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XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE
- N. 3434
XIV Legislatura - Scheda lavori preparatori
Atto parlamentare: C. 3434
(Fase iter Camera: 1^ lettura)
RICCIOTTI Paolo: Legge quadro
sull'ordinamento della polizia locale
Onorevoli Colleghi! - La
proposta di legge recante "Legge-quadro
sull'ordinamento della polizia locale" è composta da
sedici articoli, ossia da due articoli in più, rispetto alle precedente (ed
ancora vigente) legge-quadro 7 marzo 1986, n. 65.
Considerandosi, altresì,
che l'ultima disposizione (articolo 16) è interamente dedicata a
"Abrogazioni e modifiche", la differenza con la legge n. 65 del
1986 risulta effettivamente minima sul piano dell'estensione
dell'articolato, e ciò per motivazioni ben precise.
Intanto, si è inteso
rispettare rigorosamente il criterio stesso della legge-quadro, ovvero di
un tipo particolare di legiferazione volta
istituzionalmente a dettare norme generali e disposizioni di ampio respiro
che permettano, concretamente, alle singole potestà regionali di
esercitarsi con un buon livello di autonomia normativa. Viceversa, come si
è registrato in alcuni, più o meno recenti, progetti
della riforma della legge n. 65 del 1986 (esempio la "proposta
di legge dell'onorevole Massa" e le varie proposte di legge unificate
della precedente legislatura), a prescindere da ogni valutazione di merito
dei loro contenuti, regolamentazioni troppo dettagliate e testi
eccessivamente pletorici avrebbero finito per sottrarre o, comunque,
mortificare proprio quegli spazi di autonomie che costituiscono, tutto
sommato, lo spirito medesimo del modello della legge-quadro.
A) Finalità e obiettivi.
La proposta di legge in
oggetto, dal punto di vista storico-istituzionale,
rappresenta una decisiva svolta nella strutturazione e nel ruolo stesso
della funzione della polizia locale, giacché essa, seppur originatasi come
riforma della previgente normativa, prevista
dalla legge n. 65 del 1986 e limitata a compiti di mero coordinamento
(spesso rimasti sulla carta, per di più, data la mancanza di un regolamento
di attuazione della suddetta legge), attribuisce - o meglio, restituisce
alla regione il suo più autentico ruolo di fonte legislativa e di entità
costituzionale riconoscendole una "potestà" (e non un semplice
esercizio delegato, o sub-delegato, di singole ed eterogenee funzioni) di
"polizia" paritetica a quella statale, pur nelle forme e nei
limiti della "polizia locale".
Da questa prima
affermazione derivano, quindi, i seguenti postulati:
a)
la potestà di polizia in oggetto deve intendersi in senso pieno, ovvero
sostanziata nella (prima e fondamentale) "funzione di polizia
giudiziaria", definita e disciplinata dall'articolo 55 del codice di
procedura penale e consistente nella "repressione" di reati in
senso lato;
b)
la potestà di polizia ricomprende, altresì,
la pubblica sicurezza, da intendere come insieme delle attività di
"prevenzione" di reati e condotte antigiuridiche in applicazione
delle disposizioni del testo unico delle legge di pubblica sicurezza, di
cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, di
seguito denominato "TULPS", e delle altre leggi sulla tutela
dell'ordine pubblico e della sicurezza democratica;
c)
la medesima potestà si articola poi in altri rami di intervento,
preventivo e repressivo, disciplinati dall'ordinamento e di specifica
competenza degli enti locali, dalla polizia stradale alla polizia edilizia,
dalla polizia tributaria (imposte locali) a quella ambientale, la cui
legittimità ed operatività dipendono, tuttavia, sempre costantemente, dalla
"titolarità" della funzione di polizia giudiziaria che è il vero
cardine istituzionale dell'intero assetto normativo.
Con tali presupposti, che -
nell'ambito strutturale della Repubblica - consentono di individuare nella
regione una "sovranità" giuridica per quanto attiene alla potestà
di polizia e che trasformano radicalmente ogni preesistente schema di
"subalternità, concorrenza o sussidiarietà"
(versione appena edulcorata del trasferimento di competenze residuali) fra
la regione e lo Stato, si evince, tra l'altro, l'inadeguatezza o, meglio,
il doloso riduzionismo della sedicente "riforma costituzionale"
varata, previo referendum confirmatorio
nel 2001. Più precisamente, anzi, quella "riforma" - che, a
molti, è parsa finalizzata
"esclusivamente" a colpire nascenti o, addirittura, già
esistenti, autonomie regionali sancite dalla Costituzione del quarantotto,
spacciando il tutto per "federalismo" (!) - ha mirato a
stravolgere il significato stesso della potestà di polizia locale,
aggiungendovi l'aggettivo "amministrativa". Orbene, come è stato doviziosamente
illustrato in diverse sedi, quell'aggettivo che,
sotto il profilo contenutistico, è praticamente privo di significato (una
funzione di polizia amministrativa non esiste!) ma, sotto quello
politico-istituzionale riveste un ruolo devastante per la corretta
identificazione e qualificazione della potestà di polizia, aveva il solo
scopo di degradare funzioni, compiti, attività e servizi della polizia
locale al rango di strutture burocratiche desautorate
di qualsivoglia effettivo potere in campi come la sicurezza pubblica,
l'espletamento di indagini e la tutela del cittadino contro condotte
illegali.
Tale esperimento - che,
secondo gli intendimenti dei suoi artefici, avrebbe dovuto completare il
piano di accerchiamento di annientamento delle autonomie locali (sempre
mascherato da "federalismo"!) intrapreso dalle "leggi Bassanini" e dalle normative limitrofe - può,
peraltro, considerarsi concluso dall'approvazione della nuova riforma
dell'articolo 117 della Costituzione che elimina, giustappunto, il citato
aggettivo.
Nondimeno, emergendo alcuni
inquietanti segnali di proposte di legge che, pur nel mutato quadro
legislativo dell'approvazione della devolution,
sembrerebbero reiterare le nequizie della passata gestione politico-centralista, è opportuno, se non necessario,
formulare esplicitamente il concetto istituzionale di una "polizia
locale a struttura regionale dotata di pieni poteri e di piene
funzioni" di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, nonchè di polizia stradale altresì dotata di poteri e
funzioni anche in altri rami dell'intervento penale, preventivo e
coercitivo nei confronti di reati, consumati o tentati, e di situazioni
rischiose per la pubblica incolumità.
A tale fine, la presente
proposta di legge si incarica di riportare chiarezza non soltanto per
quanto concerne il ruolo (legislativo, organizzativo e direttivo) della
regione nella gestione della potestà di polizia locale ma, anche e
soprattutto, di ridefinire quelle funzioni (e le relative qualifiche) e
quei compiti in un progetto di "miglioramento" (e non di
peggioramento) delle soluzioni adottate dalla precedente legge-quadro n. 65
del 1986.
B) Funzioni e strutture.
La riattribuzione
delle peculiari prerogative della potestà di polizia locale, alla regione
ed agli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, parte dal
dato essenziale di un "criterio distributivo" delle funzioni di
polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza e delle attività connesse fra
lo Stato e le regioni.
Preliminarmente, occorre
sgombrare il campo da sofismi dottrinali e da frodi ideologico-giuridiche
che, sulla scia (e l'ispirazione) delle "leggi Bassanini",
hanno preteso di smembrare le nozioni stesse di ordine pubblico, nonché di
prevenzione e di repressione dei reati, a seconda dell'ente deputato alle
relative attività. Infatti, come può leggersi nel testo della legge n. 59
del 1997 ("Bassanini-ter"),
l'ossessione di demandare solo allo Stato, ogni materia di (vera) polizia
porta, addirittura, ad invertire l'ordine delle parole, per
cui allo Stato medesimo competerebbe la "pubblica
sicurezza", mentre alle regioni, ai comuni, e alle province sarebbe da
attribuire unicamente la "sicurezza pubblica" che, peraltro,
filtrata dalla priorità della "politica amministrativa" non
significa, praticamente nulla. Orbene, a parte il delirio
di onnipotenza della suddetta legislazione che pretenderebbe di dividere
"per categorie" (e, quindi, per organi titolari dei relativi
poteri) beni giuridici identici (la vita umana, l'incolumità dei cittadini,
la pace sociale, eccetera, non divergono in base alla tipologia degli
autori del delitto e la microcriminalità uccide "come e quando"
la "macro"!), deve pur osservarsi che le pubbliche funzioni (e
quella di polizia, innanzitutto) non sono né scomponibili, né frazionabili,
conseguentemente, piaccia o meno, l'attività di polizia giudiziaria
disegnata, nei suoi presupposti e scopi, dall'articolo 55 del codice di
procedura penale, non può essere sottoposta a "limitazioni" per
gruppi di reati ed attiene, per ulteriore consequenzialità, a tutti i
delitti e le contravvenzioni previsti dal codice penale, dal TULPS e dalle
leggi complementari o speciali.
Che poi, per motivi
logistici o strategici, possano stipularsi accordi operativi, tra polizie
locali e polizie statali, è problema puramente organizzativo che non tocca
(e non può toccare) la qualità e la pienezza delle funzioni espletate dai
vari organismi.
Pertanto, come espresso
dalla presente proposta di legge, le qualifiche e le funzioni di polizia
giudiziaria, pubblica sicurezza, eccetera, vanno garantite integralmente,
seppur con la limitazione "territoriale" della regione di
appartenenza e, naturalmente, senza restrizioni temporali sul modello
dell'articolo 57 del codice di procedura penale ora vigente e latore della
(ridicola) disposizione dell'"orario di servizio".
L'elemento più importante,
tuttavia, per tale riattribuzione deve essere
individuato nella qualifica di pubblico ufficiale, per gli operatori di
polizia locale, dalla quale è imprescindibile il "ritorno nel
pubblico", ovvero l'estensione dello stato giuridico pubblicistico
assegnato alla altre Forze di polizia della "legge Amato" del
1993 e dall'attuale decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (articolo 3).
Deve, peraltro, osservarsi che questa estensione
del regime e delle prerogative pubblicistici è un semplice
"ripristino" della regolamentazione delle polizie locali
precedente il 1993 e che, prima ancora di sostanziare un miglioramento per
gli operatori (in termini di status, di retribuzione e di
indennità), rappresenta una "restitutio
in integrum" dello stesso ente locale
che, dalla legge "legge Amato" ad oggi, si è trovato a gestire
personale (coercitavamente), confinato in un
limbo normativo privato/pubblico/semi-pubblico, altrimenti inedito per la
sua assurdità. Nondimeno, proprio in nome di un'innovazione destinata ad
elevare, giuridicamente e professionalmente, le polizie locali, il suddetto
"ritorno nel pubblico" (articolo 5 della presente proposta di
legge), costituisce l'unico, autentico, strumento di evoluzione
della categoria.
Capovolgendosi, altresì, in
qualche misura, i criteri delle "leggi Bassanini"
alle regioni vanno riconosciute talune "competenze esclusive" nel
campo della polizia locale: così, accanto al perseguimento di reati e di
illeciti rientranti nella giurisdizione del giudice di pace, la regione
dovrà svolgere funzioni proprie in tema di armi, licenze, flussi migratori
e materie come la polizia stradale dando, finalmente, attuazione a quella
norma del decreto legislativo n. 285 del 1992 (articolo 11) che riserva
competenza esclusiva ai comuni per la gestione della viabilità (comprese le
multe ed i relativi introiti) nei centri abitati.
Inoltre, con l'introduzione
di una speciale deroga all'articolo 109, comma 2, del testo unico di cui al
decreto legislativo n. 267 del 2000 (divieto di immettere nei corpi di
polizia locale, livelli dirigenziali, personale proveniente da altri settori
amministrativi), dovrebbe definitivamente precludersi l'indecente ricorso
alla mobilità orizzontale che vede la copertura di posti di estrema
delicatezza e specificità di funzioni da parte dei dirigenti del catasto o
della nettezza urbana.
Sempre riguardo alle
funzioni di polizia locale, infine, una particolare attenzione viene
rivolta alla questione dell'armamento: è nota, in proposito, la lunga querelle
sulle "motivazioni" e sugli obiettivi funzionali della dotazione
di strumenti di offesa e difesa del personale di polizia locale.
E' altrettanto notoria la
posizione (di quanti si oppongono a ciò) di prospettare l'armamento come
limitato a poche unità e, soprattutto, come modalità di "legittima
difesa" sul modello del privato munito di porto di pistola. Questa
teoria è falsa e tendenziosa. L'armamento della polizia locale - già
esplicitamente previsto per tutti gli operatori dall'articolo 53 del codice
penale ("Uso legittimo delle armi") ove ne ricorrano i
presupposti materiali e circostanziali.
A tale fine, la presente
proposta di legge, in luogo di dedicarvi una regolamentazione
apposita, "normalizza" la questione riportandola (articolo 4)
nell'ambito delle disposizioni sulle qualifiche.
C) Ruolo della regione.
La presente proposta di
legge mira all'istituzione di una polizia locale ad ordinamento regionale
in cui la provincia, l'area metropolitana ed il comune (singolo od
associato) rivestono un ruolo operativo ed organizzativo opportunamente
coordinato e disciplinato da regole e direttive omogenee per l'intero
territorio. Quindi, accanto alla standardizzazione di mezzi (veicoli),
strumentazioni (armi e supporti logistici), uniformi e contrassegni, il
regime giuridico (nonché assicurativo,
previdenziale ed economico) deve essere egualmente pianificato dai
competenti organi regionali. Allo scopo di rendere effettivi il
coordinamento e la standardizzazione dei servizi e delle attività, presso
ogni regione è istituito un dipartimento della polizia locale, dotato di
proprie autonomie, gestionali ed amministrative,
come definito all'articolo 8.
Particolare rilievo,
inoltre, viene conferito (articolo 9) alla formazione professionale degli
operatori che, peraltro, non si limita alla conduzione di qualche corso di
aggiornamento, estemporaneo e frazionato, bensì comprende l'istituzione di
accademie e di istituti superiori e di lauree brevi in grado di rilasciare
titoli scolastici ed accademici validi.
In ultimo, si prevede
l'istituzione di un ente nazionale di assistenza (articolo 13) per il
personale di polizia locale che offra a questo le stesse agevolazioni,
provvidenze e sgravi di oneri familiari sanciti per tutti gli appartenenti
alle altre Forze di polizia.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Princìpi generali).
1. Le regioni sono titolari della potestà di polizia, nella forma della
polizia locale, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.
2. La potestà di polizia locale è attuata mediante l'esercizio delle
relative funzioni stabilite dalle leggi ordinarie e dai regolamenti.
3. Nel limite delle rispettive attribuzioni istituzionali e dei
conferimenti di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni, al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive
modificazioni, le funzioni di polizia locale consistono nella tutela delle
libertà civili, dei diritti individuali e collettivi e degli interessi
diffusi, nell'attività di prevenzione e di repressione dei reati, nella
protezione della sicurezza, incolumità e pacifica convivenza dei cittadini nonché nella prevenzione e nell'intervento nelle
situazioni di disagio e marginalità sociali in armonia con le condizioni e
i bisogni della comunità territoriale.
4. In applicazione dei princìpi sanciti dalla
risoluzione 34/169 del 17 dicembre 1979 dell'Assemblea generale delle
Nazioni Unite, che stabilisce il codice di comportamento per sussidiari
incaricati di fare rispettare la legge, nell'adempimento delle funzioni
previste al comma 3, il personale che svolge attività di polizia locale è
tenuto al rispetto della dignità, della libertà morale, dell'onore e della
riservatezza di ogni persona, ricorrendo a forme o a modalità di
coercizione solo nei casi necessari.
Art. 2.
(Compiti organizzativi e istituzionali).
1. Al fine di assolvere le funzioni di cui all'articolo 1, le regioni
provvedono, nell'esercizio della loro potestà legislativa, ad istituire Corpi
di polizia locale.
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate unitariamente in ambito
regionale. La struttura dei Corpi di polizia locale è unica e si articola
in organi centrali e periferici dotati di personale appartenente al
dipartimento regionale di cui all'articolo 8.
3. Sono organi centrali:
a) il presidente della giunta regionale;
b) l'assessore regionale delegato alla polizia locale;
c) il dipartimento regionale di polizia locale di cui all'articolo 8.
4. Sono organi periferici:
a) i comandi provinciali;
b) i comandi metropolitani;
c) i comandi comunali singoli o associati.
5. I sindaci e i presidenti delle province o gli assessori a ciò delegati dispongono dei comandi di polizia locale di cui si
avvalgono nell'esercizio delle loro attribuzioni istituzionali. Sono
previste procedure di concertazione periodica fra i rappresentanti degli
enti locali ed il dipartimento regionale di cui
all'articolo 8, ovvero con i responsabili dei comandi territoriali per la
pianificazione delle attività di polizia locale e l'ottimizzazione dei
servizi.
6. Tenuto conto del rilevante interesse pubblico che rivestono le funzioni
di polizia locale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 31, comma 7,
del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni che non dispongono di
personale adibito a compiti di polizia locale sono tenuti, entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, a istituire servizi
associati di natura intercomunale finalizzati alla realizzazione di comandi
comunali associati, i cui organi sono determinati in rapporto alle
condizioni territoriali, ambientali e sociali dei relativi servizi.
Art. 3.
(Funzioni e competenze).
1. I Corpi di polizia locale esplicano attività di vigilanza, prevenzione,
accertamento e repressione dei reati e degli illeciti amministrativi nelle
materie indicate dall'articolo 117 della Costituzione, dalle leggi e dai
regolamenti concernenti le medesime materie nonché dalle norme vigenti in
materia di tributi di competenza degli enti locali.
2. L'attività di controllo della circolazione stradale è di competenza
esclusiva delle regioni e degli enti locali e in particolare, degli organi
di polizia locale nell'ambito dei centri abitati, ai sensi dell'articolo 12
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,
nonché delle strade provinciali e comunali della rete viaria nazionale.
3. I Corpi di polizia locale svolgono funzioni di polizia giudiziaria,
anche di propria iniziativa, ai sensi dell'articolo 55 del codice di
procedura penale e per ogni fatto costituente reato o illecito
amministrativo previsto o punito dalla legge penale o da norme
complementari.
4. La corretta ripartizione di competenze e funzioni di polizia giudiziaria
tra gli organi di polizia locale e gli ufficiali e agenti di cui
all'articolo 57, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, è attuata
sulla base dei seguenti criteri:
a) la polizia locale svolge funzioni esclusive di polizia giudiziaria per i
reati e gli illeciti amministrativi appartenenti alla competenza del
giudice di pace, ai sensi della legge 24 novembre 1999, n. 468, e
successive modificazioni;
b) la polizia locale svolge altresì funzioni di polizia giudiziaria concorrenti
con le altre Forze di polizia per i delitti appartenenti alla competenza
del tribunale, sia in composizione monocratica
che collegiale, ai sensi dell'articolo 6 del codice di procedura penale.
5. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 4, sono istituiti
speciali nuclei di polizia giudiziaria composti da personale della polizia
locale presso gli uffici del giudice di pace. Gli appartenenti alla polizia
locale partecipano altresì ai nuclei di polizia giudiziaria interforze
operanti presso le procure circondariali.
6. I Corpi di polizia locale svolgono funzioni di pubblica sicurezza,
mediante le attività di prevenzione dei delitti, delle contravvenzioni
degli illeciti amministrativi con le procedure previste dal testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, e successive modificazioni, e dalle leggi speciali.
Art. 4.
(Qualifiche).
1. Al personale di polizia locale è conferita la qualità di
agente di pubblica sicurezza, riferita agli agenti, e la qualità di
ufficiale di pubblica sicurezza, riferita ai ruoli superiori.
2. Salvo quanto stabilito dalla legge 8 luglio 1998, n. 230, e successive
modificazioni, o per comprovata inidoneità fisica o psichica, il personale
di polizia locale porta, anche fuori dal servizio, le armi di cui è dotato
ai sensi delle disposizioni di cui alla presente legge e, esclusivamente in
servizio, altri mezzi di difesa.
3. Le regioni, con propri regolamenti, provvedono ad allestire poligoni di
tiro e ad istituire corsi di addestramento all'uso delle armi del personale
di polizia locale con cadenza periodica, provvedendo, altresì alla
disponibilità di armerie e al funzionamento di laboratori tecnici per la
revisione e la riparazione delle armi in dotazione.
Art. 5.
(Stato giuridico).
1. Ferme restando le attribuzioni stabilite dalla presente legge, ai Corpi
di polizia locale si applicano le norme vigenti per le altre Forze di
polizia, in particolare per quanto riguarda lo stato giuridico di diritto
pubblico ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.
2. Ai ruoli di cui all'articolo 6, fatto salvo quanto previsto dal comma 3
del presente articolo, si accede unicamente per
pubblico concorso le cui modalità e procedure di espletamento sono
stabilite con legge regionale in conformita ai princìpi fissati dalla normativa statale vigente in
materia.
3. Al personale proveniente dai ruoli interni dei Corpi di polizia locale
va comunque assicurata, nei posti messi a concorso per i ruoli superiori,
una quota di riserva definita in ambito regionale. Ulteriori
modalità per l'attivazione delle procedure di mobilità volontarie per le
eventuali vacanze di organico sono definite dalle regioni.
4. Salvo quanto previsto dall'articolo 15 della presente legge, e in deroga
a quanto stabilito dall'articolo 109, comma 2, del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è vietata l'immissione a
qualunque titolo, nei ruoli della polizia locale, di personale dirigenziale
appartenente ad altri uffici o servizi. Le regioni provvedono, entro un
anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, alla revoca degli incarichi dirigenziali già
precedentemente conferiti in attuazione del citato articolo 109, comma 2,
del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, provvedendo,
contestualmente, a bandire una sessione concorsuale straordinaria per la
copertura dei relativi posti.
5. Ferma restando l'applicablità di norme penali
alle singole fattispecie, è fatto divieto di conferire e di svolgere
funzioni proprie della polizia locale a dipendenti di altri uffici o
comparti amministrativi, di società ed agenzie private, nonché di
organizzazioni di volontariato ed associazioni d'arma. Per le attività di
prevenzione e di accertamento delle violazioni
alla disciplina della sosta di autoveicoli e motoveicoli nei parcheggi a
pagamento, ai dipendenti della società di gestione è precluso ogni tipo di
intervento o di verbalizzazione ulteriore,
rispetto alla segnalazione orale dell'eventuale infrazione al personale
della polizia locale.
Art. 6.
(Personale dei Corpi di polizia locale).
1. Le regioni definiscono con proprie leggi e con regolamenti
l'organizzazione dei Corpi di polizia locale, finalizzata ad armonizzare i princìpi di omogeneità, responsabilità e adeguatezza
con i princìpi di autonoma organizzativa e
regolamentare. Nei limiti consentiti dalle esigenze ordinamentali
e di funzionalità operativa, l'organizzazione dei Corpi di polizia locale è
altresì finalizzata a realizzare la sinergia fra la subordinazione
gerarchica delle relazioni professionali e la partecipazione pluralistica
ai processi decisionali.
2. In conformità agli obiettivi stabiliti dell'articolo 2 della legge 15
marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, sul conferimento alle
regioni e agli enti locali di tutte le funzioni ed i compiti amministrativi
relativi alla cura degli interessi e alla promozione
dello sviluppo delle rispettive comunità territoriali,
l'organizzazione della polizia locale assume come fine istituzionale la
prossimità con i bisogni della società civile ed il ripudio di ogni
interesse centralistico e corporativo.
3. L'ordinamento della polizia locale si articola nei seguenti ruoli:
a) comandanti;
b) funzionari;
c) ispettori;
d) sovrintendenti;
e) agenti.
4. Ferma restando la dipendenza organica e gerarchica del comando regionale
istituito presso il dipartimento regionale di cui all'articolo 8 e dai
rispettivi comandi territoriali, il personale della polizia locale può
dipendere, solo ai fini istituzionali e nell'ambito delle rispettive
attribuzioni, dai sindaci e dai presidenti delle province. I nuclei di
polizia giudiziaria istituiti presso il giudice di pace o il personale
assegnato ai nuclei interforze presso le procure circondariali dipendono funzionalmente dai rispettivi dirigenti degli
uffici giudiziari.
5. Il comandante della polizia locale è eletto a maggioranza dall'assemblea
dei comandanti della regione. L'elezione è ratificata dal presidente della
giunta regionale. L'incarico ha durata triennale e non è immediatamente
rinnovabile.
6. Ferme restando le procedure concertative di
cui all'articolo 2, comma 5, in casi di assoluta
necessità ed urgenza, in caso di reiterato inadempimento da parte dell'ente
locale, il dipartimento regionale di cui all'articolo 8 può disporre il
temporaneo trasferimento di personale proprio o prelevato dai comandi
territoriali limitrofi, per sopperire ai bisogni delle comunità residenti.
La destinazione a tali compiti può essere effettuata
unicamente utilizzando personale che ha precedentemente dichiarato la
propria disponibilità previa corresponsione della specifica indennità di
cui all'articolo 7, comma 4.
Art. 7.
(Trattamento economico, previdenziale
e assistenziale).
1. Al personale dei Corpi di polizia locale compete il trattamento
economico spettante al personale della Polizia di Stato nelle
corrispondenti qualifiche individuate sulla base dei ruoli di cui
all'articolo 6, comma 3.
2. Al personale dei Corpi di polizia locale è, altresì, corrisposta l'indennità
di pubblica sicurezza nell'identica misura prevista per il personale della
Polizia di Stato e con eguali meccanismi di adeguamento; tale indennità è
pensionabile.
3. Partecipano alle periodiche trattative per i rinnovi contrattuali delle
polizie locali, le regioni, gli enti locali e le organizzazioni sindacali
del settore delle polizie locali, che rappresentano almeno il 3 per cento
del numero complessivo degli iscritti alle stesse organizzazioni. I
rappresentanti delle organizzazioni sindacali hanno altresì diritto allo
svolgimento delle attività sindacali nelle modalità
definite dalla normativa vigente in materia.
4. Al personale che dichiara la propria disponibilità ai fini di cui al
comma 6 dell'articolo 6, è corrisposta una specifica indennità di mobilità
la cui misura e quantificazione, definite in ambito contrattuale, devono
comunque assicurare la copertura dei costi inerenti il tempo di percorrenza
del comando di appartenenza a quello di destinazione, nonché delle
ulteriori spese accessorie. Al personale dei Corpi di polizia locale è
riconosciuta, altresì, un'indennità di rischio
pensionabile alla cui determinazione provvedono le regioni.
5. Al personale della polizia locale si applicano integralmente e con i
relativi oneri economici a carico dello Stato, le norme e le provvidenze
previste dalla legge 23 novembre 1998, n. 407, per fatti di terrorismo e di
criminalità organizzata.
6. In materia previdenziale si applicano al personale della polizia locale
le medesime norme degli appartenenti alla altre Forze di polizia di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, e successive modificazioni.
7. Per fatti commessi nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e
ad eccezione di procedimenti civili o penali intentati per danni o reati
contro l'amministrazione di appartenenza, è assicurata assistenza legale
gratuita al personale della polizia locale o il rimborso delle spese
giudiziarie e degli onorari forensi nel caso di conferimento di mandato
difensivo a professionisti privati.
Art. 8.
(Dipartimento regionale
della polizia locale).
1. Nell'ambito dell'organizzazione amministrativa dei propri compiti e
funzioni, ogni regione istituisce il dipartimento regionale della polizia
locale, di seguito denominato "dipartimento", il quale provvede
secondo le direttive del presidente della giunta regionale e della giunta:
a) all'attuazione delle politiche della sicurezza e della tutela dei
diritti dei cittadini per l'intero territorio della regione;
b) al coordinamento tecnico-operativo, nonché alla direzione e
all'amministrazione del personale della polizia locale impiegato nei vari
servizi di istituto di competenza presso le rispettive sedi comunali,
metropolitane e provinciali;
c) alle procedure di concertazione strategico-operativa
con i sindaci dei comuni e i presidenti delle province compresi nei
rispettivi ambiti territoriali;
d) alla direzione e alla gestione dei supporti tecnici e logistici, nonché
alla dotazione e alla gestione dei mezzi e dell'equipaggiamento del
personale della polizia locale;
e) ai rapporti con le altre Forze di polizia, con i comitati provinciali
dell'ordine e della sicurezza pubblica, con il Ministero dell'interno, con
le organizzazioni sindacali, con gli enti pubblici e con le associazioni e
le organizzazioni private operanti nel sociale;
f) all'organizzazione didattica ed alle relative strutture, ivi compresi i
rapporti con le università presenti sul territorio e con gli istituti di
formazione e aggiornamento del personale;
g) al controllo contabile e gestionale dei fondi erogati dagli enti locali
per l'organizzazione e il funzionamento, nonché per l'allocazione degli
uffici dei servizi e dei comandi di polizia locale.
2. Al dipartimento é preposto un direttore generale, con incarico
triennale, nominato dal presidente della giunta regionale e scelto da una
lista di candidati, previa loro domanda, aventi pari requisiti, ovvero
funzioni direttive superiori, esperienza manageriale nella gestione del
personale e buona conoscenza delle materie oggetto del dipartimento stesso.
3. La direzione generale del dipartimento dispone di una segreteria.
4. Il dipartimento è articolato in tre aree:
a) comando regionale di polizia locale;
b) direzione organizzativa dei servizi e della formazione;
c) servizi speciali ed eventi critici.
5. Il dipartimento ha autonomia gestionale e contabile con obbligo di
presentazione di bilanci, preventivi e consuntivi, al termine di ogni anno.
Art. 9.
(Istruzione e formazione.
Diplomi universitari).
1. Al fine di garantire la formazione e l'aggiornamento del personale della
polizia locale, ogni regione istituisce apposite
scuole permanenti di polizia locale, dotate di idonee attrezzature
didattiche e di personale insegnante altamente qualificato.
2. La struttura organizzativa delle scuole di polizia locale è articolata
in accademie per agenti e sovrintendenti e in istituti superiori per
ispettori, funzionari e comandanti.
3. Le scuole di polizia locale hanno sede presso il capoluogo della
regione, con la previsione di sezioni distaccate presso i capoluoghi della
provincia.
4. Le scuole di polizia locale godono di ampia autonomia organizzativa e di
programmazione per quanto concerne le attività didattiche. Le prestazioni
dei docenti esterni sono regolate nella forma del contratto di collaborazione
professionale a tempo determinato.
5. Le regioni stipulano apposite convenzioni con
le università presenti nel territorio per l'istituzione, entro tre anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, di corsi accademici,
triennali, per conseguire diplomi universitari, ai sensi della legge 19
novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, stabilendo, altresì, la
gratuità dell'iscrizione e della frequenza per gli appartenenti alla
polizia locale, nonché il rimborso nella misura del 50 per cento per
l'acquisto di libri e di materiale didattico. I corsi accademici attinenti
alla materia della polizia locale comprendono discipline e scienze penalistiche, criminologiche,
tecnico-investigative, amministrativistiche,
psicologiche e sociologiche.
6. Le regioni possono stipulare altresì accordi e convenzioni con
fondazioni private, già esistenti alla data di entrata
in vigore della presente legge e la cui ragione culturale sia costituita
dallo studio delle problematiche degli organi di polizia nel quadro del
decentramento e delle autonomie locali, al fine di affidare loro
l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione e aggiornamento
presso le scuole di polizia locale.
Art. 10.
(Norme di comportamento.
Procedure e sanzioni disciplinari).
1. Nello svolgimento delle loro funzioni e dei loro compiti gli
appartenenti ai Corpi di polizia locale non possono assumere comportamenti
che ne ledano o, comunque, ne compromettano
l'assoluta imparzialità.
2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le
regioni provvedono ad emanare un codice deontologico per il personale della
polizia locale, sulla base dei princìpi e delle
norme di comportamento stabiliti dagli organi comunitari e nazionali per
figure professionali equiparate.
3. Al personale della polizia locale si applicano le sanzioni disciplinari
previste dalle norme citate all'articolo 7.
4. In pendenza di procedimento disciplinare è vietata l'applicazione di
provvedimenti sanzionatori di qualunque natura,
salvo il caso di misure cautelari. E' altresì, vietata l'applicazione di ogni provvedimento comunque limitativo, in
particolare consistente nell'esclusione dalla partecipazione a concorsi
interni o dall'assunzione di ruoli già maturati o nel blocco, a qualsiasi titolo,
della progressione in carriera, anche nel caso di sentenza penale di
condanna passata in giudicato, fino a quando il procedimento disciplinare e
le eventuali fasi impugnatorie si siano
definitivamente conclusi.
5. Ai sensi della legge 23 marzo 2001, n. 97, la condanna ad una pena
inferiore ai tre anni di reclusione o la sentenza di patteggiamento, ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale non determinano la
destituzione ovvero la cessazione del rapporto di lavoro, né la sospensione
dal servizio fino al completo esaurimento del successivo procedimento
disciplinare.
Art. 11.
(Oneri finanziari).
1. In applicazione del principio di sussidiarietà,
gli oneri per il finanziamento e il funzionamento dei Corpi di polizia
locale sono ripartiti proporzionalmente tra regioni ed enti locali secondo
il criterio della diversificata fruizione dei relativi servizi.
2. Le misure percentuali degli oneri ripartiti ai sensi del comma 1 sono
definite annualmente con legge regionale, previa concertazione con gli enti
locali interessati. La percentuale a carico delle regioni non può comunque essere inferiore al 35 per cento.
3. Le modalità di finanziamento di parte dei beni strumentali e dei
processi formativi per il personale della polizia locale sono definite con
apposito decreto del Ministro dell'interno, di intesa con il Ministro per
la funzione pubblica, previa intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
Art. 12.
(Bandiere e stemmi. Uniformi.
Mezzi e veicoli).
1. Ogni regione individua i propri emblemi e referenti grafici che ne
contraddistinguono la peculiare identità geografica e istituzionale,
storica e culturale, ai fini della creazione delle bandiere e degli stemmi
del proprio Corpo di polizia locale. Le uniformi del personale della
polizia locale, eguali per taglio, colore, forma ed accessori in tutto il
territorio nazionale, recano appositi segni
distintivi consistenti in scudetti metallici, corrispondenti alla regione
di appartenenza.
2. I motoveicoli e gli autoveicoli in dotazione alla polizia locale sono
immatricolati gratuitamente a cura degli uffici provinciali del
Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, con la denominazione "veicolo in servizio di
polizia" e recano targhe, con le sigle "PL" eguali per
formato, colorazione e caratteri numerici a quelle delle altre Forze di
polizia. Sulle fiancate degli autoveicoli sono altresì apposti, con caratteri
grafici adeguati, la scritta "polizia locale", l'indicazione del
comando territoriale di riferimento, la riproduzione a stampo dell'emblema
della regione ed il numero telefonico, a tre cifre e valido per tutto il
territorio nazionale, del servizio di pronto intervento.
Art. 13.
(Ente nazionale di assistenza
per il personale della polizia locale).
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, è
istituito l'Ente nazionale di assistenza per il personale della polizia
locale.
2. L'Ente nazionale di cui al comma 1 ha personalità giuridica di diritto
pubblico, è dotato di un proprio statuto e ha lo scopo di provvedere:
a) all'assistenza degli orfani del personale della polizia locale, e alla
erogazione di sussidi agli appartenenti ai Corpi, ai loro orfani e ai loro
coniugi in caso di malattia, di indigenza o di altro stato di necessità;
b) al conferimento di borse di studio, di assegni scolastici e di
contributi universitari ai figli del personale della polizia locale, con
particolare riferimento all'accesso e alla frequenza ai corsi di cui
all'articolo 9;
c) alla istituzione di mense di servizio, di asili nido per i figli degli
appartenenti ai Corpi di polizia locale, all'allestimento di spacci, di
stabilimenti balneari e montani, di colonie estive, di centri e di impianti
sportivi, di centri culturali e di biblioteche con supporti audiovisivi e
con collegamenti INTERNET, per il personale in servizio e a riposo, nonché
alla concessione di premi al personale distintosi nell'adempimento dei propri
compiti di istituto.
Art. 14.
(Competenze delle regioni. Leggi regionali. Regolamenti
comunali e provinciali).
1. In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 117 della
Costituzione e all'articolo 3 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono trasferite
alle regioni le seguenti competenze esclusive:
a) rilascio della licenza per portare armi lunghe da fuoco per attività
venatoria;
b) rilascio della licenza per porto di rivoltella o di pistola ad uso
privato e di difesa personale e ricezione delle denunce di
armi e di munizioni detenute presso domicili privati;
c) rilascio delle patenti di guida e procedure di sospensione e di revoca
delle stesse;
d) controllo dell'immigrazione per quanto concerne la residenzialità,
l'alloggiamento, la domiciliazione nonché i
rapporti di buon vicinato con la popolazione locale e l'integrazione con il
tessuto sociale delle rispettive zone e quartieri;
e) giochi e scommesse, ivi compresi i giochi automatici e semiautomatici;
f) controllo della disciplina del commercio con particolare riferimento ai
provvedimenti di sospensione delle licenze e di chiusura degli esercizi per
motivi di pubblico interesse;
g) polizia del turismo;
h) prevenzione della devianza minorile e attività di repressione dei reati
la cui pena, nel massimo, è compatibile con la concessione del perdono
giudiziale, ai sensi dell'articolo 169 del codice penale;
i) gestione delle case mandamentali;
l) musei e strutture culturali di interesse criminologico,
investigativo, criminalistico e medico legale.
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le
regioni emanano apposite leggi recanti norme sulla polizia locale nonché
l'istituzione dei dipartimenti. Entro il medesimo termine
le regioni provvedono all'istituzione di apposite banche dati, che
sono assegnate alla competenza della direzione organizzativa dei servizi e
della formazione del dipartimento. Il personale incaricato di ruolo, in
servizio presso tale direzione, può accedere ai
sistemi informativi automatizzati del Dipartimento dei trasporti terrestri
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché al Centro
elaborazione dati del Ministero dell'interno e del Ministero della
giustizia nei limiti delle norme sulla riservatezza e sulla tutela della
riservatezza.
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore delle leggi regionali di
cui al comma 1, le province e i comuni emanano appositi regolamenti recanti
le modalità tecniche, logistiche e operative dell'organizzazione dei
servizi di polizia locale di propria competenza, nei limiti del principio
di sussidiarietà e dei compiti attribuiti ai
sensi dell'articolo 2, curando in particolar modo l'attuazione dei nuclei
di quartiere e delle pattuglie di prossimità per la vigilanza capillare del
territorio.
Art. 15.
(Norme transitorie e finali).
1. Sono sciolti i Corpi di polizia municipale, di polizia provinciale
nonché i relativi servizi comunali, provinciali e delle comunità montane.
Il personale già appartenente a tali Corpi e servizi transita,
a domanda, nei Corpi di polizia locale di pertinenza regionale.
2. Con apposita procedura contabile ed inventariale, i beni e i fondi di
bilancio appartenenti agli organi di cui al comma 1 sono trasferiti negli
appositi registri e capitoli di bilancio delle regioni, previo espletamento
delle procedure di verifica, di ricognizione e di controllo di gestione
amministrativa e patrimoniale delle precedenti annualità.
3. Nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti recanti norme sulla
tipologia dell'armamento del personale della polizia locale si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 1991, n. 359.
4. Entro e non oltre due anni dalla data di entrata
in vigore della presente legge e sulla base di un piano di riparto
concordato tra le regioni è stabilito l'organico dei Corpi di polizia
locale, prevedendo almeno una unità di personale ogni 500 abitanti, tenuto
conto delle caratteristiche degli insediamenti urbani e rurali, nonché
dell'estensione territoriale delle rispettive aree geografiche.
Art. 16.
(Abrogazioni e modifiche normative).
1. La legge 7 marzo 1986, n. 65, e successive modificazioni, è abrogata.
2. Sono altresì abrogati:
a) i commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127;
b) l'articolo 42 e l'articolo 100 del testo unico di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.
3. Al secondo comma dell'articolo 16 della legge 1^ aprile 1981, n. 121,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché i Corpi di polizia
locale".
4. All'articolo 57, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale, le
parole: "e del corpo forestale dello Stato" sono sostituite dalle
seguenti: ", del corpo forestale dello Stato e dei corpi di polizia
locale".
5. All'articolo 57, comma 2, lettera b), del codice di procedura penale, le
parole: "le guardie delle province e dei comuni quando sono in
servizio" sono sostituite dalle seguenti: "gli agenti della
polizia locale".
6. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, dopo le parole: "e le Forze di polizia di Stato" sono
inserite le seguenti: "e delle regioni".
7. Al comma 2 dell'articolo 109 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: "lettera d),"
sono inserite le seguenti: "e fatta eccezione per quanto riguarda gli
organici della polizia locale,".
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