d) e e), nonché all'esercizio delle funzioni di pubblica sicurezza e delle funzioni di polizia giudiziaria, nei limiti di cui all'articolo 9, comma 3, lettere c) e f). 7. L'attività formativa è svolta presso le scuole per agenti di polizia locale gestite dalle amministrazioni provinciali o comunali individuate dalle leggi regionali. I programmi sono approvati da una commissione tecnica regionale, istituita con legge regionale, cui sono attribuiti compiti di vigilanza sull'attività formativa, in conformità a quanto previsto all'articolo 16; comma 6. Gli esami di idoneità sono compiuti dalla predetta commissione. gi 8. Nell'attività formativa debbono essere previsti appositi stages presso le scuole per agenti della polizia di Stato e presso strutture formative dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e del corpo forestale dello Stato, al fine di consentire agli aspiranti agenti di polizia locale una adeguata conoscenza dell'organizzazione e delle modalità di intervento delle forze di polizia dello Stato e di agevolare ogni futura collaborazione con queste ultime nell'esercizio delle funzioni di pubblica sicurezza loro assegnate a seguito delle determinazioni del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di cui all'articolo 8, comma 3. gi 9. Le somme erogate agli operatori in formazione a titolo di stipendio dagli enti locali sono a questi ultimi rimborsate a valere sul fondo nazionale di cui all'articolo 208, comma 1-bis e comma 2, lettera c), del codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 12. 10. In caso di inadempienza delle regioni nell'organizzazione del sistema di formazione e di aggiornamento della polizia locale, il corso di formazione di cui ai commi 5 e 6 si svolge presso la Scuola nazionale di cui all'articolo 16 ovvero presso la più vicina scuola gestita da un' amministrazione comunale o provinciale, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui al Capo III del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli oneri finanziari derivanti dallo svolgimento dei corsi di formazione di cui al presente comma sono posti a carico delle regioni inadempienti, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.
1. All'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato
dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, sono apportate le modificazioni e
integrazioni di cui ai commi seguenti. 3. Al comma 2, lettera a), le parole: "dell'ottanta per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del settantacinque per cento". gi 4. Al comma 2, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: b-bis) al fondo nazionale per la formazione professionale degli agenti e dei comandanti di polizia locale, di cui al comma 1-bis del presente articolo, nella misura del cinque per cento del totale annuo sopra richiamato, per il finanziamento integrale degli oneri retributivi e previdenziali sostenuti dagli enti locali durante i periodi di formazione professionale degli agenti, degli addetti al coordinamento e al controllo e dei comandanti di polizia locale e per la corresponsione degli incrementi contrattuali delle indennità di polizia locale, nonché per il finanziamento degli oneri di natura organizzativa sostenuti direttamente dalle regioni o dagli enti locali da queste incaricati dello svolgimento della formazione degli agenti di polizia locale, nel limite massimo del cinquanta per cento della spesa sostenuta; la ripartizione delle risorse è effettuata, previa intesa con la Conferenza unificata di cui al Capo III del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in base all'entità delle attività previste nei programmi annuali di formazione professionale degli agenti di polizia locale approvati dalle regioni; nell'ambito della percentuale di cui alla presente lettera, l'un per cento è destinato al finanziamento delle strutture di formazione per agenti di polizia locale individuate dalle leggi regionali".
1. Per il personale dei corpi di polizia locale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che non abbiano mai svolto l'attività di aggiornamento prevista dalla legge 7 marzo 1986, n. 65, e successive modificazioni, devono essere organizzate dalle regioni attività di riqualificazione professionale secondo modalità stabilite con le leggi regionali di cui all'articolo 3 e nel rispetto del criterio secondo cui la riqualificazione professionale per ciascuna unità di personale deve aver luogo entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine, per un periodo di cinque anni decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge la percentuale di cui all'articolo 208, comma 2, lettera b-bis), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 12, è elevata al sette per cento, con corrispondente riduzione della percentuale prevista dall'articolo 208, comma 2, lettera a), del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.
1. I regolamenti comunali di cui all'articolo 4 disciplinano le modalità di incarico agli operatori di polizia locale delle funzioni di coordinamento e controllo. I relativi inquadramenti contrattuali, nonché le eventuali indennità di funzione, sono definiti in sede di contrattazione collettiva nazionale. Lo svolgimento dell'attività di còordinamento e controllo è subordinato al conseguimento dell'idoneità al termine di un apposito corso di formazione, nei modi stabiliti. Dalle leggi regionali. Le unità di personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che abbiano già partecipato a corsi di formazione e siano risultate idonee al termine di questi in sede di valutazione finale sono considerate a tutti gli effetti idonee per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo.
1. Il comandante del corpo di polizia locale svolge le funzioni gestionali e organizzative previste dalla presente legge, dai regolamenti dei servizi di polizia locale e dai contratti collettivi nazionali di lavoro ed occupa la qualifica funzionale apicale prevista nell'ente locale di appartenenza, ovvero la qualifica funzionale equivalente della forma associativa di cui all'articolo 6, comma 2. gi2. Il comandante del corpo di polizia locale svolge tutte le funzioni dirigenziali di cui all'articolo 51, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 6, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Nei corpi di polizia locale aventi particolare complessità, il comandante può delegare a propri ufficiali lo svolgimento delle predette funzioni dirigenziali, nei casi e secondo le modalità stabilite con il regolamento comunale di cui all'articolo 4. 3. I comuni, le province e le forme associative di cui all'articolo 6, comma 2, possono procedere alla assunzione dei comandanti dei rispettivi corpi di polizia locale mediante concorso pubblico. Sono ammessi al concorso pubblico, anche in carenza del titolo di studio, tutti coloro che risultino iscritti all'elenco nazionale di cui all'articolo 16, nonché il personale non iscritto all'elenco nazionale purché in possesso del diploma di laurea e degli altri requisiti richiesti dal bando di concorso. Qualora risulti vincitore un candidato non iscritto all'elenco nazionale di cui all'articolo 16, la formale assunzione delle funzioni di comandante è subordinata al conseguimento dell'idoneità al termine del corso di preparazione presso la Scuola nazionale e all'iscrizione nell'elenco nazionale di cui all'articolo 16. Gli oneri finanziari derivanti dallo svolgimento dei corsi di preparazione dei comandanti assunti mediante concorso pubblico che non risultino già iscritti nell'elenco nazionale di cui all'articolo 16 sono posti a carico dei comuni che hanno bandito il concorso, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. 4. L'incarico di comandante può altresi essere attribuito, in caso di vacanza di organico, per un periodo non inferiore a cinque anni, dal sindaco, dal presidente della provincia ovvero dal presidente gi dell'assemblea dei sindaci della forma associativa di cui all'articolo 6, comma 2, a unità di personale in possesso del requisito dell'iscrizione all'elenco nazionale dei comandanti dei corpi di polizia locale di cui all'articolo 16, ovvero a persona esterna all'ente che risulti in possesso del predetto requisito dell'iscrizione all'elenco nazionale, mediante contratto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 51, comma 5-bis, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificata dall'articolo 6, comma 4, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il personale assunto con contratto a tempo determinato, già dipendente di altre amministrazioni, ha diritto all'aspettativa, senza assegni. gi
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della funzione
pubblica è istituito l'elenco nazionale dei comandanti dei corpi di polizia locale. Sono
iscritti nell'elenco di cui al presente comma coloro i quali abbiano conseguito
l'idoneità alle funzioni di comandante di polizia locale al termine di un corso di
formazione svolto presso la Scuola nazionale per i comandanti dei corpi di polizia locale,
di cui al comma 3 del presente articolo. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo
17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la
Conferenza unificata di cui al Capo III del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
disciplinati gli aspetti relativi all'iscrizione e alla cancellazione dall'elenco
nazionale di cui al presente comma.
3. È istituita la Scuola nazionale per i comandanti dei corpi di polizia locale,
avente personalità giuridica di diritto pubblico e sottoposta alla vigilanza della
Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica, con il compito
di attuare corsi di preparazione e aggiornamento per i comandanti dei corpi di polizia
locale, di compiere e promuovere studi per il miglioramento tecnico-amministrativo dei
servizi di polizia locale, nonché di individuare le materie obbligatorie da inserire nei
corsi di formazione regionali per agenti di polizia locale e addetti al coordinamento e al
controllo. La Scuola è gestita da un consiglio di amministrazione, nominato con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri e composto da un rappresentante della Conferenza
dei Presidenti delle regioni, da un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni
d'Italia (ANCI), da un rappresentante dell'Unione delle province italiane (UPI), da un
rappresentante dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM), da un
funzionario del Dipartimento della funzione pubblica, da un funzionario del Ministero
dell'interno e da rappresentanti delle organizzazioni sindacali del comparto delle
autonomie locali che abbiano sottoscritto il contratto collettivo nazionale di lavoro e
delle associazioni professionali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. 5. La scelta della sede della Scuola nazionale è effettuata con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui al Capo III del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 6. L'attività formativa della Scuola nazionale e le materie obbligatorie da inserire nell'ambito della formazione regionale per agenti di polizia locale e addetti al coordinamento e al controllo sono programmate dal consiglio di amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui al Capo III del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. I programmi didattici prevedono anche lo svolgimento di specifici corsi di gi aggiornamento annuale per i comandanti dei corpi di polizia locale in carica, anche con riferimento alle materie oggetto di funzioni di polizia amministrativa disciplinate dalle leggi regionali. Gli oneri finanziari derivanti dalle attività di aggiornamento relative alle materie oggetto di funzioni di polizia amministrativa disciplinate dalle leggi regionali sono posti a carico delle regioni interessate, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.
1. Il personale abilitato alle funzioni di agente di polizia locale è abilitato al
porto d'armi senza licenza. 4. Gli operatori di polizia locale hanno facoltà di portare le armi di cui sono dotati anche fuori servizio, nell'intero territorio nazionale.
1. I veicoli di servizio in dotazione ai corpi di polizia locale sono esenti dalla
tassa di proprietà e da tributi straordinari. Gli apparati di trasmissione radio e fonia
utilizzati a fini istituzionali operano in regime di esenzione fiscale. 5. Nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, in attesa dell'organizzazione dei corsi previsti dal comma 3, cui devono partecipare gli operatori in servizio ovvèro successivamente assunti, sono abilitati all'uso dei veicoli di servizio tutti gli addetti ai corpi di polizia locale in possesso di patente di guida.
1. Il rapporto di lavoro degli addetti ai corpi di polizia locale è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. gi2. Ferma restando l'appartenenza al comparto di contrattazione collettiva stabilito in conformità alla procedura prevista dall'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo i del decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396, sono adottate in sede contrattuale apposite misure riguardanti il settore della polizia locale, al fine di tenere conto delle differenze funzionali interne al settore e della specificità del personale dei corpi di polizia locale.
1. Gli addetti ai corpi di polizia locale hanno le stesse prerogative degli
appartenenti alla Polizia di Stato ad ordinamento civile in materia di previdenza ed
assistenza, assicurazione, prevenzione degli infortuni, speciali elargizioni o
riconoscimenti per lé vittime del dovere e per i loro familiari, malattie professionali,
attività usuranti e tutela legale. 4. Gli oneri finanziari derivanti dagli incrementi dovuti in conseguenza della rideterminazione contrattuale dell'indennità di cui al comma 2 sono posti a carico del fondo nazionale di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 12. 5. Ai sensi dell'articolo 40 del testo unico concernente le disposizioni sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è tenuto, con proprio decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare le opportune modifiche al' decreto ministeriale 18 giugno 1988, recante nuova tariffa dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per il settore industriale, e relative modalità di applicazione, al fine di istituire una apposita classe di rischio per il personale dei corpi di polizia locale adeguata ai compiti di istituto da esso assolti ed equivalente alla classe di rischio prevista per gli appartenenti alle forze della Polizia di Stato. gi 6. E istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica un fondo di assistenza per il personale dei corpi di polizia locale, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, che si avvale di un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la tesoreria centrale dello Stato, denominato "Presidenza del Consiglio dei ministri-fondo nazionale di assistenza per il personale dei corpi di polizia locale", nel quale è versata una quota delle somme di cui all'articolo 208, comma 2, lettera b-bis), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 12, comma 4. Il fond6 persegue finalità di assistenza a favore del personale dei corpi di polizia locale, con particolare riferimento all'assistenza del personale in servizio e in quiescenza e dei relativi familiari in situazioni di bisogno, all'erogazione di assegni mensili in caso di malattia di durata superiore a quella contrattualmente stabilita, al pagamento contributivo degli oneri legati al riconoscimento di attività usuranti e alla stipulazione di polizze assicurative. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di riconoscimento e di erogazione delle prestazioni di cui al presente comma e sono disciplinate la composizione e le competenze degli organi direttivi del fondo. Le risorse degli eventuali fondi dei corpi di polizia municipale esistenti alla data di entrata in vigore della presente. legge, istituiti per finalità analoghe, confluiscono nel fondo di cui al presente comma. 7. All'articolo 208, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: "del personale della Polizia di Stato," sono inserite le seguenti: "dei corpi di polizia locale,".
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 50 miliardi annui a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, all'unità gi previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziano 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. gi
1. È abrogata la legge 7 marzo 1986, n. 65, e successive modificazioni. |