N. 1628/04
Reg. Sent.
N. 6704/93 Reg. Ric.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia - Sezione staccata di Catania (sez. int. 3^ )
Composto
dai Sigg.ri Magistrati:
-Dr. Italo VITELLIO Presidente
-Dr. Paola PULIATTI Consigliere rel.
-Dr. Dauno TREBASTONI Referendario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 6704 del 1993 R.G. proposto dal Sig. Garipoli Salvatore, rappresentato e difeso dall’Avv. Antonio Rizzo, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Catania, Via Vincenzo Giuffrida, n. 85;
CONTRO
- Comune di S.Pietro Clarenza, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituito in giudizio;
per il riconoscimento
del diritto del ricorrente a percepire l’indennità di turno relativamente agli anni 1986 e 1987 per la parte non corrisposta, nonché per gli anni 1988, 1989 e 1990.
Visto il ricorso introduttivo del giudizio;
Visti tutti gli atti di causa;
Designato relatore per la camera di consiglio del 21 aprile 2004 il Consigliere Dott.ssa Paola Puliatti;
Uditi gli Avvocati delle parti come da verbale;
Ritenuto
in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Il ricorrente deduce di essere Brigadiere di polizia municipale alle dipendenze del Comune di San Pietro Clarenza, e di non aver percepito l’indennità di turno ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. 268/87, nonostante le deliberazioni adottate dal Comune che hanno riconosciuto detto beneficio in favore del personale appartenente al Corpo dei Vigili Urbani, impegnato su più turni di lavoro.
Il
Comune non si è costituito in giudizio.
DIRITTO
Il ricorso merita accoglimento.
L’art. 28 del D.P.R. 347/1983, prima, e successivamente, l’art. 13 del D.P.R. 268/1987 hanno introdotto in favore del personale impegnato su più turni di lavoro, quale compensazione per il maggiore sacrificio della prestazione derivante dalle modalità orarie di organizzazione del servizio, la c.d. indennità di turnazione.
L’art. 13 del DPR 268/1987 statuisce, poi, una differente misura di maggiorazione della tariffa oraria, a seconda che il turno ricada in fascia diurna notturna, festiva, oppure notturna e festiva insieme.
E’ evidente che l'indennità in questione è una voce retributiva prevista per particolari categorie di dipendenti, che eseguono la prestazione lavorativa mutando, periodicamente e con regolarità, l'orario di servizio, e pertanto con maggiore disagio rispetto ad altre categorie di lavoratori.
Ai fini dell'attribuzione del beneficio dell'indennità di turno, non è sufficiente, però, la mera appartenenza a strutture che comportano un'erogazione continuativa di servizi, occorrendo invece l'effettiva partecipazione ad una turnazione, che presuppone la prestazione di lavoro differenziato nelle presenze sul posto di lavoro, in relazione proprio alla necessità di assicurare determinati servizi per un periodo di tempo eccedente quello corrispondente al normale orario di lavoro.
Pur tuttavia, una volta integrato il requisito dell'effettiva partecipazione ad una turnazione, occorre prendere atto del fatto che l'indennità in argomento è finalizzata a compensare il disagio del dipendente correlato alla mera possibilità che egli sia chiamato ad espletare il servizio in orari diversi da quelli previsti in via ordinaria per i pubblici dipendenti; pertanto, poiché il detto disagio è riferibile in maniera complessiva e generalizzata al mero fatto dell'assoggettamento del servizio al regime della turnazione, l'indennità spetta anche nel caso in cui il turno ricada nella fascia oraria di normale servizio (TAR RC,31.10.2002, n.1524; TAR LE n. 698 del 12/8/99; TAR VE n 336 del 16/3/99; TAR Lecce n 140 del 21 febbraio 1997).
Il ricorrente svolge le funzioni di vigile urbano, le cui modalità di impiego, com'è noto, risentono della peculiarità della funzione ed, in particolare, della continuità e della indispensabilità dei servizi erogati dalla Polizia Municipale.
Il vigile urbano è chiamato istituzionalmente e ordinariamente a svolgere il proprio servizio anche nei giorni domenicali e festivi secondo turni di servizio appositamente stabiliti, sicché lo svolgimento della prestazione di lavoro nei detti giorni non può essere considerata, di regola, un evento straordinario, esulante dall'ordinario assetto dei rapporti obbligatori nascenti direttamente dal rapporto e dal contratto di lavoro.
Le prestazioni lavorative dovute dai vigili urbani si inseriscono, piuttosto, in una programmazione oraria particolare e differenziata rispetto a quella degli altri dipendenti, che presuppone l'impiego - in regime di rotazione - in diverse fasce orarie, nonché, in via ordinaria, anche nei giorni domenicali e festivi infrasettimanali.
In punto di diritto, occorre ancora precisare che per il periodo successivo al 30.6.1988 ( data di cessazione degli effetti economici del DPR 268/87) viene in rilievo il d.p.r. 333/90, che - quanto alle voci del trattamento economico nei precedenti accordi sindacali qualificate come indennità di turno - assorbe le medesime in un fondo di incentivazione del personale denominato «Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi».
Tale fondo, in base alla specifica previsione di cui all'art. 6, è finalizzato, infatti, a remunerare, tra l'altro, particolari articolazioni dell'orario di lavoro, dirette anche ad ampliare l'apertura pomeridiana o le fasce orarie di fruizione dei servizi connesse alle esigenze degli utenti e degli uffici ovvero a compensare l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, oneri, rischi o disagi particolarmente rilevanti.
La disposizione in argomento rinvia però la definizione dei criteri per l'attuazione, le modalità e le periodicità di erogazione dei compensi e delle indennità de quibus alla negoziazione decentrata a livello di singolo ente, stabilendo che, nell'attesa della definizione degli accordi suddetti, continuano ad operare le disposizioni vigenti e le relative modalità di erogazione.
Deve, pertanto, ritenersi che, in assenza di una diversa regolamentazione a livello locale (come deve supporsi anche in considerazione del fatto che fino al 1994 il Comune ha provveduto alla liquidazione dell’indennità e dalla mancata contestazione della ricostruzione normativa operata dai ricorrenti, salvo che per il presupposto della c.d.“fascia oraria”), trovino applicazione nel caso in esame le disposizioni di cui al d.p.r. 286/87 sopra richiamate.
Il Comune di San Pietro Clarenza, in applicazione delle norme in questione, ha deliberato di istituire l’indennità di turno con decorrenza 1.1.1983( delibera di G.M. n. 73 del 25.2.1986).
Con istanza, protocollata dal Comune al n. 201 del 3 marzo 1992, il ricorrente, unitamente ad altri vigili urbani, ha chiesto l’erogazione delle somme dovute sin dall’entrata in vigore del D.P.R. 268/87.
Il ricorrente ha, quindi, prodotto in giudizio prospetti relativi alla turnazione effettuata nel periodo 1986-1990, firmati dal Comandante del Corpo dei Vigili urbani.
In mancanza di contestazione da parte del Comune, non vi è motivo di disattendere la ricostruzione dei fatti operata dal ricorrente, a sostegno della quale viene offerta la documentazione di cui si è detto; ritiene, pertanto, il Collegio che la domanda avanzata vada accolta.
Conclusivamente, il ricorso va accolto, con conseguente condanna del Comune di San Pietro Clarenza a corrispondere in favore del ricorrente le somme dovute a titolo di indennità di turnazione per il periodo 1986-1990, dedotte le somme già corrisposte per il medesimo titolo nel detto periodo.
Le
spese di giudizio possono compensarsi tra le parti per giusti motivi.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia - sezione staccata di Catania (Sez.3°) accoglie il ricorso in epigrafe e, conseguentemente, condanna il Comune di San Pietro Clarenza a corrispondere al ricorrente le somme dovute.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella Camera di consiglio del 21 aprile 2004.
L’estensore
F.to Paola Puliatti
Il Presidente
F.to Italo Vitellio
Depositata in Segreteria il 14-06-2004