REPUBBLICA
ITALIANA N. 2089 /2005
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO Reg. Sent.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE N.1860/00
Reg.Ric
PER
SEZIONE STACCATA DI REGGIO CALABRIA
composto dai Magistrati:
- GIUSEPPE CARUSO Presidente f. f.
- DANIELE BURZICHELLI Primo Referendario
- GABRIELE NUNZIATA Primo Referendario Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n.1860/2000 R.G. proposto dal Sig. Panetta Armando, rappresentato e difeso dall’Avv. Giovanni Gerace ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Domenico Iofrida in Reggio Calabria, alla Via Prol. Via Aschenez n.38;
CONTRO
Comune di Locri, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito;
PER
OTTENERE
l’indennità di turnazione ex art.13 DPR n.268/87 oltre interessi e rivalutazione, ovvero un indennizzo ex art.2041 c.c.
Visto il ricorso con i relativi allegati ;
Visti gli atti tutti della causa ;
Designato relatore il Primo referendario Gabriele Nunziata per la pubblica udienza del 23 novembre 2005, ed ivi udito l'Avv. Giovanni Gerace per il ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
F A
T T O
Premette in fatto l’odierno ricorrente di essere dipendente del Comune di Locri con la qualifica di operatore ecologico e di aver svolto attività lavorativa in struttura turnante che eroga complessivamente almeno 11 ore di servizio e con rotazione ciclica settimanale. Al medesimo compete perciò l’indennità ex art.13 DPR n.268/87 prevista per coloro che operano nella suddetta turnazione.
Benché il ricorso sia stato ritualmente notificato, l’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
Alla pubblica udienza del 23 novembre 2005 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione come da verbale.
D I R I T T O
1.Con il ricorso in esame il ricorrente adisce questo Tribunale per ottenere il riconoscimento del diritto alla indennità di turnazione ex art.13 DPR n.268/87 oltre interessi e rivalutazione, ovvero un indennizzo ex art.2041 c.c.
2. Il Collegio ritiene di dover preliminarmente ribadire che in materia di prestazioni facoltative ed effettuate in aggiunta al normale orario di lavoro opera il potere organizzatorio dell’Amministrazione, per cui la pretesa della parte ricorrente sarebbe dunque qualificabile come diritto soggettivo solo in quanto la prestazione sia avvenuta in base ad una deliberazione autorizzativa, valida ed efficace (T.A.R. Basilicata, 6.8.1999, n. 313).
2.1 Questo Organo giudicante ritiene conseguentemente che, fino a quando l’Amministrazione datrice di lavoro non esercita il potere autoritativo di scegliere se ed entro quali limiti ripartire tali remunerazioni, saranno configurabili solo delle posizioni di interesse legittimo, con relativa inammissibilità di azioni di accertamento e di condanna (T.A.R. Basilicata, 29.10.1999, n.553; 24.9.1999, n.390).
3. Nel caso di specie va sottolineato che l’indennità pretesa è
destinata a dare sollievo al maggiore disagio che risiede nella prestazione di
lavoro basato su turni (Cons. Stato, V,
24.9.2003, n.5441; TAR Calabria, Reggio
Calabria, 31.10.2002). L’art.13
D.P.R. 268/87, sul quale si fonda la censura di violazione di legge, dispone
infatti che ai dipendenti che garantiscono l’erogazione di un servizio di
almeno 11 ore, articolato in turni, spetta l’indennità di turnazione.
3.1 Si tratta, come
riconosciuto più volte dalla giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Puglia,
Bari, II, 26.11.2003, n.4300), di un’indennità legata alla intrinseca maggiore
penosità del lavoro effettuato in turni, indipendentemente dal periodo della
giornata nel quale lo stesso viene prestato, tenuto conto sia del tenore
letterale della disposizione che non pone alcuna condizione restrittiva alla
erogazione della indennità de qua che
non sia quella di appartenenza ad una struttura che comporta la erogazione di
un certo servizio (nella specie organizzato in “turni”), sia della ratio della stessa, che garantisce la
maggiorazione in connessione alla circostanza, obiettiva, che il lavoro non è
normalmente prestato sempre nelle stesso orario e risulta pertanto più gravoso
per il dipendente.
In questa prospettiva risulta del tutto
ininfluente che parte della prestazione coincida, occasionalmente, con il
“normale” orario di lavoro dell’Ente, giacché la prestazione del dipendente
“turnista”, quand’anche effettuata in orario “normale”, è comunque più gravosa,
in costanza di modalità di prestazione diversificate rispetto alla platea degli
altri dipendenti.
4. Non può dimenticarsi al riguardo
che, anche a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 30 giugno 1971
n. 146, il Comune è legittimato a prevedere un’articolazione dei turnisti in
modo da comprendere anche i giorni festivi e domenicali; del resto l’indennità
in questione è finalizzata proprio a compensare il disagio del dipendente di
Ente locale correlato alla possibilità che egli sia chiamato ad espletare il
servizio in orari diversi da quello previsto in via ordinaria per i pubblici
dipendenti. Pertanto, poiché detto disagio è riferibile in maniera complessiva
e generalizzata al mero fatto dell’ordinario assoggettamento del servizio al
regime della turnazione, l’indennità deve ritenersi spettante anche nel caso in
cui il turno vada a ricadere nella fascia oraria che per la generalità dei dipendenti sarebbe di normale servizio.
4.1 La giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Campania, Napoli, V,
18.11.2004, n.16860) ha ritenuto che l’art.13 in discussione vada interpretato
in senso letterale, per cui l’indennità spetta per il solo fatto che l’orario
di lavoro sia articolato in turni - per il solo fatto, in altri termini, che il
servizio sia prestato “nell’ambito dei turni”. Ne consegue che, ai
fini dell'erogazione dell'indennità di turnazione di cui all'art. 13 del d.P.R.
n. 268 del 1987, è del tutto ininfluente che parte della prestazione coincida,
periodicamente, con il "normale" orario di lavoro dell'ente, giacché
la prestazione del dipendente "turnista", quand'anche effettuata in
orario "normale", è comunque più gravosa, in costanza, come già
detto, di modalità di prestazione
diversificate rispetto agli altri dipendenti pubblici.
5. Per tutto quanto sopra esposto il ricorso va dunque accolto con conseguente riconoscimento del diritto all’indennità di turnazione ex art.13 DPR n.268/87 oltre interessi e rivalutazione.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria - Sezione Staccata di Reggio Calabria – accoglie il ricorso come in epigrafe proposto e, per l’effetto, riconosce il diritto all’indennità di turnazione ex art.13 DPR n.268/87 oltre interessi e rivalutazione
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria, nella
Camera di Consiglio del 23 novembre 2005.
L’ESTENSORE IL
PRESIDENTE F. F.
F.to Gabriele Nunziata F.to Giuseppe
Caruso
depositata l’1 dicembre 2005
Il Segretario
Antonino sgrò