S.I.L.Po.L. |
Sindacato Italiano Lavoratori Polizia Locale |
Il
parere reso dalla VIa Commissione -difesa- |
Piero RUZZANTE (DS-U), relatore, propone il seguente schema di parere: "La IV Commissione, ritenuto che in particolare la disposizione di cui all'articolo 20, anche in relazione al riconoscimento della qualifica di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria, legittima gli operatori di polizia locale all'impiego delle armi nell'esercizio di taluni servizi, rinviando peraltro al regolamento dell'ente locale di appartenenza l'individuazione di tali servizi (comma 1) e la possibilità di portare le armi in dotazione in via continuativa anche fuori del territorio dell'ente di appartenenza (comma 4), e prevede (comma 2) un regolamento da emanare con decreto del Ministro dell'interno per l'individuazione delle condizioni generali alle quali devono uniformarsi i regolamenti degli enti locali di cui al comma 1; considerato che lo strumento del regolamento ministeriale non appare idoneo a vincolare, soprattutto nel contesto generale delineato nel testo unificato in esame, ed in particolare ai fini di cui all'articolo 20, la potestà regolamentare degli enti locali, ma che a tal fine sembrerebbe necessario ricorrere alla disciplina legislativa; tenuto conto inoltre che l'estensione della categoria dei soggetti legittimati all'uso delle armi sul territorio nazionale e l'estensione ad essi per legge della qualifica di agente ed ufficiale di polizia giudiziaria sembra poter essere posta in relazione diretta con le disposizioni di cui agli articoli 13 e seguenti della Costituzione nella parte in cui prevedono il limite della legge al superamento delle garanzie ivi previste; ritenuto pertanto che, ai fini di cui ai commi 1 e 4 dell'articolo 20 del testo unificato in esame ed in rapporto alle esigenze rilevate nel punto precedente, sarebbe probabilmente necessaria una delega al Governo a provvedere in via legislativa a quanto previsto nel comma 2 della medesima disposizione, opportunamente dettagliata nei principi e criteri direttivi in rapporto alla segnalata esigenza di garantire i diritti e le libertà inviolabili anche rispetto all'operato degli operatori di polizia locale; rilevato infine che la disposizione di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 3 necessita di una precisazione; per quanto di stretta competenza esprime PARERE FAVOREVOLE
e con la seguente osservazione: givaluti la Commissione di merito, allo scopo di evitare rischi di sovrapposizione e di mancanza di coordinamento tra corpi di polizia locale e forze di polizia dello Stato, e con particolare riferimento all'Arma dei carabinieri in considerazione della relativa capillare articolazione sul territorio nazionale, di apportare le seguenti modifiche agli articoli 7 e 9: a) all'articolo 7, comma 1, lettera a), sostituire le parole: "fino all'intervento degli organi competenti", con le seguenti: "fino all'intervento, da richiedere tempestivamente, delle forze di polizia dello Stato competenti per territorio"; gib) all'articolo 9, comma 1, lettera c), sostituire le parole: "riferendo immediatamente al pubblico ministero ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale", con le seguenti: "riferendo immediatamente sia al pubblico ministero ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale sia all'organo di polizia del quale è stato richiesto l'intervento ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a)". Valdo SPINI, presidente, per consentire ai membri della Commissione di approfondire i contenuti dello schema di parere proposto dal relatore, propone di sospendere i lavori della Commissione fino alle ore 16. La Commissione consente.
Sergio COLA (AN), nell'apprezzare il parere proposto dal
relatore, sul quale in linea di massima concorda, è del parere che comunque, pur
ampliando le competenze dei corpi di polizia locale, se ne debbano prevedere delle
limitazioni; a tal fine condivide i rilievi riferiti all'articolo 20, suggerendo peraltro,
al comma 1, di sostituire la parola "possono" con la parola "devono". Suggerisce invece, in relazione all'articolo 9, di sopprimere l'osservazione ad essa riferita, in quanto l'attività di referto della polizia locale può essere efficacemente svolta nei soli confronti del pubblico ministero. Filippo ASCIERTO (AN) non condivide le osservazioni apposte
al parere, in quanto le modifiche proposte agli articoli 7 e 9 limitano l'autonomia di
prospettiva dei corpi di polizia locale. Personalmente tiene a precisare che, pur
provenendo dai ruoli dell'Arma dei carabinieri, ritiene di dover esprimere una posizione,
peraltro coerente con il suo gruppo, in favore dell'autonomia dei corpi di polizia locale,
allo scopo di potenziarli nel senso di corrisponde con maggiore efficacia alle esigenze di
sicurezza che provengono dai cittadini. Simone GNAGA (LNIP) chiede al relatore chiarimenti in ordine alle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 20 ed all'articolo 14, ricordando, in ordine a tale ultima disposizione, che comunque un cittadino obiettore di coscienza, non potendo avere il porto d'armi, non può partecipare ai concorsi pubblici ivi previsti. Il sottosegretario Fabrizio ABBATE, nel condividere integralmente il parere del relatore, non è d'accordo sulla estensione proposta di ruoli e responsabilità in favore dei corpi di polizia locale, che potrebbe finire con il configurarli come corpi ausiliari di polizia. Pur riconoscendo che il testo unificato contiene soluzione che possono dare dignità ai corpi di polizia locale, ritiene che occorre comunque precisarne le funzioni in termini di contributo alle forze di polizia dello Stato. Elvio RUFFINO (DS-U) osserva che il parere prospettato dal
relatore pone in evidenza problemi di effettiva riconducibilità alle competenze della
Commissione. In particolare emerge il rapporto tra la polizia dello Stato, nella quale
sono ricompresi i carabinieri, e le polizie locali, che ben difficilmente possono assumere
ruoli equipollenti. Sergio COLA (AN) suggerisce di sopprimere la parte dell'osservazione relativa all'articolo 9. Piero RUZZANTE (DS-U), relatore, pur ritenendo
condivisibili le esigenze esposte nel corso del dibattito, sulle quali presso la I
Commissione si è ottenuta una buona mediazione, ritiene che spetti a quella Commissione
vagliare gli interventi prospettati. Occorre peraltro avere la consapevolezza che esiste
la necessità di uno stretto coordinamento tra le forze di polizia, necessità da
precisare nel parere. Accoglie invece l'indicazione del deputato Cola, riformulando conseguentemente il parere proposto. Filippo ASCIERTO (AN), a titolo personale, dichiara voto contrario in quanto non condivide l'osservazione apposta al parere del relatore. Sergio COLA (AN), anche a nome del suo gruppo, si astiene. La Commissione approva quindi il parere favorevole del relatore nel testo da questi riformulato (sotto riportato n.d.r.). gi"La IV Commissione, rilevato infine che la disposizione di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 3 necessita di una precisazione; per quanto di stretta competenza esprime PARERE FAVOREVOLE con le seguenti condizioni: e con la seguente osservazione: givaluti la Commissione di merito, allo scopo di evitare rischi di sovrapposizione e di mancanza di coordinamento tra corpi di polizia locale e forze di polizia dello Stato, e con particolare riferimento all'Arma dei carabinieri in considerazione della relativa capillare articolazione sul territorio nazionale, di apportare la seguente modifica: all'articolo 7, comma 1, lettera a), sostituire le parole: "fino all'intervento degli organi competenti", con le seguenti: "fino all'intervento, da richiedere tempestivamente, delle forze di polizia dello Stato competenti per territorio". |
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