TAR PUGLIA - LECCE, SEZ. III - sentenza 9 settembre 2005 n. 4222 - Pres. Speranza, Est. Lomazzi – B. (Avv.ti Corbascio e Palmisano) c. Ministero della Difesa (Avv. Stato) - (accoglie).

Pubblico impiego - Dipendenti statali - Rimborso delle spese legali ai dipendenti assolti in sede penale - Nel caso di falso ideologico in atto pubblico (nella specie, redazione di un ordine di servizio) - Connessione dell’oggetto del giudizio penale con l’espletamento del servizio e l’assolvimento dei conseguenti obblighi - Sussiste - Diniego – Illegittimità - Ragioni.

E’ illegittimo il diniego di rimborso delle spese legali sostenute per la difesa giudiziale da un pubblico dipendente, richiesto ai sensi dell'art. 18, comma 1, d.l. 25 marzo 1997 n. 67, nel caso in cui il dipendente stesso (nella specie, si trattava di un appuntato dei carabinieri), sottoposto a procedimento penale per il reato di falso ideologico commesso da pubblico ufficiale in atto pubblico, e, in particolare, nella redazione di un ordine di servizio, sia stato assolto con formula piena, e la relativa sentenza sia passata in giudicato; in tal caso, infatti, trattandosi di fatti contestati con riferimento alla redazione di un ordine di servizio, non può essere revocata in dubbio la connessione del fatto oggetto del giudizio penale con l’espletamento del servizio e l’assolvimento dei conseguenti obblighi.

 (omissis)

per l'annullamento,

del provvedimento dell’11 marzo 2004, notificato il successivo 19 aprile, del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – III Reparto – VII Divisione Disciplina, con il quale è stata respinta l’istanza di rimborso di spese legali, ai sensi dell’art.18 del D.L. 25 marzo 1997, n.67, convertito in Legge 23 maggio 1997, n.135 nonché, ove necessario, del parere reso in data 13 gennaio 2004 dall’Avvocatura Generale dello Stato, e di ogni altro atto presupposto, conseguente o connesso.

(omissis)

FATTO

Il Sig. Fabrizio Buzzetta, Appuntato dei Carabinieri, in servizio presso la Compagnia di Fasano, veniva sottoposto nel 1998 a procedimento penale per il reato di falsità ideologica commesso da pubblico ufficiale in atti pubblici di cui all’art. 479 c.p..

Il Tribunale di Brindisi, Sezione Distaccata di Fasano, con sentenza del 14 febbraio 2003, passata in giudicato, assolveva l’interessato perché il fatto non costituiva reato, difettando l’elemento del dolo.

Il carabiniere pertanto presentava l’istanza per il rimborso delle spese legali ex art.18 del D.L. 25 marzo 1997, n.67, convertito in Legge 23 maggio 1997, n.135.

Il Ministero della Difesa, con determinazione dell’11 marzo 2004, rigettava la suindicata richiesta, sulla base del parere espresso in data 13 gennaio 2004 dall’Avvocatura Generale dello Stato, attenendo il fatto che aveva dato origine al processo ad una vicenda privata dell’interessato.

Il Sig. Buzzetta impugnava i menzionati atti con un unico ed articolato motivo di ricorso così rubricato: violazione e falsa applicazione dell’art.18, comma 1 della Legge 23 maggio 1997, n.135; violazione e falsa applicazione dell’art.3 della Legge 7 agosto 1990, n.241 per difetto di motivazione; eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti , illogicità, ingiustizia manifesta.

L’Amministrazione resistente si costituiva in giudizio, deducendo nel merito l’infondatezza del ricorso e chiedendone la reiezione.

Nell’udienza del 26 maggio 2005 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.

DIRITTO

L’interessato ha censurato gli atti impugnati per violazione dell’art.18, comma 1 del D.L. n.67 del 1997, convertito in Legge n.135 del 1997, dell’art.3 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e per eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità, ingiustizia manifesta.

Il ricorrente ha sostenuto tra l’altro la sussistenza dei presupposti di legge per ottenere il rimborso, da individuarsi nel fatto di essere dipendente di Amministrazione statale e nelle ulteriori circostanze che la vicenda che aveva dato origine al processo era connessa all’espletamento del suo servizio ed all’assolvimento degli obblighi istituzionali e che la stessa si era conclusa con sentenza che escludeva la sua responsabilità.

In special modo, quanto al secondo degli elementi suindicati ritenuto non riscontrabile dal Ministero, il Sig. Buzzetta ha affermato che non può in alcun modo pervenirsi alle conclusioni formulate dall’Autorità pubblica nel denegare il rimborso, vertendosi, come incontestabilmente acclarato con sentenza del giudice penale passata in giudicato, in materia di falso ideologico commesso da pubblico ufficiale in atto pubblico ed in concreto nell’ordine di servizio redatto a seguito dell’effettuazione di controlli di polizia.

L’Amministrazione resistente, nel controdedurre, ha ribadito la bontà del proprio operato, trattandosi a suo dire di vicenda giudiziaria scaturita da fatti non connessi con l’espletamento del servizio ed in particolare dalla circostanza che durante il pattugliamento, cui faceva seguito la redazione del cennato ordine di servizio, il militare si sarebbe intrattenuto, unitamente ad un collega, con due donne in una strada del Comune di Fasano.

Il ricorso è fondato nei termini che seguono e merita pertanto accoglimento.

Il Collegio condivide e fa proprie le considerazioni espresse dall’interessato, ravvisando in particolare la connessione del fatto oggetto del giudizio penale con l’espletamento del servizio e l’assolvimento dei conseguenti obblighi.

Infatti la vicenda in esame ha avuto origine dal contestato falso ideologico in atto pubblico e, nello specifico, nella redazione di un ordine di servizio.

Sussistono nondimeno giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.   

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Lecce, Sezione Terza, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso n. 1203/2004 indicato in epigrafe e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato emesso dal Ministero della Difesa.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del 26 maggio 2005.

Evasio SPERANZA – Presidente

Silvio LOMAZZI - Estensore

Depositata in segreteria in data 9 settembre 2005.