S.I.L.Po.L. |
Sindacato Italiano Lavoratori Polizia Locale |
I^ Commissione Affari Costituzionali |
Resoconto della seduta del 4 maggio 1999 |
La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 27 aprile 1999. Antonio MACCANICO, presidente, avverte che il relatore ha presentato ulteriori emendamenti ed articoli aggiuntivi al provvedimento in esame, ai quali sono stati presentanti alcuni subemendamenti. (DS-U), relatore, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 18.10, esprimendo parere contrario sui restanti emendamenti all'articolo 18.Il sottosegretario Giannicola SINISI esprime parere favorevole sull'emendamento 18.10 del relatore, concordando con quest'ultimo quanto ai restanti emendamenti all'articolo 18. Filippo ASCIERTO (AN) dichiara voto favorevole sull'emendamento 18.10 del relatore, sottolineando come esso sia volto ad apprestare una maggiore tutela agli operatori di polizia locale impegnati nella conduzione dei veicoli di servizio.La Commissione approva l'emendamento 18.10 del relatore, risultando preclusi i restanti emendamenti all'articolo 18. (DS-U), relatore, formula un invito al ritiro dell'emendamento Ascierto 19.1.Il sottosegretario Giannicola SINISI si associa al relatore. (AN) mantiene il suo emendamento 19.1, sottolineando la necessità che gli operatori di polizia locale non siano assimilati al restante personale amministrativo degli enti locali, sebbene l'articolo 19 del provvedimento in esame già contenga un apprezzabile riferimento alla specificità del personale dei corpi di polizia locale, che andrebbe tuttavia ulteriormente puntualizzato.La Commissione respinge l'emendamento Ascierto 19.1; approva l'articolo 19. (DS-U), relatore, raccomanda l'approvazione dei suoi emendamenti 20.3 e 20.4. Formula, inoltre, un invito al ritiro degli emendamenti Ascierto 20.2 e 20.1, esprimendo altrimenti parere contrario, considerato che essi hanno ad oggetto la disciplina di materie che debbono essere rimesse all'autonomia contrattuale.Il sottosegretario Giannicola SINISI si associa al relatore. (AN) ricorda che è stata presentata ed assegnata alla I Commissione la risoluzione Armaroli ed altri n. 7-00599, di cui è cofirmatario, con la quale si impegna il Governo ad emanare una direttiva che faccia chiarezza in ordine alla partecipazione alle trattative contrattuali dei sindacati di categoria maggiormente rappresentativi nell'ambito della categoria della polizia locale. Chiede, pertanto, che tale risoluzione sia sollecitamente iscritta all'ordine del giorno della Commissione. Mantiene, ad ogni modo, gli emendamenti 20.2 e 20.1.Luigi MASSA (DS-U), relatore, nel concordare con la richiesta formulata dal deputato Ascierto, ribadisce di non ritenere possibile l'introduzione nel testo del provvedimento in esame della disciplina di aspetti di competenza delle fonti contrattuali.Il sottosegretario Giannicola SINISI concorda con il relatore. La Commissione approva l'emendamento 20.3 del relatore; respinge gli emendamenti Ascierto 20.2 e 20.1; approva l'emendamento 20.4 del relatore e l'articolo 20, come modificato. (DS-U), relatore, raccomanda l'approvazione dei suoi articoli aggiuntivi 20.01, 20.02 e 20.03, esprimendo parere contrario sui subemendamenti Nardini 0.20.01.1, 0.20.02.1 e 0.20.03.1.Il sottosegretario Giannicola SINISI esprime parere favorevole sugli articoli aggiuntivi 20.01, 20.02 e 20.03 del relatore e parere contrario sui subemendamenti. Antonio MACCANICO, presidente, constata l'assenza del deputato Nardini, presentatrice del submendamento 0.20.01.1; si intende che vi abbia rinunziato. (AN) dichiara voto favorevole sull'articolo aggiuntivo 20.01 del relatore.La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 20.01 del relatore. Antonio MACCANICO, presidente, constata l'assenza del deputato Nardini, presentatrice del subemendamento 0.20.02.1; si intende che vi abbia rinunziato. La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 20.02 del relatore. Antonio MACCANICO, presidente, constata l'assenza del deputato Nardini, presentatrice del subemendamento 0.20.03.1; si intende che vi abbia rinunziato. La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 20.03 del relatore. Antonio MACCANICO, presidente, avverte che l'emendamento Grimaldi 21.1 è stato ritirato. La Commissione approva gli articoli 21 e 22. (DS-U), relatore, formula un invito al ritiro dell'articolo aggiuntivo Ascierto 22.01, esprimendo altrimenti parere contrario, dal momento che le garanzie che tale articolo aggiuntivo è volto ad introdurre sono già contenute nella disciplina recata dal provvedimento in esame.Il sottosegretario Giannicola SINISI concorda con il relatore. (AN) mantiene il suo articolo aggiuntivo 22.01, sottolineando come esso muova da una pronuncia del TAR del Lazio che ha escluso l'applicabilità del decreto legislativo n. 29 del 1993 agli appartenenti ai corpi di polizia locale. In generale, sottolinea, inoltre, la necessità che il provvedimento in esame preveda un maggiore controllo del territorio ed una maggiore presenza su di esso degli operatori di polizia locale. A tal fine, le competenze debbono essere chiare, così come definite devono essere le relative funzioni e commisurate a queste ultime le retribuzioni degli operatori di polizia locale. In vista del successivo iter del provvedimento, confida, pertanto, che il relatore si faccia interprete dell'esigenza di prestare una maggiore attenzione agli aspetti sopra richiamati.La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Ascierto 22.01. Antonio MACCANICO, presidente, ricorda che nella seduta del 7 aprile 1999 era stato accantonato l'articolo aggiuntivo Di Luca 8.01. Luigi MASSA (DS-U), relatore, formula un invito al ritiro dell'articolo aggiuntivo 8.01, in quanto vertente sulla questione relativa alla partecipazione dei sindaci al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, già disciplinata nello schema di decreto legislativo correttivo del decreto legislativo n. 112 del 1998, attualmente all'esame della Commissione parlamentare consultiva in ordine alla riforma amministrativa.Il sottosegretario Giannicola SINISI concorda con il relatore. Antonio MACCANICO, presidente, constata l'assenza dei presentatori dell'articolo aggiuntivo 8.01; si intende che vi abbiano rinunziato. Avverte, quindi, che il testo del provvedimento in esame sarà trasmesso alle altre Commissioni per l'espressione dei pareri di competenza. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta. |
[ I resoconti (sedute dal 15.12.98 al 4.5.99) ] [ Gli atti sulla riforma della legge 65/86 ] |
Sostituirlo con il seguente:
Art. 18.
(Veicoli di servizio).
1. I veicoli di servizio in dotazione ai Corpi di polizia locale sono esenti
dalla tassa automobilistica e da tributi straordinari. Gli apparati di
trasmissione radio e fonìa utilizzati a fini istituzionali operano in regime di
esenzione fiscale.
2. È vietato l'uso di veicoli di servizio per scopi diversi da quelli indicati
nei regolamenti locali.
3. La conduzione dei veicoli di servizio è riservata al personale munito di
apposita patente di guida rilasciata dal prefetto della provincia nella quale il
dipendente esplica il servizio, previo superamento di specifici corsi di
addestramento da effettuare durante la formazione di cui all'articolo 10.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 139 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, nel caso di incidenti
verificatisi in occasione dello svolgimento del servizio, la patente di guida di
cui al comma 3 è sospesa dal prefetto. La sospensione non produce effetti sulla
validità della patente di guida personale.
18. 10.Il relatore.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 18.
(Veicoli di servizio).
1. I veicoli di servizio in dotazione ai Corpi di polizia locale sono esenti
dalla tassa automobilistica e da tributi straordinari. Gli apparati di
trasmissione radio e fonìa utilizzati a fini istituzionali operano in regime di
esenzione fiscale.
2. È vietato l'uso di veicoli di servizio per scopi diversi da quelli indicati
nei regolamenti locali.
3. La conduzione dei veicoli di servizio è riservata al personale munito di
apposita patente di guida rilasciata dal prefetto della provincia nella quale il
dipendente esplica il servizio, previo superamento di specifici corsi di
addestramento da effettuare durante la formazione di cui all'articolo 10.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 139 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, nel caso di incidenti
verificatisi in occasione dello svolgimento del servizio, la patente di guida di
cui al comma 3 è sospesa dal prefetto. La sospensione non produce effetti sulla
validità della patente di guida personale.
18. 10.Il relatore.
Al comma 1 le parole: tassa di proprietà sono
sostituite dalle seguenti: tassa automobilistica.
18. 40.Ascierto.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "tributi straordinari"
aggiungere le seguenti: , sono muniti di targa distintiva propria come
previsto dall'articolo 138, comma 11 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285.
18. 1.Ascierto, Gasparri, Armaroli.
Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: Ministero dell'interno con
le parole: Ministero dei trasporti e della navigazione.
18. 2.Ascierto.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 19.
1. Il rapporto di lavoro degli addetti ai corpi di polizia locale é
disciplinato dai contratti collettivi e dalla normativa della Polizia di Stato.
2. Ferma restando l'appartenenza al comparto sicurezza del pubblico impiego, in
sede di contrattazione collettiva sono adottate apposite misure riguardanti il
settore della polizia locale, al fine di tenere conto delle differenze
funzionali interne al settore e della specificità del personale dei corpi di
polizia locale.
19. 1.Ascierto.
Art. 19.
(Norme in materia di contrattazione collettiva).
1. Il rapporto di lavoro degli addetti ai corpi di polizia locale è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
2. Ferma restando l'appartenenza al comparto di contrattazione collettiva stabilito in conformità alla procedura prevista dall'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo i del decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396, sono adottate in sede contrattuale apposite misure riguardanti il settore della polizia locale, al fine di tenere conto delle differenze funzionali interne al settore e della specificità del personale dei corpi di polizia locale.
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Sostituirlo con il seguente:
Art. 19.
1. Il rapporto di lavoro degli addetti ai corpi di polizia locale é
disciplinato dai contratti collettivi e dalla normativa della Polizia di Stato.
2. Ferma restando l'appartenenza al comparto sicurezza del pubblico impiego, in
sede di contrattazione collettiva sono adottate apposite misure riguardanti il
settore della polizia locale, al fine di tenere conto delle differenze
funzionali interne al settore e della specificità del personale dei corpi di
polizia locale.
19. 1.Ascierto.
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Sostituirlo con il seguente:
Art. 19.
1. Il rapporto di lavoro degli addetti ai corpi di polizia locale é
disciplinato dai contratti collettivi e dalla normativa della Polizia di Stato.
2. Ferma restando l'appartenenza al comparto sicurezza del pubblico impiego, in
sede di contrattazione collettiva sono adottate apposite misure riguardanti il
settore della polizia locale, al fine di tenere conto delle differenze
funzionali interne al settore e della specificità del personale dei corpi di
polizia locale.
19. 1.Ascierto.
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Art. 19.
(Norme in materia di contrattazione collettiva).
1. Il rapporto di lavoro degli addetti ai corpi di polizia locale è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
2. Ferma restando l'appartenenza al comparto di contrattazione collettiva stabilito in conformità alla procedura prevista dall'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396, sono adottate in sede contrattuale apposite misure riguardanti il settore della polizia locale, al fine di tenere conto delle differenze funzionali interne al settore e della specificità del personale dei corpi di polizia locale.
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Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Agli addetti ai corpi di polizia locale provvisti della qualifica di cui
all'articolo 9 si applicano le stesse disposizioni legislative e regolamentari
previste per gli appartenenti alla polizia di Stato in materia di prevenzione e
assistenza, assicurazione e prevenzione degli infortuni, malattie professionali,
attività usuranti, tutela legale, speciali elargizioni o riconoscimenti per le
vittime del dovere e per i loro familiari.
20. 3.Il relatore.
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Sopprimere il comma 6.
20. 4.Il relatore.
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Al comma 2, sostituire le parole: di polizia locale
pensionabile nella misura determinata dai contratti collettivi nazionali di
lavoro in relazione al sistema di classificazione, al grado di responsabilità
attribuita e alla natura delle funzioni svolte con le seguenti: di
vigilanza nella misura del 100 per cento di quella attribuita al personale della
Polizia di Stato, pensionabile e soggetta integralmente ai medesimi incrementi
derivanti dalla contrattazione collettiva disciplinata dalla legge 1o
aprile 1981, n. 121.
20. 2.Ascierto.
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Sopprimere il comma 3.
20. 1.Ascierto.
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Sopprimere il comma 3.
20. 1.Ascierto.
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Al comma 2, sostituire le parole: di polizia locale
pensionabile nella misura determinata dai contratti collettivi nazionali di
lavoro in relazione al sistema di classificazione, al grado di responsabilità
attribuita e alla natura delle funzioni svolte con le seguenti: di
vigilanza nella misura del 100 per cento di quella attribuita al personale della
Polizia di Stato, pensionabile e soggetta integralmente ai medesimi incrementi
derivanti dalla contrattazione collettiva disciplinata dalla legge 1o
aprile 1981, n. 121.
20. 2.Ascierto.
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Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Agli addetti ai corpi di polizia locale provvisti della qualifica di cui
all'articolo 9 si applicano le stesse disposizioni legislative e regolamentari
previste per gli appartenenti alla polizia di Stato in materia di prevenzione e
assistenza, assicurazione e prevenzione degli infortuni, malattie professionali,
attività usuranti, tutela legale, speciali elargizioni o riconoscimenti per le
vittime del dovere e per i loro familiari.
20. 3.Il relatore.
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Al comma 2, sostituire le parole: di polizia locale
pensionabile nella misura determinata dai contratti collettivi nazionali di
lavoro in relazione al sistema di classificazione, al grado di responsabilità
attribuita e alla natura delle funzioni svolte con le seguenti: di
vigilanza nella misura del 100 per cento di quella attribuita al personale della
Polizia di Stato, pensionabile e soggetta integralmente ai medesimi incrementi
derivanti dalla contrattazione collettiva disciplinata dalla legge 1o
aprile 1981, n. 121.
20. 2.Ascierto.
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Sopprimere il comma 3.
20. 1.Ascierto.
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Sopprimere il comma 6.
20. 4.Il relatore.
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Art. 20.
(Norme in materia previdenziale e di assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro).
1. Agli addetti ai corpi di polizia locale provvisti della qualifica di cui
all'articolo 9 si applicano le stesse disposizioni legislative e regolamentari
previste per gli appartenenti alla polizia di Stato in materia di prevenzione e
assistenza, assicurazione e prevenzione degli infortuni, malattie professionali,
attività usuranti, tutela legale, speciali elargizioni o riconoscimenti per le
vittime del dovere e per i loro familiari.
2. Al personale dei corpi di polizia locale è corrisposta una indennità di
polizia locale pensionabile nella misura determinata dai contratti collettivi
nazionali di lavoro in relazione al sistema di classificazione, al grado di
responsabilità attribuita e alla natura delle funzioni svolte.
3. Le indennità di vigilanza previste alla data di entrata in vigore della
presente legge confluiscono nell'indennità di polizia locale di cui al comma 2.
4. Gli oneri finanziari derivanti dagli incrementi dovuti in conseguenza
della rideterminazione contrattuale dell'indennità di cui al comma 2 sono posti
a carico del fondo nazionale di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 12.
5. Ai sensi dell'articolo 40 del testo unico concernente le disposizioni
sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è tenuto, con
proprio decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, ad apportare le opportune modifiche al decreto ministeriale 18
giugno 1988, recante nuova tariffa dei premi per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali per il settore industriale, e
relative modalità di applicazione, al fine di istituire una apposita classe di
rischio per il personale dei corpi di polizia locale adeguata ai compiti di
istituto da esso assolti ed equivalente alla classe di rischio prevista per gli
appartenenti alle forze di polizia di Stato.
6. All'articolo 208, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: "del personale
della polizia di Stato," sono inserite le seguenti: "dei corpi di
polizia locale,".
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Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:
"Art. 20-bis.
(Interventi straordinari per investimenti).
1. Al fine di favorire il processo di riorganizzazione dei servizi di polizia
locale, la Cassa depositi e prestiti, per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001,
è autorizzata a concedere mutui decennali destinati all'acquisto o alla
ristrutturazione di locali, all'acquisto e messa in opera di centrali operative,
di autoveicoli e motocicli, di supporti informatici, telematici audiovisivi e di
strumentazione radio e fonìa, secondo i criteri e le modalità stabiliti nei
seguenti commi.
2. Ai comuni associati ai sensi dell'articolo 6, comma 2, possono essere
concessi mutui per un ammontare annuo complessivo di lire 100 miliardi, il cui
onere di ammortamento, limitatamente ad una quota pari al 50 per cento, è posto
a carico del bilancio dello Stato, i cui importi massimi per associazione non
possono superare lire 300 milioni per gli interventi sugli immobili e lire 200
milioni per l'acquisto di automezzi ed attrezzature.
3. Ai singoli comuni titolari di propri corpi di polizia locale possono essere
concessi mutui per un ammontare annuo complessivo di lire 100 miliardi, il cui
onere di ammortamento, limitatamente ad una quota pari al 30 per cento, è posto
a carico del bilancio dello Stato, nel rispetto dei seguenti limiti:
a) fino a lire 300 milioni per i comuni con popolazione fino a 50.000
abitanti;
b) fino a lire 500 milioni per i comuni con popolazione compresa tra
50.001 e 500.000 abitanti;
c) fino a lire i miliardo per i comuni con popolazione superiore a
500.000 abitanti.
4. Con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi annualmente sono
approvati i piani di ripartizione dei mutui di cui ai commi precedenti. Gli enti
locali individuati nei piani devono completare le operazioni di assunzione dei
relativi mutui entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto
approvativo del piano. I mutai previsti nei piani e non concessi possono
costituire oggetto di nuova redistribuzione da parte del Ministero dell'interno
secondo le medesime modalità. A tal fine, la Cassa depositi e prestiti comunica
al Ministero dell'interno entro il mese di dicembre l'elenco dei mutui
concessi".
20. 01.Il relatore.
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Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:
"Art. 20-ter.
(Disposizioni transitorie e attuative).
1. Le unità di personale in servizio alla data di entrata in vigore della
presente legge, che svolgano funzioni di coordinamento e controllo, sono
considerate a tutti gli effetti idonee per l'esercizio delle funzioni di cui
all'articolo 14. Sono, altresì, considerati idonei i comandanti dei servizi,
cessati dall'incarico in seguito all'accorpamento di cui all'articolo 1, comma
2.
2. Agli operatori in servizio alla data di entrata in vigore della presente
legge è consentita la conduzione dei veicoli di servizio anche senza il
conseguimento dell'apposita patente di guida di cui all'articolo 18, comma 3.
3. Sino alla scadenza del termine fissato dalle leggi regionali, ai sensi
dell'articolo 3, comma 2, lettera b), per la costituzione dei Corpi
intercomunali di cui all'articolo 1, comma 2, le funzioni di polizia locale sono
svolte dai servizi comunali esistenti alla data di entrata in vigore della
presente legge. In caso non vi provveda la legge regionale, il termine per la
costituzione dei Corpi intercomunali è di tre anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, decorsi inutilmente i quali gli operatori in
servizio perdono, sino ad un successivo inquadramento in un Corpo, la qualifica
di cui all'articolo 9.
4. Per i comandanti dei servizi municipali di polizia locale non si applica la
disposizione di cui all'articolo 15, comma 1, relativa alla attribuzione della
qualifica funzionale apicale".
20. 02.Il relatore.
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Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:
"Art. 20-quater.
(Adeguamento della legislazione regionale).
1. Le regioni adeguano la loro legislazione in materia di polizia urbana e
rurale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. In
caso di inerzia, dopo tale periodo le norme in contrasto con i princìpi della
presente legge cessano di avere efficacia".
20. 03.Il relatore.
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Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 100
miliardi con le seguenti: 10 mila lire; 300 milioni con le seguenti:
trecento lire; 200 milioni con le seguenti: duecento lire; 500 milioni
con le seguenti: cinquecento lire; 1 miliardo con le seguenti: mille
lire.
0. 20. 01. 1.Nardini.
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Sostituirlo con il seguente:
"Art. 20-ter.
Agli operatori in servizio alla data di entrata in vigore della presente
legge non è consentita la conduzione dei veicoli senza il conseguimento
dell'apposita patente di guida di cui all'articolo 18 comma 3".
0. 20. 02. 1.Nardini.
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Sopprimere il secondo periodo.
0. 20. 03. 1.Il relatore.
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Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:
"Art. 20-bis.
(Interventi straordinari per investimenti).
1. Al fine di favorire il processo di riorganizzazione dei servizi di polizia
locale, la Cassa depositi e prestiti, per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001,
è autorizzata a concedere mutui decennali destinati all'acquisto o alla
ristrutturazione di locali, all'acquisto e messa in opera di centrali operative,
di autoveicoli e motocicli, di supporti informatici, telematici audiovisivi e di
strumentazione radio e fonìa, secondo i criteri e le modalità stabiliti nei
seguenti commi.
2. Ai comuni associati ai sensi dell'articolo 6, comma 2, possono essere
concessi mutui per un ammontare annuo complessivo di lire 100 miliardi, il cui
onere di ammortamento, limitatamente ad una quota pari al 50 per cento, è posto
a carico del bilancio dello Stato, i cui importi massimi per associazione non
possono superare lire 300 milioni per gli interventi sugli immobili e lire 200
milioni per l'acquisto di automezzi ed attrezzature.
3. Ai singoli comuni titolari di propri corpi di polizia locale possono essere
concessi mutui per un ammontare annuo complessivo di lire 100 miliardi, il cui
onere di ammortamento, limitatamente ad una quota pari al 30 per cento, è posto
a carico del bilancio dello Stato, nel rispetto dei seguenti limiti:
a) fino a lire 300 milioni per i comuni con popolazione fino a 50.000
abitanti;
b) fino a lire 500 milioni per i comuni con popolazione compresa tra
50.001 e 500.000 abitanti;
c) fino a lire i miliardo per i comuni con popolazione superiore a
500.000 abitanti.
4. Con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi annualmente sono
approvati i piani di ripartizione dei mutui di cui ai commi precedenti. Gli enti
locali individuati nei piani devono completare le operazioni di assunzione dei
relativi mutui entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto
approvativo del piano. I mutai previsti nei piani e non concessi possono
costituire oggetto di nuova redistribuzione da parte del Ministero dell'interno
secondo le medesime modalità. A tal fine, la Cassa depositi e prestiti comunica
al Ministero dell'interno entro il mese di dicembre l'elenco dei mutui
concessi".
20. 01.Il relatore.
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Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:
"Art. 20-ter.
(Disposizioni transitorie e attuative).
1. Le unità di personale in servizio alla data di entrata in vigore della
presente legge, che svolgano funzioni di coordinamento e controllo, sono
considerate a tutti gli effetti idonee per l'esercizio delle funzioni di cui
all'articolo 14. Sono, altresì, considerati idonei i comandanti dei servizi,
cessati dall'incarico in seguito all'accorpamento di cui all'articolo 1, comma
2.
2. Agli operatori in servizio alla data di entrata in vigore della presente
legge è consentita la conduzione dei veicoli di servizio anche senza il
conseguimento dell'apposita patente di guida di cui all'articolo 18, comma 3.
3. Sino alla scadenza del termine fissato dalle leggi regionali, ai sensi
dell'articolo 3, comma 2, lettera b), per la costituzione dei Corpi
intercomunali di cui all'articolo 1, comma 2, le funzioni di polizia locale sono
svolte dai servizi comunali esistenti alla data di entrata in vigore della
presente legge. In caso non vi provveda la legge regionale, il termine per la
costituzione dei Corpi intercomunali è di tre anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, decorsi inutilmente i quali gli operatori in
servizio perdono, sino ad un successivo inquadramento in un Corpo, la qualifica
di cui all'articolo 9.
4. Per i comandanti dei servizi municipali di polizia locale non si applica la
disposizione di cui all'articolo 15, comma 1, relativa alla attribuzione della
qualifica funzionale apicale".
20. 02.Il relatore.
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Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:
"Art. 20-quater.
(Adeguamento della legislazione regionale).
1. Le regioni adeguano la loro legislazione in materia di polizia urbana e
rurale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. In
caso di inerzia, dopo tale periodo le norme in contrasto con i princìpi della
presente legge cessano di avere efficacia".
20. 03.Il relatore.
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Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 100
miliardi con le seguenti: 10 mila lire; 300 milioni con le seguenti:
trecento lire; 200 milioni con le seguenti: duecento lire; 500 milioni
con le seguenti: cinquecento lire; 1 miliardo con le seguenti: mille
lire.
0. 20. 01. 1.Nardini.
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Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:
"Art. 20-bis.
(Interventi straordinari per investimenti).
1. Al fine di favorire il processo di riorganizzazione dei servizi di polizia
locale, la Cassa depositi e prestiti, per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001,
è autorizzata a concedere mutui decennali destinati all'acquisto o alla
ristrutturazione di locali, all'acquisto e messa in opera di centrali operative,
di autoveicoli e motocicli, di supporti informatici, telematici audiovisivi e di
strumentazione radio e fonìa, secondo i criteri e le modalità stabiliti nei
seguenti commi.
2. Ai comuni associati ai sensi dell'articolo 6, comma 2, possono essere
concessi mutui per un ammontare annuo complessivo di lire 100 miliardi, il cui
onere di ammortamento, limitatamente ad una quota pari al 50 per cento, è posto
a carico del bilancio dello Stato, i cui importi massimi per associazione non
possono superare lire 300 milioni per gli interventi sugli immobili e lire 200
milioni per l'acquisto di automezzi ed attrezzature.
3. Ai singoli comuni titolari di propri corpi di polizia locale possono essere
concessi mutui per un ammontare annuo complessivo di lire 100 miliardi, il cui
onere di ammortamento, limitatamente ad una quota pari al 30 per cento, è posto
a carico del bilancio dello Stato, nel rispetto dei seguenti limiti:
a) fino a lire 300 milioni per i comuni con popolazione fino a 50.000
abitanti;
b) fino a lire 500 milioni per i comuni con popolazione compresa tra
50.001 e 500.000 abitanti;
c) fino a lire i miliardo per i comuni con popolazione superiore a
500.000 abitanti.
4. Con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi annualmente sono
approvati i piani di ripartizione dei mutui di cui ai commi precedenti. Gli enti
locali individuati nei piani devono completare le operazioni di assunzione dei
relativi mutui entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto
approvativo del piano. I mutai previsti nei piani e non concessi possono
costituire oggetto di nuova redistribuzione da parte del Ministero dell'interno
secondo le medesime modalità. A tal fine, la Cassa depositi e prestiti comunica
al Ministero dell'interno entro il mese di dicembre l'elenco dei mutui
concessi".
20. 01.Il relatore.
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Sostituirlo con il seguente:
"Art. 20-ter.
Agli operatori in servizio alla data di entrata in vigore della presente
legge non è consentita la conduzione dei veicoli senza il conseguimento
dell'apposita patente di guida di cui all'articolo 18 comma 3".
0. 20. 02. 1.Nardini.
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Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:
"Art. 20-ter.
(Disposizioni transitorie e attuative).
1. Le unità di personale in servizio alla data di entrata in vigore della
presente legge, che svolgano funzioni di coordinamento e controllo, sono
considerate a tutti gli effetti idonee per l'esercizio delle funzioni di cui
all'articolo 14. Sono, altresì, considerati idonei i comandanti dei servizi,
cessati dall'incarico in seguito all'accorpamento di cui all'articolo 1, comma
2.
2. Agli operatori in servizio alla data di entrata in vigore della presente
legge è consentita la conduzione dei veicoli di servizio anche senza il
conseguimento dell'apposita patente di guida di cui all'articolo 18, comma 3.
3. Sino alla scadenza del termine fissato dalle leggi regionali, ai sensi
dell'articolo 3, comma 2, lettera b), per la costituzione dei Corpi
intercomunali di cui all'articolo 1, comma 2, le funzioni di polizia locale sono
svolte dai servizi comunali esistenti alla data di entrata in vigore della
presente legge. In caso non vi provveda la legge regionale, il termine per la
costituzione dei Corpi intercomunali è di tre anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, decorsi inutilmente i quali gli operatori in
servizio perdono, sino ad un successivo inquadramento in un Corpo, la qualifica
di cui all'articolo 9.
4. Per i comandanti dei servizi municipali di polizia locale non si applica la
disposizione di cui all'articolo 15, comma 1, relativa alla attribuzione della
qualifica funzionale apicale".
20. 02.Il relatore.
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Sopprimere il secondo periodo.
0. 20. 03. 1.Il relatore.
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Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:
"Art. 20-quater.
(Adeguamento della legislazione regionale).
1. Le regioni adeguano la loro legislazione in materia di polizia urbana e
rurale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. In
caso di inerzia, dopo tale periodo le norme in contrasto con i princìpi della
presente legge cessano di avere efficacia".
20. 03.Il relatore.
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Sopprimerlo.
21. 1.Grimaldi.
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Art. 21.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire
50 miliardi annui a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1999-2001, all'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'interno.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
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Art. 22.
(Abrogazioni).
1. È abrogata la legge 7 marzo 1986, n. 65, e successive modificazioni.
2. All'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, il comma 134 è
abrogato.
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Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
"Art. 22-bis.
1. All'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
dopo la parola: "Stato" sono aggiunte le seguenti: "e
locali"".
22. 01.Ascierto, Armaroli.
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Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
"Art. 22-bis.
1. All'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
dopo la parola: "Stato" sono aggiunte le seguenti: "e
locali"".
22. 01.Ascierto, Armaroli.
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Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
"Art. 22-bis.
1. All'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
dopo la parola: "Stato" sono aggiunte le seguenti: "e
locali"".
22. 01.Ascierto, Armaroli.
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Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:
"Art. 8-bis.
(Lotta alla microcriminalità).
1. Il sindaco delle città capoluogo di provincia può chiedere al prefetto
di convocare il Comitato per l'esame di specifiche problematiche, nonché per la
discussione ed approvazione di relazioni trimestrali che dovranno essere redatte
da polizia di Stato, carabinieri, Guardia di finanza e polizia municipale sulla
situazione della sicurezza pubblica nel territorio comunale e sulle misure
adottate per combattere efficacemente la criminalità diffusa. Trimestralmente,
tali relazioni devono pervenire al sindaco entro il giorno 10 dei mesi di
aprile, luglio e ottobre e devono contenere dati aggiornati sul personale a
disposizione di ciascuna forza di polizia e sul suo impiego nella città".
8. 01.Di Luca, Giuliano, Garra, Saponara, Romani.
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Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:
"Art. 8-bis.
(Lotta alla microcriminalità).
1. Il sindaco delle città capoluogo di provincia può chiedere al prefetto
di convocare il Comitato per l'esame di specifiche problematiche, nonché per la
discussione ed approvazione di relazioni trimestrali che dovranno essere redatte
da polizia di Stato, carabinieri, Guardia di finanza e polizia municipale sulla
situazione della sicurezza pubblica nel territorio comunale e sulle misure
adottate per combattere efficacemente la criminalità diffusa. Trimestralmente,
tali relazioni devono pervenire al sindaco entro il giorno 10 dei mesi di
aprile, luglio e ottobre e devono contenere dati aggiornati sul personale a
disposizione di ciascuna forza di polizia e sul suo impiego nella città".
8. 01.Di Luca, Giuliano, Garra, Saponara, Romani.
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