TAR
MOLISE - CAMPOBASSO - sentenza 17 novembre 2005 n. 993 - Pres. Piscitello,
Est.
Marra - Di Sanza (Avv.ti
Giannattasio e Colesanti) c.
Comune di Isernia (Avv. Colalillo) - (previa riunione di due ricorsi, dichiara improcedibile il primo e respinge il
secondo).
1.
Comune e Provincia - Dirigenti - Conferimento incarichi dirigenziali - Rientra
nella discrezionalità dell’Ente - Rapporto fiduciario -
Sussiste.
2.
Comune e Provincia - Dirigenti - Conferimento incarichi dirigenziali -
Valutazione comparativa degli aspiranti o procedura concorsuale - Non occorre -
Verifica del possesso da parte del soggetto designato dei requisiti professionali per l'espletamento della funzione
- Necessità.
3.
Comune e Provincia - Dirigenti - Conferimento incarichi dirigenziali - Delibera
- Motivazione - Riferimento agli aspetti specifici di professionalità richiesti
per tale incarico - Sufficienza - Fattispecie.
1. Il conferimento
dell’incarico di dirigente da parte di un ente locale costituisce un atto che
integra certamente un "rapporto fiduciario" del soggetto incaricato con
l'Amministrazione; la scelta infatti di un
professionista che sappia meglio realizzare ad attuare gli obiettivi
programmatici dell’ente locale, rientra nell’ambito della discrezionalità
dell’Amministrazione, configurando la manifestazione del suindicato "rapporto fiduciario" nell’attuazione dei
programmi perseguiti dall’ente comunale.
2. Nel vigente sistema
normativo, il potere di nomina dei dirigenti negli enti locali, fondandosi su un
rapporto fiduciario caratterizzato dalla revocabilità della nomina, dalla sua
rinnovabilità e dalla possibilità di conferimento
dell’incarico a soggetto estraneo all'Amministrazione, non presuppone una
valutazione comparativa in sede di scelta, nè tanto meno l'instaurazione di una procedura concorsuale,
dovendosi esclusivamente accertare in capo al singolo dirigente il possesso, in
assoluto, dei requisiti professionali per l'espletamento della
funzione.
3. Deve ritenersi
sufficiente la motivazione del provvedimento di conferimento da parte di un ente
locale dell’incarico di dirigente nel caso in cui la motivazione stessa sia incentrata sugli aspetti specifici di professionalità
richiesti per tale incarico dirigenziale, in relazione agli obiettivi e
programmi che intendeva realizzare (nella specie si trattava della nomina di un
Architetto a Capo Settore urbanistica e nella delibera di conferimento era stato
dato espressamente atto che l’incarico era stato affidato "in quanto in
relazione al curriculum presentato, è il professionista che può
maggiormente concretizzare ed attuare gli obiettivi programmatici in relazione
alla fase istruttoria dell’adattando PRG e delle esigenze urbanistiche post
terremoto, nonché la soluzione delle problematiche istituzionali più
urgenti").
(omissis)
Rilevato:
che, in via preliminare, i suddetti
due ricorsi possono essere riuniti, attesa la loro connessione soggettiva ed
oggettiva, che ben giustifica la definizione dell’insorta controversia con
un’unica sentenza;
che l’istante ha impugnato gli atti
in epigrafe indicati mediante i quali l’Amministrazione comunale, ha nominato
quale Dirigente Capo Settore per il periodo di un anno l’Arch. Coppola;
Ritenuto:
che con ordinanza 12.5.1997, n. 392
la Sezione ha sospeso le impugnate delibere, sul rilievo che la scelta del
Dirigente fosse carente di motivazione; che con
successiva delibera 28.7.1997, n. 621 – anch’essa impugnata - la Giunta comunale
di Isernia ha riattivato il
procedimento di nomina, ed a conclusione dello stesso, con quest’ultima delibera 621/87, ha rinnovato il conferimento
dell’incarico al controinteressato;
che a sostegno dell’introdotta
impugnativa l’interessato ha dedotto: violazione di legge per omessa e/o carente
motivazione, poiché anche la successiva delibera emessa in esecuzione della
predetta ordinanza non avrebbe reso comprensibile l’iter logico
seguito in riferimento ai curricula prodotti, alle
specifiche esperienze lavorative ovvero alla formazione professionale dei
candidati;
Considerato:
che, contrariamente a quanto
sostenuto dall’istante, la detta determinazione 621/97 pare, al Collegio,
supportata da motivazione congrua e sufficiente;
che, detta motivazione deve reputarsi
congrua, atteso che, come espressamente emerge nella vista delibera di
conferimento, l’incarico è stato affidato all’Arch.
Coppola "in quanto in relazione al curriculum presentato, è il professionista
che può maggiormente concretizzare ed attuare gli obiettivi programmatici in
relazione alla fase istruttoria dell’adattando PRG e delle esigenze urbanistiche
post terremoto, nonché la soluzione delle problematiche istituzionali più
urgenti;
che il conferimento dell’incarico di
dirigente costituisce un atto che integra certamente un rapporto
fiduciario della Giunta comunale;
che la scelta di un professionista
che sappia meglio realizzare ad attuare gli obiettivi programmatici dell’ente
locale, rientra, invero, nell’ambito della discrezionalità dell’Amministrazione,
configurando la manifestazione del suindicato
rapporto fiduciario nell’attuazione dei programmi perseguiti dall’ente
comunale;
che corrobora tale conclusione
l’indirizzo secondo cui: la potestà di nomina dei dirigenti negli enti locali
nel vigente sistema normativo, fondandosi su un rapporto fiduciario
caratterizzato dalla revocabilità della nomina, dalla sua rinnovabilità e dalla possibilità di conferimento
dell’incarico a soggetto estraneo all'Amministrazione, non presuppone una
valutazione comparativa in sede di scelta, nè tanto
meno l'instaurazione di una procedura concorsuale, dovendosi esclusivamente
accertare in capo al singolo dirigente il possesso, in assoluto, dei requisiti
professionali per l'espletamento della funzione (T.A.R. Umbria, 1 aprile
1998, n. 239);
che, nel caso di specie,
l'Amministrazione nella successiva delibera di conferimento dell’incarico ha
adottato una motivazione incentrata sugli aspetti specifici di professionalità
richiesti per tale incarico dirigenziale, in relazione agli obiettivi e
programmi che intendeva realizzare;
che sussistono giusti motivi per
compensare le spese di giudizio tra le parti;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo
Regionale per il Molise – Sezione unica di Campobasso – previa riunione dei due
ricorsi in epigrafe:
dichiara improcedibile il ricorso sub R.G. 582/97;
respinge il ricorso sub R.G. 725/97.
Spese compensate.
Così deciso, in
Campobasso, il 19.10.2005, dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, in camera di consiglio, con l'intervento dei
signori:
Calogero Piscitello Presidente
Orazio Ciliberti Primo Referendario
Antonio M. Marra Referendario, estensore
IL
PRESIDENTE
L’ESTENSORE
Depositata in segreteria
in data 17 novembre 2005.