S.I.L.Po.L. |
Sindacato Italiano Lavoratori Polizia Locale |
Le osservazioni e le proposte del S.I.L.Po.L. |
| alla bozza di testo unificato del 9.7.1998, presentate alla I^ Commissione affari Costituzionali della Camera, nell'incontro tenutosi a Roma il 14.7.1998 |
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OSSERVAZIONI E PROPOSTE RELATIVE Si rappresenta innanzi tutto, l'assoluta insufficienza del tempo assegnato alle oo.ss., per la lettura e i necessari approfondimenti del testo unificato, nonché, per le osservazioni e proposte da formulare nei confronti dello stesso. Al riguardo si richiama l'attenzione sulla considerazione che la riforma che il Parlamento si accinge a varare riguarderà, senza alcun dubbio, l'ordinamento, il funzionamento e la disciplina giuridica ed economica del personale del la polizia locale dei prossimi vent'anni, cioè della polizia locale degli anni 2000. Non a caso si è usato il singolare "Polizia locale", e non il consueto termine al plurale polizie municipali e locali. Perché con ciò si vuole imprimere un concetto importante e indilazionabile: questa legge dovrà finalmente istituire, senza ipocrisie e senza alcun falso allarmismo, una nuova Polizia locale che racchiuda in sé tutti i corpi e servizi di polizia municipale, provinciale, delle comunità montane, degli enti parco, ecc. Una polizia locale con un proprio ordinamento uniforme su tutto il territorio nazionale per ciò che concerne le finalità' istituzionali, l'amministrazione del personale, le relazioni sindacali ed il contratto di lavoro; disciplinata dalle regioni, per quanto concerne l'applicazione delle modalità operative, la formazione e l'aggiornamento del personale (ad eccezione dei comandanti i quali transiteranno da una scuola nazionale di formazione e di aggiornamento), la mobilità del personale, la dotazione strumentale e delle divise, la risoluzione di eventuali conflitti interpretativi o di attribuzioni sorti all'interno degli enti; regolamentata, infine, dai comuni è dalle province ovvero dalle associazioni dei comuni, per ciò che attiene alla dipendenza funzionale dal sindaco o dal presidente della provincia ovvero dal presidente del comitato dei sindaci, ai rapporti gerarchici all'interno del corpo o del servizio, al contingente numerico, al coordinamento con la Polizia di Stato, alle missioni esterne, alla programmazione ed alle modalità operative. Senza dubbio è veramente grande l'impegno, perché radicale è la svolta che a gran voce si reclama da più parti. Da parte dei sindaci e dai presidenti delle province, oggi come non mai in precedenza maggiormente motivati dalla elezione diretta, sempre più incessantemente chiamati dalle proprie comunità a dare immediate e concrete risposte soprattutto in termini di sicurezza e di qualità della vita. Ma anche e, soprattutto, dagli addetti ai corpi e servizi di Polizia locale che da sempre vedono frustrate e neglette le proprie aspirazioni più che legittime e giustificate, tendenti ad ottenere uno specifico ordinamento giuridico, professionale ed economico che tenga conto della propria specificità rispetto a tutto il resto dei lavoratori del comparto. Così come, e d'altronde non potrebbe essere diversamente, specifico e diversificato è l'ordinamento giuridico, professionale ed economico del personale della Polizia di Stato rispetto a tutto il rimanente personale dipendente dell'amministrazione statale. La riforma della polizia locale, la prima che investe una istituzione locale, si inquadra in grande processo evolutivo che investe tutta la p.a., caratterizzato da un incessante produzione legislativa che a partire dal d. lgs. 29/93 alla cosiddetta Bassanini ter ha di fatto rivoluzionato il complesso e variegato mondo del pubblico impiego. Per la complessità della materia e per un giusto senso di equilibrio in una riforma legislativa che tutti aspettiamo con ansia e grande interesse, sarebbe necessaria una pausa di riflessione, non inferiore ad un mese, per consentire una più ponderata predisposizione di osservazioni e proposte alla luce di un testo unificato, frutto dell'abbinamento di almeno otto proposte di legge, conosciuto purtroppo da appena tre giorni. Pur tuttavia, da una lettura veloce e necessariamente incompleta, si ritiene di poter formulare, a caldo e con riserva di approfondimento se la richiesta di una pausa di riflessione venisse accolta, alcune brevissime considerazioni in relazione ai seguenti istituti normativi.
1 - Art. 2 (legislazione regionale). In aggiunta occorre prevedere l'istituzione di un Ispettorato regionale, posto alle
dipendenze del presidente della regione, con finalità' di:
2 - Art. 5 (Corpo di polizia municipale o Intercomunale). Rispettare il numero minimo di addetti per la istituzione del Corpo al contingente previsto dall' art. 7 della legge 65/86, o, quanto meno, salvaguardare quelli già istituiti alla data di entrata in vigore della legge e, comunque, non superare la quota minima di dieci unità compreso il comandante.
3 - Art. 6 (Poteri del sindaco in materia di polizia locale). Occorre chiarire meglio il concetto di ausiliarietà di pubblica sicurezza, alla luce non solo del continuo coinvolgimento degli appartenenti alla polizia locale nei piani di contrasto alla c.d. microcriminalità, ma dei sempre più diffusi "contratti di sicurezza" fra comuni e prefetture finalizzate a garantire alle comunità locali migliori condizioni di vivibilità o di qualità della vita che, alla fin fine, altro non sono che erogazioni di sicurezza pubblica a tutti gli effetti.
4 - Art. 7 (Funzioni di Polizia locale). Conseguentemente a quanto sopra chiarito circa i compiti effettivi di erogazione di compiti rientranti nella sicurezza pubblica all'interno dei centri abitati, nella novella legge occorreprevedere quanto segue: - Inserimento dei corpi e servizi di Polizia locale fra le "Forze di polizia" previste dall'art. 16,3° comma della legge 121/81; - Modifica dell'art. 57 c.p.p. prevedendo la qualifica di ufficiale o agente, rispetto alla funzione, di polizia giudiziaria in via permanente e nell'ambito del territorio dell'ente di appartenenza.
5 Art. 11 (Riqualificazione professionale del personale in servizio). Si propone la cassazione del presente articolo perché da ritenere lesivo per l'intera
categoria di lavoratori i quali dopo anni e anni di impiego non possono essere soggetti a
corsi di "riqualificazione" che prevedano anche la "messa in
mobilità".
6- Art. 12 (Comandante del Corpo di Polizia locale). Prevedere una norma transitoria che garantisca il mantenimento della funzione e della
qualifica per i comandanti in servizio alla data di entrata in vigore della legge.
7 - Art. 13 (Elenco nazionale dei comandanti.., Scuola Nazionale per i comandanti...). Si ritiene che in questo elenco nazionale, almeno nella fase transitoria della durata
di almeno tre anni dalla data di entrata in vigore della legge, dovrebbero essere inclusi
di diritto tutti i comandanti di corpo, titolari, in servizio alla data di entrata in
vigore della legge.
8- Art. 14 (Abilitazione al porto d'arma). Tale materia è già efficacemente disciplinata dal D.M.I. 4 marzo 1987, n. 145, che non si pone in contrasto con il presente articolato, inoltre si ritiene assolutamente incompatibile la funzione di polizia locale con l'obiezione di coscienza, pertanto per i commi 1°, 2° e 3° se ne propone la soppressione.
9 - Art. 18 (Progressione in carriera del personale. I criteri per le progressioni in carriera del personale dovrebbero essere individuati nella contrattazione nazionale. La legge di riforma dovrebbe prevedere, in analogia all'ordinamento esistente nella Polizia. di Stato, tenuto conto delle innovazioni intervenute nel frattempo, almeno quattro ruoli fondamentali: il ruolo degli agenti, il ruolo degli addetti al coordinamento e controllo (ex sottufficiali), il ruolo dei funzionari direttivi e comandanti, il ruolo, infine, dei dirigenti.
10- Art. 19 (Norme in materia di contrattazione collettiva) Pur appartenendo, ovviamente, al settore dell'impiego pubblico delle Autonomie locali,
non si condivide il principio del mantenimento del personale appartenente alla polizia
locale all'interno del comparto di contrattazione collettiva delle Regioni e delle
Autonomie locali.
11 - Art. 20 (Norme in materia previdenziale e di assicurazione contro gli infortuni sul Lavoro). L'indennità prevista dal 2° comma dell'art. 20, che sarà determinata in sede di contrattazione nazionale, non potrà essere inferiore, in relazione alle analoghe funzioni e qualifiche, a quella corrisposta a tutti gli appartenenti alle varie forze di polizia di cui all'art. 36 della legge 121/81. Roma, 14 luglio 1998 |