TAR CAMPANIA - SALERNO, SEZ. II - sentenza 16 febbraio 2005 n. 146 - Pres.ff. Guadagno, Est. Liguori - Rio (Avv. Marchitiello) c. Azienda Sanitaria Locale AV/1 (Avv.ti Topo e Barile) - (respinge).

1. Concorso - Graduatoria - Utilizzazione - Nel periodo di sua efficacia - Nel caso di ulteriori posti divenuti disponibili - Obbligo di utilizzazione della graduatoria per la P.A. che ha bandito il concorso - Non sussiste - Potere di indire un nuovo concorso per detti posti - Sussiste - Fattispecie relativa a concorso ASL.

2. Concorso - Graduatoria - Utilizzazione - Nel periodo di sua efficacia - Obbligo di motivazione - Sussiste solo nel caso di utilizzazione e non già in quello di mancata utilizzazione.

1. Il permanere dell’efficacia delle graduatorie concorsuali dopo l’avvenuta copertura dei posti messi a concorso, determina soltanto una facoltà (e non un obbligo) per la P.A. interessata di avvalersi di esse per la copertura di ulteriori posti divenuti successivamente disponibili, in luogo di bandire nuove procedure concorsuali.

2. Poiché l’utilizzazione di una graduatoria di concorso, nei limiti della sua vigenza, costituisce una facoltà per la P.A. che ha bandito il concorso, quest’ultima non deve neppure motivare il mancato utilizzo delle graduatorie ancora valide, sussistendo piuttosto un obbligo di motivazione nel caso inverso di utilizzo della graduatoria.

FATTO

Con il ricorso menzionato in epigrafe, l’istante espone di aver partecipato al concorso pubblico per n° 6 posti di Dirigente Amministrativo, indetto dall’A.S.L. AV/1 in esecuzione delle delibere del Direttore Generale n° 1610 del 29.10.1998 e n° 912 del 22.5.2001, risultando idoneo (ma non vincitore) nella graduatoria di merito approvata con deliberazione n° 1168 del 18.7.2003 pure del Direttore Generale: graduatoria destinata a mantenere efficacia per un periodo di 24 mesi dalla data della pubblicazione "per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili", ai sensi dell’art. 18 co. 7° D.P.R. 483/1997 e dell’art. 20 ult. comma L. 488/1999 (modificativo anche dell’art. 39 co. 12° L. 499/1997).

Altresì, il ricorrente, dopo aver precisato che l’A.S.L. AV/1 aveva utilizzato la graduatoria approvata nel 2003 per coprire un posto di dirigente amministrativo rimasto scoperto a seguito di rinunzia all’assunzione del primo classificato del concorso cui anche egli aveva partecipato, espone che, per coprire ulteriori due posti di dirigente amministrativo resisi vacanti in dipendenza dell’intervenuta rinunzia di altri due dei vincitori del concorso citato, l’Amministrazione sanitaria, invece di procedere allo scorrimento della graduatoria ancora efficace, ha dapprima emanato un avviso di mobilità per n° 5 posti di dirigente amministrativo (in forza di delibera del Direttore Generale n° 727 del 5.8.2004, con bando pubblicato sul B.U.R.C. n° 40 del 23.8.2004, cui però non veniva dato seguito), e successivamente indetto un concorso pubblico per la copertura di n° 7 posti di dirigente amministrativo (in forza di delibera del Direttore Generale n° 847 del 7.10.2004, con bando pubblicato sul B.U.R.C. n° 54 del 15.11.2004).

Tanto esposto, il Rio impugna quest’ultimo bando, chiedendone l’annullamento per il seguente, articolato, motivo: violazione e falsa applicazione della legge 10.12.1997 n° 483 e della legge 23.12.1999 n° 488 – eccesso di potere per ingiustizia manifesta, sviamento dall’interesse pubblico e contraddittorietà con precedenti manifestazioni; in subordine per omessa considerazione del titolo di preferenza rappresentato dall’idoneità precedentemente conseguita, per violazione e falsa applicazione delle disposizioni di validità delle graduatorie, e carenza di motivazione.

Resiste la A.S.L. AV/1, in particolare deducendo che la previsione della conservazione di validità per un certo periodo delle graduatorie di concorsi espletati, "per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito", non comporta alcun obbligo per la P.A. di utilizzarle, posto che di regola l’accesso ai pubblici impieghi deve avvenire mediante assunzione dei vincitori di concorsi appositamente banditi. Nella prospettazione della resistente, peraltro, neppure sussisterebbe un onere di motivare il mancato utilizzo delle graduatorie ancora valide, risultando piuttosto soggetto a motivazione il contrario caso di utilizzo di una tale graduatoria (e in tal senso ha richiamato Cons. di Stato sez. V, n° 6758 del 30.10.2003).

DIRITTO

Considerato che, come sottolineato da ultimo da Cons. di Stato sez. V, n° 6758 del 30.10.2003, l’utilizzazione di una graduatoria per la copertura di posti resisi successivamente vacanti (dopo la chiusura delle operazioni relative ad un concorso) costituisce un’eccezione rispetto alla regola generale per cui i posti devono essere coperti dai "vincitori" di una procedura concorsuale appositamente bandita;

Considerato che, quindi, il permanere dell’efficacia delle graduatorie concorsuali dopo l’avvenuta copertura dei posti messi a concorso, determina soltanto una facoltà (e non un obbligo) per la P.A. interessata di valersi di esse per la copertura di ulteriori posti divenuti successivamente disponibili, in luogo del bandire nuove procedure concorsuali (cfr. Cons. di Stato sez. V, 6758 del 30.10.2003; Cons. di Stato sez. V, 2885 del 28.5.2001; Cons. di Stato sez. V, 1958 del 18.11.1999; T.A.R. Lazio-Roma 10719 del 26.11.2002; T.A.R. Lazio-Roma 8097 del 26.10.2004);

Considerato che, in particolare per il caso di specie, in tal senso depone anche il dato testuale della normativa di riferimento, e cioè l’art. 18 co. 7° D.P.R. 483/1997 ("Le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un termine di diciotto mesi dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili") e l’art. 20 ult. comma L. 488/1999 ("Fatti salvi i periodi di vigenza maggiori previsti da specifiche disposizioni di legge, la validità delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale, anche con qualifica dirigenziale, presso le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 co. 2°, del Decr. Leg.vo 3 febbraio 1993 29 e successive modificazioni, è elevata da 18 a 24 mesi e comunque permane fino al 31 dicembre 2000. Restano parimenti in vigore fino alla predetta data le graduatorie valide al 31 dicembre 1998."), da interpretarsi alla luce del disposto del precedente art. 1 co. 47° L. 662/1996, come modificato dall’art. 39 co. 12° L. 449/1997 e integrato dallo stesso art. 20 ult. comma L. 488/1999 ("Per la copertura dei posti vacatile graduatorie dei concorsi pubblici per il personale del Servizio Sanitario Nazionale, approvate successivamente al 31 dicembre 1993, possono essere utilizzate fino al 31 dicembre 1998");

Considerato che, di conseguenza, neppure sussiste un obbligo per l’Amministrazione di motivare il mancato utilizzo delle graduatorie ancora valide, risultando piuttosto soggetto a motivazione il contrario caso di utilizzo di una tale graduatoria (cfr. Cons. di Stato sez. V, 6758 del 30.10.2003, che ha precisato che legittimamente l’Amministrazione, nel bandire un nuovo concorso, manifesta la sua volontà di non valersi della diversa facoltà discrezionale di attingere ad una graduatoria ancora efficace per coprire posti divenuti successivamente vacanti);

Considerato che, pertanto, il proposto ricorso risulta infondato e va respinto, con compensazione delle spese di giudizio, sussistendone giusti motivi;

P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA - SALERNO -2^ SEZIONE

definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe proposto da Rio Michele, lo respinge.

Spese compensate.

ORDINA che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 3 febbraio 2005.

Dr. Sabato Guadagno Presidente f.f.

Dr. Michelangelo Maria Liguori Primo Referendario est.

Depositata in segreteria in data 16 febbraio 2005.