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Legge-quadro sull'ordinamento della
polizia locale.
nota:
nel presente testo
- le modifiche apportate al testo unifica del 11 gennaio sono segnate come
appresso: parti inserite
parti
cassate
- le modifiche apportate nella seduta del 7
febbraio sono segnate come appresso parti
inserite parti
cassate
Articolo
1.
Quadro di applicazione
1. I comuni, singoli o associati, e le province, mediante l'impiego di
proprio personale, organizzato con le modalità previste dallo statuto e
dal regolamento,
in
conformità alle norme dell'ordinamento regionale svolgono:
a) le funzioni di polizia amministrativa in via esclusiva,
relativamente a tutte le materie di competenza degli enti locali
attribuite o delegate;
b) le attività di prevenzione e repressione delle
situazioni e dei comportamenti che possono pregiudicare la convivenza
civile, il decoro dell'ambiente, la qualità della vita locale, che non
siano riservate alla competenza esclusiva delle forze di polizia dello
Stato.
2. Qualora
siano istituiti corpi di polizia locale, comandati da personale idoneo ai
sensi dell'articolo 4, comma 7, essi
LE STRUTTURE DI
POLIZIA LOCALE possono anche concorrere alla
sicurezza pubblica collaborando con le forze di polizia dello Stato alla
prevenzione e repressione dei reati, secondo le modalità di cui alla
presente legge, svolgendo le seguenti attività:
a) in caso di reati in materie diverse da quelle attribuite o
delegate all'ente di appartenenza, svolgono gli atti di polizia
giudiziaria previsti dalla legge e riferiscono, ai sensi dell'articolo 347
del codice di procedura penale, all'autorità giudiziaria;
b) nell'esercizio dei
compiti di vigilanza sul territorio, ferme restando le dipendenze
funzionali previste dall'articolo 3, comma 2, riferiscono all'Autorità di
pubblica sicurezza su qualunque fatto che possa rilevare ai fini
dell'ordine pubblico;
c) svolgono le funzioni di pubblica sicurezza proprie delle
forze di polizia dello Stato, previa intesa tra il Prefetto e il Sindaco o
il Presidente della provincia, o l'assessore da questi delegato;
d) prestano soccorso in caso di calamità, catastrofi ed altri
eventi che richiedano interventi di protezione civile.
3.
Per
corpi di polizia locale si intendono strutture complesse costituite
stabilmente dal comandante e da un numero minimo di addetti definito da
ciascuna regione secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni.
3-bis.
Nell'esercizio dei compiti di vigilanza sul territorio restano ferme le
3bis. Nell’esercizio
dei compiti di vigilanza sul territorio restano
ferme le dipendenze funzionali previste dall’art. 3, comma 2
3-bis.
Nell'esercizio dei compiti di vigilanza sul territorio restano ferme le
dipendenze funzionali previste dall'articolo 3, comma 2.
4. Per un periodo non superiore a tre anni dall'entrata in vigore
della presente legge, il prefetto, d'intesa con i sindaci dei comuni
interessati, può abilitare alle funzioni di cui al comma 2 anche gli
operatori di polizia municipale che operino in enti privi di corpo.
3. Nel
rispetto del principio di separazione tra funzioni di indirizzo
politico-amministrativo e funzioni attinenti alla gestione operativa, i
comandanti delle strutture di polizia locale dipendono unicamente dal
Sindaco, dal Presidente della Provincia o dall'assessore da questi
delegato per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, con l'eccezione
delle funzioni di polizia giudiziaria.
Articolo
2.
Funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale di pubblica
sicurezza.
1. Il personale che svolge le funzioni di cui all'articolo 1 comma 1,
nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, o dell'ente presso cui
è comandato, e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche:
a) funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la
qualità di agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori, o di
ufficiale di polizia giudiziaria, riferita ai responsabili del servizio o
del corpo e agli addetti al coordinamento e al controllo, ai sensi
dell'articolo 221, comma 3 articolo 57
del codice di procedura penale, limitatamente ai reati connessi con
materie di competenza esclusiva;
b) servizio di polizia stradale, ai sensi dell'articolo 137
del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n 393 articolo 12 del nuovo codice della strada, approvato con decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
c) funzioni di pubblica sicurezza al fine di collaborare
nell'ambito delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, lett. b), con
le forze della Polizia di Stato a
tal fine è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza.
Articolo
3.
Attribuzioni degli operatori locali di
polizia locale.
Attribuzione
della qualifica di agente ed ufficiale di pubblica sicurezza ai componenti
dei corpi di polizia locale.
Attribuzioni
ulteriori in materia di funzioni di polizia giudiziaria
1. All'attività di polizia locale di cui all'articolo 1, comma 2, è
addetto il personale del
corpo DELLA
STRUTTURA cui sia stata attribuita la
qualifica di operatore locale di pubblica sicurezza specifica
qualifica. Tale personale, nell'ambito territoriale di
appartenenza o dell'ente presso cui è comandato, oltre ad esercitare il
controllo sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti nelle materie di
cui all'articolo 1, comma 1, procedendo all'accertamento delle relative
violazioni, svolge i compiti previsti dall'articolo 1, comma 2 e a tal
fine sono ad esso attribuite le qualifiche di:
a) agente di polizia giudiziaria, riferita agli agenti o di
ufficiale di polizia giudiziaria, riferita agli addetti al coordinamento
ed al controllo e al comandante del corpo ai sensi dell'articolo 57 del codice di procedura penale, comma
2, lettera b) per i primi e comma 3 riguardo ai secondi;
b)
agente
di pubblica sicurezza, riferita agli agenti o di ufficiale di pubblica
sicurezza agli addetti al coordinamento ed al controllo e al comandante
del corpo.
2. Nel rispetto del principio di
separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni
attinenti alla gestione operativa, i comandanti dei corpi di polizia
locale dipendono unicamente dal Sindaco, dal Presidente della Provincia o
dall'assessore da questi delegato per le attività di cui all'articolo 1,
comma 2, con l'eccezione delle funzioni di polizia giudiziaria.
3. Nell'ambito delle predette funzioni il presidente della provincia,
il sindaco o l'assessore da questi delegato, impartisce le direttive,
vigila sull'espletamento del servizio e adotta i provvedimenti previsti
dalle leggi o dai regolamenti.
Articolo
4.
Qualifica di operatore locale di
pubblica sicurezza.
Qualificazione
dei componenti i corpi le
strutture di
polizia locale
1. L'attribuzione della qualifica di operatore
locale agente od ufficiale di cui all'articolo 3 di pubblica sicurezza è
effettuata dal prefetto ed è subordinata al superamento di un esame di
idoneità al termine di un corso di formazione teorica e pratica,
istituito ed organizzato a livello locale, regionale o interregionale secondo
modalità previste dalla normativa regionale, e al superamento di una
prova conclusiva psico-attitudinale. L'attribuzione della qualifica
abilita al conferimento delle funzioni in tutto il territorio nazionale.
1. L'attribuzione
della qualifica di agente di pubblica sicurezza è conferita dal Prefetto.
Essa è subordinata al superamento di un esame di idoneità al termine di
un corso di formazione teorica e pratica, istituito e organizzato a
livello locale, regionale o interregionale secondo la modalità prevista
dalla normativa regionale, valido per l'intero territorio nazionale e al
superamento di una prova psico-attitudinale
2. Con regolamento, di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, adottato dal Ministro dell'Interno, sentita la
Conferenza unificata di cui al capo terzo del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono individuate le materie che obbligatoriamente
debbono essere inserite nei piani di studio dei corsi di cui al precedente
comma nonché i requisiti per la prova
psico-attitudinale. Con lo stesso regolamento sono determinati altresì i
requisiti fisici per l'accesso.
3. Il personale addetto alle funzioni di polizia provinciale o
municipale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge
si intende abilitato alla
funzione di operatore locale agente
od ufficiale di pubblica sicurezza alle
funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, con
l'attribuzione della relativa qualifica. I presidenti delle province e i
sindaci entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge
trasmettono al Prefetto l'elenco degli operatori interessati.
4. La qualifica di
operatore locale di pubblica sicurezza non può essere attribuita
Le qualifiche connesse alle funzioni di polizia locale non possono essere
attribuite a coloro che:
a) non godano dei diritti civili e politici;
b) abbiano subito condanna a pena detentiva per delitto non
colposo o che siano sottoposti a misure di prevenzione;
c) siano stati destituiti dai pubblici uffici o siano stati
espulsi dalle forze armate o dai corpi militarmente organizzati.
5. La
qualifica di operatore
locale di pubblica sicurezza è articolata i componenti i corpi di polizia locale in
possesso della qualifica di agente o di ufficiale di pubblica sicurezza si
articolano I
componenti delle strutture di polizia locale si
articolano nelle
seguenti figure professionali:
a) agente;
b) addetto al coordinamento e al controllo;
c) comandante del corpo.
6. Lo svolgimento dell'attività di coordinamento e controllo è
subordinato al conseguimento dell'idoneità al termine di un apposito
corso di formazione organizzato, secondo quanto stabilito dalla normativa
regionale, a livello locale, regionale o interregionale, in cui siano
state inserite le materie obbligatoriamente previste dal regolamento
ministeriale di cui al comma 2. Il riconoscimento dell'idoneità allo
svolgimento dell'attività di coordinamento ha validità ai fini dello
svolgimento della medesima in tutto il territorio nazionale. Il
conferimento delle relative funzioni avviene secondo le norme stabilite
dal regolamento locale e i relativi inquadramenti nonché le eventuali
indennità sono definite in sede di contrattazione collettiva nazionale.
Le unità di personale in servizio alla data di entrata in vigore della
presente legge, che svolgano funzioni di coordinamento e controllo
formalmente attribuite, sono considerate a tutti gli effetti idonee.
7. Lo
svolgimento dell'attività di comandante di corpo di polizia locale è
subordinata al possesso dell'idoneità. D'intesa tra la Scuola superiore
per la formazione e la specializzazione di dirigenti della pubblica
amministrazione locale di cui all'articolo 17, comma 77, della legge 15
maggio 1997, n. 127, la Scuola di perfezionamento per le forze di polizia
e le regioni è organizzato anche a livello regionale o interregionale un
apposito corso annuale di formazione, disciplinato con il regolamento di
cui all'articolo 4, comma 2. Il superamento con esito favorevole del corso
conferisce l'idoneità. Il riconoscimento dell'idoneità ha validità ai
fini dello svolgimento dell'attività di comandante di corpo di polizia
locale in tutto il territorio nazionale. In sede di prima applicazione
della legge sono abilitati al comando:
a) i comandanti dei Corpi di polizia locale in servizio alla
data di entrata in vigore della presente legge;
b) coloro che abbiano svolto la funzione di Comandante di corpo
di polizia locale ovvero di responsabili di servizio anche associato
composto dal almeno sette operatori, per almeno tre anni;
c) gli addetti al coordinamento e al controllo in possesso di
qualifica dirigenziale alla data di entrata in vigore della presente legge
e che svolgano tale funzione da almeno tre anni;
d) i vicecomandanti dei corpi di polizia municipale o
provinciale, i cui posti risultino regolarmente istituiti e coperti
mediante concorso pubblico da almeno
tre anni. . Lo svolgimento dell'attività di comando è
subordinata al possesso dell'idoneità ottenuta al termine di un apposito
corso di formazione organizzato, secondo quanto stabilito dalla normativa
anche a livello regionale o interregionale, in cui sono state inserite le
materie obbligatoriamente previste dal regolamento ministeriale di cui al
comma 2, valevole per l'intero territorio nazionale. La legge regionale
individua le figure professionali abilitate al comando in sede di prima
applicazione della presente legge
Articolo
5.
Disciplina dell'armamento.
1. I regolamenti approvati dall'organo consiliare di ciascun ente locale
individuano i servizi di polizia locale che possono essere espletati con
l'impiego di armi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal
regolamento di cui al comma 2.
2. Con regolamento adottato dal Ministro dell'Interno, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la
Conferenza unificata di cui al capo III del decreto legislativo 28 agosto
1998, n. 281, sono stabiliti i criteri generali ai quali debbono
uniformarsi i regolamenti di cui al primo comma, concernenti:
a) la determinazione dei requisiti soggettivi richiesti per
l'affidamento delle armi;
b) l'individuazione dei servizi da svolgere con l'impiego delle
armi;
c) le modalità di espletamento dei servizi di cui alla lettera
b);
d) la determinazione dei casi in cui non è consentito
assegnare singoli appartenenti al Corpo a servizi che richiedono l'impiego
delle armi;
e) gli obblighi degli enti locali e del personale in ordine
alla consegna, alla tenuta e alla custodia delle armi e delle relative
munizioni;
f) le tipologie delle armi e delle munizioni in dotazione;
g) l'addestramento al tiro e l'accesso del personale ai
poligoni.
3. Il
personale porta senza licenza le armi in dotazione qualora i servizi ai
quali è assegnato ne prevedano l'impiego
Il
personale porta senza licenza le armi in dotazione in via continuativa
qualora il regolamento locale ne preveda l'impiego.
4. Il porto delle armi in dotazione è ammesso in via continuativa
anche fuori dal territorio dell'ente di appartenenza laddove previsto dal
regolamento di cui al comma 1. Il regolamento di cui al comma 2 elenca,
altresì, i casi in cui l'abilitazione al proto delle armi è sospesa di
diritto.
Art. 5-bis.
(Abilitazione alla guida di veicoli di servizio).
La conduzione di veicoli in dotazione ai corpi di
polizia locale è riservata al personale munito di apposita patente di
guida rilasciata dal prefetto della provincia nella quale il dipendente
presta servizio, previo superamento di specifici corsi di addestramento da
effettuare durante la formazione di cui all'articolo 4. In fase di prima
applicazione, per il personale in servizio, si prescinde dal superamento
del corso
Articolo
6.
Disposizioni in materia di contrattazione, previdenziale e assicurativa
connesse alla qualifica di operatore
locale di pubblica sicurezza.
1. Il rapporto di lavoro degli addetti ai corpi e ai servizi di polizia
locale è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Ferma
restando l'appartenenza al comparto di contrattazione collettiva stabilito
in conformità alle procedure previste dall'articolo 45 del Decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 come sostituito dall'articolo 1 del
Decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396, sono adottate in sede
contrattuale apposite misure riguardanti il settore della polizia locale,
al fine di tenere conto delle differenze funzionali interne al settore e
alla specificità del personale.
2. A decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore
della presente legge, agli operatori di polizia locale provvisti della
qualifica di cui all'articolo 3 si applicano, in materia previdenziale, le
disposizioni di cui al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, in
quanto compatibili. Nei procedimenti a carico dei medesimi soggetti per
fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo
di coazione fisica si applica l'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n.
152. Si applica, inoltre, la disciplina vigente per la Polizia di Stato in
materia di speciali elargizioni e riconoscimenti per le vittime del dovere
e per i loro familiari.
3. Al personale in possesso della
qualifica di cui all'articolo 3 è corrisposta una indennità locale di
pubblica sicurezza del personale di polizia locale è corrispondente un'indennità
di pubblica sicurezza indennità
di polizia locale pensionabile nella misura determinata dai
contratti collettivi nazionali di lavoro in relazione al sistema di
classificazione, al grado di responsabilità attribuita e alla natura
delle funzioni svolte. Le indennità di vigilanza previste alla data di
entrata in vigore della presente legge confluiscono nell'indennità locale
di pubblica sicurezza indennità
di polizia locale.
4. Ai sensi dell'articolo 40 del testo unico concernente le
disposizioni sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il Ministro del Lavoro e della
Previdenza sociale è tenuto ad emanare entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge un proprio decreto destinato ad
apportare le opportune modifiche al decreto ministeriale 18 giugno 1988,
recante nuova tariffa dei premi per l'assicurazione sul lavoro e le
malattie professionali per il settore industriale e relative modalità di
applicazione, al fine di istituire una apposita classe di rischio per il
personale della polizia locale, adeguata ai compiti da esso assolti, ed
equivalente al trattamento previsto per gli appartenenti alle forze della
polizia di Stato.
Articolo
7.
Modifiche della normativa vigente.
1. All'articolo 16, secondo comma della legge 1o aprile 1981,
n. 121, è aggiunto, in fine il seguente periodo: «Nei limiti e con le
modalità previsti dal relativo ordinamento possono essere chiamati a
concorrere nell'espletamento di servizi di sicurezza pubblica le strutture i corpi di polizia locale».
2. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo. 19 settembre
1994, n. 626 e successive modificazioni, dopo le parole: «dei servizi di
protezione civile» sono inserite le seguenti: «e dei corpi di polizia
locale».
3. All'articolo 1, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
dopo le parole «del corpo nazionale dei vigili del fuoco» sono inserite
le seguenti: «nonché del personale delle
strutture dei
corpi di polizia locale dotato della qualifica di operatore
locale agente o ufficiale
di pubblica sicurezza».
4. All'articolo 208, comma 2, lettera a) del Decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: «del
personale della Polizia di Stato» sono inserite le seguenti: « delle strutture dei corpi di polizia locale».
4-bis.
Il primo comma dell'articolo 16-quater del decreto-legge 18 gennaio
1993, n. 8, convertito dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, è sostituito dal
seguente:
«Gli operatori di polizia locale possono accedere ai sistemi informativi
automatizzati del pubblico registro automobilistico e della direzione
generale della motorizzazione civile dipartimento dei trasporti terrestri,
delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché
agli schedari del centro elaborazione dati del Ministero dell'interno di
cui all'articolo 8 della legge 1o aprile 1981, n. 121,
specificatamente individuati in relazione alle funzioni attribuite ai
corpi medesimi della legge, nei limiti e con le modalità stabilite con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e
giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali».
4-ter. Il decreto del Ministro dell'interno previsto dall'articolo
16-quater, primo comma, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8,
convertito dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, come modificato dal presente
articolo, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge
5. All'articolo 17, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il comma 134
è abrogato.
6. È abrogata la legge 7 marzo 1986, n. 65 e successive
modificazioni.
Articolo
8.
Copertura finanziaria.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in
lire 5 miliardi annui a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2000-2002, all'unità revisionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero del Tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'Interno.
2. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
gi
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