S.I.L.Po.L. |
Sindacato Italiano Lavoratori Polizia Locale |
I^ Commissione Affari Costituzionali |
Resoconto della seduta del 7 aprile 1999 |
La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 4 marzo 1999. Antonio MACCANICO, presidente, avverte che il relatore ha presentato ulteriori emendamenti al provvedimento in esame, cui sono stati presentati alcuni subemendamenti. Ricorda, inoltre, che nella seduta del 4 marzo 1999 erano stati accantonati l'articolo 2 e gli emendamenti ad esso riferiti e che il relatore ha presentato una nuova formulazione del suo emendamento 2.15. Avverte, infine, che il deputato Fei ha successivamente sottoscritto tutti gli emendamenti presentati dal deputato Ascierto. (DS-U), relatore, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 2.15 (nuova formulazione), esprimendo parere contrario sui restanti emendamenti all'articolo 2.Il sottosegretario Adriana VIGNERI concorda con il relatore. Filippo ASCIERTO (AN), nell'osservare come il provvedimento in esame faccia registrare ampie convergenze tra i gruppi, sottolinea l'opportunità di rimarcare maggiormente la distinzione fra i compiti prioritari della polizia locale ed i compiti da essa esercitabili in concorso con le forze di polizia dello Stato.Giacomo GARRA (FI) manifesta perplessità circa la scelta di riconoscere alla polizia locale anche i compiti di polizia ittico-venatoria.Il sottosegretario Adriana VIGNERI fa presente al deputato Garra che l'emendamento 2.15 (nuova formulazione) del relatore non distingue tra i compiti dei Corpi di polizia comunale e i compiti dei Corpi di polizia provinciali, ai quali ultimi, peraltro, già oggi è riconosciuta la competenza in materia ambientale e ittico-venatoria. Luigi MASSA (DS-U), relatore, osserva che l'articolo 3 del provvedimento attribuisce alle regioni il compito di coordinare le attività dei Corpi di polizia comunale e provinciale e di operare un raccordo per le competenze in materia ambientale. Fa presente, poi, al deputato Ascierto che il comma 1 del suo emendamento 2.15 (nuova formulazione) elenca i compiti propri della polizia locale mentre il comma 2 riguarda i compiti concorrenti.Pasquale GIULIANO (FI) riterrebbe opportuno eliminare nell'emendamento 2.15 (nuova formulazione) del relatore il riferimento alle funzioni di polizia ittico-venatoria.Luigi MASSA (DS-U), relatore, in replica al deputato Giuliano, osserva che le competenze di polizia ittico-venatoria sono più specifiche rispetto alle competenze in materia ambientale.Giacomo GARRA (FI) dichiara la sua astensione sull'emendamento 2.15 (nuova formulazione) del relatore.La Commissione approva l'emendamento 2.15 (nuova formulazione) del relatore, risultando preclusi i restanti emendamenti all'articolo 2. Antonio MACCANICO, presidente, passa all'esame dell'articolo 7 e degli emendamenti ad esso riferiti. (DS-U), relatore, invita il deputato Ascierto a riferire il suo subemendamento 0.7.11.1 all'articolo 9, sottolineando comunque come l'acquisizione di una semplice notizia di reato non comporti l'attivazione automatica della competenza della polizia locale. Esprime, inoltre, parere favorevole sul subemendamento Ascierto 0.7.11.2, purchè riformulato nel senso di trasformarlo in subemendamento volto ad inserire, alla lettera b) del suo emendamento 7.11, dopo le parole "sul territorio", le parole "ferme restando le dipendenze funzionali previste dall'articolo 8". Raccomanda, infine, l'approvazione del suo emendamento 7.11, esprimendo parere contrario sui restanti emendamenti all'articolo 7.Filippo ASCIERTO (AN) illustra il suo subemendamento 0.7.11.2, sottolineando l'opportunità che il riconoscimento della qualifica di polizia giudiziaria non sia limitato alle sole ipotesi di flagranza di reato.Tiziana PARENTI (misto-SDI) osserva che l'eventuale mancato intervento di un operatore di polizia locale integrerebbe comunque l'ipotesi di omissione di denuncia di reato. Il problema è, ad ogni modo, quello di evitare una sovrapposizione di più interventi. (AN) accede alla richiesta del relatore di riferire il suo subemendamento 0.7.11.1 all'emendamento 9.24 del relatore. Riformula, inoltre, il suo subemendamento 0.7.11.2 nel senso indicato dal relatore.Il sottosegretario Adriana VIGNERI non ritiene sufficientemente chiara la distinzione fra materie proprie e materie delegate all'ente di appartenenza. Luigi MASSA (DS-U), relatore, fa presente che la lettera a) del suo emendamento 7.11 è volta ad impedire la possibilità di una delega da parte del pubblico ministero sulle materie che non sono proprie dell'ente di appartenenza.La Commissione approva il subemendamento Ascierto 0.7.11.2 (nuova formulazione) e l'emendamento 7.11 del relatore, come modificato, risultando preclusi i restanti emendamenti all'articolo 7. (DS-U), relatore, invita i presentatori a riformulare il subemendamento 0.8.3.2 nel senso di trasformarlo in articolo aggiuntivo all'articolo 8. Formula, inoltre, un invito al ritiro del subemendamento Ascierto 0.8.3.1. Raccomanda, infine, l'approvazione del suo emendamento 8.3, esprimendo parere contrario sui restanti emendamenti all'articolo 8.Il sottosegretario Adriana VIGNERI concorda con il relatore, sottolineando, tuttavia, l'opportunità di riformulare l'emendamento 8.3 del relatore nel senso di inserire, dopo le parole "l'assessore delegato, ovvero", le parole "un rappresentante della". (DS-U), relatore, riformula il suo emendamento 8.3 nel senso suggerito dal sottosegretario Vigneri. (FI) riformula il subemendamento 0.8.3.2, di cui è cofirmatario, trasformandolo in articolo aggiuntivo all'articolo 8.Filippo ASCIERTO (AN) ritira il suo subemendamento 0.8.3.1.La Commissione approva l'emendamento 8.3 (nuova formulazione) del relatore, risultando preclusi i restanti emendamenti all'articolo 8. (DS-U), relatore, propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Di Luca 8.01, invitando, peraltro, fin d'ora, i presentatori a riformularlo ulteriormente, nel senso di sopprimere l'ultimo periodo.Antonio MACCANICO, presidente, riferendosi all'articolo aggiuntivo Di Luca 8.01, fa notare che il punto fondamentale in esso contenuto è quello relativo alla convocazione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica per la discussione e l'approvazione di relazioni trimestrali sulla situazione della sicurezza nel territorio comunale. La Commissione delibera di accantonare l'articolo aggiuntivo Di Luca 8.01. (DS-U), relatore, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 9.24, formulando un invito al ritiro del subemendamento Ascierto 0.7.11.1, successivamente riformulato come subemendamento all'emendamento 9.24.Pasquale GIULIANO (FI) ritiene foriero di possibili confusioni il riferimento alle notizie di reato contenuto nel subemendamento 0.7.11.1.Giacomo GARRA (FI) giudica evidente la contiguità dell'emendamento 9.24 del relatore ai profili disciplinati nel codice di procedura penale.Filippo ASCIERTO (AN) ritira il suo subemendamento 0.7.11.1, successivamente riformulato come subemendamento all'emendamento 9.24 del relatore.La Commissione approva l'emendamento 9.24 del relatore, risultando preclusi i restanti emendamenti all'articolo 9. (DS-U), relatore, raccomanda l'approvazione del suo articolo aggiuntivo 9.01.Il sottosegretario Adriana VIGNERI esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 9.01 del relatore. Filippo ASCIERTO (AN) dichiara, a nome del suo gruppo, voto favorevole sull'articolo aggiuntivo 9.01 del relatore.La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 9.01 del relatore. (DS-U), relatore, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 11.14, esprimendo parere contrario sui restanti emendamenti all'articolo 11.Il sottosegretario Adriana VIGNERI concorda con il relatore. Filippo ASCIERTO (AN) condivide pienamente il contenuto dell'emendamento 11.14 del relatore.Giacomo GARRA (FI) riterrebbe più realistico ridurre la durata del corso di formazione per operatore di polizia locale.Luigi MASSA (DS-U), relatore, fa presente che il suo emendamento 11.14 concerne soltanto l'acquisizione dell'abilitazione alla funzione di polizia locale. Fa presente, inoltre, che in ordinamenti quali quello spagnolo e svizzero la durata dei corsi di formazione arriva anche a due anni. Oltretutto, occorre un congruo periodo formativo per apprendere le nozioni necessarie relative ai circa duecento procedimenti amministrativi che ricadono oggi nelle funzioni proprie della polizia locale.Rosanna MORONI (comunista), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede di sapere quale fosse il termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti del relatore.Luigi MASSA (DS-U), relatore, fa presente che si era convenuto di limitare al massimo la presentazione di subemendamenti dal momento che egli aveva fin dall'inizio manifestato la sua disponibilità ad accogliere nel testo dei suoi emendamenti i rilievi provenienti dai gruppi.Antonio MACCANICO, presidente, tiene a precisare che la presentazione di subemendamenti nel corso dell'esame in sede referente non richiede in genere la previa fissazione di un termine. Tiziana PARENTI (misto-SDI) osserva che la procedura di assunzione prevista nell'emendamento 11.14 del relatore è diversa rispetto a quella prevista per l'accesso alla polizia di Stato e ai ruoli della funzione pubblica. Sottolinea, inoltre, che il superamento di un concorso dovrebbe già di per sé essere requisito sufficiente per il conseguimento dell'idoneità.Filippo ASCIERTO (AN) fa notare che anche per gli appartenenti all'Arma dei carabinieri è previsto l'obbligo di superamento di un corso di formazione.Il sottosegretario Adriana VIGNERI ricorda che nel decreto legislativo n. 29 del 1993 una delle modalità di assunzione specificatamente disciplinate è quella del concorso cui fa seguito un corso di formazione. Antonio MACCANICO, presidente, osserva che la previsione testè richiamata dal sottosegretario Vigneri è stata mutuata dall'ordinamento francese. Il sottosegretario Adriana VIGNERI suggerisce al relatore di riformulare il comma 2 del suo emendamento 11.14 nel senso di sostituire le parole "candidati risultati vincitori dei concorsi indetti dalle amministrazioni locali" con le parole "candidati risultati idonei nelle selezioni appositamente indette dalle amministrazioni locali". (DS-U), relatore, riformula il suo emendamento 11.14 nel senso suggerito dal sottosegretario Vigneri.Giacomo GARRA (FI) chiede che si proceda alla verifica del numero legale. Antonio MACCANICO, presidente, fa presente al deputato Garra che la richiesta di verifica del numero legale deve essere appoggiata da quattro deputati. Paolo RUBINO (DS-U) ritiene opportuno individuare criteri di selezione più obiettivi. Reputa, inoltre, necessario individuare una soluzione che consenta di trovare nell'amministrazione di appartenenza, mediante l'espletamento di corsi di formazione, le funzioni più confacenti al personale già in servizio. Il sottosegretario Adriana VIGNERI osserva, in relazione al comma 8 dell'emendamento 11.14 del relatore, che esiste un diritto a pretendere la conclusione dei concorsi, considerato che essa rende esenti dall'obbligo di dover partecipare ai corsi di formazione. Luigi MASSA (DS-U), relatore, condivide l'osservazione del sottosegretario Vigneri. Antonio MACCANICO, presidente, considerate le questioni poste nel corso del dibattito, ritiene opportuno consentire al relatore di svolgere un ulteriore approfondimento. Rinvia, pertanto, il seguito dell'esame ad altra seduta. |
[ I resoconti (sedute dal 15.12.98 al 4.5.99) ] [ Gli atti sulla riforma della legge 65/86 ] |
Art. 2.
(Servizio di polizia locale).
1. Al fine di garantire una adeguata professionalità degli operatori e
un adeguato servizio ai cittadini, indipendentemente dal le dimensioni o dalla
localizzazione del centro urbano in cui vivono o operano, ogni comune ed ogni
provincia organizzano il servizio di polizia locale, che viene assicurato dal
corpo di polizia municipale oppure, ove istituito, dal corpo di polizia
intercomunale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, nonché dal corpo di polizia
provinciale.
2. I corpi di polizia municipale e, ove esistenti, i corpi di polizia
intercomunale di cui all'articolo 6, comma 2, sono titolari dei compiti generali
di polizia locale.
3. I corpi di polizia provinciale sono titolari dei compiti di polizia
locale limitatamente alle competenze provinciali e alle competenze in materia
ambientale attribuite alle comunità montane, agli enti parco e agli altri enti
comunque operanti sul territorio con competenze in materia ambientale. Le leggi
regionali disciplinano il trasferimento ai corpi di polizia provinciale del
personale dei corpi di polizia locale istituiti da altri enti locali, avendo
cura di tutelare le specifiche professionalità, con particolare riferimento
alle attività dei guardia-parco. Gli enti parco interprovinciali o
interregionali possono costituire, nel rispetto dei limiti minimi dei
contingenti definiti dalla presente legge, propri corpi di polizia locale,
definendo, mediante convenzione con le province, le necessarie integrazioni
funzionali dei diversi corpi.
4. È fatto divieto ai corpi di polizia municipale o intercomunale e ai
corpi di polizia provinciale di dare luogo a sovrapposizioni delle rispettive
funzioni nell'esercizio dei compiti ad essi affidati. Gli atti adottati in
violazione delle regole sulla competenza sono annullabili previo esperimento
degli ordinari rimedi amministrativi e giurisdizionali. Degli atti annullati per
incompetenza è fatta ai sensi dell'articolo 20-bis della legge 1o aprile
1981, n. 121, come introdotto dall'articolo 7 della presente legge, segnalazione
al responsabile del servizio cui appartiene l'operatore al quale l'atto è
imputabile, ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti sanzionatori.
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"Art. 2.
(Compiti dei corpi di polizia locale).
1. I corpi di polizia locale svolgono i compiti previsti dalla legge e dagli
statuti e regolamenti degli enti cui appartengono, in relazione alle materie di
competenza dello stesso ente, sia proprie che delegate dallo Stato o dalle
regioni. Tali competenze concernono:
a) la polizia amministrativa;
b) la polizia stradale, ai sensi dell'articolo 12 del codice della
strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni;
c) la polizia tributaria, limitatamente alle attività ispettive e di
vigilanza sull'osservanza delle disposizioni relative ai tributi locali;
d) la polizia ambientale ed ittico-venatoria.
2. I corpi di polizia locale concorrono altresì alla sicurezza pubblica e al
mantenimento di un'ordinata convivenza civile, collaborando con le forze di
polizia dello Stato alla prevenzione e repressione dei reati nei limiti e nei
modi stabiliti dagli articoli 7 e 9 della presente legge".
2. 15
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"Art. 2.
(Compiti dei corpi di polizia locale).
1. I corpi di polizia locale svolgono i compiti previsti dalla legge e dagli
statuti e regolamenti degli enti cui appartengono, in relazione alle materie di
competenza dello stesso ente, sia proprie che delegate dallo Stato o dalle
regioni. Tali competenze concernono:
a) la polizia amministrativa;
b) la polizia stradale, ai sensi dell'articolo 12 del codice della
strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni;
c) la polizia tributaria, limitatamente alle attività ispettive e di
vigilanza sull'osservanza delle disposizioni relative ai tributi locali;
d) la polizia ambientale ed ittico-venatoria.
2. I corpi di polizia locale concorrono altresì alla sicurezza pubblica e al
mantenimento di un'ordinata convivenza civile, collaborando con le forze di
polizia dello Stato alla prevenzione e repressione dei reati nei limiti e nei
modi stabiliti dagli articoli 7 e 9 della presente legge".
2. 15
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"Art. 2.
(Compiti dei corpi di polizia locale).
1. I corpi di polizia locale svolgono i compiti previsti dalla legge e dagli
statuti e regolamenti degli enti cui appartengono, in relazione alle materie di
competenza dello stesso ente, sia proprie che delegate dallo Stato o dalle
regioni. Tali competenze concernono:
a) la polizia amministrativa;
b) la polizia stradale, ai sensi dell'articolo 12 del codice della
strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni;
c) la polizia tributaria, limitatamente alle attività ispettive e di
vigilanza sull'osservanza delle disposizioni relative ai tributi locali;
d) la polizia ambientale ed ittico-venatoria.
2. I corpi di polizia locale concorrono altresì alla sicurezza pubblica e al
mantenimento di un'ordinata convivenza civile, collaborando con le forze di
polizia dello Stato alla prevenzione e repressione dei reati nei limiti e nei
modi stabiliti dagli articoli 7 e 9 della presente legge".
2. 15
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Al comma 1, sostituire la lettera a),
con la seguente:
"a) nell'esecuzione dell'attività di polizia giudiziaria le notizie
di reato, riferiscono alla procura competente per territorio e per materia ai
sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale,".
0.7.11.1.Ascierto.
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Al comma 1, sostituire la lettera b),
con la seguente:
"b) nell'esercizio dei compiti di vigilanza sul territorio, ferme
restando le dipendenze funzionali previste dall'articolo 8, riferiscono
all'autorità di pubblica sicurezza su qualunque fatto che possa rilevare al
fine dell'ordine pubblico e della sicurezza;".
0.7.11.2.Ascierto.
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Art. 7.
(Collaborazione con le Forze di polizia dello Stato e controllo del
territorio).
1. Al fine di concorrere ad assicurare un diffuso ed efficace controllo del
territorio a garanzia della sicurezza dei cittadini, i Corpi di polizia locale
collaborano con le Forze di polizia dello Stato di cui all'articolo 16 della
legge 1o aprile 1981, n. 121, svolgendo le seguenti attività:
a) in caso di flagranza di reati in materie diverse da quelle attribuite
o delegate all'ente di appartenenza svolgono i compiti di polizia giudiziaria
fino all'intervento degli organi competenti, ai sensi dell'articolo 9, lettera c);
b) nell'esercizio dei compiti di vigilanza sul territorio riferiscono
all'autorità di pubblica sicurezza su qualunque fatto che possa rilevare al
fine dell'ordine e della sicurezza pubblica, ai sensi dell'articolo 9, lettera b);
c) svolgono le altre funzioni di ausilio alle attività di pubblica
sicurezza proprie delle Forze di polizia dello Stato eventualmente concordate
tra il sindaco e il prefetto.
7. 11.Il Relatore.
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Al comma 1, sostituire la lettera a),
con la seguente:
"a) nell'esecuzione dell'attività di polizia giudiziaria le notizie
di reato, riferiscono alla procura competente per territorio e per materia ai
sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale,".
0.7.11.1.Ascierto.
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Al comma 1, lettera b), dopo
le parole: sul territorio inserire le seguenti: ferme restando le
dipendenze funzionali previste dall'articolo 8.
0.7.11.2
(nuova formulazione).Ascierto.
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Art. 9.
(Attribuzioni degli operatori di polizia locale).
1. Alle attività di polizia locale è addetto il personale del Corpo cui sia
stata attribuita la qualifica di operatore di polizia locale. Tale personale,
nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza o dell'ente presso cui è
comandato:
a) esercita il controllo sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti
nelle materie di cui all'articolo 2, comma 1, e procede all'accertamento delle
relative violazioni;
b) vigila su tutto quanto possa rilevare ai fini della sicurezza
pubblica, svolgendo gli interventi che attengono alle proprie attribuzioni e
riferendo al capo dell'amministrazione e alle autorità di pubblica sicurezza,
ai sensi dell'articolo 7, lettera b); svolge altresì i compiti di
ausilio previsti dall'articolo 7, lettera c). A tali fini riveste la
qualifica di agente di pubblica sicurezza;
c) svolge funzioni di polizia giudiziaria rivestendo, anche fuori dal
servizio la qualità di agente di polizia giudiziaria in relazione ai reati
previsti dalle disposizioni vigenti nelle materie attribuite o delegate all'ente
da cui dipende, nonché, limitatamente ai responsabili del Corpo e agli addetti
al coordinamento e al controllo, quella di ufficiale di polizia giudiziaria; lo
stesso personale riveste, inoltre, la qualità di agente di polizia giudiziaria,
anche fuori dal servizio nella flagranza di reati in materie diverse da quelle
attribuite o delegate all'ente di appartenenza, svolgendo le relative funzioni
ai sensi dell'articolo 7, lettera a) e riferendo immediatamente al
pubblico ministero ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale;
d) presta soccorso in caso di calamità, catastrofi ed altri eventi che
richiedono interventi di protezione civile.
2. In relazione ai compiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), gli
uffici dell'amministrazione finanziaria ed i comandi del Corpo della Guardia di
finanza cooperano per l'acquisizione ed il reperimento di elementi utili per
l'accertamento dei tributi locali e la repressione delle relative violazioni,
procedendo anche di propria iniziativa, secondo le norme e lefacoltà loro
attribuite dalla normativa tributaria statale. Agli operatori dei Corpi di
polizia locale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1,
lettera d), della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 10.
9. 24.Il Relatore.
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Al comma 1, lettera b), dopo
le parole: sul territorio inserire le seguenti: ferme restando le
dipendenze funzionali previste dall'articolo 8.
0.7.11.2 (nuova formulazione).Ascierto.
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Art. 7.
(Collaborazione con le Forze di polizia dello Stato e controllo del
territorio).
1. Al fine di concorrere ad assicurare un diffuso ed efficace controllo del
territorio a garanzia della sicurezza dei cittadini, i Corpi di polizia locale
collaborano con le Forze di polizia dello Stato di cui all'articolo 16 della
legge 1o aprile 1981, n. 121, svolgendo le seguenti attività:
a) in caso di flagranza di reati in materie diverse da quelle attribuite
o delegate all'ente di appartenenza svolgono i compiti di polizia giudiziaria
fino all'intervento degli organi competenti, ai sensi dell'articolo 9, lettera c);
b) nell'esercizio dei compiti di vigilanza sul territorio riferiscono
all'autorità di pubblica sicurezza su qualunque fatto che possa rilevare al
fine dell'ordine e della sicurezza pubblica, ai sensi dell'articolo 9, lettera b);
c) svolgono le altre funzioni di ausilio alle attività di pubblica
sicurezza proprie delle Forze di polizia dello Stato eventualmente concordate
tra il sindaco e il prefetto.
7. 11.Il Relatore.
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Al comma 1, sopprimere le parole da:
Al fine di
concorrere fino a: esclusiva dello Stato.
7. 2.Grimaldi.
Al comma 3 inserire dopo le parole: polizia dello Stato, le seguenti: esclusivamente
dietro richiesta dei comandanti delle forze di polizia dello Stato interessate.
7. 3.Grimaldi.
Al comma 3, capoverso, sopprimere le parole: limitatamente ai compiti di
ausilio all'azione di queste ultime, definiti.
7. 9. Ascierto, Armaroli, Gasparri, Migliori, Valducci.
Al comma 3, capoverso, aggiungere in fine, il seguente periodo:
Nell'esercizio di tali funzioni i comandanti dei predetti corpi informano
tempestivamente il questore su quanto comunque abbia attinenza con l'ordine e la
sicurezza pubblica.
7. 5.Bielli.
Al comma 4 sostituire le parole da: Per ambiti territoriali limitati fino
a: organismi tecnici definiscono con le seguenti: Ai comitati
provinciali di coordinamento interforza, possono, ogni volta se ne ravvisi la
necessità, essere invitati a partecipare i comandanti dei corpi di polizia
locale, al fine di definire per ambiti territoriali delimitati.
7. 4.Grimaldi.
Al comma 4, capoverso articolo 20-bis, secondo periodo, sostituire le
parole: e formulano protocolli di intervento che escludano la
sovrapposizione degli interventi tra i diversi corpi e definiscano i flussi
informativi reciproci e le modalità di coordinamento, secondo le rispettive
finalità istituzionali con le parole: assicurando la rigorosa
applicazione delle leggi e dei regolamenti sulla competenza dei corpi di polizia
statali e dei corpi di polizia locale.
7. 7. Ascierto, Gasparri, Armaroli, Migliori, Valducci.
Al comma 4, capoverso articolo 20-bis, terzo periodo, sostituire le
parole: definite dall'organismo di cui al presente comma.
7. 8. Ascierto, Armaroli, Gasparri, Migliori, Valducci.
Al comma 4 capoverso articolo 20-bis, aggiungere, in fine il seguente
periodo: Nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e
Bolzano i comitati di cui al presente comma sono presieduti dal Presidente della
Giunta regionale o provinciale.
7. 1. Zeller, Brugger, Caveri, Widmann, Detomas.
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Aggiungere, in fine, le seguenti parole: prevedendo
funzioni di coordinamento e controllo dei Corpi nella gestione di uffici od
attività dell'ente connesse all'espletamento delle funzioni di cui all'articolo
2, comma 1.
0. 8. 3. 1.Ascierto.
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Aggiungere, in fine, il seguente comma:
"1-bis. Il Sindaco delle città capoluogo di provincia può chiedere
al Prefetto di convocare il Comitato per l'esame di specifiche problematiche,
nonché per la discussione ed approvazione di relazioni trimestrali che dovranno
essere redatte da polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia
Municipale sulla situazione della sicurezza pubblica nel territorio comunale e
sulle misure adottate per combattere efficacemente la criminalità diffusa
(microcriminalità). Tali relazioni devono pervenire al Sindaco entro il giorno
10 dei mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio e devono contenere dati
aggiornati sul personale a disposizione di ciascuna Forza di Polizia e sul suo
impiego nella città".
0. 8. 3. 2.Di Luca, Giuliano, Garra, Saponara, Romani.
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Capo III
(Funzioni dei corpi di polizia locale).
Art. 8.
(Direzione e vigilanza dei servizi di polizia locale).
1. Nel rispetto del principio di separazione tra funzioni di indirizzo
politico-amministrativo e funzioni attinenti alla gestione amministrativa,
nonché nel quadro degli obiettivi stabiliti dal documento di programmazione
annuale degli interventi di polizia locale di cui all'articolo 5, il sindaco o
l'assessore delegato, ovvero l'assemblea dei sindaci di cui al comma 2
dell'articolo 6, il presidente della provincia o l'assessore delegato
impartiscono le direttive al comandante del Corpo, vigilano sull'espletamento
dei servizi ed adottano i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.
8. 3.Il Relatore.
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Capo III
(Funzioni dei corpi di polizia locale).
Art. 8.
(Direzione e vigilanza dei servizi di polizia locale).
1. Nel rispetto del principio di separazione tra funzioni di indirizzo
politico-amministrativo e funzioni attinenti alla gestione amministrativa,
nonché nel quadro degli obiettivi stabiliti dal documento di programmazione
annuale degli interventi di polizia locale di cui all'articolo 5, il sindaco o
l'assessore delegato, ovvero un rappresentante dell'assemblea dei sindaci di cui
al comma 2 dell'articolo 6, il presidente della provincia o l'assessore delegato
impartiscono le direttive al comandante del Corpo, vigilano sull'espletamentodei
servizi ed adottano i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.
8. 3
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Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:
Art. 8-bis.
(Lotta alla microcriminalità).
1. Il Sindaco delle città capoluogo di provincia può chiedere al Prefetto
di convocare il Comitato per l'esame di specifiche problematiche, nonché per la
discussione ed approvazione di relazioni trimestrali che dovranno essere redatte
da polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Municipale sulla
situazione della sicurezza pubblica nel territorio comunale e sulle misure
adottate per combattere efficacemente la criminalità diffusa. Trimestralmente
tali relazioni devono pervenire al Sindaco entro il giorno 10 dei mesi di
gennaio, aprile, luglio e ottobre e devono contenere dati aggiornati sul
personale a disposizione di ciascuna Forza di polizia e sul suo impiego nella
città.
8. 01. Di Luca, Giuliano, Garra, Saponara, Romani.
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Capo III
(Funzioni dei corpi di polizia locale).
Art. 8.
(Direzione e vigilanza dei servizi di polizia locale).
1. Nel rispetto del principio di separazione tra funzioni di indirizzo
politico-amministrativo e funzioni attinenti alla gestione amministrativa,
nonché nel quadro degli obiettivi stabiliti dal documento di programmazione
annuale degli interventi di polizia locale di cui all'articolo 5, il sindaco o
l'assessore delegato, ovvero un rappresentante dell'assemblea dei sindaci di cui
al comma 2 dell'articolo 6, il presidente della provincia o l'assessore delegato
impartiscono le direttive al comandante del Corpo, vigilano sull'espletamentodei
servizi ed adottano i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.
8. 3
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Al comma 2, capoverso, inserire, dopo il primo periodo,
il seguente: Nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento
e Bolzano il Comitato di cui al presente articolo è presieduto dal Presidente
della Giunta regionale e provinciale.
8. 1. Zeller, Brugger, Detomas, Caveri, Widmann.
Al comma 3 sopprimere il secondo periodo.
8. 2.Grimaldi.
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Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:
Art. 8-bis.
(Lotta alla microcriminalità).
1. Il Sindaco delle città capoluogo di provincia può chiedere al Prefetto
di convocare il Comitato per l'esame di specifiche problematiche, nonché per la
discussione ed approvazione di relazioni trimestrali che dovranno essere redatte
da polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Municipale sulla
situazione della sicurezza pubblica nel territorio comunale e sulle misure
adottate per combattere efficacemente la criminalità diffusa. Trimestralmente
tali relazioni devono pervenire al Sindaco entro il giorno 10 dei mesi di
gennaio, aprile, luglio e ottobre e devono contenere dati aggiornati sul
personale a disposizione di ciascuna Forza di polizia e sul suo impiego nella
città.
8. 01. Di Luca, Giuliano, Garra, Saponara, Romani.
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Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:
Art. 8-bis.
(Lotta alla microcriminalità).
1. Il Sindaco delle città capoluogo di provincia può chiedere al Prefetto
di convocare il Comitato per l'esame di specifiche problematiche, nonché per la
discussione ed approvazione di relazioni trimestrali che dovranno essere redatte
da polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Municipale sulla
situazione della sicurezza pubblica nel territorio comunale e sulle misure
adottate per combattere efficacemente la criminalità diffusa. Trimestralmente
tali relazioni devono pervenire al Sindaco entro il giorno 10 dei mesi di
gennaio, aprile, luglio e ottobre e devono contenere dati aggiornati sul
personale a disposizione di ciascuna Forza di polizia e sul suo impiego nella
città.
8. 01. Di Luca, Giuliano, Garra, Saponara, Romani.
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Art. 9.
(Attribuzioni degli operatori di polizia locale).
1. Alle attività di polizia locale è addetto il personale del Corpo cui sia
stata attribuita la qualifica di operatore di polizia locale. Tale personale,
nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza o dell'ente presso cui è
comandato:
a) esercita il controllo sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti
nelle materie di cui all'articolo 2, comma 1, e procede all'accertamento delle
relative violazioni;
b) vigila su tutto quanto possa rilevare ai fini della sicurezza
pubblica, svolgendo gli interventi che attengono alle proprie attribuzioni e
riferendo al capo dell'amministrazione e alle autorità di pubblica sicurezza,
ai sensi dell'articolo 7, lettera b); svolge altresì i compiti di
ausilio previsti dall'articolo 7, lettera c). A tali fini riveste la
qualifica di agente di pubblica sicurezza;
c) svolge funzioni di polizia giudiziaria rivestendo, anche fuori dal
servizio la qualità di agente di polizia giudiziaria in relazione ai reati
previsti dalle disposizioni vigenti nelle materie attribuite o delegate all'ente
da cui dipende, nonché, limitatamente ai responsabili del Corpo e agli addetti
al coordinamento e al controllo, quella di ufficiale di polizia giudiziaria; lo
stesso personale riveste, inoltre, la qualità di agente di polizia giudiziaria,
anche fuori dal servizio nella flagranza di reati in materie diverse da quelle
attribuite o delegate all'ente di appartenenza, svolgendo le relative funzioni
ai sensi dell'articolo 7, lettera a) e riferendo immediatamente al
pubblico ministero ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale;
d) presta soccorso in caso di calamità, catastrofi ed altri eventi che
richiedono interventi di protezione civile.
2. In relazione ai compiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), gli
uffici dell'amministrazione finanziaria ed i comandi del Corpo della Guardia di
finanza cooperano per l'acquisizione ed il reperimento di elementi utili per
l'accertamento dei tributi locali e la repressione delle relative violazioni,
procedendo anche di propria iniziativa, secondo le norme e lefacoltà loro
attribuite dalla normativa tributaria statale. Agli operatori dei Corpi di
polizia locale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1,
lettera d), della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 10.
9. 24.Il Relatore.
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Al comma 1, sostituire la lettera a),
con la seguente:
"a) nell'esecuzione dell'attività di polizia giudiziaria le notizie
di reato, riferiscono alla procura competente per territorio e per materia ai
sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale,".
0.7.11.1.Ascierto.
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Art. 9.
(Attribuzioni degli operatori di polizia locale).
1. Alle attività di polizia locale è addetto il personale del Corpo cui sia
stata attribuita la qualifica di operatore di polizia locale. Tale personale,
nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza o dell'ente presso cui è
comandato:
a) esercita il controllo sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti
nelle materie di cui all'articolo 2, comma 1, e procede all'accertamento delle
relative violazioni;
b) vigila su tutto quanto possa rilevare ai fini della sicurezza
pubblica, svolgendo gli interventi che attengono alle proprie attribuzioni e
riferendo al capo dell'amministrazione e alle autorità di pubblica sicurezza,
ai sensi dell'articolo 7, lettera b); svolge altresì i compiti di
ausilio previsti dall'articolo 7, lettera c). A tali fini riveste la
qualifica di agente di pubblica sicurezza;
c) svolge funzioni di polizia giudiziaria rivestendo, anche fuori dal
servizio la qualità di agente di polizia giudiziaria in relazione ai reati
previsti dalle disposizioni vigenti nelle materie attribuite o delegate all'ente
da cui dipende, nonché, limitatamente ai responsabili del Corpo e agli addetti
al coordinamento e al controllo, quella di ufficiale di polizia giudiziaria; lo
stesso personale riveste, inoltre, la qualità di agente di polizia giudiziaria,
anche fuori dal servizio nella flagranza di reati in materie diverse da quelle
attribuite o delegate all'ente di appartenenza, svolgendo le relative funzioni
ai sensi dell'articolo 7, lettera a) e riferendo immediatamente al
pubblico ministero ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale;
d) presta soccorso in caso di calamità, catastrofi ed altri eventi che
richiedono interventi di protezione civile.
2. In relazione ai compiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), gli
uffici dell'amministrazione finanziaria ed i comandi del Corpo della Guardia di
finanza cooperano per l'acquisizione ed il reperimento di elementi utili per
l'accertamento dei tributi locali e la repressione delle relative violazioni,
procedendo anche di propria iniziativa, secondo le norme e lefacoltà loro
attribuite dalla normativa tributaria statale. Agli operatori dei Corpi di
polizia locale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1,
lettera d), della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 10.
9. 24.Il Relatore.
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Al comma 1 sopprimere le parole: le leggi e.
9. 1.Grimaldi.
A1 comma 2 sostituire dalle parole: I corpi di polizia fino alle
parole: pubblica sicurezza, con le seguenti: I corpi di polizia
locale collaborano, se richiesti, nelle attività di pubblica sicurezza.
9. 2.Grimaldi.
Al comma 2, sopprimere, le parole: come definiti in dettaglio dalle
deliberazioni dei comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica di
cui all'articolo 8, comma 3.
9. 20. Ascierto, Gasparri, Armaroli, Migliori, Valducci.
Al comma 3, lettera a) sopprimere le parole: fatta eccezione per
l'ipotesi di diversa determinazione assunta al riguardo, con il consenso del
sindaco, da parte del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica
di cui all'articolo 20 della legge 1o aprile 1981, n. 121, come
modificata dall'articolo 8 della presente legge.
9. 19.Ascierto.
Al comma 3, lettera b) sostituire la parola: funzioni con la
seguente: servizio.
9. 14.Ascierto.
Al comma 3, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: con
funzioni esclusive per quanto riguarda i centri abitati.
9. 15.Ascierto.
Al comma 3 sopprimere la lettera c).
9. 3.Grimaldi.
Al comma 3, lettera c) sostituire le parole: nei limiti di cui ai
commi 8 e 9 del presente articolo con le parole: secondo quanto stabili
dall'articolo 55 del Codice di procedura penale.
9. 18.Ascierto.
Al comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) funzioni di polizia tributaria, limitatamente alle ipotesi di violazione
delle disposizioni relative a tributi locali; in tale materia gli uffici
dell'amministrazione finanziaria ed i comandi della Guardia di Finanza cooperano
per l'acquisizione ed il reperimento degli elementi utili per l'accertamento dei
tributi locali e la repressione delle relative violazioni, procedendo anche di
propria iniziativa secondo le norme e le facoltà loro attribuite dalla
normativa tributaria statale. Agli operatori dei corpi di polizia locale si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, lettera d)
della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
9. 40.Il Governo.
Al comma 3, sostituire la lettera e) con la seguente: e funzioni
di polizia ittico-venatoria ai sensi dell'articolo 27, legge 157/92, e degli
articoli 30 e 31 del Regio Decreto 1604/31.
9. 10.Stucchi, Cavaliere.
Al comma 3, lettera f) sostituire le parole: funzioni di
collaborazione nelle attività di pubblica sicurezza, nei
limiti stabiliti dalla presente legge, ai sensi dei commi 4, 5, 6 e 7 del
presente articolo con le parole: funzioni di pubblica sicurezza ai sensi
dei commi 4, 5, 6 e 7 del presente articolo.
9. 17.Ascierto.
Al comma 4, sopprimere le parole: nei limiti previsti dalle deliberazioni
dei comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica di cui
all'articolo 8, comma 3.
9. 16.Ascierto.
Al comma 4, sostiture le parole: qualità della vita delle persone
residenti nel territorio di riferimento, perseguita attraverso la coniugazione
delle attività di Prevenzione, mediazione dei conflitti, controllo e
repressione con le seguenti: della vita, dell'incolumità e dei beni
delle persone residenti nel territorio di riferimento prevenendo attività
criminose e comportamenti devianti nonché componendo i privati dissidi secondo
quanto previsto dall'articolo 1 T.U.L.P.S.
9. 13.Ascierto.
Sopprimere il comma 6.
9. 4.Grimaldi.
Al comma 7 sopprimere le parole da: previa comunicazione fino a: radiofonica,
al con le seguenti: previa autorizzazione del.
9. 6.Grimaldi.
Al comma 7 sopprimere le parole: di norma.
9. 5.Grimaldi.
Sopprimere il comma 8.
9. 12.Ascierto.
All'articolo 9 comma 8, primo periodo, sostituire le parole:
Nell'esercizio
delle funzioni di polizia giudiziaria gli operatori di polizia locale devono con:
Nell'esercizio delle loro funzioni, gli ufficiali e gli agenti di polizia
locale devono.
9. 9.Bielli.
Al comma 8, sopprimere il secondo periodo.
9. 7.Grimaldi.
Al comma 9, sostituire le parole: relative alle materie di competenza
comunale o provinciale e, nel caso di intervento in flagranza di reato e
limitatamente al tempo strettamente necessario, compiono gli atti idonei ad
assicurare le fonti di prova dei fatti di reato relativi in materie di
competenza statale, procedendo anche ai sensi dell'articolo 4 della legge 22
maggio 1975, ne 152 con le parole: ai sensi dell'articolo 55 del Codice
di procedura penale procedendo, altresì, ai sensi dell'articolo 4 della legge
22 maggio 1978, n. 152, dell'articolo 11 della legge 18 maggio 1978, n. 191
nonché dell'articolo 103, comma 2, T.U. 9 ottobre 1990, n. 309.
9. 11.Ascierto.
Al comma 9 sopprimere le parole da: e, nel caso di fino alla fine del
comma.
9. 8.Grimaldi.
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Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:
"Art. 9-bis.
(Accesso alla banche dati del Ministero dell'interno, del Pubblico registro
automobilistico, della direzione generale della motorizzazione civile e delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura).
1. Il primo comma dell'articolo 16-quater del decreto-legge 18 gennaio
1993, n. 8, convertito dalla legge 19 marzo 1993, n. 68,
è sostituito dal seguente:
"Gli operatori di polizia locale possono accedere ai sistemi informativi
automatizzati del pubblico registro automobilistico e della direzione generale
della motorizzazione civile, delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, nonché agli schedari del centro elaborazione dati del Ministero
dell'interno di cui all'articolo 8 della legge 1o aprile 1981, n.
121, specificatamente individuati in relazione alle funzioni attribuite ai Corpi
medesimi dalla legge, nei limiti e con le modalità stabilite con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali".
2. Il decreto del Ministro dell'interno previsto dall'articolo 16-quater,
primo comma, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito dalla legge 19
marzo 1993, n. 68, come modificato dal presente articolo, è emanato entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
9. 01.Il Relatore.
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Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:
"Art. 9-bis.
(Accesso alla banche dati del Ministero dell'interno, del Pubblico registro
automobilistico, della direzione generale della motorizzazione civile e delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura).
1. Il primo comma dell'articolo 16-quater del decreto-legge 18 gennaio
1993, n. 8, convertito dalla legge 19 marzo 1993, n. 68,
è sostituito dal seguente:
"Gli operatori di polizia locale possono accedere ai sistemi informativi
automatizzati del pubblico registro automobilistico e della direzione generale
della motorizzazione civile, delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, nonché agli schedari del centro elaborazione dati del Ministero
dell'interno di cui all'articolo 8 della legge 1o aprile 1981, n.
121, specificatamente individuati in relazione alle funzioni attribuite ai Corpi
medesimi dalla legge, nei limiti e con le modalità stabilite con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali".
2. Il decreto del Ministro dell'interno previsto dall'articolo 16-quater,
primo comma, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito dalla legge 19
marzo 1993, n. 68, come modificato dal presente articolo, è emanato entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
9. 01.Il Relatore.
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Art. 11.
(Abilitazione alla funzione di operatore di polizia locale).
1. L'attribuzione della qualifica di operatore di polizia locale è
subordinata al conseguimento dell'idoneità al termine della partecipazione ad
un corso di formazione della durata da sei a nove mesi, istituito ed organizzato
a livello regionale o interregionale, secondo i principi del presente articolo.
2. L'accesso al corso di formazione è riservato ai candidati risultati
vincitori dei concorsi indetti dalle amministrazioni locali. I partecipanti al
corso di formazione sono assunti con contratti di formazione lavoro, ai sensi
dell'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, come modificato dall'articolo
15 della legge 24 giugno 1997, n. 196. Ad essi è garantito il minimo tabellare
previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro, con l'esclusione
dell'indennità di polizia locale di cui all'articolo 21.
3. L'attività formativa è svolta presso scuole gestite, in forma singola o
associata, dalle amministrazioni comunali o provinciali, dalle amministrazioni
regionali, da soggetti pubblici o privati. Le regioni stabiliscono i criteri per
l'abilitazione delle scuole allo svolgimento delle attività formative. I
programmi formativi sono approvati da una commissione tecnica, istituita dalla
regione, di cui fanno parte anche i rappresentanti delle associazioni delle
autonomie locali. Gli esami di idoneità al termine dell'attività formativa
sono effettuati da commissioni regionali.
4. Le regioni possono prevedere la costituzione di commissioni e di programmi
formativi a valenza interregionale.
5. I programmi-tipo predisposti dalle regioni sono approvati sentita la
Conferenza unificata di cui al Capo III del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281. Al fine di consentire agli aspiranti operatori di polizia locale una
adeguata conoscenza dell'organizzazione delle modalità di intervento dei Corpi
di polizia dello Stato in materia di sicurezza pubblica, le regioni operano
d'intesa con i Ministeri competenti per favorire l'interscambio delle attività
formative e l'organizzazione dei corsi formativi.
6. Le somme erogate dai singoli enti locali al personale di cui al comma 2 a
titolo di stipendio, comprensive degli oneri fiscali e contributivi, nonché le
rette di iscrizione versate dagli enti locali agli istituti formativi, sono ad
essi rimborsate a valere sul fondo nazionale di cui all'articolo li della
presente legge.
7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le
regioni devono provvedere ad emanare la normativa relativa all'abilitazione
delle scuole e alla predisposizione dei programmi formativi-tipo. Qualora le
regioni non provvedano, le amministrazioni comunali possono far svolgere
l'attività formativa per il conseguimento dell'abilitazione alla funzione di
operatore di polizia locale presso scuole abilitate da altre regioni. In tal
caso, le amministrazioni comunali possono richiedere alle regioni di
appartenenza il rimborso dei maggiori oneri sostenuti per la formazione del
personale interessato.
8. Il personale dei Corpi o dei servizi di polizia municipale o provinciale in
servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero assunto
entro i sei mesi successivi in base a concorsi banditi prima della sua entrata
in vigore. si intende abilitato alla funzione di operatore di polizia locale
anche in carenza del corso e dell'esame di idoneità finale.
11. 14.Il Relatore.
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Art. 11.
(Abilitazione alla funzione di operatore di polizia locale).
1. L'attribuzione della qualifica di operatore di polizia locale è
subordinata al conseguimento dell'idoneità al termine della partecipazione ad
un corso di formazione della durata da sei a nove mesi, istituito ed organizzato
a livello regionale o interregionale, secondo i principi del presente articolo.
2. L'accesso al corso di formazione è riservato ai candidati risultati idonei
nelle selezioni appositamente indette dalle amministrazioni locali. I
partecipanti al corso di formazione sono assunti con contratti di formazione
lavoro, ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, come
modificato dall'articolo 15 della legge 24 giugno 1997, n. 196. Ad essi è
garantito il minimo tabellare previsto dal contratto collettivo nazionale di
lavoro, con l'esclusione dell'indennità di polizia locale di cui all'articolo
21.
3. L'attività formativa è svolta presso scuole gestite, in forma singola o
associata, dalle amministrazioni comunali o provinciali, dalle amministrazioni
regionali, da soggetti pubblici o privati. Le regioni stabiliscono i criteri per
l'abilitazione delle scuole allo svolgimento delle attività formative. I
programmi formativi sono approvati da una commissione tecnica, istituita dalla
regione, di cui fanno parte anche i rappresentanti delle associazioni delle
autonomie locali. Gli esami di idoneità al termine dell'attività formativa
sono effettuati da commissioni regionali.
4. Le regioni possono prevedere la costituzione di commissioni e di programmi
formativi a valenza interregionale.
5. I programmi-tipo predisposti dalle regioni sono approvati sentita la
Conferenza unificata di cui al Capo III del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281. Al fine di consentire agli aspiranti operatori di polizia locale una
adeguata conoscenza dell'organizzazione delle modalità di intervento dei Corpi
di polizia dello Stato in materia di sicurezza pubblica, le regioni operano
d'intesa con i Ministeri competenti per favorire l'interscambio delle attività
formative e l'organizzazione dei corsi formativi.
6. Le somme erogate dai singoli enti locali al personale di cui al comma 2 a
titolo di stipendio, comprensive degli oneri fiscali e contributivi, nonché le
rette di iscrizione versate dagli enti locali agli istituti formativi, sono ad
essi rimborsate a valere sul fondo nazionale di cui all'articolo 12 della
presente legge.
7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le
regioni devono provvedere ad emanare la normativa relativa all'abilitazione
delle scuole e alla predisposizione dei programmi formativi-tipo. Qualora le
regioni non provvedano, le amministrazioni comunali possono far svolgere
l'attività formativa per il conseguimento dell'abilitazione alla funzione di
operatore di polizia locale presso scuole abilitate da altre regioni. In tal
caso, le amministrazioni comunali possono richiedere alle regioni di
appartenenza il rimborso dei maggiori oneri sostenuti per la formazione del
personale interessato.
8. Il personale dei Corpi o dei servizi di polizia municipale o provinciale in
servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero assunto
entro i sei mesi successivi in base a concorsi banditi e comunque conclusi prima
della sua entrata in vigore, si intende abilitato alla funzione di operatore di
polizia locale anche in carenza del corso e dell'esame di idoneità finale.
11. 14
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Art. 7.
(Concorso nell'attività di sicurezza pubblica e coordinamento con le forze di
polizia dello Stato. Integrazioni alla legge
1o aprile 1981, n. 121).
1. Al
fine di concorrere ad assicurare un diffuso ed efficace controllo del territorio
onde garantire la sicurezza dei cittadini nei centri urbani, prevenendo il
manifestarsi di atti criminali, e di espletare le funzioni che rappresentano
l'insieme delle attività svolte dai competenti organi del comune, suscettibili
di correlarsi a qualsiasi funzione di polizia amministrativa in tutte le materie
che non siano riservate dalla legge alla competenza esclusiva dello Stato, i
corpi di polizia locale operano in maniera coordinata con le forze di polizia di
cui all'articolo 16 della legge 1o aprile 1981, n. 121.
2. Alla legge 1o aprile 1981, n. 121, sono apportate le
integrazioni di cui ai commi 3 e 4.
3. All'articolo 16, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:
"Ai fini della tutela della sicurezza pubblica i corpi di polizia locale,
fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze, possono essere chiamati a
collaborare con le forze di polizia dello Stato, limitatamente ai compiti di
ausilio all'azione di queste ultime, definiti con il consenso del sindaco, del
presidente dell'assemblea dei sindaci della forma associativa o del presidente
della provincia, ciascuno limitatamente alle rispettive competenze, sentiti i
comandanti dei rispettivi corpi di polizia locale".
4. Dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:
"Art. 20-bis. (Comitati territoriali di coordinamento
interforze). - Per ambiti territoriali limitati, contermini ed omogenei i
comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica costituiscono
organismi tecnici, presieduti dal prefetto o da un funzionario da lui delegato,
ai quali partecipano i comandanti dei corpi di polizia locale, ivi compresi i
comandanti dei corpi di polizia provinciale operanti sui territori di
riferimento, nonché l'autorità di pubblica sicurezza, i rappresentanti
territoriali dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, del corpo dei
vigili del fuoco, del corpo forestale dello Stato e dei servizi della protezione
civile. Tali organismi tecnici definiscono le modalità di collaborazione tra le
varie strutture e formulano protocolli di intervento che escludano la
sovrapposizione degli interventi tra i diversi corpi e definiscano i flussi
informativi reciproci e le modalità di coordinamento, secondo le rispettive
finalità istituzionali. Sono nulli gli atti adottati in violazione delle regole
sulla competenza definite dall'organismo di cui al presente comma. Degli atti
viziati da incompetenza è fatta segnalazione al responsabile del servizio cui
appartiene l'operatore al quale l'atto è imputabile, ai fini dell'adozione dei
conseguenti provvedimenti sanzionatori".
5. Gli operatori dei corpi di polizia locale possono accedere
direttamente alle informazioni contenute negli archivi del Ministero
dell'interno, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentito il
Garante per la protezione dei dati personali di cui alla legge 31 dicembre 1996,
n. 675, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.