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7 - Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Toscana; sentenza
(1179/2001 REL) del 6.12.2000/21.3.2001: Conferimento di mansioni superiori e
della conseguente maggiorazione retributiva in assenza di posto in organico -
illiceità - danno erariale: sussistenza.
LA CORTE DEI
CONTI
SEZIONE
GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA
composta dai
magistrati:
|
Giancarlo
Guasparri |
Presidente |
|
Angela
Sílveri |
Consigliere
relatore |
|
Enrico
Torri |
Referendarìo |
ha pronunciato
la seguente
SENTENZA
nel giudizio di
responsabilità promosso dalla Procura Regionale nei confronti dei sígg.
...omissis…
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
Con atto di
citazione depositato il 31 luglio 2000 il Procuratore Regionale ha chiamato in
giudizio dinanzi a questa Sezione … i signori indicati in epigrafe, chiedendone
la condanna al pagamento, in favore dell'erario, della somma di lire 64.468.349,
oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di
giudizio.
Osserva il
P.R. che, con delibera della Giunta comunale di ………, la dipendente …, istruttore
direttivo amministrativo di 7^ qualifica funzionale,
venne trasferita all'Ufficio …con funzioni sostitutive del funzionario
responsabile dell'Ufficio … fermo restando il trattamento giuridico-economico
di 7^ q.f. Le funzioni … vennero protratte sino al 19 settembre 1991,
quando, con delibera di Giunta n. ……., venne prevista una "Integrazione
dello stipendio pari alla differenza tra lo stipendio iniziale della 7" q. f.
e dell'8^ q.f." in attesa della "soluzione
definitiva da perseguire tramite la previsione di un posto in pianta organica di
Funzionario Amministrativo 8^ q. f. e
conseguente procedura concorsuale".
Una serie di
delibere di identico contenuto … hanno perpetuato nel tempo tale situazione …
senza che fossero apportate le previste variazioni alla pianta
organica.
Solo con la
delibera di Giunta n. ………..del 2 ottobre 1997 è stato
istituito il posto di funzionario amm.vo (8^
q.f.) per
l'Ufficio ……., messo a concorso (unitamente ad altri) con delibera n. …. del 16 dicembre 1997. Senonché, il
posto è stato, poi, indicato come disponibile … per la mobilità dei Segretari
comunali … e perciò stralciato dalla procedura concorsuale …
Quindi,
l'incarico di direzione è stato nuovamente attribuito alla sig.ra .… con
delibera n. ……. del 17 dicembre 1998 fino al 30 giugno
1999.
Sostiene il
P.R. che il Comune di ……….. ha subito un danno derivante dalla indebita
corresponsione alla … delle differenze retributive corrisposte dal 19 settembre
1991 al 1° ottobre 1997 …. non esistendo in organico -
fino a quella data - il posto di 8^ q.f. per l'Ufficio …. e considerato che al funzionario di 7^ q.f. spettano anche
funzioni di coordinamento. A tale cifra si dovrebbe aggiungere il danno
maturatosi successivamente alla delibera istitutiva del
posto di funzionario amm.vo, pari a lire 21.212.802, in quanto a detta posizione
la … non poteva essere preposta perché priva dei titolo di studio necessario per
partecipare al concorso.
Ritiene il
P.R. che di tale danno debbono rispondere i Sindaci, gli Assessori, i Sindaci
Revisori ed i Segretari Comunali che, in quel periodo, hanno adottato o non
hanno impedito che fossero adottati gli atti di attribuzione dell'incarico di
direzione alla sig.ra … con conseguente maggiorazione retributiva e
contributiva.
MOTIVI DELLA
DECISIONE
2. … le
contestazioni mosse ai convenuti dalla Procura Regionale riguardano due distinti
periodi: l'uno - intercorrente dal settembre 1991 al settembre 1997 -anteriore
all'adozione della delibera di Giunta n. ….. del 2
ottobre 1997 con cui è stato istituito in pianta organica il posto di 8^
qualifica funzionale; l'altro - compreso tra l'ottobre 1997 ed il mese di giugno
1999 (salva l'interruzione dal 30 giugno a 17 dicembre 1998) - successivo
all'istituzione del posto.
Ciò chiarito,
si osserva che costituisce regola di carattere generale che le mansioni
superiori a quelle della qualifica di appartenenza possano essere conferite
soltanto se la pianta organica preveda un posto di qualifica superiore,
che, per ragioni contingenti, non possa essere coperto dal personale della
corrispondente qualifica. In ogni caso, si deve trattare di situazioni
temporanee, tenuto conto che le amministrazioni pubbliche … ben possono adeguare
le previsioni della pianta organica alle diverse esigenze organizzative…. Non
essendo legittimo il conferimento delle mansioni superiori quando manchi un
posto da ricoprire, a maggior ragione deve escludersi la legittimità
dell'attribuzione della corrispondente differenza
retributiva.
In effetti,
il Comune di ………. dal 1988 al 1991 aveva legittimamente
operato, conferendo alla dipendente mansioni che erano sostanzialmente
ricomprese nella qualifica di appartenenza …. E, altrettanto legittimamente, per
lo svolgimento di tali funzioni non aveva previsto la corresponsione di alcun emolumento aggiuntivo.
Né può
sostenersi che l'attribuzione della maggiorazione stipendiale nel periodo di carenza dei posto in organico
trovasse titolo e legittimazione nel fatto che il dirigente fosse stato distolto
dalle funzioni di direzione dell'Ufficio di cui trattasi. E' evidente, infatti,
che tale circostanza non implicava l'automatica istituzione dei posto di 8^ q.f. necessario per procedere al conferimento
delle funzioni superiori.
Diversa è la
situazione nel periodo successivo all'istituzione del posto. E' evidente,
infatti, che da quel momento vengono meno le ragioni ostative al conferimento
delle corrispondenti funzioni; mentre, non può ritenersi che un impedimento
fosse costituito dal fatto che la dipendente … non fosse in
possesso del diploma di laurea; e ciò tenuto conto che trattavasi… di
funzionario avente una qualifica immediatamente inferiore a quella da ricoprire
e … che il conferimento non aveva carattere di stabilità. In ogni caso, anche
ammessa l'illegittimità del conferimento, ritiene il Collegio che il mutamento
della situazione di fatto e di diritto determinato dalla
istituzione del posto in pianta organica faccia venir meno la fondatezza
della imputazione di responsabilità, non potendo ravvisarsi nei soggetti che
hanno operato in quel periodo un comportamento che sia improntato a grave
negligenza …
L'accertata
infondatezza della domanda risarcitoria concernente il danno maturato nel
periodo successivo all'istituzione del posto di 8^ q.f. (pari a lire 21.212.802)
esime il Collegio dal valutare le singole posizioni dei soggetti che hanno
operato in quei periodo.
Restano,
invece, da esaminare tutte le questioni connesse alla domanda Concernente
l'epoca che precede l'istituzione del posto.
Si è già
detto della illegittimità degli atti di conferimento
deIle funzioni superiori, con particolare riguardo alla previsione della
liquidazione della differenza stipendiale. Ciò non
implica, però, di per sé solo, l'esistenza dell'illecito, dovendosi a tal
fine verificare se detta illegittimità si sia riverberata in un evento lesivo
per l'erario.
… il
trattamento economico del personale è disciplinato dai contratti collettivi di
settore secondo regole inderogabili; così che ogni attribuzione aggiuntiva
deve ritenersi disutile per l'ente pubblico, poiché la determinazione
dell'equilibrio sinallagmatico tra prestazione fornita e trattamento economico
erogato è rimessa dalla legge, con norma imperativa, a strumenti normativi
diversi da quelli afferenti alla autonomia dell'ente.
Né può dirsi che si sia verificata una compensazione,
che troverebbe titolo nello svolgimento di funzioni superiori rispetto a quelle
previste per la 7^ q.f.; e ciò per l'assorbente considerazione che il
conferimento delle funzioni di cui trattasi, in realtà, non ha aggiunto nulla
ai compiti che la dipendente già svolgeva in virtù delle precedenti
delibere; compiti che includevano anche la sostituzione del responsabile
dell'Ufficio. Né ha rilievo la circostanza che il dirigente sia stato adibito ad altre assorbenti funzioni …
Circa
l'individuazione dei soggetti responsabili del danno, ritiene, innanzitutto, il
Collegio di dover escludere una qualunque responsabilità dei componenti
dell'organo di revisione …, in considerazione del fatto che l'attività di
controllo ad essi rimessa dalla legge non si estende alla verifica della
legittimità di tutti gli atti adottati dalla Giunta comunale, consistendo,
invece, nella vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione
dell'ente locale ai fini della attestazione di corrispondenza del rendiconto
alle risultanze della gestione….
Relativamente
al sindaci e
agli assessori, non c'è dubbio che ciascun partecipe alle delibere ha inciso
sulla causazione dei danno di cui trattasi; danno che è stato originato proprio
in conseguenza della approvazione e reiterazione, nel tempo, di quegli atti
illegittimi. In particolare, circa la colpevolezza, deve dirsi che i componenti di un organo collegiale sono tenuti
ad approfondire ogni questione sottoposta al loro esame, a prescindere che si
tratti, o meno, di problematica attinente alla propria specifica competenza,
anche se - come è ovvio - la circostanza che si tratti di questione complessa
può avere rilievo ai fini della individuazione della colpa grave.
Tanto
precisato, ritiene il Collegio che non sia fondata una imputazione di
responsabilità - con riferimento agli amministratori che adottarono le delibere
di cui si discute -, mancando l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 1, comma
1, della legge n. 20 dei 1994, come modificato dalla legge n. 639/1996. Innanzitutto, dalla documentazione in atti non emerge alcun
dato oggettivo che supporti la contestazione del dolo … e la cui fondatezza
presupporrebbe la puntuale dimostrazione che i convenuti abbiano consapevolmente
agito con l'intenzione di arrecare un danno all'ente locale.
In realtà, si
evince dagli atti che le delibere sono state approvate su conforme proposta
dei responsabile dell'Ufficio competente e con il parere favorevole dei
Segretari comunali in servizio in quel periodo. E', quindi, attendibile
ritenere che gli amministratori non abbiano avuto alcuna consapevolezza della illegittimità delle delibere, considerato anche il
reiterarsi delle proposte e dei pareri favorevoli; circostanza che certamente
esclude ogni valenza dolosa della condotta e che consente di affermare anche la
mancanza di una grave negligenza …
Diversa è la
posizione dei Segretari comunali che, in considerazione della specifica
preparazione professionale, non potevano ignorare - se non per grave negligenza
o imperizia - che li conferimento delle funzioni superiori presuppone
l'esistenza del corrispondente posto in organico….
In
definitiva, per le considerazioni che precedono, ritiene il Collegio che vada affermata la responsabilità, per colpa grave, dei
Segretari comunali … ; mentre per i Sindaci e gli Assessori la negligenza non
appare assurgere al grado di gravità richiesto dalla legge. Salvo l'eventuale
effetto estintivo per prescrizione - che resta ancora da valutare - e
impregiudicata restando la valutazione dell'incidenza causale delle altre
condotte illecite non gravemente colpose, i Segretari comunali debbono, pertanto, rispondere del danno di lire 45.255.547
maturato nel periodo antecedente la modifica della pianta organica.
3. Limitando
l'esame alle posizioni residue dei Segretari comunali con riferimento alla
fattispecie illecita sopra descritta, ritiene il Collegio che l'eccezione di
prescrizione sia parzialmente fondata nei termini che di seguito si
espongono.
… Nel caso
all'esame … il fatto dannoso non si compie in un solo momento, ma assume
carattere permanente. Il danno si forma, cioè,
progressivamente ….
…. nel caso
di specie, il conferimento delle funzioni superiori non è stato disposto con
un'unica delibera, ma con una serie di delibere reiterate nel tempo …. Tale
circostanza elide qualunque dubbio sulla attendibilità
delle deduzioni difensive che vorrebbero ancorare il dies a quo della
prescrizione alla prima delibera di Giunta n. ……. del
19 settembre 1991 … E' evidente, infatti, che ad ogni proroga i soggetti
coinvolti nell'adozione del provvedimento erano in grado di verificare … la
sussistenza delle condizioni di legge per l'attribuzione delle funzioni
superiori e, soprattutto, per il conferimento della maggiorazione retributiva …
Tanto
premesso … deve riconoscersi l'estinzione per prescrizione del diritto al
risarcimento del danno prodotto nel periodo antecedente il quinquennio cadente
al 25 febbraio 1995….
…… il danno
imputabile ai Segretari comunali va adeguatamente ridotto al fine di tener conto
della incidenza causale della condotta colposa degli
amministratori e, soprattutto, al fine di scomputare il quantum che
sarebbe addebitabile ai titolari dell'Ufficio del Personale (non chiamati in
giudizio) ……
P.Q.M.
La Corte dei
Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana
1) condanna i
sigg. …….. al pagamento, in favore del Comune di ……..,
rispettivamente, della somma di lire 1.500.000 e dì lire 7.500.000 maggiorata
degli interessi nella misura legale …;
2) assolve gli
altri convenuti dalle imputazioni di responsabilità di cui è
causa;
3) condanna i
predetti …… al rimborso delle spese di giudizio - …….
Così deciso
in Firenze, nella Camera di consiglio del 6 dicem-bre 2000 proseguita il 21
marzo 2001.
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L'ESTENSORE
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IL
PRESIDENTE |
|
F.to
ANGELA SILVERI |
F.to
GIANCARLO GUASPARRI |
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DEPOSITATA
IN SEGRETERIA IL 8 OTTOBRE 2001 | |
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IL
DIRIGENTE |
|
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F.to
Dr. Giovanni Badame |
Fine
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