CORTE DEI
CONTI, SEZ. GIUR. REGIONE LIGURIA -
sentenza 19 maggio 2005 n. 704 – Pres. D’Antino, Rel.
Riolo - Procura Regionale Sezione Giurisdizionale per
la Regione Liguria c. S.R. e P.C.
1. Pubblico
impiego - Generalità - Allontanamento del dipendente dal posto di lavoro -
Durante l’orario di ufficio - Senza preventiva
autorizzazione e con la omessa timbratura del cartellino - Violazione dei doveri
di servizio - Sussiste.
2.
Responsabilità amministrativa - Pubblico impiego - Allontanamento del dipendente
dal posto di lavoro - Durante l’orario di ufficio -
Senza preventiva autorizzazione e con la omessa timbratura del cartellino -
Danno patrimoniale nei confronti della P.A. - Si configura -
Ragioni.
3.
Responsabilità amministrativa - Pubblico impiego - Allontanamento del dipendente
dal posto di lavoro - Senza preventiva autorizzazione e con la
omessa timbratura del cartellino - Nel caso in cui la relativa notizia
abbia avuto un’ampia diffusione ne pubblico - Danno all’immagine della P.A. e
danno da disservizio - Si configurano - Ragioni.
1. Integra la
violazione dei doveri di servizio il comportamento di un pubblico dipendente
(nella specie, impiegato della regione) che, arbitrariamente ed
ingiustificatamente, durante l’orario di ufficio, si
allontana reiteratamente dal posto di lavoro senza preventiva autorizzazione e
senza effettuare la timbratura del cartellino.
2. Si configura
un danno patrimoniale nei confronti della P.A., nel caso in cui un dipendente della stessa, durante
l’orario d ufficio, si allontani arbitrariamente ed ingiustificatamente dal
proprio posto di lavoro, senza preventiva autorizzazione e con la omessa
timbratura del cartellino; in tal caso il danno è pari
all’importo delle retribuzioni indebitamente percepite relativamente ai periodi
di assenza effettivamente accertati.
3. Si configura
un danno all’immagine della P.A. e un danno da disservizio nei confronti della
P.A., nel caso in cui, da un
lato, un dipendente della stessa, durante l’orario d ufficio, si allontani
arbitrariamente ed ingiustificatamente dal proprio posto di lavoro, senza
preventiva autorizzazione e con la omessa timbratura del cartellino, e
dall’altro, tale fatto illecito, riguardante il fenomeno dell’assenteismo nel
pubblico impiego, abbia avuto un’ampia diffusione nel pubblico, tramite stampa,
generando nei cittadini un inevitabile senso di sfiducia sulla efficienza e
serietà dell’Ufficio di riferimento, determinando, altresì, una lesione del
prestigio dell’amministrazione.
FATTO
In data 18/7/2000
il Presidente della Giunta Regionale denunciava al Nucleo dei Carabinieri presso
la Direzione Provinciale del Lavoro di Genova, il mancato rispetto da parte di
personale dipendente della Regione Liguria degli obblighi relativi alle timbrature d’ingresso e uscita dal luogo di
lavoro.
Le indagini degli
ufficiali di P.G. dell’Arma dei Carabinieri si concludevano con la denuncia a carico di P.C., dipendente di categoria C, pos. economica C4, e S.R., dipendente di categoria D, pos. economica D4, entrambi
assegnati al Settore Politiche di Sviluppo del Commercio, Fiere e Mercati.
In particolare, in
sede di indagini emergeva che i predetti dipendenti,
nel periodo compreso tra il 27/11/2000 e il 30/1/2001, si allontanavano
reiteratamente dal posto di lavoro senza registrare l’uscita mediante
azionamento del dispositivo installato in corrispondenza delle uscite, ovvero
timbravano presso terminale diverso (sede di Via Fieschi, 15) da quello posizionato nella propria sede di
servizio (Via D’Annunzio, 113) le uscite e le entrate.
Il Nucleo
Operativo dei Carabinieri effettuava anche dei
pedinamenti nei confronti del P.C. e del S.R.,
registrando nel dettaglio gli spostamenti avvenuti durante le uscite non
timbrate.
Nei confronti dei
predetti, si apriva un procedimento penale (n. 4122/01 RPGM) in ordine al reato di cui agli artt. 81 e 640, commi 1 e 2 c.p., poiché, "nella loro qualità
di impiegati dipendenti dell’Amministrazione Regionale della Liguria,
Dipartimento Sviluppo Economico – Politiche di Sviluppo del Commercio Fiere e
Mercati (sede Via D’Annunzio n. 113), con più azioni esecutive del medesimo
disegno criminoso, con gli artifizi e i raggiri consistenti nell’allontanarsi
dal posto di lavoro, senza registrare l’uscita mediante azionamento del
dispositivo installato in corrispondenza delle uscite e senza avere chiesto ed
ottenuto la relativa autorizzazione dal dirigente preposto, procuravano a sé
medesimi l’ingiusto profitto consistente nella percezione della retribuzione in
relazione a prestazione lavorative non effettuate, con corrispondente danno
dell’Amministrazione di appartenenza; con l’aggravante di aver commesso il fatto
in danno di un ente pubblico, in particolare nel periodo dal 27 novembre 2000 al
30 gennaio 2001, i predetti su allontanavano a più riprese dal proprio ufficio,
anche più volte nel corso della stessa giornata, come dettagliatamente descritto
nei verbali redatti dai Carabinieri di Genova".
Le indagini
preliminari si concludevano con decreto di
archiviazione nei confronti del S.R. e con decreto di citazione a giudizio nei
confronti del P.C..
Per i fatti in
questione, la Procura Regionale presso questa Sezione, in seguito alla denuncia
del Dirigente del Settore Gestione e Amministrazione
Risorse Umane (prot. n.
34518/4234 in data 4/3/2003), emetteva formale invito a dedurre, in relazione al
quale gli interessati non presentavano deduzioni scritte né chiedevano di essere
sentiti personalmente.
Con atto
depositato il 26/5/2004, la Procura Regionale ha citato il signor S.R. e il
Signor P.C. davanti a questa Corte per sentirli
condannare al risarcimento del danno derivante dalla mancata prestazione
lavorativa dovuta alle reiterate assenze, arbitrarie e ingiustificate,
dall’ufficio.
Nella
determinazione del danno la Procura ha considerato l’importo delle retribuzioni
economiche, indebitamente percepite relativamente ai
periodi di assenza effettivamente accertati. Per tale determinazione il P.M. ha
recepito la quantificazione già effettuata
dall’Amministrazione danneggiata nell’atto di denuncia.
In particolare, il
totale delle ore di assenza è stato calcolato
approssimativamente in ragione delle circostanza che spesso le mancate
timbrature in entrata e in uscita non sono tra loro correlabili (poiché la
Polizia Giudiziaria si è avvalsa della collaborazione di una guardia giurata
all’entrata dell’edificio, che svolgeva un orario di servizio non sempre
coincidente con quello dei dipendenti). Sono state considerate le sole
timbrature di uscita non autorizzate che corrispondono
al successivo rientro non timbrato, al fine di ottenere un riferimento certo nel
minimo. Rifacendosi a tale modalità di calcolo, le ore complessive di assenza sono state quantificate, per P.C. in n. 48,5, e
per S.R. in n. 46,1. Considerando la retribuzione oraria di riferimento per le
qualifiche rivestite dai dipendenti nel periodo oggetto dei fatti
(rispettivamente euro 9,46 ed euro 10,90), l’importo delle retribuzioni
indebitamente percepite è stato indicativamente
quantificato come minimo in euro 459,00 per il Sig.
P.C. e in euro 502,00 per il Sig. S.R..
Oltre al predetto
danno materiale, la Procura ha chiesto il risarcimento del danno da disservizio
e del danno all’immagine quantificati in via equitativa in un importo pari al danno materiale. Di
conseguenza, il signor P.C. è stato chiamato a rispondere al risarcimento di euro 918, 00, e il signor S.R. al risarcimento di euro
1004, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.
In data 7/6/2004
la Procura ha prodotto la documentazione fatta pervenire dalla Regione Liguria
dopo il deposito dell’atto di citazione. Da tale documentazione emergono i
seguenti elementi. La Regione Liguria ha sottoscritto in data 24/3/2004 con il
dipendente P.C. un accordo transattivo, in base al quale il dipendente medesimo si è
obbligato a rifondere l’Amministrazione del danno derivante dagli addebiti
penali contestatigli, quantificato dalle parti in euro 3.057,00. A fronte di
tale impegno l’amministrazione regionale ha revocato la costituzione di parte
civile nel processo penale a carico del dipendente medesimo. Le modalità di
pagamento convenute hanno previsto una rateizzazione
della somma in dodici rate mensili scadenti l’ultima in data 24/3/2005. Il
Tribunale di Genova, con sentenza n. D 1178 del 15/4/2004, ha assolto per
insussistenza del fatto il signor P.C. dall’imputazione del reato di cui agli
artt. 81 e 640, commi 1° e 2°, c.p.
Il P.C. in data
28/4/2004 ha effettuato a favore della Regione Liguria
un versamento di euro 459, 00.
In ordine
alla
posizione del sig. S.R., il Requirente ha ritenuto di
non poter condividere la motivazione adottata dal G.I.P. del Tribunale di Genova
nel decreto di archiviazione in punto di sussistenza del danno e di
quantificazione dello stesso.
In sede penale, in
particolare, è stata esclusa la configurabilità del
reato di cui all’art. 640 c.p. perché il dipendente avrebbe posto in essere una condotta omissiva e perché difetterebbe
il requisito dell’ingiustizia del danno, avendo il S.R. un credito per lavoro
straordinario non retribuito. Per il giudice delle indagini preliminari detto
credito "..esclude la sussistenza dell’elemento
soggettivo, inteso come consapevolezza d’arrecare un danno ingiusto, elemento
soggettivo che viene ulteriormente escluso in ragione della prassi, per lunghi
anni vigente, secondo la quale venivano tollerate brevi assenze".
Il P.M. contabile
ha ritenuto che il riposo compensativo non usufruito dal S.R. (derivante dal
diritto al recupero di n. 53 ore e 36 minuti, maturato nel 2000, di n. 11 ore e
25 minuti, maturato nel gennaio 2002, e di n. 18 ore e 56 minuti, maturato nel
mese di febbraio 2002) non possa compensarsi con il
minor orario svolto a causa delle assenze non autorizzate e non "timbrate".
In data 23/12/2004
l’Avv. Micaela Rossi ha depositato memoria di costituzione in giudizio per il
signor P.C..
Il difensore,
richiamando la sentenza del Tribunale di Genova di
assoluzione del P.C., passata in giudicato il
1° giugno 2004, ha addotto il difetto assoluto di presupposto legittimante
l’azione di responsabilità contabile. La sentenza, ad avviso della difesa, ha
effetti di giudicato nel giudizio contabile con conseguente esclusione della
responsabilità amministrativo-contabile del convenuto per gli stessi fatti.
In particolare, il
difensore ha addotto la mancanza dell’elemento del danno erariale, in
considerazione del fatto che in sede penale è stato accertato che il signor P.C.
non si è mai allontanato dal posto di lavoro per motivi che non fossero
attinenti al proprio servizio, consistenti nell’organizzare esposizioni ed
eventi, che lo impegnavano all’esterno del proprio
ufficio. L’omessa timbratura si spiegherebbe in ragione della prassi consolidata
fra i dipendenti regionali, mai contestata dai superiori, di omettere la
timbratura in casi di uscita per doveri inerenti
l’ufficio. In ogni caso, il comportamento del convenuto, mancando il nocumento
all’erario, sarebbe suscettibile di rilevanza soltanto in sede disciplinare. Non
ci sarebbe responsabilità per danno all’immagine perché l’eco di una vicenda in
sede di stampa locale non è direttamente proporzionale alla veridicità dei fatti
enunciati.
La difesa ha
chiesto l’assoluzione del P.C. e il rimborso delle spese legali.
Il S.R. non si è
costituito in giudizio ed è cessato dal servizio per dimissioni a decorrere dal
16/5/2001.
All’odierna
udienza il difensore del P.C., Avv. Micaela Rossi, ha insistito
per l’assoluzione del convenuto, richiamando il giudicato penale che ha
dichiarato la non sussistenza del fatto.
Il P.M. ha chiesto
la dichiarazione di parziale cessazione della materia del contendere nei
confronti di P.C.,
limitatamente all’importo di euro 459,00, risarcito dal convenuto a fronte
dell’impegno assunto con l’atto di transazione sottoscritto con la Regione
Liguria. Ha insistito per la condanna al danno all’immagine e alla rivalutazione
monetaria e interessi legali sull’importo già pagato.
Per il S.R. ha
confermato la domanda di condanna.
Considerato
in
DIRITTO
I signori P.C. e
S.R., dipendenti della
Regione Liguria, sono stati convenuti in giudizio per il danno derivante dalle
assenze arbitrarie e ingiustificate dall’ufficio, pari all’importo delle
retribuzioni indebitamente percepite relativamente ai periodi di assenza
effettivamente accertati. I predetti dipendenti, nel periodo considerato, si
sono allontanati dal posto di lavoro senza registrare l’uscita mediante
azionamento del dispositivo installato in corrispondenza delle uscite.
In particolare, il
signor P.C. è stato chiamato a rispondere del danno di
euro 918, 00 (459,00 per il danno relativo alle retribuzioni
indebitamente percepite e di euro 459,00 per il danno da disservizio e il danno
all’immagine), e il signor S.R. è stato chiamato a rispondere del danno di euro
1004,00 (502,00 per il danno relativo alle retribuzioni indebitamente percepite
e 502,00 per il danno da disservizio e il danno all’immagine), oltre
rivalutazione monetaria e interessi.
In data 24/3/2004
il P.C. ha stipulato un accordo transattivo con la
Regione, con il quale si è obbligato a rifondere l’Amministrazione, a mezzo di versamenti rateali, del danno derivante dagli
addebiti penali contestatigli, quantificato dalle parti in euro 3.057,00. A
fronte di tale impegno il P.C. in data 28/4/2004 ha già iniziato i pagamenti,
effettuando a favore della Regione Liguria un versamento di euro 459, 00,
d’importo pari al danno patrimoniale per il quale è stato citato davanti a
questo giudice.
Il P.M., in considerazione di tali
fatti, ha chiesto in udienza che venga dichiarata la parziale cessazione della
materia del contendere, limitatamente alla domanda di risarcimento del danno
patrimoniale, mentre ha insistito nella domanda di danno all’immagine e nella
domanda di rivalutazione monetaria e di interessi legali sull’importo già
pagato.
La difesa, da
parte sua, ha chiesto l’assoluzione per effetto del giudicato formatosi in sede
penale.
Premesso ciò, si
osserva che il convenuto è stato chiamato a rispondere davanti a questo giudice
degli stessi fatti contestati in sede penale, in
riferimento ai quali è stata stipulata la predetta transazione e per i quali il
Tribunale di Genova ha emesso, nelle more del presente giudizio, sentenza di
assoluzione dall’imputazione del reato di cui agli artt. 81 e 640, commi 1° e 2°, c.p., per insussistenza del fatto.
Orbene, il
Collegio, secondo l’indirizzo già espresso da questa Sezione (sentenza n. 856
del 15/10/2003), ritiene di dovere escludere l’efficacia vincolante del
giudicato penale di assoluzione nel giudizio contabile.
Tale orientamento, peraltro seguito da giurisprudenza di questa Corte - per
l’indicazione della quale si rinvia alla predetta sentenza -, muove dalla
considerazione che il nuovo codice di procedura penale del 1988, con
l’espunzione dall’ordinamento del rapporto di pregiudizialità necessaria del
processo penale rispetto agli altri, è ispirato ai principi di
autonomia delle giurisdizioni (civile, amministrativo – contabile e
penale) e di separatezza dei relativi giudizi. In
particolare, la Sezione, con la richiamata pronuncia, ha escluso l’opponibilità della sentenza assolutoria nel giudizio di
responsabilità amministrativo-contabile anche nell’ipotesi in cui
l’Amministrazione si sia costituita parte civile nel
processo penale.
Nel merito,
diversamente da quanto ritenuto dal P.M. in udienza, il Collegio reputa
sussistenti i presupposti per dichiarare la totale cessazione della materia del
contendere.
Con il suindicato atto di transazione, infatti, a fronte
dell’impegno della Regione Liguria di revocare la costituzione di parte civile
nel suddetto procedimento
penale, il Sig. P.C. si è
impegnato a versare ratealmente la somma complessiva di € 3.057,00, importo,
questo, ampiamente superiore e completamente satisfattivo di tutti i danni per i quali la Procura ha
chiesto la condanna del P.C..
Le considerazioni
difensive secondo le quali la sentenza penale farebbe venir meno anche i
presupposti dell’accordo transattivo, appaiono
giuridicamente infondate, atteso che l’atto di transazione è stato stipulato
anteriormente alla definizione del giudizio penale e
che la Regione Liguria, all’udienza del 25/3/2004, in adempimento all’impegno
assunto, ha revocato la costituzione di parte civile nello stesso giudizio.
L’obbligo del P.C. al versamento della somma di €
3.057,00 non risulta sottoposto ad alcuna condizione. La transazione, inoltre,
presuppone l’esistenza di un conflitto di pretese, a nulla rilevando il grado di
soggettiva incertezza delle parti circa l’esito della lite o l’oggettivo
fondamento delle pretese in conflitto, tanto è vero che la legge esclude
l’annullamento della transazione per errore di diritto, nonché l’impugnazione per causa di lesione (artt. 1969 c.c., 1970 c.c.)
In siffatto contesto la posizione della Regione Liguria risulta
pienamente garantita con conseguente venir meno dell’elemento oggettivo del
danno nella fattispecie di responsabilità amministrativo contabile, oggetto del
presente giudizio.
Quanto alla
posizione del S.R., il
Collegio ritiene di dovere accogliere la domanda del P.M. nei termini che
seguono.
Il dipendente si è
allontanato reiteratamente dalla sede di lavoro senza autorizzazione, omettendo
di timbrare il cartellino magnetico. Nei suoi confronti sono state rilevate
uscite mattutine della durata di 55 minuti, 40 m., 38 m., 59 m. 60 m. 95 m., 100
m., ecc. Nella fascia oraria della pausa pranzo sono state accertate uscite
della durata di 239 m. 251 m., 240 m., 165 m. ecc.
I pedinamenti
effettuati dai Carabinieri hanno rilevato che il S.R.
il 16/1/2001 è uscito alle 10 ed è rientrato alle 10.50, trascorrendo il
predetto tempo nelle vie del centro, soffermandosi "a guardare le vetrine dei
negozi che si trovavano lungo il tragitto".
Il Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Regioni – Autonome Locali 6.7.1995,
all’art. 17, comma 1, stabilisce che "L’orario di lavoro è di 36 ore settimanali
(…)"; l’art. 23, comma 3, lett. e) dispone che il dipendente deve in particolare
rispettare l’orario di lavoro, adempiere alle formalità
previste per la rilevazione delle presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro
senza l’autorizzazione del dirigente del servizio.
Le disposizioni
interne concernenti il rapporto di lavoro presso la
Regione Liguria dispongono che "Ogni dipendente, ai fini della rilevazione delle
presenze, deve utilizzare il tesserino individuale ed i terminali collocati nei
luoghi di accesso ai singoli uffici (…)(l’art.3, comma
2). Secondo l’art. 4, comma 2, "Non è consentito timbrare in terminali collocati
in sedi diverse da quella presso cui si presta servizio
salvo che il dipendente sia in servizio esterno presso tali sedi"; il comma 3,
dello stesso articolo vieta di ":a) entrare o uscire dalla sede ove si presta
servizio senza aver inserito la propria tessera nel terminale orologio (…).
L’art. 4, comma 4, precisa che " Il personale, quando esce dall’ufficio è
tenuto: - ad essere preventivamente autorizzato dal responsabile della struttura
di appartenenza; - a timbrare mediante l’inserimento
del relativo giustificativo con le modalità indicate dalla competente struttura
del personale".
L’avvenuta
violazione dei doveri di servizio da parte del convenuto ha determinato un danno
alla Regione Liguria, nella misura di euro 502,00,
corrispondente alla retribuzione percepita per le ore di lavoro non prestato.
Quanto al riposo
compensativo non usufruito dal S.R., correttamente il P.M. contabile ha ritenuto non
configurabile alcuna forma di compensazione con il minor orario svolto a causa
delle assenze non autorizzate e non timbrate.
In base all’art.
15, comma 7, della legge della Regione Liguria 9 novembre 1987 n. 32, le
prestazioni di lavoro straordinario eccedenti i limiti
prescritti dalla legge possono dar luogo, a domanda, a riposo compensativo,
compatibilmente con le esigenze di servizio, da usufruire nel mese successivo.
Il C.C.N.L.
14/9/2000 Comparto Regioni – Autonomie Locali art. 38, comma 7, prevede che le
prestazioni di lavoro straordinario debitamente autorizzate possono da luogo,
su richiesta del dipendente, a riposo compensativo, da
fruire compatibilmente con le esigenze di servizio.
In base al punto 7
del contratto collettivo integrativo decentrato 16/11/2000, "la fruizione dei permessi compensativi per le ore di
straordinario autorizzate deve avvenire improrogabilmente entro il 31 marzo
2001". La fruizione di detti permessi, secondo il
suddetto punto 7, presuppone una richiesta preventiva al dirigente, il quale
valuta la compatibilità della stessa con le esigenze tecniche ed organizzative
del servizio.
La natura del
riposo compensativo e le specifiche modalità alle quali è subordinata la possibilità di fruire dello stesso escludono
che si possa giuridicamente configurare una compensazione con le ore di servizio
non prestato per assenze arbitrarie e ingiustificate.
Il diritto al
recupero per ore di straordinario non retribuito, maturato dal S.R., non assume rilevanza neanche
al fine di escludere l’elemento soggettivo richiesto per il perfezionamento
della fattispecie di responsabilità contabile. Non è, infatti, ipotizzabile che
la mancata timbratura del cartellino prima delle uscite non autorizzate e non
concordate, fosse preordinata dal S.R. alla
compensazione in argomento, in quanto l’irritualità
dell’uscita, rendendo in ogni caso non quantificabile il tempo trascorso dal
dipendente lontano dal posto di lavoro, avrebbe comunque determinato
l’impraticabilità dell’auspicabile compensazione, circostanza questa che
comporta l’esclusione di ogni giustificazione per il comportamento tenuto dal
dipendente.
Va pertanto
affermata la responsabilità del convenuto a titolo di dolo.
Oltre al danno patrimoniale
di cui sopra deve ritenersi sussistente il danno all’immagine e il danno da
disservizio creato dal comportamento del dipendente.
La notizia
dell’illecito ha avuto un’ampia diffusione nel pubblico, essendo stata riportata
dalla stampa per circa 10 giorni (ne hanno parlato il Giornale, il Secolo XIX,
il Corriere Mercantile, il Lavoro). La divulgazione dei fatti in argomento,
riguardanti il fenomeno dell’assenteismo nel pubblico impiego, generando nei
cittadini un inevitabile senso di sfiducia sulla
efficienza e serietà dell’Ufficio di riferimento, ha determinato una
lesione del prestigio dell’amministrazione.
I fatti in
questione, inoltre, sono tali da ingenerare nell’opinione pubblica la
convinzione che i comportamenti illeciti posti in
essere dai predetti soggetti costituiscano un connotato usuale dell’Ente
di appartenenza.
Tale voce di danno
va quantificata, in via equitativa, in € 150,00.
Per le
considerazioni svolte il signor S.R. è condannato al
pagamento di euro 502,00 per danno patrimoniale, e di euro 150,00, per danno
all’immagine e da disservizio.
I suddetti importi
devono ritenersi, in via equitativa, comprensivi di
rivalutazione monetaria. A decorrere dal deposito della presente sentenza sono dovuti gli interessi legali.
Le spese di
giudizio gravano sui convenuti in parti uguali.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione
Giurisdizionale regionale per la Liguria, definitivamente pronunciando
DICHIARA
La cessazione
della materia del contendere nei confronti di P.C..
CONDANNA
S.R. al pagamento
di euro 502,00 per danno patrimoniale, e di euro
150,00, per danno all’immagine.
A decorrere dal
deposito della presente sentenza sono dovuti gli
interessi legali.
Le spese di
giudizio quantificate in euro 268,42
(duecentosessantotto/42) gravano in parti uguali su i due convenuti.
Così deciso in Genova,
nella camera di consiglio del 14 gennaio 2005.
Depositata in
Segreteria il 19 maggio 2005.