S.I.L.Po.L. |
Sindacato Italiano Lavoratori Polizia Locale |
SENTENZA N. 194
ANNO 2002
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Massimo VARI Presidente
- Riccardo CHIEPPA Giudice
- Gustavo ZAGREBELSKY "
- Valerio ONIDA "
- Carlo MEZZANOTTE "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 22 della legge 13 maggio 1999, n. 133 (Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale), promosso con ordinanza emessa il 18 ottobre 2000 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sui ricorsi riuniti proposti dalla Dirstat-Finanze (ora Dirpubblica) contro la Presidenza del Consiglio dei ministri ed altre, iscritta al n. 451 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell’anno 2001.
Visti l’atto di costituzione della Dirstat-Finanze (ora Dirpubblica) nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 12 marzo 2002 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti;
uditi l’avvocato Michele Lioi per Dirstat-Finanze (ora Dirpubblica) e l’Avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. ¾ Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con ordinanza del 18 ottobre 2000, depositata il 7 febbraio 2001, solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 22 della legge 13 maggio 1999, n. 133 (Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale), in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, nonché, implicitamente, all’art. 136 della Costituzione.
2. ¾ La questione è stata sollevata nel corso del giudizio avente ad oggetto due ricorsi proposti dalla Dirstat-Finanze (ora Dirpubblica), in persona del legale rappresentante pro tempore, il quale ha agito anche in proprio, aventi ad oggetto l’annullamento di alcuni atti -decreti del Ministero delle finanze e decreti direttoriali- concernenti le procedure di riqualificazione per il personale del Ministero delle finanze ai sensi dell’art. 3, commi 205, 206 e 207, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).
2.1. ¾ Il Tar, in linea preliminare, dopo avere affermato la propria giurisdizione, espone che i ricorrenti eccepiscono l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, commi 205, 206 e 207 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nel testo modificato dall’art. 22 della legge n. 133 del 1999, nella parte in cui sono state sostanzialmente confermate le procedure selettive previste dal testo originario dall’art. 3, comma 206 lettera b), della legge n. 549 del 1995 ed i corsi di riqualificazione per il personale del Ministero delle finanze, con riserva del settanta per cento dei posti vacanti al personale in servizio alla data del 31 dicembre 1998, realizzando in tal modo una cooptazione verso l’alto di questi ultimi dipendenti, nonostante non abbiano svolto, neppure di fatto, mansioni superiori.
Il giudice a quo deduce che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 1 del 1999, ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale dei commi 205, 206 e 207 dell’art. 3 della legge n. 549 del
1995, nella parte in cui "prevedevano la sostituzione del concorso
pubblico con procedure selettive interne, in assenza di esigenze di rilevanza
costituzionale che consentissero la deroga alla regola del concorso pubblico".
L’art. 22 della legge n. 133 del 1999 ha modificato queste ultime norme,
stabilendo che, con le procedure selettive da esse previste, può "essere
coperta unicamente una aliquota dei posti vacanti determinata nella misura del
70 % nelle qualifiche interessate dalle procedure medesime".
2.2. ¾ Il
Tar deduce che l’art. 22 della legge n. 133 del 1999 si porrebbe in contrasto
con il principio secondo il quale la regola del pubblico concorso per
l’assunzione del personale alle dipendenze della pubblica amministrazione
sarebbe derogabile esclusivamente entro i limiti richiesti dall’esigenza di
garantire il buon andamento dell’amministrazione, ovvero altri principi di
rango costituzionale. A suo avviso, la sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 1999 avrebbe infatti riferito la regola del
concorso anche all’accesso ad una qualifica funzionale superiore, in quanto
quest’ultimo costituirebbe una forma di reclutamento, che richiede un selettivo
accertamento delle attitudini non restringibile ai soli dipendenti
dell’amministrazione.
Secondo il rimettente, l’art. 22
della legge n. 133 del 1999 "non fa altro che confermare le procedure già
previste dalla precedente normativa di cui alla legge n. 549/95" e,
quindi, "nella sostanza viola il giudicato costituzionale confermando
disposizioni dichiarate illegittime".
Inoltre, "la modifica
legislativa", prevedendo una procedura selettiva interna e l’attribuzione
a soggetti estranei all’amministrazione soltanto del 30 % dei posti
disponibili, si porrebbe in contrasto con i principi costituzionali di
concorsualità (art. 51 Cost), di parità di trattamento (art. 3 Cost.) e di buon
andamento ed imparzialità dell’amministrazione, garantiti dalla scelta dei più
meritevoli (art. 97 Cost.).
Infine, la norma, stabilendo che i
dipendenti dell’amministrazione finanziaria possono partecipare ai corsi di
riqualificazione anche qualora non abbiano svolto, neppure di fatto, mansioni
superiori, violerebbe gli artt. 3, 51 e 97 Cost., poiché realizzerebbe una ingiustificata
disparità di trattamento in danno di quanti non lavorano già alle dipendenze
della p.a., permettendo l’accesso alla qualifica superiore da parte dei
dipendenti i quali non solo non hanno svolto le relative mansioni, ma sono
anche privi del titolo di studio per essa richiesto.
3. ¾ Nel
giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia
dichiarata manifestamente infondata.
Secondo la difesa erariale le
procedure di riqualificazione in esame consistono in una prova scritta, il cui
superamento è condizione per l’ammissione al corso di riqualificazione, al
termine del quale è prevista una prova teorico-pratica, allo scopo di accertare
il possesso da parte del candidato della professionalità richiesta per la
qualifica di riferimento. I criteri informativi delle prove e delle modalità di
stesura dei questionari oggetto delle prove selettive sono stati elaborati da
un gruppo di studio nominato con decreto ministeriale; le materie dei corsi e
gli specifici percorsi formativi, in riferimento ai diversi profili
professionali, sono stati anch’essi stabiliti con decreto ministeriale, sulla
scorta delle proposte formulate da un apposito gruppo di lavoro. Le procedure
di riqualificazione, a suo avviso, non determinerebbero una automatica
progressione ad una qualifica superiore, ma realizzerebbero una adeguata
selezione, assicurando la funzionalità degli uffici, la crescita personale e
professionale dei cittadini nell’ambito del luogo di lavoro e la partecipazione
dei lavoratori all’organizzazione ed al progresso della società.
L’interveniente deduce, infine, che
la deroga alla regola del pubblico concorso sarebbe giustificata e che sarebbe
altresì ragionevole la previsione in virtù della quale il possesso di una
determinata anzianità nella qualifica immediatamente inferiore a quella oggetto
del concorso costituisce un requisito alternativo rispetto al titolo di studio.
4. ¾ Nel
giudizio innanzi alla Corte si è costituita la Dirpubblica (già
Dirstat-Finanze), facendo proprie le argomentazioni svolte dal Tar e chiedendo
l’accoglimento della questione.
Nelle memorie depositate in
prossimità dell’udienza pubblica la parte insiste nel sostenere che la norma
impugnata riprodurrebbe quella già dichiarata costituzionalmente illegittima
dalla Corte e che l’ammissione alla procedura di riqualificazione, anche in
mancanza del titolo di studio richiesto per l’accesso alla qualifica superiore,
purché il dipendente vanti una certa anzianità di servizio nella qualifica
inferiore, sarebbe irragionevole, in quanto quest’ultimo elemento sarebbe
inidoneo a dimostrare il possesso della professionalità necessaria per
l’attribuzione della qualifica più elevata. Inoltre, a suo avviso, la riserva
del 70 % dei posti in favore dei dipendenti realizzerebbe una ingiustificata
disparità di trattamento rispetto agli aspiranti che possono accedervi
esclusivamente mediante una ordinaria procedura concorsuale.
5. ¾ All’udienza
pubblica l’Avvocatura generale dello Stato e la parte costituita hanno
insistito per l’accoglimento delle conclusioni rassegnate nelle difese scritte.
Considerato
in diritto
1 ¾ La questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale
amministrativo regionale del Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe ha ad
oggetto l'art. 22 della legge 13 maggio 1999, n. 133 (Disposizioni in materia
di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale), il quale -con il
comma 1 lettere a), b) e c)- ha modificato i commi 205, 206 e 207
dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica), che disciplinano la copertura del 70% dei posti
disponibili nelle dotazioni organiche dell'amministrazione finanziaria per i
livelli dal quinto al nono, mediante apposite procedure di riqualificazione
riservate al personale appartenente alle qualifiche funzionali inferiori, e con
il comma 2 ha fatto salvi gli atti e i procedimenti già adottati.
Secondo il giudice rimettente, la
norma impugnata "non fa altro che confermare le procedure già previste
dalla precedente normativa di cui alla legge n. 549 del 1995", dichiarata
illegittima da questa Corte con la sentenza n. 1 del 1999, cosicché la stessa norma, in quanto
riproduttiva di disposizioni già dichiarate costituzionalmente illegittime,
"nella sostanza viola il giudicato costituzionale". Inoltre "la
modifica legislativa" censurata, prevedendo una procedura selettiva
interna per il conferimento di una qualifica funzionale superiore e stabilendo
che soltanto il 30% dei posti disponibili possono essere attribuiti a coloro
che non sono già dipendenti dell'amministrazione finanziaria, derogherebbe
ingiustificatamente alla regola del pubblico concorso, che riguarderebbe anche
la fattispecie in esame, ponendosi così in contrasto con i principi
costituzionali della parità di trattamento (art. 3 della Costituzione) e di
buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97 della
Costituzione).
Infine la norma censurata,
disponendo che i dipendenti possono partecipare ai corsi di riqualificazione,
anche se non hanno svolto, neppure di fatto, mansioni superiori, violerebbe,
sotto altro profilo, gli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, ponendo in essere
una ingiustificata disparità di trattamento in danno di quanti non lavorano già
alle dipendenze dell'amministrazione, consentendo inoltre l'accesso alla
qualifica superiore da parte di dipendenti i quali non solo non abbiano svolto
le relative mansioni, ma siano anche privi del titolo di studio richiesto per
la qualifica stessa.
2. ¾ In
via preliminare va precisato che il thema decidendum deve essere
propriamente individuato -in base alle puntualizzazioni contenute nella
motivazione dell'ordinanza di rimessione nella quale si dichiarano non
manifestamente infondate le "dedotte questioni di legittimità
costituzionale" relative all'art. 3, commi 205, 206 e 207 della legge n.
549 del 1995- nella disciplina dei corsi di riqualificazione recata appunto dal
suddetto art. 3, commi 205, 206 e 207 (modificato quest’ultimo, ma in modo non
rilevante, dall’art. 88 della legge 21 novembre 2000, n. 342) della stessa
legge, così come risulta dopo la "modifica legislativa" introdotta
dall'art. 22 della legge n. 133 del 1999. Ed è pertanto sul testo così
risultante, nonché sul comma 2 del citato art. 22, che va condotto il presente
scrutinio di legittimità costituzionale.
3. ¾ Nel
merito, la questione è fondata.
Si deve innanzi tutto osservare che
molteplici sono le modifiche introdotte dall’art. 22 della legge n. 133 del
1999 alla disciplina in esame; in particolare si segnalano la riduzione dei
posti riservati ai dipendenti dell'amministrazione finanziaria (art. 3, comma
205), l'esclusione di una progressione per saltum e l'impossibilità di
esercitare, subito dopo l'ammissione al corso e sia pure in via provvisoria, le
funzioni connesse alla qualifica superiore (art. 3, comma 207). Tali modifiche
escludono pertanto, per il loro contenuto innovatore ed anche per l'intento
dichiarato nel corso dei lavori preparatori della legge di recepire i principi
stabiliti dalla citata sentenza n. 1 del 1999, che la disciplina denunciata possa essere
considerata confermativa delle precedenti disposizioni dichiarate illegittime,
superandosi così la prospettata censura di violazione del giudicato
costituzionale. Ma tuttavia non valgono ad evitare gli altri profili di censura
incentrati sulla violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione.
Nella disciplina delle procedure di
riqualificazione in esame permangono ancora, nonostante le modificazioni
introdotte, alcune lesioni dei principi costituzionali in materia di
organizzazione dei pubblici uffici. In particolare va ricordato che, secondo la
consolidata giurisprudenza costituzionale, il passaggio ad una fascia
funzionale superiore comporta "l'accesso ad un nuovo posto di lavoro
corrispondente a funzioni più elevate ed è soggetto, pertanto, quale figura di
reclutamento, alla regola del pubblico concorso" (cfr. per tutte: sentenza
n. 320 del 1997, sentenza n. 1 del 1999), in quanto proprio questo metodo offre le
migliori garanzie di selezione dei soggetti più capaci. Il pubblico concorso è
altresì un meccanismo strumentale rispetto al canone di efficienza
dell'amministrazione, il quale può dirsi pienamente rispettato qualora le
selezioni non siano caratterizzate da arbitrarie forme di restrizione dei
soggetti legittimati a parteciparvi; forme che possono considerarsi non
irragionevoli solo in presenza di particolari situazioni, che possano
giustificarle per una migliore garanzia del buon andamento
dell’amministrazione.
L'art. 22, comma 1 lettera a),
della legge n. 133 del 1999, nel riformulare il comma 205 dell'art. 3 della
legge n. 549 del 1995, non ha però reso la norma conforme a questi principi. Ed
infatti, anche se ha escluso che la totalità dei posti vacanti nelle dotazioni
organiche delle varie qualifiche prese in considerazione sia attribuita
all'esito di corsi di formazione professionale, ai quali sono abilitati ad
accedere soltanto i dipendenti dell'amministrazione, riserva tuttavia ancora ad
essi la totalità dei posti messi a concorso, pari a gran parte dei posti
disponibili, per di più prevedendo una quota riservata che appare
incongruamente elevata, così da realizzare una duplice, sostanziale elusione
dei principi enunciati. Né, oltre tutto, all’epoca risultava bandito il
concorso pubblico per la residua parte dei posti, mentre è noto che il modello
concorsuale richiede che la selezione avvenga con criteri tali "da
prevedere e consentire la partecipazione anche agli estranei, assicurando così
il reclutamento dei migliori", e a tale modello si deve ricorrere anche
per scongiurare "gli effetti distorsivi" che il criterio dei concorsi
interni può produrre (sentenza n. 313 del 1994), attraverso forme di surrettizia
reintroduzione dell'ormai superato sistema delle carriere, in contrasto con il
canone del buon andamento dell'amministrazione (sentenza n. 333 del 1993).
La previsione, nella disciplina
censurata, non già di un concorso pubblico con riserva dei posti, bensì di un
concorso "interno", riservato ai dipendenti dell'amministrazione per
una percentuale dei posti disponibili particolarmente elevata -e per di più
incongrua in quanto stabilita in mancanza di giustificazioni diverse da quelle
già valutate negativamente nella sentenza n. 1 del 1999 - appare pertanto irragionevole e si pone in
contrasto con gli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione.
3.1. ¾ Neppure
le altre modifiche introdotte dall'art. 22 della legge n. 133 del 1999 alla
disciplina recata dal citato art. 3 della legge n. 549 del 1995 riescono a
superare le ulteriori denunce di illegittimità costituzionale prospettate
nell'ordinanza di rimessione.
A questo proposito, va innanzi tutto
osservato che, sebbene sia stata esclusa la previsione di una progressione per
saltum, prima prevista per una delle qualifiche, risulta ancora attribuita
al criterio dell'anzianità una funzione già censurata nella sentenza n. 1 del 1999, in quanto "del tutto abnorme". In
realtà è proprio sul criterio dell'anzianità che sono fondate sia la riserva ai
dipendenti della indicata percentuale dei posti disponibili, sia
l'ammissibilità del conseguimento della qualifica superiore, anche in mancanza
del titolo di studio prescritto. Ed infatti, dato che non è stata modificata la
censurata genericità di contenuti della prova scritta di ammissione al corso,
quest'ultima non appare idonea a garantire, di per sé, una seria verifica dei
requisiti attitudinali, nonché ad evitare una sorta di automatico e
generalizzato scivolamento verso la qualifica superiore.
La previsione, inoltre, che le
materie del corso sono fissate con decreto ministeriale (art. 3, comma 206
lettera d) della legge n. 549 del 1995, come modificato dall'art. 22,
comma 1 lettera b) della legge n. 133 del 1999) e che all'esito del
corso i candidati sono sottoposti ad una prova di carattere teorico-pratico, soltanto
indicata come "prova d'esame" (art. 3, comma 206 lettera e),
come modificato dall'art. 22, comma 1 lettera b) della legge n.
133 del 1999), non consente di superare, in mancanza di ulteriori e più
puntuali criteri, il fondato dubbio già formulato da questa Corte nella citata
sentenza n. 1 del 1999 in ordine alla "idoneità di un tale
modo di selezione a consentire una seria verifica della professionalità
richiesta" dalle qualifiche considerate.
In definitiva, il complesso delle
modifiche introdotte dalla norma impugnata non appare adeguato a rendere le
procedure di riqualificazione in esame compatibili con i principi
costituzionali. Va pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale dei commi
205, 206 e 207 -quest'ultima norma in quanto logicamente ed inscindibilmente
connessa con le prime due- dell'art. 3 della legge n. 549 del 1995, così come
modificati dall'art. 22, comma 1 lettere a), b) e c) della legge
n. 133 del 1999. Va altresì dichiarata l'illegittimità costituzionale del comma
2 del citato art. 22 della medesima legge n. 133 del 1999, in quanto anche esso
logicamente ed inscindibilmente connesso con le norme precedentemente indicate.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3,
commi 205, 206 e 207 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica), come modificato dall'art. 22, comma
1, lettere a), b) e c) della legge 13 maggio 1999, n. 133
(Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo
fiscale);
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 22,
comma 2, della medesima legge 13 maggio 1999, n. 133.
Così deciso in Roma, nella sede
della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 maggio 2002.
Massimo VARI, Presidente
Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore
Depositata in Cancelleria il 16
maggio 2002.