REPUBBLICA ITALIANA                               N.  2089  /2005

                          IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                  Reg. Sent.

           IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE                     N.1860/00  Reg.Ric

 PER LA CALABRIA

SEZIONE  STACCATA  DI REGGIO  CALABRIA

composto dai Magistrati:

- GIUSEPPE          CARUSO                   Presidente f. f.

- DANIELE           BURZICHELLI       Primo Referendario 

- GABRIELE         NUNZIATA            Primo  Referendario Estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n.1860/2000 R.G. proposto dal Sig. Panetta Armando, rappresentato e difeso dall’Avv. Giovanni Gerace ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Domenico Iofrida in Reggio Calabria, alla Via Prol. Via Aschenez n.38;

CONTRO

Comune di Locri, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito;

PER  OTTENERE

l’indennità di turnazione ex art.13 DPR n.268/87 oltre interessi e rivalutazione, ovvero un indennizzo ex art.2041 c.c.

Visto il ricorso con i relativi allegati ;

Visti gli atti tutti della causa ;

Designato relatore il Primo referendario Gabriele Nunziata per la pubblica udienza del 23 novembre 2005, ed ivi udito l'Avv. Giovanni Gerace per il ricorrente;

 Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F  A  T  T  O

Premette in fatto l’odierno ricorrente di essere dipendente del Comune di Locri con la qualifica di operatore ecologico e di aver svolto attività lavorativa in struttura turnante che eroga complessivamente almeno 11 ore di servizio e con rotazione ciclica settimanale. Al medesimo compete perciò l’indennità ex art.13 DPR n.268/87 prevista per coloro che operano nella suddetta turnazione.

Benché il ricorso sia stato ritualmente notificato, l’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.

Alla pubblica udienza del 23 novembre 2005 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione come da verbale.

D I R I T T O

1.Con il ricorso in esame il ricorrente adisce questo Tribunale per ottenere il riconoscimento del diritto alla indennità di turnazione ex art.13 DPR n.268/87 oltre interessi e rivalutazione, ovvero un indennizzo ex art.2041 c.c.

2. Il Collegio ritiene di dover preliminarmente ribadire che in materia di prestazioni facoltative ed effettuate in aggiunta al normale orario di lavoro  opera il potere organizzatorio dell’Amministrazione, per cui la pretesa della parte ricorrente sarebbe dunque qualificabile come diritto soggettivo solo in quanto la prestazione sia avvenuta in base ad una deliberazione autorizzativa, valida ed efficace (T.A.R. Basilicata, 6.8.1999, n. 313).

2.1 Questo Organo giudicante ritiene conseguentemente che, fino a quando l’Amministrazione datrice di lavoro non esercita il potere autoritativo di scegliere se ed entro quali limiti ripartire tali remunerazioni, saranno configurabili solo delle posizioni di interesse legittimo, con relativa inammissibilità di azioni di accertamento e di condanna (T.A.R. Basilicata, 29.10.1999, n.553; 24.9.1999, n.390).

3. Nel caso di specie va sottolineato che l’indennità pretesa è destinata a dare sollievo al maggiore disagio che risiede nella prestazione di lavoro basato su  turni (Cons. Stato, V, 24.9.2003, n.5441; TAR Calabria, Reggio Calabria, 31.10.2002). L’art.13 D.P.R. 268/87, sul quale si fonda la censura di violazione di legge, dispone infatti che ai dipendenti che garantiscono l’erogazione di un servizio di almeno 11 ore, articolato in turni, spetta l’indennità di turnazione.

3.1 Si tratta, come riconosciuto più volte dalla giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Puglia, Bari, II, 26.11.2003, n.4300), di un’indennità legata alla intrinseca maggiore penosità del lavoro effettuato in turni, indipendentemente dal periodo della giornata nel quale lo stesso viene prestato, tenuto conto sia del tenore letterale della disposizione che non pone alcuna condizione restrittiva alla erogazione della indennità de qua che non sia quella di appartenenza ad una struttura che comporta la erogazione di un certo servizio (nella specie organizzato in “turni”), sia della ratio della stessa, che garantisce la maggiorazione in connessione alla circostanza, obiettiva, che il lavoro non è normalmente prestato sempre nelle stesso orario e risulta pertanto più gravoso per il dipendente.

In questa prospettiva risulta del tutto ininfluente che parte della prestazione coincida, occasionalmente, con il “normale” orario di lavoro dell’Ente, giacché la prestazione del dipendente “turnista”, quand’anche effettuata in orario “normale”, è comunque più gravosa, in costanza di modalità di prestazione diversificate rispetto alla platea degli altri dipendenti.

4. Non può dimenticarsi al riguardo che, anche a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 30 giugno 1971 n. 146, il Comune è legittimato a prevedere un’articolazione dei turnisti in modo da comprendere anche i giorni festivi e domenicali; del resto l’indennità in questione è finalizzata proprio a compensare il disagio del dipendente di Ente locale correlato alla possibilità che egli sia chiamato ad espletare il servizio in orari diversi da quello previsto in via ordinaria per i pubblici dipendenti. Pertanto, poiché detto disagio è riferibile in maniera complessiva e generalizzata al mero fatto dell’ordinario assoggettamento del servizio al regime della turnazione, l’indennità deve ritenersi spettante anche nel caso in cui il turno vada a ricadere nella fascia oraria che per la generalità dei  dipendenti sarebbe di normale servizio.

4.1 La giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Campania, Napoli, V, 18.11.2004, n.16860) ha ritenuto che l’art.13 in discussione vada interpretato in senso letterale, per cui l’indennità spetta per il solo fatto che l’orario di lavoro sia articolato in turni - per il solo fatto, in altri termini, che il servizio sia prestato “nell’ambito dei turni”. Ne consegue che, ai fini dell'erogazione dell'indennità di turnazione di cui all'art. 13 del d.P.R. n. 268 del 1987, è del tutto ininfluente che parte della prestazione coincida, periodicamente, con il "normale" orario di lavoro dell'ente, giacché la prestazione del dipendente "turnista", quand'anche effettuata in orario "normale", è comunque più gravosa, in costanza, come già detto,  di modalità di prestazione diversificate rispetto agli altri dipendenti pubblici.

4.2 In conclusione, poiché il disagio derivante dalla normale articolazione in turni dell’orario di lavoro è riferibile in maniera complessiva e generalizzata al mero fatto dell'ordinario assoggettamento del servizio al regime della turnazione, l'indennità deve ritenersi spettante anche nel caso in cui il turno vada a ricadere nella fascia oraria che per la generalità dei dipendenti sarebbe di normale servizio (T.A.R. Campania, Napoli, V, 25.3.2005, n.5441).

5. Per tutto quanto sopra esposto il ricorso va dunque accolto con conseguente riconoscimento del diritto all’indennità di turnazione ex art.13 DPR n.268/87 oltre interessi e rivalutazione.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti.  

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria - Sezione Staccata di Reggio Calabria – accoglie il ricorso come in epigrafe proposto e, per l’effetto, riconosce il diritto all’indennità di turnazione ex art.13 DPR n.268/87 oltre interessi e rivalutazione

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

        Così deciso in Reggio Calabria, nella Camera di Consiglio del 23 novembre 2005.

L’ESTENSORE                                       IL PRESIDENTE  F. F. 

F.to Gabriele Nunziata                                 F.to Giuseppe Caruso

  depositata l’1 dicembre 2005

Il Segretario

Antonino sgrò