La seduta comincia alle 11.30.
Legge quadro sull'ordinamento della polizia locale.
Esame nuovo testo unificato C. 1118 ed abbinate.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Roberto GUERZONI (DS-U), relatore, illustra il
provvedimento, consistente in un testo unificato di numerose proposte di
legge di iniziativa parlamentare e recante norme sull'ordinamento della
polizia locale. Il testo stabilisce i compiti degli enti locali,
disciplinando il concorso nell'attività di sicurezza pubblica, fissando
le funzioni dei corpi di polizia locale, i principi fondamentali di
organizzazione del servizio e lo status degli operatori di tale
servizio.
L'esame del provvedimento è stato ripreso dalla I Commissione solo in
seguito all'approvazione, nel corso dell'esame del disegno di legge
finanziaria per il 2001, di un emendamento volto a prevedere nella tabella
A un apposito stanziamento per la relativa copertura.
Il testo attualmente trasmesso per il parere è stato decisamente innovato
rispetto alla versioni precedenti, già sottoposte al parere della
Commissione lavoro.
La materia della polizia locale, diretta a proteggere gli interessi delle
comunità locali, è di competenza legislativa delle Regioni, ai sensi
dell'articolo 117 della Costituzione. È stata peraltro approvato in prima
deliberazione da Camera e senato il progetto di legge costituzionale di
modifica del titolo V della Costituzione (C. 4462), che attribuisce tra
l'altro alle regioni competenze in materia di polizia amministrativa
locale.
La legge n. 65 del 1986, che il provvedimento in esame espressamente
abroga, specifica in maniera dettagliata gli ambiti di competenza delle
Regioni e degli altri enti locali nella materia della polizia locale. Ai
sensi di questa legge, è assegnato al personale di polizia municipale lo
svolgimento di funzioni di: polizia locale, polizia giudiziaria, polizia
stradale e pubblica sicurezza.
In riferimento alle disposizioni che più direttamente attengono alla
competenza della Commissione, segnala in primo luogo l'articolo 6, che
contiene disposizioni in materia di contrattazione, previdenziale e
assicurativa connesse alla qualifica di operatore locale di pubblica
sicurezza.
In base a tale articolo, il rapporto di lavoro degli addetti ai corpi e ai
servizi di polizia locale è disciplinato dai contratti collettivi ai
sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.Tuttavia, ferma
restando l'appartenenza al comparto di contrattazione collettiva stabilito
in conformità alle procedure previste dal citato decreto legislativo,
sono adottate in sede contrattuale apposite misure riguardanti il settore
della polizia locale, al fine di tenere conto delle differenze funzionali
interne al settore e alla specificità del personale.
A decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della
legge, agli operatori di polizia locale si applicano, in materia
previdenziale, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 aprile
1997, n. 165, di armonizzazione al regime previdenziale generale dei
trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché del personale non
contrattualizzato del pubblico impiego, in quanto compatibili.
Si applica, inoltre, la disciplina vigente per la Polizia di Stato in
materia di speciali elargizioni e riconoscimenti per le vittime del dovere
e per i loro familiari.
Agli operatori di polizia locale è corrisposta una indennità locale di
pubblica sicurezza pensionabile nella misura determinata dai contratti
collettivi nazionali di lavoro in relazione al sistema di classificazione,
al grado di responsabilità attribuita e alla natura delle funzioni
svolte. Le indennità di vigilanza previste alla data di entrata in vigore
della presente legge confluiscono nell'indennità locale di pubblica
sicurezza.
In materia assicurativa, si prevede che, ai sensi dell'articolo 40 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,
contenente il testo unico concernente le disposizioni sull'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali,
il Ministro del lavoro sia tenuto ad emanare entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della legge un proprio decreto destinato ad apportare le
opportune modifiche al decreto ministeriale 18 giugno 1988, recante nuova
tariffa dei premi per l'assicurazione sul lavoro e le malattie
professionali per il settore industriale e relative modalità di
applicazione, istituendo una apposita classe di rischio per il personale
della polizia locale. Tale classe di rischio deve essere da un lato
adeguata ai compiti assolti dagli operatori di polizia locale e dall'altro
equivalente al trattamento previsto per gli appartenenti alle forze della
polizia di Stato.
Un altro aspetto rilevante ai fini della competenza della Commissione è
contenuto nell'articolo 4, in base al quale l'attribuzione della qualifica
di operatore locale di pubblica sicurezza è effettuata dal prefetto ed è
subordinata al superamento di un esame di idoneità e di una prova
conclusiva psico-attitudinale: Questo esame si svolge al termine di un
corso di formazione teorica e pratica, istituito ed organizzato a livello
locale, regionale o interregionale. L'attribuzione della qualifica abilita
al conferimento delle funzioni in tutto il territorio nazionale.
Con regolamento del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata
Stato-regioni, sono individuate le materie che obbligatoriamente debbono
essere inserite nei piani di studio dei corsi di cui al precedente comma.
Si intende abilitato alla funzione di operatore locale di pubblica
sicurezza, con l'attribuzione della relativa qualifica, tutto il personale
addetto alle funzioni di polizia provinciale o municipale in servizio alla
data di entrata in vigore della legge.
Il comma 4 elenca le cause di incompatibilità con la qualifica di
operatore locale di pubblica sicurezza, mentre il comma 5 articola la
qualifica di operatore locale di pubblica sicurezza nelle figure
professionali di: a) agente; b) addetto al coordinamento e al controllo;
c) comandante del corpo.
Lo svolgimento dell'attività di coordinamento e controllo è subordinato
- in base al comma 6 - al conseguimento dell'idoneità al termine di un
apposito corso di formazione organizzato, secondo quanto stabilito dalla
normativa regionale, a livello locale, regionale o interregionale, in cui
siano state inserite le materie obbligatoriamente previste dal già
ricordato regolamento del Ministro dell'interno. Il riconoscimento
dell'idoneità allo svolgimento dell'attività di coordinamento ha validità
ai fini dello svolgimento della medesima in tutto il territorio nazionale.
Il conferimento delle relative funzioni avviene secondo le norme stabilite
dal regolamento locale e i relativi inquadramenti, nonché le eventuali
indennità, sono definite in sede di contrattazione collettiva nazionale.
Le unità di personale in servizio alla data di entrata in vigore della
legge, che svolgano funzioni di coordinamento e controllo formalmente
attribuite, sono considerate a tutti gli effetti idonee.
Anche lo svolgimento dell'attività di comandante di corpo di polizia
locale è subordinata al possesso di una specifica idoneità. A tal fine,
è organizzato anche a livello regionale o interregionale un apposito
corso annuale di formazione, d'intesa tra la Scuola superiore per la
formazione e la specializzazione di dirigenti della pubblica
amministrazione locale, la Scuola di perfezionamento per le forze di
polizia e le regioni. Il superamento con esito favorevole del corso
conferisce l'idoneità. Il riconoscimento dell'idoneità ha validità ai
fini dello svolgimento dell'attività di comandante di corpo di polizia
locale in tutto il territorio nazionale. Il testo prevede poi le categorie
che, in sede di prima applicazione, sono abilitate al comando.
Propone pertanto di esprimere parere favorevole con una osservazione,
relativa al regime previdenziale, che potrebbe essere più opportunamente
affrontata in seguito alla verifica del sistema pensionistico, prevista
per quest'anno (vedi allegato 1).
La Commissione approva la proposta di parere favorevole con
osservazione del relatore
Allegato 1
PROPOSTA
DI PARERE DEL RELATORE, APPROVATA DALLA COMMISSIONE
La XI Commissione (Lavoro pubblico e privato)
esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge n. 1118 ed
abbinate, recante la legge quadro sull'ordinamento della polizia locale;
esprime
PARERE
FAVOREVOLE
con
la seguente osservazione:
appare opportuna la soppressione dell'articolo 6, comma 2, primo periodo,
considerando preferibile rinviare ad un momento successivo alla verifica
della legislazione previdenziale, prevista per il 2001, l'estensione agli
agenti di polizia locale delle disposizioni di cui al decreto legislativo
30 aprile 1997, n. 165, destinate a categorie di personale non
contrattualizzato, quali il personale militare, i carabinieri, le Forze di
polizia, la Guardia di finanza e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
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