TAR CAMPANIA - SALERNO, SEZ. II -
sentenza 16 febbraio 2005 n. 146 - Pres.ff.
Guadagno, Est. Liguori
- Rio (Avv. Marchitiello) c. Azienda Sanitaria Locale
AV/1 (Avv.ti Topo e Barile) - (respinge).
1.
Concorso - Graduatoria - Utilizzazione - Nel periodo di sua efficacia - Nel
caso di ulteriori posti divenuti disponibili - Obbligo
di utilizzazione della graduatoria per
2.
Concorso - Graduatoria - Utilizzazione - Nel periodo di sua efficacia - Obbligo
di motivazione - Sussiste solo nel caso di utilizzazione
e non già in quello di mancata utilizzazione.
1.
Il permanere dell’efficacia delle graduatorie concorsuali dopo l’avvenuta
copertura dei posti messi a concorso, determina soltanto una facoltà (e non un
obbligo) per
2.
Poiché l’utilizzazione di una graduatoria di concorso, nei limiti della sua
vigenza, costituisce una facoltà per
FATTO
Con
il ricorso menzionato in epigrafe, l’istante espone di aver partecipato al
concorso pubblico per n° 6 posti di Dirigente Amministrativo, indetto dall’A.S.L. AV/1 in esecuzione delle delibere del Direttore
Generale n° 1610 del 29.10.1998 e n° 912 del 22.5.2001, risultando
idoneo (ma non vincitore) nella graduatoria di merito approvata con
deliberazione n° 1168 del 18.7.2003 pure del Direttore Generale: graduatoria
destinata a mantenere efficacia per un periodo di 24 mesi dalla data della
pubblicazione "per eventuali coperture di posti per i quali il concorso
è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi
disponibili", ai sensi dell’art. 18 co. 7°
D.P.R. 483/1997 e dell’art. 20 ult. comma L. 488/1999 (modificativo
anche dell’art. 39 co. 12° L.
499/1997).
Altresì,
il ricorrente, dopo aver precisato che l’A.S.L. AV/1 aveva utilizzato la graduatoria approvata nel 2003 per coprire
un posto di dirigente amministrativo rimasto scoperto a seguito di rinunzia
all’assunzione del primo classificato del concorso cui anche egli aveva
partecipato, espone che, per coprire ulteriori due posti di dirigente
amministrativo resisi vacanti in dipendenza dell’intervenuta rinunzia di altri
due dei vincitori del concorso citato, l’Amministrazione sanitaria, invece di
procedere allo scorrimento della graduatoria ancora efficace, ha dapprima
emanato un avviso di mobilità per n° 5 posti di dirigente amministrativo (in
forza di delibera del Direttore Generale n° 727 del 5.8.2004, con bando
pubblicato sul B.U.R.C. n° 40 del 23.8.2004, cui però
non veniva dato seguito), e successivamente indetto un concorso pubblico per la
copertura di n° 7 posti di dirigente amministrativo (in forza di delibera del
Direttore Generale n° 847 del 7.10.2004, con bando pubblicato sul B.U.R.C. n° 54 del 15.11.2004).
Tanto
esposto, il Rio impugna quest’ultimo bando,
chiedendone l’annullamento per il seguente, articolato, motivo: violazione e
falsa applicazione della legge 10.12.1997 n° 483 e della legge 23.12.1999 n°
488 – eccesso di potere per ingiustizia manifesta, sviamento dall’interesse
pubblico e contraddittorietà con precedenti manifestazioni; in subordine per
omessa considerazione del titolo di preferenza rappresentato dall’idoneità precedentemente conseguita, per violazione e falsa
applicazione delle disposizioni di validità delle graduatorie, e carenza di
motivazione.
Resiste
DIRITTO
Considerato che, come
sottolineato da ultimo da Cons.
di Stato sez. V, n° 6758 del 30.10.2003, l’utilizzazione di una graduatoria per
la copertura di posti resisi successivamente vacanti (dopo la chiusura delle
operazioni relative ad un concorso) costituisce un’eccezione rispetto alla
regola generale per cui i posti devono essere coperti dai "vincitori"
di una procedura concorsuale appositamente bandita;
Considerato che,
quindi, il permanere dell’efficacia delle graduatorie concorsuali dopo
l’avvenuta copertura dei posti messi a concorso, determina soltanto una facoltà
(e non un obbligo) per
Considerato che, in
particolare per il caso di specie, in tal senso depone anche il dato testuale
della normativa di riferimento, e cioè l’art. 18 co. 7° D.P.R. 483/1997 ("Le graduatorie dei
vincitori rimangono efficaci per un termine di diciotto mesi dalla data della
pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il
concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero
rendersi disponibili") e l’art. 20 ult. comma L. 488/1999 ("Fatti
salvi i periodi di vigenza maggiori previsti da specifiche disposizioni di
legge, la validità delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del
personale, anche con qualifica dirigenziale, presso le Amministrazioni
pubbliche di cui all’art. 1 co. 2°, del Decr. Leg.vo 3 febbraio 1993 n° 29 e successive modificazioni, è elevata da
Considerato che, di
conseguenza, neppure sussiste un obbligo per l’Amministrazione di motivare il
mancato utilizzo delle graduatorie ancora valide, risultando piuttosto soggetto
a motivazione il contrario caso di utilizzo di una
tale graduatoria (cfr. Cons.
di Stato sez. V, n° 6758 del 30.10.2003, che ha
precisato che legittimamente l’Amministrazione, nel bandire un nuovo concorso,
manifesta la sua volontà di non valersi della diversa facoltà discrezionale di
attingere ad una graduatoria ancora efficace per coprire posti divenuti successivamente vacanti);
Considerato che,
pertanto, il proposto ricorso risulta infondato e va
respinto, con compensazione delle spese di giudizio, sussistendone giusti
motivi;
P.Q.M.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE PER
definitivamente pronunciando sul ricorso in
epigrafe proposto da Rio Michele, lo respinge.
Spese
compensate.
ORDINA
che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 3
febbraio 2005.
Dr.
Sabato Guadagno Presidente f.f.
Dr.
Michelangelo Maria Liguori
Primo Referendario est.
Depositata
in segreteria in data 16 febbraio 2005.