S.I.L.Po.L. |
Sindacato Italiano Lavoratori Polizia Locale |
Il
pdl di modifica della 65/86 |
Ordinamento
della Polizia Locale |
CAPO I
COMPITI DEGLI ENTI LOCALI IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE
Art. 1.
(Esercizio delle funzioni di polizia locale).
1. I
comuni e le province esercitano le funzioni di polizia locale di competenza
propria o delegata avvalendosi di appositi corpi.
2. I comuni che non istituiscono propri corpi di polizia locale svolgono le
relative attività in forma associata, mediante corpi intercomunali.
3. Le regioni esercitano le funzioni di polizia amministrativa regionale
delegandole alle province e ai comuni ovvero mediante i propri uffici.
Art. 2.
(Compiti dei corpi di polizia locale).
1. I
corpi di polizia locale svolgono i compiti previsti dalla legge e dagli statuti
e regolamenti degli enti cui appartengono, in relazione alle materie di
competenza dello stesso ente, sia proprie che delegate dallo Stato o dalle
regioni. Tali competenze concernono:
a) la polizia amministrativa relativamente a
tutte le materie di competenza degli enti locali, compresa l’attività posta
in essere per prevenire e reprimere tutti i comportamenti e le situazioni
concentrati sul territorio che possono pregiudicare la convivenza civile, il
decoro dell’ambiente, la qualità della vita locale e che non siano riservate
alla competenza esclusiva delle forze di polizia dello Stato;
b) la polizia stradale, ai sensi dell'articolo 12
del codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni;
c) la polizia tributaria, limitatamente alle attività
ispettive e di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni relative ai tributi
locali;
d) la polizia ambientale ed ittico-venatoria.
2. I corpi di polizia locale concorrono altresì alla sicurezza pubblica e
al mantenimento di un'ordinata convivenza civile, collaborando con le forze di
polizia dello Stato alla prevenzione e repressione dei reati svolgendo le
seguenti attività:
a) in caso di
reati in materie diverse da quelle attribuite o delegate all’ente di
appartenenza, svolgono gli atti di polizia giudiziaria previsti dalla legge e
riferiscono, ai sensi dell’articolo 347 C.P.P. all’autorità giudiziaria;
b)
nell’esercizio dei compiti di vigilanza sul territorio, ferme restando le
dipendenze funzionali previste dall’articolo 8, riferiscono all’autorità di
pubblica sicurezza su qualunque fatto che possa rilevare ai fini dell’ordine
pubblico;
c)
svolgono le funzioni di pubblica sicurezza proprie delle forze di polizia dello
Stato eventualmente concordate tra il Sindaco e il Prefetto;
d)
prestano soccorso in caso di calamità, catastrofi ed altri eventi che
richiedano interventi di protezione civile.
Art. 3.
(Competenze regionali).
1. La
potestà legislativa e amministrativa delle regioni in materia di polizia
locale, fatte salve le competenze delle regioni e statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, è esercitata nel rispetto dei
principi stabiliti dalla presente legge.
2. In particolare le regioni provvedono a:
a) fissare criteri generali per l'istituzione dei corpi,
tenendo conto della tipologia degli enti interessati e nel rispetto del potere
regolamentare ad essi attribuito;
b) agevolare con idonee iniziative, incentivi e
sovvenzioni, la costituzione delle forme associative tra i comuni minori
prevedendo livelli ottimali di esercizio delle funzioni;
c) disciplinare e incentivare le forme di collaborazione
e coordinamento fra i corpi di polizia locale di competenza comunale e
provinciale anche predisponendo idonei servizi informativi unificati su base
regionale, nonché, in materia ambientale le forme di raccordo necessarie alla
unitarietà degli interventi dei corpi di polizia provinciale e dei servizi
delle comunità montane, degli enti parco e degli altri enti aventi comunque
funzioni di vigilanza;
d) determinare le caratteristiche delle uniformi, che
debbono essere diverse da quelle in uso presso le forze di polizia dello Stato e
presso le Forze armate e dei relativi distintivi di grado, nonché dei mezzi e
degli strumenti in dotazione ai corpi di polizia locale;
e) disciplinare il sistema formativo per l'accesso ai
corpi di polizia locale; programmare i cicli formativi annuali di aggiornamento
periodico degli operatori in servizio, prevedendo, qualora le attività
didattiche siano svolte anche dalla regione, che le stesse siano organizzate
d'intesa con gli enti locali;
f) definire i parametri minimi di riferimento per la
determinazione da parte degli enti locali delle specifiche dotazioni organiche
dei corpi di polizia locale.
Art. 4.
(Regolamento del corpo di polizia locale).
1. Con
delibera della giunta dell'ente di appartenenza è approvato il regolamento di
organizzazione del corpo di polizia locale che disciplina in particolare:
a) i rapporti tra il corpo di polizia locale e gli altri
uffici e servizi dell'ente;
b) l'ordinamento del corpo;
c) le modalità generali di esecuzione dei servizi e di
svolgimento delle funzioni all'esterno del territorio di riferimento;
d) l'accesso al corpo;
e) le regole di comportamento durante lo svolgimento del
servizio.
2. Il regolamento può prevedere che al corpo sia addetto anche personale
non in possesso della qualifica di operatore di polizia locale di cui
all'articolo 9.
3. Nel caso in cui il servizio di polizia locale sia svolto da corpi
intercomunali, il regolamento viene approvato dal competente organo esecutivo
della forma associativa.
Art. 5.
(Programmazione annuale dei servizi di polizia locale).
1. I
consigli comunali e provinciali approvano annualmente, di norma nel contesto
della relazione previsionale e programmatica, un documento di programmazione ed
indirizzo dei servizi di polizia locale, raccordati con le attività di
accertamento e controllo cui debbono provvedere gli uffici dei rispettivi enti,
ciascuno per la parte di propria competenza. Il documento è presentato dalla
giunta e comprende anche una relazione sui risultati raggiunti in rapporto al
corrispondente documento dell'anno precedente.
2. Nel caso in cui il servizio sia esercitato in forma associata, il
documento di programmazione e indirizzo degli interventi di polizia locale è
approvato dal competente organo della forma associativa.
3. All'articolo 32, comma 2, della legge 9 giugno 1990, n. 142, dopo la
lettera b) è inserita la seguente: "b-bis) i documenti annuali di
programmazione ed indirizzo dei servizi di polizia locale".
Art. 6.
(Corpo di polizia locale).
1. I
corpi di polizia locale sono costituiti dal comandante e da un numero minimo di
addetti, in servizio a tempo indeterminato, stabilito da ciascuna regione
secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, e comunque non inferiore a
sette.
2. Nel caso in cui i corpi siano costituiti in forma associata, gli enti
locali debbono prevedere nella convenzione o negli statuti dell'associazione
intercomunale la costituzione dell'assemblea dei sindaci, cui compete nelle
forme stabilite dal proprio regolamento l'indirizzo, la direzione e la vigilanza
del corpo nell'espletamento del servizio di polizia locale.
CAPO II
CONCORSO NELLE ATTIVITA' DI SICUREZZA PUBBLICA
Art. 7.
(Collaborazione con le Forze di polizia dello Stato e controllo del territorio).
S O P P R E S S O
Capo III
Funzioni dei corpi di polizia locale
Art. 8.
(Direzione e vigilanza dei servizi di polizia locale).
1. Nel
rispetto del principio di separazione tra funzioni di indirizzo
politico-amministrativo e funzioni attinenti alla gestione amministrativa, nonché
nel quadro degli obiettivi stabiliti dal documento di programmazione annuale
degli interventi di polizia locale di cui all'articolo 5, il sindaco o
l'assessore delegato, ovvero un rappresentante dell'assemblea dei sindaci di cui
all’articolo 6, comma 2, il presidente della provincia o l'assessore delegato
impartiscono le direttive al comandante del Corpo, vigilano sull'espletamento
dei servizi ed adottano i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.
Art. 9.
(Attribuzioni degli operatori di polizia locale).
1. Alle
attività di polizia locale è addetto il personale del Corpo cui sia stata
attribuita la qualifica di operatore di polizia locale. Tale personale,
nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza o dell'ente presso cui è
comandato, esercita il controllo sull'osservanza delle leggi e dei
regolamenti nelle materie di cui all'articolo 2, comma 1, e procede
all'accertamento delle relative violazioni, e svolge i compiti previsti dal
comma 2 dell’articolo 2. A tali fini all’operatore sono attribuite le
qualifiche di:
a) agente di polizia giudiziaria, riferita agli agenti, o di ufficiale di
polizia giudiziaria riferita agli addetti al coordinamento e controllo e al
comandante del corpo;
b) agente di pubblica sicurezza.
2. In relazione ai compiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c),
gli uffici dell'amministrazione finanziaria ed i comandi del Corpo della Guardia
di finanza cooperano per l'acquisizione ed il reperimento di elementi utili per
l'accertamento dei tributi locali e la repressione delle relative violazioni,
procedendo anche di propria iniziativa, secondo le norme e le facoltà loro
attribuite dalla normativa tributaria statale. Agli operatori dei Corpi di
polizia locale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1,
lettera d), della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
Art. 10.
(Accesso alla banche dati del Ministero dell'interno, del pubblico registro
automobilistico, della direzione generale della motorizzazione civile e delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura).
1. Il
primo comma dell'articolo 16-quater del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8,
convertito dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, è sostituito dal seguente:
"Gli operatori di polizia locale possono accedere ai sistemi informativi
automatizzati del pubblico registro automobilistico e della direzione generale
della motorizzazione civile, delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, nonché agli schedari del centro elaborazione dati del Ministero
dell'interno di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121,
specificatamente individuati in relazione alle funzioni attribuite ai Corpi
medesimi dalla legge, nei limiti e con le modalità stabilite con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali".
2. Il decreto del Ministro dell'interno previsto dall'articolo 16-quater,
primo comma, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito dalla legge 19
marzo 1993, n. 68, come modificato dal presente articolo, è emanato entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
CAPO IV
PRINCIPI FONDAMENTALI DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
Art. 11.
(Abilitazione alla funzione di operatore di polizia locale).
1. L'attribuzione
della qualifica di operatore di polizia locale è subordinato al superamento di
un esame di idoneità al termine di un corso di formazione teorica e pratica
della durata da sei a nove mesi, istituito ed organizzato a livello regionale o
interregionale, e al superamento di una prova conclusiva psico-attitudinale.
2. L'accesso al corso di formazione è riservato ai candidati vincitori
dei concorsi indetti dalle amministrazioni locali. Il periodo di prova si
conclude 30 giorni dopo l’avvenuto superamento della prova conclusiva. Il non
superamento della prova conclusiva produce l’interruzione del rapporto di
lavoro.
3. L'attività formativa è svolta presso scuole gestite, in forma singola o
associata, dalle amministrazioni comunali o provinciali, dalle amministrazioni
regionali, da soggetti pubblici o privati. Le regioni stabiliscono i criteri per
l'abilitazione delle scuole allo svolgimento delle attività formative. I
programmi formativi sono approvati da una commissione tecnica, istituita dalla
regione, di cui fanno parte anche i rappresentanti delle associazioni delle
autonomie locali. Gli esami di idoneità al termine dell'attività formativa
sono effettuati da commissioni regionali.
4. Le regioni possono prevedere la costituzione di commissioni e la
elaborazione di programmi formativi a valenza interregionale.
5. I programmi-tipo predisposti dalle regioni sono approvati sentita la
Conferenza unificata di cui al Capo III del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281. Al fine di consentire agli aspiranti operatori di polizia locale una
adeguata conoscenza dell'organizzazione delle modalità di intervento dei Corpi
di polizia dello Stato in materia di sicurezza pubblica, le regioni operano
d'intesa con i Ministeri competenti per favorire l'interscambio delle attività
formative e l'organizzazione dei corsi formativi.
6. Le somme erogate dai singoli enti locali al personale di cui al comma 2 a
titolo di stipendio, comprensive degli oneri fiscali e contributivi, nonché le
rette di iscrizione versate dagli enti locali agli istituti formativi, sono ad
essi rimborsate a valere sul capitolo di entrata di cui all'articolo 208, comma
4-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, numero 285, come introdotto
dall’art. 12 della presente legge.
7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le
regioni devono provvedere ad emanare la normativa relativa all'abilitazione
delle scuole e alla predisposizione dei programmi formativi-tipo. Qualora le
regioni non provvedano, le amministrazioni comunali possono far svolgere
l'attività formativa per il conseguimento dell'abilitazione alla funzione di
operatore di polizia locale presso scuole abilitate da altre regioni. In tal
caso, le amministrazioni comunali possono richiedere alle regioni di
appartenenza il rimborso dei maggiori oneri sostenuti per la formazione del
personale interessato.
8. Il personale dei Corpi o dei servizi di polizia municipale o provinciale
in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero assunto
entro i sei mesi successivi in base a concorsi banditi entro il 31 dicembre 1998
e comunque conclusi prima della sua entrata in vigore, si intende abilitato alla
funzione di operatore di polizia locale anche in carenza del corso e dell'esame
di idoneità finale.
Art. 12.
(Modifiche ed integrazioni all'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285).
1. All'articolo
208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto
legislativo 10 settembre 1992, n. 360, sono apportate le modificazioni e
integrazioni di cui ai commi seguenti.
2. Al comma 2, lettera a), le parole: "dell'ottanta per cento"
sono sostituite dalle seguenti: "del settantacinque per cento".
3. Al comma 4, dopo le parole: "I proventi spettanti agli altri enti
indicati al comma 1 sono devoluti" sono inserite le seguenti: "nella
misura del 95 per cento del loro ammontare".
4. Dopo il comma 4 è inserito il seguente: " 4-bis. I proventi di cui
al comma 1, spettanti allo Stato, alle regioni, alle province e ai comuni sono
destinati, nella misura del 5 per cento del totale annuo complessivo, al
Ministero dell'interno per la formazione professionale degli operatori di
polizia locale. A tal fine le somme relative sono versate in apposito capitolo
di entrata da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica ed affluiscono in apposito capitolo da
istituire nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.1.2.2 dello stato di
previsione del Ministero dell'interno".
5. I fondi di cui al comma 4-bis dell'articolo 208 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, come introdotto dal comma 4, sono destinati al
finanziamento integrale degli oneri retributivi e previdenziali e delle rette di
iscrizione e partecipazione ai corsi di formazione professionale degli operatori
di polizia locale, nonché per il finanziamento degli oneri di natura
organizzativa sostenuti direttamente dalle regioni o dagli enti locali per
l'attività di aggiornamento professionale degli operatori di polizia locale di
cui all'articolo 13, nel limite massimo del cinquanta per cento della spesa
sostenuta. Per quanto attiene agli oneri derivanti dalla formazione
professionale obbligatoria per l'idoneità alla funzione, si provvede a
rimborsarli direttamente ai comuni entro sessanta giorni dalla richiesta previa
verifica della documentazione prodotta. Per quanto attiene alle attività di
aggiornamento professionale si provvede a ripartire tra le regioni e gli enti
locali le risorse disponibili, previa intesa con la Conferenza unificata di cui
al Capo III del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in base all'entità
delle attività previste nei programmi annuali di aggiornamento professionale
approvati dalle regioni.
Art. 13.
(Riqualificazione professionale straordinaria del personale in servizio).
1. Al
fine di adeguare ai princìpi introdotti dalla presente legge la formazione
professionale del personale con qualifica di operatore di polizia locale che sia
in servizio alla data di entrata in vigore della stessa, le regioni e gli enti
locali, singoli o associati, provvedono ad organizzare le attività di
riqualificazione, secondo le modalità stabilite dalle regioni.
2. La riqualificazione professionale per ciascuna unità di personale deve
aver luogo entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge. A tal fine, per un periodo di cinque anni, decorrente dalla data di
entrata in vigore della presente legge, la percentuale di cui all'articolo 208,
comma 4-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come introdotto
dall'articolo 12 della presente legge, è elevata al sette per cento, con una
corrispondente riduzione della percentuale prevista dall'articolo 208, comma 2,
lettera a), e comma 4 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.
Art. 14.
(Modalità di svolgimento dei concorsi e requisiti per la partecipazione).
1. Le
regioni stabiliscono, d'intesa con la Conferenza unificata di cui al Capo III
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i requisiti minimi necessari per
l'ammissione ai concorsi banditi a livello locale per l'accesso alla qualifica
di operatore di polizia locale.
2. Non sono ammessi ai concorsi coloro che non risultino in possesso dei
seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti civili e politici;
b) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo
o non essere sottoposto a misura di prevenzione;
c) non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi
militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici.
3. S O P P R E S S O.
4. Per
fronteggiare esigenze urgenti del servizio, le amministrazioni locali possono
provvedere alla copertura dei posti disponibili nell'organico del personale dei
rispettivi Corpi di polizia locale attingendo alle graduatorie in corso di
validità relative ai corrispondenti concorsi banditi da altre amministrazioni
locali.
5. In applicazione dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni, gli enti locali possono altresì ricoprire
posti vacanti negli organici dei rispettivi Corpi di polizia locale mediante
passaggio diretto di dipendenti in servizio presso i Corpi di polizia locale di
altre amministrazioni, previo consenso dell'amministrazione di appartenenza e
purché le domande di trasferimento siano avanzate da dipendenti che abbiano
compiuto almeno un biennio di servizio presso le rispettive amministrazioni. Non
è richiesto il consenso dell'amministrazione di appartenenza nei casi di
assunzione diretta di cui al comma 4 qualora l'amministrazione di destinazione
sia quella che aveva bandito il concorso.
Art. 15.
(Figure professionali della polizia locale).
1. La
qualifica di operatore di polizia locale è articolata nelle seguenti figure
professionali:
a) agente;
b) addetto al
coordinamento e controllo;
c) comandante
del corpo.
Art. 16.
(Addetti al coordinamento e al controllo).
1. Lo svolgimento
dell'attività di coordinamento e controllo è subordinato al conseguimento
dell'idoneità, al termine di un apposito corso di formazione organizzato nei
modi stabiliti dalle regioni.
2. Il conferimento
delle funzioni di coordinamento e controllo avviene secondo le norme stabilite
dal regolamento di cui all’articolo 4. I relativi inquadramenti, nonché le
eventuali indennità di funzione, sono definiti in sede di contrattazione
collettiva nazionale.
Art. 17.
(Comandante del Corpo di polizia locale).
1. Il
comandante del Corpo di polizia locale svolge le funzioni gestionali e
organizzative previste dalla presente legge, dai regolamenti dei servizi di
polizia locale e dai contratti collettivi nazionali di lavoro ed occupa la
qualifica funzionale apicale prevista nell'ente locale di appartenenza, ovvero,
per le unioni intercomunali, la qualifica funzionale equivalente in un comune di
dimensioni demografiche pari alla sommatoria della popolazione dei comuni
associati.
2. Al comandante del Corpo di polizia locale sono attribuite le funzioni
dirigenziali di cui all'articolo 51, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142,
come sostituito dall'articolo 6, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
Nei Corpi di polizia locale aventi particolare complessità, il comandante può
delegare ad altri ufficiali lo svolgimento dei predetti compiti, nei casi e
secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui all'articolo 4.
3. I comuni, le province e le forme associative di cui all'articolo 6, comma
2, procedono alla nomina del comandante del rispettivo Corpo mediante concorso
pubblico, ovvero mediante conferimento di incarico temporaneo con contratto a
tempo determinato.
4. Sono ammessi al concorso pubblico i candidati in possesso del diploma di
laurea nonché degli altri requisiti generali richiesti dal bando di concorso.
Possono, altresì, partecipare al concorso coloro che risultano in possesso
dell'idoneità al comando di cui all'articolo 19 anche in assenza del titolo di
studio richiesto. I vincitori del concorso pubblico che non siano in possesso
della predetta idoneità possono assumere le relative funzioni a tempo
indeterminato soltanto dopo il conseguimento della stessa. In tal caso gli oneri
finanziari derivanti dallo svolgimento dei corsi di formazione di cui
all'articolo 16 sono posti a carico degli enti che hanno bandito il concorso,
nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.
5. L'incarico temporaneo di comandante del Corpo di polizia municipale, con
contratto a tempo determinato di cui al comma 3, può essere conferito ad
esperti in possesso dell'idoneità al comando di cui all'articolo 19. L'incarico
di comandante del Corpo può essere altresì assegnato dal capo
dell'amministrazione ad un dirigente dell'ente. Qualora il dirigente incaricato
non risulti in possesso dell'idoneità al comando di cui all'articolo 19, può
assumere le relative funzioni dirigenziali soltanto dopo lo svolgimento del
prescritto periodo formativo concluso con esito favorevole.
6. In attesa dell'espletamento delle procedure di assunzione delle funzioni
di comandante del Corpo con le modalità di cui al comma 3, temporaneamente e
per un periodo comunque non superiore ai diciotto mesi, non rinnovabile, può
essere incaricato dello svolgimento delle relative funzioni, a scavalco, il
comandante del Corpo di un altro ente locale ovvero un addetto al coordinamento
e controllo anche in servizio presso altri Corpi, purché in possesso
dell'idoneità al comando di cui all'articolo 19.
Art. 18.
(Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei comandanti dei
Corpi di polizia locale).
1. Nell'ambito
della Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti
della pubblica amministrazione locale di cui all'articolo 17, comma 77, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, è istituita la sezione per la formazione dei
comandanti dei Corpi di polizia locale.
2. Le norme per l'organizzazione, il funzionamento e l'ordinamento contabile
della sezione di cui al comma 1, integrative di quelle contenute nel decreto del
Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 396, sono approvate con
regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1998, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i
Ministri per la funzione pubblica, per gli affari regionali e del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sentite le organizzazioni sindacali
di categoria e la Conferenza unificata di cui al Capo III del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
3. Gli esperti che compongono l’apposito comitato tecnico-scientifico, da
istituirsi per la sezione di cui al comma 1, sono nominati dal Presidente
dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e
provinciali, su designazione del Ministro dell'interno, del Ministro per la
funzione pubblica, della Conferenza dei Presidenti delle regioni,
dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI), dell'Unione delle
province italiane (UPI), dell'Unione nazionale dei comuni, comunità ed enti
montani (UNCEM) e dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali del comparto
delle autonomie locali che abbiano sottoscritto il contratto collettivo
nazionale di lavoro.
4. La sezione di cui al comma 1 può avvalersi, per la formazione dei
comandanti dei Corpi di polizia locale, delle scuole regionali e interregionali
istituite ai sensi dell'articolo 17, comma 79, della legge 15 maggio 1997, n.
127, determinando i criteri per l'eventuale stipula di convenzioni, anche in
sede decentrata, con istituti, enti e società di formazione e cultura.
5. La Conferenza unificata di cui al Capo III del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 stabilisce annualmente, sulla base dei programmi formativi
delle regioni e degli enti locali, il numero dei posti complessivamente
disponibili per il corso di formazione, anche in base alle risorse finanziarie
risultanti dalla ripartizione dei proventi di cui all'articolo 208, comma 4-bis,
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come introdotto dall'articolo
12. A tale numero vengono aggiunti i posti richiesti dai singoli comuni per il
personale da questi indicato e finanziati direttamente dagli stessi nonché i
posti riservati a coloro che ne facciano richiesta con spese a carico dei
partecipanti.
6. I posti disponibili per il corso di formazione sono ripartiti tra le
regioni dalla Conferenza unificata di cui al Capo III del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 e sono assegnati dalle regioni stesse, secondo propri
criteri, ad addetti al coordinamento e controllo.
7. I posti disponibili per il corso di formazione da destinare agli estranei
ai Corpi di polizia locale, sono assegnati mediante prova selettiva,
disciplinata con apposito regolamento adottato da ciascuna regione e riservata a
candidati in possesso del diploma di laurea e degli altri requisiti previsti ai
fini dell'accesso per pubblico concorso, di cui all'articolo 17, comma 4. La
dipendenza da enti locali in posizione apicale costituisce titolo preferenziale.
Art. 19.
(Idoneità al comando).
1. L'idoneità
al comando di cui all'articolo 17, comma 4, si consegue previo superamento del
corso di formazione presso la sezione per la formazione dei comandanti dei Corpi
di polizia locale di cui all'articolo 18, comma 1.
2. Presso la sezione di cui all'articolo 18, comma 1, è istituito un elenco
degli abilitati alla funzione di comando.
3. In sede di prima applicazione della presente legge, sono iscritti di
diritto, a richiesta degli interessati, nell'elenco di cui al comma 2 i seguenti
soggetti:
a) i comandanti dei Corpi di polizia locale in servizio
alla data di entrata in vigore della presente legge;
b) coloro che abbiano svolto la funzione di comandante
di Corpo di polizia locale ovvero di responsabile di servizio composto da almeno
sette operatori, per almeno tre anni;
c) gli addetti al coordinamento e al controllo in
possesso di qualifica dirigenziale alla data di entrata in vigore della presente
legge e che svolgano tale funzione da almeno tre anni;
d) i vice comandanti dei Corpi di polizia municipale, i
cui posti risultino regolarmente istituiti e coperti mediante concorso pubblico
da almeno tre anni;
e) i vincitori dei concorsi riservati di cui al comma 4.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge
l'amministrazione interessata può bandire un concorso per titoli ed esami per
l'individuazione del comandante del Corpo di polizia locale dell'associazione
intercomunale di cui all'articolo 6, comma 2, riservato a coloro che abbiano
ricoperto, alla data del bando di concorso, l'incarico di comandante del
servizio di polizia locale nei comuni associati per un periodo non inferiore ad
un anno.
Art. 20.
(Disciplina dell'armamento).
1. I
regolamenti approvati dall'organo consiliare di ciascun ente locale individuano
i servizi di polizia locale che possono essere espletati con l'impiego di armi,
nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal regolamento di cui al comma 2.
2. Con regolamento adottato dal Ministro dell'interno, sentita la Conferenza
unificata di cui al Capo III del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sono stabiliti i criteri generali ai quali debbono uniformarsi i regolamenti di
cui al comma 1, concernenti:
a) la determinazione dei requisiti soggettivi richiesti
per l'affidamento delle armi;
b) l'individuazione dei servizi da svolgere con
l'impiego delle armi;
c) le modalità di espletamento dei servizi di cui alla
lettera b);
d) la determinazione dei casi in cui non è consentito
assegnare singoli appartenenti al Corpo a servizi che richiedono l'impiego delle
armi;
e) gli obblighi degli enti locali e del personale in
ordine alla consegna, alla tenuta e alla custodia delle armi e delle relative
munizioni;
f) le tipologie delle armi in dotazione;
g) l'addestramento al tiro e l'accesso del personale ai
poligoni.
3. Il personale porta senza licenza le armi in dotazione qualora i servizi
ai quali è assegnato ne prevedano l'impiego.
4. Il porto delle armi in dotazione è ammesso in via continuativa anche fuori
dal territorio dell'ente di appartenenza laddove previsto dal regolamento di cui
al comma 1.
5. Il regolamento di cui al comma 2 elenca, altresì, i casi in cui
l'abilitazione al porto delle armi è sospesa di diritto.
Art. 21.
(Veicoli di servizio).
1. I
veicoli di servizio in dotazione ai Corpi di polizia locale sono esenti dalla
tassa automobilistica e da tributi straordinari. Gli apparati di trasmissione
radio e fonìa utilizzati a fini istituzionali operano in regime di esenzione
fiscale.
2. È vietato l'uso di veicoli di servizio per scopi diversi da quelli
indicati nei regolamenti locali.
3. La conduzione dei veicoli di servizio è riservata al personale munito di
apposita patente di guida rilasciata dal prefetto della provincia nella quale il
dipendente esplica il servizio, previo superamento di specifici corsi di
addestramento da effettuare durante la formazione di cui all'articolo 11.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 139 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, nel caso di incidenti
verificatisi in occasione dello svolgimento del servizio, la patente di guida di
cui al comma 3 è sospesa dal prefetto. La sospensione non produce effetti sulla
validità della patente di guida personale.
CAPO V
STATUS DEGLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE
Art. 22.
(Norme in materia di contrattazione collettiva)
1. Il
rapporto di lavoro degli addetti ai corpi di polizia locale è disciplinato dai
contratti collettivi ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni.
2. Ferma restando l'appartenenza al comparto di contrattazione collettiva
stabilito in conformità alla procedura prevista dall'articolo 45 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 1 del decreto
legislativo 4 novembre 1997, n. 396, sono adottate in sede contrattuale apposite
misure riguardanti il settore della polizia locale, al fine di tenere conto
delle differenze funzionali interne al settore e della specificità del
personale dei corpi di polizia locale.
Art. 23.
(Norme in materia previdenziale e di assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro)
1. A decorrere
dall’anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge agli
addetti ai corpi di polizia locale provvisti della qualifica di cui all'articolo
9 si applicano le stesse disposizioni legislative e regolamentari previste per
gli appartenenti alla polizia di Stato in materia di prevenzione e assistenza,
assicurazione e prevenzione degli infortuni, malattie professionali, attività
usuranti, tutela legale, speciali elargizioni o riconoscimenti per le vittime
del dovere e per i loro familiari.
2. Al personale dei corpi di polizia locale è corrisposta una indennità di
polizia locale pensionabile nella misura determinata dai contratti collettivi
nazionali di lavoro in relazione al sistema di classificazione, al grado di
responsabilità attribuita e alla natura delle funzioni svolte.
3. Le indennità di vigilanza previste alla data di entrata in vigore della
presente legge confluiscono nell'indennità di polizia locale di cui al comma 2.
4. Gli oneri finanziari derivanti dagli incrementi dovuti in conseguenza
della rideterminazione contrattuale dell'indennità di cui al comma 2 sono posti
a carico del fondo nazionale di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 12.
5. Ai sensi dell'articolo 40 del testo unico concernente le disposizioni
sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è tenuto, con
proprio decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, ad apportare le opportune modifiche al decreto ministeriale 18
giugno 1988, recante nuova tariffa dei premi per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali per il settore industriale, e
relative modalità di applicazione, al fine di istituire una apposita classe di
rischio per il personale dei corpi di polizia locale adeguata ai compiti di
istituto da esso assolti ed equivalente alla classe di rischio prevista per gli
appartenenti alle forze di polizia di Stato.
6. All'articolo 208, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: "del personale
della polizia di Stato," sono inserite le seguenti: "dei corpi di
polizia locale,".
CAPO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 24.
(Interventi straordinari per investimenti).
1. S
O P P R I M E R L O
Art. 25.
(Disposizioni transitorie e attuative).
1. Le
unità di personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente
legge, che svolgano funzioni di coordinamento e controllo, sono considerate a
tutti gli effetti idonee per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 16.
Sono, altresì, considerati idonei i comandanti dei servizi, cessati
dall'incarico in seguito all'accorpamento di cui all'articolo 1, comma 2.
2. Agli operatori in servizio alla data di entrata in vigore della presente
legge è consentita la conduzione dei veicoli di servizio anche senza il
conseguimento dell'apposita patente di guida di cui all'articolo 21, comma 3.
3. Sino alla scadenza del termine fissato dalle leggi regionali, ai sensi
dell'articolo 3, comma 2, lettera b), per la costituzione dei Corpi
intercomunali di cui all'articolo 1, comma 2, le funzioni di polizia locale sono
svolte dai servizi comunali esistenti alla data di entrata in vigore della
presente legge. In caso non vi provveda la legge regionale, il termine per la
costituzione dei Corpi intercomunali è di tre anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, decorsi inutilmente i quali gli operatori in
servizio perdono, sino ad un successivo inquadramento in un Corpo, la qualifica
di cui all'articolo 9, salvaguardando per detti operatori il posto e la
retribuzione.
4. Per i comandanti dei servizi municipali di polizia locale non si applica
la disposizione di cui all'articolo 17, comma 1, relativa alla attribuzione
della qualifica funzionale apicale.
4-bis. All’articolo 16, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121,
è aggiunto, in fine il seguente periodo: “ Nei limiti e con le modalità
previsti dal relativo ordinamento possono essere chiamati a concorrere
nell’espletamento di servizi di sicurezza pubblica i corpi di polizia locale
”.
4-ter. All’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, e successive modificazioni, dopo le parole: “dei servizi di protezione
civile” sono inserite le seguenti: “e dei corpi di polizia locale”.
4-quater. All’articolo 1, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo
le parole “del corpo nazionale dei vigili del fuoco” sono inserite le
seguenti: “nonché del personale dei corpi di polizia locale dotato della
qualifica di operatore di polizia locale”.
Art. 26.
(Adeguamento della legislazione regionale).
1. Le
regioni adeguano la loro legislazione in materia di polizia urbana e rurale
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di
inerzia, dopo tale periodo le norme in contrasto con i princìpi della presente
legge cessano di avere efficacia.
Art. 27.
(Copertura finanziaria)
1. All'onere
derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 50 miliardi
annui a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002,
all'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 28.
(Abrogazioni)
1.
E' abrogata la legge 7 marzo 1986, n. 65, e successive modificazioni.
2. All'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, il comma 134 è
abrogato.
NOTA:
In grassetto le modifiche apportate
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