TAR TOSCANA, SEZ. II

sentenza 7 dicembre 2005 n. 8271

Pres. Petruzzelli, Est. Toschei

1. Giustizia amministrativa - Esecuzione del giudicato - Generalità - Fatti od atti sopravvenuti - Vanno di regola tenuti presenti.

2. Giustizia amministrativa - Esecuzione del giudicato - Generalità - Fatti od atti sopravvenuti - Ipotesi in cui non hanno effetto sul giudicato - Individuazione - Criteri.

3. Concorso - Generalità - Sopravvenienza di fatti impeditivi - Consente la sospensione o la revoca della procedura concorsuale.

4. Pubblico impiego - Assunzione - Blocco delle assunzioni - Natura ed effetti - Individuazione.

5. Pubblico impiego - Assunzione - Giudicato che riconosce il diritto di un concorrente di essere assunto - Sopravvenienza del blocco delle assunzioni - Obbliga comunque l’amministrazione a procedere all’assunzione una volta che sia venuto meno tale impedimento temporaneo.

1. In sede di esecuzione del giudicato occorre tenere conto delle sopravvenienze di fatto e di diritto anteriori alla notificazione della sentenza.

2. Le statuizioni della sentenza coperte dal giudicato possono essere ritenute insensibili alle sopravvenienze di fatto e di diritto solo nel caso in cui esse riguardino il riconoscimento di diritti puntuali, suscettibili di un'unica attuazione, in relazione ai quali è possibile per il giudicante individuare la normativa vigente e lo stato di fatto esistente al momento del riconoscimento del diritto medesimo; viceversa, nel caso in cui sono affermati in sentenza diritti a prestazioni a carattere periodico, la pronuncia del giudice riguarda il riconoscimento del diritto "allo stato", ma non può disporre per il futuro, affermando l'insensibilità del riconoscimento del diritto a qualsivoglia modifica, così precludendo la possibilità di modifiche normative (1).

3. Qualora nelle more del completamento del procedimento amministrativo concorsuale sopravvengano circostanze preclusive di natura normativa (per esempio, un blocco generalizzato delle assunzioni), organizzativa (per esempio, riordino delle dotazioni organiche) o anche solo finanziaria (per esempio, per difetto di copertura), la P.A. che ha indetto il concorso può paralizzare o, se del caso, anche annullare la procedura stessa, salvo l'ovvio controllo giurisdizionale sulla congruità e la correttezza delle scelte in concreto operate (2).

4. Il c.d. blocco delle assunzioni costituisce misura di carattere transitorio collegata ad esigenze straordinarie di contenimento della spesa e va riferito non ai concorsi in , ma alle nomine (3).

5. Nel caso in cui, dopo il passaggio in giudicato della sentenza che riconosce il diritto di un concorrente ad essere assunto, sia entrata in vigore una disposizione che prevede il blocco delle assunzioni (nella specie si trattava dell’art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004 n. 311 - legge finanziaria 2005, con il quale è stato confermato il c.d. blocco delle assunzioni da parte delle Amministrazioni pubbliche per gli anni 2005, 2006 e 2007), l'Amministrazione che ha indetto il concorso ha comunque l’obbligo, una volta venuto meno l’impedimento normativo che provoca il c.d. blocco delle assunzioni, prima di bandire un nuovo concorso per la copertura dei posti vacanti o di occupare questi ultimi attraverso altre procedure (mobilità, trasferimenti ovvero scorrimenti di graduatorie di concorsi), di procedere all’assunzione del concorrente per come disposto dalla sentenza della quale si chiede qui l’esecuzione, atteso che, in presenza di un vincitore di un precedente concorso la cui nomina è stata solo differita per la vigenza del cd. blocco delle assunzioni, il decorso del tempo non può ridondare a danno del privato, non potendo assumere nessun rilievo le regole concernenti la validità temporale delle graduatorie.