TAR MOLISE - CAMPOBASSO - sentenza 17 novembre 2005 n. 993 - Pres. Piscitello, Est. Marra - Di Sanza (Avv.ti Giannattasio e Colesanti) c. Comune di Isernia (Avv. Colalillo) - (previa riunione di due ricorsi, dichiara improcedibile il primo e respinge il secondo).

1. Comune e Provincia - Dirigenti - Conferimento incarichi dirigenziali - Rientra nella discrezionalità dell’Ente - Rapporto fiduciario - Sussiste.

2. Comune e Provincia - Dirigenti - Conferimento incarichi dirigenziali - Valutazione comparativa degli aspiranti o procedura concorsuale - Non occorre - Verifica del possesso da parte del soggetto designato dei requisiti professionali per l'espletamento della funzione - Necessità.

3. Comune e Provincia - Dirigenti - Conferimento incarichi dirigenziali - Delibera - Motivazione - Riferimento agli aspetti specifici di professionalità richiesti per tale incarico - Sufficienza - Fattispecie.

1. Il conferimento dell’incarico di dirigente da parte di un ente locale costituisce un atto che integra certamente un "rapporto fiduciario" del soggetto incaricato con l'Amministrazione; la scelta infatti di un professionista che sappia meglio realizzare ad attuare gli obiettivi programmatici dell’ente locale, rientra nell’ambito della discrezionalità dell’Amministrazione, configurando la manifestazione del suindicato "rapporto fiduciario" nell’attuazione dei programmi perseguiti dall’ente comunale.

2. Nel vigente sistema normativo, il potere di nomina dei dirigenti negli enti locali, fondandosi su un rapporto fiduciario caratterizzato dalla revocabilità della nomina, dalla sua rinnovabilità e dalla possibilità di conferimento dell’incarico a soggetto estraneo all'Amministrazione, non presuppone una valutazione comparativa in sede di scelta, tanto meno l'instaurazione di una procedura concorsuale, dovendosi esclusivamente accertare in capo al singolo dirigente il possesso, in assoluto, dei requisiti professionali per l'espletamento della funzione.

3. Deve ritenersi sufficiente la motivazione del provvedimento di conferimento da parte di un ente locale dell’incarico di dirigente nel caso in cui la motivazione stessa sia incentrata sugli aspetti specifici di professionalità richiesti per tale incarico dirigenziale, in relazione agli obiettivi e programmi che intendeva realizzare (nella specie si trattava della nomina di un Architetto a Capo Settore urbanistica e nella delibera di conferimento era stato dato espressamente atto che l’incarico era stato affidato "in quanto in relazione al curriculum presentato, è il professionista che può maggiormente concretizzare ed attuare gli obiettivi programmatici in relazione alla fase istruttoria dell’adattando PRG e delle esigenze urbanistiche post terremoto, nonché la soluzione delle problematiche istituzionali più urgenti").

 

 (omissis)

Rilevato:

che, in via preliminare, i suddetti due ricorsi possono essere riuniti, attesa la loro connessione soggettiva ed oggettiva, che ben giustifica la definizione dell’insorta controversia con un’unica sentenza;

che l’istante ha impugnato gli atti in epigrafe indicati mediante i quali l’Amministrazione comunale, ha nominato quale Dirigente Capo Settore per il periodo di un anno l’Arch. Coppola;

Ritenuto:

che con ordinanza 12.5.1997, n. 392 la Sezione ha sospeso le impugnate delibere, sul rilievo che la scelta del Dirigente fosse carente di motivazione; che con successiva delibera 28.7.1997, n. 621 – anch’essa impugnata - la Giunta comunale di Isernia ha riattivato il procedimento di nomina, ed a conclusione dello stesso, con quest’ultima delibera 621/87, ha rinnovato il conferimento dell’incarico al controinteressato;

che a sostegno dell’introdotta impugnativa l’interessato ha dedotto: violazione di legge per omessa e/o carente motivazione, poiché anche la successiva delibera emessa in esecuzione della predetta ordinanza non avrebbe reso comprensibile l’iter logico seguito in riferimento ai curricula prodotti, alle specifiche esperienze lavorative ovvero alla formazione professionale dei candidati;

Considerato:

che, contrariamente a quanto sostenuto dall’istante, la detta determinazione 621/97 pare, al Collegio, supportata da motivazione congrua e sufficiente;

che, detta motivazione deve reputarsi congrua, atteso che, come espressamente emerge nella vista delibera di conferimento, l’incarico è stato affidato all’Arch. Coppola "in quanto in relazione al curriculum presentato, è il professionista che può maggiormente concretizzare ed attuare gli obiettivi programmatici in relazione alla fase istruttoria dell’adattando PRG e delle esigenze urbanistiche post terremoto, nonché la soluzione delle problematiche istituzionali più urgenti;

che il conferimento dell’incarico di dirigente costituisce un atto che integra certamente un rapporto fiduciario della Giunta comunale;

che la scelta di un professionista che sappia meglio realizzare ad attuare gli obiettivi programmatici dell’ente locale, rientra, invero, nell’ambito della discrezionalità dell’Amministrazione, configurando la manifestazione del suindicato rapporto fiduciario nell’attuazione dei programmi perseguiti dall’ente comunale;

che corrobora tale conclusione l’indirizzo secondo cui: la potestà di nomina dei dirigenti negli enti locali nel vigente sistema normativo, fondandosi su un rapporto fiduciario caratterizzato dalla revocabilità della nomina, dalla sua rinnovabilità e dalla possibilità di conferimento dell’incarico a soggetto estraneo all'Amministrazione, non presuppone una valutazione comparativa in sede di scelta, tanto meno l'instaurazione di una procedura concorsuale, dovendosi esclusivamente accertare in capo al singolo dirigente il possesso, in assoluto, dei requisiti professionali per l'espletamento della funzione (T.A.R. Umbria, 1 aprile 1998, n. 239);

che, nel caso di specie, l'Amministrazione nella successiva delibera di conferimento dell’incarico ha adottato una motivazione incentrata sugli aspetti specifici di professionalità richiesti per tale incarico dirigenziale, in relazione agli obiettivi e programmi che intendeva realizzare;

che sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise – Sezione unica di Campobasso – previa riunione dei due ricorsi in epigrafe:

dichiara improcedibile il ricorso sub R.G. 582/97;

respinge il ricorso sub R.G. 725/97.

Spese compensate.

Così deciso, in Campobasso, il 19.10.2005, dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, in camera di consiglio, con l'intervento dei signori:

Calogero Piscitello Presidente

Orazio Ciliberti Primo Referendario

Antonio M. Marra Referendario, estensore

IL PRESIDENTE

L’ESTENSORE

Depositata in segreteria in data 17 novembre 2005.