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Legge-quadro
sull'ordinamento della
polizia locale.
Articolo 1.
Quadro di applicazione
1.
I comuni, singoli o associati, e le province, mediante l'impiego di proprio
personale, organizzato con le modalità previste dallo statuto e dal
regolamento, svolgono:
a) le funzioni di polizia amministrativa in via esclusiva, relativamente a
tutte le materie di competenza degli enti locali attribuite o delegate;
b) le attività di prevenzione e repressione delle situazioni e dei
comportamenti che possono pregiudicare la convivenza civile, il decoro
dell'ambiente, la qualità della vita locale, che non siano riservate alla
competenza esclusiva delle forze di polizia dello Stato.
2.
Qualora siano istituiti corpi di polizia locale, comandati da personale
idoneo ai sensi dell'articolo 4, comma 7, essi possono concorrere alla
sicurezza pubblica collaborando con le forze di polizia dello Stato alla
prevenzione e repressione dei reati, secondo le modalità di cui alla
presente legge, svolgendo le seguenti attività:
a)
in caso di reati in materie diverse da quelle attribuite o delegate all'ente
di appartenenza, svolgono gli atti di polizia giudiziaria previsti dalla
legge e riferiscono, ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura
penale, all'autorità giudiziaria;
b)
nell'esercizio dei compiti di vigilanza sul territorio, ferme restando le
dipendenze funzionali previste dall'articolo 3, comma 2, riferiscono
all'Autorità di pubblica sicurezza su qualunque fatto che possa rilevare ai
fini dell'ordine pubblico;
c)
svolgono le funzioni di pubblica sicurezza proprie delle forze di polizia
dello Stato, previa intesa tra il Prefetto e il Sindaco o il Presidente
della provincia, o l'assessore da questi delegato;
d)
prestano soccorso in caso di calamità, catastrofi ed altri eventi che
richiedano interventi di protezione civile.
3.
Per corpi di polizia locale si intendono strutture complesse costituite
stabilmente dal comandante e da un numero minimo di addetti definito da
ciascuna regione secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni.
4. Per un periodo non superiore a tre anni dall'entrata in vigore della
presente legge, il prefetto, d'intesa con i sindaci dei comuni interessati,
può abilitare alle funzioni di cui al comma 2 anche gli operatori di
polizia municipale che operino in enti privi di corpo.
Articolo 2.
Funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale di pubblica
sicurezza.
1.
Il personale che svolge le funzioni di cui all'articolo 1 comma 1,
nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, o dell'ente presso cui
è comandato, e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche:
a)
funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualità di agente
di polizia giudiziaria, riferita agli operatori, o di ufficiale di polizia
giudiziaria, riferita ai responsabili del servizio o del corpo e agli
addetti al coordinamento e al controllo, ai sensi dell'articolo 221, comma 3
del codice di procedura penale, limitatamente ai reati connessi con materie
di competenza esclusiva;
b)
servizio di polizia stradale, ai sensi dell'articolo 137 del testo unico
delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n 393;
c)
funzioni di pubblica sicurezza al fine di collaborare nell'ambito delle
attività di cui all'articolo 1, comma 1, lett. b), con le forze della
Polizia di Stato.
Articolo 3.
Attribuzioni degli operatori locali di polizia locale.
1.
All'attività di polizia locale di cui all'articolo 1, comma 2, è addetto
il personale del corpo cui sia stata attribuita la qualifica di operatore
locale di pubblica sicurezza. Tale personale, nell'ambito territoriale di
appartenenza o dell'ente presso cui è comandato, oltre ad esercitare il
controllo sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti nelle materie di cui
all'articolo 1, comma 1, procedendo all'accertamento delle relative
violazioni, svolge i compiti previsti dall'articolo 1, comma 2 e a tal fine
sono ad esso attribuite le qualifiche di:
a)
agente di polizia giudiziaria, riferita agli agenti o di ufficiale di
polizia giudiziaria, riferita agli addetti al coordinamento ed al controllo
e al comandante del corpo;
b)
agente di pubblica sicurezza.
2.
Nel rispetto del principio di separazione tra funzioni di indirizzo
politico-amministrativo e funzioni attinenti alla gestione operativa, i
comandanti dei corpi di polizia locale dipendono unicamente dal Sindaco, dal
Presidente della Provincia o dall'assessore da questi delegato per le
attività di cui all'articolo 1, comma 2, con l'eccezione delle funzioni di
polizia giudiziaria.
3.
Nell'ambito delle predette funzioni il presidente della provincia, il
sindaco o l'assessore da questi delegato, impartisce le direttive, vigila
sull'espletamento del servizio e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi
o dai regolamenti.
Articolo 4.
Qualifica di operatore locale di pubblica sicurezza.
1.
L'attribuzione della qualifica di operatore locale di pubblica sicurezza è
effettuata dal prefetto ed è subordinata al superamento di un esame di
idoneità al termine di un corso di formazione teorica e pratica, istituito
ed organizzato a livello locale, regionale o interregionale, e al
superamento di una prova conclusiva psico-attitudinale. L'attribuzione della
qualifica abilita al conferimento delle funzioni in tutto il territorio
nazionale.
2.
Con regolamento, di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, adottato dal Ministro dell'Interno, sentita la Conferenza
unificata di cui al capo terzo del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, sono individuate le materie che obbligatoriamente debbono essere
inserite nei piani di studio dei corsi di cui al precedente comma.
3.
Il personale addetto alle funzioni di polizia provinciale o municipale in
servizio alla data di entrata in vigore della presente legge si intende
abilitato alla funzione di operatore locale di pubblica sicurezza, con
l'attribuzione della relativa qualifica. I presidenti delle province e i
sindaci entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge
trasmettono al Prefetto l'elenco degli operatori interessati.
4.
La qualifica di operatore locale di pubblica sicurezza non può essere
attribuita a coloro che:
a)
non godano dei diritti civili e politici;
b)
abbiano subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o che siano
sottoposti a misure di prevenzione;
c)
siano stati destituiti dai pubblici uffici o siano stati espulsi dalle forze
armate o dai corpi militarmente organizzati.
5.
La qualifica di operatore locale di pubblica sicurezza è articolata nelle
seguenti figure professionali:
a)
agente;
b)
addetto al coordinamento e al controllo;
c)
comandante del corpo.
6.
Lo svolgimento dell'attività di coordinamento e controllo è subordinato al
conseguimento dell'idoneità al termine di un apposito corso di formazione
organizzato, secondo quanto stabilito dalla normativa regionale, a livello
locale, regionale o interregionale, in cui siano state inserite le materie
obbligatoriamente previste dal regolamento ministeriale di cui al comma 2.
Il riconoscimento dell'idoneità allo svolgimento dell'attività di
coordinamento ha validità ai fini dello svolgimento della medesima in tutto
il territorio nazionale. Il conferimento delle relative funzioni avviene
secondo le norme stabilite dal regolamento locale e i relativi inquadramenti
nonché le eventuali indennità sono definite in sede di contrattazione
collettiva nazionale. Le unità di personale in servizio alla data di
entrata in vigore della presente legge, che svolgano funzioni di
coordinamento e controllo formalmente attribuite, sono considerate a tutti
gli effetti idonee.
7.
Lo svolgimento dell'attività di comandante di corpo di polizia locale è
subordinata al possesso dell'idoneità. D'intesa tra la Scuola superiore per
la formazione e la specializzazione di dirigenti della pubblica
amministrazione locale di cui all'articolo 17, comma 77, della legge 15
maggio 1997, n. 127, la Scuola di perfezionamento per le forze di polizia e
le regioni è organizzato anche a livello regionale o interregionale un
apposito corso annuale di formazione, disciplinato con il regolamento di cui
all'articolo 4, comma 2. Il superamento con esito favorevole del corso
conferisce l'idoneità. Il riconoscimento dell'idoneità ha validità ai
fini dello svolgimento dell'attività di comandante di corpo di polizia
locale in tutto il territorio nazionale. In sede di prima applicazione della
legge sono abilitati al comando:
a)
i comandanti dei Corpi di polizia locale in servizio alla data di entrata in
vigore della presente legge;
b)
coloro che abbiano svolto la funzione di Comandante di corpo di polizia
locale ovvero di responsabili di servizio anche associato composto dal
almeno sette operatori, per almeno tre anni;
c)
gli addetti al coordinamento e al controllo in possesso di qualifica
dirigenziale alla data di entrata in vigore della presente legge e che
svolgano tale funzione da almeno tre anni;
d)
i vicecomandanti dei corpi di polizia municipale o provinciale, i cui posti
risultino regolarmente istituiti e coperti mediante concorso pubblico da
almeno tre anni.
Articolo 5.
Disciplina dell'armamento.
1.
I regolamenti approvati dall'organo consiliare di ciascun ente locale
individuano i servizi di polizia locale che possono essere espletati con
l'impiego di armi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal
regolamento di cui al comma 2.
2.
Con regolamento adottato dal Ministro dell'Interno, ai sensi dell'articolo
17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza
unificata di cui al capo III del decreto legislativo 28 agosto 1998, n. 281,
sono stabiliti i criteri generali ai quali debbono uniformarsi i regolamenti
di cui al primo comma, concernenti:
a)
la determinazione dei requisiti soggettivi richiesti per l'affidamento delle
armi;
b)
l'individuazione dei servizi da svolgere con l'impiego delle armi;
c)
le modalità di espletamento dei servizi di cui alla lettera b);
d)
la determinazione dei casi in cui non è consentito assegnare singoli
appartenenti al Corpo a servizi che richiedono l'impiego delle armi;
e)
gli obblighi degli enti locali e del personale in ordine alla consegna, alla
tenuta e alla custodia delle armi e delle relative munizioni;
f)
le tipologie delle armi e delle munizioni in dotazione;
g)
l'addestramento al tiro e l'accesso del personale ai poligoni.
3.
Il personale porta senza licenza le armi in dotazione qualora i servizi ai
quali è assegnato ne prevedano l'impiego.
4.
Il porto delle armi in dotazione è ammesso in via continuativa anche fuori
dal territorio dell'ente di appartenenza laddove previsto dal regolamento di
cui al comma 1. Il regolamento di cui al comma 2 elenca, altresì, i casi in
cui l'abilitazione al proto delle armi è sospesa di diritto.
Articolo 6.
Disposizioni in materia di contrattazione, previdenziale e assicurativa
connesse alla qualifica di operatore locale di pubblica sicurezza.
1.
Il rapporto di lavoro degli addetti ai corpi e ai servizi di polizia locale
è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Ferma restando
l'appartenenza al comparto di contrattazione collettiva stabilito in
conformità alle procedure previste dall'articolo 45 del Decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29 come sostituito dall'articolo 1 del Decreto
legislativo 4 novembre 1997, n. 396, sono adottate in sede contrattuale
apposite misure riguardanti il settore della polizia locale, al fine di
tenere conto delle differenze funzionali interne al settore e alla
specificità del personale.
2.
A decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della
presente legge, agli operatori di polizia locale provvisti della qualifica
di cui all'articolo 3 si applicano, in materia previdenziale, le
disposizioni di cui al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, in quanto
compatibili. Nei procedimenti a carico dei medesimi soggetti per fatti
compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di
coazione fisica si applica l'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152.
Si applica, inoltre, la disciplina vigente per la Polizia di Stato in
materia di speciali elargizioni e riconoscimenti per le vittime del dovere e
per i loro familiari.
3.
Al personale in possesso della qualifica di cui all'articolo 3 è
corrisposta una indennità locale di pubblica sicurezza pensionabile nella
misura determinata dai contratti collettivi nazionali di lavoro in relazione
al sistema di classificazione, al grado di responsabilità attribuita e alla
natura delle funzioni svolte. Le indennità di vigilanza previste alla data
di entrata in vigore della presente legge confluiscono nell'indennità
locale di pubblica sicurezza.
4.
Ai sensi dell'articolo 40 del testo unico concernente le disposizioni
sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il Ministro del Lavoro e della
Previdenza sociale è tenuto ad emanare entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge un proprio decreto destinato ad apportare le
opportune modifiche al decreto ministeriale 18 giugno 1988, recante nuova
tariffa dei premi per l'assicurazione sul lavoro e le malattie professionali
per il settore industriale e relative modalità di applicazione, al fine di
istituire una apposita classe di rischio per il personale della polizia
locale, adeguata ai compiti da esso assolti, ed equivalente al trattamento
previsto per gli appartenenti alle forze della polizia di Stato.
Articolo 7.
Modifiche della normativa vigente.
1.
All'articolo 16, secondo comma della legge 1o aprile 1981, n.
121, è aggiunto, in fine il seguente periodo: «Nei limiti e con le modalità
previsti dal relativo ordinamento possono essere chiamati a concorrere
nell'espletamento di servizi di sicurezza pubblica i corpi di polizia locale».
2.
All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo. 19 settembre 1994, n. 626
e successive modificazioni, dopo le parole: «dei servizi di protezione
civile» sono inserite le seguenti: «e dei corpi di polizia locale».
3.
All'articolo 1, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le
parole «del corpo nazionale dei vigili del fuoco» sono inserite le
seguenti: «nonché del personale dei corpi di polizia locale dotato della
qualifica di operatore locale di pubblica sicurezza».
4. All'articolo 208, comma 2, lettera a) del Decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: «del
personale della Polizia di Stato» sono inserite le seguenti: «dei corpi di
polizia locale».
5.
All'articolo 17, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il comma 134 è
abrogato.
6.
È abrogata la legge 7 marzo 1986, n. 65 e successive modificazioni.
Articolo 8.
Copertura finanziaria.
1.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 5
miliardi annui a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2000-2002, all'unità revisionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero del Tesoro, del bilancio
e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'Interno.
2.
Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
gi
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