Tribunale Civile di Forlì - Giudice del lavoro
Sentenza 28 gennaio 2005
28/2005
Oggetto.
Mobbing - Risarcimento danno non patrimoniale
Nella sentenza.
Il
richiamo al risarcimento del danno non patrimoniale in un contesto
di discriminazione lavorativa appare quanto mai attuale alla luce del mutato
orientamento giurisprudenziale in tema di lettura dell'art. 2059 c.c. con
particolare riferimento al diritto del lavoro.
La
parte ricorrente ha in un primo momento parlato di demansionamento
particolarmente affllittivo e causa di danni di varia
natura. Solo all'esito dell'istruttoria ha qualificato la fattispecie
verificatasi come mobbing introducendo un concetto
che da alcuni anni è stato utilizzato, molto spesso senza particolare
cognizione di causa, nelle aule di giustizia nei processi di lavoro.
Per
definire il mobbing in mancanza di dati normativi, se
si esclude il precedente richiamo al tema delle molestie, possiamo riprendere
la definizione offerta dallo psicologo del lavoro che nel 1996 introdusse
questo concetto nel nostro paese: "Il mobbing è
una situazione lavorativa di conflittualità
sistematica, persistente ed in costante progresso in cui una o più persone
vengono fatte oggetto di azioni ad alto contenuto persecutorio da parte di uno
o più aggressori in posizione superiore, inferiore o di parità, con lo scopo di
causare alla vittima danni di vario tipo e gravità. Il mobbizzato
si trova nell'impossibilità di reagire adeguatamente a tali attacchi e a lungo andare accusa disturbi psicosomatici, relazionali e
dell'umore che possono portare anche a invalidità psicofisiche permanenti di vario genere e percentualizzazione"
(H. Ege, La valutazione
peritale del danno da mobbing, Milano, 2002, 39).
La
giurisprudenza che si è formata sul tema del mobbing,
con alcune rare eccezioni, sostanzialmente ha accolto questa definizione
evidenziando i dati fondamentali di questa fattispecie complessa: l'ambiente
lavorativo nel quale deve svolgersi, la reiterazione di condotte indesiderate
per la vittima in un lasso di tempo di qualche
rilevanza (almeno sei mesi secondo le indicazioni della psicologia del lavoro),
la volontà di procurare molestia, costante progresso della situazione nella sua
gravità per il mobbizzato.
Le
condotte che costituiscono il dato materiale nel quale si realizza il mobbing possono essere le più varie ma
è fondamentale che siano plurime in quanto un solo comportamento, ad esempio il
più diffuso quale il demansionamento, non provocherà mobbing anche perché tale figura complessa non risulterà
necessaria per essere utilizzata dal soggetto che ha subito dei danni essendo
sufficiente il riferimento al demansionamento, già
adeguatamente studiato dalla giurisprudenza del lavoro.
Questo
giudice ritiene di aderire per quanto riguarda il profilo della prova al recente
orientamento della Corte di Cassazione: "i
provvedimenti del datore di lavoro che illegittimamente ledono tale diritto
vengono immancabilmente a ledere l'immagine professionale, la dignità personale
e la vita di relazione del lavoratore" (Corte di Cass.,
n.10157/2004, edita). Tale linea, indipendentemente
dalla qualificazione di danno-evento o danno-conseguenza dei fatti in esame
(distinzione sostanzialmente senza valore pratico e più accademica che altro),
porta a concludere che nelle situazioni di lesione dei
diritti fondamentali del lavoratore si viene immancabilmente a provocare un
danno allo stesso. Ci potrà essere un danno alla salute, come nel caso concreto
in esame, ed allora interverrà anche la categoria del danno biologico; potrà
esserci un danno patrimoniale, con il conseguente risarcimento; nelle ipotesi
riconducibili a reato potrà intervenire anche la categoria del danno morale
soggettivo ex art. 185 c.p.;
tutte queste categorie sono, per altro, soltanto eventuali ma sempre ed
immancabilmente la lesione dei diritti fondamentali del lavoratore produrranno
un danno di altra categoria che definire esistenziale appare assolutamente
opportuno in considerazione degli approfondimenti dottrinari e
giurisprudenziali che tale concetto ha avuto e che lo rendono riferibile a
questa situazione. L'attuale sistemazione del danno non patrimoniale alla luce
delle recenti sentenze della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale
tese a rivitalizzare l'art. 2059 c.c. non appare,
infatti, ostativa al concetto di danno esistenziale tanto più nel settore del
diritto del lavoro nel quale una serie di diritti fondamentali crea un
substrato di riferimenti normativi sicuramente in grado di reggere la lettura
dell'art. 2059 c.c., quando
richiede la determinazione legislativa delle ipotesi riconducibili al danno non
patrimoniale. Come bene è stato osservato il diritto del lavoro ha una forte
valenza esistenziale o, per dirla in altri termini, costituisce uno dei
riferimenti naturali per il danno esistenziale.
Iniziamo
col dire che trattandosi di danno non patrimoniale non
siamo in ambito risarcitoria ma in quello
dell'indennizzo, trattandosi di lesioni di beni non suscettibili di valutazione
patrimoniale quali i beni materiali. Questa prima considerazione deve portare ad
escludere ogni profilo di personalizzazione nella liquidazione del danno perché
valori quali la dignità lavorativa non possono
dipendere da riferimenti personali ma, in un contesto di valutazione indennitaria, riguardare solo situazioni astratte.
Conseguentemente
questo giudice, ritenendo fondate le valutazioni critiche espresse al riguardo
da chi considera improprio personalizzare la liquidazione di un danno non parimoniale, modificando il proprio precedente orientamento
ritiene di non poter utilizzare il parametro reddituali
del soggetto per la liquidazione del danno da mobbing.
Per
altro la valutazione del caso concreto rimarrà elemento fondamentale per la
liquidazione in quanto, in considerazione della maggiore o minore gravità del caso, al giudice sarà consentito argomentare il
percorso logico che porta alla valutazione dell'indennizzo.
Sentenza.
Giudice: Dott. Carlo Sorgi
Motivi della decisione
Con ricorso presentato alla sezione del
Lavoro del Tribunale di Forlì Tizia dichiarava di essere
dipendente dell'Amministrazione scolastica dal 16/10/76 con qualifica di
assistente amministrativa e di aver prestato servizio dal 1/9/2000 presso la
Direzione Didattica del VI Circolo di Forlì. Riferiva la ricorrente di essere
stata sottoposta ad una serie di comportamenti ostili in tale ultima sede di
lavoro, analiticamente indicati nel ricorso, che le avevano
provocato una patologia depressiva causata, appunto, dalla conflittualità
nell'ambiente di lavoro e che aveva determinato un lungo periodo di malattia e
la dichiarazione di inidoneità al servizio. Si chiedeva con il presente ricorso
che venisse accertata l'illegittimità del
comportamento dell'Amministrazione nei suoi confronti con conseguente
risarcimento danni per danni alla professionalità ed alla salute della
ricorrente ed il diritto ad un pensionamento anticipato determinato dalle
ragioni lavorative esposte in ricorso.
Per la Direzione Didattica del VI Circolo si costituiva l'Avvocatura dello Stato. Secondo la
linea di difesa dell'Avvocatura nessun torto era stato compiuto nei confronti
della Tizia che era sempre stata trattata dall'Amministrazione, prima come nel
VI Circolo, alla pari degli altri dipendenti. Si chiedeva, pertanto, il rigetto
del ricorso.
Nel corso del giudizio si procedeva
ad escutere i numerosi testi richiesti dalle parti. Nel corso della fase
istruttoria si dava corso anche ad una consulenza medica
per accertare l'eventuale presenza di patologie nella ricorrente e, in caso
affermativo, la riferibilità delle stesse
all'attività lavorativa.
Veniva presentato, nell'ultima
fase del giudizio, un ricorso ex art. 700 c.p.c.
contro provvedimento Centro Servizi Amministrativi di Forlì-Cesena
nel quale si invitava il dirigente scolastico della direzione didattica del VI
circolo a risolvere il rapporto al termine del periodo di comporto. Veniva richiesta la revoca del provvedimento richiamato.
Nelle more tra il ricorso ex art. 700 c.p.c. e la discussione dello stesso perveniva la
comunicazione del dirigente scolastico in data 24/11/2004, successivamente
integrato da provvedimento 1/12/2004, che decretava la conclusione del rapporto
di lavoro per superamento del periodo di comporto, questo durante un giudizio
che - come confermato dalla consulenza medica in corso - doveva verificare se
la patologia derivasse da ragioni lavorative. Questa circostanza rendeva,
conseguentemente, non più utile il provvedimento di urgenza
richiesto proprio per inibire quanto compiuto dall'amministrazione e,
conseguentemente, il giudice rinviava anche per tale profilo alla conclusione
nel merito.
All'esito della discussione la causa
appariva matura per la decisione.
Motivi della decisione
Ritiene questo giudice che il ricorso possa essere accolto nei molteplici aspetti per i quali è
stato presentato, con eccezione della domanda rivolta ad ottenere il
pensionamento anticipato poiché le condizioni fisiche della ricorrente, per
quanto gravi, non risultano stabilizzate.
L'ampia fase istruttoria ha
consentito di ricostruire adeguatamente il " burrascoso" periodo di
permanenza presso il VI circolo della Tizia dal settembre 2000.
Esaminando le questioni che si sono
presentate e seguendo un criterio esclusivamente cronologico il primo problema
che la ricorrente ha avuto nel nuovo posto di lavoro è stato quello di dover
operare con un supporto informatico obsoleto, un computer che non riusciva a
far girare il programma che le era stato installato (teste L.).
Richiesto un nuovo computer lo stesso non veniva
concesso alla Tizia, che doveva accontentarsi di uno schermo per il video, sul
presupposto che non vi erano a disposizione altri macchinari più validi. Però,
in seguito, alla assistente I., collega della
ricorrente nella medesima scuola, veniva concesso in uso un computer più
recente, prelevato dal laboratorio.
Da quanto è dato comprendere sicuramente la
situazione delle strutture informatiche del VI circolo
appare desolante, tanto da poter sostituire una delle famose " I"
richiamate dalla riforma scolastica, quella dell'informatica, con la " A
" di assenza, ma rimane la circostanza che alla Tizia è stato negato
quello che, successivamente, alla collega I. è stato
concesso. Dire che non sia un buon inizio nei rapporti
con il nuovo istituto scolastico è un eufemismo.
Il secondo episodio è quello relativo al protocollo e che trae origine da uno scontro tra
la direttrice dei servizi amministrativi Sempronia e
la ricorrente. La Sempronia si era rifiutata di
concedere un prolungamento dell'orario alla Tizia per ragioni di servizio in
quanto illegale, poiché superiore al limite delle ore quotidiane consentite, ed
all'osservazione della ricorrente che altre colleghe, compresa la Sempronia stessa, avevano superato in altre circostanze
tale limite era nata una animata discussione.
All'esito di tale dissidio poiché la questione riguardava anche l'inserimento
nel protocollo delle questioni relative alle ferie ed
le malattie il servizio di protocollo, prima tenuto dalla collega P. - con la
quale la ricorrente aveva avuto una discussione poi rientrata con le scuse
della stessa - era passato alla Tizia.
Il passaggio del protocollo, la cui gestione
precedente poteva comportare una certa elasticità per ferie e malattie, e le
osservazioni sui rientri avevano reso il clima difficile per la Tizia, la
stessa se ne rese conto nella missiva 27/3/2001 indirizzata alla direttrice
didattica che le chiese spiegazioni in merito al dissidio con la Sempronia, ed il dato viene
confermato in udienza dalla collega M., che ha parlato al giudice di clima
pesante nella segreteria.
Successivamente la Sempronia
aveva subito delle pressioni dalle segretarie Z., S. e
P., per togliere il servizio di protocollo alla Tizia. Questa circostanza,
riferita personalmente alla stessa dalla Sempronia,
era smentita dalle colleghe della ricorrente, e presunte autrici delle
pressioni, davanti al giudice ma trovava conferme sia nelle dichiarazioni del
teste Carloni, insegnante, che ha riferito di aver
saputo, in tempi non sospetti, tale circostanza sempre dalla Sempronia e, inoltre, dalla direttrice didattica Caia, che ha parlato di ipotetici
errori che le colleghe lamentavano fatti dalla Tizia. Conseguentemente anche
questa circostanza appare, seppure controversa nelle testimonianze, confermare
una situazione problematica della ricorrente rispetto alle altre addette alla
segreteria che chiaramente formavano un fronte unico e unito (la direttrice Ciao così descrive la situazione :" S. e
Z. erano un po' la memoria storica del VI circolo, loro sono maestre, la P. è
un po' più recente come acquisto ed è entrata subito in sintonia con S. e
Z." ritenendo evidentemente la Tizia la voce
stonata).
Il terzo episodio è quello delle Funzioni
Aggiuntive, un incentivo economico riconosciuto a determinate condizioni. Per
il 2001 era arrivata una circolare che prevedeva un termine per la
presentazione delle domande per ottenere il beneficio e P., S. e Z. avevano presentato tempestivamente la domanda. Solo la
Tizia non aveva presentato la domanda tra i legittimati e quando l'insegnante
Di Carlo, quale rappresentante sindacale, chiese il motivo la ricorrente le disse di non essere stata informata. La circostanza è
particolarmente grave perché era la Tizia che aveva il
servizio circolari, che conseguentemente in quel caso non deve aver
seguito l'iter ordinario. Si consideri, inoltre che è previsto che la circolare
debba essere portata a conoscenza di tutti gli interessati, ed anche tale
circostanza non era avvenuta. Non è credibile la
versione offerta dalle colleghe Z., S. nella loro
testimonianza al giudice (testualmente la Z. :"
non ho ricordi precisi al 100% della presenza della Tizia quando la Sempronia mi fece firmare il modulo delle FA, però per me
lei c'era"; testualmente la S. :" era la Sempronia
che ci diceva di fare le domande per le FA ed io le ho sempre fatte. Sono
sicuro che è stato detto della domanda, comunque la
Tizia deve aver protocollato la circolare e poi le nostre domande di FA" e
sul punto si osserva che le domande non contenevano certamente i termini di
presentazione per le stesse) della conoscenza della circolare da parte della
Tizia perché la stessa avrebbe avuto solo interesse a presentare la domanda per
le FA e pensare ad una preordinata macchinazione già nella prima metà del 2001
per precostituirsi prove a favore in un futuro giudizio non appare credibile.
In seguito il premio venne
diviso in quattro invece che in tre, essendo stata ricompresa
anche la Tizia come del resto suo diritto, e la direttrice in un colloquio con
la ricorrente, alla presenza della Sempronia che ha
confermato la circostanza, fece molto pesare la disponibilità delle colleghe a
dividere anche con lei l'incentivo facendo passare come una graziosa
concessione quello che era, come detto, un diritto, ed infatti la Tizia fin da
quella sede faceva notare questo dato, con atteggiamento che sicuramente la
direttrice Caia non deve aver apprezzato
particolarmente.
Per avere conferma di quest'ultima
riflessione basti pensare che l'anno successivo la stessa direttrice didattica,
utilizzando parametri particolarmente originali, quali "la sintonia
all'interno di una prassi consolidata", e la " accertata
compatibilità (verifica incompatibilità)", e sostituendoli a quelli
contrattuali che prevedevano l'anzianità di servizio concedeva le FA alla S. ed
alla Z. escludendo la ricorrente che aveva una maggiore anzianità. I verbali relativi alla riunione del 27/11/2001 si trovano nel
documento in data 11/1/2002 riassuntivo della situazione come realizzatasi. Concludendo su questo aspetto si osserva che le Funzioni
Aggiuntive non apparivano compatibili con la Tizia, almeno del VI circolo.
Dopo la riunione nella quale venivano modificati i parametri di riferimento per concedere
le FA la Tizia già turbata, avendo appreso che le colleghe volevano toglierle
il compito del protocollo, ebbe problemi di salute.
Veniamo ad un altro aspetto evidenziato nel
ricorso. La ricorrente chiese alla direttrice Caia di
potersi recare a visita fiscale ambulatoriale per poter seguire un ragazzo con
dei problemi del quale si interessava per ragioni
umanitarie, anche come valvola di conforto per le amarezze subite sul lavoro,
ma tale concessione venne rifiutata sul presupposto che non era mai stata
concessa a nessuno. Sia documentalmente che testimonialmente (testi Ma., Da., Za.) è stato provato che, al contrario, le visite fiscali
ambulatoriali erano ammesse anche su richiesta orale e tale prassi era stata
smentita, in sostanza, solo per la Tizia, a quello che consta.
Al rientro da un periodo di malattia la
ricorrente aveva trovato la memoria a protocollo in data 3/1/2002 a firma della
direttrice Caia dove si parla di esplosione
della malattia e di volontà di poter uscire a proprio piacimento, indicando
anche la tipologia della patologia in spregio ad elementari principi di
riservatezza. Anche questa condotta presenta tutti gli
estremi della discriminazione nei confronti della Tizia.
La Tizia lamentava anche un subito demansionamento conseguente al clima sfavorevole che si era
creato e la giustificazione fornita per l'esclusione da alcune mansioni (quali
il programma ministeriale SISSI per la gestione delle biblioteche e le schede
di valutazione) ha fatto riferimento alle assenze per malattia della Tizia
(vedi teste P.).
In conclusione dell'esame dei numerosi
episodi che sono stati accertati in fase istruttoria
emerge una sensazione diffusa di ostilità nei confronti della Tizia da parte di
tutto l'ambiente. Molto significativa al riguardo la
testimonianza della Sempronia, direttrice
amministrativa, :" Io rilevai atteggiamenti discriminatori da parte delle
colleghe Z. e S. , meno di P.. Non conosco i motivi, presumo che l'arrivo della
Tizia possa avere in qualche modo rotto un equilibrio". Ma l'ostilità non
appare riferibile esclusivamente alle colleghe se è vero che, almeno per il
cambio di computer, le FA e per le visite fiscali domiciliari l'atteggiamento
della direttrice scolastica Caia non è stato privo di
rilievi e sulle modalità di approccio con la
ricorrente si rinvia alla lettura delle sue missive 23/3/2001 e 3/1/2002,
scritture che definire algide appare riduttivo.
Relativamente alla posizione Sempronia, che è quella che riferisce alla Tizia
dell'ostilità delle colleghe (sempre dalla sua testimonianza :" in effetti
io dissi alla Tizia in un momento di esasperazione per il clima generale che
Z., S. e P. volevano che le togliessi il protocollo.
Capivo che questa informazione poteva generare
conflitti ma mi venne fuori lo stesso") e che invia una missiva alla
direttrice didattica dopo il dissidio con la Tizia sul superamento del limite
orario chiedendo una provvedimento disciplinare nei confronti della sottoposta
che si era limitata a chiedere un trattamento pari alle altre (questa
circostanza emerge dalla memoria di costituzione dell'amministrazione perché la
ricorrente non ne era a conoscenza in quanto nella sua missiva 23/3/2001 la
Direttrice Caia non ne parla) definire il suo
rapporto positivo con la Tizia appare quantomeno arduo.
Per completare il quadro informativo occorre
considerare che la Tizia aveva avuto in precedenza un
analogo episodio di stress ambientale in ambito lavorativo (lo descrive nella
sua relazione il consulente nominato dal giudice ) e questo elemento la rendeva
particolarmente vulnerabile a situazioni analoghe. Questo non vuol dire
assolutamente che la serie di discriminazioni e di attacchi
personali subiti presso il VI circolo siano stati "bagatellari
" o di scarso momento ma che la reazione agli attacchi da parte della
ricorrente è stata particolarmente intensa a causa della maggiore sensibilità
sviluppata per avere già in precedenza subito problematiche analoghe
nell'ambiente di lavoro.
Una volta ricomposto il quadro dei fatti
ricostruiti nella fase istruttoria si deve passare a verificare se dagli stessi
emergano elementi riconducibili alle impostazioni del ricorso.
In questo senso un richiamo alla normativa
vigente può essere di estrema utilità, se considerato
con riferimento ad un recente intervento del legislatore per adeguare la
normativa nazionale alle direttive in sede europea.
Il D.Lgs.216/2003,
attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, fornisce all'art.
2, comma 3, la prima definizione normativa di comportamento molesto in ambito
lavorativo :" sono altresì considerate come discriminazioni, ai sensi del
comma 1, anche le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in
essere per uno dei motivi di cui all'art. 1 , aventi lo scopo o l'effetto di
violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile,
degradante, umiliante od offensivo".
Nel nostro caso non ci troviamo- o comunque non se fa alcun riferimento in sede processuale -
in una situazione di discriminazione determinata da religione, convinzioni
personali, handicap, età o orientamento sessuale (la casistica del richiamato
art. 1) ma quello che preme è il riferimento alla condotta molesta per la
definizione che, per la prima volta, viene offerta dal legislatore: un
comportamento indesiderato (sicuramente la Tizia non voleva subire tutto quanto
descritto in precedenza) avente lo scopo o l'effetto (almeno quest'ultimo elemento si rinviene nel nostro caso) di
violare la dignità di una persona e di creare un clima di intimidazione,
ostilità (tanto avvertita dalla ricorrente), degrado, umiliazione e offesa per
la vittima, tutti stati d'animo che la Tizia deve aver vissuto nel periodo di
attività presso il VI circolo.
Molto importante il testo normativo
richiamato anche perché all'art. 4, comma 4, detta una regola di valutazione
della prova originale data la peculiarità della
materia :" il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza di un comportamento
discriminatorio a proprio danno, può dedurre in giudizio, anche sulla base di
dati statistici, elementi di fatti, in termini gravi precisi e concordanti che
il giudice valuterà ai sensi dell'art. 2729, primo comma, c.c."
. Da rilevare che nel caso in esame tutti i comportamenti descritti con dovizia
di particolari nella fase ricostruttiva portano a
ritenere sussistente un insieme di elementi gravi,
precisi e concordanti tali da assurgere efficacemente a quadro probatorio
adeguato per il giudizio. Contestualmente nessun elemento è stato offerto per
una lettura alternativa da parte dell'amministrazione convenuta che si è
limitata nelle proprie difese a negare rilevanza agli accadimenti descritti e
provati.
Ultima considerazione con riferimento al D.Lgs. 216/2003 è quella che si ricava dal comma 5
dell'art. 4 che recita :" con il provvedimento
che accoglie il ricorso il giudice, oltre a provvedere, se richiesto, il
risarcimento del danno anche non patrimoniale, ordina la cessazione del
comportamento". Il richiamo al risarcimento del danno non patrimoniale
in un contesto di discriminazione lavorativa appare
quanto mai attuale alla luce del mutato orientamento giurisprudenziale in tema
di lettura dell'art. 2059 c.c. con particolare riferimento al diritto del
lavoro. Questo argomento sarà, per altro, approfondito
quando si affronterà il tema del risarcimento.
La parte ricorrente ha in
un primo momento parlato di demansionamento
particolarmente affllittivo e causa di danni di varia
natura. Solo all'esito dell'istruttoria ha qualificato la fattispecie
verificatasi come mobbing introducendo un concetto
che da alcuni anni è stato utilizzato, molto spesso senza particolare
cognizione di causa, nelle aule di giustizia nei processi di lavoro.
Per definire il mobbing
in mancanza di dati normativi, se si esclude il precedente richiamo al tema
delle molestie, possiamo riprendere la definizione offerta dallo psicologo del
lavoro che nel 1996 introdusse questo concetto nel nostro paese: "Il mobbing è una situazione lavorativa di conflittualità
sistematica, persistente ed in costante progresso in cui una o più persone
vengono fatte oggetto di azioni ad alto contenuto persecutorio da parte di uno
o più aggressori in posizione superiore, inferiore o di parità, con lo scopo di
causare alla vittima danni di vario tipo e gravità. Il mobbizzato
si trova nell'impossibilità di reagire adeguatamente a tali attacchi e a lungo andare accusa disturbi psicosomatici, relazionali e
dell'umore che possono portare anche a invalidità psicofisiche permanenti di
vario genere e percentualizzazione" (H. Ege, La valutazione peritale
del danno da mobbing, Milano, 2002, 39).
La giurisprudenza che si è
formata sul tema del mobbing, con alcune rare
eccezioni, sostanzialmente ha accolto questa definizione evidenziando i dati
fondamentali di questa fattispecie complessa: l'ambiente lavorativo nel quale
deve svolgersi, la reiterazione di condotte indesiderate per la vittima in un lasso di tempo di qualche rilevanza (almeno sei mesi secondo
le indicazioni della psicologia del lavoro), la volontà di procurare molestia,
costante progresso della situazione nella sua gravità per il mobbizzato.
Le condotte che
costituiscono il dato materiale nel quale si realizza il mobbing
possono essere le più varie ma è fondamentale che
siano plurime in quanto un solo comportamento, ad esempio il più diffuso quale
il demansionamento, non provocherà mobbing anche perché tale figura complessa non risulterà
necessaria per essere utilizzata dal soggetto che ha subito dei danni essendo
sufficiente il riferimento al demansionamento, già
adeguatamente studiato dalla giurisprudenza del lavoro.
Alcuni giudici si sono chiesti se la figura
del mobbing sia veramente
necessaria in un sistema come il nostro che già prevede adeguate tutele per i
soggetti vittima di molestie varie in ambiente lavorativo " Reputa,
tuttavia, il Tribunale che, al di là della questione delle
"etichette" e in assenza di una disciplina normativa che ricolleghi
ad un fenomeno chiamato "mobbing" certe,
determinate, conseguenze giuridiche, non metta conto soffermarsi ulteriormente
sulla questione definitoria, né abbia importanza
appurare quale considerazione meriti il caso in esame nell'ambito della
psicologia del lavoro…Ciò che rileva, invece, è analizzare se le condotte
vessatorie lamentate in ricorso - che, anche per comodità lessicale, ben
possiamo definire mobbing - e i pregiudizi che si
allega esserne derivati abbiano fondamento e se possano condurre
all'accoglimento della domanda di risarcimento danni avanzata" (Trib. Pinerolo, 6/2/2003, edita).
Ferma restando la necessità di una
definizione normativa, anche soltanto per chiarire definitivamente la materia,
ritiene questo giudice che il concetto di mobbing non
si esaurisca in una comodità lessicale ma contenga un
valore aggiunto perché consente di arrivare a qualificare come tale ed a
sanzionare anche quel complesso di situazioni che, valutate singolarmente,
potevano anche non contenere elementi di illiceità ma che, considerate
unitariamente ed in un contesto appunto "mobbizzante",
assumono un particolare valore molesto ed una finalità persecutoria che non
sarebbe stato possibile apprezzare senza il quadro d'insieme che il mobbing consente di valutare.
Vediamo il caso concreto per verificare questa impostazione. Tutte le condotte delle quali è stata vittima la Tizia sono, se valutate singolarmente,
non tali da poter essere considerate degli illeciti e, inoltre , senza
possibilità di sanzione: se non ti ho dato un computer nuovo ma poi l'ho dato
ad una tua collega sicuramente avrò manifestato una preferenza ma questo non
determinerà una illiceità specifica anche perché di per sé questa preferenza,
non contestualizzata, appare non particolarmente
significativa. Se non ti ho consentito di effettuare
la visita fiscale ambulatorialmente ma l'ho
consentito a tutti gli altri anche in questo caso il mio comportamento non sarà
stato corretto ma non ci sono sanzioni particolari perché, in mancanza di una
peculiare finalità come quella richiamata dal D.Lgs. 216/2003 (discriminazione per religione, convinzioni
personali, handicap, età, orientamento sessuale), neppure la nuova normativa in
tema di discriminazioni potrà costituire una tutela adeguata. Lo stesso
discorso potrebbe farsi per le Funzioni Aggiuntive considerate in precedenza.
Ma anche il demansionamento subito dalla ricorrente,
sostanziato nell'esclusione dal compito della tenuta del protocollo e del
programma SISSI e delle schede di valutazione, può essere letto, se preso
autonomamente, come un far fronte ad una effettiva
esigenza dell'ufficio non costituendo, in tale modo, un illecito.
Ma se a tutto questo materiale diamo una lettura unitaria e valutiamo i fatti contestualizzandoli nel loro evolversi e aumentare, anche
come conseguenze negative per la vittima di tutto questo, allora il concetto
di mobbing diventa indispensabile e senza non
riusciremmo a trovare la parola per dirlo, avendo il termine mobbing dimostrato di possedere una formidabile capacità
evocativa relativamente ad una esigenza diffusa di attenzione e di
riconoscimento di situazioni di disagio, malessere, sofferenza, variamente
creatasi all'interno degli ambienti di lavoro ( così, recentemente in un
suo scritto, R. dal Punta con una sensibile osservazione sull'argomento ).
Quindi riassumendo sul punto abbiamo
un rapporto tra una dipendente da una parte e superiori ( la direttrice
didattica e la direttrice amministrativa ) e pari grado ( le colleghe Z., S. e P. ) nel quale la prima è soggetta a tutte le condotte
descritte in un arco di tempo di circa 16 mesi ( dal settembre 2000 al dicembre
2001 quando la ricorrente entra in malattia e sostanzialmente non ne esce più )
che aggravano la sua già negativa condizione fisica e psicologica. Da sottolineare la circostanza che la Tizia subisce tutti i
trattamenti discriminatori in un ambiente di lavoro per lei nuovo sia da parte
di pari gradi ( c.d. mobbing orizzontale ) che di
superiori ( c.d. mobbing verticale o bossing ) con comportamenti assolutamente generalizzati che
amplificano i sentimenti di emarginazione provati dalla ricorrente e le
umiliazioni subite in mancanza non solo delle tutele ma anche di qualsiasi
reale atteggiamento solidaristico nei suoi confronti.
Della fattispecie astratta e complessa del mobbing la presente situazione della Tizia contiene quali
elementi caratteristici e peculiari la durata, circa sedici mesi, la
reiterazione delle condotte sempre diversificate e
tese a creare una situazione di disagio della Tizia nel proprio ambiente di
lavoro sempre più pesante fino all'insorgenza della patologia strettamente
connessa all'ostilità subita nell'ambiente lavorativo. Lo scopo che le autrici
della strategia mobbizzante si proponevano era quello
di far sentire la Tizia un corpo estraneo all'interno del VI circolo,
dove in precedenza valevano criteri comportamentali evidentemente più elastici
rispetto quelli propugnati dalla ricorrente, e tale finalità latamente politica appare in perfetta sintonia con la
dimensione del mobbing sotto il profilo del risvolto
psicologico dello stesso.
Le fasi dell'evoluzione della situazione di mobbing, descritte dalla
psicologia del lavoro per riconoscere il fenomeno, appaiono tutte presenti nel
caso in esame a conferma della riconducibilità
dell'esperienza vissuta dalla Tizia nell'ambito del fenomeno preso come
riferimento.
Dopo la c.d. condizione zero, di conflitto
fisiologico normale ed accettato, si passa alla prima fase del conflitto
mirato, in cui si individua la vittima e verso di essa
si dirige la conflittualità generale. La Tizia, accolta con
qualche riserva in un ambiente che ha già un proprio equilibrio (teste Z.
: " quando arrivò la Tizia …sapevo che la Sempronia era preoccupata " ) viene individuata come
elemento perturbatore di tale equilibrio. Gli scontri descritti della
ricorrente con la P. e con la Sempronia evidenziano
che la stessa non è disposta ad un inserimento indolore nel nuovo ambiente che,
evidentemente, richiede il rispetto di certe regole.
La seconda fase è il vero
e proprio inizio del mobbing, nel quale la vittima
prova un senso di disagio e di fastidio. In questa condizione l'atteggiamento
della Sempronia ( che riferisce alla ricorrente la
volontà delle colleghe di escluderla dal protocollo e contemporaneamente chiede
alla direttrice didattica una sanzione nei suoi confronti per lo scontro avvenuto
per l'orario giornaliero ) costituisce elemento fondamentale. Il clima diventa
pesante ( teste M. ) e la Tizia appare sempre più un corpo estraneo.
La terza fase è quella nella quale il mobbizzato comincia a manifestare i primi sintomi
psico-somatici, i primi problemi per la sua salute.
Nel novembre 2001 la Tizia si assenta e la teste Z. conferma che la ricorrente
viveva il disagio derivante dall'ostracismo dimostrato nei suoi confronti dalle
colleghe per toglierle la funzione di protocollo oltre alla questione delle
funzioni aggiuntive.
La quarta fase del mobbing
è quella caratterizzata da errori ed abusi
dell'amministrazione del personale e da questo punti di vista la riunione del
dicembre 2001 per la scelta dei criteri delle funzioni aggiuntive, descritta in
precedenza, costituisce un esempio chiaro ed indiscutibile.
La quinta fase del mobbing
è quella dell'aggravamento delle condizioni di salute
psico-fisica del mobbizzato che cade in piena
depressione ed entra in una situazione di vera e propria prostrazione. La teste
Sempronia dichiara :"
durante la riunione del dicembre 2001 per i criteri delle FA la Tizia si sentì
male tanto che dovette abbandonare la riunione ". Da allora
sostanzialmente la ricorrente per le condizioni di salute, certificate ed indiscutibili
nella loro gravità invalidante, non è più tornata al lavoro.
Resta la sesta fase, per altro indicata solo
e fortunatamente eventuale, nella quale la storia del mobbing
ha un epilogo: nei caso più gravi nel suicidio del
lavoratore, negli altri nelle dimissioni, o anticipazione di pensionamenti, o
in licenziamenti. Nel caso della Tizia c'è stato il licenziamento
ma deve essere riferito al superamento del periodo di comporto e, per
quanto discutibile come scelta ( realizzata nelle more di un processo che
doveva accertare la possibile natura lavorativa della patologia con conseguente
esclusione del superamento del comporto ), sicuramente non riconducibile ad un
ottica di mobbing. Rimane la circostanza che
all'esito di questa vicenda le condizioni fisiche della ricorrente non
consentono una ripresa della sua attività lavorativa e non si è attualmente in grado di stabilire la temporaneità o la definitività di tale condizione.
Sempre seguendo gli
insegnamenti della psicologia del lavoro (che in mancanza di parametri
normativi costituisce il riferimento scientificamente più valido) anche i sette
parametri fondamentali per l'individuazione del mobbing
(ambiente lavorativo, frequenza, durata, tipi di azioni,
dislivello degli antagonisti, andamento per fasi successive, intento
persecutorio) appaiono sostanzialmente presenti nel caso in esame ad ulteriore
conferma dell'interpretazione dei fatti realizzata da questo giudice.
Riassumendo si può affermare che
l'esperienza vissuta dalla Tizia nel VI circolo di Forlì
sia stata caratterizzata da un marcato atteggiamento discriminatorio nei suoi
confronti motivato dalla volontà sia delle colleghe che delle superiori di
estraniarla dal contesto per non essersi sintonizzata con l'ambiente accettando
gerarchie e comportamenti esistenti senza trovare in chi doveva garantire la
funzionalità organizzativa della struttura adeguato supporto anzi, al
contrario, lo stesso atteggiamento discriminatorio e negativo tanto da renderle
penosa la permanenza nel luogo di lavoro e provocarne conseguenze rilevanti da
un punto di vista patologico, oltre che ovviamente umano e professionale.
Si tratta di una situazione di mobbing non caratterizzata da una conflittualità
evidente e quasi "rumorosa", come normalmente siamo abituati ad
immaginare queste situazioni, ma un esempio di conflittualità sottile,
continuata e generalizzata non eclatante ma non per questo meno pesante da
sopportare per la vittima della situazione con alcune posizioni tipiche, in
particolare la Sempronia, esteriormente dalla parte
della Tizia ma nella realtà dei fatti ancora più pesante delle altre nei suoi
confronti perché non manifesta e, conseguentemente, ancora più difficile da
affrontare.
Bisogna inoltre ricordare che la ricorrente
è una vittima particolarmente sensibile dati i
precedenti specifici e la storia personale descritta dalla consulente nella
propria relazione. Bisogna considerare che tutte le persone sono diverse ed
hanno soglie di resistenza soggettive, così come innumerevoli le possibilità di
manifestazione del fenomeno in considerazione.
Il mobbing
è anche questo, anzi questa è la forma più insidiosa e pericolosa perché
richiede una particolare attenzione e sensibilità per riconoscerne le
caratteristiche ed individuarne i confini. Il contesto
generale di "grida di al lupo", nel quale il concetto in esame
risulta inflazionato e troppo spesso abusato, certo non aiuta ma questo non
deve fare perdere all'interprete la capacità critica di individuare le
caratteristiche tipiche del fenomeno in esame.
Concludendo la fase ricostruttiva ritiene il giudice che nel caso di specie si
è realizzato un caso di mobbing così come definito
dalla giurisprudenza del lavoro.
Nessun dubbio
sull'applicabilità della figura anche al settore dell'impiego pubblico (vedi la
sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di
Tempio Pausania 10/7/2003, edita) particolarmente
dopo la contrattualizzazione del rapporto di lavoro e
la devoluzione conseguente al giudice del lavoro delle relative controversie.
Non si deve dimenticare che la tutela costituzionale del lavoro è estesa
dall'art. 35 Costituzione a tutte le forme dello stesso, quindi anche alle
dipendenze delle pubbliche amministrazioni. Se l'aggancio con
l'art. 41 della Costituzione, normalmente utilizzato per il lavoro privato per
una lettura costituzionalmente orientata della problematica, viene a mancare,
riferendosi tale articolo solo all'iniziativa economica privata, sul punto può
sopperire l'art. 97 Costituzione e la regola generale del buon andamento e
dell'imparzialità dell'amministrazione, concetti in evidente contrasto con il
fenomeno del mobbing ed incompatibili con lo stesso.
Veniamo alle conseguenze di questa
conclusione in termini risarcitori.
Sul tipo di responsabilità che deriva da
situazioni come questa in esame questo giudice ha già sostenuto in altre
sentenze ( si richiama in particolare la sentenza n.
1234 del 15/3/2001 ) la linea che ritiene possibile la concorrenza tra
responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.
Qualsiasi azione ingiusta
potenzialmente è in grado di generare una responsabilità extracontrattuale, a
condizione che ci sia dolo o colpa in chi la commette, ed un conseguente danno. Non è assolutamente
detto, però che l'azione ingiusta non sia realizzata in un contesto
contrattuale, cioè un rapporto tra parti legate da vincolo contrattuale.
L'inadempimento contrattuale è la classica situazione che determina, infatti,
sempre un diritto al risarcimento del danno (art. 1453 c.c. temperato dall'art.
1218 c.c.). Ecco, allora, che l'azione ingiusta realizzata da
un contraente determinerà anche una responsabilità contrattuale.
Nel primo caso la regola
(art. 2043 c.c. e seguenti) non rispettata potrà determinare potenziali danni
sia patrimoniali che non patrimoniali, alla luce del
disposto dell'art. 2059 c.c. recentemente rivitalizzato
dalle sentenze della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale del 2003
sul tema, nel secondo caso (art. 1218 c.c. alla luce dell'art. 1321 c.c. e
seguenti) esclusivamente danni patrimoniali.
Una azione potrà quindi generare
responsabilità extracontrattuale se ingiusta e realizzata con dolo o colpa e,
anche contestualmente, una responsabilità contrattuale se tra le parti vi era
un vincolo contrattuale. I due settori saranno solo in parte
coincidenti perché tante saranno le condotte ingiuste, dolose o colpose,
realizzate senza che tra le parti vi sia un vincolo contrattuale.
La prima e basilare regola
del nostro ordinamento in tema di responsabilità è quella dettata dall'art.
2043 c.c. e dal "neminem laedere"
che comporta una responsabilità ogni qual volta qualcuno procuri un danno
ingiusto ad un altro soggetto con dolo o colpa. In una società improntata al
principio solidaristico la necessità di riparare il
torto arrecato consapevolmente o almeno colpevolmente non può che essere un
fondamento.
Nel quadro generale di regole nei rapporti
tra tutti i cittadini in vista del ricordato principio solidaristico
si inserisce poi l'area della responsabilità
contrattuale. Secondo le regole del codice tra parti legate da un contratto ci
sarà anche la possibilità, in caso di inadempimento,
di utilizzare una ulteriore fonte di responsabilità cioè quella contrattuale,
per altro limitata ai soli profili patrimoniali in quanto il contratto regola
esclusivamente tali aspetti. Questa fonte di responsabilità sarà sempre
potenzialmente coesistente con la responsabilità ex art. 2043, immanente ad
ogni rapporto tra soggetti indipendentemente dall'esistenza di un contratto tra
le parti, e si distinguerà esclusivamente per alcuni aspetti caratteristici
(prevedibilità del danno, onere della prova, prescrizione) che la renderanno preferibile sotto certi aspetti e non sotto
altri.
Per altro la coesistenza
tra il profilo di responsabilità extracontrattuale e contrattuale costituirà un
vantaggio per il danneggiato in quanto il mancato rispetto della regola
contrattuale (ad esempio l'art. 2087 c.c. per il lavoro) potrà costituire il
profilo di colpa richiesto per la realizzazione della fattispecie ex art. 2043
c.c. e, conseguentemente, esonerare dalla ricerca dell'elemento psicologico.
Sarà, dunque, sempre utile rilevare, ove sussistente, la presenza del doppio
profilo di responsabilità. Nel caso in esame utilizzeremo la responsabilità
extracontrattuale anche perché vengono richiesti
esclusivamente danni non patrimoniali, ma il concorrente profilo di
responsabilità contrattuale, oltre che per la competenza funzionale del giudice
del lavoro, risulterà utile, come vedremo, in sede di ricerca degli elementi
fondamentali richiesti dall'art. 2043 c.c..
I danni che vengono richiesti favore della ricorrente risultano tutti
riconducibili alla categoria del danno non patrimoniale che, recentemente, con
la rilettura critica dell'art. 2059 c.c. da parte della Corte di Cassazione e
della Corte Costituzionale vive un momento di particolare approfondimento e
studio. Infatti tutti i danni richiesti dalla Tizia,
quello biologico e quello professionale, alla dignità personale ed all'immagine
, sono danni senza un contenuto patrimoniale diretto ed immediato e, di
conseguenza, non opererà il meccanismo risarcitoria,
data l'impossibilità di restitutio ad integrum in casi come quello in esame. Potrà invocarsi, al
contrario, il profilo indennitario della richiesta,
posto che dal danno biologico e dal danno
professionale deriverà un potenziale diritto ad un indennizzo se il danno sarà
stato provocato dalla condotta illecita del soggetto nei cui confronti si
agisce. Nel caso in esame il risarcimento (meglio, come visto, l'indennizzo)
non è stato richiesto nei confronti dei soggetti fisici che hanno determinato
la condizione di mobbing subito dalla ricorrente ma nei confronti della direzione didattica del VI
circolo didattico che aveva, come datore di lavoro, l'obbligo di controllare
per impedire il verificarsi delle condotte subite dalla Tizia. Ecco realizzati
tutti gli elementi richiesti dalla normativa sul danno extracontrattuale: un
danno (biologico e professionale) ingiusto (cioè senza
il rispetto delle regole, in questo caso il mobbing
con l'ingiustizia insita in tale comportamento) con colpa della direzione
didattica (consistita nel non aver impedito la realizzazione dei comportamenti mobbizzanti nei confronti di una propria dipendente da
parte di altri dipendenti dello stesso circolo). La natura del danno, come
detto non patrimoniale, comporta l'ulteriore passaggio
alla valutazione ai sensi dell'art. 2059 c.c. se ci troviamo di fronte ad una
ipotesi risarcibile (meglio sarebbe indennizzabile) poiché prevista dalla
legge. Sia nel caso di danno alla salute (art. 32 Cost.) che di danno alla
professionalità del lavoratore (artt.2, 35, 41 Cost.)
ci troviamo di fronte a situazioni tutelate costituzionalmente e, di
conseguenza, la possibilità di applicare l'art. 2059 c.c. appare effettiva
anche di fronte alla lettura meno estensiva del danno non patrimoniale. Infatti anche gli interpreti più riduttivi del nuovo corso
dell'art. 2059 c.c. arrivano ad una lettura costituzionalmente orientata
dell'articolo : l'art. 2043 c.c., in quanto norma
atipica, tutela qualsiasi interesse giuridicamente rilevante da qualunque fonte
esso emani sempre che meriti protezione risarcitoria
mentre l'art. 2059 c.c., viceversa, tolti i casi in
cui il legislatore riconosce espressamente i danni non patrimoniali, consente
di proteggere solo i diritti inviolabili della persona.
L'aspetto della prova del danno e della sua
liquidazione non appare di particolare problematicità nel caso in esame relativamente alla voce del danno biologico. Infatti la consulenza medica in atti, che questo giudice
condivide per serietà di impostazione e di argomentazione scientifica, ha
accertato un danno in termini di permanente nell'ordine del 5% come
aggravamento specifico derivante dalla situazione in esame. Non tragga in
inganno la modestia della percentuale rispetto alla situazione della Tizia e
per la lettura delle vicende subite in quanto la consulente del giudice ha
chiarito che la Tizia si era presentata al nuovo appuntamento lavorativo in una
situazione di alta vulnerabilità personale , avendo
già sofferto poco tempo prima di un serio episodio depressivo, e
conseguentemente è bastato un aggravamento di modesta rilevanza per sviluppare
nuovamente una grave sintomatologia depressiva. Applicando i parametri di
valutazione del Tribunale di Milano, che questo
giudice condivide per ragionevolezza ed equità, si arriva ad una
quantificazione di € 4.506,86 considerando i 52 anni della ricorrente all'epoca
dei fatti. Per attualizzare la cifra questo giudice ritiene di potere
arrotondare la somma a € 4.600,00.
Maggiori problemi sorgono relativamente
al danno alla professionalità sia per il profilo della prova che per quello
della liquidazione.
Questo giudice ritiene di
aderire per quanto riguarda il profilo della prova al recente orientamento
della Corte di Cassazione: "i provvedimenti del
datore di lavoro che illegittimamente ledono tale diritto vengono
immancabilmente a ledere l'immagine professionale, la dignità personale e la
vita di relazione del lavoratore" (Corte di Cass.,
n.10157/2004, edita). Tale linea, indipendentemente
dalla qualificazione di danno-evento o danno-conseguenza dei fatti in esame
(distinzione sostanzialmente senza valore pratico e più accademica che altro),
porta a concludere che nelle situazioni di lesione dei
diritti fondamentali del lavoratore si viene immancabilmente a provocare un
danno allo stesso. Ci potrà essere un danno alla salute, come nel caso concreto
in esame, ed allora interverrà anche la categoria del danno biologico; potrà
esserci un danno patrimoniale, con il conseguente risarcimento; nelle ipotesi
riconducibili a reato potrà intervenire anche la categoria del danno morale
soggettivo ex art. 185 c.p.;
tutte queste categorie sono, per altro, soltanto eventuali ma sempre ed
immancabilmente la lesione dei diritti fondamentali del lavoratore produrranno
un danno di altra categoria che definire esistenziale appare assolutamente
opportuno in considerazione degli approfondimenti dottrinari e
giurisprudenziali che tale concetto ha avuto e che lo rendono riferibile a
questa situazione. L'attuale sistemazione del danno non patrimoniale alla luce
delle recenti sentenze della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale
tese a rivitalizzare l'art. 2059 c.c. non appare,
infatti, ostativa al concetto di danno esistenziale tanto più nel settore del
diritto del lavoro nel quale una serie di diritti fondamentali crea un
substrato di riferimenti normativi sicuramente in grado di reggere la lettura
dell'art. 2059 c.c., quando
richiede la determinazione legislativa delle ipotesi riconducibili al danno non
patrimoniale. Come bene è stato osservato il diritto del lavoro ha una forte
valenza esistenziale o, per dirla in altri termini, costituisce uno dei
riferimenti naturali per il danno esistenziale.
Nel nostro caso l'ipotesi verificata di mobbing nei confronti della Tizia unitamente al danno
biologico già descritto ha provocato alla stessa un danno esistenziale,
consistente nelle ferite inferte alla sfera di autostima
ed eterostima in ambito lavorativo ed alla sua
immagine professionale, che ne è uscita ridimensionata senza sua colpa, a
seguito di quanto subito nel VI Circolo di Forlì.
Una volta assodata la presenza di un danno
di natura esistenziale subito dalla ricorrente a causa del mobbing
si tratta di passare alla fase della liquidazione.
Questa fase costituisce sicuramente uno dei
momenti più problematici in considerazione del fatto
che, in mancanza di riferimenti concreti come nel caso di danni patrimoniali,
si dovrà fare ricorso ad altri parametri di creazione giurisprudenziale.
Iniziamo col dire
che trattandosi di danno non patrimoniale non siamo in ambito risarcitoria ma in quello dell'indennizzo, trattandosi di
lesioni di beni non suscettibili di valutazione patrimoniale quali i beni
materiali. Questa prima considerazione deve portare ad escludere ogni profilo
di personalizzazione nella liquidazione del danno perché valori quali la
dignità lavorativa non possono dipendere da
riferimenti personali ma, in un contesto di valutazione indennitaria,
riguardare solo situazioni astratte.
Conseguentemente questo giudice, ritenendo
fondate le valutazioni critiche espresse al riguardo da chi considera improprio
personalizzare la liquidazione di un danno non parimoniale,
modificando il proprio precedente orientamento ritiene di non poter utilizzare
il parametro reddituali del soggetto per la
liquidazione del danno da mobbing.
Per altro la valutazione
del caso concreto rimarrà elemento fondamentale per la liquidazione in quanto,
in considerazione della maggiore o minore gravità del caso,
al giudice sarà consentito argomentare il percorso logico che porta alla
valutazione dell'indennizzo.
La durata del periodo nel quale la Tizia ha
subito il mobbing costituisce il primo parametro che
questo giudice intende considerare. Si tratta di sedici mesi, dal settembre
2000 al dicembre 2001, e quindi complessivamente 480 giorni, calcolando la
media di trenta giorni mensili. Utilizzando il parametro
dell'indennità temporanea totale giornaliera che ammonta a € 35 circa e
considerando che la situazione subita dalla ricorrente ha inciso sulla sua vita non solo nella parte della giornata dedicata
al lavoro, che costituisce circa la metà della fase attiva del giorno, ma in
tutta la sua vita ed in ogni momento della giornata si stima equo calcolare un
parametro doppio della ITT giornaliera pari a € 70 che, moltiplicato per il
numero dei giorni, porta ad una liquidazione complessiva di questa voce di
danno a € 33.600,00 che questo giudice stima equa per il caso di specie.
Quindi tra danno biologico ( € 4.600 ) e
danno esistenziale ( € 33.600,00 ) arriviamo ad una
somma complessiva di € 38.200,00 che può essere considerata adeguatamente
attualizzata. Quindi a tale somma andranno aggiunti
solo gli interessi legali dalla data della sentenza a quella del saldo.
Niente deve osservare questo giudice in
merito alla cessazione dal servizio della ricorrente disposta
dall'amministrazione in corso di causa anche perché l'unica domanda della parte
durante il procedimento si riferiva esclusivamente all'atto presupposto.
Pacificamente la patologia della Tizia, calcolata ai fini del comporto, risulta
di origine lavorativa, come si desume dalla lettura
della presente sentenza.
La soccombenza
determina la condanna della Direzione Didattica del VI circolo di Forlì al
pagamento delle spese di consulenza relativamente al
CTU e al pagamento delle spese di giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì
quale Giudice del Lavoro
accogliendo il ricorso dichiara che
Tizia ha subito condotte maltrattanti nel corso del suo lavoro presso la
Direzione Didattica del VI Circolo di Forlì e condanna la Direzione predetta,
in persona del legale rappresentante pro tempore, al
risarcimento complessivo del danno, biologico ed esistenziale, di €.
38.200,00=, oltre agli interessi legali dalla data della sentenza al saldo
definitivo.
Condanna la Direzione Didattica del VI
Circolo di Forlì, in persona del legale rappresentante pro tempore,
al pagamento delle spese di giudizio a favore della
parte ricorrente che liquida in €. 4.500,00=, di cui €.2.000,00=
per competenze, €. 2.500,00= per onorari, oltre I.V.A., C.P.A., oltre 12,5% spese
generali.
FORLI', 28.1.2005
IL CANCELLIERE
Genziana Agostini
IL GIUDICE
Dott. Carlo Sorgi