Tribunale
di Agrigento - Ufficio del Giudice del Lavoro
Sentenza
1° febbraio 2005
Oggetto.
Mobbing - Risarcimento danno
patrimoniale, morale, biologico, esistenziale
Nella sentenza.
La
regola del neminem laedere
trova la sua consacrazione nell’art.2059 c.c., ora che questa norma, dopo
essere rimasta per lungo tempo quasi del tutto inutilizzata, è risorta nella
nuova sistemazione dogmatica del danno civile elaborata con il fondamentale
contributo delle due sentenze gemelle della Suprema Corte di Cassazione del
maggio 2003 (nn. 8827 e 8828 del 31/5/2003). Secondo l’interpretazione costituzionalmente orientata che
analogamente alla Cassazione ne ha dato la Corte Costituzionale (sent. n. 233
dell’11/7/2003), la norma, infatti, chiarisce il portato della regola del neminem laedere nelle relazioni
interpersonali con specifico riferimento alle situazioni normativamente
previste e tipizzate, oltre l’aspetto meramente patrimoniale del danno; il
risultato non è più quello di un ambito di tutela risarcitoria
ristretto al danno morale (che, a questo punto, diventa riparabile anche quando
non derivi da un fatto penalmente rilevante), ma la possibilità di una tutela
piena dei diritti inviolabili della persona (art.2 Cost.). Nella categoria del danno non
patrimoniale, quindi, superata la bipartizione nelle componenti
del danno morale e del danno biologico, la figura aggiuntiva del danno
esistenziale si presta a salvaguardare il profilo relazionale-sociale
dell’individuo, che viene così protetto in tutte le attività e manifestazioni
espressive della personalità.
Sulla
scorta di tali principi, il lavoratore vittima del mobbing che provi che le conseguenze pregiudizievoli sono
in rapporto di causalità con le attività persecutorie compiute per nuocerlo ha diritto alla riparazione di tutti gli aspetti
non patrimoniali di danno sofferti, anche se per la liquidazione non potrà che
farsi ricorso al criterio dell’equità, trattandosi di riparare la lesione di
valori inerenti alla persona.
Aspetti
di danno non patrimoniale sono pure presenti, nelle tre componenti
del danno biologico, morale ed esistenziale.
Le
risultanze dell’indagine psicodiagnostica permettono
di ritenere che la patologia psichica da cui è affetto il periziato, oltre a
rappresentare una comune risposta a situazioni stressanti esogene, denoti
caratteristiche morfologiche tali da far desumere un sicuro nesso eziologico con la conflittualità relazionale determinatasi
sul posto di lavoro, che, pertanto, non senza risentire del preesistente
deficit sensoriale visivo, ha agito come fattore (con)causale nel determinismo
e nell’evoluzione della menomazione.
Aspetti
di danno esistenziale, ovvero alla sfera relazionale-sociale, sono evidenti negli esiti
dell’intervista psichiatrica, che, in sintesi, hanno messo in luce una condizione
di << profondo bisogno di ripiegamento su se stesso vissuto come
necessario ad incrementare la consapevolezza di sé >>.
Aspetti
di danno morale, infine, sono desumibili in base agli elementi di fatto emersi relativamente alla qualità, alla frequenza e alla durata
delle azioni ostili, rispetto ai quali la consequenzialità delle ripercussioni
sullo stato d’animo in termini di transeunte turbamento può dirsi normale
secondo i dati dell’esperienza.
Sentenza.
Giudice:
Dott.ssa Lisa Gatto
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 23/9/2003, F. C. ha esposto: che dal 12/10/1975 presta servizio presso
l’Istituto, con le funzioni di “direttore dei servizi generali e
amministrativi” (DSGA);
che
l’insediamento del dirigente scolastico prof. M. C., a partire dall’1/9/2001,
aveva da subito determinato, a causa dell’atteggiamento dallo stesso assunto,
un clima di distacco, tensione e mancanza di fiducia con tutto il personale di
segreteria;
che
nei suoi confronti l’operato del prof. M. C. si era sostanziato esclusivamente
in ordini di servizio di carattere minatorio, con cui veniva
richiesto il compimento di atti spesso non dovuti o addirittura contrari alle
norme che disciplinano il funzionamento e le competenze degli uffici
scolastici, in repliche, contestazioni di addebiti per lo più contenenti
apprezzamenti di cattivo gusto, in frasi ingiuriose e lesive del ruolo, del
decoro e della dignità del ricorrente, in minacce di sanzioni, disciplinari e
non, mai irrogate;
che
per ordine del prof. M. C. era stato privato del computer in dotazione alla
segreteria, invitato a consegnare le chiavi dell’ufficio di segreteria e di
tutti i cassetti e armadi ivi contenuti, e, inoltre, gli era stato proibito di
rivolgersi personalmente al dirigente scolastico per le ordinarie comunicazioni
riguardanti l’attività degli uffici scolastici;
che
in conseguenza dei puntuali e specifici, quanto arbitrari, ordini di servizio,
il ricorrente non aveva più potuto svolgere le proprie mansioni con l’autonomia
operativa riconosciutagli dalla contrattazione collettiva, secondo la
declaratoria del profilo, e aveva così subito un grave danno patrimoniale,
derivante sia dall’impoverimento della capacità professionale acquisita e dalla
mancata acquisizione di una maggiore capacità, sia dalla lesione del diritto
all’immagine e alla vita di relazione;
che
attraverso la costante pressione di una minaccia più o meno velata, il
comportamento del dirigente scolastico aveva determinato nel ricorrente una
condizione patologica caratterizzata da una sensazione di timore, associata a
segni somatici indicativi di iperattività del sistema
nervoso autonomo, sfociata in sindrome postraumatica da stress;
che
con le condotte poste in essere il dirigente scolastico aveva operato in
violazione della disciplina delle obbligazioni contrattuali, sotto il duplice
profilo del diritto del lavoratore a svolgere le mansioni corrispondenti alla
qualifica (art.2103 cod. civ.)
e del diritto di espletare l’attività lavorativa in un ambiente lavorativo
salubre, sia sotto l’aspetto materiale, che socio-psicologico, idoneo a
consentire la libera esplicazione delle istanze di sviluppo personale e
professionale collegate alla prestazione (art.2087
cod. civ.);
che,
per la reiterazione, la durata e la finalità di isolare il ricorrente
dall’ambiente di lavoro, esautorandolo dalle funzioni attribuitegli dalla
normativa (art.25, co.5, D.
Lgs. 165/2001), i comportamenti posti
in essere dal prof. M. C. si inquadravano nella
fattispecie del “mobbing” e, oltre a doverne
rispondere direttamente l’autore ex art.2043 cod. civ., si riverberavano in capo
all’ente datore di lavoro, doppiamente responsabile dei danni conseguenti, sia
contrattualmente, in relazione agli obblighi connessi al dovere di buona fede
nell’esecuzione del rapporto, sia in qualità di preposto ex art.2049 cod. civ..
Sulle premesse di fatto e di diritto che precedono, dando atto di aver infruttuosamente esperito il
tentativo obbligatorio di conciliazione, il ricorrente ha convenuto in giudizio
l’Istituto e il prof. M. C., per sentir condannare l’Istituto alla
reintegrazione del ricorrente nelle mansioni spettategli e condannare, in
solido, i convenuti al risarcimento del danno biologico, morale, patrimoniale e
professionale, nella misura complessiva di € 25.000,00 o in quell’altra
maggiore e/o minor somma accertata in corso di causa.
L’Istituto , costituitosi in
giudizio in persona del Dirigente Scolastico pro-tempore,
ha chiesto di essere estromesso dal giudizio, ritenendosi privo della qualità e
dei poteri del datore di lavoro nei confronti del ricorrente.
Anche
il prof. M. C. si è costituito in giudizio e, preliminarmente, ha eccepito la carenza di legittimazione passiva, sia rispetto alla
richiesta di reintegrazione nelle mansioni, in quanto cessato dal servizio il
30/4/2003, sia rispetto alla domanda risarcitoria, il
cui unico destinatario poteva essere il datore di lavoro. Nel merito, deducendo
l’infondatezza delle domande proposte in ricorso, ne ha chiesto il rigetto. In
particolare, ha contestato il demansionamento,
sostenendo che semmai si era verificata la situazione opposta, per il
sistematico boicottaggio posto in essere dal
ricorrente sin dal suo insediamento, che gli aveva impedito di svolgere a pieno
le sue funzioni e procurato conseguenze psicologiche e fisiche, sfociate in uno
stato di infermità, con lunghi periodi di assenza dal servizio per le
necessarie cure (dal 14/10/2002 al 14/11/2002 e dal 14/11/2002 alla data di
cessazione del servizio) e che lo avevano determinato a presentare le
dimissioni con decorrenza dall’1/5/2003.
La causa è stata istruita con documenti e con i testi
F. C., B. A., D. G., S. W., A. L., F. V., S. M., M. G..
All’esito, è stata espletata
consulenza tecnica d’ufficio sulle condizioni di salute del ricorrente.
Autorizzato il deposito di note conclusive, nelle note depositate il ricorrente, riconoscendo di essere stato
reintegrato nelle mansioni di sua competenza di seguito all’avvicendamento del
dirigente scolastico, ha dichiarato di voler abbandonare la relativa domanda.
All’odierna udienza sulle riportate conclusioni la
causa è stata discussa e decisa con lettura pubblica del dispositivo steso in
calce alla presente sentenza.
Motivi della decisione
Il ricorrente chiede di essere risarcito dei danni,
patrimoniali e non, che ricollega all’attività “mobbizzante”
del Dirigente Scolastico, prof. M. C..
Per valutare se
realmente vi sia stata un’attività persecutoria nei confronti del ricorrente da
parte del prof. M. C. occorre ricostruire i fatti e
verificare se siano stati posti in essere atti e/o
comportamenti, anche non autonomamente sanzionabili, ripetuti in maniera
frequente e duratura al fine di danneggiare il lavoratore. Il mobbing, infatti, secondo la nozione elaborata dalla
psicologia del lavoro (i primi studiosi sono stati Hans
Leymann ed in Italia Harald
Ege) è una situazione lavorativa di conflittualità sistematica, persistente e in costante
progresso all’interno del luogo di lavoro, in cui gli attacchi reiterati e
sistematici hanno lo scopo di danneggiare la salute, i canali di comunicazione,
il flusso di informazioni, la reputazione e/o la professionalità della vittima.
Appare utile muovere, anche se in ordine cronologico
rappresenta l’epilogo della vicenda, dalle risultanze
dell’indagine ispettiva disposta dal Ministero dell’Istruzione presso
l’Istituto negli ultimi mesi del 2002, di seguito all’esposto con cui il
personale della segreteria denunciava diversi eventi e situazioni che vedevano
protagonista il prof. M. C. e, in generale, lamentava che il Dirigente
Scolastico non aveva mai stabilito un dialogo con le
diverse componenti della scuola (ATA, docenti, genitori e alunni) e, anzi,
organizzava la scuola secondo criteri autoritari.
Sulla base degli accertamenti condotti, l’organo
ispettivo ha espresso il parere che fosse auspicabile
utilizzare il Dirigente Scolastico ad altri compiti o trasferirlo per
incompatibilità ambientale, avendo rilevato nella scuola una situazione di
continua denigrazione della professionalità nei confronti del D.G.S.A. odierno ricorrente, come della maggior parte del
personale dell’Istituto, oltre a diverse disfunzioni sia sotto il profilo
relazionale, che normativo.
Del personale di segreteria fanno parte gli
assistenti amministrativi B. A., D. G. e S. M., i quali, sentiti come
testimoni, hanno riferito che il prof. M. C. sin dal suo insediamento in
Istituto, dove i rapporti con i precedenti dirigenti si erano sempre distinti
per spirito di collaborazione funzionale e fiducia reciproca, ha alimentato con
il suo modo di fare un contesto di tensioni e di
relazioni conflittuali con tutti, compreso il corpo docenti; in particolare,
nei confronti del personale della segreteria non ha stabilito un rapporto di
fiducia e di collaborazione, giungendo al punto di far affiggere all’albo la
comunicazione di servizio datata 31/8/2002 con cui si avvisava che i rapporti
tra la segreteria e la presidenza dovevano essere tenuti soltanto dalla dott.ssa A. L. (riguardo a questa
specifica circostanza, l’organo ispettivo ha evidenziato che non sono soggetti
a pubblicazione all’albo gli atti concernenti singole persone).
Da quanto sopra (risultati dell’indagine ispettiva ed
emergenze testimoniali), si ricava un dato di fatto senz’altro significativo, che induce a ravvisare nella scuola diretta
dal prof. M. C. l’esistenza di una situazione di conflitto generalizzato e
latente nei rapporti tra il D.S. e le varie componenti di Istituto, anche se i testi non hanno mancato
di confermare che i contrasti maggiori il prof. M. C. li aveva con il
ricorrente. Sarebbe, tuttavia, prematuro trarne delle valutazioni in merito
alla condizione lavorativa lamentata dal ricorrente, perché l’ambiente di
lavoro teso, la gestione della scuola secondo moduli autoritari o in forme
inadempienti delle norme vigenti in materia di lavoro, di gestione
amministrativo-contabile, in materia didattica, per un verso, non sono ancora
“il mobbing”, fenomeno che per esistere ha bisogno di
una strategia persecutoria mirata nei confronti di una persona o di un gruppo
determinato di persone; per altro verso, non lo escludono a priori, perché,
anzi, la psicologia del lavoro insegna che la situazione di conflitto
generalizzato, del tutto contro tutti o, come in
questo caso, dell’uno contro tutti, può essere un terreno fertile allo sviluppo
del mobbing.
Bisogna, allora, approfondire i rapporti del prof. M.
C. con il F. C., per vedere se lo stato di
conflittualità alimentato nella scuola abbia creato le condizioni per una
violenza psicologica particolarmente accanita nei confronti del D.S.G.A., ovvero della figura professionale che, insieme al
Dirigente Scolastico, costituisce un elemento fondante del sistema funzionale
di Istituto, in quanto preposto, con autonomia operativa, ai servizi
amministrativi e generali dell’istituzione scolastica, di cui coordina il
personale. Non è un caso che si sia rimarcato qual
è la qualifica del ricorrente e la ragione risiede nel fatto che non pare si
possa trascurare che proprio le funzioni da egli ricoperte possono averne
facilitato il ruolo di vittima; nell’ambito di una gestione dell’istituzione
scolastica non informata a criteri partecipativi, infatti, chi rischia più di
altri di diventarne il capro espiatorio è colui che è inchiodato dalla
posizione funzionale che occupa ad un rapporto di collaborazione istituzionale
e professionale con il capo d’istituto da cui dipende l’organizzazione
autoritaria e nello specifico la persona in questione è il ricorrente, visto
che le competenze del Dirigente Scolastico e del Direttore dei Servizi Generali
e Amministrativi si intrecciano in modo da costituire un unicum normativo (art.25 D. Lgs. 165/2001).
A parlare, comunque, devono
essere fatti oggettivi e comprovati, non mere congetture e, allora, si passi ad
esaminare la cronologia degli accadimenti documentati.
- In data 11/1/2002 il D.S.
ha inviato un ordine di servizio al D.S.G.A., avente ad oggetto la liquidazione di emolumenti in favore
di determinati dipendenti, avvertendolo che in caso di inadempienza entro 15
giorni, sarebbe stato sottoposto a provvedimento disciplinare. L’organo
ispettivo ha accertato che i fondi per le liquidazioni non erano stati erogati.
- Il 4/3/2002 il D.S. ha
chiesto formalmente al D.S.G.A. chiarimenti per i
seguenti punti: conferimento delle supplenze; pagamento dello stipendio alle
insegnanti supplenti; acquisto di P.C., fotocopiatrice e armadio; situazione di cassa
dell’Istituto. L’organo ispettivo ha accertato a tal proposito, nell’ordine:
che, dopo un primo momento, in cui era stato rispettato l’ordine della
graduatoria fornita dalla scuola pilota, il procedimento per le nomine era stato impartito dal prof. M. C., essendo, peraltro, il D.S. che conferisce le supplenze in base al C.c.n.l.; che non erano stati erogati i fondi per il
pagamento degli stipendi ai supplenti; che gli acquisti di PC, fotocopiatrice e
armadi non erano stati apportati nei capitoli di spesa in conto capitale e che
il D.S. non aveva tenuto conto delle normative per
attivare le procedure previste dal regolamento contabile D.I. n. 4/2002 e D.A. 895/2001.
- Con prot. ris. n. 5 dell’11/3/2002 il D.S. ha inoltrato al Dirigente del C.S.A.
di Agrigento una richiesta di informazioni sui flussi di cassa, che così
recitava: “… sospetto di essere continuamente boicottato dal D.S.G.A. dell’Istituto”.
- In data 13/3/2002 il D.S.
ha reiterato l’ordine di servizio al D.S.G.A.
riguardante la richiesta di una relazione sulla situazione di cassa, benché il F. C. avesse formalmente precisato, nei chiarimenti
forniti, che solo in data 8/3/2002 erano pervenute le istruzioni per la
predisposizione del programma annuale, riservandosi di fornire dettagliatamente
l’avanzo di amministrazione dei fondi statali e
regionali.
- In data 15/3/2002 il D.S.
ha inviato una contestazione di addebiti al D.S.G.A., sostenendo che i chiarimenti forniti erano falsi
e insoddisfacenti.
- In data 16/3/2002 il D.S.
ha chiesto al D.S.G.A. il resoconto delle somme
disponibili.
- In data 2/7/2002 il D.S.
ha mandato al D.S.G.A. un ordine di servizio,
riguardante la decurtazione di un giorno di stipendio al personale ausiliario
LSU Clemente e Polizzi. L’organo ispettivo ha
evidenziato che la retribuzione viene erogata
dall’IPACEM e non dalla scuola.
- In data 4/7/2002 il D.S.
ha replicato ordine di servizio al D.S.G.A., sul presupposto, esplicitato nella nota, che competeva al
responsabile amministrativo dirigere il personale ausiliario, minacciando
l’adozione dei provvedimenti urgenti del caso.
- Lo stesso giorno, con nota ris.
12, ha invitato il D.S.G.A. a consegnare entro 24 ore
le chiavi delle segreterie, dei cassetti e degli armadi e lo ha
diffidato “dallo spendere anche un euro senza l’autorizzazione scritta del
Dirigente o in sua assenza del Vicario”.
- Con nota ris. 13, in pari
data, ha contestato i seguenti addebiti al D.S.G.A.: oltraggio e calunnie gravi rivolte al D.S.;
minacce al D.S.; ostruzionismo e abuso di potere.
- Il D.S. ha inviato una
precisazione sull’ordine di servizio n. 12 del 4/7/2002, con cui ha escluso
dall’autorizzazione preventiva le spese postali e per l’ordinaria pulizia dei
locali.
- Il 13/7/2002 il D.S. ha
annotato nel foglio di presenza del personale ATA l’assenza arbitraria del D.S.G.A.. Risulta dalla relazione
ispettiva che il D.S.G.A. aveva presentato domanda il
4/7/2002 per fruire delle quattro giornate di festività soppresse, regolarmente
protocollata, e le festività erano state accordate dal D.S..
- Il 17/7/2002 il D.S. ha
richiesto all’Ufficio Scolastico Regionale di Palermo e al C.S.A.
di Agrigento “visita ispettiva urgente per accertare
le responsabilità del D.S.G.A.”.
- Il 5/9/2002 il D.S. ha
invitato il D.S.G.A., con
comunicazione di servizio, ad ordinare tutto il materiale necessario per il
nuovo anno scolastico.
- Con prot. 24/ris dell’11/10/2002 il D.S. ha sollecitato all’Ufficio Scolastico Regionale di
Palermo la visita ispettiva.
- In data 21/10/2002 ha emanato un o.s. al D.S.G.A.,
avente per oggetto il trasferimento immediato del P.C. dall’ufficio del D.S.G.A. all’ufficio del D.S.
L’organo ispettivo ha appurato che in quel P.C. erano caricati tutti i
programmi necessari alla funzione.
- Lo stesso giorno, gli ha inviato un ulteriore o.s., a parziale
modifica del precedente, in cui ha specificato che si trattava di prelevare
“solo il Monitor, la tastiera e il mobiletto porta P.C.”.
- In data 29/10/2002 il D.S.
ha replicato l’ordine di servizio con cui invitava il D.S.G.A.
a consegnare le chiavi delle due segreterie e lo diffidava formalmente in caso di inadempienza dei suoi compiti.
- Il 6/11/2002 il D.S. ha
sporto formale denuncia contro il D.S.G.A. alla
Procura della Repubblica di Agrigento, alla D.I.A. di
Agrigento, al Comandante della Stazione dei Carabinieri, per la scomparsa di
importanti documenti di ufficio e la manomissione del registro di protocollo.
- Nel corso della visita ispettiva, il D.S. ha affermato, nel colloquio avuto con l’organo
ispettivo, che il D.S.G.A. voleva comandare, che aveva
firmato i certificati sostitutivi della terza media al suo posto. In base alla
normativa vigente (art.187, commi 1 e 2, T.U.
297/94), l’organo ispettivo ha ritenuto che il D.S.G.A.
possa firmare i certificati, in quanto di sua
competenza.
Singolarmente presi, molti degli atti e dei
comportamenti elencati rivelano, in alcuni casi autonomamente, in altri sulla base di quanto accertato in sede ispettiva, chiare
disfunzioni sia sotto il profilo relazionale del Dirigente, sia sotto il
profilo normativo, che già l’organo ispettivo, del resto, ha evidenziato: il D.S. non conosce la situazione finanziaria dell’Istituto in
cui opera e chiede informazioni al dirigente del CSA, accusando il DSGA di
boicottarlo; immancabilmente sotto la minaccia della sanzione disciplinare, ma
senza mai farne ricorso, pretende dal D.S.G.A. la
corresponsione di finanziamenti senza che i relativi fondi siano stati ancora
erogati; gli chiede chiarimenti su procedure da egli stesso impartite
(supplenze); lo accusa di dichiarazioni false e insoddisfacenti in merito a
dati contabili non ancora disponibili; gli ordina di emettere provvedimenti
estranei alle competenze del DSGA (retribuzione degli l.s.u.)
e lo accusa, senza che sia risultato vero, di compiere atti al di fuori delle
sue funzioni (certificati sostitutivi degli attestati di licenza); gli sottrae
l’autonomia di spesa; gli annota come arbitrarie assenze che egli stesso aveva
autorizzato; lo priva degli strumenti di lavoro (computer contenente tutti i
programmi necessari alla funzione); lo accusa di malefatte mai accertate
(sparizione di documenti, manomissione del registro protocollo) e richiede
formalmente una visita ispettiva per accertarne le responsabilità.
Considerati nel loro insieme sotto il profilo delle
norme regolatrici del rapporto di lavoro, non sembra
si possa dubitare che i reiterati ordini di servizio, le continue richieste di
chiarimenti e di resoconti, l’abusiva ingerenza nelle procedure di spesa da
parte del prof. M. C., in effetti, abbiano marcatamente ridotto l’ambito di
autonomia operativa che compete al responsabile amministrativo, con una
progressività che è giunta al punto, con la sottrazione del P.C. contenente i
dati necessari alla funzione, di creare condizioni ostative alla possibilità
per il ricorrente di svolgere l’attività lavorativa.
Oltre che sul piano
della professionalità, mortificata sotto l’aspetto dell’autonomia funzionale,
l’attacco è stato sferrato sotto il profilo della personalità morale del
lavoratore, mediante frasi ingiuriose, come l’accusa di
mantenere la segreteria in “stato di disservizio … tendente a provocare
disordine e a screditare il suo legale rappresentante, con una tattica di
boicottaggio subdola, ma fin troppo evidente” (cfr.
richiesta di chiarimenti del 4/3/2002), frasi
diffamatorie tese a screditare il D.G.S.A. agli occhi
del dirigente del C.S.A. (“… sospetto di essere
continuamente boicottato dal D.S.G.A.
dell’Istituto”), reiterate minacce di punirlo con sanzioni disciplinari,
addebiti di responsabilità insussistenti, anche con formali contestazioni, e
finanche ripicche (vedi l’ordine di consegna delle chiavi dell’ufficio e di
tutti i cassetti e gli armadi ivi contenuti).
Il raggio dell’azione denigratoria si allunga
ulteriormente passando ad esaminare le emergenze dell’istruttoria testimoniale.
I testi B. A., S. M. e D. G. hanno riferito che il prof. M. C. ha offeso il
ricorrente in presenza dei colleghi definendolo
“lestofante, ladro, turbatore d’asta ” e la circostanza è chiaramente
indicativa di un’aggressione al D.S.G.A. anche sotto
il profilo della reputazione nell’ambito della comunità scolastica, volta a
screditarlo agli occhi del personale che da lui dipendeva per il coordinamento.
A questo punto, la ricostruzione dei fatti è completa
e si tratta di stabilire se si possa riconoscere una
strategia mobbizzante nell’operato del titolare
dell’istituzione scolastica, non ignorando il Tribunale che il mobbing in prima battuta è una realtà fenomenica, non un
concetto giuridico, e che, pertanto, intanto si potrà riconoscerlo nella fattispecie
concreta, in quanto la fattispecie medesima sia perfettamente sussumibile nei requisiti richiesti dalla psicologia del
lavoro, nazionale e internazionale, compreso l’andamento nelle sei fasi
successive del modello Ege.
Iniziando dalle categorie di attacchi
mobbizzanti, si osserva che le azioni ostili ai danni
del D.S.G.A. rientrano in almeno tre delle cinque
categorie elaborate dallo studioso. In effetti, il ricorrente ha subito
attacchi ai contatti umani, con continue critiche alle sue prestazioni
(situazione di cassa, supplenze, lavoro della segreteria), ripetute minacce
scritte (irrogazione di sanzioni disciplinari), accuse ingiustificate, frasi
ingiuriose e diffamatorie.
Inoltre, il ricorrente è stato dequalificato sul
piano delle mansioni, a causa della pressante ingerenza arbitrariamente
esercitata dal convenuto nella sfera di autonomia
operativa riservata alle funzioni di D.G.S.A., e, sia
pure per un breve lasso di tempo, è stato privato degli strumenti di lavoro.
Ha subito attacchi contro la reputazione, con le
false voci fatte circolare sul suo conto (accuse di boicottaggio denunciate al
Dirigente del CSA, richiesta di visita ispettiva per farne accertare le
responsabilità) e in occasione delle offese rivoltegli in
presenza dei colleghi.
Passando ai parametri di riconoscimento del mobbing, si osserva che gli atti persecutori hanno avuto
una durata complessiva superiore a sei mesi, da gennaio ad ottobre 2002, e in questo arco temporale si sono concentrati particolarmente in
alcuni mesi.
La conflittualità ha avuto
un andamento successivo, fino alla fase di insorgenza dei sintomi psicosomatici
(cfr. certificazione medica
e relazione di C.T.U. medico-legale).
In tale ambito, l’elemento materiale
del mobbing è senz’altro integrato, perché secondo la
definizione data dagli psicologi del lavoro il mobbing
è un attacco ripetuto, continuato, sistematico, duraturo e il ricorrente in un
arco temporale di circa otto mesi, non senza trascurare l’ostilità latente
manifestatagli dal capo d’istituto nei rapporti quotidiani (“ogni giorno il
prof. M. C. mandava una lettera al segretario”, teste S.
M.), è stato vittima di almeno venti comprovate azioni mobbizzanti,
fra atti illegittimi sotto il profilo delle regole che governano il rapporto di
lavoro (ordini di servizio lesivi dell’autonomia professionale del D.G.S.A.) e condotte aggressive sul piano dei rapporti
umani.
Più difficile capire le ragioni dell’intento
persecutorio, che senz’altro trapela dai chiarimenti
richiesti su procedure gestite dal richiedente, dalle continue minacce di
sanzioni mai irrogate, dalle accuse ingiustificate, dalle ingiurie e dalle
diffamazioni, dalle critiche soggettive e che fa da collante delle diverse
aggressioni, in un unicum strategico che colora di significato persecutorio anche
comportamenti di per sé innocui (richiesta di consegna delle chiavi). Un
contributo può venire dalle dichiarazioni che il prof. M. C. ha reso
all’ispettrice a proposito del ricorrente: “... vuole comandare, ha firmato i
certificati sostitutivi della 3^ media; non ha provveduto all’acquisto di una
cassaforte e di un computer per l’Ufficio della Presidenza”, circostanze
indicative di una volontà mirata nei confronti del ricorrente, di fargliela
pagare per determinate cose fatte e non fatte.
Si aggiunga la possibilità, come si diceva
all’inizio, che le disfunzioni relazionali abbiano portato il D.S. a sviluppare un sentimento di rivalsa nei confronti
della figura professionale con cui più avrebbe dovuto instaurare un rapporto di
cooperazione funzionale; in altre parole, è verosimile ritenere che la
posizione funzionale ricoperta dal F. C. ne abbia facilitato il ruolo di vittima, considerata,
peraltro, la considerazione di cui il ricorrente godeva nel settore della
scuola (“era il punto di riferimento per la provincia e per
il provveditorato che a lui si rivolgeva per le questioni di segreteria”, cfr. teste F.
C., Preside dell’Istituto dal 1992 al 1995).
Anche in questo secondo caso, comunque,
è essenziale rilevare che non è indifferente che nella posizione di D.G.S.A. ci si sia trovato il ricorrente, non potendosi
escludere, perché ogni individuo è irripetibile, che, a fronte dei metodi
oggettivamente poco empatici del D.S.,
reazioni comportamentali diverse da quelle che ha avuto il ricorrente non
avrebbero portato il primo ad un sentimento altrettanto ostile. In altri
termini, ad essere chiamate in causa - come sempre, del resto, nelle questioni
di mobbing -, sono le caratteristiche personologiche del ricorrente, che la consulenza tecnica
d’ufficio ha puntualmente evidenziato, sia pure, com’è inevitabile, dopo che il
lavoratore è stato mobbizzato: tendenza al
perfezionismo e alla ricerca della minuziosità, tratti di timidezza e
riservatezza, una certa difficoltà ad esprimere i sentimenti e le emozioni,
sensibilità alle critiche. Per quel che vale, visto che non è possibile sapere
come fosse la personalità del periziato prima di essere
vittima della violenza psicologica sul luogo di lavoro, l’analisi del c.t.u. si sovrappone agli studi psichiatrici del danno da mobbing, che hanno riscontrato nell’indole scrupolosa,
sensibile ai riconoscimenti e alle critiche e con un elevato senso del dovere
le caratteristiche caratteriali che agevolano il ruolo di vittima.
Riassumendo, quanto emerso
dall’istruttoria prova che nel caso concreto si ravvisano i requisiti tipici
della condotta lamentata in ricorso, mentre le giustificazioni addotte dal
prof. M. C., di essere stato lui ostacolato dal F. C. nello svolgimento delle sue funzioni, già
difficilmente credibili alla luce dei risultati dell’indagine ispettiva, non
hanno trovato alcun riscontro.
Venendo a questo punto alle valutazioni giuridiche,
si osserva che le fonti di responsabilità del prof. M. C., autore dei fatti
illeciti, sono da ricercare nel generale principio del neminem
laedere espresso dall’art.2043
cod. civ., la cui violazione
è fonte di responsabilità aquiliana.
Una concorrente responsabilità contrattuale del
datore di lavoro ex art.2087 c.c., pure evocata in ricorso, non si attaglia all’Istituto, la
cui avvenuta entificazione (legge 59/97 e DPR 275/99)
non implica che tanto il potere disciplinare, quanto la gestione degli aspetti
giuridici ed economici del rapporto di lavoro con il personale scolastico si
siano trasferiti all’istituzione scolastica-persona giuridica, continuando a
far capo agli organi ministeriali centrali, ovvero decentrati sul territorio,
che la esercitano per mezzo degli atti di gestione del rapporto di lavoro che
il Dirigente Scolastico pone in essere come organo dell’amministrazione statale;
la conseguenza è che il datore di lavoro del personale scolastico continua ad
essere lo Stato, nella sua personificazione del Ministero dell’Istruzione. Da
tanto discende che per avvantaggiarsi della responsabilità contrattuale del
datore di lavoro ai sensi dell’art.2087 c.c., in solido con il dipendente
autore dei fatti illeciti, il lavoratore avrebbe dovuto chiamare in giudizio il
Ministero, non l’Istituto, ammesso che al datore di lavoro fosse imputabile
nella fattispecie concreta di aver omesso di adottare le misure necessarie ad
impedire la reiterazione dei comportamenti vessatori da parte del Dirigente
Scolastico. Non avendolo fatto, non può prospettare un concorso di azioni e avvalersi dei benefici della responsabilità
solidale, per cui il danno ingiusto è soltanto quello che si ponga in rapporto
di causalità con la violazione da parte del superiore gerarchico dell’obbligo
di comportarsi secondo buona fede e correttezza in ambito extracontrattuale.
In tale ambito, la regola del neminem
laedere trova la sua consacrazione nell’art.2059 c.c.,
ora che questa norma, dopo essere rimasta per lungo tempo quasi del tutto
inutilizzata, è risorta nella nuova sistemazione dogmatica del danno civile
elaborata con il fondamentale contributo delle due sentenze gemelle della
Suprema Corte di Cassazione del maggio 2003 (nn. 8827
e 8828 del 31/5/2003). Secondo l’interpretazione
costituzionalmente orientata che analogamente alla Cassazione ne ha dato la
Corte Costituzionale (sent. n.
233 dell’11/7/2003), la norma, infatti, chiarisce il portato della regola del neminem laedere nelle relazioni
interpersonali con specifico riferimento alle situazioni normativamente
previste e tipizzate, oltre l’aspetto meramente patrimoniale del danno; il
risultato non è più quello di un ambito di tutela risarcitoria
ristretto al danno morale (che, a questo punto, diventa riparabile anche quando
non derivi da un fatto penalmente rilevante), ma la possibilità di una tutela
piena dei diritti inviolabili della persona (art.2
Cost.). Nella categoria del danno non patrimoniale, quindi, superata la
bipartizione nelle componenti del danno morale e del
danno biologico, la figura aggiuntiva del danno esistenziale si presta a
salvaguardare il profilo relazionale-sociale
dell’individuo, che viene così protetto in tutte le attività e manifestazioni
espressive della personalità.
Sulla scorta di tali principi, il
lavoratore vittima del mobbing che provi che
le conseguenze pregiudizievoli sono in rapporto di causalità con le attività
persecutorie compiute per nuocerlo ha diritto alla
riparazione di tutti gli aspetti non patrimoniali di danno sofferti, anche se
per la liquidazione non potrà che farsi ricorso al criterio dell’equità,
trattandosi di riparare la lesione di valori inerenti alla persona.
Ebbene, la prova che l’attività mobbizzante
posta in essere dal prof. M. C. abbia
arrecato nocumento al ricorrente può dirsi acquisita.
Aspetti di danno di natura patrimoniale si rinvengono
nella lesione della professionalità specifica, desumibile in base agli elementi
di fatto emersi relativamente alla qualità e alla
durata della dequalificazione, rispetto ai quali la
consequenzialità del danno è normale secondo l’id quod plerumque accidit. Ordini di servizio e richieste
di chiarimenti in continuazione, reiterate accuse ingiustificate e minacce di
sanzioni, divieto di esercitare l’autonomia di spesa (“ogni giorno il
prof. M. C. mandava una lettera al segretario, … ha
tolto il computer dalla sua stanza … Lo accusava di ritardare il pagamento
degli stipendi … gli vietava di spendere soldi senza la sua autorizzazione ” -
teste S. M.) implicano per il responsabile amministrativo di una scuola, le cui
funzioni consistono nell’organizzare i servizi generali
amministrativo-contabili dell’istituzione scolastica nell’ambito degli
obiettivi assegnati e degli indirizzi impartiti, senz’altro una
sottoutilizzazione delle esperienze lavorative. Le esperienze lavorative sono
beni che hanno un valore economico, perché la professionalità
specifica non è solo il portato delle nozioni teoriche, ma anche
dell’applicazione pratica, e considerato che è stato prolungato il periodo di
tempo durante il quale il ricorrente è stato limitato nelle possibilità
applicative della proprie capacità ed attitudini (da gennaio ad ottobre 2002),
deve ritenersi che il danno patrimoniale si sia prodotto nella sua sfera
giuridica in conseguenza della dequalificazione
professionale subita.
Aspetti di danno non patrimoniale sono pure presenti,
nelle tre componenti del danno biologico, morale ed
esistenziale.
Il “disturbo post-tramautico
da stress cronico moderato in personalità di tipo dipendente” è la diagnosi in
ambito psicopatologico che descrive il quadro clinico del ricorrente secondo il
giudizio medico-legale del c.t.u.,
il quale ha precisato, quanto alle cause dell’infermità, che le situazioni
collegate all’attività lavorativa sono state senz’altro un fattore di lesività, ma che il disturbo visivo presente nella storia
clinica del periziato fin dal 1984 è da includere fra gli eventi stressogeni, perché responsabile di una forte vulnerabilità
nello stato d’animo del lavoratore, che lo ha predisposto ulteriormente a nuovi
stress. In ambito somatico il ricorrente è risultato
affetto, oltre che dal predetto disturbo visivo, da “malattia da reflusso gastro-esofageo per disordine motorio di transizione sec. Hellemans-Vantrappen”.
La diagnosi e le considerazioni medico-legali formulate dal consulente tecnico d’ufficio sono senz’altro
suffragate da ogni necessario accertamento clinico e specialistico, compiuto
con particolare riferimento alla peculiare strutturazione della personalità del
periziato (indagini clinico-anamnestetiche, psichiche
e testologiche), ma il convincimento del giudice,
supportato dalla documentazione sanitaria a firma degli specialisti ai quali il
periziato si è rivolto per le cure, è che il quadro clinico accertato deponga
per una condizione psicopatologica di più lieve entità. Tanto l’anamnesi,
quanto l’esame obiettivo e testologico, infatti,
nemmeno lontanamente rivelano, ora come al tempo dei fatti accaduti
nell’ambiente lavorativo, i sintomi peculiari del DPTS: persistente
rievocazione dell’esperienza traumatica attraverso immagini, pensieri, incubi
notturni, accompagnata da sensazioni di vergogna, rabbia, tristezza, paura,
sentimenti di irrealtà e/o di estraneità, sensazioni
fisiche quali sudorazione profusa, dispnea, pianto improvviso, tachicardia,
nausea, diarrea, tremori; rapporto fobico con tutti gli stimoli che possono
rievocare l’evento (persone, luoghi, attività, ascolto di programmi televisivi,
lettura di giornali, situazioni sociali); amnesia psicogena,
intorpidimento emozionale, apatia; stato di iperattivazione
costante che si manifesta con disturbi del sonno, maggiore irritabilità e
aggressività, deficit di concentrazione, stato di ipervigilanza.
Rispetto a questo genere di disturbi,
che il c.t.u. ha escluso nel periziato affermando che
non sono emersi disturbi psicosensoriali, che il
pensiero è stato logico, l’ideazione lucida, i processi ideativi coerenti (cfr. pag. 8
della relazione), l’analisi delle funzioni psichiche ha evidenziato nel
ricorrente un quadro clinico ben distante dal punto di vista nosografico e tipico della personalità di tipo dipendente:
tendenza alla ricerca della minuziosità, difficoltà ad esprimere con parole i
sentimenti e le emozioni esperite, sentimenti di scarsa autostima,
preoccupazione del giudizio degli altri, incertezze nel prendere decisioni,
vita affettiva nel complesso poco equilibrata e facilmente influenzabile,
particolare sensibilità alle stimolazioni esterne ed ambientali, sbilanciamento
verso l’intellettualizzazione, insofferenza alle
critiche, contatto sociale condizionato da una migliorabile adattività
intellettuale indicativa di una polarizzazione sul proprio sé e da un bisogno
di assertività, fattore ostacolante la realizzazione
di una piena vita di relazione.
Di contro, sono testimoniate testologicamente
valenze nevrotiche (incidente nevrosi astenica, la
cui entità sintomatologica è espressa dal numero
considerevole di fenomeni particolari) e aura depressiva, che sono comunque sintomi di una condizione psicopatologica di entità
notevolmente più lieve del DPTS e che il c.t.u. ha condivisibilmente inquadrato nella fragilità dei processi
identificativi tipici della personalità di tipo dipendente.
Unitamente alla storia personale del lavoratore
(familiarità negativa quanto a malattie nervose e mentali, inizio nel gennaio
2002 del trattamento psicoterapico, che il ricorrente ha praticato per circa un
anno, insieme al trattamento farmacologico prescrittogli
da medico specialista neurologo in servizio nella struttura pubblica, assenza
di precedenti patologie psichiche o nervose, notevole
miglioramento del quadro clinico in seguito alla cessazione dal servizio
del prof. M. C.), le risultanze dell’indagine psicodiagnostica permettono di
ritenere che la patologia psichica da cui è affetto il periziato, oltre a
rappresentare una comune risposta a situazioni stressanti esogene, denoti
caratteristiche morfologiche tali da far desumere un sicuro nesso eziologico con la conflittualità relazionale determinatasi
sul posto di lavoro, che, pertanto, non senza risentire del preesistente
deficit sensoriale visivo, ha agito come fattore (con)causale nel determinismo
e nell’evoluzione della menomazione.
Aspetti di danno esistenziale, ovvero
alla sfera relazionale-sociale, sono evidenti negli
esiti dell’intervista psichiatrica, che, in sintesi, hanno messo in luce una
condizione di << profondo bisogno di ripiegamento su se stesso vissuto
come necessario ad incrementare la consapevolezza di sé >>.
Aspetti di danno morale, infine, sono desumibili in
base agli elementi di fatto emersi relativamente alla
qualità, alla frequenza e alla durata delle azioni ostili, rispetto ai quali la
consequenzialità delle ripercussioni sullo stato d’animo in termini di
transeunte turbamento può dirsi normale secondo i dati dell’esperienza.
Venendo alla liquidazione del pregiudizio, la lesione
patrimoniale può essere risarcita facendo riferimento alla retribuzione,
pacificamente ritenuta in giurisprudenza un accettabile parametro per la
quantificazione in via equitativa del danno alla
professionalità, essendo espressione della qualità e quantità del lavoro
prestato (art. 36 Cost.). Circa la misura della retribuzione cui far
corrispondere il pregiudizio, deve considerarsi, per un verso, la qualità
intrinseca delle mansioni negate (<< attività lavorativa di rilevante
complessità ed avente rilevanza esterna >> secondo la declaratoria
contrattuale collettiva) in rapporto alla durata del demansionamento
(circa otto mesi), posto che la perdita del valore della professionalità è
direttamente proporzionale al contenuto professionale delle mansioni non
esercitate e al trascorrere del tempo di dequalificazione;
per altro verso, va detto che il demansionamento non
si è verificato nelle forme più gravi dello svuotamento di mansioni o
dell’assegnazione a mansioni inferiori. In tale
prospettiva, appare proporzionato all’entità del danno risarcirlo con una somma
pari a un 1/4 della retribuzione mensile per i primi
cinque mesi di demansionamento, ad un 1/3 per i
successivi quattro mesi (escluso il mese di ferie in agosto); in base alle
buste paga del periodo, la retribuzione lorda utile come parametro di
riferimento è di € 2170,00 (grosso modo) e, pertanto, a titolo di danno
patrimoniale spetta al danneggiato la complessiva somma di € 5606,00.
Per il risarcimento della lesione sanitariamente
accertata, considerato che secondo il parere espresso dal c.t.u.
il quadro clinico è in atto consolidato, anche se in parziale remissione, può
farsi riferimento per l’individuazione del grado di invalidità
permanente ai valori delle tabelle approvate con decreto del Ministero del
Lavoro, D.M. 12/7/2000 (le tabelle allegate al d.m.
Sanità del 5/2/1992 per la valutazione dell’invalidità civile non prevedono
un’infermità corrispondente dal punto di vista nosografico
alla patologia da cui è risultato affetto il ricorrente e neanche prevedono il
DPTS). Su tale base, può ritenersi che l’infermità comporti un danno biologico decisamente inferiore al 6% (che è la percentuale di danno
biologico attribuita dalle tabelle al disturbo post-traumatico da stress
cronico moderato), del quale, si noti, il danneggiante risponde interamente. La
precisazione origina dal fatto che, come si è visto, precedenti condizioni
soggettive della vittima hanno interferito con l’eziologia degli eventi
dannosi, comprese le problematiche personologiche del
lavoratore (profilo di tipo dipendente), il ctu
essendo del parere che si tratti di problematiche
strutturali (pag. 15 della relazione, in relazione all’ultimo quesito).
Anche se non si dubita che le condizioni soggettive preesistenti possano aver
reso il lavoratore particolarmente sensibile e reattivo alle stimolazioni
esterne, l’eventualità che abbiano esercitato
un’azione concorrente (il c.t.u. l’ha affermato senza
mezzi termini per il disturbo visivo) non potrebbe comunque comportare alcuna
riduzione della responsabilità civile del danneggiante per il minor grado di
efficienza causale della condotta, perché una comparazione del grado di
incidenza eziologica è ammessa nell’ordinamento
positivo del danno ingiusto civile solo nel caso di concorso di comportamenti
umani colpevoli, ai sensi e per gli effetti degli artt.1227
e 2055, co.1, c.c. (Cass.
9/4/2003, n. 5539). Sicché, il danneggiante resterebbe responsabile anche per
gli aspetti di danno non direttamente ricollegabili alla sua condotta e, sulla
scorta di tali principi, considerata l’età del ricorrente (58 anni), risponde
ad equità risarcire la lesione medico-legale con la somma di € 2.500,00 (del
resto, secondo la tabella di liquidazione del danno biologico del Tribunale di
Palermo per l’anno 2004, ipotizzando una percentuale di invalidità
del 4% la liquidazione sarebbe pari a € 2570,71, considerato che il valore
punto corrispondente al grado di lesione è di € 805,67, il coefficiente di
rivalutazione ex Dm 22/7/2003 è pari a 1,0496 e il coefficiente di
devalutazione riferito all’età del danneggiato è pari a 0,760).
Per le altre voci di danno non patrimoniale, considerate
tutte le specificità del caso (qualità, frequenza e durata delle azioni ostili,
posizione occupata dal danneggiato nell’organizzazione dell’Istituto
scolastico, età e profilo personologico del danneggiato, risultati dell’analisi delle sue funzioni
psichiche) e non potendosi trascurare che la lesione è direttamente
proporzionale al trascorrere del tempo, si ritiene equo liquidare il danno
morale in misura di una frazione del danno biologico, pari a 1/5, per ogni mese
di attività mobbizzante e, quindi, nel complessivo
ammontare di € 5000,00 e altrettanto, grosso modo, appare congruo liquidare per
il danno esistenziale.
In conclusione, le somme spettanti al ricorrente a
titolo di risarcimento del danno ammontano complessivamente ad € 18.000,00 a
carico del prof. M. C., e possono così riepilogarsi:
€ 5606,00 per danno patrimoniale;
€ 2500,00 per danno biologico;
€ 5000,00 per danno morale;
€ 4894,00 per danno esistenziale.
La domanda risarcitoria nei
confronti dell’Istituto deve invece essere rigettata, essendosi rilevato,
contrariamente a quanto dedotto in ricorso, che l’Istituto non riveste nei
confronti del ricorrente la qualità di datore di
lavoro.
Le spese del giudizio, nei rapporti
tra il ricorrente e il prof. M. C., vengono liquidate
in € 939,95 per onorari, € 581,55 per diritti, € 190,18 forfettario
12,5% spese generali e poste a carico del convenuto.
Nei confronti dell’Istituto non v’è luogo a
provvedere, essendo stata scelta dall’Avvocatura dello Stato la rappresentanza
e difesa in giudizio ai sensi dell’art.417-bis, co.1, c.p.c. e non sono state
documentate spese vive.
Le spese separatamente liquidate
al c.t.u. restano definitivamente a carico del prof.
M. C..
P.Q.M
Il Giudice del Lavoro
respinta
ogni altra istanza, eccezione e difesa,
condanna
M. C. a corrispondere a F. C. la complessiva somma di
€ 18.000,00, a titolo di risarcimento del danno, con gli interessi legali e la
rivalutazione monetaria dalla data di cessazione della lesione al soddisfo.
Rigetta nel resto.
Condanna M. C. alla rifusione delle
spese processuali, liquidate, in favore del
ricorrente in complessivi € 1711,68.
Non luogo a provvedere per le spese
del giudizio nei confronti dell’Istituto.
Pone definitivamente a carico di M. C. le spese
separatamente liquidate al c.t.u.
Agrigento, 1/2/2005
Il Cancelliere
Il Giudice del Lavoro
Lisa Gatto
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
All’udienza del 1/2/2005 il Giudice del lavoro, dott.ssa
Lisa Gatto, nella causa n. 2700/2003 R.G.C. ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
F.
C. –
contro
Istituto –
M. C. –
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria
domanda, eccezione e difesa,
condanna
M. C. a corrispondere a F. C. la complessiva somma di
€ 18000,00, a titolo di risarcimento del danno, con gli interessi legali e la
rivalutazione monetaria dalla data di cessazione della lesione al soddisfo.
Rigetta nel resto.
Condanna M. C. alla rifusione delle
spese processuali, liquidate, in favore del ricorrente
in complessivi € 1711,68.
Non luogo a provvedere per le spese
del giudizio nei confronti dell’Istituto Scolastico Istituto.
Pone definitivamente a carico di M. C. le spese
separatamente liquidate al c.t.u.
Agrigento, 1/2/2005
Il Cancelliere
Il Giudice del Lavoro
Lisa Gatto