U.Si.Po.L.
(OSPOL-SIAPOL-SILPOL)
L’Ufficio legislativo dell’U.Si.Po.L.
OSPOL-SIAPOL-SILPOL (aderenti FIADEL/CSA) inizia le
analisi delle varie proposte di legge sulla Polizia Locale, giacenti in Commissione
Affari Costituzionali, onde accelerare l’iter ed informare la Categoria sulle
incongruenze giuridiche, le incostituzionalità ed ogni altra negatività,
rappresentata nelle varie proposte di leggi succitate.
Inizia l’analisi dall’ultima proposta di legge presentata
dall’On. Saia e altri.
L’U.Si.Po.L si pone come garante della Categoria affinché
vengano scongiurate controriforme ed alchimie politiche in danno della Polizia
Locale d’Italia.
NOTA SINDACALE DI
COMMENTO ALLA PROPOSTA DI LEGGE N. 4893
La dettagliata disamina che
l’Ufficio Legislativo ha compiuto a riguardo della relazione introduttiva e
dell’articolato che compongono la Proposta di Legge n. 4893, d’iniziativa dei
deputati Saia, Carrara, Alberto Giorgetti, Migliori e
Raisi ed intitolata “Legge quadro sull’ordinamento
delle Polizie Locali”, induce ad alcune brevi riflessioni di carattere
strettamente sindacale.
Anzitutto, è opportuno
riepilogare i punti essenziali, con l’avvertenza di distinguere quel che c’è,
nella Proposta, e quel che non c’è, ovvero, quel che, a parere di
questa Unione, dovrebbe esserci, in una riforma che fosse veramente
migliorativa, e non peggiorativa, dello stato giuridico attuale delle Polizie
Locali.
A) Quel che c’è:
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attribuzione della titolarità delle funzioni di polizia locale ai
comuni e alle province;
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riduzione del ruolo della Regione a semplici compiti di coordinamento
e controllo dei corpi di polizia locale compresi nel territorio di competenza;
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eliminazione dei corpi e strutture della Polizia Provinciale i cui
mezzi, personale e strutture sono fatti confluire nei corpi di polizia
municipale;
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ripristino integrale dell’esclusività del Comune, in qualità di unico
titolare delle funzioni di polizia locale che, in realtà, è polizia municipale
a tutti gli effetti;
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conseguente riattribuzione alla figura del
sindaco delle competenze – praticamente esclusive – in materia di polizia
locale;
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ampliamento dei poteri di intervento, controllo e organizzazione dei
servizi in capo al prefetto, al questore ed alle polizie statali;
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irrigidimento, ovvero esasperazione della delimitazione territoriale
dell’attività dei corpi di polizia locale/municipale al Comune di appartenenza
con annessa predisposizione di controlli obbligatori, da parte del prefetto,
questore ed organi delle forze di polizia statali per qualunque missione,
incarico o indagine che comporti l’oltrepassamento,
anche momentaneo, del confine comunale;
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attribuzione di poteri assoluti al questore nel disporre
provvedimenti, anche permanenti e definitivi, in materia di pubblica sicurezza
ed ordine pubblico che coinvolgano uno o più comuni;
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attribuzione di poteri egualmente assoluti al prefetto di utilizzare
i corpi di polizia locale per servizi ed operazioni stabiliti di sua
iniziativa;
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attribuzione al Ministero dell’Interno del potere di stabilire i
criteri ed i requisiti per la nomina dei Comandanti dei corpi di polizia
locale/municipale;
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istituzione di corsi di formazione per aspiranti operatori di polizia
locale cui partecipino obbligatoriamente anche operatori già in ruolo con
rilascio di un attestato finale privo di qualunque valore legale esterno;
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subordinazione dell’assunzione nei corpi di polizia locale alla
frequenza di corsi di formazione ed al rilascio dell’attestato finale, con
esclusione della partecipazione ai concorsi pubblici per quanti non posseggano
tale requisito;
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limitazione dei compiti e funzioni dei Comandanti dei corpi di
polizia locale alla “cura della formazione ed addestramento del personale
attraverso periodici corsi di aggiornamento”, ovvero senza più competenze
relative all’organizzazione, disciplina ed impiego tecnico-operativo come da
art. 9 della l. 65/86;
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inserimento dei corpi di polizia locale nell’elenco delle forze di
polizia di cui all’art. 16 della l. 121/81 soltanto “ai fini del
concorso al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica”, ovvero
soltanto quando operino alle direttive degli altri corpi di polizia statali;
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inserimento (fittizio) dei corpi di polizia locale fra le categorie
professionali esentate dal passaggio in regime di diritto privato (art. 3,
comma 1, D.L. 165/2000) senza l’applicazione o la indicazione di una forma di
contratto di diritto pubblico, nella specie del contratto di polizia vigente
per tutte le forze dell’ordine civili;
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conseguente predisposizione della sola area contrattuale separata
nell’ambito del comparto dei dipendenti degli enti locali che è regolamentato,
per tutti, dal regime di diritto privato;
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eliminazione del limite orario posto dall’art. 57 C.p.p.
per gli agenti della polizia locale, senza riferimenti, però, all’attribuzione
integrale delle funzioni e competenze di polizia giudiziaria indicate dall’art.
55 C.p.p. e con la riduzione a semplice facoltà
– alla pari del privato cittadino (art. 383 C.p.p.) –
di intervento in flagranza di delitto “nell’ambito regionale”. Anzi,
così come viene configurata questa ipotesi, l’operatore conta meno del privato
(che può esercitare tale facoltà in tutto il territorio nazionale) e, per di
più, gli si nega la sussistenza della qualità di pubblico ufficiale che
comporta, sempre e dovunque, il dovere di esercitare tali poteri;
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dotazione di una “mazzetta di segnalamento” rubricata sotto il titolo
dell’armamento con invito a farne uso (in luogo dello sfollagente o altro mezzo
di autodifesa) come arma impropria, peraltro illegale e vietata dalla l.
110/75, oltreché pericolosa anche per l’operatore;
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dotazione dell’arma corta da sparo unicamente agli operatori
impiegati in servizi esterni senza specificazione circa l’organo o
l’autorità che li definisca come tali;
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estensione delle previdenze (soltanto) assicurative e pensionistiche
al personale dei corpi di polizia locale, ovvero né contrattuali, né indennitarie, già vigenti per la Polizia di Stato e,
per di più, soltanto se compatibili. Per inciso, essendo quello delle
Polizia di Stato un contratto di diritto pubblico e quello per le polizie
locali di diritto privato (comparto dip. enti
locali), tale “compatibilità” è piuttosto difficile da individuarsi!
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Prescrizione di “verifiche di idoneità” del personale dei corpi di
Polizia Provinciale per transitare nei “nuovi” corpi di polizia municipale in
alternativa al loro licenziamento.
B) Quel che manca:
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contratto di diritto pubblico, ovvero estensione del contratto
della Polizia di Stato e assimilati (Polizia Penitenziaria, Corpo Forestale
dello Stato, Corpo Nazionale Vigili del Fuoco);
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attribuzione integrale e ad ogni effetto normativo, ovvero
operativo, della definizione di “Forza di polizia” ai Corpi di Polizia
Locale, ai sensi dell’art. 16, l. 1. 4. 1981, n. 121;
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attribuzione della funzione integrale di polizia giudiziaria
ai Corpi di Polizia Locale, ai sensi dell’art. 55, comma 1 e comma 2 del
Codice di Procedura Penale;
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attribuzione della titolarità e delle funzioni di polizia stradale;
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attribuzione delle qualifiche di agente ed ufficiale di Pubblica
Sicurezza agli appartenenti ai Corpi di Polizia Locale, relativamente ai
loro rispettivi ruoli;
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applicazione integrale della normativa pensionistica ed assicurativa
prevista per la Polizia di Stato e corpi assimilati;
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riconoscimento dell’indennità di pubblica sicurezza e di altre
indennità pensionabili;
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attribuzione delle competenze anche in materia di polizia
amministrativa (edilizia, ambientale, ittico-venatoria,
commerciale, idro-geologica, sanitaria e tributaria);
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potestà e funzioni in materia di Polizia Locale delle Regioni,
ovvero della competenza esclusiva nella organizzazione, gestione e
direzione dei Corpi di Polizia Locale, ovvero nella programmazione,
pianificazione e ottimizzazione delle risorse per quanto concerne i servizi di
polizia locale, ai sensi dell’art. 117 della Costituzione;
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istituzione del Dipartimento della Polizia Locale presso la Regione;
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strutturazione territoriale dei Comandi di Polizia Locale a direzione
regionale;
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individuazione dell’organo preposto alla nomina dei Comandanti dei
Corpi di Polizia Locale;
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estensione al personale della Polizia Locale delle disposizioni e
provvidenze previste dalla l. 23 . 11 . 1998, n. 407 per fatti di terrorismo e
di criminalità organizzata;
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istituzione di un Ente nazionale di assistenza per il personale della
Polizia Locale;
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dotazione dell’arma a tutto il personale della Polizia Locale salvo
la sussistenza di cause di inidoneità fisica o psichica e nel rispetto dei
principi e criteri di cui alla l. 8 . 7
. 1998, n. 230 in tema di obiezione di coscienza;
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istituzione di corsi universitari triennali (lauree brevi) per
il personale di Polizia Locale in materie attinenti alla sicurezza del
territorio ed alle politiche sociali, con conseguimento di diploma di laurea
valido legalmente;
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istituzione e individuazione normativa del Vigile (o Agente
locale) di Quartiere;
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disposizione delle Patenti di Servizio per gli operatori di
Polizia Locale che svolgono servizi di polizia stradale;
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disposizione degli automezzi di servizio con omologazione e
assegnazione di apposite targhe recanti la dicitura “Polizia Locale”,
nonché apposizione di eguale titolo verniciato sulle fiancate degli
autoveicoli;
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predisposizione ed allestimento di appositi alloggi di servizio
per il personale che ne necessiti;
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previsione di una apposita indennità di missione, di trasferta e di
distacco presso Comandi diversi da quello di appartenenza;
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redazione di un Codice deontologico per la Polizia Locale;
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individuazione delle competenze della Polizia Locale in ordine alle Comunità
montane;
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istituzione di nuclei di polizia giudiziaria della Polizia Locale
presso gli uffici del giudice di pace;
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istituzione di procedure di concertazione fra Regioni ed Enti
Locali a riguardo della gestione dei servizi e ottimizzazione delle risorse;
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disposizione dell’assistenza legale gratuita per fatti
commessi nell’esercizio delle funzioni/mansioni di istituto;
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istituzione di Osservatori regionali sulle politiche della sicurezza
e promozione della partecipazione degli enti e associazioni delle comunità
residenti al fine di conseguire forme cooperative nella programmazione e
controllo delle attività di polizia locale.
CONCLUSIONI
Il confronto fra le
disposizioni contenute nelle Proposta n. 4893, ed i punti essenziali di una
riforma dell’Ordinamento delle Polizie Locali che consenta di armonizzare
l’identità ed il ruolo innovativi delle categoria con i principi della riforma
costituzionale dell’art. 117, induce a valutazioni fortemente negative nei
riguardi di tutto l’impianto del testo in esame. Più chiaramente, e fermo
restando che tale Proposta risulta diretta, pressoché esclusivamente, agli
organi statali ed al rafforzamento di loro poteri, anziché alle funzioni ed
agli stessi significati della Polizia Locale, essa si articola in una sequela
di divieti, preclusioni, imposizioni, ecc., che sembrano mirare al soffocamento
delle autonomie e competenze garantite e, attualmente potenziate dalla Devolution.
Ancor più chiaramente, questa
Proposta è rivolta contro e non a favore di quella, pur auspicata e
necessaria, evoluzione legislativa che possa coniugare finalmente il nuovo
status giuridico dei 65 mila lavoratori di Polizia Locale operanti sul
territorio nazionale e le esigenze di sicurezza e tutela dei diritti che la
collettività richiede, in misura sempre più impellente, alle pubbliche
autorità.
In questi termini e con queste
prospettive, la Proposta n. 4893 si colloca, a pieni voti, accanto alle
precedenti manovre di affossamento della Polizia locale che hanno disseminato
(Proposta “Massa” in testa) le passate legislature di continui rischi, per la
categoria, di dover subire pseudo-riforme che ne
compromettevano ulteriormente il ruolo e, assai spesso, la esponevano a
“decimazioni” in ordine ai propri diritti ed alla stessa garanzia del posto di
lavoro. Tuttavia, che la Proposta n. 4893 non sia (o non sia soltanto) uno dei
tanti goffi tentativi di varare leggi peggiorative rispetto alla 65/86, è
dimostrato dalla capziosità dell’impostazione complessiva che ha ispirato i
suoi redattori, cioè l’inganno dell’accoglimento formale di certe istanze che
nasconde la loro reale elusione. I Vigili vogliono il
“121” ? Bene, concesso, purché limitatamente a quando operano alle dipendenze
delle altre polizie! Vogliono il “rientro nel pubblico? Niente di più facile,
basta aggiungere “Polizie Locali” all’art. 3 del D.L. 165/2001 (già “Decreto
Amato”) tanto, poi, continuano a stare nel comparto degli Enti Locali con
contratti di diritto privato! Vogliono la modifica del “57” e l’abolizione
della funzione di p.g. limitata solo ad alcune materie e, magari, all’arresto
in flagranza, meglio se “facoltativo” come i privati e non i Pubblici
Ufficiali.
Per il resto, formazione,
tanta formazione (promessa!) al punto da venire prima, persino, delle funzioni
e delle qualifiche – evidentemente, i proponenti giudicano il personale della
Polizia Locale molto ignorante! – purché, però, non superi la soglia interna
delle “scuole-accademie” e non conferisca titoli legali (come fanno tutte le
altre Polizie!), men che mai, di tipo veramente
accademico (lauree). E, poi, tante altre agevolazioni: che se ne fanno delle
qualifiche (e dell’indennità) di p.s. ? Troppa fatica
e troppa spesa. La polizia stradale? Meglio affidarla alla Finanza, ai
Penitenziari ed ai Pompieri! La Regione? Meglio non parlarne, è un Ente
inutile; tutt’al più, può mandare in giro un Ispettore a sentire che aria tira
(magari in senso elettorale) ! La Polizia Provinciale? Preferibile smantellarla
perché può far concorrenza alla Guardia Forestale (i Boschi di Stato!) e,
obbrobrio, controllarne l’operato! E si potrebbe continuare all’infinito.
Orbene, quel che maggiormente
sconcerta è il livello di frode raggiunto con simili “innovazioni” e
“miglioramenti” e, nel contempo, la fonte politica da cui provengono, nonché la
pretesa di trovarsi a cospetto di imbecilli sedotti dal luccichio di
specchietti per allodole o piegati a qualche patto scellerato che scambi il piatto
di lenticchie di “sfilate”, “parate” e trafiletti sui quotidiani con la
liquidazione definitiva del “problema”. E stupisce che si pensi di utilizzare
la questione della Polizia Locale come lo strumento o, meglio, il cavallo di
Troia per affossare, contestualmente, autonomie locali e Devolution,
demolendo “preventivamente” le strutture sulle quali, piaccia o meno, la
competenza esclusiva di Polizia Locale conferita alle Regioni dalla riforma del
Titolo V, dovrebbe e dovrà poggiare! D’altronde, che la Proposta n. 4893 sia
stata presentata l’8 aprile 2004, immediatamente dopo l’approvazione della Devolution al Senato e sia stata rapidissimamente inviata
alla Commissione Affari Costituzionali della Camera evidenzia, fin troppo
apertamente, l’obiettivo di prevenire l’approvazione finale della Devolution da parte dell’altro ramo del Parlamento,
affinché il nuovo 117 trovi già “piazza pulita” degli organi titolari della
competenza esclusiva di cui sopra.
A questo punto, e dovendo
constatare la perfetta omogeneità del Centrosinistra e del Centrodestra
nell’Unico Disegno di strangolare il federalismo e restaurare il Governo dei
Prefetti, Questori, Commissari e Marescialli, il Movimento Unitario per la
Riforma, nel rivendicare, ancora una volta, la sua autonomia di azione e la sua
indipendenza politico-culturale, denuncia ai colleghi, alla categoria, alle
altre associazioni sindacali ed alla collettività dei cittadini l’ennesima
infamia che starebbe per compiersi ai loro danni. Per di più, con l’accompagno
di sirene stonate e sdoppiamenti di identità di quanti, durante il giorno fanno
i federalisti e di notte, come i ladri di Pisa, si accordano fra loro per
alimentare e restaurare uno statalismo bieco e retrivo, oltreché
ormai condannato dalla Storia e dal Diritto.
Ma non basta: è bene che si
sappia, una volta per tutte, che – finito il tempo delle ipocrisie e delle
riforme “double face” – qualunque condivisione di
“proposte”, “disegni” o “principi fondamentali” diretti, più o meno
subdolamente, contro i lavoratori di Polizia Locale, dovrà essere considerata
alla stregua di favoreggiamento e complicità, anche e soprattutto se
proveniente da singoli o gruppi che si illudano di mietere effimeri successi
personali avallando iniziative del genere.
Per il resto, e considerando
il tipo di immagine che emerge da simili truffe, la parola passa agli Elettori.
U.Si.Po.L.