CORTE COSTITUZIONALE - sentenza 9 dicembre 2005 n. 438
Pres. Marini, Red. Mazzella -
a. Pubblico impiego - Stipendi, assegni ed indennità - Indennità di fine
rapporto - Disciplina prevista per i dipendenti degli enti pubblici diversi
dallo Stato - Ex art. 4 della
legge 8 giugno 1966, n. 424 - Previsione, per tali dipendenti, della sequestrabilità e della pignorabilità delle indennità di
fine rapporto, per crediti da danno erariale, senza l'osservanza dei limiti
stabiliti dall’articolo 545 c.p.c. per i dipendenti
statali - Illegittimità costituzionale - Va dichiarata.
b. Pubblico impiego - Stipendi, assegni ed indennità - Indennità di fine
rapporto - Disciplina giuridica - Carattere unitario di tale disciplina -
Sussiste - Possibilità di prevedere un trattamento differenziato anche per ciò
che concerne la pignorabilità dell’indennità - Non sussiste.
a. Va dichiarata
l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 della legge 8 giugno 1966, n. 424
(Abrogazione delle norme che prevedono la perdita, la riduzione o la
sospensione delle pensioni a carico dello Stato o di altro ente pubblico) nella
parte in cui prevede, per i dipendenti degli enti pubblici diversi dallo Stato,
la sequestrabilità e la pignorabilità delle indennità
di fine rapporto di lavoro, per crediti da danno erariale, senza osservare i
limiti stabiliti dall’articolo 545 del codice di procedura civile. Non
sussiste, infatti, alcuna ragione che possa
giustificare il più gravoso regime cui sono sottoposti i dipendenti degli enti
pubblici diversi dallo Stato che, diversamente dai dipendenti statali, possono
veder sequestrata e pignorata l’indennità di fine rapporto senza alcun limite.
b. Le varie
categorie di indennità di fine rapporto proprie del settore pubblico hanno un
carattere unitario - pur se governate da diversi meccanismi di provvista e di
erogazione dei singoli trattamenti - in considerazione dell’analoga natura di
retribuzione differita collegata ad una concorrente funzione previdenziale e
della comune correlazione alle contribuzioni versate dai lavoratori e dalle
rispettive pubbliche amministrazioni (1). Una simile connotazione unitaria
consente una generale applicazione a qualsiasi tipo di rapporto di lavoro
subordinato dei relativi principî informatori della
materia (2). Da tale carattere unitario consegue l’esigenza di equiparare
dipendenti statali e dipendenti di enti pubblici
diversi dallo Stato anche con specifico riferimento al regime dei limiti posti
alla pignorabilità degli emolumenti traenti fonte dal rapporto di lavoro.
SENTENZA
N. 438
ANNO 2005
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
*********************************
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nel
giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 4 della legge 8 giugno 1966,
n. 424 (Abrogazione delle norme che prevedono la perdita, la riduzione o la
sospensione delle pensioni a carico dello Stato o di altro ente pubblico)
promosso con ordinanza del 10 settembre 2004 dalla Corte dei conti, sezione
giurisdizionale per la Regione Puglia, sul ricorso proposto da Fanelli Antonio
contro la Procura regionale, iscritta al n. 1016 del registro ordinanze 2004 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima serie
speciale, dell’anno 2005.
Udito nella camera di consiglio del 16 novembre 2005 il
Giudice relatore Luigi Mazzella.
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un procedimento in materia di
danno erariale promosso a suo carico davanti alla Corte dei conti, sezione
giurisdizionale per la Regione Puglia, Fanelli Antonio, ex dipendente
regionale, proponeva ricorso, ai sensi dell'art. 669-decies del codice di procedura civile, diretto ad ottenere, tra l’altro, che
l’efficacia del sequestro conservativo dell’indennità di fine servizio disposto
ai suoi danni fosse limitata fino alla concorrenza di un quinto dell’ammontare
di quell’emolumento.
La
sezione solleva, con riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell’art. 4 della legge 8 giugno 1966, n. 424
(Abrogazione delle norme che prevedono la perdita, la riduzione o la
sospensione delle pensioni a carico dello Stato o di altro
ente pubblico) nella parte in cui, per i dipendenti degli enti pubblici diversi
dallo Stato, prevede la sequestrabilità e la
pignorabilità, per il realizzo dei crediti da risarcimento del danno causato
dal dipendente, delle indennità da liquidarsi in conseguenza della cessazione
del rapporto di lavoro, senza osservare i limiti stabiliti dall’art. 545 del
codice di procedura civile.
2.-
Il giudice rimettente premette che, con riferimento all'azione di realizzo dei
crediti da risarcimento del danno causato dal dipendente pubblico, l’art. 4
della legge n. 424 del 1966 stabilisce il limite del quinto solamente riguardo
alla sequestrabilità e pignorabilità degli emolumenti
pensionistici e non anche rispetto alle indennità di fine rapporto. Ricorda,
poi, che questa Corte, con sentenza n. 225 del 1997, ha dichiarato
l’illegittimità della norma predetta nella parte in cui prevedeva, per i
dipendenti civili e militari dello Stato, la sequestrabilità
e la pignorabilità delle indennità di fine rapporto di
lavoro senza l’osservanza dei limiti stabiliti dall’art. 545, quarto comma, del
codice di procedura civile. Tale pronuncia non spiegherebbe però i suoi effetti
rispetto alle indennità di fine rapporto dovute ai dipendenti di enti pubblici diversi dallo Stato. Né la regola della sequestrabilità e pignorabilità nei limiti di un quinto,
enucleabile dalla sentenza, potrebbe essere applicata
ad altre categorie di dipendenti pubblici in via di interpretazione analogica,
considerata l’assenza di lacune da colmare e la regola generale posta dall’art.
2740, primo comma, del codice civile, secondo cui il debitore risponde
dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni.
Ciò
precisato, la sezione osserva che l’integrale sequestrabilità
e pignorabilità delle indennità di fine rapporto di
lavoro per il realizzo di crediti da risarcimento del danno causato dai
dipendenti di enti pubblici diversi dallo Stato configura un’ingiustificata
disparità di trattamento in danno di questi ultimi, sia rispetto ai dipendenti
privati, sia rispetto ai dipendenti statali.
Quanto
ai primi, il rimettente afferma che il diverso regime in tema di limiti alla
pignorabilità e sequestrabilità degli emolumenti di
fine rapporto non trova più giustificazione nell’attuale contesto
di graduale equiparazione dei rispettivi regimi giuridici (come ritenuto anche
nella citata sentenza n. 225 del 1997 di questa Corte). Rispetto ai secondi, lo
stesso rimettente rileva che la disparità di trattamento venutasi a determinare
a seguito del ricordato intervento della Corte costituzionale non è
giustificata se si considera che i dipendenti degli enti pubblici diversi dallo
Stato sono equiparati ai dipendenti statali sia a’ termini del d.P.R. 5 gennaio
1950, n. 180 (Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il
sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei
dipendenti dalle pubbliche amministrazioni), sia dalla giurisprudenza
costituzionale.
Riguardo
alla rilevanza della questione, la sezione evidenzia che l’eventuale
dichiarazione dell’illegittimità costituzionale della norma censurata
comporterebbe l’accoglimento del ricorso con limitazione, nella misura di un
quinto, dell’efficacia del sequestro dell’indennità di
fine servizio.
Considerato in diritto
1.-
La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, dubita, in
riferimento all’art. 3 della Costituzione, della legittimità costituzionale
dell’art. 4 della legge n. 424 del 1966 nella parte in cui non prevede che, in
ipotesi di danno erariale, le indennità di fine rapporto spettanti a dipendenti
di enti pubblici diversi dallo Stato siano sequestrabili o pignorabili senza
l’osservanza dei limiti contemplati dall’art. 545 del codice di procedura
civile. Tale disposizione, secondo il giudice a quo, realizzerebbe una ingiustificata disparità di trattamento ai danni dei
dipendenti dei citati enti pubblici rispetto al regime applicabile, in analoghe
fattispecie, ai dipendenti dei datori di lavoro privati ed ai dipendenti civili
e militari dello Stato.
2.-
La questione è fondata.
Questa
Corte, con la sentenza n. 225 del 1997, ha affermato che la progressiva
eliminazione delle differenze in materia di regime giuridico dell’indennità di
fine rapporto spettante ai dipendenti del settore
privato e dell’analogo emolumento erogato ai dipendenti pubblici rende non più
tollerabile una disparità di trattamento tra le due categorie di lavoratori in
tema di sequestrabilità e pignorabilità di quegli
emolumenti. E ciò neppure in presenza di un credito
della stessa pubblica amministrazione consistente nel risarcimento del
cosiddetto danno erariale. A giudizio della Corte tale credito, nel
bilanciamento dei valori, non può prevalere senza alcun limite sul diritto al
trattamento di fine rapporto del lavoratore, pubblico o privato che sia. Secondo la Corte era evidente l’illegittimità
costituzionale dell’art. 4 della legge n. 424 del 1966, nella parte in cui non
prevedeva che la sequestrabilità o la pignorabilità
del trattamento di fine rapporto dei dipendenti civili
e militari dello Stato, per i crediti derivanti da danno erariale, fosse
contenuta nei limiti previsti dall'art. 545 del codice di procedura civile.
Le
argomentazioni svolte nella sentenza n. 225 del 1997 sono pertinenti anche con
riferimento alla fattispecie oggetto del presente giudizio, concernente la sequestrabilità e la pignorabilità della indennità
di fine rapporto spettante ai dipendenti di enti pubblici diversi dallo Stato
per il realizzo dei crediti da risarcimento del danno erariale causato da quei
dipendenti.
Questa
Corte ha ripetutamente affermato che le varie categorie di indennità
di fine rapporto proprie del settore pubblico hanno un carattere unitario - pur
se governate da diversi meccanismi di provvista e di erogazione dei singoli
trattamenti - in considerazione dell’analoga natura di retribuzione differita
collegata ad una concorrente funzione previdenziale e della comune correlazione
alle contribuzioni versate dai lavoratori e dalle rispettive pubbliche
amministrazioni (si vedano, tra le tante, le sentenze n. 243 del 1997, n. 439 e
n. 63 del 1992, n. 763 del 1988, n. 115 del 1979). Una simile connotazione
unitaria consente una generale applicazione a qualsiasi tipo di rapporto di lavoro
subordinato dei relativi principî informatori della
materia (sentenze n. 106 del 1996, n. 243 e n. 99 del 1993).
Da
tale carattere unitario consegue l’esigenza di equiparare dipendenti statali e
dipendenti di enti pubblici diversi dallo Stato anche
con specifico riferimento al regime dei limiti posti alla pignorabilità degli
emolumenti traenti fonte dal rapporto di lavoro (v. sentenza n. 878 del 1988).
Non
sussiste, infatti, alcuna ragione che possa
giustificare il più gravoso regime cui sono sottoposti i dipendenti degli enti
pubblici diversi dallo Stato che, diversamente dai dipendenti statali, possono
veder sequestrata e pignorata l’indennità di fine rapporto senza alcun limite.
Va
pertanto dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 della legge n.
424 del 1966 nella parte in cui prevede, per i dipendenti degli enti pubblici
diversi dallo Stato, la sequestrabilità e la
pignorabilità delle indennità di fine rapporto di
lavoro, per il realizzo dei crediti da risarcimento del danno erariale, senza
osservare i limiti stabiliti dall’articolo 545 del codice di procedura civile.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 4
della legge 8 giugno 1966, n. 424 (Abrogazione delle norme che prevedono la
perdita, la riduzione o la sospensione delle pensioni a carico dello Stato o di
altro ente pubblico) nella parte in cui prevede, per i dipendenti degli enti
pubblici diversi dallo Stato, la sequestrabilità e la
pignorabilità delle indennità di fine rapporto di lavoro, per crediti da danno
erariale, senza osservare i limiti stabiliti dall’articolo 545 del codice di
procedura civile.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 30 novembre 2005.
F.to: *************
Depositata
in Cancelleria il 9 dicembre 2005.