CORTE
COSTITUZIONALE - sentenza 16 giugno 2005 n. 233 - Pres.
e Red. Contri -
(giudizio promosso con ordinanza dell’8 luglio 2004 dalla Corte di appello di Torino nel procedimento civile vertente tra M.
C. e l’INPS, iscritta al n. 872 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell’anno 2004).
Lavoro
- Congedi parentali - Per assistenza e cura di portatori di handicap -
Disciplina prevista dall’art. 42, comma 5, del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151 - Omessa previsione del diritto di fruire del
congedo da parte di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi con soggetto
con handicap - Nell’ipotesi in cui i genitori siano impossibilitati a
provvedere all’assistenza del figlio handicappato perché
totalmente inabili - Illegittimità costituzionale in parte qua - Va dichiarata.
Va dichiarata
l’illegittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5,
del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, a
norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non
prevede il diritto di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi con soggetto
con handicap in situazione di gravità a fruire del congedo ivi indicato,
nell’ipotesi in cui i genitori siano impossibilitati a provvedere
all’assistenza del figlio handicappato perché totalmente inabili.
SENTENZA N. 233
ANNO
2005
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Fernanda CONTRI
Presidente
- Guido NEPPI
MODONA Giudice
- Piero Alberto
CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI
"
- Franco BILE
"
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco
AMIRANTE "
- Romano
VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA
"
- Alfio FINOCCHIARO
"
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO
"
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell’art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno
della maternità e paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000,
n. 53), promosso con ordinanza dell’8 luglio 2004 dalla Corte di appello di
Torino nel procedimento civile vertente tra M. C. e l’INPS, iscritta al n. 872
del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell’anno 2004.
Udito nella camera di consiglio
del 9 marzo 2005 il Giudice relatore Fernanda Contri.
Ritenuto in fatto
1. – La Corte
d’appello di Torino, sezione lavoro, con ordinanza emessa l’8 luglio 2004, ha
sollevato, in riferimento all’art. 3 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5,
del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, a
norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui
prevede che le sorelle o i fratelli del soggetto handicappato possono fruire
del congedo solo in caso di scomparsa dei genitori e non anche nell’ipotesi in
cui questi ultimi non siano scomparsi ma siano impossibilitati a provvedere
all’assistenza del figlio handicappato, perché totalmente inabili ed in
possesso dei requisiti ex art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18
(Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili).
Il giudice
rimettente premette in fatto di essere investito dell’appello avverso la
sentenza del Tribunale di Vercelli, con la quale è
stata rigettata la domanda proposta dalla ricorrente per ottenere il
riconoscimento del diritto ad usufruire, in maniera continuativa o frazionata e
per il periodo massimo di due anni, del congedo straordinario retribuito,
previsto dall’art. 80, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
– legge finanziaria 2001), dall’art. 4-bis della legge 8 marzo 2000, n.
53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il
diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle
città) e dall’art. 42, commi 5 e 6, del d.lgs. n. 151
del 2001; che il congedo era stato richiesto dalla ricorrente al fine di
prestare assistenza al fratello convivente, portatore di handicap grave,
essendo orfano di padre e non potendo provvedervi la madre, la quale necessitava a sua volta di assistenza; che il Tribunale
aveva respinto la domanda, ritenendo di non poter accedere alla interpretazione
estensiva della disposizione, prospettata dalla difesa della ricorrente,
secondo la quale il requisito della "scomparsa" può ritenersi
integrato anche ove il genitore in vita sia oggettivamente impossibilitato a
prestare assistenza al figlio handicappato. Il giudice a quo precisa poi
che nelle more del giudizio la madre della ricorrente è stata riconosciuta
invalida totale, con necessità di assistenza continua,
per l’impossibilità di compiere da sola atti quotidiani della vita.
Ciò premesso, la
Corte d’appello osserva che l’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, nel subordinare alla
"scomparsa" dei genitori il diritto dei fratelli o delle sorelle del
soggetto handicappato grave a godere del congedo
previsto dalla stessa disposizione, postula la morte o quantomeno l’assenza dei
genitori, cui non è equiparabile l’ipotesi del genitore totalmente inabile ed
incapace di provvedere all’assistenza del figlio handicappato.
A giudizio del
rimettente, la disposizione in esame si porrebbe in contrasto con l’art. 3
della Costituzione, perché irragionevolmente regola in modo difforme situazioni
fra loro analoghe, quali sono quella del genitore deceduto o assente e quella
del genitore totalmente inabile, pur essendo comune ad entrambe le ipotesi l’impossibilità del genitore di provvedere
all’assistenza del figlio handicappato.
Considerato in diritto
1. – La Corte
d’appello di Torino dubita della legittimità costituzionale dell’art. 42, comma
5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e
paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella
parte in cui prevede che le sorelle o i fratelli del soggetto handicappato
possono fruire del congedo solo in caso di scomparsa dei genitori e non anche
nell’ipotesi in cui questi ultimi non siano scomparsi ma
siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio handicappato,
perché totalmente inabili ed in possesso dei requisiti ex art. 1 della
legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi
civili totalmente inabili).
Ad avviso della
Corte rimettente, il trattamento operato dalla norma censurata, che riconosce
ai fratelli e alle sorelle del disabile il diritto al congedo straordinario
solo nell’ipotesi di morte dei genitori e non equipara ad essa
l’ipotesi del genitore totalmente inabile ed incapace di provvedere
all’assistenza del figlio handicappato, sarebbe irragionevole e lesivo del
principio di eguaglianza.
2. – La questione
è fondata.
2.1. – La ratio
legis della disposizione normativa in esame
consiste nel favorire l’assistenza al soggetto con handicap grave
mediante la previsione del diritto ad un congedo straordinario – rimunerato in
misura corrispondente all’ultima retribuzione e coperto da contribuzione
figurativa – che, all’evidente fine di assicurare continuità nelle cure e
nell’assistenza ed evitare vuoti pregiudizievoli alla salute psico-fisica del
soggetto diversamente abile, è riconosciuto non solo in capo alla lavoratrice
madre o in alternativa al lavoratore padre ma anche,
dopo la loro scomparsa, a favore di uno dei fratelli o delle sorelle
conviventi.
La norma
censurata, utilizzando in modo evidentemente improprio e atecnico
il termine "scomparsa", non prende in considerazione il caso in cui
uno dei genitori, pur essendo in vita, si trovi tuttavia nella
oggettiva impossibilità di prestare assistenza al figlio, in quanto a
sua volta totalmente inabile: occorre perciò verificare se tale omissione
risulti sorretta da una idonea e ragionevole giustificazione.
2.2. – Questa Corte,
nel sottolineare l’esigenza costituzionale di tutela dei soggetti deboli, ha
posto in luce, fin dalla sentenza n. 215 del 1987, in tema di diritto alla
frequenza scolastica dei portatori di handicap, che i fattori di
recupero e di superamento della emarginazione di
questi ultimi sono rappresentati non solo dalle pratiche di cura e di
riabilitazione ma anche dal pieno ed effettivo inserimento dei medesimi
anzitutto nella famiglia e, quindi, nel mondo scolastico ed in quello del
lavoro, precisando che l’esigenza di socializzazione può essere attuata solo
rendendo doverose le misure di integrazione e di sostegno a loro favore.
L’applicazione di tali principi ha così consentito il riconoscimento in capo ai
portatori di handicap di diritti e di provvidenze economiche, la cui
mancata previsione normativa si è reputata non conforme a Costituzione,
risolvendosi in un inammissibile impedimento all’effettività dell’assistenza e
dell’integrazione (sentenze n. 467 e n. 329 del 2002, n. 167 del 1999).
L’essenziale ruolo
della famiglia nell’assistenza e nella socializzazione del soggetto disabile è
stato posto in rilievo nella sentenza n. 350 del 2003 – in tema di concessione
del beneficio della detenzione domiciliare alla madre condannata e, nei casi
previsti, al padre condannato, conviventi con un figlio portatore di handicap
totalmente invalidante – nella quale si è affermato che la salute psico-fisica
del soggetto affetto da handicap invalidante può essere notevolmente
pregiudicata dalla mancanza di cure da parte della madre e che «in questa
prospettiva, la possibilità di concedere la detenzione domiciliare al genitore
condannato, convivente con un figlio totalmente handicappato, appare funzionale
all’impegno della Repubblica, sancito nel secondo comma dell’art. 3 della
Costituzione, di rimuovere gli ostacoli di ordine
sociale che impediscono il pieno sviluppo della personalità».
2.3. – La tutela
della salute psico-fisica del disabile, costituente la finalità perseguita
dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate),
che la norma in esame concorre ad attuare, postula anche l’adozione di interventi economici integrativi di sostegno alle
famiglie, il cui ruolo resta fondamentale nella cura e nell’assistenza dei
soggetti portatori di handicap. Tra tali interventi si
inscrive il diritto al congedo straordinario in questione, il quale
tuttavia rimane privo di concreta attuazione proprio in situazioni che
necessitano di un più incisivo e adeguato sostegno, come quella, prospettata
dal giudice rimettente, nella quale la presenza del genitore totalmente
invalido e privo di autonomia - che nella specie ha altresì diritto ad
assistenza - esclude che possano beneficiare dell’agevolazione in esame il
fratello o la sorella conviventi del soggetto diversamente abile, benché questi
si diano cura di entrambi.
Ai fini della
tutela prevista nella norma, la scomparsa del genitore deve essere considerata
alla stregua dell’accertata impossibilità dello stesso ad occuparsi del soggetto handicappato. E’ dunque incostituzionale l’art.
42, comma 5, del decreto legislativo in esame, che irragionevolmente limita il
congedo in capo ai fratelli e alle sorelle del soggetto handicappato al caso di
scomparsa dei genitori così non estendendo la tutela al caso di genitori
impossibilitati a provvedere al figlio handicappato, trattandosi di una
situazione che esige la medesima protezione di quella esplicitata
nella norma.
Per questi motivi
la Corte Costituzionale
dichiara l’illegittimità
costituzionale dell’art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno
della maternità e paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000,
n. 53), nella parte in cui non prevede il diritto di uno dei fratelli o delle
sorelle conviventi con soggetto con handicap in situazione di gravità a
fruire del congedo ivi indicato, nell’ipotesi in cui i genitori siano
impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio handicappato perché
totalmente inabili.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
l'8 giugno 2005.
F.to:
Fernanda CONTRI,
Presidente e Redattore
Giuseppe DI PAOLA,
Cancelliere
Depositata in
Cancelleria il 16 giugno 2005.