TAR TOSCANA, SEZ. II
sentenza 7 dicembre 2005 n.
8271
Pres. Petruzzelli,
Est. Toschei
1. Giustizia amministrativa - Esecuzione del giudicato -
Generalità - Fatti od atti sopravvenuti - Vanno di regola tenuti presenti.
2. Giustizia amministrativa - Esecuzione del giudicato -
Generalità - Fatti od atti sopravvenuti - Ipotesi in cui non hanno effetto sul
giudicato - Individuazione - Criteri.
3. Concorso - Generalità - Sopravvenienza di fatti
impeditivi - Consente la sospensione o la revoca della procedura concorsuale.
4. Pubblico impiego - Assunzione - Blocco delle assunzioni - Natura ed effetti - Individuazione.
5. Pubblico impiego - Assunzione - Giudicato che riconosce
il diritto di un concorrente di essere assunto - Sopravvenienza del blocco
delle assunzioni - Obbliga comunque l’amministrazione
a procedere all’assunzione una volta che sia venuto meno tale impedimento
temporaneo.
1. In sede di esecuzione del giudicato occorre tenere conto delle
sopravvenienze di fatto e di diritto anteriori alla
notificazione della sentenza.
2. Le
statuizioni della sentenza coperte dal giudicato possono essere ritenute
insensibili alle sopravvenienze di fatto e di diritto solo nel caso in cui esse
riguardino il riconoscimento di diritti puntuali,
suscettibili di un'unica attuazione, in relazione ai quali è possibile per il
giudicante individuare la normativa vigente e lo stato di fatto esistente al
momento del riconoscimento del diritto medesimo; viceversa, nel caso in cui
sono affermati in sentenza diritti a prestazioni a carattere periodico, la
pronuncia del giudice riguarda il riconoscimento del diritto "allo
stato", ma non può disporre per il futuro, affermando l'insensibilità del
riconoscimento del diritto a qualsivoglia modifica, così precludendo la
possibilità di modifiche normative (1).
3. Qualora nelle more del completamento del procedimento
amministrativo concorsuale sopravvengano circostanze preclusive di natura
normativa (per esempio, un blocco generalizzato delle assunzioni),
organizzativa (per esempio, riordino delle dotazioni organiche) o anche solo
finanziaria (per esempio, per difetto di copertura), la P.A. che ha indetto il
concorso può paralizzare o, se del caso, anche annullare la procedura stessa,
salvo l'ovvio controllo giurisdizionale sulla congruità e la correttezza delle
scelte in concreto operate (2).
4. Il c.d.
blocco delle assunzioni costituisce misura di carattere transitorio collegata
ad esigenze straordinarie di contenimento della spesa e va riferito non ai
concorsi in sè, ma alle nomine (3).
5. Nel caso
in cui, dopo il passaggio in giudicato della sentenza che riconosce il diritto
di un concorrente ad essere assunto, sia entrata in vigore una disposizione che
prevede il blocco delle assunzioni (nella specie si trattava dell’art. 1, comma
95, della legge 30 dicembre 2004 n. 311 - legge finanziaria 2005, con il quale è stato confermato il c.d. blocco delle assunzioni da
parte delle Amministrazioni pubbliche per gli anni 2005, 2006 e 2007),
l'Amministrazione che ha indetto il concorso ha comunque l’obbligo, una volta
venuto meno l’impedimento normativo che provoca il c.d. blocco delle
assunzioni, prima di bandire un nuovo concorso per la copertura dei posti
vacanti o di occupare questi ultimi attraverso altre procedure (mobilità,
trasferimenti ovvero scorrimenti di graduatorie di concorsi), di procedere
all’assunzione del concorrente per come disposto dalla sentenza della quale si
chiede qui l’esecuzione, atteso che, in presenza di un vincitore di un
precedente concorso la cui nomina è stata solo differita per la vigenza del cd.
blocco delle assunzioni, il decorso del tempo non può ridondare a danno del
privato, non potendo assumere nessun rilievo le regole concernenti la validità
temporale delle graduatorie.