S.I.L.Po.L.

Sindacato Italiano Lavoratori Polizia Locale

I^ Commissione Affari Costituzionali

Resoconto della seduta del 4 maggio 1999


La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 27 aprile 1999.

Antonio MACCANICO, presidente, avverte che il relatore ha presentato ulteriori emendamenti ed articoli aggiuntivi al provvedimento in esame, ai quali sono stati presentanti alcuni subemendamenti.

Luigi MASSA (DS-U), relatore, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 18.10, esprimendo parere contrario sui restanti emendamenti all'articolo 18.

Il sottosegretario Giannicola SINISI esprime parere favorevole sull'emendamento 18.10 del relatore, concordando con quest'ultimo quanto ai restanti emendamenti all'articolo 18.

Filippo ASCIERTO (AN) dichiara voto favorevole sull'emendamento 18.10 del relatore, sottolineando come esso sia volto ad apprestare una maggiore tutela agli operatori di polizia locale impegnati nella conduzione dei veicoli di servizio.

La Commissione approva l'emendamento 18.10 del relatore, risultando preclusi i restanti emendamenti all'articolo 18.

Luigi MASSA (DS-U), relatore, formula un invito al ritiro dell'emendamento Ascierto 19.1.

Il sottosegretario Giannicola SINISI si associa al relatore.

Filippo ASCIERTO (AN) mantiene il suo emendamento 19.1, sottolineando la necessità che gli operatori di polizia locale non siano assimilati al restante personale amministrativo degli enti locali, sebbene l'articolo 19 del provvedimento in esame già contenga un apprezzabile riferimento alla specificità del personale dei corpi di polizia locale, che andrebbe tuttavia ulteriormente puntualizzato.

La Commissione respinge l'emendamento Ascierto 19.1; approva l'articolo 19.

Luigi MASSA (DS-U), relatore, raccomanda l'approvazione dei suoi emendamenti 20.3 e 20.4. Formula, inoltre, un invito al ritiro degli emendamenti Ascierto 20.2 e 20.1, esprimendo altrimenti parere contrario, considerato che essi hanno ad oggetto la disciplina di materie che debbono essere rimesse all'autonomia contrattuale.

Il sottosegretario Giannicola SINISI si associa al relatore.

Filippo ASCIERTO (AN) ricorda che è stata presentata ed assegnata alla I Commissione la risoluzione Armaroli ed altri n. 7-00599, di cui è cofirmatario, con la quale si impegna il Governo ad emanare una direttiva che faccia chiarezza in ordine alla partecipazione alle trattative contrattuali dei sindacati di categoria maggiormente rappresentativi nell'ambito della categoria della polizia locale. Chiede, pertanto, che tale risoluzione sia sollecitamente iscritta all'ordine del giorno della Commissione. Mantiene, ad ogni modo, gli emendamenti 20.2 e 20.1.

Luigi MASSA (DS-U), relatore, nel concordare con la richiesta formulata dal deputato Ascierto, ribadisce di non ritenere possibile l'introduzione nel testo del provvedimento in esame della disciplina di aspetti di competenza delle fonti contrattuali.

Il sottosegretario Giannicola SINISI concorda con il relatore.

La Commissione approva l'emendamento 20.3 del relatore; respinge gli emendamenti Ascierto 20.2 e 20.1; approva l'emendamento 20.4 del relatore e l'articolo 20, come modificato.

Luigi MASSA (DS-U), relatore, raccomanda l'approvazione dei suoi articoli aggiuntivi 20.01, 20.02 e 20.03, esprimendo parere contrario sui subemendamenti Nardini 0.20.01.1, 0.20.02.1 e 0.20.03.1.

Il sottosegretario Giannicola SINISI esprime parere favorevole sugli articoli aggiuntivi 20.01, 20.02 e 20.03 del relatore e parere contrario sui subemendamenti.

Antonio MACCANICO, presidente, constata l'assenza del deputato Nardini, presentatrice del submendamento 0.20.01.1; si intende che vi abbia rinunziato.

Filippo ASCIERTO (AN) dichiara voto favorevole sull'articolo aggiuntivo 20.01 del relatore.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 20.01 del relatore.

Antonio MACCANICO, presidente, constata l'assenza del deputato Nardini, presentatrice del subemendamento 0.20.02.1; si intende che vi abbia rinunziato.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 20.02 del relatore.

Antonio MACCANICO, presidente, constata l'assenza del deputato Nardini, presentatrice del subemendamento 0.20.03.1; si intende che vi abbia rinunziato.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 20.03 del relatore.

Antonio MACCANICO, presidente, avverte che l'emendamento Grimaldi 21.1 è stato ritirato.

La Commissione approva gli articoli 21 e 22.

Luigi MASSA (DS-U), relatore, formula un invito al ritiro dell'articolo aggiuntivo Ascierto 22.01, esprimendo altrimenti parere contrario, dal momento che le garanzie che tale articolo aggiuntivo è volto ad introdurre sono già contenute nella disciplina recata dal provvedimento in esame.

Il sottosegretario Giannicola SINISI concorda con il relatore.

Filippo ASCIERTO (AN) mantiene il suo articolo aggiuntivo 22.01, sottolineando come esso muova da una pronuncia del TAR del Lazio che ha escluso l'applicabilità del decreto legislativo n. 29 del 1993 agli appartenenti ai corpi di polizia locale. In generale, sottolinea, inoltre, la necessità che il provvedimento in esame preveda un maggiore controllo del territorio ed una maggiore presenza su di esso degli operatori di polizia locale. A tal fine, le competenze debbono essere chiare, così come definite devono essere le relative funzioni e commisurate a queste ultime le retribuzioni degli operatori di polizia locale. In vista del successivo iter del provvedimento, confida, pertanto, che il relatore si faccia interprete dell'esigenza di prestare una maggiore attenzione agli aspetti sopra richiamati.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Ascierto 22.01.

Antonio MACCANICO, presidente, ricorda che nella seduta del 7 aprile 1999 era stato accantonato l'articolo aggiuntivo Di Luca 8.01.

Luigi MASSA (DS-U), relatore, formula un invito al ritiro dell'articolo aggiuntivo 8.01, in quanto vertente sulla questione relativa alla partecipazione dei sindaci al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, già disciplinata nello schema di decreto legislativo correttivo del decreto legislativo n. 112 del 1998, attualmente all'esame della Commissione parlamentare consultiva in ordine alla riforma amministrativa.

Il sottosegretario Giannicola SINISI concorda con il relatore.

Antonio MACCANICO, presidente, constata l'assenza dei presentatori dell'articolo aggiuntivo 8.01; si intende che vi abbiano rinunziato. Avverte, quindi, che il testo del provvedimento in esame sarà trasmesso alle altre Commissioni per l'espressione dei pareri di competenza. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

[ I resoconti (sedute dal 15.12.98 al 4.5.99)  ]      [ Gli atti sulla riforma della legge 65/86 ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sostituirlo con il seguente:

Art. 18.
(Veicoli di servizio).

1. I veicoli di servizio in dotazione ai Corpi di polizia locale sono esenti dalla tassa automobilistica e da tributi straordinari. Gli apparati di trasmissione radio e fonìa utilizzati a fini istituzionali operano in regime di esenzione fiscale.
2. È vietato l'uso di veicoli di servizio per scopi diversi da quelli indicati nei regolamenti locali.
3. La conduzione dei veicoli di servizio è riservata al personale munito di apposita patente di guida rilasciata dal prefetto della provincia nella quale il dipendente esplica il servizio, previo superamento di specifici corsi di addestramento da effettuare durante la formazione di cui all'articolo 10.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 139 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, nel caso di incidenti verificatisi in occasione dello svolgimento del servizio, la patente di guida di cui al comma 3 è sospesa dal prefetto. La sospensione non produce effetti sulla validità della patente di guida personale.
18. 10.Il relatore.

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Sostituirlo con il seguente:

Art. 18.
(Veicoli di servizio).

1. I veicoli di servizio in dotazione ai Corpi di polizia locale sono esenti dalla tassa automobilistica e da tributi straordinari. Gli apparati di trasmissione radio e fonìa utilizzati a fini istituzionali operano in regime di esenzione fiscale.
2. È vietato l'uso di veicoli di servizio per scopi diversi da quelli indicati nei regolamenti locali.
3. La conduzione dei veicoli di servizio è riservata al personale munito di apposita patente di guida rilasciata dal prefetto della provincia nella quale il dipendente esplica il servizio, previo superamento di specifici corsi di addestramento da effettuare durante la formazione di cui all'articolo 10.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 139 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, nel caso di incidenti verificatisi in occasione dello svolgimento del servizio, la patente di guida di cui al comma 3 è sospesa dal prefetto. La sospensione non produce effetti sulla validità della patente di guida personale.
18. 10.Il relatore.

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Al comma 1 le parole: tassa di proprietà sono sostituite dalle seguenti: tassa automobilistica.
18. 40.Ascierto.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "tributi straordinari" aggiungere le seguenti: , sono muniti di targa distintiva propria come previsto dall'articolo 138, comma 11 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
18. 1.Ascierto, Gasparri, Armaroli.

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: Ministero dell'interno con le parole: Ministero dei trasporti e della navigazione.
18. 2.Ascierto.

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Sostituirlo con il seguente:

Art. 19.

1. Il rapporto di lavoro degli addetti ai corpi di polizia locale é disciplinato dai contratti collettivi e dalla normativa della Polizia di Stato.
2. Ferma restando l'appartenenza al comparto sicurezza del pubblico impiego, in sede di contrattazione collettiva sono adottate apposite misure riguardanti il settore della polizia locale, al fine di tenere conto delle differenze funzionali interne al settore e della specificità del personale dei corpi di polizia locale.
19. 1.Ascierto.

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Art. 19.
(Norme in materia di contrattazione collettiva).

1. Il rapporto di lavoro degli addetti ai corpi di polizia locale è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

2. Ferma restando l'appartenenza al comparto di contrattazione collettiva stabilito in conformità alla procedura prevista dall'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo i del decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396, sono adottate in sede contrattuale apposite misure riguardanti il settore della polizia locale, al fine di tenere conto delle differenze funzionali interne al settore e della specificità del personale dei corpi di polizia locale.

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Sostituirlo con il seguente:

Art. 19.

1. Il rapporto di lavoro degli addetti ai corpi di polizia locale é disciplinato dai contratti collettivi e dalla normativa della Polizia di Stato.
2. Ferma restando l'appartenenza al comparto sicurezza del pubblico impiego, in sede di contrattazione collettiva sono adottate apposite misure riguardanti il settore della polizia locale, al fine di tenere conto delle differenze funzionali interne al settore e della specificità del personale dei corpi di polizia locale.
19. 1.Ascierto.

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Sostituirlo con il seguente:

Art. 19.

1. Il rapporto di lavoro degli addetti ai corpi di polizia locale é disciplinato dai contratti collettivi e dalla normativa della Polizia di Stato.
2. Ferma restando l'appartenenza al comparto sicurezza del pubblico impiego, in sede di contrattazione collettiva sono adottate apposite misure riguardanti il settore della polizia locale, al fine di tenere conto delle differenze funzionali interne al settore e della specificità del personale dei corpi di polizia locale.
19. 1.Ascierto.

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Art. 19.
(Norme in materia di contrattazione collettiva).

1. Il rapporto di lavoro degli addetti ai corpi di polizia locale è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

2. Ferma restando l'appartenenza al comparto di contrattazione collettiva stabilito in conformità alla procedura prevista dall'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396, sono adottate in sede contrattuale apposite misure riguardanti il settore della polizia locale, al fine di tenere conto delle differenze funzionali interne al settore e della specificità del personale dei corpi di polizia locale.

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Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Agli addetti ai corpi di polizia locale provvisti della qualifica di cui all'articolo 9 si applicano le stesse disposizioni legislative e regolamentari previste per gli appartenenti alla polizia di Stato in materia di prevenzione e assistenza, assicurazione e prevenzione degli infortuni, malattie professionali, attività usuranti, tutela legale, speciali elargizioni o riconoscimenti per le vittime del dovere e per i loro familiari.
20. 3.Il relatore.

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Sopprimere il comma 6.
20. 4.Il relatore.

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Al comma 2, sostituire le parole: di polizia locale pensionabile nella misura determinata dai contratti collettivi nazionali di lavoro in relazione al sistema di classificazione, al grado di responsabilità attribuita e alla natura delle funzioni svolte con le seguenti: di vigilanza nella misura del 100 per cento di quella attribuita al personale della Polizia di Stato, pensionabile e soggetta integralmente ai medesimi incrementi derivanti dalla contrattazione collettiva disciplinata dalla legge 1o aprile 1981, n. 121.
20. 2.Ascierto.

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Sopprimere il comma 3.
20. 1.Ascierto.

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Sopprimere il comma 3.
20. 1.Ascierto.

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Al comma 2, sostituire le parole: di polizia locale pensionabile nella misura determinata dai contratti collettivi nazionali di lavoro in relazione al sistema di classificazione, al grado di responsabilità attribuita e alla natura delle funzioni svolte con le seguenti: di vigilanza nella misura del 100 per cento di quella attribuita al personale della Polizia di Stato, pensionabile e soggetta integralmente ai medesimi incrementi derivanti dalla contrattazione collettiva disciplinata dalla legge 1o aprile 1981, n. 121.
20. 2.Ascierto.

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Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Agli addetti ai corpi di polizia locale provvisti della qualifica di cui all'articolo 9 si applicano le stesse disposizioni legislative e regolamentari previste per gli appartenenti alla polizia di Stato in materia di prevenzione e assistenza, assicurazione e prevenzione degli infortuni, malattie professionali, attività usuranti, tutela legale, speciali elargizioni o riconoscimenti per le vittime del dovere e per i loro familiari.
20. 3.Il relatore.

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Al comma 2, sostituire le parole: di polizia locale pensionabile nella misura determinata dai contratti collettivi nazionali di lavoro in relazione al sistema di classificazione, al grado di responsabilità attribuita e alla natura delle funzioni svolte con le seguenti: di vigilanza nella misura del 100 per cento di quella attribuita al personale della Polizia di Stato, pensionabile e soggetta integralmente ai medesimi incrementi derivanti dalla contrattazione collettiva disciplinata dalla legge 1o aprile 1981, n. 121.
20. 2.Ascierto.

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Sopprimere il comma 3.
20. 1.Ascierto.

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Sopprimere il comma 6.
20. 4.Il relatore.

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Art. 20.
(Norme in materia previdenziale e di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro)
.

1. Agli addetti ai corpi di polizia locale provvisti della qualifica di cui all'articolo 9 si applicano le stesse disposizioni legislative e regolamentari previste per gli appartenenti alla polizia di Stato in materia di prevenzione e assistenza, assicurazione e prevenzione degli infortuni, malattie professionali, attività usuranti, tutela legale, speciali elargizioni o riconoscimenti per le vittime del dovere e per i loro familiari.
2. Al personale dei corpi di polizia locale è corrisposta una indennità di polizia locale pensionabile nella misura determinata dai contratti collettivi nazionali di lavoro in relazione al sistema di classificazione, al grado di responsabilità attribuita e alla natura delle funzioni svolte.
3. Le indennità di vigilanza previste alla data di entrata in vigore della presente legge confluiscono nell'indennità di polizia locale di cui al comma 2.
4. Gli oneri finanziari derivanti dagli incrementi dovuti in conseguenza della rideterminazione contrattuale dell'indennità di cui al comma 2 sono posti a carico del fondo nazionale di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 12.
5. Ai sensi dell'articolo 40 del testo unico concernente le disposizioni sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è tenuto, con proprio decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare le opportune modifiche al decreto ministeriale 18 giugno 1988, recante nuova tariffa dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per il settore industriale, e relative modalità di applicazione, al fine di istituire una apposita classe di rischio per il personale dei corpi di polizia locale adeguata ai compiti di istituto da esso assolti ed equivalente alla classe di rischio prevista per gli appartenenti alle forze di polizia di Stato.
6. All'articolo 208, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: "del personale della polizia di Stato," sono inserite le seguenti: "dei corpi di polizia locale,".

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Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

"Art. 20-bis.
(Interventi straordinari per investimenti).

1. Al fine di favorire il processo di riorganizzazione dei servizi di polizia locale, la Cassa depositi e prestiti, per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, è autorizzata a concedere mutui decennali destinati all'acquisto o alla ristrutturazione di locali, all'acquisto e messa in opera di centrali operative, di autoveicoli e motocicli, di supporti informatici, telematici audiovisivi e di strumentazione radio e fonìa, secondo i criteri e le modalità stabiliti nei seguenti commi.
2. Ai comuni associati ai sensi dell'articolo 6, comma 2, possono essere concessi mutui per un ammontare annuo complessivo di lire 100 miliardi, il cui onere di ammortamento, limitatamente ad una quota pari al 50 per cento, è posto a carico del bilancio dello Stato, i cui importi massimi per associazione non possono superare lire 300 milioni per gli interventi sugli immobili e lire 200 milioni per l'acquisto di automezzi ed attrezzature.
3. Ai singoli comuni titolari di propri corpi di polizia locale possono essere concessi mutui per un ammontare annuo complessivo di lire 100 miliardi, il cui onere di ammortamento, limitatamente ad una quota pari al 30 per cento, è posto a carico del bilancio dello Stato, nel rispetto dei seguenti limiti:
a) fino a lire 300 milioni per i comuni con popolazione fino a 50.000 abitanti;
b) fino a lire 500 milioni per i comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 500.000 abitanti;

c)
fino a lire i miliardo per i comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti.
4. Con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi annualmente sono approvati i piani di ripartizione dei mutui di cui ai commi precedenti. Gli enti locali individuati nei piani devono completare le operazioni di assunzione dei relativi mutui entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto approvativo del piano. I mutai previsti nei piani e non concessi possono costituire oggetto di nuova redistribuzione da parte del Ministero dell'interno secondo le medesime modalità. A tal fine, la Cassa depositi e prestiti comunica al Ministero dell'interno entro il mese di dicembre l'elenco dei mutui concessi".
20. 01.Il relatore.

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Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

"Art. 20-ter.
(Disposizioni transitorie e attuative).

1. Le unità di personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che svolgano funzioni di coordinamento e controllo, sono considerate a tutti gli effetti idonee per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 14. Sono, altresì, considerati idonei i comandanti dei servizi, cessati dall'incarico in seguito all'accorpamento di cui all'articolo 1, comma 2.
2. Agli operatori in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge è consentita la conduzione dei veicoli di servizio anche senza il conseguimento dell'apposita patente di guida di cui all'articolo 18, comma 3.
3. Sino alla scadenza del termine fissato dalle leggi regionali, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b), per la costituzione dei Corpi intercomunali di cui all'articolo 1, comma 2, le funzioni di polizia locale sono svolte dai servizi comunali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge. In caso non vi provveda la legge regionale, il termine per la costituzione dei Corpi intercomunali è di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, decorsi inutilmente i quali gli operatori in servizio perdono, sino ad un successivo inquadramento in un Corpo, la qualifica di cui all'articolo 9.
4. Per i comandanti dei servizi municipali di polizia locale non si applica la disposizione di cui all'articolo 15, comma 1, relativa alla attribuzione della qualifica funzionale apicale".
20. 02.Il relatore.

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Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

"Art. 20-quater.
(Adeguamento della legislazione regionale).

1. Le regioni adeguano la loro legislazione in materia di polizia urbana e rurale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di inerzia, dopo tale periodo le norme in contrasto con i princìpi della presente legge cessano di avere efficacia".
20. 03.Il relatore.

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Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 100 miliardi con le seguenti: 10 mila lire; 300 milioni con le seguenti: trecento lire; 200 milioni con le seguenti: duecento lire; 500 milioni con le seguenti: cinquecento lire; 1 miliardo con le seguenti: mille lire.
0. 20. 01. 1.Nardini.

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Sostituirlo con il seguente:

"Art. 20-ter.

Agli operatori in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge non è consentita la conduzione dei veicoli senza il conseguimento dell'apposita patente di guida di cui all'articolo 18 comma 3".
0. 20. 02. 1.Nardini.

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Sopprimere il secondo periodo.
0. 20. 03. 1.Il relatore.

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Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

"Art. 20-bis.
(Interventi straordinari per investimenti).

1. Al fine di favorire il processo di riorganizzazione dei servizi di polizia locale, la Cassa depositi e prestiti, per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, è autorizzata a concedere mutui decennali destinati all'acquisto o alla ristrutturazione di locali, all'acquisto e messa in opera di centrali operative, di autoveicoli e motocicli, di supporti informatici, telematici audiovisivi e di strumentazione radio e fonìa, secondo i criteri e le modalità stabiliti nei seguenti commi.
2. Ai comuni associati ai sensi dell'articolo 6, comma 2, possono essere concessi mutui per un ammontare annuo complessivo di lire 100 miliardi, il cui onere di ammortamento, limitatamente ad una quota pari al 50 per cento, è posto a carico del bilancio dello Stato, i cui importi massimi per associazione non possono superare lire 300 milioni per gli interventi sugli immobili e lire 200 milioni per l'acquisto di automezzi ed attrezzature.
3. Ai singoli comuni titolari di propri corpi di polizia locale possono essere concessi mutui per un ammontare annuo complessivo di lire 100 miliardi, il cui onere di ammortamento, limitatamente ad una quota pari al 30 per cento, è posto a carico del bilancio dello Stato, nel rispetto dei seguenti limiti:
a) fino a lire 300 milioni per i comuni con popolazione fino a 50.000 abitanti;
b) fino a lire 500 milioni per i comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 500.000 abitanti;

c)
fino a lire i miliardo per i comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti.
4. Con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi annualmente sono approvati i piani di ripartizione dei mutui di cui ai commi precedenti. Gli enti locali individuati nei piani devono completare le operazioni di assunzione dei relativi mutui entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto approvativo del piano. I mutai previsti nei piani e non concessi possono costituire oggetto di nuova redistribuzione da parte del Ministero dell'interno secondo le medesime modalità. A tal fine, la Cassa depositi e prestiti comunica al Ministero dell'interno entro il mese di dicembre l'elenco dei mutui concessi".
20. 01.Il relatore.

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Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

"Art. 20-ter.
(Disposizioni transitorie e attuative).

1. Le unità di personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che svolgano funzioni di coordinamento e controllo, sono considerate a tutti gli effetti idonee per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 14. Sono, altresì, considerati idonei i comandanti dei servizi, cessati dall'incarico in seguito all'accorpamento di cui all'articolo 1, comma 2.
2. Agli operatori in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge è consentita la conduzione dei veicoli di servizio anche senza il conseguimento dell'apposita patente di guida di cui all'articolo 18, comma 3.
3. Sino alla scadenza del termine fissato dalle leggi regionali, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b), per la costituzione dei Corpi intercomunali di cui all'articolo 1, comma 2, le funzioni di polizia locale sono svolte dai servizi comunali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge. In caso non vi provveda la legge regionale, il termine per la costituzione dei Corpi intercomunali è di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, decorsi inutilmente i quali gli operatori in servizio perdono, sino ad un successivo inquadramento in un Corpo, la qualifica di cui all'articolo 9.
4. Per i comandanti dei servizi municipali di polizia locale non si applica la disposizione di cui all'articolo 15, comma 1, relativa alla attribuzione della qualifica funzionale apicale".
20. 02.Il relatore.

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Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

"Art. 20-quater.
(Adeguamento della legislazione regionale).

1. Le regioni adeguano la loro legislazione in materia di polizia urbana e rurale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di inerzia, dopo tale periodo le norme in contrasto con i princìpi della presente legge cessano di avere efficacia".
20. 03.Il relatore.

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Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 100 miliardi con le seguenti: 10 mila lire; 300 milioni con le seguenti: trecento lire; 200 milioni con le seguenti: duecento lire; 500 milioni con le seguenti: cinquecento lire; 1 miliardo con le seguenti: mille lire.
0. 20. 01. 1.Nardini.

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Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

"Art. 20-bis.
(Interventi straordinari per investimenti).

1. Al fine di favorire il processo di riorganizzazione dei servizi di polizia locale, la Cassa depositi e prestiti, per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, è autorizzata a concedere mutui decennali destinati all'acquisto o alla ristrutturazione di locali, all'acquisto e messa in opera di centrali operative, di autoveicoli e motocicli, di supporti informatici, telematici audiovisivi e di strumentazione radio e fonìa, secondo i criteri e le modalità stabiliti nei seguenti commi.
2. Ai comuni associati ai sensi dell'articolo 6, comma 2, possono essere concessi mutui per un ammontare annuo complessivo di lire 100 miliardi, il cui onere di ammortamento, limitatamente ad una quota pari al 50 per cento, è posto a carico del bilancio dello Stato, i cui importi massimi per associazione non possono superare lire 300 milioni per gli interventi sugli immobili e lire 200 milioni per l'acquisto di automezzi ed attrezzature.
3. Ai singoli comuni titolari di propri corpi di polizia locale possono essere concessi mutui per un ammontare annuo complessivo di lire 100 miliardi, il cui onere di ammortamento, limitatamente ad una quota pari al 30 per cento, è posto a carico del bilancio dello Stato, nel rispetto dei seguenti limiti:
a) fino a lire 300 milioni per i comuni con popolazione fino a 50.000 abitanti;
b) fino a lire 500 milioni per i comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 500.000 abitanti;

c)
fino a lire i miliardo per i comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti.
4. Con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi annualmente sono approvati i piani di ripartizione dei mutui di cui ai commi precedenti. Gli enti locali individuati nei piani devono completare le operazioni di assunzione dei relativi mutui entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto approvativo del piano. I mutai previsti nei piani e non concessi possono costituire oggetto di nuova redistribuzione da parte del Ministero dell'interno secondo le medesime modalità. A tal fine, la Cassa depositi e prestiti comunica al Ministero dell'interno entro il mese di dicembre l'elenco dei mutui concessi".
20. 01.Il relatore.

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Sostituirlo con il seguente:

"Art. 20-ter.

Agli operatori in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge non è consentita la conduzione dei veicoli senza il conseguimento dell'apposita patente di guida di cui all'articolo 18 comma 3".
0. 20. 02. 1.Nardini.

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Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

"Art. 20-ter.
(Disposizioni transitorie e attuative).

1. Le unità di personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che svolgano funzioni di coordinamento e controllo, sono considerate a tutti gli effetti idonee per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 14. Sono, altresì, considerati idonei i comandanti dei servizi, cessati dall'incarico in seguito all'accorpamento di cui all'articolo 1, comma 2.
2. Agli operatori in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge è consentita la conduzione dei veicoli di servizio anche senza il conseguimento dell'apposita patente di guida di cui all'articolo 18, comma 3.
3. Sino alla scadenza del termine fissato dalle leggi regionali, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b), per la costituzione dei Corpi intercomunali di cui all'articolo 1, comma 2, le funzioni di polizia locale sono svolte dai servizi comunali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge. In caso non vi provveda la legge regionale, il termine per la costituzione dei Corpi intercomunali è di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, decorsi inutilmente i quali gli operatori in servizio perdono, sino ad un successivo inquadramento in un Corpo, la qualifica di cui all'articolo 9.
4. Per i comandanti dei servizi municipali di polizia locale non si applica la disposizione di cui all'articolo 15, comma 1, relativa alla attribuzione della qualifica funzionale apicale".
20. 02.Il relatore.

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Sopprimere il secondo periodo.
0. 20. 03. 1.Il relatore.

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Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

"Art. 20-quater.
(Adeguamento della legislazione regionale).

1. Le regioni adeguano la loro legislazione in materia di polizia urbana e rurale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di inerzia, dopo tale periodo le norme in contrasto con i princìpi della presente legge cessano di avere efficacia".
20. 03.Il relatore.

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Sopprimerlo.
21. 1.Grimaldi.

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Art. 21.
(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 50 miliardi annui a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, all'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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Art. 22.
(Abrogazioni).

1. È abrogata la legge 7 marzo 1986, n. 65, e successive modificazioni.
2. All'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, il comma 134 è abrogato.

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Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

"Art. 22-bis.

1. All'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dopo la parola: "Stato" sono aggiunte le seguenti: "e locali"".
22. 01.Ascierto, Armaroli.

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Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

"Art. 22-bis.

1. All'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dopo la parola: "Stato" sono aggiunte le seguenti: "e locali"".
22. 01.Ascierto, Armaroli.

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Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

"Art. 22-bis.

1. All'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dopo la parola: "Stato" sono aggiunte le seguenti: "e locali"".
22. 01.Ascierto, Armaroli.

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Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

"Art. 8-bis.
(Lotta alla microcriminalità).

1. Il sindaco delle città capoluogo di provincia può chiedere al prefetto di convocare il Comitato per l'esame di specifiche problematiche, nonché per la discussione ed approvazione di relazioni trimestrali che dovranno essere redatte da polizia di Stato, carabinieri, Guardia di finanza e polizia municipale sulla situazione della sicurezza pubblica nel territorio comunale e sulle misure adottate per combattere efficacemente la criminalità diffusa. Trimestralmente, tali relazioni devono pervenire al sindaco entro il giorno 10 dei mesi di aprile, luglio e ottobre e devono contenere dati aggiornati sul personale a disposizione di ciascuna forza di polizia e sul suo impiego nella città".
8. 01.Di Luca, Giuliano, Garra, Saponara, Romani.

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Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

"Art. 8-bis.
(Lotta alla microcriminalità).

1. Il sindaco delle città capoluogo di provincia può chiedere al prefetto di convocare il Comitato per l'esame di specifiche problematiche, nonché per la discussione ed approvazione di relazioni trimestrali che dovranno essere redatte da polizia di Stato, carabinieri, Guardia di finanza e polizia municipale sulla situazione della sicurezza pubblica nel territorio comunale e sulle misure adottate per combattere efficacemente la criminalità diffusa. Trimestralmente, tali relazioni devono pervenire al sindaco entro il giorno 10 dei mesi di aprile, luglio e ottobre e devono contenere dati aggiornati sul personale a disposizione di ciascuna forza di polizia e sul suo impiego nella città".
8. 01.Di Luca, Giuliano, Garra, Saponara, Romani.

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